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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4351/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2022 promossa da:
(CF: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Sergio Simonelli (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Piedimonte Matese, al Viale dei Pioppi, 23 ; Email_1
ATTORE
contro
(P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dagli Avv. Teresa Anna Bruno ( ) e Giuliana De Vito C.F._2
( ), elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Europa, n.41, C.F._3
(avvgiulianadevito.acs@. .acs@. ; Email_2 Email_3 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
1. In via principale: accertare e dichiarare come non dovute le somme portate nella fattura n. 327110 del 08.05.2021 oggetto di giudizio, attesa l'illegittimità della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito, con annullamento e condanna allo storno della fattura in questione;
2. In via del tutto subordinata: accertare e dichiarare
pagina 1 di 7 la minor somma dovuta e per l'effetto ricalcolare l'ammontare della fattura oggetto di giudizio, attesa
l'illegittimità della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito, anche solo parziale, con annullamento/storno della fattura contestata;
3. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Si costituiva in giudizio la che così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Nel merito: - Rigettare l'atto introduttivo del giudizio in quanto improponibile e inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto e confermare, pertanto la fattura n. 327110/0 del 08.05.2021; Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Istruito il giudizio, venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e venivano rigettate le istanze istruttorie. All'udienza del 05.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ Sulla prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice occorre osservare che la legge di bilancio 2018, l. n. 205/2017, ha modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.
A fronte della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., l'art. 1, comma 4,
l n. 205/2017 ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con
l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
La predetta prescrizione breve, quindi, si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
L'ambito applicativo della prescrizione breve è, tuttavia, limitato a specifiche categorie quali gli utenti domestici e le microimprese, definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i professionisti, definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed infine il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Orbene, nel caso di specie, la società attrice non ha provato la propria qualità di microimpresa e come tale possibile beneficiaria del regime di prescrizione breve.
pagina 2 di 7 Agli atti è presente la missiva di parte convenuta, non disconosciuta, in cui veniva richiesta la necessaria certificazione per l'applicazione della prescrizione breve;
non risulta depositato né in fase giudiziale né stragiudiziale alcuna visura camerale della società attrice. In difetto di documentazione idonea ad accertare la qualità di microimpresa della società attrice, e come tale beneficiaria del regime della prescrizione breve, è applicabile la prescrizione ordinaria quinquennale.
L'eccezione di prescrizione può essere pertanto solo parzialmente accolta, in riferimento ai soli consumi dell'anno 2015 e fino alla mensilità del maggio 2016, mentre non risulta prescritto per gli ulteriori consumi contabilizzati nella fattura contestata.
§ Nel merito
L'esistenza del rapporto e la sua esecuzione non sono oggetto di contestazione.
Le contestazioni, diversamente, afferiscono alla fatturazione n. 327110/O del 08.05.2021 e al conguaglio, nella stessa contenuta, avente ad oggetto i consumi eccedenti per gli anni 2015 – 2020.
Nel dettaglio, parte attrice contesta la modalità di calcolo del suddetto conguaglio avvenuta mediante una rilevazione stimata degli anni precedenti, nonché in violazione dell'annuale obbligo di lettura previsto dalla Carta dei Servizi ed ha proposto azione di accertamento negativo.
Si osserva che il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore ed utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione.
I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto.
Secondo le condizioni generali applicabili al rapporto in esame, nel dettaglio al punto 3.2.3 lettera a) la
Carta dei Servizi prevede che: “La fatturazione dei consumi è calcolata sulla base delle tariffe che vengono rese pubbliche attraverso i vari strumenti informativi previsti nella presente Carta. Il corrispettivo del servizio è fatturato all'utente di norma trimestralmente in acconto sui consumi, ovvero a conguaglio. I consumi in acconto sono determinati sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per l'azienda di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo salvo i casi in cui, per cause non dipendenti dall'azienda, non sia stato possibile effettuare la lettura dei consumi.”
Pertanto, la determinazione del corrispettivo presuppone, di regola, la misurazione dei consumi, anche pagina 3 di 7 in considerazione di quanto stabilito al punto 2.8 lettera c) della Carta dei Servizi: “La società, fatta salva l'ipotesi in cui il misuratore non sia accessibile per cause non dipendenti dalla propria volontà, effettua le letture dei misuratori di acqua presso gli utenti almeno una volta all'anno utilizzando un sistema ottico – digitale. Tale sistema consente di conservare la fotografia del quadrante del contatore
e di certificare la data e la lettura effettuata. L'Utente può chiederne una copia attraverso e-mail o in forma scritta presso il Front Office territorialmente competente, indicando la data di riferimento della lettura desiderata, nonché l'indirizzo e il numero di fax o l'account di posta elettronica cui può essere inviata la documentazione. Nel caso di contatori non accessibili, trascorso un anno in assenza di una Cont lettura accertata, l' potrà richiedere all'Utente, a mezzo raccomandata, l'autolettura del contatore”.
Non risulta allegata alcuna certificazione, da parte della società convenuta, della misurazione effettuata, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Carta dei Servizi né richieste della stessa di procedervi o di manifestazioni di impossibilità imputabili alla società fruente del servizio. Invero, nella stessa comparsa di costituzione e risposta, è la stessa parte opposta ad affermare che la fattura emessa in sede monitoria è stata emessa “sulla base del consumo effettivo registrato nel periodo intercorrente tra la lettura del 20/1 1/2015, pari a mc. 4404 e la lettura del 23/03/2021 pari a mc. 9515 rilevata da un letturista della Società convenuta”. Difatti, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare la correttezza della misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n.
23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici).
Tale principio trova conferma anche dalla pronuncia della Suprema Corte, la quale nel chiarire su chi grava l'onere probatorio nel caso in cui l'utente lamenti l'addebito in bolletta di consumi per prestazioni non erogate, o erogate in misura inferiore rispetto a quanto risultante nella bolletta stessa, ha chiarito come incomba sul somministrante l'obbligo di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito da tale strumento ed il dato trascritto nella fattura (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, n. 6562 del 06/03/2019 e da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025: In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto).
pagina 4 di 7 Nel caso in lite, invero, l'attore lamenta l'omissione della lettura periodica, che il convenuto avrebbe dovuto periodicamente effettuare, come da contratto. Tanto premesso, dalla lettura dell'atto di citazione, è agevole desumere che la fornitura per il periodo indicato non è mai posta in discussione con argomenti verificabili.
Laddove si argomenta, infatti, di contestazione del rapporto e/o della fornitura, che sia tale da porre ulteriormente a carico del creditore la prova del suo assunto e, dunque, del fatto costitutivo della domanda, si intende contestazione specifica e circostanziata riferibile ad es., alla inesistenza del contratto, alla inesistenza della fornitura, ovvero, in riferimento a casi simili a quelli in esame, al rilievo di un consumo anomalo ed eccedente le ordinarie esigenze, ad un difetto di rilevazione del contatore o altro, specificazioni mai sollevate in citazione (arg. Cass. 2011, n.13193).
La contestazione è del seguente tenore: “Nello specifico il rilievo dei consumi così come effettuato, ovvero a distanza di diversi anni, non consente all'utente di verificare la correttezza del rilievo e la legittimità della pretesa, atteso che la Società attrice è impossibilitata a verificare se i metri cubi consumati nell'anno di riferimento, soprattutto quelli più risalenti, siano già stati fatturati e pagati dalla stessa”. Orbene, in merito all'effettività dei consumi registrati ed alla regolarità delle misurazioni effettuate nessuna contestazione risulta mossa dalla società attrice della continuità della fornitura o alla erroneità del dato.
Tali evenienze, invero, non consentono di ritenere errata la quantificazione del credito di cui alla fattura in lite, emessa “a conguaglio”, sulla base del consumo effettivo registrato nel periodo intercorrente tra la lettura del 20/1 1/2015, pari a mc. 4404 e la lettura del 23/03/2021 pari a mc. 9515 rilevata da un letturista della Società convenuta (cfr. nota prot.n. 30885 del 23.11.2021 All. n. 2 produzione del convenuto). Nel periodo in esame, in particolare, risulta un consumo medio pro die pari a mc. 2,60 equivalente a mc. 234 trimestrali, superiore ai mc. fatturati in acconto fino al suddetto conguaglio.
A fronte di tali allegazioni, nulla è stato dedotto dall'attore, pertanto la domanda non è fondata.
Si veda sul punto il pronunciamento di Cassazione civile sez. III, 17/11/2021, (ud. 03/03/2021, dep.
17/11/2021), n.34787, che, in parte motiva, evidenzia come la richiamata regola sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore. Nella specie, invece,
l'utente non ha sollevato una contestazione del genere, non ha mai contestato il malfunzionamento del contatore, e tale contestazione non può dedursi dall'allegazione fatta in punto di anomalia dei consumi, in quanto tale allegazione viene considerata dalla corte equivoca, potendo significare che l'ipotizzata anomalia dei consumi sia dovuta ad una perdita come ad un guasto di altro genere.
Va sul punto altresì richiamato il principio espresso dalla Corte, secondo cui in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione pagina 5 di 7 semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. 19154/2018;
Cass. 297/2020). Ma ove alcuna contestazione sia mossa in ordine alla correttezza della funzionalità del misuratore, non vi è alcuna inversione dell'onere della prova.
In termini si veda altresì Tribunale Di Napoli N. 168/2020 - del 09/01/2020:Con riferimento a quest'ultima, ed alla domanda di accertamento negativo delle somme a conguaglio pretese dalla azienda fornitrice, si osserva che, sebbene il fornitore assuma l'impegno contrattuale di procedere alle letture periodiche del contatore ed alla emissione delle conseguenti fatturazioni, anche laddove ometta di eseguire bimestralmente dette letture, ciò di per sé solo non determina il venir meno del diritto di procedere alla emissione di fatture in acconto e successivamente ad una fatturazione di conguaglio, una volta eseguita la lettura effettiva, bensì esclude solo il diritto ad ottenere dal cliente interessi da ritardato pagamento ed obbliga a riconoscere all'utente la facoltà di rateizzare l'importo di conguaglio” e Tribunale Di Roma N. 1984/2020 - N. R.G. 00056447/2017 del 27/01/2020 pubblicata il 29/01/2020: “non è corretto affermare che, trattandosi di adempimenti regolamentati dalla normativa di settore emanata dall'AEEG, con l'imposizione di una tempistica e di modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati, precise e stringenti, la violazione della stessa possa determinare, sul piano contrattuale, l'illegittimità della fatturazione e, conseguentemente, l'insussistenza del credito”.
Ed infatti, la doglianza relativa all'erronea gestione della quantificazione del dovuto, se pure possa dar luogo ad una azione per responsabilità contrattuale, non proposta nella specie, non è di per sé idonea a mutare la regola di riparto dell'onus probandi, in base alla quale l'attore avrebbe dovuto allegare o dedurre fatti per i quali vi sarebbe stato un erroneo conteggio.
Si ricorda altresì che nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, il rifiuto di adempimento di una parte, anche a fronte di un inadempimento o inesatto inadempimento effettivo ed accertato dell'altra, non deve essere contrario a buona fede. E' pacifico, infatti, che anche per l'eccezione non rite adimpleti trovano applicazione i principi dettati dagli artt. 1460, comma 1 c.c. (facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, purché questo non contenga un termine essenziale) e, soprattutto, il comma due di detto articolo (per il quale il rifiuto di adempiere, malgrado l'altro inadempimento, non è legittimo, quando, date le circostanze, sarebbe contrario alla buona fede, con pagina 6 di 7 riferimento all'importanza dell'inadempienza ed alla imputabilità della medesima). Nel caso in esame, pur volendo ritenere effettivo il ritardo nelle letture di cui parte attrice si duole, in difetto di allegazione e prova di un danno effettivo patito a causa di tale condotta, non è possibile fare un'indagine in riferimento all'importanza della inadempienza ed alla imputabilità della medesima limitandosi ad attendere la prova contraria e negativa da parte del somministrante.
In difetto di alcuna allegazione o deduzione su un malfunzionamento del contatore o di una perdita d'acqua o di altre evenienze idonee a rendere non dovuto l'importo di cui alla fattura, l'onere della prova resta a carico dell'attore per accertamento negativo, con conseguente rigetto della domanda, eccezion fatta per la spettanza degli importi dell'annualità 2015/maggio 2016, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
§ La soccombenza parziale delle pretese è circostanza che consente la compensazione integrale delle spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.78/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda di parte attrice solo in relazione all'inesigibilità del pagamento per l'annualità
2015 fino a maggio 2016;
- Rigetta ogni altra domanda e dichiara dovute le ulteriori somme portate nella fattura n. 327110 del
08.05.2021;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Avellino, 19/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2022 promossa da:
(CF: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Sergio Simonelli (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Piedimonte Matese, al Viale dei Pioppi, 23 ; Email_1
ATTORE
contro
(P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dagli Avv. Teresa Anna Bruno ( ) e Giuliana De Vito C.F._2
( ), elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Europa, n.41, C.F._3
(avvgiulianadevito.acs@. .acs@. ; Email_2 Email_3 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
1. In via principale: accertare e dichiarare come non dovute le somme portate nella fattura n. 327110 del 08.05.2021 oggetto di giudizio, attesa l'illegittimità della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito, con annullamento e condanna allo storno della fattura in questione;
2. In via del tutto subordinata: accertare e dichiarare
pagina 1 di 7 la minor somma dovuta e per l'effetto ricalcolare l'ammontare della fattura oggetto di giudizio, attesa
l'illegittimità della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito, anche solo parziale, con annullamento/storno della fattura contestata;
3. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Si costituiva in giudizio la che così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Nel merito: - Rigettare l'atto introduttivo del giudizio in quanto improponibile e inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto e confermare, pertanto la fattura n. 327110/0 del 08.05.2021; Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Istruito il giudizio, venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e venivano rigettate le istanze istruttorie. All'udienza del 05.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ Sulla prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice occorre osservare che la legge di bilancio 2018, l. n. 205/2017, ha modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.
A fronte della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., l'art. 1, comma 4,
l n. 205/2017 ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con
l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
La predetta prescrizione breve, quindi, si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
L'ambito applicativo della prescrizione breve è, tuttavia, limitato a specifiche categorie quali gli utenti domestici e le microimprese, definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i professionisti, definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed infine il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Orbene, nel caso di specie, la società attrice non ha provato la propria qualità di microimpresa e come tale possibile beneficiaria del regime di prescrizione breve.
pagina 2 di 7 Agli atti è presente la missiva di parte convenuta, non disconosciuta, in cui veniva richiesta la necessaria certificazione per l'applicazione della prescrizione breve;
non risulta depositato né in fase giudiziale né stragiudiziale alcuna visura camerale della società attrice. In difetto di documentazione idonea ad accertare la qualità di microimpresa della società attrice, e come tale beneficiaria del regime della prescrizione breve, è applicabile la prescrizione ordinaria quinquennale.
L'eccezione di prescrizione può essere pertanto solo parzialmente accolta, in riferimento ai soli consumi dell'anno 2015 e fino alla mensilità del maggio 2016, mentre non risulta prescritto per gli ulteriori consumi contabilizzati nella fattura contestata.
§ Nel merito
L'esistenza del rapporto e la sua esecuzione non sono oggetto di contestazione.
Le contestazioni, diversamente, afferiscono alla fatturazione n. 327110/O del 08.05.2021 e al conguaglio, nella stessa contenuta, avente ad oggetto i consumi eccedenti per gli anni 2015 – 2020.
Nel dettaglio, parte attrice contesta la modalità di calcolo del suddetto conguaglio avvenuta mediante una rilevazione stimata degli anni precedenti, nonché in violazione dell'annuale obbligo di lettura previsto dalla Carta dei Servizi ed ha proposto azione di accertamento negativo.
Si osserva che il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, e che il rapporto di utenza idrica che si instaura tra gestore ed utente non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione.
I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto.
Secondo le condizioni generali applicabili al rapporto in esame, nel dettaglio al punto 3.2.3 lettera a) la
Carta dei Servizi prevede che: “La fatturazione dei consumi è calcolata sulla base delle tariffe che vengono rese pubbliche attraverso i vari strumenti informativi previsti nella presente Carta. Il corrispettivo del servizio è fatturato all'utente di norma trimestralmente in acconto sui consumi, ovvero a conguaglio. I consumi in acconto sono determinati sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per l'azienda di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo salvo i casi in cui, per cause non dipendenti dall'azienda, non sia stato possibile effettuare la lettura dei consumi.”
