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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 818+878/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IU Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti ex art. 1, comma 58 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 735/2025 (est. Improta)
n. 818/2025 R.G., promosso da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Scisca, presso il cui studio in NZ, via Italia n. 28, sono elettivamente domiciliati,
- RECLAMANTI - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Marco Bertazzoli Gabrinski Broglio, presso il cui studio in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, è elettivamente domiciliata,
- RECLAMATA -
e n. 878/2025 R.G., promosso da
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Marco Bertazzoli Gabrinski Broglio, presso il cui studio in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, è elettivamente domiciliata,
- RECLAMANTE PRINCIPALE - contro
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Scisca, presso il cui studio in NZ, via Italia n.
28, sono elettivamente domiciliati,
- RECLAMATI e RECLAMANTI INCIDENTALI -
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Casula, presso il cui studio in NZ, via
IG AM n. 3, è elettivamente domiciliato,
- RECLAMATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Causa n. 818/2025 R.G.
e : “IN VIA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
PRELIMINARE Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 e conseguentemente sollevare tale questione avanti la
Corte Costituzionale rinviando avanti la stessa le parti in causa. NEL MERITO in parziale riforma della sentenza reclamata:
Per Parte_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
pag. 2/30 Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
Per Parte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
pag. 3/30 Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
Per Parte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a pag. 4/30 cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.553,41.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Per Parte_4
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione pag. 5/30 globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di
12mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.482,55.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55.
Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono conto delle percentuali di maggiorazione per ogni ricorso riunito, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso”.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1 domanda ed istanza rigettata, così giudicare: in via preliminare:
- disporre la riunione al presente giudizio di quello già proposto da – pendente CP_1 tra le medesime parti relativo al reclamo della medesima Sentenza n. 735/2025 del Tribunale di NZ (R.G. 2237/2023) – pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano
(R.G. 878/2025, sezione Lavoro, Giudice Relatore dott.ssa Dossi), con udienza fissata per il giorno 1° ottobre 2025, alle ore 12,45;
pag. 6/30 nel merito:
- rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai sigg.ri Controparte_2
, , e nei
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di per i motivi di cui al presente atto e per quanto Controparte_1 si dimostrerà in corso di causa, in riforma della Sentenza n. 735/2025 del Tribunale di
NZ (R.G. 2237/2023);
- conseguentemente, condannare i , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e alla restituzione, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
di tutte le somme ad oggi pagate dalla Società in adempimento
[...] dell'ordinanza della fase sommaria e della sentenza di primo grado del presente giudizio, nonché in adempimento dei piani di rientro concordati;
- conseguentemente, altresì, dichiarare dovute in restituzione le somme che
[...] ha pagato ai procuratori antistatari dei lavoratori a titolo di spese Controparte_1 legali e compensi professionali liquidati nella fase sommaria e nella fase di opposizione del primo grado di giudizio;
nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e , tutti reintegrati ex art. 18 quarto comma legge
[...] Parte_3 Parte_4
300/1970, si insiste affinché venga confermata la necessità di disporre la detrazione, dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori nel periodo di CP_1 estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado qui reclamata, si chiede che la Corte d'Appello di Milano Voglia compensare, almeno parzialmente, le spese di lite, sussistendone i presupposti per evidenti ragioni di diritto e di equità, oltre che in considerazione della manifestata e ragionevole disponibilità di a conciliare con tutti i lavoratori alle medesime condizioni, come esposto nel CP_1 presente atto”.
Causa n. 878/2025 R.G.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1 domanda ed istanza rigettata, così giudicare: in via preliminare: Par
- disporre la riunione del presente giudizio a quello già proposto dai sigg.ri , Parte_1
e – relativo al reclamo della medesima Sentenza n. 735/2025 del Parte_3 Pt_4
Tribunale di NZ (R.G. 2237/2023) pubblicata il 18 luglio 2025 – pendente dinanzi alla pag. 7/30 Corte d'Appello di Milano (R.G. 818/2025, sezione Lavoro, Giudice Relatore dott.ssa
Dossi), con udienza fissata per il giorno 1 ottobre 2025, alle ore 12,45; nel merito:
- rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai sigg.ri Controparte_2
, , e nei
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di per i motivi di cui al presente atto e per quanto Controparte_1 si dimostrerà in corso di causa, in riforma della Sentenza n. 735/2025 del Tribunale di
NZ (R.G. 2237/2023);
- conseguentemente, condannare i , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e alla restituzione, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
di tutte le somme ad oggi pagate dalla Società in adempimento
[...] dell'ordinanza della fase sommaria e della sentenza di primo grado del presente giudizio, nonché in adempimento dei piani di rientro concordati;
- conseguentemente, altresì, dichiarare dovute in restituzione le somme che
[...] ha pagato ai procuratori antistatari dei lavoratori a titolo di spese Controparte_1 legali e compensi professionali liquidati nella fase sommaria e nella fase di opposizione del primo grado di giudizio;
nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e , tutti reintegrati ex art. 18 quarto comma legge
[...] Parte_3 Parte_4
300/1970, si insiste affinché venga confermata la necessità di disporre la detrazione, dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori nel periodo di CP_1 estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado qui reclamata, si chiede che la Corte d'Appello di Milano Voglia compensare, almeno parzialmente, le spese di lite, sussistendone i presupposti per evidenti ragioni di diritto e di equità, oltre che in considerazione della manifestata e ragionevole disponibilità di a conciliare con tutti i lavoratori alle medesime condizioni, come esposto nel CP_1 presente atto”
e : “IN VIA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
PRELIMINARE
Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art.
pag. 8/30 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 e conseguentemente sollevare tale questione avanti la
Corte Costituzionale rinviando avanti la stessa le parti in causa.
NEL MERITO
Rigettare tutte le domande ed eccezioni della società reclamante ed in parziale riforma della sentenza reclamata:
Per Parte_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.355,76.
pag. 9/30 In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
Per Parte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12
pag. 10/30 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.515,59.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
Per Parte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41 in favore del ricorrente.
pag. 11/30 In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.553,41.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. Per Parte_4
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi pag. 12/30 sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.482,55. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55.
Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono conto delle percentuali di maggiorazione per ogni ricorso riunito, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso”.
: “1. Rigetto del reclamo e integrale conferma della sentenza Controparte_2 impugnata;
2. Condanna della società reclamante al pagamento delle spese di giudizio da distrarre a favore dell'avv. Caterina Casula, quale difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 luglio 2025, il Tribunale di NZ in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2237/2023 R.G. di opposizione ad ordinanza ex art. 1, comma 48 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, promosso da contro , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_3 Parte_5 [...]
e ha dichiarato cessata la materia del contendere CP_4 Parte_6 rispetto alla posizione di e CP_3 Parte_5 CP_4 Pt_6
d ha respinto l'opposizione nei confronti degli altri lavoratori.
[...]
Ha così confermato l'ordinanza opposta, che aveva annullato i licenziamenti intimati a , , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e condannato la società datrice di lavoro a reintegrare i lavoratori nei Parte_4 rispettivi posti di lavoro e a risarcire loro il danno ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
pag. 13/30 La sentenza reclamata ha ricostruito i fatti di causa nei termini che seguono:
- è una società operativa nel settore della Controparte_1 produzione dei cerchi delle ruote in acciaio per veicoli industriali, con sede in NO LA e stabilimento in EN;
- in particolare, in NO LA erano presenti i reparti produttivi e gli uffici amministrativi, mentre lo stabilimento di EN si occupava della produzione di ruote in acciaio destinate ai settori agricolo ed edile, nonché di movimentazione di materiale industriale;
- sin dall'inizio del rapporto di lavoro , Controparte_2 Parte_1
, e venivano impiegati
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 presso la sede di NO LA nel reparto “produzione”, con qualifica di operai e inquadramento nel livello C2/C3 del CCNL Metalmeccanici Industria;
- in data 3 luglio 2021, comunicava tramite Controparte_1 telegramma ed utilizzo della piattaforma aziendale EVO a tutte le maestranze operanti presso lo stabilimento di NO LA – e quindi anche ai lavoratori suindicati – la chiusura con effetto immediato del sito produttivo, con avvio della procedura di licenziamento collettivo per 152 addetti, che sarebbero stati individuati nelle sedi di NO LA e di EN;
- con lettera di pari data si dava avvio alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 1 d.lgs. 26 maggio 1997 n. 151 e d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23;
- nello stesso giorno la società inviava alle OO.SS. di categoria la comunicazione, prevista dall'art. 4, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223, di avvio della procedura di licenziamento collettivo in entrambi gli stabilimenti di NO LA e di EN, individuando 152 esuberi;
- durante l'espletamento della procedura, i soli lavoratori del sito di NO LA venivano posti in ferie forzate, continuando invece ad operare quelli dello stabilimento di EN;
- a nessuno dei lavoratori ricorrenti, malgrado la messa a disposizione delle energie lavorative, era consentito di riprendere lo svolgimento dell'attività;
- conclusa la fase di consultazione sindacale ed amministrativa in assenza di qualsivoglia intesa, con comunicazione in data 18 settembre 2021 la società intimava il licenziamento ai ricorrenti, indicando i criteri di individuazione dei lavoratori in esubero, nonché l'attribuzione dei punteggi, tutti implicanti l'esito della misura espulsiva adottata;
- i ricorrenti, in sede di impugnazione del licenziamento, contestavano i criteri di scelta adottati dalla società, essendo stato assegnato ai dipendenti di NO LA un punteggio pari a 5 e a quelli impiegati presso lo stabilimento di EN un punteggio pari a 1;
pag. 14/30 lamentavano che ciò era dipeso esclusivamente dall'appartenenza all'una o all'altra sede, con conseguenze fortemente pregiudizievoli: in particolare, malgrado la comunicazione della società che i recessi sarebbero stati effettuati confrontando tutti i profili impiegati nelle due sedi societarie, il risultato era che su 152 lavoratori licenziati ben 141 appartenevano alla sede di NO LA;
- lamentavano, pertanto, che la selezione dei lavoratori passibili di licenziamento era viziata, con conseguente illegittimità dei licenziamenti per violazione dei criteri di scelta ed applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300;
- contestava le impugnazioni proposte, Controparte_1 deducendo la corretta applicazione e comunicazione dei criteri applicati, nonché previsti dalla legge (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive), senza alcuna preferenza a favore dei dipendenti di EN;
- escludeva, altresì, che nelle iniziative intraprese – imposte dalla gravissima crisi economica particolarmente avvertita nell'ambito della produzione, cui era adibito il sito di NO LA – potessero ravvisarsi profili di ritorsività e di ingiuriosità per le modalità di manifestazione ed esecuzione dei recessi;
- negava, infine, qualsivoglia irregolarità nell'individuazione e nell'applicazione dei criteri di scelta, essendo stati adottati quelli previsti dalla legge, senza alcuna attribuzione in senso deteriore ai lavoratori di NO LA rispetto a quelli di EN;
in particolare, erano stati assegnati 5 punti per l'appartenenza allo stabilimento di NO LA e 1 punto per l'appartenenza a quello di EN, nonché fino ad 8 punti per i carichi familiari e 5 punti per l'anzianità, sicché su un totale di 18 punti assegnati, l'appartenenza a NO LA aveva inciso per 5 punti (pari al 27% del punteggio totale), mentre gli altri due criteri avevano inciso nella misura del 73%;
- con ordinanza emessa in data 2 novembre 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 49, legge 28 giugno 2012 n. 92, il Tribunale di NZ accoglieva il ricorso promosso ex art. 1, comma 47 ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, disponendo in favore di , , Controparte_2 Parte_1
e la reintegrazione nel posto Parte_2 Parte_3 Parte_4 di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300. Il giudice dell'opposizione, all'esito di una rinnovata disamina dei rilievi formulati dall'opponente (modellati sostanzialmente Controparte_1 sull'impostazione difensiva adottata nella fase sommaria), ha reputato condivisibili le argomentazioni e le conclusioni dell'ordinanza.
In particolare, in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, il giudice ha così statuito: “a incorrere nel profilo di illegittimità non è stato il criterio in sé
pag. 15/30 considerato, bensì proprio le modalità di applicazione, postesi in aperta e stridente contraddizione con le premesse dichiarate dalla stessa Società.
Invero, nella comunicazione di avvio della procedura, dopo l'illustrazione delle criticità che investivano il sito produttivo di NO LA e la conseguente necessità di chiusura dello stabilimento, quest'ultima precisava che l'individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe avvenuta tramite un confronto tra tutti i lavoratori, addetti ad entrambi i siti (quello di NO LA e quello di EN). Ciò si sarebbe tradotto in un ridimensionamento aziendale di riduzione degli stabilimenti da due a uno,
e – sempre in base al tenore della comunicazione – nell'individuare il personale in esubero, e quindi da licenziare, sarebbe stata effettuata una comparazione tra tutti i lavoratori impiegati, in forza presso entrambi i siti aziendali. Ne veniva anche fornita la spiegazione, espressamente indicata nella fungibilità del personale presente in ciascuno dei due stabilimenti, ove si svolgeva la medesima attività produttiva, anche se con target di clienti e mercati differenti.
Tuttavia, malgrado tali esplicite premesse, nel passaggio successivo dell'attribuzione del punteggio, legato al criterio delle esigenze tecnico-organizzative, si perveniva all'assegnazione del punteggio 5 ai lavoratori di NO LA, e del punteggio 1 a quello di EN, facendo leva esclusivamente sull'appartenenza a uno piuttosto che all'altro stabilimento. Appariva quindi evidente l'esito contraddittorio rispetto alle condizioni presupposte, poiché, malgrado la dichiarata fungibilità e l'estensione comparativa a tutti i lavoratori operanti in entrambe le unità produttive, veniva attribuito, in virtù del predetto criterio, un punteggio superiore, e quindi maggiormente penalizzante, ai dipendenti di NO LA per il solo fatto di essere collocati in questo stabilimento, e non in quello di EN.
In altri termini, il criterio tecnico-produttivo, con cui peraltro dovevano concorrere gli altri criteri normativamente previsti dell'anzianità e dei carichi familiari, si esauriva in quello della mera “appartenenza territoriale” senza alcuna motivazione collegata all'organizzazione della produzione e alla tipologia di mansioni svolte, che giustificasse un così significativo (destinato a divenire determinante) divario tra i due punteggi”.
Il giudice, inoltre, ha respinto la doglianza della società relativa all'omessa detrazione, nell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, dell'aliunde perceptum, osservando che “nel caso di nessun elemento, anche solo di natura conoscitiva, CP_2
è stato fornito, al fine di poter verificare e oggettivamente riconoscere somme riconducibili al cd. “aliunde perceptum”, sicchè non può procedersi ad alcuna detrazione nel senso e per le ragioni invocate dall'opponente.
Con riferimento alla posizione degli altri resistenti, nelle rispettive comparse di costituzione si richiama la documentazione prodotta (estratto contributivo Inps e certificato di stato occupazionale), dalla quale tuttavia non emerge alcuna somma scomputabile a tale titolo”.
pag. 16/30 Per altro verso, ha disatteso gli argomenti spesi dai lavoratori nella memoria di costituzione con riguardo tanto all'asserito obbligo della società di mantenere l'attività economica per cinque anni in ragione del finanziamento ricevuto dalla Regione
Lombardia, quanto alla dedotta natura ritorsiva od ingiuriosa dei licenziamenti.
Ha, infine, respinto le istanze dei lavoratori volte a promuovere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e a sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 18, commi 4 e 7, legge 20 maggio 1970 n 300 e dell'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Avverso la sentenza hanno proposto reclamo , Parte_1 Parte_2
e (rubricato al n. 818/2025 R.G.), affidandosi a due Parte_3 Parte_4 motivi. Con il primo motivo impugnano la pronuncia laddove, ordinata la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro, ha riconosciuto in loro favore un risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità, anziché in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum. Chiedono “l'applicazione corretta dell'art. 18 legge 1970, n. 300 insistendo nella eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione nella misura in cui si crea disparità di trattamento con garanzia piena per i lavoratori occupati a discapito dei lavoratori disoccupati”.
Per altro verso ribadiscono che, nel presente caso, la procedura ex art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 era stata svuotata di contenuto, dal momento che la decisione di chiudere lo stabilimento era stata assunta dalla società prima del confronto sindacale, come accertato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 897/2022, che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta da Controparte_1
Nell'ottica del gravame, “la conseguenza del richiesto annullamento della procedura, quale unico provvedimento per restituire operatività alla funzione sindacale annichilita dalla serrata preventiva della società, sarebbe la pura e semplice inesistenza di tutti i licenziamenti”.
Con il secondo motivo impugnano il capo di sentenza che ha statuito che la violazione dell'obbligo di mantenere aperto lo stabilimento di NO LA sino al 30 giugno 2025 non aveva alcuna ripercussione sulla legittimità dei licenziamenti, in quanto la violazione avrebbe rilievo solo nei rapporti con il soggetto finanziatore (nella specie la Regione Lombardia) e non nei confronti dei lavoratori.
Censurano il capo impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 1411 c.c. in collegamento con l'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, con l'art. 9 CCNL Industria Metalmeccanica Privata e con l'art. 57
Regolamento CE 1083/2006, con riferimento all'obbligo assunto da Controparte_1
nell'ambito di un contratto di finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato
[...]
pag. 17/30 con la Regione Lombardia, di mantenere aperta l'attività economica presso lo stabilimento di NO LA, con salvaguardia dei livelli occupazionali, per cinque anni dalla conclusione del finanziamento anzidetto.
La chiusura anticipata dello stabilimento di NO LA – deducono i reclamanti - costituisce inadempimento contrattuale anche nei confronti dei lavoratori, da considerarsi terzi beneficiari ex art. 1411 c.c., ed integra motivo di illegittimità del licenziamento.
Sulla base dei motivi esposti i reclamanti , Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto la parziale riforma della sentenza di Parte_3 Parte_4 prime cure e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la reclamata ha Controparte_1 contestato la fondatezza del gravame e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
La società ha altresì proposto autonomo reclamo avverso la sentenza anche nei confronti di (rubricato al n. 878/2025 R.G.), affidandosi a Controparte_2 quattro motivi. Con il primo motivo censura la pronuncia per avere ritenuto illegittima la scelta della datrice di lavoro di ricollegare il criterio tecnico-organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di NO LA, oggetto della chiusura, ovvero a quello di EN, con l'attribuzione di 5 punti per l'appartenenza a NO LA e di 1 punto per l'appartenenza a EN.
Premesso di aver esteso la platea dei lavoratori licenziabili a tutti i dipendenti (sia a quelli occupati presso NO LA, sia a quelli occupati presso EN), la società contesta la valutazione del Tribunale secondo cui l'appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere piuttosto che a quello che avrebbe continuato ad operare non possa considerarsi quale criterio di scelta tecnico-organizzativo che concorra con gli altri criteri previsti dalla legge (anzianità e carichi di famiglia). Nell'ottica del gravame, “una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, e deciso di estendere la valutazione a tutta la platea dei lavoratori, l'appartenenza dei lavoratori ad una unità produttiva o ad un'altra non è elemento irrilevante nella determinazione dei singoli criteri di scelta, potendosi ben attribuire un punteggio specifico a tale elemento, da intendersi quale esigenza tecnica-organizzativa”. La società evidenzia che “per i criteri carichi familiari e anzianità sono stati assegnati 13 punti mentre per il solo criterio dell'appartenenza allo stabilimento di
NO LA sono stati assegnati 5 punti (con un differenziale di 4 punti tra i lavoratori addetti a NO LA e quelli addetti a EN). Sui 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a NO LA ha inciso per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri hanno inciso per il 73% del punteggio totale”, sicché – si deduce – non vi sarebbe alcuno sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecniche-produttive.
pag. 18/30 Con il secondo motivo critica la sentenza “con riferimento all'insussistenza di una serrata ed alla presunta violazione della procedura prevista dall'articolo 4 della legge 223/91”.
Ribadisce, innanzitutto, come l'intervenuta chiusura dello stabilimento di
NO LA non sia qualificabile come “serrata”, ma sia dipesa dalla decisione imprenditoriale di proseguire la produzione nel solo stabilimento di EN. Contesta, poi, che la chiusura dello stabilimento di NO LA abbia frustrato l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori, come dimostrato dal fatto che, dopo la comunicazione del 3 luglio 2021, i lavoratori erano rimasti in assemblea permanente presso un'area di proprietà della società ed erano stati proclamati diversi scioperi che avevano coinvolto i lavoratori di entrambi gli stabilimenti. Deduce di non essersi mai sottratta ad alcun confronto sindacale, avendo partecipato a ben undici incontri con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti delle istituzioni, aventi ad oggetto l'esame della procedura di licenziamento collettivo di cui è causa, le relative motivazioni e i possibili strumenti alternativi.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della statuizione della sentenza relativa alle posizioni dei singoli lavoratori, secondo cui “le conclusioni cui è approdata la citata ordinanza sono quindi coerenti e condivisibili, risolvendosi nella dichiarata illegittimità Par dei licenziamenti intimati a , , e e nel CP_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4 conseguente annullamento con diritto alla reintegra nel posto di lavoro e all'indennità risarcitoria, come quantificata”.
In ordine a , parte reclamante osserva che l'ordinanza resa Parte_4 nella fase sommaria aveva ritenuto che il lavoratore sarebbe rientrato tra i dipendenti licenziabili, ma che “avendo lo stesso in precedenza lavorato per anni in produzione quale addetto al reparto dischi e avendovi lavorato da ultimo in caso di necessità di sostituzione di lavoratori assenti”, la società avrebbe dovuto considerare non solo la posizione occupata al momento del licenziamento (reparto controllo e qualità), ma anche tutte quelle occupate in precedenza.
