Articolo 3 della Legge 12 luglio 1949, n. 459
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 agosto 1949
Art. 3.
In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'art. 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, derivanti dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito anche per i "Granai del popolo" delle gestioni precedenti, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dagli istituti finanziatori per la gestione nel 1947-48, nonche' di ulteriori acconti sulla residua esposizione finanziaria per le gestioni precedenti.
Entrata in vigore il 18 agosto 1949