Pertanto, la determinazione del corrispettivo presuppone, di regola, la misurazione dei consumi, anche pagina 3 di 7 in considerazione di quanto stabilito al punto 2.8 lettera c) della Carta dei Servizi: “La società, fatta salva l'ipotesi in cui il misuratore non sia accessibile per cause non dipendenti dalla propria volontà, effettua le letture dei misuratori di acqua presso gli utenti almeno una volta all'anno utilizzando un sistema ottico – digitale. Tale sistema consente di conservare la fotografia del quadrante del contatore
e di certificare la data e la lettura effettuata. L'Utente può chiederne una copia attraverso e-mail o in forma scritta presso il Front Office territorialmente competente, indicando la data di riferimento della lettura desiderata, nonché l'indirizzo e il numero di fax o l'account di posta elettronica cui può essere inviata la documentazione. Nel caso di contatori non accessibili, trascorso un anno in assenza di una Cont lettura accertata, l' potrà richiedere all'Utente, a mezzo raccomandata, l'autolettura del contatore”.
Non risulta allegata alcuna certificazione, da parte della società convenuta, della misurazione effettuata, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Carta dei Servizi né richieste della stessa di procedervi o di manifestazioni di impossibilità imputabili alla società fruente del servizio. Invero, nella stessa comparsa di costituzione e risposta, è la stessa parte opposta ad affermare che la fattura emessa in sede monitoria è stata emessa “sulla base del consumo effettivo registrato nel periodo intercorrente tra la lettura del 20/1 1/2015, pari a mc. 4404 e la lettura del 23/03/2021 pari a mc. 9515 rilevata da un letturista della Società convenuta”. Difatti, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare la correttezza della misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n.
23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici).
Tale principio trova conferma anche dalla pronuncia della Suprema Corte, la quale nel chiarire su chi grava l'onere probatorio nel caso in cui l'utente lamenti l'addebito in bolletta di consumi per prestazioni non erogate, o erogate in misura inferiore rispetto a quanto risultante nella bolletta stessa, ha chiarito come incomba sul somministrante l'obbligo di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito da tale strumento ed il dato trascritto nella fattura (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, n. 6562 del 06/03/2019 e da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025: In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto).
pagina 4 di 7 Nel caso in lite, invero, l'attore lamenta l'omissione della lettura periodica, che il convenuto avrebbe dovuto periodicamente effettuare, come da contratto. Tanto premesso, dalla lettura dell'atto di citazione, è agevole desumere che la fornitura per il periodo indicato non è mai posta in discussione con argomenti verificabili.
Laddove si argomenta, infatti, di contestazione del rapporto e/o della fornitura, che sia tale da porre ulteriormente a carico del creditore la prova del suo assunto e, dunque, del fatto costitutivo della domanda, si intende contestazione specifica e circostanziata riferibile ad es., alla inesistenza del contratto, alla inesistenza della fornitura, ovvero, in riferimento a casi simili a quelli in esame, al rilievo di un consumo anomalo ed eccedente le ordinarie esigenze, ad un difetto di rilevazione del contatore o altro, specificazioni mai sollevate in citazione (arg. Cass. 2011, n.13193).
La contestazione è del seguente tenore: “Nello specifico il rilievo dei consumi così come effettuato, ovvero a distanza di diversi anni, non consente all'utente di verificare la correttezza del rilievo e la legittimità della pretesa, atteso che la Società attrice è impossibilitata a verificare se i metri cubi consumati nell'anno di riferimento, soprattutto quelli più risalenti, siano già stati fatturati e pagati dalla stessa”. Orbene, in merito all'effettività dei consumi registrati ed alla regolarità delle misurazioni effettuate nessuna contestazione risulta mossa dalla società attrice della continuità della fornitura o alla erroneità del dato.
Tali evenienze, invero, non consentono di ritenere errata la quantificazione del credito di cui alla fattura in lite, emessa “a conguaglio”, sulla base del consumo effettivo registrato nel periodo intercorrente tra la lettura del 20/1 1/2015, pari a mc. 4404 e la lettura del 23/03/2021 pari a mc. 9515 rilevata da un letturista della Società convenuta (cfr. nota prot.n. 30885 del 23.11.2021 All. n. 2 produzione del convenuto). Nel periodo in esame, in particolare, risulta un consumo medio pro die pari a mc. 2,60 equivalente a mc. 234 trimestrali, superiore ai mc. fatturati in acconto fino al suddetto conguaglio.
A fronte di tali allegazioni, nulla è stato dedotto dall'attore, pertanto la domanda non è fondata.
Si veda sul punto il pronunciamento di Cassazione civile sez. III, 17/11/2021, (ud. 03/03/2021, dep.