Ad avviso della società “tale decisione non è sorretta da alcun elemento probatorio non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria e non avendo il sig. prodotto alcun documento”. Pt_4
In ogni caso, nell'ottica del gravame, “anche se il sig. avesse svolto nel Pt_4 tempo altre mansioni ciò non di meno il confronto tra i lavoratori non poteva che essere effettuato all'interno dei singoli reparti in quanto, nella lettera di inizio procedura, sono state indicati i lavoratori in esubero reparto per reparto. Estendere il confronto a tutti i lavoratori occupati nei diversi reparti (forse con la sola divisione impiegati – operai) non può avere altro significato che modificare i criteri di scelta sostituendosi alle scelte imprenditoriali. In sintesi, con l'ordinanza della fase sommaria, ritenuta condivisibile e confermata dalla sentenza qui reclamata, il Tribunale di NZ ritiene di poter procedere ad un nuovo complessivo confronto tra tutti i lavoratori occupati presso pag. 19/30 l'esponente Società rideterminando i criteri di scelta secondo valutazioni proprie. Sotto tale profilo, il Tribunale di NZ travalica la propria funzione di verifica dell'intervenuta corretta applicazione dei principi giuridici posti dal nostro ordinamento per sostituirsi, di fatto, alle scelte dell'imprenditore, con palese violazione della previsione dell'articolo 41 della Costituzione”.
[... Conclude che “la stessa osservazione vale per le posizioni dei lavoratori Par
e che dovrebbero essere “salvati” esclusivamente in base all'applicazione del Pt_1 solo criterio dell'anzianità di servizio” e che “tali considerazioni devono valere anche con riguardo alle posizioni dei signori e . CP_2 Parte_3
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia errata ed eccessiva quantificazione delle spese di lite della fase di opposizione. Ad avviso di parte reclamante “appare in primo luogo evidente la sproporzione tra la liquidazione delle spese legali per la difesa dei 4 lavoratori ( , Parte_1
e ) rappresentati unitariamente dall'Avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Scisca, cui è stato riconosciuto un compenso professionale di euro 11.762,00 oltre accessori, a fronte del compenso professionale liquidato per una sola parte all'Avv. Caterina Casula, nella misura di euro 9.048,00, oltre accessori”.
La società evidenzia, inoltre, che “le questioni oggetto del presente giudizio sono le medesime questioni di fatto e di diritto su cui le parti si stanno confrontando dal
2022, allorché furono promosse n. 68 cause individuali di impugnazione dei singoli licenziamenti ex art. 1 legge 92 del 2012 (c.d. ), a valle degli intervenuti Persona_1 licenziamenti irrogati al termine della procedura di licenziamento collettivo” e di avere sempre ribadito a tutti i lavoratori con cui ancora è pendente il contenzioso “la propria disponibilità a conciliare le controversie, abbandonando così i giudizi, alle medesime condizioni alle quali sono state conciliate le posizioni degli altri 46 lavoratori”.
Infine, per quanto riguarda le ulteriori domande svolte dai lavoratori e respinte o ritenute assorbite dalla sentenza di prime cure, richiama Controparte_1 integralmente le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio.
Sulla base dei motivi esposti la società ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tutti i lavoratori reclamati si sono costituiti ritualmente in giudizio.
ha chiesto il rigetto del reclamo avversario e la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado.
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiesto il rigetto del reclamo della società ed hanno proposto a loro volta reclamo incidentale sulla base dei medesimi motivi articolati nel gravame principale introdotto con ricorso rubricato al n. 818/2025 R.G., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
Disposta la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha pag. 20/30 trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Vanno respinti tanto i reclami principali quanto il reclamo incidentale avverso la sentenza n. 735/2025 del Tribunale di NZ, che merita integrale conferma per le ragioni di seguito esposte.
Per esigenze di ordine logico si procede alla disamina del reclamo proposto da
Controparte_1
E' infondato il primo motivo del reclamo in esame, con cui viene censurata la sentenza per avere ritenuto illegittima la scelta della società di ricollegare il criterio tecnico-organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di NO
LA o allo stabilimento di EN. Diversamente da quanto opinato da parte reclamante, il giudice di prime cure non ha affermato che “l'appartenenza ad uno stabilimento piuttosto che ad un altro non possa mai integrare il criterio tecnico-organizzativo”, ma ha rilevato che nel caso di specie “le modalità di applicazione” di tale criterio si ponevano “in aperta e stridente contraddizione con le premesse dichiarate dalla stessa ”. Pt_7
Il rilievo è del tutto corretto e pienamente condiviso dal Collegio.
Va premesso al riguardo che l'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223 dispone che “l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative”.
La Suprema Corte ha chiarito che il doppio richiamo operato dalla norma alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative assume il seguente significato: “al primo di essi è attribuibile la funzione di individuare l'ambito aziendale entro il quale dovranno operare i criteri di scelta veri e propri, tra i quali, ove siano applicabili quelli legali, va considerato anche il criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative. Sotto il primo profilo, "la riduzione di personale deve, in linea generale, investire l'intero complesso aziendale, potendo essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre" (cfr. al riguardo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13876 e, in precedenza,
Cass. sentt. nn. 7752/06, 9888/06, 11034/06 e 11886/06). Con il che si può spiegare, nell'art. 5 citato, la duplicità - altrimenti scarsamente comprensibile - del richiamo alle "esigenze tecnico-produttive ed organizzative", perché, nella prima parte, esse si riferiscono all'ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime esigenze concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di pag. 21/30 famiglia, all'individuazione del singolo lavoratore (salvo che non operino altri criteri concordati con i sindacati)”(così Cass. 11 luglio 2013 n. 17177).
Tanto premesso, nel caso di specie la datrice di lavoro ha dichiarato, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, che “l'individuazione dei lavoratori in esubero verrà effettuata attraverso un confronto tra tutti i lavoratori di
(sia gli addetti alla Divisione di NO LA sia gli addetti Controparte_1 alla Divisione di EN)” (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrenti fase sommaria).
La società, dunque, ha fatto coincidere la platea dei lavoratori licenziabili con i dipendenti dell'intero complesso aziendale, né ha evidenziato l'esistenza di “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” tali da giustificare una diversa perimetrazione dell'ambito di selezione degli esuberi. Ne deriva che, così definito l'ambito di selezione, risulta del tutto incoerente e ingiustificata l'attribuzione, in virtù del medesimo criterio delle “esigenze tecnico- produttive ed organizzative”, di un punteggio differenziato ai dipendenti dello stabilimento di NO LA rispetto ai dipendenti dello stabilimento di
EN (attribuzione di punteggio a cui la società ha proceduto unilateralmente, in assenza di alcun accordo sindacale).
A fondamento dell'attribuzione di tale punteggio differenziato CP_1 non ha allegato (né tanto meno comprovato) l'infungibilità delle mansioni
[...] svolte dagli addetti ai due stabilimenti, essendo anzi pacifica la piena fungibilità delle professionalità.
La società, invero, non ha in alcun modo chiarito quali siano le ragioni tecnico- organizzative sottese all'attribuzione di tale punteggio differenziato, che risultano ad oggi sconosciute.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, in tal modo il criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” si è tradotto in quello della mera appartenenza dei lavoratori all'uno o all'altro stabilimento, senza alcuna effettiva ragione tecnico-organizzativa idonea a giustificare tale scelta.
E' stata così nella sostanza vanificata l'unitaria considerazione dei due organici, pur affermata nella comunicazione di avvio della procedura: eloquente è il fatto che, in applicazione del criterio anzidetto, dei 132 lavoratori individuati all'esito della procedura quali destinatari del licenziamento, 121 appartenevano allo stabilimento di NO LA e solo 11 allo stabilimento di EN.
E' infine appena il caso di osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che, ove sia mancato pag. 22/30 l'accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (così, ex multis, Cass., 11 dicembre 2019 n.
32387; in termini cfr. Cass., 24 luglio 2023 n. 22040; Cass., 3 luglio 2024 n. 18215).
Per tutte le ragioni esposte il motivo di reclamo scrutinato dev'essere respinto. Infondato è anche il secondo motivo, con cui la società contesta di essere incorsa in violazioni della procedura prevista dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223.
La ricostruzione dei fatti operata dal giudice della fase sommaria e condivisa dal giudice dell'opposizione non forma oggetto di censura da parte di CP_1
essa può, pertanto, ritenersi pacifica e sintetizzabile, per quanto qui rileva,
[...] nei seguenti termini: il giorno 3 luglio 2021 la società ha inviato ai dipendenti dello stabilimento di NO LA un telegramma con cui si comunicava che, a seguito dell'avvio della procedura di chiusura dello stabilimento, gli stessi sarebbero stati posti in ferie a far data dal 5 luglio e sino a differente comunicazione;
contestualmente ha pubblicato sulla piattaforma aziendale EVO un comunicato con cui si informavano i dipendenti addetti allo stabilimento di NO LA che, con effetto da quello stesso giorno (3 luglio 2021), detto stabilimento sarebbe rimasto chiuso;
nella stessa giornata del 3 luglio 2021 la società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 per riduzione del personale determinata dalla decisione aziendale di chiudere lo stabilimento di NO LA, indicando 152 esuberi (dato numerico coincidente con l'organico impiegato presso detto sito produttivo).
Dalla ricostruzione dei fatti che precede emerge che Controparte_1 ha informato direttamente i lavoratori impiegati nell'unità produttiva di NO
LA dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e della decisione di chiudere da quello stesso giorno lo stabilimento, anticipando in tal modo ai lavoratori determinazioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, con evidente violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 221.
La violazione procedurale in parola è stata accertata anche da questa Corte con la sentenza n. 897/2022 (pres. est. Ravazzoni), resa nel procedimento ex art. 28 legge 20 Pt_ maggio 1970 n. 300 promosso da , e
contro
Pt_9 Pt_10 Controparte_1
le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui
[...] integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
pag. 23/30 Negli stessi termini si è espressa anche la sentenza di questa Corte n.
1178/2024 (est. Mantovani, pres. Ravazzoni), pronunciatasi in controversia individuale analoga alla presente, anch'essa relativa alla procedura di licenziamento collettivo qui in discussione, le cui condivise argomentazioni di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Premesso che sono inconferenti le considerazioni inerenti
“l'insussistenza del mancato confronto con i sindacati”, dato che il denunciato vizio procedurale consiste nell'avere la anticipato la decisione di Controparte_1 licenziare senza avere preventivamente attivato l'iter previsto dal disposto citato, come d'altra parte emerge già dalla – documentata – successione temporale delle comunicazioni aziendali, essendo il telegramma indirizzato ai lavoratori stato inviato prima della pec diretta alle OO.SS, il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale di NZ e questa stessa Corte territoriale nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70: “….appare evidente che la messa in ferie forzate di tutti gli addetti sia apparso ai lavoratori come atto prodromico al già deciso licenziamento per riduzione del personale. Non può quindi ritenersi rispettato da parte di l'obbligo di inviare alle OOSS comunicazione preventiva di inizio della CP_1 procedura.
Se si tiene conto dell'orario in cui le descritte comunicazioni sono pervenute ai destinatari si deve rilevare che i lavoratori ne sono venuti a conoscenza prima delle
OOSS, se invece si considera solo la data di ricezione, le comunicazioni sono contestuali.
In ogni caso va escluso che ai sindacati sia pervenuta una comunicazione prima che i lavoratori siano stati informati dell'inizio della procedura, palese è quindi la violazione dell'art 4 cit.
Tale conclusione trova altresì conferma se si esamina la ratio della procedura di licenziamento collettivo ben evidenziata nella giurisprudenza della Suprema Corte nei termini che di seguito si riportano;
“la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è diretta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.”
………gli adempimenti imposti dal citato art. 4, sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. n. 4228 del 5 aprile
2000 nonché Cass. n. 9743 del 18/07/2001 (Cass. sent. n. 6959/2013) .
Premesso che lo scopo della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale è “rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti “ (Cass. sent. n. 23526/2016), la Corte ha osservato che la "comunicazione pag. 24/30 preventiva" di cui comma 2 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991, come richiamato dall'art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una
"intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo;
la comunicazione deve avere i contenuti di cui al comma3 dell'art. 4 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
essa è finalizzata a promuovere un "esame congiunto" tra impresa e organizzazioni sindacali "allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte" (comma 5, art. 4, I. n. 223 del 1991). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame,
"formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (commi 6 e 7, art. 4, I. n. 223 del 1.991). Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura "l'impresa ha facoltà di licenziare", comunicando, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" ex art. 4, comma 9, 1. n. 223 del 1991.
Dunque l'intenzione unilateralmente manifestata dall'impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, ….”(Cass sent. n. 18504/2016)…..
Alla luce di tale consolidata interpretazione ritiene il Collegio che all'aggettivo
“preventiva” – riferito alla comunicazione- a mente dell'art 4 non possa darsi altro significato se non quello letterale e cioè di informativa che deve pervenire ai destinatari prima della comunicazione dei recessi al fine di consentire alle OOSS di cogestire la crisi aziendale e cioè “partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa.
La successione temporale delle comunicazioni aziendali come sopra descritta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce a parere del collegio una violazione dell'art 4 della l. 223/91 e una condotta antisindacale in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento degli lavoratori ivi addetti) pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi.
L'azienda ha illegittimamente anticipato quelli che avrebbero dovuto essere gli esiti della procedura, non solo ha adottato la decisione di chiudere lo stabilimento, rimessa effettivamente alla unilaterale volontà del datore nell'esercizio della libertà imprenditoriale di cui all'art 41 Cost, ma ha altresì estromesso i lavoratori dallo stabilimento mettendoli forzosamente in ferie e ha preannunciato la procedura di licenziamento collettivo in tal modo rendendo l'esame congiunto solo un evento formale a valle di una decisione già assunta.
Vero è che la messa in ferie dei dipendenti non comporta la cessazione del rapporto, i dipendenti continuano il rapporto e vengono retribuiti, tuttavia l'allontanamento forzato dei lavoratori dello stabilimento indebolisce all'evidenza l'azione del sindacato e ne sminuisce la capacità agli occhi dei lavoratori che, senza pag. 25/30 essere preventivamente informati della sorte del loro rapporto di lavoro, si trovano improvvisamente a casa” (così sentenza n. 897/23 CA MI, Pres. rel. Ravazzoni)”.
Da tutte le considerazioni esposte deriva il rigetto del motivo esaminato.
Va respinto anche il terzo motivo, con cui critica la Controparte_1 sentenza in relazione alle posizioni dei singoli lavoratori odierni reclamati, il cui licenziamento è stato ritenuto viziato per violazione dei criteri di scelta, avendo il Tribunale reputato determinante – ai fini della loro individuazione quali esuberi –
l'attribuzione del punteggio penalizzante di 5 punti in ragione dell'appartenenza allo stabilimento di NO LA.
In primo luogo, si osserva che il motivo in esame non svolge puntuali censure alle valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alle posizioni di , Parte_1
e e non si confronta con le ragioni Parte_2 Parte_3 Controparte_2 effettive poste a fondamento della relativa decisione, per cui, per questa parte, esso non risulta pertinente rispetto al decisum.
Riguardo alla posizione di , è corretto il rilievo, contenuto Parte_4 nell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria e recepito dalla sentenza qui impugnata, che non ha puntualmente contestato l'allegazione Controparte_1 del lavoratore di avere in precedenza lavorato per anni in produzione quale addetto al reparto dischi e di avervi lavorato anche da ultimo, in caso di necessità di sostituzione di lavoratori assenti.
Neppure in questa sede la società ha specificamente contestato tali circostanze di fatto. Risulta, pertanto, del tutto condividibile e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità la statuizione del primo giudice, secondo cui Pt_4 era in possesso di una professionalità fungibile con quella dei lavoratori
[...] appartenenti al reparto produzione e avrebbe dovuto, pertanto, essere comparato con questi ultimi. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto;
la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dalla lavoratrice, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che pag. 26/30 tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass. n. 24882/2019)” (cfr. Cass., 2 luglio 2024 n. 18093).
Il motivo risulta, pertanto, infondato.
Infondato è anche il quarto motivo, con cui la società censura la quantificazione delle spese di lite del giudizio di opposizione, ritenuta eccessiva e sproporzionata.
Le spese di lite sono state liquidate dal giudice dell'opposizione in misura non superiore ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornate dapprima dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e successivamente dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147.
Infatti, essendo la controversia di valore indeterminabile, a norma dell'art. 21
d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche (“Gli affari di valore indeterminabile si considerano […] di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso”) è corretta la sua collocazione nello scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
Secondo le tabelle introdotte con il d.m. 13 agosto 2022 n. 147, gli importi medi dei compensi per le cause di valore compreso in detto scaglione sono i seguenti: 1) Fase di studio della controversia: € 3.245,00;
2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.202,00;
3) Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.880,00;
4) Fase decisionale: € 2.930,00; così per un totale di € 9.257,00.
L'importo di € 9.048,00, liquidato dal primo giudice in favore del difensore antistatario di , è di poco inferiore ai valori medi previsti per lo Controparte_2 scaglione di riferimento: esso appare perciò del tutto congruo, tenuto conto della complessità della vicenda, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Per altro verso, è irrilevante la denunciata sproporzione tra la liquidazione delle spese legali per la difesa dei lavoratori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati unitariamente dall'avv. Scisca (cui è stato riconosciuto Parte_4 un compenso professionale di € 11.762,00 oltre accessori), ed il compenso professionale liquidato all'avv. Casula, per la difesa del solo , Controparte_2 nella misura di € 9.048,00 oltre accessori. Il fatto che il Tribunale abbia disposto un solo aumento del 30% del compenso base di € 9.048,00 per i tre lavoratori oltre il primo assistiti dall'avv. Scisca non vale certo a rendere eccessivo l'ammontare del compenso base (che, come evidenziato, si assesta al di sotto dei valori medi), né, quindi, delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario di . Controparte_2
Per tutte le ragioni esposte il reclamo di dev'essere Controparte_1 respinto.
pag. 27/30 Occorre procedere alla disamina del reclamo principale e del reclamo incidentale proposti da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di
[...] connessione logica e giuridica.
Innanzitutto, il Collegio reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dei lavoratori in relazione all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e all'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223, dovendosi ritenere, in accordo con il giudice di prime cure, che rientri nella discrezionalità del legislatore graduare i regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo in relazione alla gravità dei vizi, nonché contemperare le esigenze di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato con quelle dell'impresa alla certezza e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.
Il limite di dodici mensilità di retribuzione, fissato dall'art. 18, comma 4, legge
20 maggio 1970 n. 300 quale misura massima dell'indennità risarcitoria, rappresenta il punto di equilibrio individuato dal legislatore nel bilanciamento delle opposte esigenze sopra rappresentate, entrambe meritevoli di tutela. La disposizione garantisce un adeguato ristoro economico al lavoratore, che si aggiunge alla fondamentale tutela rappresentata dalla reintegrazione nel posto di lavoro.
Non si ravvisano, dunque, profili di incostituzionalità della norma (né, conseguentemente, dell'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 che la richiama), tenuto anche conto che la Corte costituzionale “ha affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005
e n. 420 del 1991)” (così Corte cost., sentenza n. 303/2011).
Infondata si ritiene anche la pretesa dei lavoratori, disattesa dal giudice di prime cure, di vedersi riconoscere la tutela reintegratoria “piena” (senza il limite risarcitorio di dodici mensilità di retribuzione), in ragione dell'asserita nullità/inefficacia/inesistenza dei licenziamenti conseguente ai vizi della procedura ed in particolare all'omessa comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali (di cui si è detto esaminando il secondo motivo di reclamo della società), che avrebbe reso
“totalmente priva di efficacia tutta la procedura” e “totalmente svuotato di valore ed efficacia il doveroso ed obbligatorio esame congiunto”.
Anche a voler ritenere che il vizio anzidetto comporti il sostanziale svuotamento della procedura ed equivalga alla sua omissione, deve osservarsi che il licenziamento collettivo intimato senza l'espletamento della procedura ex art. 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 non è affetto da nullità, né assoggettato al relativo regime sanzionatorio: l'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223, come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, circoscrive, infatti, l'applicazione del regime sanzionatorio pag. 28/30 della tutela reintegratoria “piena” di cui all'art. 18, comma 1, legge 20 maggio 1970 n.
300 (prevista, appunto, per le ipotesi di nullità del licenziamento) al solo caso di licenziamento “intimato senza l'osservanza della forma scritta”, mentre gli altri vizi determinano la sola illegittimità del licenziamento e danno luogo, rispettivamente, all'applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 nel caso in cui l'illegittimità derivi dalla violazione dei criteri di scelta e all'applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n.
300, nel caso in cui l'illegittimità consista nella sola violazione delle regole del procedimento.
L'omissione della procedura si traduce nella violazione dell'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223: la norma, infatti, riguarda tutte le modalità di applicazione dei criteri di scelta e, quindi, non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti e, a maggior ragione,
l'omessa individuazione ed applicazione dei criteri stessi.
Ne deriva che, anche in ipotesi di omesso espletamento della procedura, le conseguenze sanzionatorie sono quelle previste dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 (ossia l'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300), con conseguente infondatezza della pretesa in esame.
Sono, infine, assorbite le censure avverso la sentenza per avere ritenuto ininfluente, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro, l'inadempimento della società all'impegno di mantenere aperto lo stabilimento di NO LA sino al 30 giugno 2025 (con salvaguardia dei livelli occupazionali), assunto a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della Regione Lombardia.
Il dedotto inadempimento non costituisce motivo di nullità dei licenziamenti: non ricorre, infatti, una nullità testuale, in assenza di norme che prevedano espressamente tale sanzione, né una nullità virtuale, non venendo in rilievo alcuna violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.. Ne deriva che, anche a voler ritenere che il contestato inadempimento configuri un vizio della procedura e dei licenziamenti di cui è causa, non ne discenderebbe comunque per i lavoratori odierni reclamanti alcuna diversa od ulteriore tutela rispetto a quella, già accordata, dell'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300. In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, vanno respinti entrambi i reclami principali, come pure il reclamo incidentale, proposti avverso la sentenza n. 735/2025 del Tribunale di
NZ.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate le spese di lite del grado ex art. 92, comma 2, c.p.c. tra e Controparte_1
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pag. 29/30 In quanto soccombente nei confronti di , Controparte_2 CP_1 va condannata a rifondere a quest'ultimo le spese di lite del grado che,
[...] tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. In ragione dell'integrale rigetto del reclamo proposto, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta i reclami avverso la sentenza n. 735/2025 del Tribunale di NZ;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del grado, che liquida in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Caterina Casula ex art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra e Controparte_1
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo. Milano, 5 dicembre 2025
Consigliera est. Presidente
IU Dossi IO LA
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 818+878/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IU Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti ex art. 1, comma 58 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 735/2025 (est. Improta)
n. 818/2025 R.G., promosso da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Scisca, presso il cui studio in NZ, via Italia n. 28, sono elettivamente domiciliati,
- RECLAMANTI - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Marco Bertazzoli Gabrinski Broglio, presso il cui studio in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, è elettivamente domiciliata,
- RECLAMATA -
e n. 878/2025 R.G., promosso da
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Marco Bertazzoli Gabrinski Broglio, presso il cui studio in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, è elettivamente domiciliata,
- RECLAMANTE PRINCIPALE - contro
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Scisca, presso il cui studio in NZ, via Italia n.
28, sono elettivamente domiciliati,
- RECLAMATI e RECLAMANTI INCIDENTALI -
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Casula, presso il cui studio in NZ, via
IG AM n. 3, è elettivamente domiciliato,
- RECLAMATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Causa n. 818/2025 R.G.
e : “IN VIA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
PRELIMINARE Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 e conseguentemente sollevare tale questione avanti la
Corte Costituzionale rinviando avanti la stessa le parti in causa. NEL MERITO in parziale riforma della sentenza reclamata:
Per Parte_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
pag. 2/30 Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
Per Parte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
pag. 3/30 Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
Per Parte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a pag. 4/30 cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.553,41.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Per Parte_4
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione pag. 5/30 globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di
12mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.482,55.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55.
Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono conto delle percentuali di maggiorazione per ogni ricorso riunito, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso”.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1 domanda ed istanza rigettata, così giudicare: in via preliminare:
- disporre la riunione al presente giudizio di quello già proposto da – pendente CP_1 tra le medesime parti relativo al reclamo della medesima Sentenza n. 735/2025 del Tribunale di NZ (R.G. 2237/2023) – pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano
(R.G. 878/2025, sezione Lavoro, Giudice Relatore dott.ssa Dossi), con udienza fissata per il giorno 1° ottobre 2025, alle ore 12,45;
pag. 6/30 nel merito:
- rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai sigg.ri Controparte_2
, , e nei
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di per i motivi di cui al presente atto e per quanto Controparte_1 si dimostrerà in corso di causa, in riforma della Sentenza n. 735/2025 del Tribunale di
NZ (R.G. 2237/2023);
- conseguentemente, condannare i , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e alla restituzione, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
di tutte le somme ad oggi pagate dalla Società in adempimento
[...] dell'ordinanza della fase sommaria e della sentenza di primo grado del presente giudizio, nonché in adempimento dei piani di rientro concordati;
- conseguentemente, altresì, dichiarare dovute in restituzione le somme che
[...] ha pagato ai procuratori antistatari dei lavoratori a titolo di spese Controparte_1 legali e compensi professionali liquidati nella fase sommaria e nella fase di opposizione del primo grado di giudizio;
nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e , tutti reintegrati ex art. 18 quarto comma legge
[...] Parte_3 Parte_4
300/1970, si insiste affinché venga confermata la necessità di disporre la detrazione, dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori nel periodo di CP_1 estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado qui reclamata, si chiede che la Corte d'Appello di Milano Voglia compensare, almeno parzialmente, le spese di lite, sussistendone i presupposti per evidenti ragioni di diritto e di equità, oltre che in considerazione della manifestata e ragionevole disponibilità di a conciliare con tutti i lavoratori alle medesime condizioni, come esposto nel CP_1 presente atto”.
Causa n. 878/2025 R.G.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1 domanda ed istanza rigettata, così giudicare: in via preliminare: Par
- disporre la riunione del presente giudizio a quello già proposto dai sigg.ri , Parte_1
e – relativo al reclamo della medesima Sentenza n. 735/2025 del Parte_3 Pt_4
Tribunale di NZ (R.G. 2237/2023) pubblicata il 18 luglio 2025 – pendente dinanzi alla pag. 7/30 Corte d'Appello di Milano (R.G. 818/2025, sezione Lavoro, Giudice Relatore dott.ssa
Dossi), con udienza fissata per il giorno 1 ottobre 2025, alle ore 12,45; nel merito:
- rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai sigg.ri Controparte_2
, , e nei
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 confronti di per i motivi di cui al presente atto e per quanto Controparte_1 si dimostrerà in corso di causa, in riforma della Sentenza n. 735/2025 del Tribunale di
NZ (R.G. 2237/2023);
- conseguentemente, condannare i , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e alla restituzione, in favore di
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
di tutte le somme ad oggi pagate dalla Società in adempimento
[...] dell'ordinanza della fase sommaria e della sentenza di primo grado del presente giudizio, nonché in adempimento dei piani di rientro concordati;
- conseguentemente, altresì, dichiarare dovute in restituzione le somme che
[...] ha pagato ai procuratori antistatari dei lavoratori a titolo di spese Controparte_1 legali e compensi professionali liquidati nella fase sommaria e nella fase di opposizione del primo grado di giudizio;
nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e , tutti reintegrati ex art. 18 quarto comma legge
[...] Parte_3 Parte_4
300/1970, si insiste affinché venga confermata la necessità di disporre la detrazione, dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori nel periodo di CP_1 estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado qui reclamata, si chiede che la Corte d'Appello di Milano Voglia compensare, almeno parzialmente, le spese di lite, sussistendone i presupposti per evidenti ragioni di diritto e di equità, oltre che in considerazione della manifestata e ragionevole disponibilità di a conciliare con tutti i lavoratori alle medesime condizioni, come esposto nel CP_1 presente atto”
e : “IN VIA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
PRELIMINARE
Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art.
pag. 8/30 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 e conseguentemente sollevare tale questione avanti la
Corte Costituzionale rinviando avanti la stessa le parti in causa.
NEL MERITO
Rigettare tutte le domande ed eccezioni della società reclamante ed in parziale riforma della sentenza reclamata:
Per Parte_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.355,76.
pag. 9/30 In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
Per Parte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12
pag. 10/30 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.515,59.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
Per Parte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41 in favore del ricorrente.
pag. 11/30 In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.553,41.
In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. Per Parte_4
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di
NO LA in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55.
Accertare e dichiarare la nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di €
2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi pag. 12/30 sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
2.482,55. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt.
1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55.
Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono conto delle percentuali di maggiorazione per ogni ricorso riunito, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso”.
: “1. Rigetto del reclamo e integrale conferma della sentenza Controparte_2 impugnata;
2. Condanna della società reclamante al pagamento delle spese di giudizio da distrarre a favore dell'avv. Caterina Casula, quale difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 luglio 2025, il Tribunale di NZ in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2237/2023 R.G. di opposizione ad ordinanza ex art. 1, comma 48 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, promosso da contro , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_3 Parte_5 [...]
e ha dichiarato cessata la materia del contendere CP_4 Parte_6 rispetto alla posizione di e CP_3 Parte_5 CP_4 Pt_6
d ha respinto l'opposizione nei confronti degli altri lavoratori.
[...]
Ha così confermato l'ordinanza opposta, che aveva annullato i licenziamenti intimati a , , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e condannato la società datrice di lavoro a reintegrare i lavoratori nei Parte_4 rispettivi posti di lavoro e a risarcire loro il danno ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
pag. 13/30 La sentenza reclamata ha ricostruito i fatti di causa nei termini che seguono:
- è una società operativa nel settore della Controparte_1 produzione dei cerchi delle ruote in acciaio per veicoli industriali, con sede in NO LA e stabilimento in EN;
- in particolare, in NO LA erano presenti i reparti produttivi e gli uffici amministrativi, mentre lo stabilimento di EN si occupava della produzione di ruote in acciaio destinate ai settori agricolo ed edile, nonché di movimentazione di materiale industriale;
- sin dall'inizio del rapporto di lavoro , Controparte_2 Parte_1
, e venivano impiegati
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 presso la sede di NO LA nel reparto “produzione”, con qualifica di operai e inquadramento nel livello C2/C3 del CCNL Metalmeccanici Industria;
- in data 3 luglio 2021, comunicava tramite Controparte_1 telegramma ed utilizzo della piattaforma aziendale EVO a tutte le maestranze operanti presso lo stabilimento di NO LA – e quindi anche ai lavoratori suindicati – la chiusura con effetto immediato del sito produttivo, con avvio della procedura di licenziamento collettivo per 152 addetti, che sarebbero stati individuati nelle sedi di NO LA e di EN;
- con lettera di pari data si dava avvio alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 1 d.lgs. 26 maggio 1997 n. 151 e d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23;
- nello stesso giorno la società inviava alle OO.SS. di categoria la comunicazione, prevista dall'art. 4, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223, di avvio della procedura di licenziamento collettivo in entrambi gli stabilimenti di NO LA e di EN, individuando 152 esuberi;
- durante l'espletamento della procedura, i soli lavoratori del sito di NO LA venivano posti in ferie forzate, continuando invece ad operare quelli dello stabilimento di EN;
- a nessuno dei lavoratori ricorrenti, malgrado la messa a disposizione delle energie lavorative, era consentito di riprendere lo svolgimento dell'attività;
- conclusa la fase di consultazione sindacale ed amministrativa in assenza di qualsivoglia intesa, con comunicazione in data 18 settembre 2021 la società intimava il licenziamento ai ricorrenti, indicando i criteri di individuazione dei lavoratori in esubero, nonché l'attribuzione dei punteggi, tutti implicanti l'esito della misura espulsiva adottata;
- i ricorrenti, in sede di impugnazione del licenziamento, contestavano i criteri di scelta adottati dalla società, essendo stato assegnato ai dipendenti di NO LA un punteggio pari a 5 e a quelli impiegati presso lo stabilimento di EN un punteggio pari a 1;
pag. 14/30 lamentavano che ciò era dipeso esclusivamente dall'appartenenza all'una o all'altra sede, con conseguenze fortemente pregiudizievoli: in particolare, malgrado la comunicazione della società che i recessi sarebbero stati effettuati confrontando tutti i profili impiegati nelle due sedi societarie, il risultato era che su 152 lavoratori licenziati ben 141 appartenevano alla sede di NO LA;
- lamentavano, pertanto, che la selezione dei lavoratori passibili di licenziamento era viziata, con conseguente illegittimità dei licenziamenti per violazione dei criteri di scelta ed applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300;
- contestava le impugnazioni proposte, Controparte_1 deducendo la corretta applicazione e comunicazione dei criteri applicati, nonché previsti dalla legge (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive), senza alcuna preferenza a favore dei dipendenti di EN;
- escludeva, altresì, che nelle iniziative intraprese – imposte dalla gravissima crisi economica particolarmente avvertita nell'ambito della produzione, cui era adibito il sito di NO LA – potessero ravvisarsi profili di ritorsività e di ingiuriosità per le modalità di manifestazione ed esecuzione dei recessi;
- negava, infine, qualsivoglia irregolarità nell'individuazione e nell'applicazione dei criteri di scelta, essendo stati adottati quelli previsti dalla legge, senza alcuna attribuzione in senso deteriore ai lavoratori di NO LA rispetto a quelli di EN;
in particolare, erano stati assegnati 5 punti per l'appartenenza allo stabilimento di NO LA e 1 punto per l'appartenenza a quello di EN, nonché fino ad 8 punti per i carichi familiari e 5 punti per l'anzianità, sicché su un totale di 18 punti assegnati, l'appartenenza a NO LA aveva inciso per 5 punti (pari al 27% del punteggio totale), mentre gli altri due criteri avevano inciso nella misura del 73%;
- con ordinanza emessa in data 2 novembre 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 49, legge 28 giugno 2012 n. 92, il Tribunale di NZ accoglieva il ricorso promosso ex art. 1, comma 47 ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, disponendo in favore di , , Controparte_2 Parte_1
e la reintegrazione nel posto Parte_2 Parte_3 Parte_4 di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300. Il giudice dell'opposizione, all'esito di una rinnovata disamina dei rilievi formulati dall'opponente (modellati sostanzialmente Controparte_1 sull'impostazione difensiva adottata nella fase sommaria), ha reputato condivisibili le argomentazioni e le conclusioni dell'ordinanza.
