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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1058/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1058/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARDILLO CARLO, presso il cui studio, in Lentini, via Riccardo da Lentini n. 72, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ).
[...] C.F._3
pagina 1 di 5 Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione dell'8 gennaio 2025 il difensore di parte ricorrente ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 – bis c.p.c. conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- accertare e dichiarare che i convenuti occupano senza titolo l'immobile per cui è causa, di
proprietà della ricorrente , per nullità del contratto di locazione, ovvero per il venir Parte_1
meno del contratto di comodato precario, ordinando, per l'effetto, ai i sigg. nato Controparte_1
a Catania, il 03/05/1983 avente cod. fisc. , e , nata a [...] C.F._2 CP_2
(BG) il 09/07/1911, avente cod. fisc. , entrambi residenti in [...]
Eraclea n. 74, il rilascio immediato dell'immobile, adibito a civile abitazione, sito in sito in Lentini,
alla via Eraclea nn. 72/74, piani primo, secondo, terzo e quarto, individuato in NCEU del Comune di
Lentini, al foglio 67, particella 2428, subalterno 5, da loro illegittimamente occupato, libero da
persone e cose;
- Condannare i resistenti al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo, calcolato alla data di
redazione del presente atto, di € 2.821,00 (euro duemilaottocentoventuno/00), ovvero di entità
superiore o inferiore secondo il prudente apprezzamento che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, oltre
interessi legali maturati e maturandi, nonché all'ulteriore importo dovuto per l'occupazione
eventualmente posta in essere durante i mesi successivi alla data di notifica del presente atto, a titolo
pagina 2 di 5 di risarcimento del danno/indennizzo conseguente all'illegittima occupazione dell'immobile in
titolarità alla ricorrente;
- Condannare in ogni caso i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente
giudizio”.
La ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Lentini, via Eraclea nn. 72/74, piani primo, secondo,
terzo e quarto, individuato in NCEU del Comune di Lentini, al foglio 67, particella 2428, subalterno 5,
lamentava che tale immobile è occupato dai resistenti senza che un valido contratto di locazione e pagando soltanto saltuariamente un importo mensile di €. 200,00 per tale occupazione;
evidenziava di avere tollerato il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte dei resistenti in quanto gli stessi avevano in più occasioni rappresentato di voler rimanere solo per un breve periodo e di voler acquistare l'immobile nell'arco di poco tempo;
che, tuttavia, a far data dal mese di luglio 2022, essi non avevano più corrisposto alcuna somma alla proprietaria persistendo nell'occupare l'immobile indebitamente,
nonostante fosse stato loro richiesto di rilasciarlo.
Rappresentava, quindi, di avere anche esperito il tentativo di mediazione, senza esito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio non si costituivano in giudizio i resistenti.
La causa, istruita mediante prova per testi corroborata dalla mancata comparizione delle parti resistenti a rendere interrogatorio formale, era rinviata per la decisione.
I fatti illustrati non sono stati contestati dai resistenti, che sono rimasti contumaci, con mancata partecipazione al processo che – pur non rilevante ai sensi dell'art. 115 co. 1 cpc- determina la possibilità di apprezzare le suddette circostanze di fatto;
peraltro, le stesse parti resistenti non si sono presentate a rendere interrogatorio formale dedotto dalla ricorrente, ponendo in essere una ulteriore pagina 3 di 5 condotta da cui ricavare elementi di prova idonei a suffragare le risultanze della prova testimoniale esperita, da cui sono emerse circostanze di conferma di quanto dedotto dalla ricorrente.
Le argomentazioni esposte comportano l'accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione di occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa dalla richiesta di restituzione dell'immobile e condanna delle parti resistenti al suo immediato rilascio.
Va infine esaminata la possibilità di condanna dei resistenti al versamento della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione sine titulo.
È pacifico che in caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è fruttifere, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione iure tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al c.d.
danno figurativo, quel il valore locativo del bene occupato sine titulo (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 16670
del 09/08/2016).
Considerato che l'occupazione sine titulo continua a perdurare e che la ricorrente ha richiesto il rilascio con lettera raccomandata del 10.10.2022, questo giudice ritiene di liquidare equitativamente la somma di euro 5.000,00 l'importo complessivo dovuto dalle parti resistenti ai ricorrenti a titolo di indennità di occupazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con riduzione rispetto ai parametri medi vista la non complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
- accoglie il ricorso;
- dichiara che e occupano sine titulo l'immobile sito in Lentini, via Controparte_1 CP_2
Eraclea nn. 72/74, piani primo, secondo, terzo e quarto, individuato in NCEU del Comune di Lentini, al foglio 67, particella 2428, subalterno 5, e per l'effetto li condanna al suo immediato rilascio, lascandolo libero da persone e cose;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_2 Parte_1
somma di € 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione sine titulo, oltre interessi dalla data della domanda;
- condanna e , in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 CP_2
, che si liquidano in €. 98,00 per compensi ed € 1.278,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1058/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARDILLO CARLO, presso il cui studio, in Lentini, via Riccardo da Lentini n. 72, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ).
