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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 590/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 590/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del
23.09.2024
vertente tra
nuova denominazione assunta da , con sede Parte_1 Parte_2 in Milano, via Domenichino n. 5 (C.F. ), in persona del procuratore , P.IVA_1 Parte_3 in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416, elettivamente domiciliata in Milano,
[...] corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume (indirizzo pec: ecavvocati), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ema_1 Email_2
Appellante
e
, (C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, per delibera di G.M. n. 158 del 14.12.2022 e giusta procura in CP_2 calce ed allegata all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Mario Di Francesco, con studio in Mistretta nel Corso Umberto I n. 149, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale pec: Email_3
Appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 451/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21.06.2022 e pubblicata in data 22.06.2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1 [...]
: Controparte_1
• € 24.759,10 per sorte capitale
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 24.759,10 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 con il ricorso per decreto ingiuntivo nonché nell'elenco che si produce sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 66.049,35 pagata dal corrispondente alla differenza tra la sorte capitale relativa ai crediti Enel Energia CP_1 ingiunta (€ 90.786,08) e la sorte capitale oggetto di appello (€ 24.718,73) nonché sulla sorte capitale di € 32,50 pagata dal corrispondente alla differenza tra la sorte capitale relativa ai crediti CP_1
ingiunta (€ 72,87) e la sorte capitale oggetto di appello (€ 40,37) “determinati Controparte_3 nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 con il ricorso per decreto ingiuntivo nonché nell'elenco che si produce sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”);
• € 10.380,25 maturato a titolo di interessi di mora a causa del ritardo, da parte del anche CP_1 nel pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui ai precedenti punti e portati dalle 9 fatture (denominate anche “note debito interessi”) prodotte in sede monitoria sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto in sede monitoria sub doc. 8 e che si riproduce sub doc.
3
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le
[...] CP_1 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il a pagare a a diversa somma Controparte_1 Parte_1 ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive…”
Per la parte appellata: “… Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
Con Vittoria di spese e compensi…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2019, emesso il
19.07.2019 e notificato il 25.09.2019, con il quale il Tribunale di Patti gli aveva ingiunto, su istanza della cessionaria del credito, il pagamento della somma di € 229.581,96 Parte_2 per sorte capitale, oltre accessori e spese, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da parte di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
A sostegno dell'opposizione, deduceva che:
- le fatture emesse da (n. 23 fatture, per un importo complessivo di € 106.202,10), CP_4 [...]
n. 1 fattura, per un importo complessivo di € 2.805,20), ENI GAS E LUCE S.P.A. CP_5
(n. 1 fattura, per un importo complessivo di € 566,62), non erano dovute poiché non era mai stato stipulato alcun contratto con le suddette società e, comunque, nessuna fornitura era stata prestata per i periodi indicati nelle fatture in questione;
- le fatture emesse da HERA COMM S.R.L. (n. 4 fattura, per un importo complessivo di € 1.530,15) erano state regolarmente ed interamente pagate alla cessionaria in data anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (il 26.03.2019);
- le fatture emesse da (n. 154 fatture, per un importo complessivo di € Controparte_7
106.202,10) erano state anch'esse regolarmente pagate alla cessionaria, per quella parte di credito riconosciuta come dovuta (66.049,85€), anteriormente alla notifica del ricorso monitorio, ad eccezione di quelle contestate a causa della mancata fornitura o dell'erroneità nei consumi fatturati;
- le fatture ENEL SOLE S.R.L. (n. 2 fatture, per un importo complessivo di € 27.618,94) risultavano essere state onorate da esso alla cessionaria in data 26.07.2019, prima della notifica del decreto CP_1 ingiuntivo;
- le fatture LAKE SECURITISATION S.R.L. (n. 2 fatture, per un importo complessivo di € 76,91) non richiedevano alcun ulteriore pagamento, poiché il saldo era stato versato prima della notifica della cessione e comunque prima del deposito del ricorso monitorio, a tal l'uopo erano state, infatti, offerte in produzione le prove dell'avvenuto pagamento;
- gli interessi di mora richiesti ai sensi del D.Lgs 231/02 sulla sorte capitale erano certamente errati e comunque non dovuti, sia per l'intervenuto pagamento che per la non dovutezza della sorte;
- la somma di € 10.380,25, riportata da 9 Note di Debito, a titolo di interessi di mora per il ritardo nel pagamento di ulteriori crediti, diversi dalla sorte capitale ingiunta, non era dovuta e, comunque, era errata, giacché se ne contestavano le fatture, i criteri di calcolo, le date di scadenza e di incasso, i cui riferimenti erano stati annotati nell'elenco allegato al ricorso monitorio senza alcun supporto probatorio da cui evincere tali dati;
- la documentazione posta la base dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo era inidonea a provare il presunto credito vantato.
Concludeva, dunque, contestando in toto la pretesa creditoria e chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Introdotto il giudizio si costituiva la (nuova denominazione assunta da Parte_1 [...]
, che, a fronte dei pagamenti parziali effettuati dal opponente, Parte_4 CP_1 ricalcolava la sorte capitale ingiunta, rimasta ancora insoluta, nell'importo complessivo di €
Part Cont 134.333,02 - di cui: € 106.202,10 (invariato) relativi alle fatture cedute a da € 2.805,20
Part (invariato) relativi alle fatture cedute a da;
€ 24.718,73 (ridotto da € 90.786,08) CP_5
Part relativi alle fatture cedute a da Enel Energia;
566,62 € (invariato) relativi alle fatture cedute a
Part Part da Eni Gas e Luce;
€ 40,37 (ridotto da € 72,87) relativi alle fatture cedute a da
[...]
(a propria volta cessionaria di Enel Energia) – chiedendone il pagamento, oltre agli CP_3 interessi di mora maturati e maturandi sull'intera sorte capitale (e non solo su quella residua), al tasso previsto dal D.Lgs 231/02, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, e a quelli maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, rimasti invariati.
