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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere dott.ssa Manuela Andretta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382/2025 R.G. promossa
DA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Sendriano alla via Parte_1 C.F._1
Cellini n. 7 presso lo studio dell'avv. Luca Carlo Avanzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
(p.IVA ), in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore
E
(p.IVA in persona del proprio rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 13 legale pro tempore, entrambe elettivamente domiciliate in Milano alla via Hajech n. 2 presso lo studio dell'avv. Todeschini Luca Marco che le rappresenta e difende come da procure in atti appellate
All'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025 la causa ex art. 350 bis c.p.c. è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come precisate in atti.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Milano la (di seguito, e la Controparte_1 CP_3 Controparte_4
(di seguito, , rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice per la R.C.A. dell'autobus CP_4 di linea tg. FX112GJ, al fine di sentirle condannare ai sensi dell'art. 2054 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 7 dicembre
2019, in via Lario a Milano e quantificati in € 77.725,50.
A fondamento della domanda allegava:
- che il giorno 7.12.2019, alle ore 17.00 circa, stava percorrendo viale Marche con direzione viale Zara
a Milano a bordo del proprio ciclomotore Vespa Piaggio, tg. CY77481, per raggiungere il proprio luogo di lavoro;
- che, giunto in prossimità dell'incrocio con via Lario, non appena superata la linea di arresto, con semaforo proiettante la luce verde, era stato urtato dall'autobus ATM sopra menzionato e condotto da il quale aveva effettuato una manovra di svolta a destra repentina e non segnalata;
Parte_2
- che, a seguito del violento urto, era caduto rovinosamente a terra terminando la Parte_1 marcia contro la vetrina del ristorante Calafuria sul marciapiede di via Lario e urtando altresì due passanti;
- che, a seguito del violento impatto, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda di Milano, ove gli veniva diagnosticata “frattura femorale destra scomposta sovracondiloidea , sospetta frattura composta piatto tibiale a sx” e sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi provvisoria con FE a ponte femore dx”;
Chiedeva quindi la condanna dei convenuti in solido nei termini indicati.
Si costituivano in giudizio e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_3 CP_4 chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 13 Il Tribunale, espletata CT medica, con sentenza n. 2619/2025 pubblicata in data 27 marzo 2025, così decideva: “
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
2. condanna Parte_1
a rifondere in favore delle parti convenute ATM s.p.a. ed Parte_1 Controparte_4 le spese di lite da queste ultime sostenute, che liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.; 3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma integrale per i Parte_1 motivi in seguito esposti.
In data 27 agosto 2025 si sono costituite insistendo per il rigetto del gravame. CP_3 CP_4
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 9 dicembre 2025 è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, ha premesso che, sulla base della “relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Milano intervenuta nell'immediatezza del sinistro (cfr. doc. 2 parte attrice) e dei rilievi planimetrici da essa effettuati (cfr. doc. 18 parte attrice), nonché in virtù dei filmati delle telecamere site a bordo dell'autosnodato ATM versati in atti (cfr. chiavetta USB di cui è stata autorizzata la produzione in data
15.5.2023)”, poteva ricostruirsi in maniera chiara la dinamica dell'incidente.
Analizzando, in particolare, i filmati raccolti dalle telecamere di sicurezza installate sull'autobus, ha ravvisato una condotta gravemente imprudente dell'odierno appellante , che in Parte_1 violazione dell'art. 3 n. 12 bis C.d.s., transitava ad elevata velocità sulla corsia riservata ai velocipedi - in presenza di doppia linea (gialla e bianca) di delimitazione della corsia ciclabile rispetto alla corsia veicolare- pur conducendo un motociclo (ed altresì in assenza di una delle deroghe previste dalla stessa norma).
L'elevata velocità emergeva sia dalle videoriprese, sia dalla stessa dinamica del sinistro considerando che “a seguito della collisione, il motociclo Vespa Piaggio ha terminato la sua marcia sul marciapiede di via Lario contro la vetrina di un ristorante e, proprio a causa del forte impatto, “è rimbalzato” andando ad urtare due passanti che in quel frangente si trovavano sul marciapiede (cfr. verbale di sinistro stradale e filmati delle videocamere minuto 16.00.19-20). La circostanza che, nonostante i
pagina 3 di 13 tentativi di frenata, il motociclo abbia continuato la sua marcia e, anche dopo l'impatto contro la vetrina del negozio, sia rimbalzato all'indietro, costituisce indicazione univoca dell'elevata ed eccessiva velocità del veicolo, che ha conservato a lungo la sua energia cinetica nonostante i tentativi di arrestare la marcia. Ad avvalorare la velocità elevata dell'attore vi sono altresì le tracce di frenata rinvenute al suolo dagli agenti verbalizzanti lunghe complessivamente 10,38 metri: si tratta di una serie di discontinue abrasioni del manto stradale che, come risulta dalla planimetria redatta dagli agenti della Polizia Municipale e versata in atti (cfr. doc. 18 parte attrice) iniziano al punto 4 e terminano al punto 18”.
In riferimento alla condotta dell'autista dell'autobus, il primo giudice ha, invece, escluso ogni profilo di responsabilità, ritenendo che egli non abbia avuto modo di avvedersi dell'improvviso sopraggiungere del motociclo, sia in ragione dell'alta velocità con cui il suo guidatore tentava il sorpasso, sia a causa delle dimensioni dell'autobus, in quanto “lo scontro è avvenuto quando l'autosnodato era già in posizione inclinata, lo si evince chiaramente anche dallo schizzo planimetrico redatto dagli agenti verbalizzanti: l'impatto tra il bus e il motociclo è avvenuto in quello che è stato indicato dagli operati come “1° punto d'urto” (cfr. doc. 18 parte attrice)”.
^^^^
L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Parte_1
1) Primo motivo. Il Tribunale di Milano avrebbe ricostruito i fatti in maniera erronea, fondando la decisione su riprese parziali delle telecamere di sicurezza del bus e su un rapporto di incidente incompleto. In particolare, il primo giudice non avrebbe considerato che le sanzioni inizialmente irrogate al motociclista per guida sotto sostanze stupefacenti sarebbero state successivamente archiviate. Inoltre, mancherebbe ogni contestazione circa la velocità del veicolo mossa dalle forze dell'ordine sopraggiunte sul luogo del sinistro. Ed ancora, a detta dell'appellante, il primo giudice avrebbe mal ricostruito la vicenda in quanto “in Via Lario (presente attraversamento pedonale con impianto semaforico) il semaforo proiettava luce verde e quindi l'autista, provenendo dalla perpendicolare Viale Marche, e dovendo svoltare a destra per immettersi in via Lario, avrebbe dovuto comunque restare fermo ed aspettare che il semaforo pedonale proiettasse luce rossa, prima di effettuare la manovra di svolta a destra”.
2) Secondo motivo. Si contesta al primo giudice l'errata applicazione delle norme sulle piste ciclabili, avendo ritenuto che la corsia fosse riservata esclusivamente ai ciclisti. La difesa dell'appellante, invece, richiama le modifiche normative che ne consentono l'uso anche a monopattini e biciclette elettriche, e in certi casi ad altri veicoli, con la conseguenza che l'autista del bus avrebbe dovuto adottare la massima prudenza, prevedendo il transito anche del motociclo condotto dal . Allo stesso modo, la Pt_1 pagina 4 di 13 conclusione del Tribunale circa la violazione dei limiti di velocità da parte dell'appellante non troverebbe riscontro in atti, non essendovi né prove oggettive né tantomeno una perizia cinematica che la dimostrino;
al contrario, secondo l'assunto dell'appellante “il fatto che non vi fossero tracce di frenata del motociclo dimostra sia che la manovra di svolta a destra dell'autobus non è stata presegnalata adeguatamente con
l'indicatore di direzione, sia che la stessa è stata fatta repentinamente, tanto da non consentire nemmeno al conducente del motociclo una istintiva frenata”.
3) Terzo motivo. La censura si concentra sulle valutazioni del primo giudice relative alla condotta del conducente dell'autobus. Il Tribunale pur avendo riconosciuto l'esistenza di “angoli ciechi” e la difficoltà di manovra di un autosnodato, avrebbe erroneamente concluso che, anche con le dovute ispezioni, l'autista non avrebbe potuto vedere il motociclo. Secondo l'appellante, tale conclusione apparrebbe contraddittoria poiché proprio in ragione della particolare cautela richiesta dalla guida di Cont mezzi pesanti e l'esistenza di angoli ciechi che riducevano la visibilità della strada, l'autista di avrebbe dovuto mantenere un livello di attenzione maggiore. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto desumere “quantomeno un concorso di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del Codice civile”.
4) Quarto motivo. Infine, il Tribunale avrebbe immotivatamente richiamato il principio di affidamento in tema di circolazione stradale solo in riferimento alla condotta del conducente del bus, incorrendo in un'illogica differenziazione fra il livello di prudenza richiesto a questi e quello invece preteso dal motociclista. Nello specifico, l'appellante contesta al giudice di primo grado di aver addebitato l'intera responsabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c. al motociclista, malgovernando il principio di presunzione di corresponsabilità, in quanto l'ATM non avrebbe raggiunto la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, conformandosi alle norme di circolazione e di prudenza.
Chiede quindi di dichiarare la piena e totale responsabilità della società nella Parte_3 provocazione dell'evento dannoso per cui è causa, condannarla in solido con la società di assicurazioni ai sensi dell' art. 2054 c.c. e delle vigenti disposizioni del Controparte_2
Codice della Strada, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patìti da in Parte_1 seguito all'incidente verificatosi in Milano il 7.12.2019 risultati accertati dall'espletata CT, da quantificarsi nella misura così specificata secondo le nuove tabelle di risarcimento del Tribunale di
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, aggiornate e rivalutate al giugno 2024: - il tutto quantificabile, secondo la perizia disposta d'ufficio, in una somma complessiva di €. 77.725,50, considerando l'età di 52 anni del danneggiato al momento del sinistro, di cui: € 64.586,00 per danno biologico (18%); € 8.395,00 per I.T.T. (73 gg.) (100%); € pagina 5 di 13 2.587,00 per I.T. (75%) (30 gg); €. 1.725,00 per I.T. (50%) (30 gg); €. 862,50 per I.T. (25%) (30 gg); ovvero di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (7.12.2019) al saldo effettivo;
in subordine: - nella denegata ipotesi in cui non fosse provata la colpa esclusiva del Sig. conducente Parte_2 dell'autobus ATM, nella provocazione dell'evento dannoso, accertarsi e dichiararsi la colpa concorrente di entrambi i proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento dannoso ex art.
2054, 2° comma, c.c., con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni occorsi all'attore in ragione del grado di colpa loro attribuito, con interessi legali dal fatto al saldo”.
^^^^ Contr Le appellate e si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato CP_4 in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è parzialmente fondato con riguardo alla subordinata domanda di riconoscimento di un concorso di colpa del conducente del mezzo pubblico.
In primo luogo, giova rammentare che, in riferimento alla disciplina dell'art. 2054 c.c., la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla suddetta disposizione ha funzione meramente sussidiaria (cfr. ex multis, Cass. n.
13540/2023), operando solo nel caso in cui non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, anche la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (v. anche Cass. n. 18631/2015). Qualora dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
A tal proposito, occorre specificare che la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente,
pagina 6 di 13 tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. n. 19115/2020).
Di talché, il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado è ammissibile solo in caso in cui non sia possibile accertare le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) e, dunque, stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti.
Orbene, dalle risultanze probatorie in atti, e nello specifico dai rilievi della Polizia Locale di Milano
(verbale di sinistro e planimetria, doc. 2 e doc. 18 parte appellante) e dalle videoriprese delle telecamere installate sull'autobus ATM Iveco autosnodato (chiavetta USB prodotta da parte appellata in data 15 maggio 2023) è possibile ricostruire in maniera sufficientemente chiara che l'appellante, alla guida di un ciclomotore Piaggio Vespa, mentre percorreva la corsia di destra riservata ai velocipedi lungo viale Marche, in prossimità di un incrocio semaforizzato, andava ad impattare col mezzo pubblico che si accingeva a svoltare sulla sua destra e che, con quella manovra, il motociclista intendeva superare;
il sinistro si concludeva con l'urto della Vespa contro la parte anteriore destra del bus e con la successiva caduta del motociclo, che – a seguito di scarrocciamento - terminava la corsa contro la vetrina di un esercizio commerciale, colpendo anche due pedoni.
L'imprudenza del motociclista è confermata dal video e dalla relazione di incidente stradale redatta dalla polizia locale (cfr. pag.10 fascicolo primo grado “in detta circostanza, chi scrive contestava allo stesso la violazione dell' art. 187 comma 1 del C.d.S. notificandogli il V.D.C. n. 8158937-3; gli veniva altresì contestata la violazione di cui all'art 7 commi 1 e 14 del D. L.vo 285/92 in quanto circolava alla guida del predetto veicolo, occupando la corsia riservata ai velocipedi, notificandogli il V.D.C. n.
8158938-4”).
A tal proposito, le prospettazioni dell'appellante in relazione alla asserita piena osservanza del suo comportamento al Codice della Strada (“per brevi tratti la pista ciclabile, specie su una circonvallazione di Milano quale è Viale Marche, può essere utilizzata anche da altri veicoli) non colgono nel segno, poiché è pacifico, e confermato dalle videoriprese, che egli abbia impegnato la corsia ciclabile che, in quel tratto, è certamente riservata ai soli velocipedi ai sensi dell'art. 182, comma
6, C.d.S., non ravvisandosi una delle (poche) deroghe previste all'uso esclusivo (brevi tratti qualora le dimensioni della carreggiata non siano sufficienti alla normale percorrenza, fermate di trasporto pubblico collettivo e la corsia ciclabile risulti sovrapposta alle strisce di delimitazione della suddetta fermata ovvero qualora vi sia una fascia di sosta veicolare laterale).
pagina 7 di 13 Al contrario, non v'è dubbio, che nel caso di specie l'appellante abbia utilizzato la corsia riservata al solo scopo di procedere più speditamente e di sopravanzare sul lato destro l'autobus, condotta che integra violazione grave anche delle normali regole di prudenza.
Appaiono altresì prive di rilievo le censure aventi ad oggetto le valutazioni del primo giudice circa la elevata velocità a cui viaggiava l'appellante che non trovano riscontro nelle videoriprese delle telecamere di sicurezza le quali, invece, mostrano un'apparizione improvvisa del ciclomotore (minuto
16.00.16-17), seguito dall'urto già al minuto 16.00.18; ed alla medesima conclusione può giungersi anche considerando le stesse tracce di frenata e scarrocciamento rilevate al suolo dagli agenti (lunghe complessivamente oltre 10 metri) che confermano un andamento eccessivamente rapido del mezzo, che ha interrotto la sua corsa solo impattando contro la vetrina del locale commerciale sito all'incrocio di via Lario.
Né appare persuasiva la considerazione dell'appellante secondo cui “la circostanza che non siano state trovate significative tracce di frenata, bensì lunghe tracce di scarrocciamento non significa che
l'appellante non abbia agito d'istinto sulla leva del freno” poiché, ove il conducente del ciclomotore avesse mantenuto una velocità moderata, è ragionevole ritenere che sarebbe stato in grado di operare manovre di emergenza.
Infine, quanto alle doglianze relative all'asserito utilizzo da parte dell'appellante di sostanze stupefacenti o metadone, queste risultano inconferenti ai fini della decisione;
la sentenza impugnata ha correttamente fondato il proprio convincimento su dati obiettivi (rilievi, videoriprese, CT medico- legale del dott. ) e pertinenti alla dinamica del sinistro, richiamando la circostanza Per_1 dell'ipotetica assunzione di sostanze stupefacenti - come rilevata dagli esami ematochimici effettuati al
Pronto Soccorso - al solo fine di avvalorare ulteriormente il contegno dell'appellante, individuandone una plausibile causa (del resto, è proprio il Tribunale a specificare che tali circostanze “non sono sufficienti per dimostrare un suo stato di alterazione psico fisica”).
Appare quindi indubbia la condotta imprudente e contra legem dell'odierno appellante.
Considerato, tuttavia, che nel nostro ordinamento non trova regola assoluta (ed anzi eccezionale) il principio del “qui in re illicita versatur etiam pro casu tenetur”, il versare in quella condizione di illiceità da parte del motociclista, non vale ad escludere, per ciò stesso, ogni profilo di colpa in capo all'autista del mezzo pubblico, tenuto a sua volta, per i principi esposti, a dimostrare una condotta di guida irreprensibile pagina 8 di 13 Al riguardo, l'uso improprio della corsia ciclabile, pur vietata e imprudente, non può dirsi evento del tutto eccezionale o imprevedibile nel contesto di traffico urbano e comunque l'autista del bus avrebbe dovuto improntare ad estrema prudenza la manovra a prescindere dal fatto che il mezzo che procedeva in quella corsia riservata fosse una bicicletta o un motociclo, nel senso che non può affermarsi che, nel primo caso, l'autista sarebbe certamente responsabile e nel secondo mai solo per la diversa tipologia del mezzo a due ruote
In proposito l'appellante lamenta che l'autobus avrebbe intrapreso repentinamente la svolta a destra su via Lario, senza presegnalare adeguatamente la manovra con l'indicatore di direzione, e che in ogni caso “l'autista, provenendo dalla perpendicolare Viale Marche, e dovendo svoltare a destra per immettersi in via Lario, avrebbe dovuto comunque restare fermo ed aspettare che il semaforo pedonale proiettasse luce rossa, prima di effettuare la manovra di svolta a destra ”; sempre secondo la prospettazione del danneggiato inoltre a manovra già iniziata e con il mezzo inclinato verso destra, la presenza di angoli ciechi avrebbe dovuto comunque imporre al conducente una maggiore prudenza.
Gli assunti sono pertinenti nel senso appresso indicato.
Se è vero che le videoriprese acquisite agli atti mostrano il motociclo sopraggiungere repentinamente al minuto 16.00.16, quando la manovra di svolta a destra era già stata intrapresa e l'autobus si trovava in posizione inclinata, tuttavia, proprio tale circostanza avrebbe dovuto imporre al conducente del bus un grado di attenzione superiore, in ragione della natura della manovra, delle caratteristiche del veicolo condotto e della inevitabile presenza di angoli ciechi.
Nella premessa che la precedenza, nella situazione data, è di colui che intende procedere dritto sulla propria carreggiata (e quindi di coloro che percorrono la pista ciclabile), in ogni caso, la svolta a destra, specie se eseguita da un mezzo pesante autosnodato in ambito urbano e in prossimità di intersezione, costituisce una manovra intrinsecamente pericolosa, che richiede una prudenza rafforzata.
È noto, infatti, che tali veicoli, per la loro lunghezza e articolazione (nel caso di specie, trattasi da un autosnodato), generano ampi angoli ciechi laterali e posteriori, i quali possono occultare la presenza di Contr utenti della strada sopraggiungenti;
proprio per questo, l'autista di avrebbe innanzitutto dovuto
(non tanto, aspettare che il semaforo pedonale proiettasse luce rossa, ma) , con grande anticipo, inserire l'indicatore di direzione per la svolta a destra, ciò che per vero non risulta provato;
poi effettuare un controllo accurato degli specchi retrovisori e laterali, nonché modulare la manovra con ulteriore cautela, anche attraverso un arresto frazionato, così da prevenire interferenze con veicoli
(fossero essi biciclette o motocicli) provenienti da destra.
pagina 9 di 13 L'affidamento nella corretta condotta altrui non può esonerare da ogni colpa e la circostanza di aver moderato la velocità in presenza dell'incrocio non è sufficiente a provare di aver adottato ogni cautela, occorrendo invece un controllo dinamico e reiterato dell'area laterale e posteriore, proprio al fine di intercettare eventuali interferenze con altri utenti della strada.
Ne consegue, alla luce di quanto sopra, che va riconosciuto un concorso di colpa del conducente del bus, seppur limitato alla misura del 20%, restando l'80% di colpa in capo al considerando la Pt_1 specifica violazione della percorrenza con mezzo non consentito ed a velocità elevata.
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Per la determinazione delle lesioni dell'appellante è stata disposta CT medico legale, depositata in data 12 luglio 2024, la quale ha precisato:
“In base ai dati storico-circostanziali ed alla documentazione sanitaria in atti, nonchè in considerazione della situazione clinica allo stato registrata, è da ritenersi comprovato che il periziato
in data 7/12/2019, riportò le lesioni di cui sopra;
tali lesioni sono pienamente Parte_1 compatibili, sotto il profilo del rapporto di causalità, con la modalità lesiva riferita e documentata in atti di sinistro stradale. Il periodo di inabilità temporanea che ne conseguì va valutato tenendo conto di quanto prescritto in termini prognostici dai sanitari ospedalieri, dai medici curanti, ma anche della natura delle lesioni e dei presidi terapeutici adottati;
orbene, si ritiene congruo il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 73 motivati dal ricovero ospedaliero, cui è seguito un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni mediamente al 75%, seguiti da un periodo di giorni 30 necessario per un graduale recupero funzionale valutato al 50%, seguiti infine da un quarto periodo mediamente al 25% di giorni 30. I postumi permanenti sono costituiti dal persistere delle menomazioni di cui sopra;
tale complesso menomativo incide negativamente sull'integrità psico-fisica della persona
(danno biologico) con riduzione pari al 18% (diciotto per cento). (…) Per quanto attiene al grado di sofferenza morale, esso fu di grado medio/elevato nel periodo di evolutività e di grado medio a postumi stabilizzati.”
Le valutazioni svolte dal Consulente Tecnico d'Ufficio risultano lineari, coerenti e prive di contraddizioni, sicché possono essere integralmente recepite nel presente giudizio e peraltro non hanno formato oggetto di rilievi critici da parte dei CTP nominati.
Di talché, si deve procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle di
Milano 2024.
pagina 10 di 13 Considerata l'età di (58 anni) nonché il punto di invalidità permanente riconosciuto Parte_1 dal CT e pari a 18, al danneggiato spetta un risarcimento per danno non patrimoniale pari ad €
61.572,00.
Per quanto riguarda, invece, il danno biologico temporaneo, in considerazione degli esiti invalidanti e della sofferenza determinata dal fatto di aver subito vari interventi chirurgici, il punto base di ITT deve essere fissato nella misura intermedia di € 150,00 (la predetta tabella prevede un punto minimo pari a
119,00 e un punto massimo di euro 179,00); ne consegue che per il danno temporaneo il risarcimento ammonta ad € 17.700,00.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale risarcibile corrisponde ad € 79.272,00.
Come detto, però, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato stesso, l'importo come sopra determinato va riconosciuto a parte appellante previa riduzione dell'80%, corrispondente al suo contributo causale alla verificazione del sinistro.
Ne consegue che le appellate devono essere condannate a corrispondere un risarcimento pari ad €
15.854,40
Sugli importi come sopra determinati, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione sulla base degli indici Istat nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale (cfr. art. 1284, comma 1, c.c.) che decorrono dalla data del fatto (7 dicembre 2019), come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712). Tali interessi devono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una
“devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli interessi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Nessuna prova particolare è stata fornita dal motociclista per dimostrare la presenza di un danno alla vita di relazione superiore o diverso da quello già ricompreso nelle Tabelle di Milano: pertanto nessuna ulteriore personalizzazione è dovuta.
Allo stesso modo, nulla è dovuto a titolo di spese mediche in quanto non documentate.
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In riferimento alle spese di lite, è noto che “allorché il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod.
pagina 11 di 13 proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017).
Spese che nel caso di specie, tenuto conto dell'esito complessivo rispetto alla domanda iniziale nonché del fatto che l'odierno appellante ha rifiutato la proposta conciliativa del giudice di primo grado ex art
185 bis c.p.c, (“parte convenuta corrisponderà a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente conseguente o connessa con la presente vertenza, la somma omnicomprensiva di euro
13.000,00, oltre contributo spese di lite nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso”, che non si allontanava in misura significativa da quanto oggi riconosciuto), devono esser parzialmente compensate per metà e per la restante parte poste a carico delle appellate - unitamente all'intero delle spese di CT (necessaria ai fini della quantificazione del danno)- e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del solo valore del decisum e con esclusione della fase istruttoria di questo grado non espletatasi.