In particolare, in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, il giudice ha così statuito: “a incorrere nel profilo di illegittimità non è stato il criterio in sé
pag. 15/30 considerato, bensì proprio le modalità di applicazione, postesi in aperta e stridente contraddizione con le premesse dichiarate dalla stessa Società.
Invero, nella comunicazione di avvio della procedura, dopo l'illustrazione delle criticità che investivano il sito produttivo di NO LA e la conseguente necessità di chiusura dello stabilimento, quest'ultima precisava che l'individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe avvenuta tramite un confronto tra tutti i lavoratori, addetti ad entrambi i siti (quello di NO LA e quello di EN). Ciò si sarebbe tradotto in un ridimensionamento aziendale di riduzione degli stabilimenti da due a uno,
e – sempre in base al tenore della comunicazione – nell'individuare il personale in esubero, e quindi da licenziare, sarebbe stata effettuata una comparazione tra tutti i lavoratori impiegati, in forza presso entrambi i siti aziendali. Ne veniva anche fornita la spiegazione, espressamente indicata nella fungibilità del personale presente in ciascuno dei due stabilimenti, ove si svolgeva la medesima attività produttiva, anche se con target di clienti e mercati differenti.
Tuttavia, malgrado tali esplicite premesse, nel passaggio successivo dell'attribuzione del punteggio, legato al criterio delle esigenze tecnico-organizzative, si perveniva all'assegnazione del punteggio 5 ai lavoratori di NO LA, e del punteggio 1 a quello di EN, facendo leva esclusivamente sull'appartenenza a uno piuttosto che all'altro stabilimento. Appariva quindi evidente l'esito contraddittorio rispetto alle condizioni presupposte, poiché, malgrado la dichiarata fungibilità e l'estensione comparativa a tutti i lavoratori operanti in entrambe le unità produttive, veniva attribuito, in virtù del predetto criterio, un punteggio superiore, e quindi maggiormente penalizzante, ai dipendenti di NO LA per il solo fatto di essere collocati in questo stabilimento, e non in quello di EN.
In altri termini, il criterio tecnico-produttivo, con cui peraltro dovevano concorrere gli altri criteri normativamente previsti dell'anzianità e dei carichi familiari, si esauriva in quello della mera “appartenenza territoriale” senza alcuna motivazione collegata all'organizzazione della produzione e alla tipologia di mansioni svolte, che giustificasse un così significativo (destinato a divenire determinante) divario tra i due punteggi”.
Il giudice, inoltre, ha respinto la doglianza della società relativa all'omessa detrazione, nell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, dell'aliunde perceptum, osservando che “nel caso di nessun elemento, anche solo di natura conoscitiva, CP_2
è stato fornito, al fine di poter verificare e oggettivamente riconoscere somme riconducibili al cd. “aliunde perceptum”, sicchè non può procedersi ad alcuna detrazione nel senso e per le ragioni invocate dall'opponente.
Con riferimento alla posizione degli altri resistenti, nelle rispettive comparse di costituzione si richiama la documentazione prodotta (estratto contributivo Inps e certificato di stato occupazionale), dalla quale tuttavia non emerge alcuna somma scomputabile a tale titolo”.
pag. 16/30 Per altro verso, ha disatteso gli argomenti spesi dai lavoratori nella memoria di costituzione con riguardo tanto all'asserito obbligo della società di mantenere l'attività economica per cinque anni in ragione del finanziamento ricevuto dalla Regione
Lombardia, quanto alla dedotta natura ritorsiva od ingiuriosa dei licenziamenti.
Ha, infine, respinto le istanze dei lavoratori volte a promuovere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e a sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 18, commi 4 e 7, legge 20 maggio 1970 n 300 e dell'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Avverso la sentenza hanno proposto reclamo , Parte_1 Parte_2
e (rubricato al n. 818/2025 R.G.), affidandosi a due Parte_3 Parte_4 motivi. Con il primo motivo impugnano la pronuncia laddove, ordinata la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro, ha riconosciuto in loro favore un risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità, anziché in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum. Chiedono “l'applicazione corretta dell'art. 18 legge 1970, n. 300 insistendo nella eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione nella misura in cui si crea disparità di trattamento con garanzia piena per i lavoratori occupati a discapito dei lavoratori disoccupati”.
Per altro verso ribadiscono che, nel presente caso, la procedura ex art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 era stata svuotata di contenuto, dal momento che la decisione di chiudere lo stabilimento era stata assunta dalla società prima del confronto sindacale, come accertato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 897/2022, che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta da Controparte_1
Nell'ottica del gravame, “la conseguenza del richiesto annullamento della procedura, quale unico provvedimento per restituire operatività alla funzione sindacale annichilita dalla serrata preventiva della società, sarebbe la pura e semplice inesistenza di tutti i licenziamenti”.
Con il secondo motivo impugnano il capo di sentenza che ha statuito che la violazione dell'obbligo di mantenere aperto lo stabilimento di NO LA sino al 30 giugno 2025 non aveva alcuna ripercussione sulla legittimità dei licenziamenti, in quanto la violazione avrebbe rilievo solo nei rapporti con il soggetto finanziatore (nella specie la Regione Lombardia) e non nei confronti dei lavoratori.
Censurano il capo impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 1411 c.c. in collegamento con l'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, con l'art. 9 CCNL Industria Metalmeccanica Privata e con l'art. 57
Regolamento CE 1083/2006, con riferimento all'obbligo assunto da Controparte_1
nell'ambito di un contratto di finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato
[...]
pag. 17/30 con la Regione Lombardia, di mantenere aperta l'attività economica presso lo stabilimento di NO LA, con salvaguardia dei livelli occupazionali, per cinque anni dalla conclusione del finanziamento anzidetto.
La chiusura anticipata dello stabilimento di NO LA – deducono i reclamanti - costituisce inadempimento contrattuale anche nei confronti dei lavoratori, da considerarsi terzi beneficiari ex art. 1411 c.c., ed integra motivo di illegittimità del licenziamento.
Sulla base dei motivi esposti i reclamanti , Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto la parziale riforma della sentenza di Parte_3 Parte_4 prime cure e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la reclamata ha Controparte_1 contestato la fondatezza del gravame e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
La società ha altresì proposto autonomo reclamo avverso la sentenza anche nei confronti di (rubricato al n. 878/2025 R.G.), affidandosi a Controparte_2 quattro motivi. Con il primo motivo censura la pronuncia per avere ritenuto illegittima la scelta della datrice di lavoro di ricollegare il criterio tecnico-organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di NO LA, oggetto della chiusura, ovvero a quello di EN, con l'attribuzione di 5 punti per l'appartenenza a NO LA e di 1 punto per l'appartenenza a EN.
Premesso di aver esteso la platea dei lavoratori licenziabili a tutti i dipendenti (sia a quelli occupati presso NO LA, sia a quelli occupati presso EN), la società contesta la valutazione del Tribunale secondo cui l'appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere piuttosto che a quello che avrebbe continuato ad operare non possa considerarsi quale criterio di scelta tecnico-organizzativo che concorra con gli altri criteri previsti dalla legge (anzianità e carichi di famiglia). Nell'ottica del gravame, “una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, e deciso di estendere la valutazione a tutta la platea dei lavoratori, l'appartenenza dei lavoratori ad una unità produttiva o ad un'altra non è elemento irrilevante nella determinazione dei singoli criteri di scelta, potendosi ben attribuire un punteggio specifico a tale elemento, da intendersi quale esigenza tecnica-organizzativa”. La società evidenzia che “per i criteri carichi familiari e anzianità sono stati assegnati 13 punti mentre per il solo criterio dell'appartenenza allo stabilimento di
NO LA sono stati assegnati 5 punti (con un differenziale di 4 punti tra i lavoratori addetti a NO LA e quelli addetti a EN). Sui 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a NO LA ha inciso per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri hanno inciso per il 73% del punteggio totale”, sicché – si deduce – non vi sarebbe alcuno sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecniche-produttive.
pag. 18/30 Con il secondo motivo critica la sentenza “con riferimento all'insussistenza di una serrata ed alla presunta violazione della procedura prevista dall'articolo 4 della legge 223/91”.
Ribadisce, innanzitutto, come l'intervenuta chiusura dello stabilimento di
NO LA non sia qualificabile come “serrata”, ma sia dipesa dalla decisione imprenditoriale di proseguire la produzione nel solo stabilimento di EN. Contesta, poi, che la chiusura dello stabilimento di NO LA abbia frustrato l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori, come dimostrato dal fatto che, dopo la comunicazione del 3 luglio 2021, i lavoratori erano rimasti in assemblea permanente presso un'area di proprietà della società ed erano stati proclamati diversi scioperi che avevano coinvolto i lavoratori di entrambi gli stabilimenti. Deduce di non essersi mai sottratta ad alcun confronto sindacale, avendo partecipato a ben undici incontri con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti delle istituzioni, aventi ad oggetto l'esame della procedura di licenziamento collettivo di cui è causa, le relative motivazioni e i possibili strumenti alternativi.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della statuizione della sentenza relativa alle posizioni dei singoli lavoratori, secondo cui “le conclusioni cui è approdata la citata ordinanza sono quindi coerenti e condivisibili, risolvendosi nella dichiarata illegittimità Par dei licenziamenti intimati a , , e e nel CP_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4 conseguente annullamento con diritto alla reintegra nel posto di lavoro e all'indennità risarcitoria, come quantificata”.
In ordine a , parte reclamante osserva che l'ordinanza resa Parte_4 nella fase sommaria aveva ritenuto che il lavoratore sarebbe rientrato tra i dipendenti licenziabili, ma che “avendo lo stesso in precedenza lavorato per anni in produzione quale addetto al reparto dischi e avendovi lavorato da ultimo in caso di necessità di sostituzione di lavoratori assenti”, la società avrebbe dovuto considerare non solo la posizione occupata al momento del licenziamento (reparto controllo e qualità), ma anche tutte quelle occupate in precedenza.
