Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente est.
Dott. Mauro Pellegrini Gianluca Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 04/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. SINISCALCHI PAOLO Parte_1 C.F._1
(c.f. ), unitamente all'avv. AULETTA FERRUCCIO C.F._2
( ), VIA MONTE ZEBIO, 43 C.F._3 Pt_1
OPPONENTE
E
(c.f. Controparte_1
), domiciliata in VIA G. B. MARTINI, 3 00198 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1 Pt_1
PALMISANO PAOLO, che lo/a rappresenta e difende con procura unitamente all'avv.
SCARONI CLEMENTINA,
OPPOSTA
1
Conclusioni dell'opponente: previa rimessione in termini dell'Opponente e la relativa audizione personale, sospendere l'efficacia del provvedimento sanzionatorio opposto o comunque la sua esecuzione e/o pubblicazione, e in ogni caso annullare la delibera n. 22777 del 12.7.2023 di o comunque la Controparte_1
relativa sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al dott. in subordine, Parte_1 ridurre al minimo l'importo della sanzione de qua e/o disporne la pubblicazione in forma anonima.
Conclusioni della opposta: “rigettare il ricorso per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nel prosieguo del giudizio. Con vittoria di spese”,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto l'annullamento e la sospensione dell'efficacia del provvedimento Parte_1
sanzionatorio impugnato (delibera n. 22777 del 12 luglio 2023, con cui è stata applicata al ricorrente, in relazione alla violazione dell'art. 9, § 2, del Regolamento UE n. 236/2012
“Regolamento Short Selling”, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.000).
A sostegno dell'istanza di sospensione, la parte opponente ha fatto riferimento alle argomentazioni svolte nei motivi di opposizione, che segnatamente sono:
1. in ordine agli atti del procedimento n. 153791 di concluso con l'irrogazione della CP_1
sanzione impugnata un duplice vizio di notifica rilevabile documentalmente, rilevare la inesistenza della notificazione dell'atto di contestazione effettuata in Monaco, Principato di
Monaco ……………………
2.dichiarare l'ammissibilità del ricorso per il vizio di notifica del provvedimento sanzionatorio con conseguente richiesta di rimessione in termini………
2 3.accertare l'irregolarità del procedimento sanzionatorio per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa………………………………………………...
4.accertare l'insussistenza nel merito di alcun profilo di colpa ex art. 3 legge 24 novembre 1981,
n. 689;
5.previa verificazione del pregiudizio effettivo patito per la mancata instaurazione del contraddittorio, in relazione alle difese che l'opponente avrebbe potuto spiegare;
Si è costituita la instando per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato, effettuata l'audizione dell'opponente, concessi i termini per le difese conclusive, all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione .
Dato l'eccessivo carico di ruolo l'estensione del Consigliere relatore, la redazione della sentenza viene affidata al presidente del collegio ex art 276, ultimo comma c.p.c.
2. L'opposizione è ammissibile ed è fondata.
Questa Corte ha già ritenuto che nella specie ricorressero già i presupposti per disporre la sospensione, in considerazione dei vizi di notificazione dell'atto di contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 195 del d. lgs. n. 58 del 1998, del 15.03.2023 (doc. 5 di parte resistente);
La stessa nei propri scritti difensivi riferiva che «il 4 maggio, l' ha restituito CP_1 Pt_2
alla la comunicazione del 24 maggio 2023 con la quale la suddetta Ambasciata CP_1 informava circa gli esiti della notificazione al come segue: “ – Relata Pt_1 Parte_1 negativa Notifica Contestazioni ai sensi dell'art. 195 del TUF;
In esito alla richiesta in riferimento si assicura di aver notificato al nominato in oggetto- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – l'atto pervenuto da codesto Ufficio» e dava atto della circostanza che
«la raccomandata in parola non è stata ritirata dal per il periodo legale di giacenza di Pt_1
due settimane a decorrere dal 05/04/2023» (doc.
5-ter del fascicolo di parte resistente);
La , pur non contestando l'irritualità della notifica delle contestazioni, adduce da un CP_1 lato il carattere incolpevole di tale difetto e dall'altra l'irrilevanza dell'omissione ai fini del rispetto del contraddittorio.
3 3.Prima ancora di tale profilo va però affermata l'ammissibilità della opposizione tardiva al provvedimento sanzionatorio.
Esso sarebbe stato comunicato al per via consolare, nella sua residenza inglese risultante Pt_1 dall'AIRE il 27.10.2023, ove si era trasferito dal 18.4.2023.
Va in primo luogo evidenziato che , in astratto, la notificazione dell'atto per via consolare al
, era ammissibile, trattandosi di notificazione di atto a cittadino italiano residente Pt_1 all'estero ai sensi dell' articoli 37 D.Lgs 71/2011. Detta modalità di notificazione era ammissibile non risultando alcuna opposizione da parte del Regno Unito a notificazioni per via consolare a concittadini del Paese straniero, in virtù della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, che costituisce una eccezione di carattere generale al principio per cui la notificazione di atti in un Paese estero ad altri cittadini deve presupporre l'adesione del Paese di destinazione, in genere espressa mediante accordi bilaterali o multilaterali ovvero la collaborazione di quest'ultimo in assenza di convenzioni.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, difetta la prova di una valida notificazione.
La prova della ricezione è stata offerta dalla mediante una “ Proof of delivery “ CP_1
riprodotta dal sito internet delle poste inglesi.
Tale documento ha formato oggetto di specifico disconoscimento da parte del sia Pt_1
nella sua natura , sia nel suo contenuto risultando apposta una sigla illeggibile per la ricezione.
Ritiene la Corte tale documento, sia per natura, sia per contenuto, insufficiente a provare la regolarità della notificazione .
Al riguardo va in primo luogo evidenziato che non ha neppure allegato quale fosse CP_1
la disciplina della normativa regolamentare postale britannica – per affermare che in base a detta disciplina il procedimento di consegna fosse stato rispettato - posto che non risulta neppure il nominativo dell'agente postale che avrebbe eseguito la consegna.
In secondo luogo va evidenziato che la contestazione operata dal è specifica, sia in Pt_1
ordine alla mera riproduzione fotografica del documento, sia della riferibilità al della Pt_1
sigla apposta - che ha depositato anche una consulenza di parte per dimostrare la non appartenenza della stessa al medesimo - ovvero ad altro soggetto incaricato della consegna.
Inconferente è l'assunto della della necessità di una proposizione di querela di CP_1
falso in quanto non risulta, prima ancora della qualità di pubblico ufficiale del soggetto che
4 avrebbe effettuato la consegna, l'identità dello stesso, a differenza della relata consolare del
1.12.2023 fa piena prova dell'attività svolta dal , ma non delle valutazioni della Parte_3
portata giuridica di attività svolta da terzi.
L'opposizione al provvedimento sanzionatorio, dunque, benchè tardiva, è ammissibile.
.
4. In ordine al provvedimento di contestazione degli addebiti va in primo luogo evidenziato che , in astratto, la notificazione dell'atto per via consolare al era parimenti ammissibile, Pt_1
trattandosi di notificazione di atto a cittadino italiano residente all'estero ai sensi degli articoli
37 DLgs 71/2011.
Ciò premesso la notificazione è macroscopicamente nulla in quanto essa è stata effettuata in luogo diverso dal luogo di residenza anagrafica risultante dall'AIRE. Detta nullità avrebbe potuto essere sanata dall'effettivo ritiro dell'atto, ma non certo per compiuta giacenza in luogo diverso da quello di residenza, ( a prescindere dalla modalità di svolgimento del servizio postale nel Principato di Monaco comunque non chiarite dalla . CP_1
5 Deve a questo punto esaminarsi se la violazione del contraddittorio endo-procedimentale determini ipso facto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio in assenza di una decadenza dal dovere di tempestiva contestazione in quanto il termine decadenziale di 360 giorni previsto dall'art 14 ultimo comma l 689/1981 richiamato dall'art 195 T.U.B per i soggetti residenti all'estero non era decorso.