Contestava, dunque, l'inammissibilità e la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione, con il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il Giudice di prime cure, dopo aver istruito documentalmente la causa, la poneva in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 451/2022, emessa in data 21.06.2022 e pubblicata in data 22.06.2022, il Tribunale di
Patti accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava il decreto ingiuntivo n. 383/2019, con condanna alle spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la Parte_1 proponeva appello , chiedendone la riforma limitatamente alla parte in cui era stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna del al pagamento: CP_1
- della somma di € 24.718,73 per sorte capitale, oltre ai relativi interessi, pretesa a titolo di corrispettivo della fornitura di energia erogata in favore del citato Ente da e da essa ceduto a Controparte_7
Parte_5
- della somma di € 40,37 per sorte capitale, oltre interessi, maturata a titolo di corrispettivo della fornitura di energia erogata in favore del Comune da Enel Energia, la quale aveva ceduto il credito alla società Part Lake Securitisation S.r.l. che, a propria volta, lo ha ceduto a
- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 66.081,85 quale differenza tra la somma pagata dal rispetto ai crediti ingiunti e la sorte capitale oggetto di appello;
CP_1
- della somma di 10.380,25 maturata a titolo di interessi di mora a causa del ritardo nel pagamento di ulteriori crediti rispetto a quelli costituenti la sorte capitale ingiunta in monitorio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il succitato ente, in persona del Sindaco pro tempore (con comparsa depositata telematicamente in data 24.01.2023), che resistendo all'appello ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza gravata e la condanna alle ulteriori spese di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c.
e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 17.02.2023, ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 23.09.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello la Parte_5
(già censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo
[...] Parte_4 decidente ha respinto la domanda di pagamento , ritenendo mancante un valido rapporto contrattuale.
Nell'eccepire la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. e lamentare l'erroneità della decisione impugnata, l'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il contratto intercorso tra le parti fosse provato dal comportamento concludente del CP_1
A tal l'uopo evidenzia, infatti, come l'intervenuto parziale pagamento di alcune fatture dimostrasse l'esistenza del rapporto contrattuale, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di allegazione e prova a carico di essa opposta.
Critica, inoltre, la decisione impugnata , laddove il primo decidente ha ritenuto carente il requisito della forma scritta del contratto intercorso con il citato ente pubblico, fondando la propria decisione sull'erroneo presupposto che la normativa di cui al R.D. n. 2440/1923 - che richiede la forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti - si applichi anche agli enti locali e non, invece, alle sole
Amministrazioni Statali.
Pertanto, poiché il non rientra tra le Amministrazioni Statali, le disposizioni del R.D. n. CP_1
240/1923 non sono ad esso applicabili, come , del resto, confermato da recenti pronunce della
Suprema Corte sul punto.
Sotto altro profilo, ma strettamente connesso ed attinente ai requisiti di forma richiesti sempre ad Part substantiam actus, la ribadisce la non necessità della forma scritta ai fini del perfezionamento del contratto di somministrazione di energia elettrica, citando, a sostegno dell'assunto, talune pronunce della giurisprudenza di merito (v. Sent. Tribunale di Napoli Nord del 21.03.2022 in atti).
Per altro verso, assume che il non ha mai contestato l'esistenza di un valido rapporto CP_1 contrattuale né la relativa copertura finanziaria, né prima dell'instaurazione del giudizio né durante il suo corso, avendo, anzi, ricevuto tutte le prestazioni di energia senza mai rifiutarle ed accettando anche le relative fatture.
Tale comportamento, secondo l'assunto dell'appellante, non può che essere considerato come ratifica implicita per facta concludentia del contratto concluso con la Controparte_7
Al riguardo, rileva che l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico può ratificare il contratto oggetto di sottoscrizione da parte del falsus procurator e che la ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa pure desumersi da un comportamento che esprima in modo inequivocabile una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (v. Cass. civ., Sez. II, sent., 09.11.2018, n. 28753).
Part 1.2. La si duole, inoltre, dell'omessa pronuncia sulla domanda - formulata in via subordinata - di condanna del appellato al pagamento di quanto dovuto quantomeno a titolo di CP_1 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041 c.c..
A tal fine, osserva che per poter proporre una siffatta azione contro la P. A., si richiede che l'ente pubblico beneficiario abbia riconosciuto l'utilità della prestazione, evidenziando come tale riconoscimento possa essere espresso esplicitamente dagli organi competenti oppure implicitamente attraverso comportamenti inequivoci dell'amministrazione stessa.
Nella specie – continua l'appellante - il requisito del riconoscimento (implicito) dell'utilità della fornitura è desumibile dal fatto che l'energia elettrica è stata in concreto utilizzata dall'Amministrazione comunale, alla quale è stato così procurato un vantaggio patrimoniale oggettivamente accertabile.
Tale che, in conclusione, anche a voler considerare la nullità del contratto per carenza della forma scritta, la pretesa dell'esponente resterebbe confermata nella sua fondatezza e validità in base all'azione di ingiustificato arricchimento.
Per quanto concerne la misura dell'indennizzo, sostiene, inoltre, che, nel caso specifico,
l'ingiustificato arricchimento debba comprendere sia il costo della fornitura, che il profitto realizzato dal medesimo. CP_1
Ed infatti, al fine della valutazione dell'arricchimento è necessario considerare la situazione patrimoniale complessiva conseguente al fatto produttivo dell'arricchimento stesso, rilevando, altresì, come si debba tener conto anche delle eventuali diminuzioni patrimoniali, danni e spese che siano ad esso connessi, riconoscendo al soggetto impoverito il valore integrale della merce, che, come noto, è composto non solo dal lucro cessante ma anche dal danno emergente.
Sulla somma così determinata - conclude - la giurisprudenza ritiene dovuti non solo gli interessi dalla data del fatto di arricchimento, ma anche la svalutazione monetaria sopravvenuta dalla data dell'arricchimento fino alla decisione.
Part 1.3. Con riferimento al credito, - pari ad € 40,37 - portato dalla fattura n. 4800328636 ceduta a da , che il primo decidente aveva ritenuto regolarmente onorato, l'odierno Controparte_3 appellante, nel contestare la decisione, sostiene che il alla luce della documentazione CP_1 prodotta, non risulta aver pagato la fattura né prima né dopo la notifica della cessione.
1.4. Sulla scorta delle superiori argomentazioni, insiste nella richiesta di pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, nella misura legale ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo, evidenziando, a tal l'uopo, come il non abbia contestato le date di scadenza di CP_1 pagamento delle fatture (e dunque di decorrenza degli interessi) in esse indicate.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Deduce, infatti, che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento degli interessi di mora sia maturati che maturandi in relazione alla somma di € 66.081,85, corrisposta dal CP_1 nelle more del giudizio di primo grado a titolo di sorte capitale.