Ad avviso della società “tale decisione non è sorretta da alcun elemento probatorio non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria e non avendo il sig. prodotto alcun documento”. Pt_4
In ogni caso, nell'ottica del gravame, “anche se il sig. avesse svolto nel Pt_4 tempo altre mansioni ciò non di meno il confronto tra i lavoratori non poteva che essere effettuato all'interno dei singoli reparti in quanto, nella lettera di inizio procedura, sono state indicati i lavoratori in esubero reparto per reparto. Estendere il confronto a tutti i lavoratori occupati nei diversi reparti (forse con la sola divisione impiegati – operai) non può avere altro significato che modificare i criteri di scelta sostituendosi alle scelte imprenditoriali. In sintesi, con l'ordinanza della fase sommaria, ritenuta condivisibile e confermata dalla sentenza qui reclamata, il Tribunale di NZ ritiene di poter procedere ad un nuovo complessivo confronto tra tutti i lavoratori occupati presso pag. 19/30 l'esponente Società rideterminando i criteri di scelta secondo valutazioni proprie. Sotto tale profilo, il Tribunale di NZ travalica la propria funzione di verifica dell'intervenuta corretta applicazione dei principi giuridici posti dal nostro ordinamento per sostituirsi, di fatto, alle scelte dell'imprenditore, con palese violazione della previsione dell'articolo 41 della Costituzione”.
[... Conclude che “la stessa osservazione vale per le posizioni dei lavoratori Par
e che dovrebbero essere “salvati” esclusivamente in base all'applicazione del Pt_1 solo criterio dell'anzianità di servizio” e che “tali considerazioni devono valere anche con riguardo alle posizioni dei signori e . CP_2 Parte_3
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia errata ed eccessiva quantificazione delle spese di lite della fase di opposizione. Ad avviso di parte reclamante “appare in primo luogo evidente la sproporzione tra la liquidazione delle spese legali per la difesa dei 4 lavoratori ( , Parte_1
e ) rappresentati unitariamente dall'Avv. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Scisca, cui è stato riconosciuto un compenso professionale di euro 11.762,00 oltre accessori, a fronte del compenso professionale liquidato per una sola parte all'Avv. Caterina Casula, nella misura di euro 9.048,00, oltre accessori”.
La società evidenzia, inoltre, che “le questioni oggetto del presente giudizio sono le medesime questioni di fatto e di diritto su cui le parti si stanno confrontando dal
2022, allorché furono promosse n. 68 cause individuali di impugnazione dei singoli licenziamenti ex art. 1 legge 92 del 2012 (c.d. ), a valle degli intervenuti Persona_1 licenziamenti irrogati al termine della procedura di licenziamento collettivo” e di avere sempre ribadito a tutti i lavoratori con cui ancora è pendente il contenzioso “la propria disponibilità a conciliare le controversie, abbandonando così i giudizi, alle medesime condizioni alle quali sono state conciliate le posizioni degli altri 46 lavoratori”.
Infine, per quanto riguarda le ulteriori domande svolte dai lavoratori e respinte o ritenute assorbite dalla sentenza di prime cure, richiama Controparte_1 integralmente le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio.
Sulla base dei motivi esposti la società ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tutti i lavoratori reclamati si sono costituiti ritualmente in giudizio.
ha chiesto il rigetto del reclamo avversario e la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado.
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiesto il rigetto del reclamo della società ed hanno proposto a loro volta reclamo incidentale sulla base dei medesimi motivi articolati nel gravame principale introdotto con ricorso rubricato al n. 818/2025 R.G., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
Disposta la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha pag. 20/30 trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Vanno respinti tanto i reclami principali quanto il reclamo incidentale avverso la sentenza n. 735/2025 del Tribunale di NZ, che merita integrale conferma per le ragioni di seguito esposte.
Per esigenze di ordine logico si procede alla disamina del reclamo proposto da
Controparte_1
E' infondato il primo motivo del reclamo in esame, con cui viene censurata la sentenza per avere ritenuto illegittima la scelta della società di ricollegare il criterio tecnico-organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di NO
LA o allo stabilimento di EN. Diversamente da quanto opinato da parte reclamante, il giudice di prime cure non ha affermato che “l'appartenenza ad uno stabilimento piuttosto che ad un altro non possa mai integrare il criterio tecnico-organizzativo”, ma ha rilevato che nel caso di specie “le modalità di applicazione” di tale criterio si ponevano “in aperta e stridente contraddizione con le premesse dichiarate dalla stessa ”. Pt_7
Il rilievo è del tutto corretto e pienamente condiviso dal Collegio.
Va premesso al riguardo che l'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223 dispone che “l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative”.
La Suprema Corte ha chiarito che il doppio richiamo operato dalla norma alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative assume il seguente significato: “al primo di essi è attribuibile la funzione di individuare l'ambito aziendale entro il quale dovranno operare i criteri di scelta veri e propri, tra i quali, ove siano applicabili quelli legali, va considerato anche il criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative. Sotto il primo profilo, "la riduzione di personale deve, in linea generale, investire l'intero complesso aziendale, potendo essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre" (cfr. al riguardo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13876 e, in precedenza,
Cass. sentt. nn. 7752/06, 9888/06, 11034/06 e 11886/06). Con il che si può spiegare, nell'art. 5 citato, la duplicità - altrimenti scarsamente comprensibile - del richiamo alle "esigenze tecnico-produttive ed organizzative", perché, nella prima parte, esse si riferiscono all'ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime esigenze concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di pag. 21/30 famiglia, all'individuazione del singolo lavoratore (salvo che non operino altri criteri concordati con i sindacati)”(così Cass. 11 luglio 2013 n. 17177).
Tanto premesso, nel caso di specie la datrice di lavoro ha dichiarato, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, che “l'individuazione dei lavoratori in esubero verrà effettuata attraverso un confronto tra tutti i lavoratori di
(sia gli addetti alla Divisione di NO LA sia gli addetti Controparte_1 alla Divisione di EN)” (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrenti fase sommaria).
La società, dunque, ha fatto coincidere la platea dei lavoratori licenziabili con i dipendenti dell'intero complesso aziendale, né ha evidenziato l'esistenza di “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” tali da giustificare una diversa perimetrazione dell'ambito di selezione degli esuberi. Ne deriva che, così definito l'ambito di selezione, risulta del tutto incoerente e ingiustificata l'attribuzione, in virtù del medesimo criterio delle “esigenze tecnico- produttive ed organizzative”, di un punteggio differenziato ai dipendenti dello stabilimento di NO LA rispetto ai dipendenti dello stabilimento di
EN (attribuzione di punteggio a cui la società ha proceduto unilateralmente, in assenza di alcun accordo sindacale).
A fondamento dell'attribuzione di tale punteggio differenziato CP_1 non ha allegato (né tanto meno comprovato) l'infungibilità delle mansioni
[...] svolte dagli addetti ai due stabilimenti, essendo anzi pacifica la piena fungibilità delle professionalità.
La società, invero, non ha in alcun modo chiarito quali siano le ragioni tecnico- organizzative sottese all'attribuzione di tale punteggio differenziato, che risultano ad oggi sconosciute.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, in tal modo il criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” si è tradotto in quello della mera appartenenza dei lavoratori all'uno o all'altro stabilimento, senza alcuna effettiva ragione tecnico-organizzativa idonea a giustificare tale scelta.
E' stata così nella sostanza vanificata l'unitaria considerazione dei due organici, pur affermata nella comunicazione di avvio della procedura: eloquente è il fatto che, in applicazione del criterio anzidetto, dei 132 lavoratori individuati all'esito della procedura quali destinatari del licenziamento, 121 appartenevano allo stabilimento di NO LA e solo 11 allo stabilimento di EN.
E' infine appena il caso di osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che, ove sia mancato pag. 22/30 l'accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (così, ex multis, Cass., 11 dicembre 2019 n.
32387; in termini cfr. Cass., 24 luglio 2023 n. 22040; Cass., 3 luglio 2024 n. 18215).
Per tutte le ragioni esposte il motivo di reclamo scrutinato dev'essere respinto. Infondato è anche il secondo motivo, con cui la società contesta di essere incorsa in violazioni della procedura prevista dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223.
La ricostruzione dei fatti operata dal giudice della fase sommaria e condivisa dal giudice dell'opposizione non forma oggetto di censura da parte di CP_1
essa può, pertanto, ritenersi pacifica e sintetizzabile, per quanto qui rileva,
[...] nei seguenti termini: il giorno 3 luglio 2021 la società ha inviato ai dipendenti dello stabilimento di NO LA un telegramma con cui si comunicava che, a seguito dell'avvio della procedura di chiusura dello stabilimento, gli stessi sarebbero stati posti in ferie a far data dal 5 luglio e sino a differente comunicazione;
contestualmente ha pubblicato sulla piattaforma aziendale EVO un comunicato con cui si informavano i dipendenti addetti allo stabilimento di NO LA che, con effetto da quello stesso giorno (3 luglio 2021), detto stabilimento sarebbe rimasto chiuso;
nella stessa giornata del 3 luglio 2021 la società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 per riduzione del personale determinata dalla decisione aziendale di chiudere lo stabilimento di NO LA, indicando 152 esuberi (dato numerico coincidente con l'organico impiegato presso detto sito produttivo).
Dalla ricostruzione dei fatti che precede emerge che Controparte_1 ha informato direttamente i lavoratori impiegati nell'unità produttiva di NO
LA dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e della decisione di chiudere da quello stesso giorno lo stabilimento, anticipando in tal modo ai lavoratori determinazioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, con evidente violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 221.
La violazione procedurale in parola è stata accertata anche da questa Corte con la sentenza n. 897/2022 (pres. est. Ravazzoni), resa nel procedimento ex art. 28 legge 20 Pt_ maggio 1970 n. 300 promosso da , e
contro
Pt_9 Pt_10 Controparte_1
le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui
[...] integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
pag. 23/30 Negli stessi termini si è espressa anche la sentenza di questa Corte n.
1178/2024 (est. Mantovani, pres. Ravazzoni), pronunciatasi in controversia individuale analoga alla presente, anch'essa relativa alla procedura di licenziamento collettivo qui in discussione, le cui condivise argomentazioni di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Premesso che sono inconferenti le considerazioni inerenti
“l'insussistenza del mancato confronto con i sindacati”, dato che il denunciato vizio procedurale consiste nell'avere la anticipato la decisione di Controparte_1 licenziare senza avere preventivamente attivato l'iter previsto dal disposto citato, come d'altra parte emerge già dalla – documentata – successione temporale delle comunicazioni aziendali, essendo il telegramma indirizzato ai lavoratori stato inviato prima della pec diretta alle OO.SS, il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale di NZ e questa stessa Corte territoriale nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70: “….appare evidente che la messa in ferie forzate di tutti gli addetti sia apparso ai lavoratori come atto prodromico al già deciso licenziamento per riduzione del personale. Non può quindi ritenersi rispettato da parte di l'obbligo di inviare alle OOSS comunicazione preventiva di inizio della CP_1 procedura.
Se si tiene conto dell'orario in cui le descritte comunicazioni sono pervenute ai destinatari si deve rilevare che i lavoratori ne sono venuti a conoscenza prima delle
OOSS, se invece si considera solo la data di ricezione, le comunicazioni sono contestuali.
In ogni caso va escluso che ai sindacati sia pervenuta una comunicazione prima che i lavoratori siano stati informati dell'inizio della procedura, palese è quindi la violazione dell'art 4 cit.
Tale conclusione trova altresì conferma se si esamina la ratio della procedura di licenziamento collettivo ben evidenziata nella giurisprudenza della Suprema Corte nei termini che di seguito si riportano;
“la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è diretta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.”