Ritiene il Collegio di dovervi dare risposta affermativa.
La Corte di Cassazione con la sentenza 4521 /2022 ha affermato al riguardo : “ In materia di sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), la configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull'atto non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endo-procedimentali fissate dagli artt. 187 septies e 195 del T.U.F.; in particolare, la violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo- procedimentale, rappresentato dalla contestazione dell'addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell'interessato, impone di per sé l'annullamento del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso.”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato:
“ 27. Si tratta, è opportuno precisare, di un profilo di illegittimità interna, per violazione di legge, e non di un profilo di illegittimità convenzionale, per violazione dell'articolo 6 della
5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come infatti questa Corte non ha mancato di precisare, la garanzia del giusto processo ex art. 6 CEDU - che deve essere assicurata anche nei procedimenti applicativi di sanzioni amministrative per gli abusi di mercato, come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. IA - risulta comunque assicurata dalla possibilità di proporre opposizione al provvedimento sanzionatorio emesso dalla davanti alla Corte d'appello, così sottoponendolo ad un sindacato CP_1
giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni della Convenzione (cfr. Cass. n. 770/2017, Cass. n.
3734/20 18). 28. Un'ultima precisazione è, tuttavia, necessaria. Nella già citata sentenza n.
20935/2009 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che i precetti costituzionali concernenti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.) riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice, e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi;
la garanzia del contraddittorio endo- procedimentale, pertanto, non trova copertura negli articoli 24 e 111 della Costituzione. Tali principi sono stati più volte ribaditi nella giurisprudenza di legittimità, sia in materia di contraddittorio nel procedimento tributario, in Cass. SSUU n. 24823/2015, sia con 29. La citata sentenza n. 8046/2019 si è altresì specificamente soffermata sulla legittimità della disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla in materia di violazioni finanziarie (nella conformazione anteriore alle modifiche CP_1
introdotte dalla delibera della n. 19158 del 29 maggio 2015), in relazione alla CP_1 disposizione di cui all'articolo 195, comma 2, T.U.F.. Tale ultima disposizione - del tutto analoga quella dettata dell'articolo 187 septies, comma 2, T.U.F. con riferimento al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla in materia CP_1
di abusi di mercato - stabilisce che il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.F. di competenza della e della AN d'IA sia «retto dai principi del CP_1
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie». 29.1. La suddetta sentenza n.
8046/2019 prende le mosse dalla distinzione tracciata nella sentenza del Consiglio di Stato n.
1596/2015 tra il contraddittorio di matrice processuale, «orizzontale e paritario
(contraddittorio tra due parti in posizioni di parità rispetto ad un decidente terzo e imparziale), con il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto interessato, di interloquire in ogni fase del procedimento» e il contraddittorio procedimentale, che si svolge nell'ambito dei procedimenti amministrativi, «normalmente di tipo verticale (contraddittorio tra l'interessato
6 sottoposto e l'Amministrazione titolare del potere e collocata, quindi, su un piano non paritario)» con funzione essenzialmente collaborativa e partecipativa, piuttosto che difensiva
(i virgolettati sono tratta da Cons. Stato n. 1596/2015, § 27); sulla scorta di tale premessa,
Cass. n. 8046/2019 afferma che le garanzie del contraddittorio previste nel procedimento sanzionatorio della sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio CP_1
procedimentale e non al livello del contraddittorio di matrice processuale, di tipo orizzontale.
Questo orientamento interpretativo (successivamente ripreso in Cass. 23814/2019e in Cass.
24081/2019) richiama, come è stato osservato in dottrina, uno dei modelli di procedimento delineati dalla legge n. 241 del 1990, piuttosto che il modello di procedimento ricavabile dalla legge n. 689 del 1981, valorizzando il nesso di strumentalità tra la funzione sanzionatoria e la funzione di vigilanza. In questa prospettiva i provvedimenti sanzionatori rappresentano un esito possibile degli interventi di vigilanza - tanto regolamentare quanto informativa e ispettiva
- correlati e coordinati con l'insieme dei poteri della e della AN d'IA, secondo CP_1 un approccio integrato di vigilanza idoneo ad assicurare l'effettività delle regole che presidiano il settore. Donde la vis attractiva di regole e principi propri dell'attività di amministrazione attiva (ossia, appunto, dell'amministrazione di vigilanza) nell'ambito della sistematica dei procedimenti sanzionatori delle menzionate Autorità. 30. Pur nella cornice della suddetta impostazione, tuttavia, questa Corte non ha mancato di sottolineare che, nel procedimento sanzionatorio della la garanzia del contradittorio endo- CP_1 procedimentale fissata nell'articolo 195 T.U.F. (e, va aggiunto, nell'articolo 187 septies
T.U.F.) - ancorché non postuli né la necessità della trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, né la personale audizione dell'interessato innanzi alla Commissione - tuttavia richiede, per potersi ritenere soddisfatta, che «prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato» (così Cass. 8046/2019, pagg. 12 e 13). La giurisprudenza in esame, in sostanza, ha ritenuto sussistere, pur all' interno della cornice concettuale delineata nel paragrafo precedente, un nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo-procedimentale, individuato proprio nella contestazione dell'addebito e nella valutazione delle controdeduzioni dell'interessato. 31. Il Collegio condivide tale orientamento, giacché la corretta identificazione delle caratteristiche del contraddittorio che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 195 T.U.F. e del secondo comma dell'articolo 187 septies T.U.F., deve caratterizzare i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni di competenza della e della AN d'IA non può che emergere da un bilanciamento CP_1
tra il riconoscimento della forte connessione che il nostro ordinamento instaura tra la funzione
7 sanzionatoria e la funzione di vigilanza, da un lato, e il riconoscimento che la garanzia del contraddittorio procedimentale è comunque funzionale a tutelare, già nella sede amministrativa, anche un interesse proprio del cittadino, connesso allo status di incolpato, e che la protezione di tale interesse non può essere interamente rinviata alla fase della opposizione giurisdizionale al provvedimento sanzionatorio. 32. Deve quindi conclusivamente affermarsi che la consolidata configurazione del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative come giudizio sul rapporto e non sull'atto (cfr. Cass. SSUU 1786/2010 in materia di violazioni del codice della strada, ripresa, in materia di violazioni finanziarie, da
Cass. 12503/2018) non autorizza la totale obliterazione delcontrollo di legittimità del provvedimento sanzionatorio sotto il profilo del rispetto delle garanzie endo-procedimentali, come se l'atto amministrativo applicativo della sanzione non fosse altro che lo strumento per deferire il rapporto sanzionatorio alla cognizione, piena e libera, del giudice. Se infatti la possibilità di recuperare talune garanzie in sede di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative consente di adottare, in aderenza al pragmatico principio della strumentalità delle forme, una lettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in coerenza con gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia
(cfr. CGEU 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/13, e Controparte_2 [...]
§ 82, ove si afferma che la violazione dei diritti di difesa Controparte_3 nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio determina l'annullamento dell'atto adottato al termine di tale procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di detta violazione, il procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»; nello stesso senso, si veda anche la anche la sentenza 26 settembre 2013 in causa C-418/11 , CP_4
e, più di recente, la sentenza 4 giugno 2020 in causa C-430/19 , la
[...] CP_5
violazione del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale a cui si
è fatto cenno alla fine del precedente paragrafo 30 - contestazione dell'addebito e valutazione delle controdeduzioni dell'interessato - non può che comportare di per se stessa la caducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso;
diversamente, infatti, risulterebbe totalmente svalutato, prima ancora che il presidio delle garanzie procedimentali, lo stesso ruolo delle Autorità indipendenti e il senso della procedimentalizzazione della loro attività.”
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
8 In accoglimento dell'opposizione annulla la delibera sanzionatoria de qua e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 6.000,00 CP_1 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del c.u.
Roma, 23.4.2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
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