A tal fine evidenzia che, se anche i pagamenti fossero stati effettuati prima della notifica della Part cessione, la avrebbe, comunque, diritto al relativo pagamento, avendo acquistato anche gli interessi già maturati al momento della cessione.
Ed invero, confrontando le date di scadenza delle fatture con i mandati di pagamento emessi dal emerge che questi ultimi sono stati emessi ben oltre il termine di scadenza delle fatture. CP_1 In via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che il Tribunale abbia rigettato la domanda per Part mancanza di un valido rapporto contrattuale, la ribadisce le lagnanze di cui al primo motivo di gravame.
Lamenta, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il primo decidente preso in considerazione la condotta del convenuto, il quale, pagando la sorte capitale, ha posto in CP_1 essere un comportamento confessorio in ordine sia all'esistenza del contratto, sia all'erogazione delle forniture.
Part Inoltre, per quanto concerne la fattura ceduta a da e pagata dal Controparte_3 CP_1 rileva che, non avendo per essa il Tribunale riscontrato l'assenza di un contratto valido, l'omesso riconoscimento dei relativi interessi di mora debba ritenersi ancor più errato.
3.-Con il terzo motivo di gravame, l'istituto di credito appellante lamenta l'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il primo decidente pronunciato sulla richiesta di condanna della somma di € 10.380,25 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati in ragione del ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale e riportati da 9 Note di Debito, di cui esso è titolare in qualità di cessionaria di Controparte_7
Rileva, inoltre, che, ove il Tribunale avesse inteso rigettare la domanda, la sentenza sarebbe Part comunque nulla, poiché la domanda di è fondata per le ragioni appena summenzionate e, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per l'assenza di qualsiasi contestazione da parte del sul punto. CP_1
4.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta, infine, la regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la restituzione di tutte le somme già versate e da versare, al a titolo di spese CP_1 di lite in esecuzione della sentenza appellata.
5. - I motivi, che in tutte le loro articolazioni possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione, non meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente - in punto di diritto - occorre ricordare che, per pacifico orientamento della Suprema
Corte, in base agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la pubblica amministrazione, inclusi quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione - mediante la redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'Ente pubblico nei confronti dei terzi e nel quale debbono essere specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez.
I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369).
La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n.
6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass.
22537/2007).
Secondo questo più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, tale requisito formale è, dunque, essenziale per garantire la trasparenza e la validità degli accordi. Le suddette regole formali sono, infatti, funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass.
Civ., sez. un., 25/03/2022, n. 9775).
Esse, inoltre, valgono anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (Cass. Civ., Sez.
Un., n. 20684/2018).
Ne discende che priva di fondamento è la tesi di parte appellante, secondo cui la disciplina in questione non sarebbe applicabile agli enti locali.
Sul punto si rammenta, infatti, l'orientamento per cui “…In tema di stipulazione dei contratti degli enti locali, la deliberazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del
d.lgs. n. 267 del 2000, pur predefinendo oggetto, forma e clausole essenziali del successivo negozio, non ha natura negoziale, ma programmatica ed amministrativa, qualificandosi come momento provvedimentale di apprezzamento dell'interesse pubblico e come garanzia procedimentale di trasparenza dell'azione amministrativa, ed è, in quanto tale, soggetta al regime tipico dei provvedimenti ai fini dell'autotutela, del controllo e della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che, non avendo natura di proposta contrattuale suscettibile di accettazione da parte del privato, non può surrogare il requisito della forma prescritto, a pena di nullità, per i contratti conclusi dalla P.A…” (Cass. Civ sez. II, 16/05/2022, n.15571).
La volontà di obbligarsi della P.A. e degli Enti Locali non può, in altre parole, desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il primo decidente, allorquando, nell'accogliere l'opposizione, ha rilevato la mancata prova dell'esistenza del rapporto contrattuale in conseguenza della mancata produzione del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra il ceduto e la società cedente, a tal l'uopo evidenziando come la produzione agli atti delle sole CP_1 fatture - peraltro incomplete - ,oltre a non provare la fornitura e i costi ad essa imputabili, non è certamente idonea a corroborare l'esistenza di un tale rapporto tra le parti.
Vano risulta, ad avviso della Corte, anche il tentativo dell'appellante di ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio su essa incombente, qualificando il pagamento parziale della sorte capitale effettuato da parte del come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 CP_1
c.c.., tale da rendere superflua qualunque produzione documentale volta a provare il rapporto oggetto di contestazione
Ed infatti, tale assunto non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Vale, in proposito, rammentare che “il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni di volontà, come tali non surrogabili con comportamenti concludenti” e che “non sono (...) ammissibili accordi per facta concludentia” (ex ultimis v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13.08.2024, n. 22831 e Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 20.10.2023, n. 29237).
Nemmeno può ritenersi ammissibile la ratifica degli atti in questione per facta concludentia, come invece tenta di sostenere l'appellante, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva…” (da ultimo v. Cass. Civ. n. 25918/2024).
Deve, altresì, puntualizzarsi che la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve però, in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c., per cui, qualora si tratti di contratti della P. A. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta.
A nulla valgono, poi, le circostanze di fatto elencate da parte appellante a sostegno della fondatezza delle domande dalla stessa avanzate, basate in ogni caso sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (la mancata contestazione circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale ovvero di copertura finanziaria;
il pacifico ricevimento sia delle forniture che delle fatture emesse da
[...]
senza alcuna richiesta di chiarimenti, nemmeno a seguito della ricezione delle Controparte_9 relative intimazioni di pagamento e della cessione del credito).
Secondo il granitico insegnamento giurisprudenziale, il principio sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., per il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui (come nella specie) il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, infatti, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
“ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex multis Cass. Civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001).
Ora, nella specie, come peraltro espressamente rilevato dal appellato nell'atto di opposizione CP_1
e nella successiva memoria ex articolo 183, comma VI numero 1 c.p.c., non vi è prova della sussistenza di un contratto in forma scritta avente ad oggetto le prestazioni di cui la CP_10 ha chiesto il pagamento.
