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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Mitola Maria presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 2944/2023 pubblicata il 27.11.2023
TRA
(avv.ti Loperfido Luigi, Laprocina Antonio, Aquilino Pietro Aurelio) Parte_1
(appellante)
E
(avv.to Rignanese Matteo) Controparte_1
(appellato)
NONCHE'
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
(contumace)
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
[...]
quale cessionaria in blocco di crediti dell' di , ha Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
chiesto dichiararsi la nullità del decreto di riconoscimento di usucapione speciale emesso dal
Tribunale di Bari in data 25/07/2019 e trascritto il 30/08/2022.
Con detto decreto la veniva riconosciuta piena proprietaria, per acquisto a titolo Parte_1 originario, dei terreni con annesso fabbricato rurale siti in agro di alla loc. “Spacco San Luca” CP_2
(censiti in C.T. al fgl. 17, p.lle 228, 190, 226, 68, 65, 193, 195, 72, porzione AA e porzione AB), già pagina 1 di 5 sottoposti a pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 56/1992 R.G.Es. (cui sono riunite le N. 104/1992, 404/1992 e 558/1992).
La con atto del 12.10.2020, è intervenuta in qualità di ultima cessionaria dei Controparte_1 crediti nell'ambito della procedure n. 56/192 ed in quelle ad essa riunite promosse anche sugli immobili (fgl 17 p.lle 228, 190, 226, 68, 65, 193, 195, 72) su cui è stata iscritta ipoteca dell'Istituto
San Paolo di in data 15.03.1989 (RG 6063, RP n. 203092). CP_9
Esponeva di non aver preso parte al procedimento ex L. 1976/n. 346 conclusosi con il provvedimento che incideva sui suoi diritti di creditrice pignoratizia, titolare di garanzia ipotecaria sui predetti beni.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pronuncia in quanto frutto di collusione tra la predetta società e le debitrici convenute, finalizzata a sottrarre i beni pignorati alla garanzia patrimoniale di essa creditrice.
Si costituiva la eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
opponente.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2944/2023 pubblicata il 27.11.2023, accoglieva la domanda che qualificava come opposizione tardiva al decreto reso ai sensi dell'art. 3 L. 1976/n. 346.
Superava l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'opponente avendo la stessa prodotto in atti gli estratti della GU contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco dei crediti ed avendo la stessa dimostrato di essere l'attuale titolare del credito azionato nelle procedure esecutive pendenti nelle quali era intervenuta con atto del 12.10.2010.
Affermava che la convenuta non aveva fornito la prova di aver notificato il ricorso ex art. 3 L. n. 1976
n. 346 anche nei confronti dei creditori ipotecari/pignoratizi risultanti dai registri immobiliari in quanto litisconsorti necessari.
A fronte di un'iscrizione ipotecaria eseguita sin dal 1990 e di un pignoramento immobiliare trascritto nel 1992, riteneva irrilevante che la non fosse ancora costituita all'epoca (2009) di CP_1 introduzione del ricorso per il riconoscimento dell'usucapione speciale, non avendo la Parte_1
provveduto alla notifica neanche nei confronti di quella che, all'epoca del deposito del predetto ricorso, era la titolare del credito, vale a dire la dante causa dell'odierna istante. Controparte_10
Superava, altresì, la questione della non individuabilità di alcune delle p.lle ipotecate trattandosi di un profilo afferente le procedure esecutive pendenti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente ritenuto:
1. raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla omettendo di Controparte_1
pagina 2 di 5 richiedere la prova dei vari contratti di cessione succedutisi nel tempo;
2. irrilevante nel presente giudizio il profilo della non individuabilità delle particelle ipotecate;
3. la quale litisconsorte necessario pretermesso in qualità di creditore ipotecario Controparte_1
atteso che la , dante causa della avrebbe dovuto porre in Controparte_10 Controparte_1
essere tutti gli atti necessari al fine di interrompere il possesso da parte di essa appellante ed invece era rimasta inerte.
Contestava, altresì, la mancata acquisizione del fascicolo di usucapione e l'omessa istruttoria in ordine alla domanda di usucapione avanzata in via subordinata da essa appellante.
Instava per la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
e CP_4 Controparte_5 CP_2 Controparte_11 CP_3
sebbene ritualmente citate non si sono costituite e devono essere dichiarate contumaci.
