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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 16138 dell'anno 2021 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Guido Palmieri Parte_1
- attore - nei confronti di
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, E CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. FA IO
[...]
- convenuti - di
AVV. FABIO FECCHIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- convenuto - di rappresentata e difesa dall'avv. ON Merisi CP_7
- convenuta - di
AVV. SIMONA RI, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- convenuta -
e di
AVV. in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_8
- convenuta -
OGGETTO: altri ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti all'udienza del 12 novembre 2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. , l'avv. ON RI, , CP_7 CP_1 Controparte_2 CP_9 dro , , l'avv. FA FECCHIO, l'avv. e le società CP_3 CP_4 Controparte_8 [...]
chiedendone la condanna al ri- Controparte_6 Controparte_5 sarcimento dei danni sofferti a causa degli illeciti e delle frodi processuali che i convenuti avevano commesso ai suoi danni nel corso di svariati processi che li avevano visti contrapposti.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza delle domande avversarie e ne in- vocavano l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non avendone le parti fat- to richiesta.
All'udienza del 12.11.2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – Secondo la prospettazione di parte attrice, “i convenuti hanno assunto comportamenti illeciti nell'interesse dei loro clienti” tenendo “un comportamento processualmente censurabile”.
Dopo aver richiamato il provvedimento con cui nel 2020 gli è stato interdetto dal Tribunale di
Monza l'esercizio della professione forense per un periodo di cinque anni, l'attore sostiene che i convenuti, nella loro veste di controparti processuali e avvocati difensori, avrebbero “comme[sso] truffe processuali” e “maneggia[to] il processo e nel processo” a loro piacimento, “estingu[endolo] oppure prose- gu[endolo] per lucrare sulla estinzione le spese legali, oppure prima prosegu[endolo] e poi chiede[ndone]
l'estinzione” (pag. 2 dell'atto di citazione).
Gli illeciti che l'attore afferma essere stati compiuti ai suoi danni vengono così compendiati nell'atto di citazione (pagg. 2 e 3):
a) “[…] procedimento Tribunale di Milano 54005/2019 intentato dall'avvocato
contro
Parte_1
CP_ (costituita per procura alle liti rilasciata al figlio e quindi da avv. IO e da avv. Merisi). CP_4
Nelle note della trattazione scritta depositate il 22 giugno 2020 (quindi tre mesi dopo la notifica e conoscenza dell'evento interruttivo da parte della boni e dei suoi legali) i legali chiedono non l'interruzione del giudizio, ma la declaratoria di incompetenza (doc.6). La costituzione costituisce nella sostanza la richiesta di proseguire il giudizio.
Poi, visto come si mettevano le cose (probabilmente male per l'eccezione di incompetenza), il 18 febbraio 2021
(doc.7), ovverosia dopo quasi un anno dalla notifica dell'evento interruttivo, depositano note scritte in cui per la prima volta chiedono pronunciarsi l'interruzione, recte l'estinzione automatica, del giudizio. Da rimarcare che
2 l'avv. Giulio Persano ha avuto contezza della sospensione disciplinare non il 22 giugno 2020 (quando si costituiva per l'avvocato ma solamente il 29 giugno 2020 (doc.8), provvedimento che l'avvocato Parte_1 [...] ignorava, anzi che se vogliamo continua ad ignorare per via della mancanza di una comunicazione ufficia- Pt_1
CP_ le. Appare evidente la solidale responsabilità dell'avv. IO, dell'avv. Merisi e della per questa truffa pro- cessuale”;
b) “[…] procedimento Tribunale di Milano 61063/2019 intentato dall'avvocato
contro
Parte_1
e (costituiti con avv. IO, il 31 agosto 2020, doc.9), ove non menzionano affatto il provve- CP_1 CP_5 dimento interdittivo (che conoscono da mesi, docc.1-2-3-4), anzi prendono posizione nel merito oltre che sollevare
l'eccezione di incompetenza territoriale;
la costituzione equivale anche a una istanza implicita di prosecuzione del giudizio. Dopo che il giudice ebbe a rigettare l'inconsistente declaratoria di incompetenza territoriale (doc.10), ecco che – allora e solo allora - solo con la prima memoria ex. art. 183 c.p.c. (doc.11) essi sollevano l'eccezione di estin- zione, come se fosse in loro diritto disporre degli eventi processuali. Di ciò la responsabilità dell'avv. IO, del rag. e della ; CP_1 Controparte_5
c) “[…] procedimento Tribunale di Monza 5287/2019 (avvocato
contro
Parte_1 CP_5
CP_
i fratelli figli della – difesi da avv. IO - nonché l'avv.IO - difeso da avv. Steve-
[...] CP_1 CP_3 nazzi- e l'avv. – difesa da avv. Merisi). Solo il 23 luglio 2020 l'avv. Merisi per deposita una CP_7 CP_7 memoria in cui solleva l'eccezione relativa allo ius postulandi (doc.12), che essi conoscevano da mesi (vedasi docc.1-
2-3-4- e anche 5), e che lo stesso avv. Merisi aveva depositato nel processo penale. Si tratta di eccezioni che le parti convenute e il loro legali non avevano sollevato nel corso del giudizio, nemmeno in occasione del deposito delle memo- rie intermedie ex art. 183 c.p.c., tacendole in piena malafede. Per quanto riguarda il difetto dello ius postulandi dell'avvocato Persano valga quanto già detto sopra, e provato (doc.8). Stavolta il giudice dispone l'interruzione del processo, il 23 luglio 2020 (doc.13), sebbene lo stesso giudice in altro processo avesse (erroneamente) applicato la regola della estinzione automatica. La regola differente permetterà ai convenuti di riassumere il processo (forse que- so spiega la differenza di trattamento?) tramite l'avv. il 21 settembre 2020 (doc.14). Senonché non nel CP_8 ricorso in riassunzione, e nemmeno nelle comparse di ri-costituzione dei convenuti (docc. 15 e 16) si legge della ri- nuncia ai termini per le comparse conclusionali e repliche. All'udienza del 25 febbraio 2021 (doc.17), assente
l'attore, del quale NON è stata dichiarata la contumacia nella fase di riassunzione, i tre legali rinunciavano (loro) ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, che il giudice non poteva disporre senza il consenso della par- te assente;
ciò ha originato la richiesta di rimessione in termini (doc.18) e la precisa contestazione disciplinare anche CP_ ai legali. Appare evidente la responsabilità solidale delle parti e dell'avv. IO Controparte_10
(nella duplice veste) e anche dell'avv. Merisi e nonché anche dell'avv. , non solo per essere difesa CP_8 CP_7 dall'avv. Merisi, ma anche perché ha lo studio in comune con l'avv. IO”;
3 d) “la responsabilità (a titolo diverso) deve essere estesa anche alla società Controparte_11 che ha concesso in “uso” i locali ove i due esercitano legali e parti (IO e ) la professione (via Nino Bi- CP_7 xio n.
1 - Monza) e ciò per la ragione che si tratta di una azienda che ha oggetto sociale ben diverso (doc.19). A parte che crediamo sia ancora deontologicamente vietato esercitare la professione in domicilii non idonei, all'interno dei locali di una società dedita ad attività incompatibili, e a parte che verosimilmente si tratta di un domicilio simu- lato (il che rende ancora più approssimativo lo studio professionale dei due e IO), la società non ha CP_7 risposto alla richiesta dell'avvocato di voler conoscere a quale titolo avesse concesso in “uso” il pro- Parte_1
Contr prio immobile. Per il vero alla prima richiesta la retese di conoscere “a quale titolo” l'avvocato Parte_2 fece la richiesta, ed una volta ottenuta risposta non diede più seguito. La sede di via Nino Bixio n.1 – Mon-
[...] za – diviene e rimane la sede ove si trovano le prove degli illeciti commessi dall'avv. IO in concorso con i suoi clienti. Si tratta della truffa consistente nell'esporre iva non dovuta, per il quale pendono diverse cause contro l'avv. Contr IO e i suoi clienti (doc.20, ex multis). La scelta di non chiamare in giudizio la società utte le volte che sono convenuti per le truffarelle, ma solo in questa azione di tipo generale, è che l'agevolazione alla commissione di Contr reati da parte di Pertanto la società convenuta, o simulando l'esistenza della domiciliazione dei due legali
(IO e ) o, se effettiva, rendendosi responsabile di agevolare la commissione degli illeciti dell'avv. Fec- CP_7 chio, è chiamata a risponderne in solido con questi”.
Secondo l'attore, le condotte appena descritte si inserirebbero in un “disegno ben più ampio secondo il criterio 'facciamo quello che vogliamo nel processo'” e darebbero luogo a una vera e propria “truffa proces- suale” o a una “frode processuale” in cui “l'intenzione dei convenuti […] non è quella di “frodare il giudice” (se non quale “danno collaterale”) ma di frodare anzitutto l'avvocato (pag. 3 dell'atto di cita- Parte_1 zione).
3. – La domanda svolta da parte attrice è infondata.
3.1. – In primo luogo, nel caso in esame non si configura un'ipotesi di frode processuale.
L'art. 374 c.p. che prevede tale fattispecie incriminatrice sanziona al primo comma la condotta di chi, nel giudizio civile, “al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperi- mento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone”.
I comportamenti censurati dall'attore, come descritti nell'atto di citazione e riportati supra al par.
2, appaiono palesemente estranei al fatto tipizzato dalla norma penale, che fa riferimento ad atti- vità processuali (ispezioni, esperimenti giudiziali, perizie) e a condotte (immutazione artificiosa dello stato di luoghi, cose o persone) mai contestate ai convenuti nel presente procedimento.
4 3.2. – Non viene poi in rilievo un'ipotesi di truffa processuale, che si ravvisa nel fatto di chi, in- ducendo in errore il giudice in un processo civile mediante artifici o raggiri, ottenga una sentenza o un provvedimento giurisdizionale a sé favorevole e pregiudizievole per la controparte.
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, oltre agli elementi costitutivi espressamente con- templati dalla norma, deve sussistere anche l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento co- stitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consistente in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta arti- ficiosa. Lo stesso atto dispositivo non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto nego- ziale, ovvero in atto giuridico in senso stretto, bastando la sua idoneità a produrre danno. Il co- siddetto atto di disposizione ben può consistere, pertanto, in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio, in un atto materiale o in un fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Non può per conseguenza in linea teorica escludersi che tale atto volontario consista nella dazione di denaro effettuata nella erronea convinzione di dovere eseguire un ordine del giudice conforme a legge (cfr. Cass. Sez. Un. n. 155/2011).
Nel caso di specie, non vi è stato alcun atto dispositivo, sia pure inteso nel senso ampio appena illustrato, che abbia arrecato un danno patrimoniale all'avv. Un simile danno non è stato Pt_1 del resto neppure allegato dall'attore, non rinvenendosi nell'atto di citazione alcun riferimento a tale aspetto.
Allo stesso modo, “a monte”, l'omessa o tardiva comunicazione al giudice dell'evento interruttivo del processo o la rinuncia ai termini per il deposito degli atti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non ha provocato l'adozione di alcuna decisione che possa ritenersi viziata da un errore indotto con artifici o raggiri dai convenuti, non conducendo ad una simile conclusione né le allegazioni di parte attrice né l'esame degli atti processuali versati in giudizio.
3.3. – Le condotte contestate potrebbero dunque essere al più ricondotte alla figura dell'abuso del diritto e del processo, che secondo l'attore sarebbe stato piegato dai convenuti al persegui- mento di finalità meramente emulative e defatigatorie.
Sotto tale profilo la domanda proposta è tuttavia inammissibile.
L'art. 96 c.p.c., infatti, “si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità pro- cessuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusiva-
5 mente nel relativo giudizio di merito” (così, da ultimo, Cass. n. 36593/2023, Cass. n. 12029/2017 e
Cass. n. 5069/2010; in senso conforme: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975, Rv.
375884; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 04/10/1976, Rv. 382031; Sez. 1, Sentenza n. 2672 del
19/04/1983, Rv. 427561; Sez. U, Sentenza n. 874 del 06/02/1984, Rv. 433073; Sez. 1, Sentenza
n. 8336 del 08/07/1992, Rv. 478101; Sez. 1, Sentenza n. 864 del 28/01/1994, Rv. 485142; Sez. 3,
Sentenza n. 3534 del 23/04/1997, Rv. 503894 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 07/05/1998, Rv.
515203; Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999, Rv. 526392; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del
14/04/2000, Rv. 535685; Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 3, Sentenza
n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547752; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002, Rv. 553021; Sez.
3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004,
Rv. 571408 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004, Rv. 574705; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 20/03/2006, Rv. 587920; Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007, Rv. 597711; Sez. 3, Sen- tenza n. 12952 del 04/06/2007, Rv. 597588 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv.
599442; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752; Sez. 3, Sentenza n. 5069 del
03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 – 01; Sez.
3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv.
619216 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013, Rv. 625062 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
14653 del 14/07/2015, Rv. 636291 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638319 –
01; Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 15/04/2016, Rv. 639259 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del
20/05/2016, Rv. 639812 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 – 01; Sez.
1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961 – 01; Sez. U, Sentenza n. 25478 del
21/09/2021, Rv. 662368 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023, Rv. 667833 - 01).
Per mera completezza va poi rilevato che l'azione, oltre che inammissibile, è anche infondata.
Di abuso del processo può seriamente parlarsi soltanto laddove si sia in presenza di “esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi” (Cass. Sez. Un. n. 23726/2007).
Nella vicenda in esame, la tardiva comunicazione della causa interruttiva del processo e la rinun- cia ai termini ex art. 190 c.p.c. costituiscono a ben vedere delle scelte processuali non censurabili in un'ottica di responsabilità aquiliana, trattandosi di iniziative difensive costituenti espressione di facoltà legittime e non contrastanti con le finalità e con gli interessi in funzione dei quali quelle stesse prerogative sono riconosciute alle parti.
Anche sotto tale profilo le istanze di parte attrice devono pertanto essere disattese.
6 4. – Quanto alla pretesa risarcitoria indirizzata verso le allegazioni Controparte_11 svolte da parte attrice entro il maturare delle preclusioni assertive (cfr. supra al par. 2 lett. d) e par.
8 dell'atto di citazione) sono gravemente carenti sul piano dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e non consentono di comprendere con esattezza non solo la causa petendi, ma anche la legittimazione dell'avv. rispetto all'azione proposta. Pt_1
5. – Le domande di parte attrice vanno pertanto respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto ri- guardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
6. – Va altresì disposta la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., avendo egli agito in giudizio sulla base di allegazioni generiche e di argomenti giuridici inconsistenti, te- nendo così una condotta processuale temeraria, connotata da grave negligenza nella valutazione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giudizio.
L'importo del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata va liquidato in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 CP_7
ON RI, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, FA FECCHIO,
[...] Controparte_8 Controparte_6
e
[...] Controparte_5
b) condanna l'attore a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese del presente giudi- zio che liquida in euro 3.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna parte attrice a corrispondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro
1.897,50 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 05.02.2025
7 Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 16138 dell'anno 2021 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Guido Palmieri Parte_1
- attore - nei confronti di
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, E CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. FA IO
[...]
- convenuti - di
AVV. FABIO FECCHIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- convenuto - di rappresentata e difesa dall'avv. ON Merisi CP_7
- convenuta - di
AVV. SIMONA RI, in proprio ex art. 86 c.p.c.
- convenuta -
e di
AVV. in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_8
- convenuta -
OGGETTO: altri ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti all'udienza del 12 novembre 2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. , l'avv. ON RI, , CP_7 CP_1 Controparte_2 CP_9 dro , , l'avv. FA FECCHIO, l'avv. e le società CP_3 CP_4 Controparte_8 [...]
chiedendone la condanna al ri- Controparte_6 Controparte_5 sarcimento dei danni sofferti a causa degli illeciti e delle frodi processuali che i convenuti avevano commesso ai suoi danni nel corso di svariati processi che li avevano visti contrapposti.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza delle domande avversarie e ne in- vocavano l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non avendone le parti fat- to richiesta.
All'udienza del 12.11.2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – Secondo la prospettazione di parte attrice, “i convenuti hanno assunto comportamenti illeciti nell'interesse dei loro clienti” tenendo “un comportamento processualmente censurabile”.
Dopo aver richiamato il provvedimento con cui nel 2020 gli è stato interdetto dal Tribunale di
Monza l'esercizio della professione forense per un periodo di cinque anni, l'attore sostiene che i convenuti, nella loro veste di controparti processuali e avvocati difensori, avrebbero “comme[sso] truffe processuali” e “maneggia[to] il processo e nel processo” a loro piacimento, “estingu[endolo] oppure prose- gu[endolo] per lucrare sulla estinzione le spese legali, oppure prima prosegu[endolo] e poi chiede[ndone]
l'estinzione” (pag. 2 dell'atto di citazione).
Gli illeciti che l'attore afferma essere stati compiuti ai suoi danni vengono così compendiati nell'atto di citazione (pagg. 2 e 3):
a) “[…] procedimento Tribunale di Milano 54005/2019 intentato dall'avvocato
contro
Parte_1
CP_ (costituita per procura alle liti rilasciata al figlio e quindi da avv. IO e da avv. Merisi). CP_4
Nelle note della trattazione scritta depositate il 22 giugno 2020 (quindi tre mesi dopo la notifica e conoscenza dell'evento interruttivo da parte della boni e dei suoi legali) i legali chiedono non l'interruzione del giudizio, ma la declaratoria di incompetenza (doc.6). La costituzione costituisce nella sostanza la richiesta di proseguire il giudizio.
Poi, visto come si mettevano le cose (probabilmente male per l'eccezione di incompetenza), il 18 febbraio 2021
(doc.7), ovverosia dopo quasi un anno dalla notifica dell'evento interruttivo, depositano note scritte in cui per la prima volta chiedono pronunciarsi l'interruzione, recte l'estinzione automatica, del giudizio. Da rimarcare che
2 l'avv. Giulio Persano ha avuto contezza della sospensione disciplinare non il 22 giugno 2020 (quando si costituiva per l'avvocato ma solamente il 29 giugno 2020 (doc.8), provvedimento che l'avvocato Parte_1 [...] ignorava, anzi che se vogliamo continua ad ignorare per via della mancanza di una comunicazione ufficia- Pt_1
CP_ le. Appare evidente la solidale responsabilità dell'avv. IO, dell'avv. Merisi e della per questa truffa pro- cessuale”;
b) “[…] procedimento Tribunale di Milano 61063/2019 intentato dall'avvocato
contro
Parte_1
e (costituiti con avv. IO, il 31 agosto 2020, doc.9), ove non menzionano affatto il provve- CP_1 CP_5 dimento interdittivo (che conoscono da mesi, docc.1-2-3-4), anzi prendono posizione nel merito oltre che sollevare
l'eccezione di incompetenza territoriale;
la costituzione equivale anche a una istanza implicita di prosecuzione del giudizio. Dopo che il giudice ebbe a rigettare l'inconsistente declaratoria di incompetenza territoriale (doc.10), ecco che – allora e solo allora - solo con la prima memoria ex. art. 183 c.p.c. (doc.11) essi sollevano l'eccezione di estin- zione, come se fosse in loro diritto disporre degli eventi processuali. Di ciò la responsabilità dell'avv. IO, del rag. e della ; CP_1 Controparte_5
c) “[…] procedimento Tribunale di Monza 5287/2019 (avvocato
contro
Parte_1 CP_5
CP_
i fratelli figli della – difesi da avv. IO - nonché l'avv.IO - difeso da avv. Steve-
[...] CP_1 CP_3 nazzi- e l'avv. – difesa da avv. Merisi). Solo il 23 luglio 2020 l'avv. Merisi per deposita una CP_7 CP_7 memoria in cui solleva l'eccezione relativa allo ius postulandi (doc.12), che essi conoscevano da mesi (vedasi docc.1-
2-3-4- e anche 5), e che lo stesso avv. Merisi aveva depositato nel processo penale. Si tratta di eccezioni che le parti convenute e il loro legali non avevano sollevato nel corso del giudizio, nemmeno in occasione del deposito delle memo- rie intermedie ex art. 183 c.p.c., tacendole in piena malafede. Per quanto riguarda il difetto dello ius postulandi dell'avvocato Persano valga quanto già detto sopra, e provato (doc.8). Stavolta il giudice dispone l'interruzione del processo, il 23 luglio 2020 (doc.13), sebbene lo stesso giudice in altro processo avesse (erroneamente) applicato la regola della estinzione automatica. La regola differente permetterà ai convenuti di riassumere il processo (forse que- so spiega la differenza di trattamento?) tramite l'avv. il 21 settembre 2020 (doc.14). Senonché non nel CP_8 ricorso in riassunzione, e nemmeno nelle comparse di ri-costituzione dei convenuti (docc. 15 e 16) si legge della ri- nuncia ai termini per le comparse conclusionali e repliche. All'udienza del 25 febbraio 2021 (doc.17), assente
l'attore, del quale NON è stata dichiarata la contumacia nella fase di riassunzione, i tre legali rinunciavano (loro) ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, che il giudice non poteva disporre senza il consenso della par- te assente;
ciò ha originato la richiesta di rimessione in termini (doc.18) e la precisa contestazione disciplinare anche CP_ ai legali. Appare evidente la responsabilità solidale delle parti e dell'avv. IO Controparte_10
(nella duplice veste) e anche dell'avv. Merisi e nonché anche dell'avv. , non solo per essere difesa CP_8 CP_7 dall'avv. Merisi, ma anche perché ha lo studio in comune con l'avv. IO”;
3 d) “la responsabilità (a titolo diverso) deve essere estesa anche alla società Controparte_11 che ha concesso in “uso” i locali ove i due esercitano legali e parti (IO e ) la professione (via Nino Bi- CP_7 xio n.