17/11/2021), n.34787, che, in parte motiva, evidenzia come la richiamata regola sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore. Nella specie, invece,
l'utente non ha sollevato una contestazione del genere, non ha mai contestato il malfunzionamento del contatore, e tale contestazione non può dedursi dall'allegazione fatta in punto di anomalia dei consumi, in quanto tale allegazione viene considerata dalla corte equivoca, potendo significare che l'ipotizzata anomalia dei consumi sia dovuta ad una perdita come ad un guasto di altro genere.
Va sul punto altresì richiamato il principio espresso dalla Corte, secondo cui in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione pagina 5 di 7 semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. 19154/2018;
Cass. 297/2020). Ma ove alcuna contestazione sia mossa in ordine alla correttezza della funzionalità del misuratore, non vi è alcuna inversione dell'onere della prova.
In termini si veda altresì Tribunale Di Napoli N. 168/2020 - del 09/01/2020:Con riferimento a quest'ultima, ed alla domanda di accertamento negativo delle somme a conguaglio pretese dalla azienda fornitrice, si osserva che, sebbene il fornitore assuma l'impegno contrattuale di procedere alle letture periodiche del contatore ed alla emissione delle conseguenti fatturazioni, anche laddove ometta di eseguire bimestralmente dette letture, ciò di per sé solo non determina il venir meno del diritto di procedere alla emissione di fatture in acconto e successivamente ad una fatturazione di conguaglio, una volta eseguita la lettura effettiva, bensì esclude solo il diritto ad ottenere dal cliente interessi da ritardato pagamento ed obbliga a riconoscere all'utente la facoltà di rateizzare l'importo di conguaglio” e Tribunale Di Roma N. 1984/2020 - N. R.G. 00056447/2017 del 27/01/2020 pubblicata il 29/01/2020: “non è corretto affermare che, trattandosi di adempimenti regolamentati dalla normativa di settore emanata dall'AEEG, con l'imposizione di una tempistica e di modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati, precise e stringenti, la violazione della stessa possa determinare, sul piano contrattuale, l'illegittimità della fatturazione e, conseguentemente, l'insussistenza del credito”.
Ed infatti, la doglianza relativa all'erronea gestione della quantificazione del dovuto, se pure possa dar luogo ad una azione per responsabilità contrattuale, non proposta nella specie, non è di per sé idonea a mutare la regola di riparto dell'onus probandi, in base alla quale l'attore avrebbe dovuto allegare o dedurre fatti per i quali vi sarebbe stato un erroneo conteggio.
Si ricorda altresì che nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, il rifiuto di adempimento di una parte, anche a fronte di un inadempimento o inesatto inadempimento effettivo ed accertato dell'altra, non deve essere contrario a buona fede. E' pacifico, infatti, che anche per l'eccezione non rite adimpleti trovano applicazione i principi dettati dagli artt. 1460, comma 1 c.c. (facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, purché questo non contenga un termine essenziale) e, soprattutto, il comma due di detto articolo (per il quale il rifiuto di adempiere, malgrado l'altro inadempimento, non è legittimo, quando, date le circostanze, sarebbe contrario alla buona fede, con pagina 6 di 7 riferimento all'importanza dell'inadempienza ed alla imputabilità della medesima). Nel caso in esame, pur volendo ritenere effettivo il ritardo nelle letture di cui parte attrice si duole, in difetto di allegazione e prova di un danno effettivo patito a causa di tale condotta, non è possibile fare un'indagine in riferimento all'importanza della inadempienza ed alla imputabilità della medesima limitandosi ad attendere la prova contraria e negativa da parte del somministrante.
In difetto di alcuna allegazione o deduzione su un malfunzionamento del contatore o di una perdita d'acqua o di altre evenienze idonee a rendere non dovuto l'importo di cui alla fattura, l'onere della prova resta a carico dell'attore per accertamento negativo, con conseguente rigetto della domanda, eccezion fatta per la spettanza degli importi dell'annualità 2015/maggio 2016, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
§ La soccombenza parziale delle pretese è circostanza che consente la compensazione integrale delle spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.78/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda di parte attrice solo in relazione all'inesigibilità del pagamento per l'annualità
2015 fino a maggio 2016;
- Rigetta ogni altra domanda e dichiara dovute le ulteriori somme portate nella fattura n. 327110 del
08.05.2021;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Avellino, 19/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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