[...]
L'appello non può essere accolto.
Il primo ed il terzo motivo sono infondati e possono essere esaminati unitariamente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 3405 del 6.02.2024).
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la titolarità del credito della Controparte_1
valorizzando, in primo luogo, la documentata pubblicazione degli avvisi di cessione sulle Gazzette
Ufficiali.
Ha, in particolare, argomentato che la società aveva ceduto, in data 29 luglio 2020, Controparte_10
pro soluto alla tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o Controparte_1
chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza e la titolarità del credito in capo alla predetta cedente non era mai stata messa in discussione nemmeno nelle procedure esecutive pendenti.
Richiamava, a riscontro, sia l'ordinanza resa dal GE. il 25.7.2015 sull'istanza di sospensione ex art. 619 c.p.c. avanzata dalla sia il reclamo proposto avverso la prefata ordinanza dalla stessa Parte_1
società (esitato nel provvedimento collegiale del 25.1.2017 vd. All. 14 e 17 dell'atto di citazione) in cui la predetta non aveva mai contestato la titolarità del credito in capo alla Controparte_10
pagina 3 di 5 Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante limitatasi a contestare l'idoneità della pubblicazione degli avvisi sulla GU a dimostrare l'avvenuta cessione.
Il Tribunale, quindi, ha compiuto un'analitica valutazione di risultanze probatorie di natura documentale che non lasciano dubbi in ordine alla titolarità del credito azionato in capo alla CP_12
quale avente causa della
[...] Controparte_10
Le censure articolate dall'appellante coinvolgono esclusivamente il profilo della notifica della cessione sulla GU e non anche quello ulteriore dell'intervento, con atto del 12.10.2020, della nelle procedure esecutive pendenti e della proposizione del giudizio n. 2884/2008 Controparte_1
R.G. nei confronti, tra gli altri, proprio della quale incontestata cessionaria Controparte_10
dell'azionato credito.
Ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza in ordine al predetto capo.
Tali argomentazioni assorbono, altresì, la terza censura non essendovi dubbi in ordine alla titolarità del credito in capo alla a nulla rilevando la prospettata mancanza di atti di interruzione Controparte_1
del possesso dei terreni da parte della cedente trattandosi di un profilo che non rileva CP_10
nel giudizio de quo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione (cfr. cass. n. 29325 del 13.11.2019).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita nel 1990 ed il pignoramento immobiliare è stato trascritto nel 1992 nel consegue che la a fronte dell'introduzione del ricorso per riconoscimento dell'usucapione speciale solo nell'anno 2009, la avrebbe Pt_1
dovuto notificare il ricorso ex art. 3 L. 1976/346 anche alla CP_10 CP_10
Né l'omessa integrazione del contraddittorio può essere sanata e/o superata con l'acquisizione, nel presente giudizio, del fascicolo dell'usucapione.
E' infondato anche il secondo motivo.
Ed infatti, la prospettata non individuabilità di alcune delle particelle ipotecate/pignorate è stata già ritenuta irrilevante nel presente giudizio avendo ad oggetto l'opponibilità del decreto dichiarativo della usucapione al creditore ipotecario/pignoratizio.
Il Tribunale ha evidenziato che la questione dovrà essere proposta nell'ambito del processo esecutivo ove sarà accertato il diritto della creditrice ipotecaria ad agire esecutivamente su tutti i beni staggiti.
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha nuovamente prospettato la non individuabilità di alcune particelle come argomento per riscontrare ulteriormente l'incertezza in ordine alla titolarità del credito che, invece, non sussiste.
pagina 4 di 5 E' infondato il quarto motivo attesa l'irrilevanza dell'acquisizione del fascicolo dell'usucapione ai fini del presente giudizio.
Ed infatti, la piena consapevolezza del giudice che ha pronunciato sull'usucapione in merito alla sussistenza, sui beni usucapiti, di iscrizioni ipotecarie valorizzata dall'appellante non incide sull'onere non assolto dall'appellante di aver regolarmente notificato il ricorso ex art. 3 L. n. 346/1976 anche ai creditori ipotecari/pignoratizi risultanti dai registri immobiliari in quanto litisconsorti necessari.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Nulla per le spese di , , in CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
quanto non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2944/2023 pubblicata il 27.11.2023 così Parte_1
decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il Consigliere rel.
Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Mitola Maria presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 2944/2023 pubblicata il 27.11.2023
TRA
(avv.ti Loperfido Luigi, Laprocina Antonio, Aquilino Pietro Aurelio) Parte_1
(appellante)
E
(avv.to Rignanese Matteo) Controparte_1
(appellato)
NONCHE'
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
(contumace)
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
[...]
quale cessionaria in blocco di crediti dell' di , ha Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
chiesto dichiararsi la nullità del decreto di riconoscimento di usucapione speciale emesso dal
Tribunale di Bari in data 25/07/2019 e trascritto il 30/08/2022.
Con detto decreto la veniva riconosciuta piena proprietaria, per acquisto a titolo Parte_1 originario, dei terreni con annesso fabbricato rurale siti in agro di alla loc. “Spacco San Luca” CP_2
(censiti in C.T. al fgl. 17, p.lle 228, 190, 226, 68, 65, 193, 195, 72, porzione AA e porzione AB), già pagina 1 di 5 sottoposti a pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 56/1992 R.G.Es. (cui sono riunite le N. 104/1992, 404/1992 e 558/1992).
La con atto del 12.10.2020, è intervenuta in qualità di ultima cessionaria dei Controparte_1 crediti nell'ambito della procedure n. 56/192 ed in quelle ad essa riunite promosse anche sugli immobili (fgl 17 p.lle 228, 190, 226, 68, 65, 193, 195, 72) su cui è stata iscritta ipoteca dell'Istituto
San Paolo di in data 15.03.1989 (RG 6063, RP n. 203092). CP_9
Esponeva di non aver preso parte al procedimento ex L. 1976/n. 346 conclusosi con il provvedimento che incideva sui suoi diritti di creditrice pignoratizia, titolare di garanzia ipotecaria sui predetti beni.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pronuncia in quanto frutto di collusione tra la predetta società e le debitrici convenute, finalizzata a sottrarre i beni pignorati alla garanzia patrimoniale di essa creditrice.
Si costituiva la eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
opponente.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2944/2023 pubblicata il 27.11.2023, accoglieva la domanda che qualificava come opposizione tardiva al decreto reso ai sensi dell'art. 3 L. 1976/n. 346.
Superava l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'opponente avendo la stessa prodotto in atti gli estratti della GU contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco dei crediti ed avendo la stessa dimostrato di essere l'attuale titolare del credito azionato nelle procedure esecutive pendenti nelle quali era intervenuta con atto del 12.10.2010.
Affermava che la convenuta non aveva fornito la prova di aver notificato il ricorso ex art. 3 L. n. 1976
n. 346 anche nei confronti dei creditori ipotecari/pignoratizi risultanti dai registri immobiliari in quanto litisconsorti necessari.
A fronte di un'iscrizione ipotecaria eseguita sin dal 1990 e di un pignoramento immobiliare trascritto nel 1992, riteneva irrilevante che la non fosse ancora costituita all'epoca (2009) di CP_1 introduzione del ricorso per il riconoscimento dell'usucapione speciale, non avendo la Parte_1
provveduto alla notifica neanche nei confronti di quella che, all'epoca del deposito del predetto ricorso, era la titolare del credito, vale a dire la dante causa dell'odierna istante. Controparte_10
Superava, altresì, la questione della non individuabilità di alcune delle p.lle ipotecate trattandosi di un profilo afferente le procedure esecutive pendenti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente ritenuto:
1. raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla omettendo di Controparte_1
pagina 2 di 5 richiedere la prova dei vari contratti di cessione succedutisi nel tempo;
2. irrilevante nel presente giudizio il profilo della non individuabilità delle particelle ipotecate;
3. la quale litisconsorte necessario pretermesso in qualità di creditore ipotecario Controparte_1
atteso che la , dante causa della avrebbe dovuto porre in Controparte_10 Controparte_1
essere tutti gli atti necessari al fine di interrompere il possesso da parte di essa appellante ed invece era rimasta inerte.
Contestava, altresì, la mancata acquisizione del fascicolo di usucapione e l'omessa istruttoria in ordine alla domanda di usucapione avanzata in via subordinata da essa appellante.
Instava per la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
e CP_4 Controparte_5 CP_2 Controparte_11 CP_3
sebbene ritualmente citate non si sono costituite e devono essere dichiarate contumaci.
[...]