1 - Monza) e ciò per la ragione che si tratta di una azienda che ha oggetto sociale ben diverso (doc.19). A parte che crediamo sia ancora deontologicamente vietato esercitare la professione in domicilii non idonei, all'interno dei locali di una società dedita ad attività incompatibili, e a parte che verosimilmente si tratta di un domicilio simu- lato (il che rende ancora più approssimativo lo studio professionale dei due e IO), la società non ha CP_7 risposto alla richiesta dell'avvocato di voler conoscere a quale titolo avesse concesso in “uso” il pro- Parte_1
Contr prio immobile. Per il vero alla prima richiesta la retese di conoscere “a quale titolo” l'avvocato Parte_2 fece la richiesta, ed una volta ottenuta risposta non diede più seguito. La sede di via Nino Bixio n.1 – Mon-
[...] za – diviene e rimane la sede ove si trovano le prove degli illeciti commessi dall'avv. IO in concorso con i suoi clienti. Si tratta della truffa consistente nell'esporre iva non dovuta, per il quale pendono diverse cause contro l'avv. Contr IO e i suoi clienti (doc.20, ex multis). La scelta di non chiamare in giudizio la società utte le volte che sono convenuti per le truffarelle, ma solo in questa azione di tipo generale, è che l'agevolazione alla commissione di Contr reati da parte di Pertanto la società convenuta, o simulando l'esistenza della domiciliazione dei due legali
(IO e ) o, se effettiva, rendendosi responsabile di agevolare la commissione degli illeciti dell'avv. Fec- CP_7 chio, è chiamata a risponderne in solido con questi”.
Secondo l'attore, le condotte appena descritte si inserirebbero in un “disegno ben più ampio secondo il criterio 'facciamo quello che vogliamo nel processo'” e darebbero luogo a una vera e propria “truffa proces- suale” o a una “frode processuale” in cui “l'intenzione dei convenuti […] non è quella di “frodare il giudice” (se non quale “danno collaterale”) ma di frodare anzitutto l'avvocato (pag. 3 dell'atto di cita- Parte_1 zione).
3. – La domanda svolta da parte attrice è infondata.
3.1. – In primo luogo, nel caso in esame non si configura un'ipotesi di frode processuale.
L'art. 374 c.p. che prevede tale fattispecie incriminatrice sanziona al primo comma la condotta di chi, nel giudizio civile, “al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperi- mento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone”.
I comportamenti censurati dall'attore, come descritti nell'atto di citazione e riportati supra al par.
2, appaiono palesemente estranei al fatto tipizzato dalla norma penale, che fa riferimento ad atti- vità processuali (ispezioni, esperimenti giudiziali, perizie) e a condotte (immutazione artificiosa dello stato di luoghi, cose o persone) mai contestate ai convenuti nel presente procedimento.
4 3.2. – Non viene poi in rilievo un'ipotesi di truffa processuale, che si ravvisa nel fatto di chi, in- ducendo in errore il giudice in un processo civile mediante artifici o raggiri, ottenga una sentenza o un provvedimento giurisdizionale a sé favorevole e pregiudizievole per la controparte.
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, oltre agli elementi costitutivi espressamente con- templati dalla norma, deve sussistere anche l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento co- stitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consistente in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta arti- ficiosa. Lo stesso atto dispositivo non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto nego- ziale, ovvero in atto giuridico in senso stretto, bastando la sua idoneità a produrre danno. Il co- siddetto atto di disposizione ben può consistere, pertanto, in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio, in un atto materiale o in un fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Non può per conseguenza in linea teorica escludersi che tale atto volontario consista nella dazione di denaro effettuata nella erronea convinzione di dovere eseguire un ordine del giudice conforme a legge (cfr. Cass. Sez. Un. n. 155/2011).
Nel caso di specie, non vi è stato alcun atto dispositivo, sia pure inteso nel senso ampio appena illustrato, che abbia arrecato un danno patrimoniale all'avv. Un simile danno non è stato Pt_1 del resto neppure allegato dall'attore, non rinvenendosi nell'atto di citazione alcun riferimento a tale aspetto.