Pertanto, in assenza di un valido atto contrattuale, cui ricondurre l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente, nessun rilievo assume l'esecuzione delle prestazioni né la pretesa volontà dell'ente di avvalersene.
Giova ancora evidenziare che la problematica della forma involge anche altri importanti aspetti e requisiti imprescindibili dell'impegno contrattuale della P. A., della cui sussistenza - anche a volere per ipotesi astratta avvalorare la tesi dell'appellante circa l'esistenza del contratto scritto - nella fattispecie in esame non vi è prova alcuna.
Come ben evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente ne discende una nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo Ente, responsabile della violazione (Cass. Civ., Sent. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
A ciò si aggiunga che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'Ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, non sussiste nessuno dei menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e questo è di per sé, al di là della presenza (o meno) di un atto asseritamente sottoscritto validamente dal causa di nullità del contratto al quale CP_1 sarebbe riconducibile la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla cessionaria
[...]
(oggi . Parte_4 Parte_5
§
Con riguardo al motivo , formulato in via subordinata , volto ad ottenere la condanna del CP_1 al pagamento delle forniture effettuate ex art. 2041 c.c., rileva la Corte che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli Enti
Locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e infine trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000), al contraente privato fornitore è preclusa (oltre all'azione contrattuale) anche l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente locale per carenza del requisito di sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Ciò in quanto esiste altra azione esperibile, sebbene non verso l'ente arricchito ma verso un diverso soggetto, qual è, appunto, l'amministratore la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito vantato dal privato fornitore (in tal senso, tra le numerosissime, si vedano Cass. Civ. n. 5665/2021;
S. U. n. 29178/2020; Cass. Civ. n. 30109/2018; 11036/2018; 80/2017, 25860/2015; 18567/2015;
11067/2003; 15162/2002; 4820/1997).
Nel caso in esame, non può che farsi applicazione, ratione temporis, dell'insegnamento del Giudice nomofilattico che ha chiarito come al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale) si sia sostituita, relativamente agli Enti
Locali, la disciplina del D. L. n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato la relazione tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria (tra le tante v. in tal senso Cass. Civ. nn. 12880/2010; 11854/2007 17257/2003; 5284/2000; 9373/1997).
In tale ipotesi, dunque, l'introduzione di un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comporta, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica (Cass sez. I 22.05.2007 n.11854).
Ne discende che inconducenti si appalesano le ulteriori considerazioni dell'appellante in merito al riconoscimento (tacito) dell'utilitas da parte dell'Ente, dato che dirimente ed assolutamente assorbente, rispetto ad ogni altra questione, è il principio di diritto vivente, che ha fissato in maniera ineludibile, in fattispecie come quella in esame, l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento esperita nei confronti della P. A. (ed in particolare di un Ente Locale) per difetto del requisito della sussidiarietà secondo quanto riportato diffusamente più sopra.
La domanda, formulata in primo grado e reiterata anche in questo grado di giudizio, su cui effettivamente il Tribunale ha omesso di pronunciare, deve, pertanto, ritenersi infondata e rigettarsi.
Contr Quanto al credito € 40,37 ceduto a da Lake Securitisation S.r.L., questa Corte, a dispetto di quanto ritenuto in sentenza, ritiene che l'intervenuto pagamento alla cedente non sia dimostrato dalla sola documentazione prodotta in atti, trattandosi di meri mandati di pagamento che nulla provano in merito all'avvenuto pagamento.
È noto, infatti, che il mandato di pagamento non costituisce di per sé prova dell'avvenuto pagamento né della sua ricezione da parte del creditore, ma rappresenta esclusivamente un atto interno dell'amministrazione volto a ordinare il versamento di una determinata somma,
Trattasi di un ordine impartito al tesoriere dall'amministrazione per procedere al versamento, non idoneo a determinare l'estinzione dell'obbligazione, che si verifica solo al momento dell'effettivo accredito della somma sul conto del creditore.
La sua mera emissione, quindi, non garantisce che l'importo sia stato effettivamente corrisposto al creditore (Cass. Civ., sez. un., 30/05/1989, n. 2627).
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha anche precisato “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del
1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass., sez. 1, 29/12/2020, n. 29776). Nel caso di specie, il mandato di pagamento prodotto dal appellato non risulta quietanzato CP_1 dalla tesoreria e, pertanto, alla luce di quanto esposto, non costituisce prova adeguata dell'avvenuto pagamento.
In mancanza di una prova certa dell'avvenuto accredito, come una quietanza bancaria o altra documentazione idonea, non è possibile ritenere che il pagamento della fattura in oggetto sia stato eseguito.
Ciò nonostante, nessuna pretesa creditoria può essere avanzata dalla società di credito appellante, stante la carenza di prova e, comunque, la nullità del sottostante rapporto contrattuale per come sopra argomentato.
Ciò anche in considerazione del fatto che, come rilevato dalla stessa parte appellante, il rapporto Part contrattuale dal quale hanno tratto origine i crediti ceduti a da è il medesimo Controparte_3 Part dal quale hanno tratto origine quelli ceduti direttamente a da Enel energia.
Come è noto, tutte le volte che sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, ponendosi la validità dell'atto come elemento costitutivo della domanda, non solo vi è l'onere della parte di produrlo in giudizio, ma il giudice, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, è tenuto a rilevarne d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cass. Civ.,
Sez. III, 30.01.2012 n. 1284; Cass. Civ., Sez. I, 23974).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene la Corte, pertanto, di dover confermare l'impossibilità di ricostruire i fatti costitutivi della pretesa creditizia attorea, comprensiva tanto dal saldo capitale quanto degli accessori (interessi moratori e crediti ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal
D.Lgs. n. 192/2012).