………gli adempimenti imposti dal citato art. 4, sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. n. 4228 del 5 aprile
2000 nonché Cass. n. 9743 del 18/07/2001 (Cass. sent. n. 6959/2013) .
Premesso che lo scopo della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale è “rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti “ (Cass. sent. n. 23526/2016), la Corte ha osservato che la "comunicazione pag. 24/30 preventiva" di cui comma 2 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991, come richiamato dall'art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una
"intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo;
la comunicazione deve avere i contenuti di cui al comma3 dell'art. 4 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
essa è finalizzata a promuovere un "esame congiunto" tra impresa e organizzazioni sindacali "allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte" (comma 5, art. 4, I. n. 223 del 1991). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame,
"formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (commi 6 e 7, art. 4, I. n. 223 del 1.991). Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura "l'impresa ha facoltà di licenziare", comunicando, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" ex art. 4, comma 9, 1. n. 223 del 1991.
Dunque l'intenzione unilateralmente manifestata dall'impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, ….”(Cass sent. n. 18504/2016)…..
Alla luce di tale consolidata interpretazione ritiene il Collegio che all'aggettivo
“preventiva” – riferito alla comunicazione- a mente dell'art 4 non possa darsi altro significato se non quello letterale e cioè di informativa che deve pervenire ai destinatari prima della comunicazione dei recessi al fine di consentire alle OOSS di cogestire la crisi aziendale e cioè “partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa.
La successione temporale delle comunicazioni aziendali come sopra descritta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce a parere del collegio una violazione dell'art 4 della l. 223/91 e una condotta antisindacale in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento degli lavoratori ivi addetti) pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi.
L'azienda ha illegittimamente anticipato quelli che avrebbero dovuto essere gli esiti della procedura, non solo ha adottato la decisione di chiudere lo stabilimento, rimessa effettivamente alla unilaterale volontà del datore nell'esercizio della libertà imprenditoriale di cui all'art 41 Cost, ma ha altresì estromesso i lavoratori dallo stabilimento mettendoli forzosamente in ferie e ha preannunciato la procedura di licenziamento collettivo in tal modo rendendo l'esame congiunto solo un evento formale a valle di una decisione già assunta.
Vero è che la messa in ferie dei dipendenti non comporta la cessazione del rapporto, i dipendenti continuano il rapporto e vengono retribuiti, tuttavia l'allontanamento forzato dei lavoratori dello stabilimento indebolisce all'evidenza l'azione del sindacato e ne sminuisce la capacità agli occhi dei lavoratori che, senza pag. 25/30 essere preventivamente informati della sorte del loro rapporto di lavoro, si trovano improvvisamente a casa” (così sentenza n. 897/23 CA MI, Pres. rel. Ravazzoni)”.
Da tutte le considerazioni esposte deriva il rigetto del motivo esaminato.
Va respinto anche il terzo motivo, con cui critica la Controparte_1 sentenza in relazione alle posizioni dei singoli lavoratori odierni reclamati, il cui licenziamento è stato ritenuto viziato per violazione dei criteri di scelta, avendo il Tribunale reputato determinante – ai fini della loro individuazione quali esuberi –
l'attribuzione del punteggio penalizzante di 5 punti in ragione dell'appartenenza allo stabilimento di NO LA.
In primo luogo, si osserva che il motivo in esame non svolge puntuali censure alle valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alle posizioni di , Parte_1
e e non si confronta con le ragioni Parte_2 Parte_3 Controparte_2 effettive poste a fondamento della relativa decisione, per cui, per questa parte, esso non risulta pertinente rispetto al decisum.
Riguardo alla posizione di , è corretto il rilievo, contenuto Parte_4 nell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria e recepito dalla sentenza qui impugnata, che non ha puntualmente contestato l'allegazione Controparte_1 del lavoratore di avere in precedenza lavorato per anni in produzione quale addetto al reparto dischi e di avervi lavorato anche da ultimo, in caso di necessità di sostituzione di lavoratori assenti.
Neppure in questa sede la società ha specificamente contestato tali circostanze di fatto. Risulta, pertanto, del tutto condividibile e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità la statuizione del primo giudice, secondo cui Pt_4 era in possesso di una professionalità fungibile con quella dei lavoratori
[...] appartenenti al reparto produzione e avrebbe dovuto, pertanto, essere comparato con questi ultimi. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto;
la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dalla lavoratrice, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che pag. 26/30 tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass. n. 24882/2019)” (cfr. Cass., 2 luglio 2024 n. 18093).
Il motivo risulta, pertanto, infondato.
Infondato è anche il quarto motivo, con cui la società censura la quantificazione delle spese di lite del giudizio di opposizione, ritenuta eccessiva e sproporzionata.
Le spese di lite sono state liquidate dal giudice dell'opposizione in misura non superiore ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornate dapprima dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e successivamente dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147.
Infatti, essendo la controversia di valore indeterminabile, a norma dell'art. 21
d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche (“Gli affari di valore indeterminabile si considerano […] di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso”) è corretta la sua collocazione nello scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
Secondo le tabelle introdotte con il d.m. 13 agosto 2022 n. 147, gli importi medi dei compensi per le cause di valore compreso in detto scaglione sono i seguenti: 1) Fase di studio della controversia: € 3.245,00;
2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.202,00;
3) Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.880,00;
4) Fase decisionale: € 2.930,00; così per un totale di € 9.257,00.
L'importo di € 9.048,00, liquidato dal primo giudice in favore del difensore antistatario di , è di poco inferiore ai valori medi previsti per lo Controparte_2 scaglione di riferimento: esso appare perciò del tutto congruo, tenuto conto della complessità della vicenda, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Per altro verso, è irrilevante la denunciata sproporzione tra la liquidazione delle spese legali per la difesa dei lavoratori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati unitariamente dall'avv. Scisca (cui è stato riconosciuto Parte_4 un compenso professionale di € 11.762,00 oltre accessori), ed il compenso professionale liquidato all'avv. Casula, per la difesa del solo , Controparte_2 nella misura di € 9.048,00 oltre accessori. Il fatto che il Tribunale abbia disposto un solo aumento del 30% del compenso base di € 9.048,00 per i tre lavoratori oltre il primo assistiti dall'avv. Scisca non vale certo a rendere eccessivo l'ammontare del compenso base (che, come evidenziato, si assesta al di sotto dei valori medi), né, quindi, delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario di . Controparte_2
Per tutte le ragioni esposte il reclamo di dev'essere Controparte_1 respinto.
pag. 27/30 Occorre procedere alla disamina del reclamo principale e del reclamo incidentale proposti da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di
[...] connessione logica e giuridica.
Innanzitutto, il Collegio reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dei lavoratori in relazione all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e all'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223, dovendosi ritenere, in accordo con il giudice di prime cure, che rientri nella discrezionalità del legislatore graduare i regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo in relazione alla gravità dei vizi, nonché contemperare le esigenze di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato con quelle dell'impresa alla certezza e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.
Il limite di dodici mensilità di retribuzione, fissato dall'art. 18, comma 4, legge
20 maggio 1970 n. 300 quale misura massima dell'indennità risarcitoria, rappresenta il punto di equilibrio individuato dal legislatore nel bilanciamento delle opposte esigenze sopra rappresentate, entrambe meritevoli di tutela. La disposizione garantisce un adeguato ristoro economico al lavoratore, che si aggiunge alla fondamentale tutela rappresentata dalla reintegrazione nel posto di lavoro.
Non si ravvisano, dunque, profili di incostituzionalità della norma (né, conseguentemente, dell'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 che la richiama), tenuto anche conto che la Corte costituzionale “ha affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005
e n. 420 del 1991)” (così Corte cost., sentenza n. 303/2011).
Infondata si ritiene anche la pretesa dei lavoratori, disattesa dal giudice di prime cure, di vedersi riconoscere la tutela reintegratoria “piena” (senza il limite risarcitorio di dodici mensilità di retribuzione), in ragione dell'asserita nullità/inefficacia/inesistenza dei licenziamenti conseguente ai vizi della procedura ed in particolare all'omessa comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali (di cui si è detto esaminando il secondo motivo di reclamo della società), che avrebbe reso
“totalmente priva di efficacia tutta la procedura” e “totalmente svuotato di valore ed efficacia il doveroso ed obbligatorio esame congiunto”.
Anche a voler ritenere che il vizio anzidetto comporti il sostanziale svuotamento della procedura ed equivalga alla sua omissione, deve osservarsi che il licenziamento collettivo intimato senza l'espletamento della procedura ex art. 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 non è affetto da nullità, né assoggettato al relativo regime sanzionatorio: l'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223, come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, circoscrive, infatti, l'applicazione del regime sanzionatorio pag. 28/30 della tutela reintegratoria “piena” di cui all'art. 18, comma 1, legge 20 maggio 1970 n.
300 (prevista, appunto, per le ipotesi di nullità del licenziamento) al solo caso di licenziamento “intimato senza l'osservanza della forma scritta”, mentre gli altri vizi determinano la sola illegittimità del licenziamento e danno luogo, rispettivamente, all'applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 nel caso in cui l'illegittimità derivi dalla violazione dei criteri di scelta e all'applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n.
300, nel caso in cui l'illegittimità consista nella sola violazione delle regole del procedimento.
L'omissione della procedura si traduce nella violazione dell'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223: la norma, infatti, riguarda tutte le modalità di applicazione dei criteri di scelta e, quindi, non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti e, a maggior ragione,
l'omessa individuazione ed applicazione dei criteri stessi.
Ne deriva che, anche in ipotesi di omesso espletamento della procedura, le conseguenze sanzionatorie sono quelle previste dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 (ossia l'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300), con conseguente infondatezza della pretesa in esame.
Sono, infine, assorbite le censure avverso la sentenza per avere ritenuto ininfluente, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro, l'inadempimento della società all'impegno di mantenere aperto lo stabilimento di NO LA sino al 30 giugno 2025 (con salvaguardia dei livelli occupazionali), assunto a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della Regione Lombardia.
Il dedotto inadempimento non costituisce motivo di nullità dei licenziamenti: non ricorre, infatti, una nullità testuale, in assenza di norme che prevedano espressamente tale sanzione, né una nullità virtuale, non venendo in rilievo alcuna violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.. Ne deriva che, anche a voler ritenere che il contestato inadempimento configuri un vizio della procedura e dei licenziamenti di cui è causa, non ne discenderebbe comunque per i lavoratori odierni reclamanti alcuna diversa od ulteriore tutela rispetto a quella, già accordata, dell'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300. In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, vanno respinti entrambi i reclami principali, come pure il reclamo incidentale, proposti avverso la sentenza n. 735/2025 del Tribunale di
NZ.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate le spese di lite del grado ex art. 92, comma 2, c.p.c. tra e Controparte_1
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pag. 29/30 In quanto soccombente nei confronti di , Controparte_2 CP_1 va condannata a rifondere a quest'ultimo le spese di lite del grado che,
[...] tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. In ragione dell'integrale rigetto del reclamo proposto, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta i reclami avverso la sentenza n. 735/2025 del Tribunale di NZ;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del grado, che liquida in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Caterina Casula ex art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra e Controparte_1
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo. Milano, 5 dicembre 2025
Consigliera est. Presidente
IU Dossi IO LA
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