Allo stesso modo, “a monte”, l'omessa o tardiva comunicazione al giudice dell'evento interruttivo del processo o la rinuncia ai termini per il deposito degli atti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non ha provocato l'adozione di alcuna decisione che possa ritenersi viziata da un errore indotto con artifici o raggiri dai convenuti, non conducendo ad una simile conclusione né le allegazioni di parte attrice né l'esame degli atti processuali versati in giudizio.
3.3. – Le condotte contestate potrebbero dunque essere al più ricondotte alla figura dell'abuso del diritto e del processo, che secondo l'attore sarebbe stato piegato dai convenuti al persegui- mento di finalità meramente emulative e defatigatorie.
Sotto tale profilo la domanda proposta è tuttavia inammissibile.
L'art. 96 c.p.c., infatti, “si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità pro- cessuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusiva-
5 mente nel relativo giudizio di merito” (così, da ultimo, Cass. n. 36593/2023, Cass. n. 12029/2017 e
Cass. n. 5069/2010; in senso conforme: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975, Rv.
375884; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 04/10/1976, Rv. 382031; Sez. 1, Sentenza n. 2672 del
19/04/1983, Rv. 427561; Sez. U, Sentenza n. 874 del 06/02/1984, Rv. 433073; Sez. 1, Sentenza
n. 8336 del 08/07/1992, Rv. 478101; Sez. 1, Sentenza n. 864 del 28/01/1994, Rv. 485142; Sez. 3,
Sentenza n. 3534 del 23/04/1997, Rv. 503894 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 07/05/1998, Rv.
515203; Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999, Rv. 526392; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del
14/04/2000, Rv. 535685; Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 3, Sentenza
n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547752; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002, Rv. 553021; Sez.
3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004,
Rv. 571408 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004, Rv. 574705; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 20/03/2006, Rv. 587920; Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007, Rv. 597711; Sez. 3, Sen- tenza n. 12952 del 04/06/2007, Rv. 597588 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv.
599442; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752; Sez. 3, Sentenza n. 5069 del
03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 – 01; Sez.
3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv.
619216 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013, Rv. 625062 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
14653 del 14/07/2015, Rv. 636291 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638319 –
01; Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 15/04/2016, Rv. 639259 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del
20/05/2016, Rv. 639812 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 – 01; Sez.
1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961 – 01; Sez. U, Sentenza n. 25478 del
21/09/2021, Rv. 662368 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023, Rv. 667833 - 01).
Per mera completezza va poi rilevato che l'azione, oltre che inammissibile, è anche infondata.
Di abuso del processo può seriamente parlarsi soltanto laddove si sia in presenza di “esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi” (Cass. Sez. Un. n. 23726/2007).
Nella vicenda in esame, la tardiva comunicazione della causa interruttiva del processo e la rinun- cia ai termini ex art. 190 c.p.c. costituiscono a ben vedere delle scelte processuali non censurabili in un'ottica di responsabilità aquiliana, trattandosi di iniziative difensive costituenti espressione di facoltà legittime e non contrastanti con le finalità e con gli interessi in funzione dei quali quelle stesse prerogative sono riconosciute alle parti.
Anche sotto tale profilo le istanze di parte attrice devono pertanto essere disattese.
6 4. – Quanto alla pretesa risarcitoria indirizzata verso le allegazioni Controparte_11 svolte da parte attrice entro il maturare delle preclusioni assertive (cfr. supra al par. 2 lett. d) e par.
8 dell'atto di citazione) sono gravemente carenti sul piano dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e non consentono di comprendere con esattezza non solo la causa petendi, ma anche la legittimazione dell'avv. rispetto all'azione proposta. Pt_1
5. – Le domande di parte attrice vanno pertanto respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto ri- guardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
6. – Va altresì disposta la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., avendo egli agito in giudizio sulla base di allegazioni generiche e di argomenti giuridici inconsistenti, te- nendo così una condotta processuale temeraria, connotata da grave negligenza nella valutazione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giudizio.
L'importo del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata va liquidato in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 CP_7
ON RI, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, FA FECCHIO,
[...] Controparte_8 Controparte_6
e
[...] Controparte_5
b) condanna l'attore a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese del presente giudi- zio che liquida in euro 3.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna parte attrice a corrispondere a ciascuna delle parti convenute la somma di euro
1.897,50 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 05.02.2025
7 Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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