Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 14/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2024, proposto da
RI GE, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 168/2024 in data 15 aprile 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 il dott. Italo Caso e udito, per l’Amministrazione, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 168/2024 in data 15 aprile 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo sulla causa proposta dalla sig.ra RI GE – è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, di cui all’art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini all’Amministrazione di “… dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 168/2024, emessa in data 15 aprile 2024 dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari, notificata ai fini di ogni azione esecutiva in data 15 aprile 2024 e disponente il diritto della signora GE di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per l’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 …”, che si condanni il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00) annui, riferito all’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, L 107/201 …” e che si disponga a carico della “… medesima Amministrazione il pagamento in favore della ricorrente di una somma a titolo di penale di mora per il mancato adempimento da parte dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, da quantificarsi come in parte motiva …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 22 maggio 2024) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che alla camera di consiglio del 12 marzo 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione – da parte dell’Amministrazione resistente – dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 15 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata);
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 168/2024 in data 15 aprile 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione del giudicato effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di AR, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 168/2024 in data 15 aprile 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti, oltre alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione);
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, riconoscendo all’interessata anche quanto dovutole ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm.;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO