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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2035/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2035/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA Parte_1 C.F._1
BERTOLINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO SABLONE, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 06.06.2023 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
della coniuge separata hiedendo che il Tribunale volesse: CP_1
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai signori e in data 12.09.2007 a Pescara e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Pescara A, Anno 207 ed ordinare per l'effetto all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della emendata sentenza come per legge, confermando per il resto le condizioni qui riportate;
2. riconfermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
disporre la collocazione degli stessi presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa di via Celestino V n. 19 a Pescara;
3. prevedere che e possano intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
- fine settimana alternati, dalle 18 del venerdì alle 21,30 della domenica nel periodo scolastico e alle
23,00 nel periodo non scolastico;
- visite infrasettimanali: il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settima, preferibilmente il giovedì dalle 18 alle 21,30 nel periodo scolastico;
con pernottamento nel periodo non scolastico e nelle settimane in cui il padre non ha il weekend con i figli:
- nel periodo scolastico il padre potrà accompagnare a scuola i figli due mattine a settimana;
- nel periodo natalizio: mantenendo l'accordo contenuto in separazione nei giorni del 24e 25, i minori trascorreranno i giorni dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;
- nel periodo pasquale: i minori trascorreranno il pranzo di Pasqua con il padre e la cena con la madre;
il sabato di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saranno trascorsi alternativamente con il padre e con la madre;
- nel periodo estivo: i minori trascorreranno die settimane frazionate o consecutive nei mesi di luglio o agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno;
- nelle feste rosse: i minori passeranno 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ad anni alterni con il padre e con la madre;
- nei compleanni dei minori: ciascun genitore passerà almeno qualche ora con i minori nel giorno del loro compleanno;
- nei compleanni dei genitori: ciascun genitore passerà il proprio compleanno con la presenza dei figli almeno per qualche ora;
pagina 2 di 10 - qualora i diritti di visita siano frequentemente e ingiustamente non rispettati, le giornate perse saranno aggiunte alle vacanze estive;
- ciascun genitore dovrà tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore evitando critiche e commenti negativi e ogni forma di aggressività verbale e non, con la responsabilità anche u altre figure familiari che possano venir meno a questa fondamentale forma di attenzione;
4. disporre da parte di nei confronti di la corresponsione di un Parte_1 CP_1
contributo mensile al mantenimento dei figli di euro 350,00 per ciascuno (per un totale di euro 700,00) da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente già in uso tra le parti, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo famiglia dell'intestato Tribunale;
5. confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che ivi continuerà a CP_1 vivere con i figli minori”.
La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai
Sig.ri e in data 12.09.2007 in Pescara e trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Pescara;
- confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi in genitori con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre in Pescara via Celestino V n. 19;
- rigettare la richiesta di eliminazione dell'assegno di mantenimento a favore della Sig.ra CP_1
e per l'effetto confermare le disposizioni economiche di cui all'omologa dell'accordo di
[...]
separazione con i relativi adeguamenti ISTAT e pertanto disporre la prosecuzione del versamento da parte del Sig. nei confronti della Sig.ra della somma di € 1.000,00 oggi Parte_1 CP_1
€ 1.163,23 come da adeguamento ISTAT, (407,05 per ciascun figlio ed € 348,90 per la Sig.ra CP_1
mensili da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese su conto corrente già in uso tra le parti nonché il versamento del 100% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara così come sino ad ora è stato;
- rigettare la richiesta di modifica delle disposizioni sul diritto di visita dei figli minori in quanto non ricorrono i relativi presupposti con conseguente audizione di minori e in caso di Per_1 Per_2
modifiche alle disposizioni relative al diritto di visita dei figli minori e già in uso tra Per_1 Per_2
le parti;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra in quanto collocataria dei figli CP_1
minori;
pagina 3 di 10 - in via subordinata disporre il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1
nella misura di € 500,00 ciascuno e di € 163,00 in favore della Sig.ra fermo Per_2 CP_1
restando tutte le richieste già indicate non aventi natura economica;
- con conferma degli accordi raggiunti in sede di separazione per tutto quanto qui non indicato”.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore ha rinviato la causa all'udienza del 19.10.2023 per verificare la possibilità di un accordo tra le parti.
All'esito di tale udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il giudice relatore ha pronunciato la seguente ordinanza:
“considerato che:
1) In questa fase, non essendo ancora stata pronunciata sentenza di divorzio, non si discute di assegno divorzile ma di eventuale revoca o modifica di quello di separazione;
2) In proposito va rilevato che il ricorrente non ha dimostrato la diminuzione dei propri redditi lavorativi, avendo omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi del periodo che ha preceduto
l'accordo di separazione (raggiunto dalle parti in data 20.4.2017, come emerge dal decreto di omologa), sicchè non è possibile un confronto con le attuali dichiarazioni dei redditi;
quanto ai debiti per imposte, essi derivano da omessi pagamenti che riguardano il periodo successivo alla convivenza matrimoniale e, perciò, appaiono irrilevanti;
tuttavia per un verso la convenuta ha omesso di depositare gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, come prescritto dall'art.473 bis.12 comma 3 c.p.c., per altro verso la medesima dopo l'accordo di separazione ha visto aumentare la propria capacità reddituale, atteso che la dichiarazione dei redditi 2022 evidenzia che nel 2021 ha percepito un reddito lavorativo di circa € 1.000 mensili netti (mentre, secondo quanto asserito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, senza specifica contestazione da parte della convenuta, prima dell'accordo di separazione percepiva circa € 600 mensili) ed ha possibilità di lavorare come insegnante supplente (anche se, come dichiarato in udienza dalla stessa convenuta, nel
2023 l'ultimo incarico di supplenza è avvenuto nel maggio 2023, come da contratto versato in atti, durato fino alla fine dello scorso anno scolastico); in questa situazione appare giustificata una lieve riduzione dell'assegno di mantenimento per la convenuta, da € 300 a € 150,00 mensili;
3) Quanto all'esercizio del diritto di visita, pur evidenziandosi l'opportunità di incrementare decisamente la frequentazione tra i figli e il padre (e il suo ramo familiare), conformemente alle previsioni dell'art.337 ter comma 1 c.p.c., occorre prima procedere all'audizione dei minori (salvo che nelle more le parti non raggiungano un accordo che tenga conto anche dell'interesse dei figli minori), trattandosi di questione che li riguarda ed essendo uno ultradodicenne e l'altra prossima al compimento dei dodici anni;
pagina 4 di 10
p.q.m.
visto l'art.473bis.22 c.p.c. conferma le condizioni di separazione, riducendo, tuttavia, dal dicembre
2023 l'assegno di mantenimento per da € 300 a € 150 mensili”. CP_1
Quanto alle richieste istruttorie, ha ammesso le prove orali articolate dalla resistente, riservando di fissare successivamente un'udienza per l'audizione dei minori.
All'esito dell'udienza di assunzione delle prove orali, il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 9.04.2024 per procedere all'audizione dei minori.
Nelle more del procedimento, rilevato l'accordo raggiunto tra le parti in merito alla frequentazione tra i figli e il padre, e ritenuto per tale motivo superflua l'audizione dei minori, il giudice relatore ha revocato l'udienza con cui si disponeva detta audizione.
All'esito dell'udienza del 9.04.2024, accertata la mancata comparizione delle parti, il giudice relatore ha posticipato l'udienza di rimessione della causa in decisione, come da istanza congiunta dei difensori delle parti pervenuta in data 8.4.2024, e ha dichiarato concluse le incombenze istruttorie.