In tale contesto probatorio, correttamente il primo decidente ha ritenuto assorbita ogni altra domanda, senza incorrere nell'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Invero, la mancata prova dell'esistenza del contratto non consente di accertare la debenza della Part residua sorte capitale pretesa da né, conseguentemente, degli accessori reclamati, rendendo superflua la decisione sul punto.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
L'appello va, pertanto rigettato.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 590/22
R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 451/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21.06.2022 e pubblicata in data 22.06.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio in data 28.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Funzionaria dell'Ufficio del Processo dott.ssa Mariarita Riccio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 590/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del
23.09.2024
vertente tra
nuova denominazione assunta da , con sede Parte_1 Parte_2 in Milano, via Domenichino n. 5 (C.F. ), in persona del procuratore , P.IVA_1 Parte_3 in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416, elettivamente domiciliata in Milano,
[...] corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume (indirizzo pec: ecavvocati), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ema_1 Email_2
Appellante
e
, (C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, per delibera di G.M. n. 158 del 14.12.2022 e giusta procura in CP_2 calce ed allegata all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Mario Di Francesco, con studio in Mistretta nel Corso Umberto I n. 149, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale pec: Email_3
Appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 451/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21.06.2022 e pubblicata in data 22.06.2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1 [...]
: Controparte_1
• € 24.759,10 per sorte capitale
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 24.759,10 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 con il ricorso per decreto ingiuntivo nonché nell'elenco che si produce sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 66.049,35 pagata dal corrispondente alla differenza tra la sorte capitale relativa ai crediti Enel Energia CP_1 ingiunta (€ 90.786,08) e la sorte capitale oggetto di appello (€ 24.718,73) nonché sulla sorte capitale di € 32,50 pagata dal corrispondente alla differenza tra la sorte capitale relativa ai crediti CP_1
ingiunta (€ 72,87) e la sorte capitale oggetto di appello (€ 40,37) “determinati Controparte_3 nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 con il ricorso per decreto ingiuntivo nonché nell'elenco che si produce sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”);
• € 10.380,25 maturato a titolo di interessi di mora a causa del ritardo, da parte del anche CP_1 nel pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui ai precedenti punti e portati dalle 9 fatture (denominate anche “note debito interessi”) prodotte in sede monitoria sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto in sede monitoria sub doc. 8 e che si riproduce sub doc.
3
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le
[...] CP_1 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il a pagare a a diversa somma Controparte_1 Parte_1 ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive…”
Per la parte appellata: “… Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
Con Vittoria di spese e compensi…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2019, emesso il
19.07.2019 e notificato il 25.09.2019, con il quale il Tribunale di Patti gli aveva ingiunto, su istanza della cessionaria del credito, il pagamento della somma di € 229.581,96 Parte_2 per sorte capitale, oltre accessori e spese, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da parte di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
A sostegno dell'opposizione, deduceva che:
- le fatture emesse da (n. 23 fatture, per un importo complessivo di € 106.202,10), CP_4 [...]
n. 1 fattura, per un importo complessivo di € 2.805,20), ENI GAS E LUCE S.P.A. CP_5
(n. 1 fattura, per un importo complessivo di € 566,62), non erano dovute poiché non era mai stato stipulato alcun contratto con le suddette società e, comunque, nessuna fornitura era stata prestata per i periodi indicati nelle fatture in questione;
- le fatture emesse da HERA COMM S.R.L. (n. 4 fattura, per un importo complessivo di € 1.530,15) erano state regolarmente ed interamente pagate alla cessionaria in data anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (il 26.03.2019);
- le fatture emesse da (n. 154 fatture, per un importo complessivo di € Controparte_7
106.202,10) erano state anch'esse regolarmente pagate alla cessionaria, per quella parte di credito riconosciuta come dovuta (66.049,85€), anteriormente alla notifica del ricorso monitorio, ad eccezione di quelle contestate a causa della mancata fornitura o dell'erroneità nei consumi fatturati;
- le fatture ENEL SOLE S.R.L. (n. 2 fatture, per un importo complessivo di € 27.618,94) risultavano essere state onorate da esso alla cessionaria in data 26.07.2019, prima della notifica del decreto CP_1 ingiuntivo;
- le fatture LAKE SECURITISATION S.R.L. (n. 2 fatture, per un importo complessivo di € 76,91) non richiedevano alcun ulteriore pagamento, poiché il saldo era stato versato prima della notifica della cessione e comunque prima del deposito del ricorso monitorio, a tal l'uopo erano state, infatti, offerte in produzione le prove dell'avvenuto pagamento;
- gli interessi di mora richiesti ai sensi del D.Lgs 231/02 sulla sorte capitale erano certamente errati e comunque non dovuti, sia per l'intervenuto pagamento che per la non dovutezza della sorte;
- la somma di € 10.380,25, riportata da 9 Note di Debito, a titolo di interessi di mora per il ritardo nel pagamento di ulteriori crediti, diversi dalla sorte capitale ingiunta, non era dovuta e, comunque, era errata, giacché se ne contestavano le fatture, i criteri di calcolo, le date di scadenza e di incasso, i cui riferimenti erano stati annotati nell'elenco allegato al ricorso monitorio senza alcun supporto probatorio da cui evincere tali dati;
- la documentazione posta la base dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo era inidonea a provare il presunto credito vantato.
Concludeva, dunque, contestando in toto la pretesa creditoria e chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Introdotto il giudizio si costituiva la (nuova denominazione assunta da Parte_1 [...]
, che, a fronte dei pagamenti parziali effettuati dal opponente, Parte_4 CP_1 ricalcolava la sorte capitale ingiunta, rimasta ancora insoluta, nell'importo complessivo di €
Part Cont 134.333,02 - di cui: € 106.202,10 (invariato) relativi alle fatture cedute a da € 2.805,20
Part (invariato) relativi alle fatture cedute a da;
€ 24.718,73 (ridotto da € 90.786,08) CP_5
Part relativi alle fatture cedute a da Enel Energia;
566,62 € (invariato) relativi alle fatture cedute a
Part Part da Eni Gas e Luce;
€ 40,37 (ridotto da € 72,87) relativi alle fatture cedute a da
[...]
(a propria volta cessionaria di Enel Energia) – chiedendone il pagamento, oltre agli CP_3 interessi di mora maturati e maturandi sull'intera sorte capitale (e non solo su quella residua), al tasso previsto dal D.Lgs 231/02, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, e a quelli maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, rimasti invariati.