L'appello non può essere accolto.
Il primo ed il terzo motivo sono infondati e possono essere esaminati unitariamente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 3405 del 6.02.2024).
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la titolarità del credito della Controparte_1
valorizzando, in primo luogo, la documentata pubblicazione degli avvisi di cessione sulle Gazzette
Ufficiali.
Ha, in particolare, argomentato che la società aveva ceduto, in data 29 luglio 2020, Controparte_10
pro soluto alla tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o Controparte_1
chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza e la titolarità del credito in capo alla predetta cedente non era mai stata messa in discussione nemmeno nelle procedure esecutive pendenti.
Richiamava, a riscontro, sia l'ordinanza resa dal GE. il 25.7.2015 sull'istanza di sospensione ex art. 619 c.p.c. avanzata dalla sia il reclamo proposto avverso la prefata ordinanza dalla stessa Parte_1
società (esitato nel provvedimento collegiale del 25.1.2017 vd. All. 14 e 17 dell'atto di citazione) in cui la predetta non aveva mai contestato la titolarità del credito in capo alla Controparte_10
pagina 3 di 5 Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante limitatasi a contestare l'idoneità della pubblicazione degli avvisi sulla GU a dimostrare l'avvenuta cessione.
Il Tribunale, quindi, ha compiuto un'analitica valutazione di risultanze probatorie di natura documentale che non lasciano dubbi in ordine alla titolarità del credito azionato in capo alla CP_12
quale avente causa della
[...] Controparte_10
Le censure articolate dall'appellante coinvolgono esclusivamente il profilo della notifica della cessione sulla GU e non anche quello ulteriore dell'intervento, con atto del 12.10.2020, della nelle procedure esecutive pendenti e della proposizione del giudizio n. 2884/2008 Controparte_1
R.G. nei confronti, tra gli altri, proprio della quale incontestata cessionaria Controparte_10
dell'azionato credito.
Ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza in ordine al predetto capo.
Tali argomentazioni assorbono, altresì, la terza censura non essendovi dubbi in ordine alla titolarità del credito in capo alla a nulla rilevando la prospettata mancanza di atti di interruzione Controparte_1
del possesso dei terreni da parte della cedente trattandosi di un profilo che non rileva CP_10
nel giudizio de quo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione (cfr. cass. n. 29325 del 13.11.2019).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita nel 1990 ed il pignoramento immobiliare è stato trascritto nel 1992 nel consegue che la a fronte dell'introduzione del ricorso per riconoscimento dell'usucapione speciale solo nell'anno 2009, la avrebbe Pt_1
dovuto notificare il ricorso ex art. 3 L. 1976/346 anche alla CP_10 CP_10
Né l'omessa integrazione del contraddittorio può essere sanata e/o superata con l'acquisizione, nel presente giudizio, del fascicolo dell'usucapione.
E' infondato anche il secondo motivo.
Ed infatti, la prospettata non individuabilità di alcune delle particelle ipotecate/pignorate è stata già ritenuta irrilevante nel presente giudizio avendo ad oggetto l'opponibilità del decreto dichiarativo della usucapione al creditore ipotecario/pignoratizio.
Il Tribunale ha evidenziato che la questione dovrà essere proposta nell'ambito del processo esecutivo ove sarà accertato il diritto della creditrice ipotecaria ad agire esecutivamente su tutti i beni staggiti.
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha nuovamente prospettato la non individuabilità di alcune particelle come argomento per riscontrare ulteriormente l'incertezza in ordine alla titolarità del credito che, invece, non sussiste.
pagina 4 di 5 E' infondato il quarto motivo attesa l'irrilevanza dell'acquisizione del fascicolo dell'usucapione ai fini del presente giudizio.
Ed infatti, la piena consapevolezza del giudice che ha pronunciato sull'usucapione in merito alla sussistenza, sui beni usucapiti, di iscrizioni ipotecarie valorizzata dall'appellante non incide sull'onere non assolto dall'appellante di aver regolarmente notificato il ricorso ex art. 3 L. n. 346/1976 anche ai creditori ipotecari/pignoratizi risultanti dai registri immobiliari in quanto litisconsorti necessari.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Nulla per le spese di , , in CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
quanto non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2944/2023 pubblicata il 27.11.2023 così Parte_1
decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.03.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il Consigliere rel.
Alessandra Piliego
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