All'esito di detta pronuncia le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai signori e in data 12.09.2007 a Pescara;
Parte_1 CP_1
2.Riconfermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
disporre la collocazione degli stessi presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa di via Celestino V n. 19 a Pescara;
4. Disporre da parte di nei confronti di la corresponsione di un Parte_1 CP_1
contributo mensile al mantenimento dei figli di € 350,00 per ciascuno (per un totale di € 700,00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente già in uso tra le parti, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo famiglia dell'intestato
Tribunale;
5. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che ivi continuerà a CP_1
vivere con i figli minori.
Si rileva che le parti hanno sottoscritto un accordo circa le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, accordo già versato in atti in data 8 aprile 2024”.
Parte resistente si è riportata alle conclusioni esposte nella memoria di costituzione, chiedendo di darsi atto dell'accordo raggiunto in merito alle modalità di visita dei figli minori.
……..
pagina 5 di 10 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa delle relative condizioni del Tribunale di Pescara del
4.05.2017 ed essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto ad affido e collocazione dei figli minori, la domanda – proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito – va accolta, in quanto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre è stata già concordata dalle parti in sede di separazione.
Quanto all'esercizio del diritto di visita, rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla frequentazione tra i minori e il padre, va senz'altro confermato quanto da esse concordato, di seguito riportato:
e potranno intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
1. fine settimana alternati, dalle 19,30 del venerdì alle 21,00 della domenica nel periodo scolastico e fino alle 22,30 nel periodo non scolastico;
2. visite infrasettimanali: il padre potrà tenere con sé i figli una sera a settimana, preferibilmente il martedì dalle 19:30 alle 21:30 nel periodo scolastico e con pernottamento nel periodo non scolastico se richiesto dai ragazzi;
3. nel periodo scolastico il padre potrà accompagnare a scuola i figli due mattine a settimana.
4. periodo natalizio: mantenendo l'accordo contenuto in separazione nei giorni del 24, 25 e 26, i minori trascorreranno 2/3 giorni con il padre dal 26 dicembre al 6 gennaio, giorni da concordarsi preventivamente tra i genitori sulla base delle esigenze e necessità dei figli.
5. periodo pasquale: i minori trascorreranno il pranzo di Pasqua con il padre e la cena con la madre;
i minori trascorreranno 1/2 giorni con il padre durante le vacanze pasquali, giorni da concordarsi preventivamente tra i genitori sulla base delle esigenze e necessità dei figli.
6. nel periodo estivo: i minori trascorreranno con il padre una settimana consecutiva con possibilità di estensione nei mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio.
7. nelle feste rosse: i minori passeranno 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ad anni alterni con il padre e con la madre sempre tenendo conto delle esigenze dei figli.
Le domanda di assegno divorzile e di contributo al mantenimento dei figli minori
pagina 6 di 10 Ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
L'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è ormai superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass. 11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
pagina 7 di 10 c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Va, dunque, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della resistente nei termini sopraindicati.
Ebbene nel caso di specie, come già evidenziato nell'ordinanza del 27.11.2023 e come confermato dalle ulteriori produzioni degli estratti conto postepay evolution della resistente (movimentazioni dal
01/01/2020 al 30/07/2022 e dal 01/01/2021 al 15/12/2023), la differenza reddituale tra le parti è modesta, atteso che la resistete, dopo l'accordo di separazione, ha visto aumentare la propria capacità reddituale, dal momento che la dichiarazione dei redditi 2022 evidenzia che nel 2021 ha percepito un reddito lavorativo di circa € 1.000 mensili netti (mentre, secondo quanto asserito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, senza specifica contestazione da parte della convenuta, prima dell'accordo di separazione percepiva circa € 600 mensili) ed ha possibilità di lavorare come insegnante supplente (anche se, come dichiarato dalla stessa convenuta, nel 2023 l'ultimo incarico di supplenza è avvenuto nel maggio 2023, come da contratto versato in atti, durato fino alla fine dell'anno scolastico 2022-2023). Per altro verso, come evidenziato dalla dichiarazione dei redditi del 2023, il ricorrente nel 2022 ha percepito un reddito lavorativo di circa € 1.800 mensili netti, ma ne deve corrispondere € 700 mensili a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori.