Contestava, dunque, l'inammissibilità e la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione, con il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il Giudice di prime cure, dopo aver istruito documentalmente la causa, la poneva in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 451/2022, emessa in data 21.06.2022 e pubblicata in data 22.06.2022, il Tribunale di
Patti accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava il decreto ingiuntivo n. 383/2019, con condanna alle spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la Parte_1 proponeva appello , chiedendone la riforma limitatamente alla parte in cui era stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna del al pagamento: CP_1
- della somma di € 24.718,73 per sorte capitale, oltre ai relativi interessi, pretesa a titolo di corrispettivo della fornitura di energia erogata in favore del citato Ente da e da essa ceduto a Controparte_7
Parte_5
- della somma di € 40,37 per sorte capitale, oltre interessi, maturata a titolo di corrispettivo della fornitura di energia erogata in favore del Comune da Enel Energia, la quale aveva ceduto il credito alla società Part Lake Securitisation S.r.l. che, a propria volta, lo ha ceduto a
- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 66.081,85 quale differenza tra la somma pagata dal rispetto ai crediti ingiunti e la sorte capitale oggetto di appello;
CP_1
- della somma di 10.380,25 maturata a titolo di interessi di mora a causa del ritardo nel pagamento di ulteriori crediti rispetto a quelli costituenti la sorte capitale ingiunta in monitorio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il succitato ente, in persona del Sindaco pro tempore (con comparsa depositata telematicamente in data 24.01.2023), che resistendo all'appello ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza gravata e la condanna alle ulteriori spese di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c.
e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 17.02.2023, ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 23.09.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello la Parte_5
(già censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo
[...] Parte_4 decidente ha respinto la domanda di pagamento , ritenendo mancante un valido rapporto contrattuale.
Nell'eccepire la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. e lamentare l'erroneità della decisione impugnata, l'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il contratto intercorso tra le parti fosse provato dal comportamento concludente del CP_1
A tal l'uopo evidenzia, infatti, come l'intervenuto parziale pagamento di alcune fatture dimostrasse l'esistenza del rapporto contrattuale, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di allegazione e prova a carico di essa opposta.
Critica, inoltre, la decisione impugnata , laddove il primo decidente ha ritenuto carente il requisito della forma scritta del contratto intercorso con il citato ente pubblico, fondando la propria decisione sull'erroneo presupposto che la normativa di cui al R.D. n. 2440/1923 - che richiede la forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti - si applichi anche agli enti locali e non, invece, alle sole
Amministrazioni Statali.
Pertanto, poiché il non rientra tra le Amministrazioni Statali, le disposizioni del R.D. n. CP_1
240/1923 non sono ad esso applicabili, come , del resto, confermato da recenti pronunce della
Suprema Corte sul punto.
Sotto altro profilo, ma strettamente connesso ed attinente ai requisiti di forma richiesti sempre ad Part substantiam actus, la ribadisce la non necessità della forma scritta ai fini del perfezionamento del contratto di somministrazione di energia elettrica, citando, a sostegno dell'assunto, talune pronunce della giurisprudenza di merito (v. Sent. Tribunale di Napoli Nord del 21.03.2022 in atti).
Per altro verso, assume che il non ha mai contestato l'esistenza di un valido rapporto CP_1 contrattuale né la relativa copertura finanziaria, né prima dell'instaurazione del giudizio né durante il suo corso, avendo, anzi, ricevuto tutte le prestazioni di energia senza mai rifiutarle ed accettando anche le relative fatture.
Tale comportamento, secondo l'assunto dell'appellante, non può che essere considerato come ratifica implicita per facta concludentia del contratto concluso con la Controparte_7
Al riguardo, rileva che l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico può ratificare il contratto oggetto di sottoscrizione da parte del falsus procurator e che la ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa pure desumersi da un comportamento che esprima in modo inequivocabile una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (v. Cass. civ., Sez. II, sent., 09.11.2018, n. 28753).
Part 1.2. La si duole, inoltre, dell'omessa pronuncia sulla domanda - formulata in via subordinata - di condanna del appellato al pagamento di quanto dovuto quantomeno a titolo di CP_1 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041 c.c..
A tal fine, osserva che per poter proporre una siffatta azione contro la P. A., si richiede che l'ente pubblico beneficiario abbia riconosciuto l'utilità della prestazione, evidenziando come tale riconoscimento possa essere espresso esplicitamente dagli organi competenti oppure implicitamente attraverso comportamenti inequivoci dell'amministrazione stessa.
Nella specie – continua l'appellante - il requisito del riconoscimento (implicito) dell'utilità della fornitura è desumibile dal fatto che l'energia elettrica è stata in concreto utilizzata dall'Amministrazione comunale, alla quale è stato così procurato un vantaggio patrimoniale oggettivamente accertabile.
Tale che, in conclusione, anche a voler considerare la nullità del contratto per carenza della forma scritta, la pretesa dell'esponente resterebbe confermata nella sua fondatezza e validità in base all'azione di ingiustificato arricchimento.
Per quanto concerne la misura dell'indennizzo, sostiene, inoltre, che, nel caso specifico,
l'ingiustificato arricchimento debba comprendere sia il costo della fornitura, che il profitto realizzato dal medesimo. CP_1
Ed infatti, al fine della valutazione dell'arricchimento è necessario considerare la situazione patrimoniale complessiva conseguente al fatto produttivo dell'arricchimento stesso, rilevando, altresì, come si debba tener conto anche delle eventuali diminuzioni patrimoniali, danni e spese che siano ad esso connessi, riconoscendo al soggetto impoverito il valore integrale della merce, che, come noto, è composto non solo dal lucro cessante ma anche dal danno emergente.
Sulla somma così determinata - conclude - la giurisprudenza ritiene dovuti non solo gli interessi dalla data del fatto di arricchimento, ma anche la svalutazione monetaria sopravvenuta dalla data dell'arricchimento fino alla decisione.
Part 1.3. Con riferimento al credito, - pari ad € 40,37 - portato dalla fattura n. 4800328636 ceduta a da , che il primo decidente aveva ritenuto regolarmente onorato, l'odierno Controparte_3 appellante, nel contestare la decisione, sostiene che il alla luce della documentazione CP_1 prodotta, non risulta aver pagato la fattura né prima né dopo la notifica della cessione.
1.4. Sulla scorta delle superiori argomentazioni, insiste nella richiesta di pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, nella misura legale ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo, evidenziando, a tal l'uopo, come il non abbia contestato le date di scadenza di CP_1 pagamento delle fatture (e dunque di decorrenza degli interessi) in esse indicate.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Deduce, infatti, che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento degli interessi di mora sia maturati che maturandi in relazione alla somma di € 66.081,85, corrisposta dal CP_1 nelle more del giudizio di primo grado a titolo di sorte capitale.
A tal fine evidenzia che, se anche i pagamenti fossero stati effettuati prima della notifica della Part cessione, la avrebbe, comunque, diritto al relativo pagamento, avendo acquistato anche gli interessi già maturati al momento della cessione.
Ed invero, confrontando le date di scadenza delle fatture con i mandati di pagamento emessi dal emerge che questi ultimi sono stati emessi ben oltre il termine di scadenza delle fatture. CP_1 In via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che il Tribunale abbia rigettato la domanda per Part mancanza di un valido rapporto contrattuale, la ribadisce le lagnanze di cui al primo motivo di gravame.
Lamenta, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il primo decidente preso in considerazione la condotta del convenuto, il quale, pagando la sorte capitale, ha posto in CP_1 essere un comportamento confessorio in ordine sia all'esistenza del contratto, sia all'erogazione delle forniture.
Part Inoltre, per quanto concerne la fattura ceduta a da e pagata dal Controparte_3 CP_1 rileva che, non avendo per essa il Tribunale riscontrato l'assenza di un contratto valido, l'omesso riconoscimento dei relativi interessi di mora debba ritenersi ancor più errato.
3.-Con il terzo motivo di gravame, l'istituto di credito appellante lamenta l'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il primo decidente pronunciato sulla richiesta di condanna della somma di € 10.380,25 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati in ragione del ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale e riportati da 9 Note di Debito, di cui esso è titolare in qualità di cessionaria di Controparte_7
Rileva, inoltre, che, ove il Tribunale avesse inteso rigettare la domanda, la sentenza sarebbe Part comunque nulla, poiché la domanda di è fondata per le ragioni appena summenzionate e, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per l'assenza di qualsiasi contestazione da parte del sul punto. CP_1
4.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta, infine, la regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la restituzione di tutte le somme già versate e da versare, al a titolo di spese CP_1 di lite in esecuzione della sentenza appellata.
5. - I motivi, che in tutte le loro articolazioni possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione, non meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente - in punto di diritto - occorre ricordare che, per pacifico orientamento della Suprema
Corte, in base agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la pubblica amministrazione, inclusi quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione - mediante la redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'Ente pubblico nei confronti dei terzi e nel quale debbono essere specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez.
I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369).
La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n.
6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass.
22537/2007).
Secondo questo più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, tale requisito formale è, dunque, essenziale per garantire la trasparenza e la validità degli accordi. Le suddette regole formali sono, infatti, funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass.
Civ., sez. un., 25/03/2022, n. 9775).
Esse, inoltre, valgono anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (Cass. Civ., Sez.
Un., n. 20684/2018).
Ne discende che priva di fondamento è la tesi di parte appellante, secondo cui la disciplina in questione non sarebbe applicabile agli enti locali.
Sul punto si rammenta, infatti, l'orientamento per cui “…In tema di stipulazione dei contratti degli enti locali, la deliberazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del
d.lgs. n. 267 del 2000, pur predefinendo oggetto, forma e clausole essenziali del successivo negozio, non ha natura negoziale, ma programmatica ed amministrativa, qualificandosi come momento provvedimentale di apprezzamento dell'interesse pubblico e come garanzia procedimentale di trasparenza dell'azione amministrativa, ed è, in quanto tale, soggetta al regime tipico dei provvedimenti ai fini dell'autotutela, del controllo e della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che, non avendo natura di proposta contrattuale suscettibile di accettazione da parte del privato, non può surrogare il requisito della forma prescritto, a pena di nullità, per i contratti conclusi dalla P.A…” (Cass. Civ sez. II, 16/05/2022, n.15571).
La volontà di obbligarsi della P.A. e degli Enti Locali non può, in altre parole, desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il primo decidente, allorquando, nell'accogliere l'opposizione, ha rilevato la mancata prova dell'esistenza del rapporto contrattuale in conseguenza della mancata produzione del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra il ceduto e la società cedente, a tal l'uopo evidenziando come la produzione agli atti delle sole CP_1 fatture - peraltro incomplete - ,oltre a non provare la fornitura e i costi ad essa imputabili, non è certamente idonea a corroborare l'esistenza di un tale rapporto tra le parti.
Vano risulta, ad avviso della Corte, anche il tentativo dell'appellante di ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio su essa incombente, qualificando il pagamento parziale della sorte capitale effettuato da parte del come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 CP_1
c.c.., tale da rendere superflua qualunque produzione documentale volta a provare il rapporto oggetto di contestazione
Ed infatti, tale assunto non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Vale, in proposito, rammentare che “il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni di volontà, come tali non surrogabili con comportamenti concludenti” e che “non sono (...) ammissibili accordi per facta concludentia” (ex ultimis v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13.08.2024, n. 22831 e Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 20.10.2023, n. 29237).
Nemmeno può ritenersi ammissibile la ratifica degli atti in questione per facta concludentia, come invece tenta di sostenere l'appellante, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva…” (da ultimo v. Cass. Civ. n. 25918/2024).
Deve, altresì, puntualizzarsi che la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve però, in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c., per cui, qualora si tratti di contratti della P. A. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta.
A nulla valgono, poi, le circostanze di fatto elencate da parte appellante a sostegno della fondatezza delle domande dalla stessa avanzate, basate in ogni caso sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (la mancata contestazione circa l'esistenza di un valido rapporto contrattuale ovvero di copertura finanziaria;
il pacifico ricevimento sia delle forniture che delle fatture emesse da
[...]
senza alcuna richiesta di chiarimenti, nemmeno a seguito della ricezione delle Controparte_9 relative intimazioni di pagamento e della cessione del credito).
Secondo il granitico insegnamento giurisprudenziale, il principio sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., per il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui (come nella specie) il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, infatti, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
“ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (ex multis Cass. Civ. nn. 25999/2018;
11765/2002; 11054/2001).
Ora, nella specie, come peraltro espressamente rilevato dal appellato nell'atto di opposizione CP_1
e nella successiva memoria ex articolo 183, comma VI numero 1 c.p.c., non vi è prova della sussistenza di un contratto in forma scritta avente ad oggetto le prestazioni di cui la CP_10 ha chiesto il pagamento.
Pertanto, in assenza di un valido atto contrattuale, cui ricondurre l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente, nessun rilievo assume l'esecuzione delle prestazioni né la pretesa volontà dell'ente di avvalersene.
Giova ancora evidenziare che la problematica della forma involge anche altri importanti aspetti e requisiti imprescindibili dell'impegno contrattuale della P. A., della cui sussistenza - anche a volere per ipotesi astratta avvalorare la tesi dell'appellante circa l'esistenza del contratto scritto - nella fattispecie in esame non vi è prova alcuna.
Come ben evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente ne discende una nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo Ente, responsabile della violazione (Cass. Civ., Sent. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
A ciò si aggiunga che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'Ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, non sussiste nessuno dei menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e questo è di per sé, al di là della presenza (o meno) di un atto asseritamente sottoscritto validamente dal causa di nullità del contratto al quale CP_1 sarebbe riconducibile la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla cessionaria
[...]
(oggi . Parte_4 Parte_5
§
Con riguardo al motivo , formulato in via subordinata , volto ad ottenere la condanna del CP_1 al pagamento delle forniture effettuate ex art. 2041 c.c., rileva la Corte che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli Enti
Locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e infine trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000), al contraente privato fornitore è preclusa (oltre all'azione contrattuale) anche l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente locale per carenza del requisito di sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Ciò in quanto esiste altra azione esperibile, sebbene non verso l'ente arricchito ma verso un diverso soggetto, qual è, appunto, l'amministratore la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito vantato dal privato fornitore (in tal senso, tra le numerosissime, si vedano Cass. Civ. n. 5665/2021;
S. U. n. 29178/2020; Cass. Civ. n. 30109/2018; 11036/2018; 80/2017, 25860/2015; 18567/2015;
11067/2003; 15162/2002; 4820/1997).
Nel caso in esame, non può che farsi applicazione, ratione temporis, dell'insegnamento del Giudice nomofilattico che ha chiarito come al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale) si sia sostituita, relativamente agli Enti
Locali, la disciplina del D. L. n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato la relazione tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria (tra le tante v. in tal senso Cass. Civ. nn. 12880/2010; 11854/2007 17257/2003; 5284/2000; 9373/1997).
In tale ipotesi, dunque, l'introduzione di un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comporta, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica (Cass sez. I 22.05.2007 n.11854).
Ne discende che inconducenti si appalesano le ulteriori considerazioni dell'appellante in merito al riconoscimento (tacito) dell'utilitas da parte dell'Ente, dato che dirimente ed assolutamente assorbente, rispetto ad ogni altra questione, è il principio di diritto vivente, che ha fissato in maniera ineludibile, in fattispecie come quella in esame, l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento esperita nei confronti della P. A. (ed in particolare di un Ente Locale) per difetto del requisito della sussidiarietà secondo quanto riportato diffusamente più sopra.
La domanda, formulata in primo grado e reiterata anche in questo grado di giudizio, su cui effettivamente il Tribunale ha omesso di pronunciare, deve, pertanto, ritenersi infondata e rigettarsi.
Contr Quanto al credito € 40,37 ceduto a da Lake Securitisation S.r.L., questa Corte, a dispetto di quanto ritenuto in sentenza, ritiene che l'intervenuto pagamento alla cedente non sia dimostrato dalla sola documentazione prodotta in atti, trattandosi di meri mandati di pagamento che nulla provano in merito all'avvenuto pagamento.
È noto, infatti, che il mandato di pagamento non costituisce di per sé prova dell'avvenuto pagamento né della sua ricezione da parte del creditore, ma rappresenta esclusivamente un atto interno dell'amministrazione volto a ordinare il versamento di una determinata somma,
Trattasi di un ordine impartito al tesoriere dall'amministrazione per procedere al versamento, non idoneo a determinare l'estinzione dell'obbligazione, che si verifica solo al momento dell'effettivo accredito della somma sul conto del creditore.
La sua mera emissione, quindi, non garantisce che l'importo sia stato effettivamente corrisposto al creditore (Cass. Civ., sez. un., 30/05/1989, n. 2627).
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha anche precisato “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del
1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass., sez. 1, 29/12/2020, n. 29776). Nel caso di specie, il mandato di pagamento prodotto dal appellato non risulta quietanzato CP_1 dalla tesoreria e, pertanto, alla luce di quanto esposto, non costituisce prova adeguata dell'avvenuto pagamento.
In mancanza di una prova certa dell'avvenuto accredito, come una quietanza bancaria o altra documentazione idonea, non è possibile ritenere che il pagamento della fattura in oggetto sia stato eseguito.
Ciò nonostante, nessuna pretesa creditoria può essere avanzata dalla società di credito appellante, stante la carenza di prova e, comunque, la nullità del sottostante rapporto contrattuale per come sopra argomentato.
Ciò anche in considerazione del fatto che, come rilevato dalla stessa parte appellante, il rapporto Part contrattuale dal quale hanno tratto origine i crediti ceduti a da è il medesimo Controparte_3 Part dal quale hanno tratto origine quelli ceduti direttamente a da Enel energia.
Come è noto, tutte le volte che sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, ponendosi la validità dell'atto come elemento costitutivo della domanda, non solo vi è l'onere della parte di produrlo in giudizio, ma il giudice, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, è tenuto a rilevarne d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cass. Civ.,
Sez. III, 30.01.2012 n. 1284; Cass. Civ., Sez. I, 23974).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene la Corte, pertanto, di dover confermare l'impossibilità di ricostruire i fatti costitutivi della pretesa creditizia attorea, comprensiva tanto dal saldo capitale quanto degli accessori (interessi moratori e crediti ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal
D.Lgs. n. 192/2012).
In tale contesto probatorio, correttamente il primo decidente ha ritenuto assorbita ogni altra domanda, senza incorrere nell'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Invero, la mancata prova dell'esistenza del contratto non consente di accertare la debenza della Part residua sorte capitale pretesa da né, conseguentemente, degli accessori reclamati, rendendo superflua la decisione sul punto.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
L'appello va, pertanto rigettato.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 590/22
R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 451/2022, emessa dal Tribunale di Patti in data 21.06.2022 e pubblicata in data 22.06.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio in data 28.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Funzionaria dell'Ufficio del Processo dott.ssa Mariarita Riccio