[...] C.F._3
pagina 1 di 5 Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione dell'8 gennaio 2025 il difensore di parte ricorrente ha concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 – bis c.p.c. conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2
al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- accertare e dichiarare che i convenuti occupano senza titolo l'immobile per cui è causa, di
proprietà della ricorrente , per nullità del contratto di locazione, ovvero per il venir Parte_1
meno del contratto di comodato precario, ordinando, per l'effetto, ai i sigg. nato Controparte_1
a Catania, il 03/05/1983 avente cod. fisc. , e , nata a [...] C.F._2 CP_2
(BG) il 09/07/1911, avente cod. fisc. , entrambi residenti in [...]
Eraclea n. 74, il rilascio immediato dell'immobile, adibito a civile abitazione, sito in sito in Lentini,
alla via Eraclea nn. 72/74, piani primo, secondo, terzo e quarto, individuato in NCEU del Comune di
Lentini, al foglio 67, particella 2428, subalterno 5, da loro illegittimamente occupato, libero da
persone e cose;
- Condannare i resistenti al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo, calcolato alla data di
redazione del presente atto, di € 2.821,00 (euro duemilaottocentoventuno/00), ovvero di entità
superiore o inferiore secondo il prudente apprezzamento che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, oltre
interessi legali maturati e maturandi, nonché all'ulteriore importo dovuto per l'occupazione
eventualmente posta in essere durante i mesi successivi alla data di notifica del presente atto, a titolo
pagina 2 di 5 di risarcimento del danno/indennizzo conseguente all'illegittima occupazione dell'immobile in
titolarità alla ricorrente;
- Condannare in ogni caso i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente
giudizio”.
La ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Lentini, via Eraclea nn. 72/74, piani primo, secondo,
terzo e quarto, individuato in NCEU del Comune di Lentini, al foglio 67, particella 2428, subalterno 5,
lamentava che tale immobile è occupato dai resistenti senza che un valido contratto di locazione e pagando soltanto saltuariamente un importo mensile di €. 200,00 per tale occupazione;
evidenziava di avere tollerato il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte dei resistenti in quanto gli stessi avevano in più occasioni rappresentato di voler rimanere solo per un breve periodo e di voler acquistare l'immobile nell'arco di poco tempo;
che, tuttavia, a far data dal mese di luglio 2022, essi non avevano più corrisposto alcuna somma alla proprietaria persistendo nell'occupare l'immobile indebitamente,
nonostante fosse stato loro richiesto di rilasciarlo.
Rappresentava, quindi, di avere anche esperito il tentativo di mediazione, senza esito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio non si costituivano in giudizio i resistenti.
La causa, istruita mediante prova per testi corroborata dalla mancata comparizione delle parti resistenti a rendere interrogatorio formale, era rinviata per la decisione.
I fatti illustrati non sono stati contestati dai resistenti, che sono rimasti contumaci, con mancata partecipazione al processo che – pur non rilevante ai sensi dell'art. 115 co. 1 cpc- determina la possibilità di apprezzare le suddette circostanze di fatto;
peraltro, le stesse parti resistenti non si sono presentate a rendere interrogatorio formale dedotto dalla ricorrente, ponendo in essere una ulteriore pagina 3 di 5 condotta da cui ricavare elementi di prova idonei a suffragare le risultanze della prova testimoniale esperita, da cui sono emerse circostanze di conferma di quanto dedotto dalla ricorrente.
Le argomentazioni esposte comportano l'accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione di occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa dalla richiesta di restituzione dell'immobile e condanna delle parti resistenti al suo immediato rilascio.
Va infine esaminata la possibilità di condanna dei resistenti al versamento della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione sine titulo.
È pacifico che in caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è fruttifere, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione iure tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al c.d.
danno figurativo, quel il valore locativo del bene occupato sine titulo (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 16670
del 09/08/2016).
Considerato che l'occupazione sine titulo continua a perdurare e che la ricorrente ha richiesto il rilascio con lettera raccomandata del 10.10.2022, questo giudice ritiene di liquidare equitativamente la somma di euro 5.000,00 l'importo complessivo dovuto dalle parti resistenti ai ricorrenti a titolo di indennità di occupazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con riduzione rispetto ai parametri medi vista la non complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
- accoglie il ricorso;
- dichiara che e occupano sine titulo l'immobile sito in Lentini, via Controparte_1 CP_2
Eraclea nn. 72/74, piani primo, secondo, terzo e quarto, individuato in NCEU del Comune di Lentini, al foglio 67, particella 2428, subalterno 5, e per l'effetto li condanna al suo immediato rilascio, lascandolo libero da persone e cose;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_2 Parte_1
somma di € 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione sine titulo, oltre interessi dalla data della domanda;
- condanna e , in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 CP_2
, che si liquidano in €. 98,00 per compensi ed € 1.278,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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