Tantomeno dagli atti di causa emerge uno squilibrio patrimoniale tra le parti.
Non ricorrono, perciò, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
In merito alla domanda di contributo al mantenimento dei figli minori, questo Tribunale ritiene che, tenuto conto di quanto già esposto sulla situazione reddituale delle parti e venendo meno con la presente pronuncia l'obbligo del di versare l'assegno di separazione in favore della il Pt_1 CP_1
ricorrente possa continuare ad adempiere l'obbligazione assunta in proposito in sede di accordo di separazione (€ 350,00 mensili per ciascun figlio per un totale di € 700 mensili, oltre spese straordinarie pagina 8 di 10 da concordare di volta in volta con la madre) relativa ai figli minori nato a [...] il Persona_3
02.02.2010 e nata a [...] il [...]. Persona_4
La domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - va accolta, in quanto l'assegnazione è stata già concordata dalle parti in sede di separazione ed essendo pacifica la convivenza dei figli minorenni delle parti con la madre.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Pescara il 12.09.2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Pescara al n. 232, parte II, serie A, Anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Pescara alla via Celestino V n. 19 a affinchè la abiti con i figli e;
CP_1 Persona_3 Persona_4
4) dispone che la frequentazione dei figli minori delle parti con il padre avvenga conformemente all'accordo raggiunto in proposito tra le parti, riportato in motivazione;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) confermata l'efficacia dell'ordinanza del 27.11.2023, relativamente alle obbligazioni pecuniarie poste a carico del ricorrente, fino alla data della presente pronuncia, dispone che con decorrenza dal dicembre 2024 il ricorrente versi, entro il giorno 30 di ogni mese, in favore della resistente, quale contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 700,00 Persona_3 Persona_4
(ossia € 350,00 per ogni figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal dicembre
2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara;
7) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 9 di 10 Pescara 10 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2035/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA Parte_1 C.F._1
BERTOLINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO SABLONE, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 06.06.2023 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
della coniuge separata hiedendo che il Tribunale volesse: CP_1
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai signori e in data 12.09.2007 a Pescara e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Pescara A, Anno 207 ed ordinare per l'effetto all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della emendata sentenza come per legge, confermando per il resto le condizioni qui riportate;
2. riconfermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
disporre la collocazione degli stessi presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa di via Celestino V n. 19 a Pescara;
3. prevedere che e possano intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
- fine settimana alternati, dalle 18 del venerdì alle 21,30 della domenica nel periodo scolastico e alle
23,00 nel periodo non scolastico;
- visite infrasettimanali: il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settima, preferibilmente il giovedì dalle 18 alle 21,30 nel periodo scolastico;
con pernottamento nel periodo non scolastico e nelle settimane in cui il padre non ha il weekend con i figli:
- nel periodo scolastico il padre potrà accompagnare a scuola i figli due mattine a settimana;
- nel periodo natalizio: mantenendo l'accordo contenuto in separazione nei giorni del 24e 25, i minori trascorreranno i giorni dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;
- nel periodo pasquale: i minori trascorreranno il pranzo di Pasqua con il padre e la cena con la madre;
il sabato di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saranno trascorsi alternativamente con il padre e con la madre;
- nel periodo estivo: i minori trascorreranno die settimane frazionate o consecutive nei mesi di luglio o agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno;
- nelle feste rosse: i minori passeranno 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ad anni alterni con il padre e con la madre;
- nei compleanni dei minori: ciascun genitore passerà almeno qualche ora con i minori nel giorno del loro compleanno;
- nei compleanni dei genitori: ciascun genitore passerà il proprio compleanno con la presenza dei figli almeno per qualche ora;
pagina 2 di 10 - qualora i diritti di visita siano frequentemente e ingiustamente non rispettati, le giornate perse saranno aggiunte alle vacanze estive;
- ciascun genitore dovrà tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore evitando critiche e commenti negativi e ogni forma di aggressività verbale e non, con la responsabilità anche u altre figure familiari che possano venir meno a questa fondamentale forma di attenzione;
4. disporre da parte di nei confronti di la corresponsione di un Parte_1 CP_1
contributo mensile al mantenimento dei figli di euro 350,00 per ciascuno (per un totale di euro 700,00) da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente già in uso tra le parti, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo famiglia dell'intestato Tribunale;
5. confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che ivi continuerà a CP_1 vivere con i figli minori”.
La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai
Sig.ri e in data 12.09.2007 in Pescara e trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Pescara;
- confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi in genitori con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre in Pescara via Celestino V n. 19;
- rigettare la richiesta di eliminazione dell'assegno di mantenimento a favore della Sig.ra CP_1
e per l'effetto confermare le disposizioni economiche di cui all'omologa dell'accordo di
[...]
separazione con i relativi adeguamenti ISTAT e pertanto disporre la prosecuzione del versamento da parte del Sig. nei confronti della Sig.ra della somma di € 1.000,00 oggi Parte_1 CP_1
€ 1.163,23 come da adeguamento ISTAT, (407,05 per ciascun figlio ed € 348,90 per la Sig.ra CP_1
mensili da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese su conto corrente già in uso tra le parti nonché il versamento del 100% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara così come sino ad ora è stato;
- rigettare la richiesta di modifica delle disposizioni sul diritto di visita dei figli minori in quanto non ricorrono i relativi presupposti con conseguente audizione di minori e in caso di Per_1 Per_2
modifiche alle disposizioni relative al diritto di visita dei figli minori e già in uso tra Per_1 Per_2
le parti;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra in quanto collocataria dei figli CP_1
minori;
pagina 3 di 10 - in via subordinata disporre il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1
nella misura di € 500,00 ciascuno e di € 163,00 in favore della Sig.ra fermo Per_2 CP_1
restando tutte le richieste già indicate non aventi natura economica;
- con conferma degli accordi raggiunti in sede di separazione per tutto quanto qui non indicato”.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore ha rinviato la causa all'udienza del 19.10.2023 per verificare la possibilità di un accordo tra le parti.
All'esito di tale udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il giudice relatore ha pronunciato la seguente ordinanza:
“considerato che:
1) In questa fase, non essendo ancora stata pronunciata sentenza di divorzio, non si discute di assegno divorzile ma di eventuale revoca o modifica di quello di separazione;
2) In proposito va rilevato che il ricorrente non ha dimostrato la diminuzione dei propri redditi lavorativi, avendo omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi del periodo che ha preceduto
l'accordo di separazione (raggiunto dalle parti in data 20.4.2017, come emerge dal decreto di omologa), sicchè non è possibile un confronto con le attuali dichiarazioni dei redditi;
quanto ai debiti per imposte, essi derivano da omessi pagamenti che riguardano il periodo successivo alla convivenza matrimoniale e, perciò, appaiono irrilevanti;
tuttavia per un verso la convenuta ha omesso di depositare gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, come prescritto dall'art.473 bis.12 comma 3 c.p.c., per altro verso la medesima dopo l'accordo di separazione ha visto aumentare la propria capacità reddituale, atteso che la dichiarazione dei redditi 2022 evidenzia che nel 2021 ha percepito un reddito lavorativo di circa € 1.000 mensili netti (mentre, secondo quanto asserito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, senza specifica contestazione da parte della convenuta, prima dell'accordo di separazione percepiva circa € 600 mensili) ed ha possibilità di lavorare come insegnante supplente (anche se, come dichiarato in udienza dalla stessa convenuta, nel
2023 l'ultimo incarico di supplenza è avvenuto nel maggio 2023, come da contratto versato in atti, durato fino alla fine dello scorso anno scolastico); in questa situazione appare giustificata una lieve riduzione dell'assegno di mantenimento per la convenuta, da € 300 a € 150,00 mensili;
3) Quanto all'esercizio del diritto di visita, pur evidenziandosi l'opportunità di incrementare decisamente la frequentazione tra i figli e il padre (e il suo ramo familiare), conformemente alle previsioni dell'art.337 ter comma 1 c.p.c., occorre prima procedere all'audizione dei minori (salvo che nelle more le parti non raggiungano un accordo che tenga conto anche dell'interesse dei figli minori), trattandosi di questione che li riguarda ed essendo uno ultradodicenne e l'altra prossima al compimento dei dodici anni;
pagina 4 di 10
p.q.m.
visto l'art.473bis.22 c.p.c. conferma le condizioni di separazione, riducendo, tuttavia, dal dicembre
2023 l'assegno di mantenimento per da € 300 a € 150 mensili”. CP_1
Quanto alle richieste istruttorie, ha ammesso le prove orali articolate dalla resistente, riservando di fissare successivamente un'udienza per l'audizione dei minori.
All'esito dell'udienza di assunzione delle prove orali, il giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 9.04.2024 per procedere all'audizione dei minori.
Nelle more del procedimento, rilevato l'accordo raggiunto tra le parti in merito alla frequentazione tra i figli e il padre, e ritenuto per tale motivo superflua l'audizione dei minori, il giudice relatore ha revocato l'udienza con cui si disponeva detta audizione.
All'esito dell'udienza del 9.04.2024, accertata la mancata comparizione delle parti, il giudice relatore ha posticipato l'udienza di rimessione della causa in decisione, come da istanza congiunta dei difensori delle parti pervenuta in data 8.4.2024, e ha dichiarato concluse le incombenze istruttorie.
All'esito di detta pronuncia le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai signori e in data 12.09.2007 a Pescara;
Parte_1 CP_1
2.Riconfermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
disporre la collocazione degli stessi presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa di via Celestino V n. 19 a Pescara;
4. Disporre da parte di nei confronti di la corresponsione di un Parte_1 CP_1
contributo mensile al mantenimento dei figli di € 350,00 per ciascuno (per un totale di € 700,00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente già in uso tra le parti, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo famiglia dell'intestato
Tribunale;
5. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che ivi continuerà a CP_1
vivere con i figli minori.
Si rileva che le parti hanno sottoscritto un accordo circa le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, accordo già versato in atti in data 8 aprile 2024”.
Parte resistente si è riportata alle conclusioni esposte nella memoria di costituzione, chiedendo di darsi atto dell'accordo raggiunto in merito alle modalità di visita dei figli minori.
……..
pagina 5 di 10 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa delle relative condizioni del Tribunale di Pescara del
4.05.2017 ed essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto ad affido e collocazione dei figli minori, la domanda – proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito – va accolta, in quanto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre è stata già concordata dalle parti in sede di separazione.
Quanto all'esercizio del diritto di visita, rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla frequentazione tra i minori e il padre, va senz'altro confermato quanto da esse concordato, di seguito riportato:
e potranno intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
1. fine settimana alternati, dalle 19,30 del venerdì alle 21,00 della domenica nel periodo scolastico e fino alle 22,30 nel periodo non scolastico;
2. visite infrasettimanali: il padre potrà tenere con sé i figli una sera a settimana, preferibilmente il martedì dalle 19:30 alle 21:30 nel periodo scolastico e con pernottamento nel periodo non scolastico se richiesto dai ragazzi;
3. nel periodo scolastico il padre potrà accompagnare a scuola i figli due mattine a settimana.
4. periodo natalizio: mantenendo l'accordo contenuto in separazione nei giorni del 24, 25 e 26, i minori trascorreranno 2/3 giorni con il padre dal 26 dicembre al 6 gennaio, giorni da concordarsi preventivamente tra i genitori sulla base delle esigenze e necessità dei figli.
5. periodo pasquale: i minori trascorreranno il pranzo di Pasqua con il padre e la cena con la madre;
i minori trascorreranno 1/2 giorni con il padre durante le vacanze pasquali, giorni da concordarsi preventivamente tra i genitori sulla base delle esigenze e necessità dei figli.
6. nel periodo estivo: i minori trascorreranno con il padre una settimana consecutiva con possibilità di estensione nei mesi di giugno, luglio o agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio.
7. nelle feste rosse: i minori passeranno 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ad anni alterni con il padre e con la madre sempre tenendo conto delle esigenze dei figli.
Le domanda di assegno divorzile e di contributo al mantenimento dei figli minori
pagina 6 di 10 Ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
L'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è ormai superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass. 11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
pagina 7 di 10 c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Va, dunque, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della resistente nei termini sopraindicati.
Ebbene nel caso di specie, come già evidenziato nell'ordinanza del 27.11.2023 e come confermato dalle ulteriori produzioni degli estratti conto postepay evolution della resistente (movimentazioni dal
01/01/2020 al 30/07/2022 e dal 01/01/2021 al 15/12/2023), la differenza reddituale tra le parti è modesta, atteso che la resistete, dopo l'accordo di separazione, ha visto aumentare la propria capacità reddituale, dal momento che la dichiarazione dei redditi 2022 evidenzia che nel 2021 ha percepito un reddito lavorativo di circa € 1.000 mensili netti (mentre, secondo quanto asserito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, senza specifica contestazione da parte della convenuta, prima dell'accordo di separazione percepiva circa € 600 mensili) ed ha possibilità di lavorare come insegnante supplente (anche se, come dichiarato dalla stessa convenuta, nel 2023 l'ultimo incarico di supplenza è avvenuto nel maggio 2023, come da contratto versato in atti, durato fino alla fine dell'anno scolastico 2022-2023). Per altro verso, come evidenziato dalla dichiarazione dei redditi del 2023, il ricorrente nel 2022 ha percepito un reddito lavorativo di circa € 1.800 mensili netti, ma ne deve corrispondere € 700 mensili a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori.
Tantomeno dagli atti di causa emerge uno squilibrio patrimoniale tra le parti.
Non ricorrono, perciò, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
In merito alla domanda di contributo al mantenimento dei figli minori, questo Tribunale ritiene che, tenuto conto di quanto già esposto sulla situazione reddituale delle parti e venendo meno con la presente pronuncia l'obbligo del di versare l'assegno di separazione in favore della il Pt_1 CP_1
ricorrente possa continuare ad adempiere l'obbligazione assunta in proposito in sede di accordo di separazione (€ 350,00 mensili per ciascun figlio per un totale di € 700 mensili, oltre spese straordinarie pagina 8 di 10 da concordare di volta in volta con la madre) relativa ai figli minori nato a [...] il Persona_3
02.02.2010 e nata a [...] il [...]. Persona_4
La domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - va accolta, in quanto l'assegnazione è stata già concordata dalle parti in sede di separazione ed essendo pacifica la convivenza dei figli minorenni delle parti con la madre.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Pescara il 12.09.2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Pescara al n. 232, parte II, serie A, Anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Pescara alla via Celestino V n. 19 a affinchè la abiti con i figli e;
CP_1 Persona_3 Persona_4
4) dispone che la frequentazione dei figli minori delle parti con il padre avvenga conformemente all'accordo raggiunto in proposito tra le parti, riportato in motivazione;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) confermata l'efficacia dell'ordinanza del 27.11.2023, relativamente alle obbligazioni pecuniarie poste a carico del ricorrente, fino alla data della presente pronuncia, dispone che con decorrenza dal dicembre 2024 il ricorrente versi, entro il giorno 30 di ogni mese, in favore della resistente, quale contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 700,00 Persona_3 Persona_4
(ossia € 350,00 per ogni figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal dicembre
2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara;
7) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 9 di 10 Pescara 10 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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