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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1170 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AIELLO GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. LOMBARDI ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 10/06/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 06/02/2003 e che dal matrimonio sono nati due figli ( nata il [...]; Per_1
, nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Per_2 regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale ove i coniugi hanno fissato la residenza familiare in Maddaloni alla Via Della Pescara n. 42 è destinata a residenza dei figli e del marito, che provvederà a corrispondere il canone di locazione;
2. Tutti i mobili e gli arredi resteranno nella residenza familiare ad eccezione degli effetti personali della sig.ra la quale ha già provveduto a portarli Parte_2 via;
3. la sig.ra fisserà la propria residenza in Maddaloni alla Via Parte_2
Orazio De Carlucci n. 11 presso l'abitazione della madre;
4. nulla verrà versato per i figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficiente, che abiteranno con il padre la casa familiare;
5. nessun mantenimento reciproco per i coniugi in considerazione che entrambi percepiscono reddito. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 10/06/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale ravvisato che le clausole non sono in contrasto con la legge, può accogliere le concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 3, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/06/25
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1170 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AIELLO GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. LOMBARDI ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 10/06/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 06/02/2003 e che dal matrimonio sono nati due figli ( nata il [...]; Per_1
, nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Per_2 regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale ove i coniugi hanno fissato la residenza familiare in Maddaloni alla Via Della Pescara n. 42 è destinata a residenza dei figli e del marito, che provvederà a corrispondere il canone di locazione;
2. Tutti i mobili e gli arredi resteranno nella residenza familiare ad eccezione degli effetti personali della sig.ra la quale ha già provveduto a portarli Parte_2 via;
3. la sig.ra fisserà la propria residenza in Maddaloni alla Via Parte_2
Orazio De Carlucci n. 11 presso l'abitazione della madre;
4. nulla verrà versato per i figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficiente, che abiteranno con il padre la casa familiare;
5. nessun mantenimento reciproco per i coniugi in considerazione che entrambi percepiscono reddito. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 10/06/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale ravvisato che le clausole non sono in contrasto con la legge, può accogliere le concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 3, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/06/25
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso