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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 3352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3352 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
CF: elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
e nello studio dell'Avv. Cinzia Fresina che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Ferraro che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex artt. 615 2° comma 616 c.p.c.
Udienza: 20 giugno 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Il presente giudizio di opposizione ex artt. 615/616 c.p.c. trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare n. 12/2023 in cui l'odierna opponente proponeva opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c. avverso atto di pignoramento immobiliare notificato in data 10.1.2023 ad istanza di sul bene di proprietà CP_2
della per la somma di € 4.930,65, con cui l'opponente chiedeva, previa Pt_1
sospensione della procedura esecutiva, che venisse accertata e dichiarata la nullità della notifica dell'atto di precetto del 7.4.2022 e del 18.11.2022 perché mai notificati e per l'effetto la nullità/inefficacia del pignoramento e della procedura esecutiva.
Che con ordinanza notificata in data 27.6.2023 l'istanza cautelare veniva rigettata e assegnato il termine di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito l'opponente ha chiesto che venga accertata la nullità dell'atto di precetto notificato il 18.11.2022 perchè mai pervenuto alla e per Pt_1
l'effetto la nullità e improcedibilità dell'atto di pignoramento opposto unitamente alla procedura esecutiva con la condanna della controparte alle spese e compensi del giudizio compresi quelli della fase inibitoria e successivo reclamo oltre oneri ed accessori di legge da porre ex art. 133 T.U. 115/2002 a favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio a favore dello Stato concesso alla oltre alla Pt_1
condanna al risarcimento del danno ex art. 96 1,2,3, c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge.
Costituitosi in giudizio l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione per le ragioni già ampiamente ed analiticamente affrontate dal G.E nel provvedimento cautelare con la condanna nella massima misura della reclamante al pagamento delle spese processuali per la fase anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; chiedeva inoltre che venga disposta ex art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la revoca del provvedimento di ammissione della Signora al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
In sede di precisazione delle conclusioni parte opponente così dichiarava con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. : precisa le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa ed insiste in domanda con condanna di controparte alle spese e compensi del giudizio oltre oneri ed accessori di legge da porre a favore dello Stato ex art.133 TU 115/2002 risultando la ammessa al beneficio del patrocinio Pt_1
a favoredello Stato come da documentazione in atti;
in subordine formula richiesta di definizione del giudizio, con declaratoria di “non luogo a provvedere” . A supporto si rileva che nelle more, la procedura n. 12/2023 r.g.esec. immob. avviata in danno della signora cui l'odierno giudizio è collegato, previo pagamento Pt_1
del debito da parte della nominata, è stata dichiarata già estinta dal G.E. con provvedimento del 29.10.2024 comunicato con pec di cancelleria del 30.10.2024 che si unisce al presente atto. Senza non dire che, è documentale, l'avvio del giudizio che occupa (merito), come è noto, è stato coltivato necessariamente dalla debitrice opponente, quale condizione di procedibilità/inammissibilità dell'opposizione a suo tempo proposta, in pendenza del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di inibitoria in prime cure avviata unitamente come detto, all'opposizione di cui, oggi conosce nel merito, questo G.I. Anche con il reclamo non sono state accolte le doglianze della seppure corroborate da Pt_1
documentazione (non contestata) ma non valorizzata ai fini difensivi, dal Collegio giudicante. Il procedimento è stato definito negativamente e pertanto non è rimasto alla debitrice che procedere al pagamento del debito nei termini indicati da ultimo dal G.E. con il citato provvedimento di cui sopra. In subordine ancora, ove ritenuto diversamente da codesto Giudice con qualunque statuizione di Giustizia, si chiede sin d'ora, previo rigetto di ogni deduzione ed eccezione avversaria, sia disposta compensazione di eventuali spese e compensi di giudizio ricorrendone è certo, giusti motivi nei termini di cui sopra. Sul punto si ribadisce, la signora per Pt_1
questo procedimento, è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da documentazione in atti. Precisa le conclusioni nei termini di cui sopra e chiede che la causa sia introitata per la decisione con note conclusive nei termini di legge.
Queste le conclusioni di parte opposta: precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e documenti e chiede che la causa sia rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies con termine per note conclusive. La causa è stata trattenuta per la stesura della sentenza senza bisogno di istruttoria e senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L 'opposizione è infondata e dunque, va rigettata.
Parte opponente, in primo luogo, non ha dimostrato che al tempo della notifica dell'atto di precetto, con cui veniva intimata l'esecuzione qui opposta, risiedeva in un luogo diverso da quello in cui fu notificato il suddetto atto.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione (n. 25885/2022) così stabilisce: La dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. L'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione "l'assenza" del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, né compie indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell'atto, immette quest'ultimo nella cassetta. Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicché pretendere - come ha fatto la sentenza impugnata - che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente è affermazione non solo assai lontana dalla realtà delle cose, ma anche giuridicamente scorretta. Infatti la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche. In questo senso è ormai copiosa la giurisprudenza di questa Corte: da ultimo, in tal senso, si vedano Sez. 2, Sentenza
n. 24416 del 16/11/2006 (che decise una fattispecie concreta identica a quella oggi in esame: anche in quel caso, infatti, la notifica era stata eseguita ad un indirizzo dal quale il destinatario sosteneva di essersi trasferito;
al fine di darne prova l'interessato aveva depositato una certificazione anagrafica, ma il giudice di merito aveva rigettato l'eccezione di nullità della notifica sostenendo che la parte interessata avrebbe dovuto impugnare con querela di falso la relata di notifica;
e tale decisione venne cassata da questa Corte); Sez. 1, Sentenza n. 8011 del
26/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7604 del 17/07/1999; Sez. 1, Sentenza n. 7866 del
15/07/1993; Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 20/04/1989.
Orbene, parte attrice non ha sufficientemente dimostrato che l'indirizzo di residenza del tempo era Piazza Basicò Rampa della Colomba pal. H n. 13 e soprattutto, che via Rampa della Colomba pal. H – luogo in cui è avvenuta la notifica dell'atto di precetto - è indirizzo che non coincide con Piazza Basicò Rampa della Colomba pal.
H n. 13.
Non può dirsi dimostrato dall'indirizzo riportato dalle fatture prodotte in sede di reclamo relative alla fornitura elettrica, né dalla copia del vaglia postale in cui è stata aggiunta accanto all'indirizzo di residenza la parola “Errato”, né tantomeno dalle generalità indicate dalla nell'atto di opposizione. Pt_1
L'opponente, inoltre, eccepisce che manca l'avviso di deposito presso abitazione della che la c.da CAD, cioè copia della seconda raccomandata che come è Pt_1
noto ex art. 140 c.p.c. comunica al destinatario che l'atto notificatogli in sua assenza, trovasi presso la casa comunale per il ritiro.
Dalla disamina della documentazione prodotta dall'opposto i suddetti documenti risultano prodotti.
Pertanto la notifica dell'atto di precetto è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con il tentativo di notifica al destinatario in data 12 ottobre 2022, risultato assente, con il deposito del plico in pari data presso la Casa Comunale e con l'invio della raccomandata a.r. n. 668708167286 (agli atti) che avvisava l'opponente dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa Comunale.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.701,00 per compensi, nei valori medi, oltre spese generali e accessori come per legge. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave dell'opponente e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355).
Per le medesime considerazioni rigetta la richiesta di revoca ai sensi dell'art. 136
T.U. in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3352/2023 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Condanna l'opponente alle spese processuali che liquida in € 1.701,00 per compensi, nei valori medi, oltre spese generali e accessori come per legge.
c) Rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
d) Rigetta la richiesta di revoca ai sensi dell'art. 136 T.U. in materia di spese di giustizia. Così deciso in Messina, lì 25-6-2025
Il Cancelliere
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO