Articolo 188 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 187Articolo 189
Versione
12 maggio 1963
Art. 188. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1943-44, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-

tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1943-44 (articolo 184) ........... L. 2.065.381,18 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 186) ........... " 1.639.884,84
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1944 ... L. 3.705.266,02
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963