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di per la riforma della sentenza n. 2619/2025
[...] Controparte_4 pubblicata in data 27 marzo 2025 e, per l'effetto:
- condanna e di al pagamento in Controparte_1 Controparte_4 solido in favore dell'appellante della somma di € 15.854,40 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna e di in solido a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_4
il 50% delle spese processuali del primo grado di giudizio, in tal misura liquidate in Parte_1 complessivi € 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre all'intero delle spese di CT, spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio;
- condanna e di in solido a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_4
il 50% delle spese processuali del presente grado di giudizio, in tal misura liquidate Parte_1
pagina 12 di 13 in complessivi € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere dott.ssa Manuela Andretta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382/2025 R.G. promossa
DA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Sendriano alla via Parte_1 C.F._1
Cellini n. 7 presso lo studio dell'avv. Luca Carlo Avanzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
(p.IVA ), in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore
E
(p.IVA in persona del proprio rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 13 legale pro tempore, entrambe elettivamente domiciliate in Milano alla via Hajech n. 2 presso lo studio dell'avv. Todeschini Luca Marco che le rappresenta e difende come da procure in atti appellate
All'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025 la causa ex art. 350 bis c.p.c. è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come precisate in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Milano la (di seguito, e la Controparte_1 CP_3 Controparte_4
(di seguito, , rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice per la R.C.A. dell'autobus CP_4 di linea tg. FX112GJ, al fine di sentirle condannare ai sensi dell'art. 2054 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 7 dicembre
2019, in via Lario a Milano e quantificati in € 77.725,50.
A fondamento della domanda allegava:
- che il giorno 7.12.2019, alle ore 17.00 circa, stava percorrendo viale Marche con direzione viale Zara
a Milano a bordo del proprio ciclomotore Vespa Piaggio, tg. CY77481, per raggiungere il proprio luogo di lavoro;
- che, giunto in prossimità dell'incrocio con via Lario, non appena superata la linea di arresto, con semaforo proiettante la luce verde, era stato urtato dall'autobus ATM sopra menzionato e condotto da il quale aveva effettuato una manovra di svolta a destra repentina e non segnalata;
Parte_2
- che, a seguito del violento urto, era caduto rovinosamente a terra terminando la Parte_1 marcia contro la vetrina del ristorante Calafuria sul marciapiede di via Lario e urtando altresì due passanti;
- che, a seguito del violento impatto, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda di Milano, ove gli veniva diagnosticata “frattura femorale destra scomposta sovracondiloidea , sospetta frattura composta piatto tibiale a sx” e sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi provvisoria con FE a ponte femore dx”;
Chiedeva quindi la condanna dei convenuti in solido nei termini indicati.
Si costituivano in giudizio e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_3 CP_4 chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 13 Il Tribunale, espletata CT medica, con sentenza n. 2619/2025 pubblicata in data 27 marzo 2025, così decideva: “
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
2. condanna Parte_1
a rifondere in favore delle parti convenute ATM s.p.a. ed Parte_1 Controparte_4 le spese di lite da queste ultime sostenute, che liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.; 3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma integrale per i Parte_1 motivi in seguito esposti.
In data 27 agosto 2025 si sono costituite insistendo per il rigetto del gravame. CP_3 CP_4
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 9 dicembre 2025 è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, ha premesso che, sulla base della “relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Milano intervenuta nell'immediatezza del sinistro (cfr. doc. 2 parte attrice) e dei rilievi planimetrici da essa effettuati (cfr. doc. 18 parte attrice), nonché in virtù dei filmati delle telecamere site a bordo dell'autosnodato ATM versati in atti (cfr. chiavetta USB di cui è stata autorizzata la produzione in data
15.5.2023)”, poteva ricostruirsi in maniera chiara la dinamica dell'incidente.
Analizzando, in particolare, i filmati raccolti dalle telecamere di sicurezza installate sull'autobus, ha ravvisato una condotta gravemente imprudente dell'odierno appellante , che in Parte_1 violazione dell'art. 3 n. 12 bis C.d.s., transitava ad elevata velocità sulla corsia riservata ai velocipedi - in presenza di doppia linea (gialla e bianca) di delimitazione della corsia ciclabile rispetto alla corsia veicolare- pur conducendo un motociclo (ed altresì in assenza di una delle deroghe previste dalla stessa norma).
L'elevata velocità emergeva sia dalle videoriprese, sia dalla stessa dinamica del sinistro considerando che “a seguito della collisione, il motociclo Vespa Piaggio ha terminato la sua marcia sul marciapiede di via Lario contro la vetrina di un ristorante e, proprio a causa del forte impatto, “è rimbalzato” andando ad urtare due passanti che in quel frangente si trovavano sul marciapiede (cfr. verbale di sinistro stradale e filmati delle videocamere minuto 16.00.19-20). La circostanza che, nonostante i
pagina 3 di 13 tentativi di frenata, il motociclo abbia continuato la sua marcia e, anche dopo l'impatto contro la vetrina del negozio, sia rimbalzato all'indietro, costituisce indicazione univoca dell'elevata ed eccessiva velocità del veicolo, che ha conservato a lungo la sua energia cinetica nonostante i tentativi di arrestare la marcia. Ad avvalorare la velocità elevata dell'attore vi sono altresì le tracce di frenata rinvenute al suolo dagli agenti verbalizzanti lunghe complessivamente 10,38 metri: si tratta di una serie di discontinue abrasioni del manto stradale che, come risulta dalla planimetria redatta dagli agenti della Polizia Municipale e versata in atti (cfr. doc. 18 parte attrice) iniziano al punto 4 e terminano al punto 18”.
In riferimento alla condotta dell'autista dell'autobus, il primo giudice ha, invece, escluso ogni profilo di responsabilità, ritenendo che egli non abbia avuto modo di avvedersi dell'improvviso sopraggiungere del motociclo, sia in ragione dell'alta velocità con cui il suo guidatore tentava il sorpasso, sia a causa delle dimensioni dell'autobus, in quanto “lo scontro è avvenuto quando l'autosnodato era già in posizione inclinata, lo si evince chiaramente anche dallo schizzo planimetrico redatto dagli agenti verbalizzanti: l'impatto tra il bus e il motociclo è avvenuto in quello che è stato indicato dagli operati come “1° punto d'urto” (cfr. doc. 18 parte attrice)”.
^^^^
L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Parte_1
1) Primo motivo. Il Tribunale di Milano avrebbe ricostruito i fatti in maniera erronea, fondando la decisione su riprese parziali delle telecamere di sicurezza del bus e su un rapporto di incidente incompleto. In particolare, il primo giudice non avrebbe considerato che le sanzioni inizialmente irrogate al motociclista per guida sotto sostanze stupefacenti sarebbero state successivamente archiviate. Inoltre, mancherebbe ogni contestazione circa la velocità del veicolo mossa dalle forze dell'ordine sopraggiunte sul luogo del sinistro. Ed ancora, a detta dell'appellante, il primo giudice avrebbe mal ricostruito la vicenda in quanto “in Via Lario (presente attraversamento pedonale con impianto semaforico) il semaforo proiettava luce verde e quindi l'autista, provenendo dalla perpendicolare Viale Marche, e dovendo svoltare a destra per immettersi in via Lario, avrebbe dovuto comunque restare fermo ed aspettare che il semaforo pedonale proiettasse luce rossa, prima di effettuare la manovra di svolta a destra”.
2) Secondo motivo. Si contesta al primo giudice l'errata applicazione delle norme sulle piste ciclabili, avendo ritenuto che la corsia fosse riservata esclusivamente ai ciclisti. La difesa dell'appellante, invece, richiama le modifiche normative che ne consentono l'uso anche a monopattini e biciclette elettriche, e in certi casi ad altri veicoli, con la conseguenza che l'autista del bus avrebbe dovuto adottare la massima prudenza, prevedendo il transito anche del motociclo condotto dal . Allo stesso modo, la Pt_1 pagina 4 di 13 conclusione del Tribunale circa la violazione dei limiti di velocità da parte dell'appellante non troverebbe riscontro in atti, non essendovi né prove oggettive né tantomeno una perizia cinematica che la dimostrino;
al contrario, secondo l'assunto dell'appellante “il fatto che non vi fossero tracce di frenata del motociclo dimostra sia che la manovra di svolta a destra dell'autobus non è stata presegnalata adeguatamente con
l'indicatore di direzione, sia che la stessa è stata fatta repentinamente, tanto da non consentire nemmeno al conducente del motociclo una istintiva frenata”.
3) Terzo motivo. La censura si concentra sulle valutazioni del primo giudice relative alla condotta del conducente dell'autobus. Il Tribunale pur avendo riconosciuto l'esistenza di “angoli ciechi” e la difficoltà di manovra di un autosnodato, avrebbe erroneamente concluso che, anche con le dovute ispezioni, l'autista non avrebbe potuto vedere il motociclo. Secondo l'appellante, tale conclusione apparrebbe contraddittoria poiché proprio in ragione della particolare cautela richiesta dalla guida di Cont mezzi pesanti e l'esistenza di angoli ciechi che riducevano la visibilità della strada, l'autista di avrebbe dovuto mantenere un livello di attenzione maggiore. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto desumere “quantomeno un concorso di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del Codice civile”.
4) Quarto motivo. Infine, il Tribunale avrebbe immotivatamente richiamato il principio di affidamento in tema di circolazione stradale solo in riferimento alla condotta del conducente del bus, incorrendo in un'illogica differenziazione fra il livello di prudenza richiesto a questi e quello invece preteso dal motociclista. Nello specifico, l'appellante contesta al giudice di primo grado di aver addebitato l'intera responsabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c. al motociclista, malgovernando il principio di presunzione di corresponsabilità, in quanto l'ATM non avrebbe raggiunto la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, conformandosi alle norme di circolazione e di prudenza.
Chiede quindi di dichiarare la piena e totale responsabilità della società nella Parte_3 provocazione dell'evento dannoso per cui è causa, condannarla in solido con la società di assicurazioni ai sensi dell' art. 2054 c.c. e delle vigenti disposizioni del Controparte_2
Codice della Strada, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patìti da in Parte_1 seguito all'incidente verificatosi in Milano il 7.12.2019 risultati accertati dall'espletata CT, da quantificarsi nella misura così specificata secondo le nuove tabelle di risarcimento del Tribunale di
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, aggiornate e rivalutate al giugno 2024: - il tutto quantificabile, secondo la perizia disposta d'ufficio, in una somma complessiva di €. 77.725,50, considerando l'età di 52 anni del danneggiato al momento del sinistro, di cui: € 64.586,00 per danno biologico (18%); € 8.395,00 per I.T.T. (73 gg.) (100%); € pagina 5 di 13 2.587,00 per I.T. (75%) (30 gg); €. 1.725,00 per I.T. (50%) (30 gg); €. 862,50 per I.T. (25%) (30 gg); ovvero di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (7.12.2019) al saldo effettivo;
in subordine: - nella denegata ipotesi in cui non fosse provata la colpa esclusiva del Sig. conducente Parte_2 dell'autobus ATM, nella provocazione dell'evento dannoso, accertarsi e dichiararsi la colpa concorrente di entrambi i proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento dannoso ex art.
2054, 2° comma, c.c., con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni occorsi all'attore in ragione del grado di colpa loro attribuito, con interessi legali dal fatto al saldo”.
^^^^ Contr Le appellate e si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato CP_4 in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è parzialmente fondato con riguardo alla subordinata domanda di riconoscimento di un concorso di colpa del conducente del mezzo pubblico.
In primo luogo, giova rammentare che, in riferimento alla disciplina dell'art. 2054 c.c., la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla suddetta disposizione ha funzione meramente sussidiaria (cfr. ex multis, Cass. n.
13540/2023), operando solo nel caso in cui non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, anche la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (v. anche Cass. n. 18631/2015). Qualora dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
A tal proposito, occorre specificare che la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente,
pagina 6 di 13 tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. n. 19115/2020).
Di talché, il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado è ammissibile solo in caso in cui non sia possibile accertare le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) e, dunque, stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti.
Orbene, dalle risultanze probatorie in atti, e nello specifico dai rilievi della Polizia Locale di Milano
(verbale di sinistro e planimetria, doc. 2 e doc. 18 parte appellante) e dalle videoriprese delle telecamere installate sull'autobus ATM Iveco autosnodato (chiavetta USB prodotta da parte appellata in data 15 maggio 2023) è possibile ricostruire in maniera sufficientemente chiara che l'appellante, alla guida di un ciclomotore Piaggio Vespa, mentre percorreva la corsia di destra riservata ai velocipedi lungo viale Marche, in prossimità di un incrocio semaforizzato, andava ad impattare col mezzo pubblico che si accingeva a svoltare sulla sua destra e che, con quella manovra, il motociclista intendeva superare;
il sinistro si concludeva con l'urto della Vespa contro la parte anteriore destra del bus e con la successiva caduta del motociclo, che – a seguito di scarrocciamento - terminava la corsa contro la vetrina di un esercizio commerciale, colpendo anche due pedoni.
L'imprudenza del motociclista è confermata dal video e dalla relazione di incidente stradale redatta dalla polizia locale (cfr. pag.10 fascicolo primo grado “in detta circostanza, chi scrive contestava allo stesso la violazione dell' art. 187 comma 1 del C.d.S. notificandogli il V.D.C. n. 8158937-3; gli veniva altresì contestata la violazione di cui all'art 7 commi 1 e 14 del D. L.vo 285/92 in quanto circolava alla guida del predetto veicolo, occupando la corsia riservata ai velocipedi, notificandogli il V.D.C. n.
8158938-4”).
A tal proposito, le prospettazioni dell'appellante in relazione alla asserita piena osservanza del suo comportamento al Codice della Strada (“per brevi tratti la pista ciclabile, specie su una circonvallazione di Milano quale è Viale Marche, può essere utilizzata anche da altri veicoli) non colgono nel segno, poiché è pacifico, e confermato dalle videoriprese, che egli abbia impegnato la corsia ciclabile che, in quel tratto, è certamente riservata ai soli velocipedi ai sensi dell'art. 182, comma
6, C.d.S., non ravvisandosi una delle (poche) deroghe previste all'uso esclusivo (brevi tratti qualora le dimensioni della carreggiata non siano sufficienti alla normale percorrenza, fermate di trasporto pubblico collettivo e la corsia ciclabile risulti sovrapposta alle strisce di delimitazione della suddetta fermata ovvero qualora vi sia una fascia di sosta veicolare laterale).
pagina 7 di 13 Al contrario, non v'è dubbio, che nel caso di specie l'appellante abbia utilizzato la corsia riservata al solo scopo di procedere più speditamente e di sopravanzare sul lato destro l'autobus, condotta che integra violazione grave anche delle normali regole di prudenza.
Appaiono altresì prive di rilievo le censure aventi ad oggetto le valutazioni del primo giudice circa la elevata velocità a cui viaggiava l'appellante che non trovano riscontro nelle videoriprese delle telecamere di sicurezza le quali, invece, mostrano un'apparizione improvvisa del ciclomotore (minuto
16.00.16-17), seguito dall'urto già al minuto 16.00.18; ed alla medesima conclusione può giungersi anche considerando le stesse tracce di frenata e scarrocciamento rilevate al suolo dagli agenti (lunghe complessivamente oltre 10 metri) che confermano un andamento eccessivamente rapido del mezzo, che ha interrotto la sua corsa solo impattando contro la vetrina del locale commerciale sito all'incrocio di via Lario.
Né appare persuasiva la considerazione dell'appellante secondo cui “la circostanza che non siano state trovate significative tracce di frenata, bensì lunghe tracce di scarrocciamento non significa che
l'appellante non abbia agito d'istinto sulla leva del freno” poiché, ove il conducente del ciclomotore avesse mantenuto una velocità moderata, è ragionevole ritenere che sarebbe stato in grado di operare manovre di emergenza.
Infine, quanto alle doglianze relative all'asserito utilizzo da parte dell'appellante di sostanze stupefacenti o metadone, queste risultano inconferenti ai fini della decisione;
la sentenza impugnata ha correttamente fondato il proprio convincimento su dati obiettivi (rilievi, videoriprese, CT medico- legale del dott. ) e pertinenti alla dinamica del sinistro, richiamando la circostanza Per_1 dell'ipotetica assunzione di sostanze stupefacenti - come rilevata dagli esami ematochimici effettuati al
Pronto Soccorso - al solo fine di avvalorare ulteriormente il contegno dell'appellante, individuandone una plausibile causa (del resto, è proprio il Tribunale a specificare che tali circostanze “non sono sufficienti per dimostrare un suo stato di alterazione psico fisica”).
Appare quindi indubbia la condotta imprudente e contra legem dell'odierno appellante.
Considerato, tuttavia, che nel nostro ordinamento non trova regola assoluta (ed anzi eccezionale) il principio del “qui in re illicita versatur etiam pro casu tenetur”, il versare in quella condizione di illiceità da parte del motociclista, non vale ad escludere, per ciò stesso, ogni profilo di colpa in capo all'autista del mezzo pubblico, tenuto a sua volta, per i principi esposti, a dimostrare una condotta di guida irreprensibile pagina 8 di 13 Al riguardo, l'uso improprio della corsia ciclabile, pur vietata e imprudente, non può dirsi evento del tutto eccezionale o imprevedibile nel contesto di traffico urbano e comunque l'autista del bus avrebbe dovuto improntare ad estrema prudenza la manovra a prescindere dal fatto che il mezzo che procedeva in quella corsia riservata fosse una bicicletta o un motociclo, nel senso che non può affermarsi che, nel primo caso, l'autista sarebbe certamente responsabile e nel secondo mai solo per la diversa tipologia del mezzo a due ruote
In proposito l'appellante lamenta che l'autobus avrebbe intrapreso repentinamente la svolta a destra su via Lario, senza presegnalare adeguatamente la manovra con l'indicatore di direzione, e che in ogni caso “l'autista, provenendo dalla perpendicolare Viale Marche, e dovendo svoltare a destra per immettersi in via Lario, avrebbe dovuto comunque restare fermo ed aspettare che il semaforo pedonale proiettasse luce rossa, prima di effettuare la manovra di svolta a destra ”; sempre secondo la prospettazione del danneggiato inoltre a manovra già iniziata e con il mezzo inclinato verso destra, la presenza di angoli ciechi avrebbe dovuto comunque imporre al conducente una maggiore prudenza.
Gli assunti sono pertinenti nel senso appresso indicato.
Se è vero che le videoriprese acquisite agli atti mostrano il motociclo sopraggiungere repentinamente al minuto 16.00.16, quando la manovra di svolta a destra era già stata intrapresa e l'autobus si trovava in posizione inclinata, tuttavia, proprio tale circostanza avrebbe dovuto imporre al conducente del bus un grado di attenzione superiore, in ragione della natura della manovra, delle caratteristiche del veicolo condotto e della inevitabile presenza di angoli ciechi.
Nella premessa che la precedenza, nella situazione data, è di colui che intende procedere dritto sulla propria carreggiata (e quindi di coloro che percorrono la pista ciclabile), in ogni caso, la svolta a destra, specie se eseguita da un mezzo pesante autosnodato in ambito urbano e in prossimità di intersezione, costituisce una manovra intrinsecamente pericolosa, che richiede una prudenza rafforzata.
È noto, infatti, che tali veicoli, per la loro lunghezza e articolazione (nel caso di specie, trattasi da un autosnodato), generano ampi angoli ciechi laterali e posteriori, i quali possono occultare la presenza di Contr utenti della strada sopraggiungenti;
proprio per questo, l'autista di avrebbe innanzitutto dovuto
(non tanto, aspettare che il semaforo pedonale proiettasse luce rossa, ma) , con grande anticipo, inserire l'indicatore di direzione per la svolta a destra, ciò che per vero non risulta provato;
poi effettuare un controllo accurato degli specchi retrovisori e laterali, nonché modulare la manovra con ulteriore cautela, anche attraverso un arresto frazionato, così da prevenire interferenze con veicoli
(fossero essi biciclette o motocicli) provenienti da destra.
pagina 9 di 13 L'affidamento nella corretta condotta altrui non può esonerare da ogni colpa e la circostanza di aver moderato la velocità in presenza dell'incrocio non è sufficiente a provare di aver adottato ogni cautela, occorrendo invece un controllo dinamico e reiterato dell'area laterale e posteriore, proprio al fine di intercettare eventuali interferenze con altri utenti della strada.
Ne consegue, alla luce di quanto sopra, che va riconosciuto un concorso di colpa del conducente del bus, seppur limitato alla misura del 20%, restando l'80% di colpa in capo al considerando la Pt_1 specifica violazione della percorrenza con mezzo non consentito ed a velocità elevata.
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Per la determinazione delle lesioni dell'appellante è stata disposta CT medico legale, depositata in data 12 luglio 2024, la quale ha precisato:
“In base ai dati storico-circostanziali ed alla documentazione sanitaria in atti, nonchè in considerazione della situazione clinica allo stato registrata, è da ritenersi comprovato che il periziato
in data 7/12/2019, riportò le lesioni di cui sopra;
tali lesioni sono pienamente Parte_1 compatibili, sotto il profilo del rapporto di causalità, con la modalità lesiva riferita e documentata in atti di sinistro stradale. Il periodo di inabilità temporanea che ne conseguì va valutato tenendo conto di quanto prescritto in termini prognostici dai sanitari ospedalieri, dai medici curanti, ma anche della natura delle lesioni e dei presidi terapeutici adottati;
orbene, si ritiene congruo il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 73 motivati dal ricovero ospedaliero, cui è seguito un periodo di inabilità temporanea di 30 giorni mediamente al 75%, seguiti da un periodo di giorni 30 necessario per un graduale recupero funzionale valutato al 50%, seguiti infine da un quarto periodo mediamente al 25% di giorni 30. I postumi permanenti sono costituiti dal persistere delle menomazioni di cui sopra;
tale complesso menomativo incide negativamente sull'integrità psico-fisica della persona
(danno biologico) con riduzione pari al 18% (diciotto per cento). (…) Per quanto attiene al grado di sofferenza morale, esso fu di grado medio/elevato nel periodo di evolutività e di grado medio a postumi stabilizzati.”
Le valutazioni svolte dal Consulente Tecnico d'Ufficio risultano lineari, coerenti e prive di contraddizioni, sicché possono essere integralmente recepite nel presente giudizio e peraltro non hanno formato oggetto di rilievi critici da parte dei CTP nominati.
Di talché, si deve procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle di
Milano 2024.
pagina 10 di 13 Considerata l'età di (58 anni) nonché il punto di invalidità permanente riconosciuto Parte_1 dal CT e pari a 18, al danneggiato spetta un risarcimento per danno non patrimoniale pari ad €
61.572,00.
Per quanto riguarda, invece, il danno biologico temporaneo, in considerazione degli esiti invalidanti e della sofferenza determinata dal fatto di aver subito vari interventi chirurgici, il punto base di ITT deve essere fissato nella misura intermedia di € 150,00 (la predetta tabella prevede un punto minimo pari a
119,00 e un punto massimo di euro 179,00); ne consegue che per il danno temporaneo il risarcimento ammonta ad € 17.700,00.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale risarcibile corrisponde ad € 79.272,00.
Come detto, però, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato stesso, l'importo come sopra determinato va riconosciuto a parte appellante previa riduzione dell'80%, corrispondente al suo contributo causale alla verificazione del sinistro.
Ne consegue che le appellate devono essere condannate a corrispondere un risarcimento pari ad €
15.854,40
Sugli importi come sopra determinati, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione sulla base degli indici Istat nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale (cfr. art. 1284, comma 1, c.c.) che decorrono dalla data del fatto (7 dicembre 2019), come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712). Tali interessi devono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una
“devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli interessi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Nessuna prova particolare è stata fornita dal motociclista per dimostrare la presenza di un danno alla vita di relazione superiore o diverso da quello già ricompreso nelle Tabelle di Milano: pertanto nessuna ulteriore personalizzazione è dovuta.
Allo stesso modo, nulla è dovuto a titolo di spese mediche in quanto non documentate.
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In riferimento alle spese di lite, è noto che “allorché il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod.
pagina 11 di 13 proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017).
Spese che nel caso di specie, tenuto conto dell'esito complessivo rispetto alla domanda iniziale nonché del fatto che l'odierno appellante ha rifiutato la proposta conciliativa del giudice di primo grado ex art
185 bis c.p.c, (“parte convenuta corrisponderà a parte attrice, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente conseguente o connessa con la presente vertenza, la somma omnicomprensiva di euro
13.000,00, oltre contributo spese di lite nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso”, che non si allontanava in misura significativa da quanto oggi riconosciuto), devono esser parzialmente compensate per metà e per la restante parte poste a carico delle appellate - unitamente all'intero delle spese di CT (necessaria ai fini della quantificazione del danno)- e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del solo valore del decisum e con esclusione della fase istruttoria di questo grado non espletatasi.
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di per la riforma della sentenza n. 2619/2025
[...] Controparte_4 pubblicata in data 27 marzo 2025 e, per l'effetto:
- condanna e di al pagamento in Controparte_1 Controparte_4 solido in favore dell'appellante della somma di € 15.854,40 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna e di in solido a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_4
il 50% delle spese processuali del primo grado di giudizio, in tal misura liquidate in Parte_1 complessivi € 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre all'intero delle spese di CT, spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio;
- condanna e di in solido a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_4
il 50% delle spese processuali del presente grado di giudizio, in tal misura liquidate Parte_1
pagina 12 di 13 in complessivi € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
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