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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1572/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1572/2021 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
con sede legale in Sciacca (AG), via Aldo Moro Parte_1
n. 17 (C.F. e Partita Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli Avv.ti
OS AN FR (PEC: e CH Email_1
SS (PEC: ; Email_2
appellante contro
Controparte_1
sede di Palermo (PA), Viale del Fante 58/D (C.F.
[...]
; Partita Iva ), in persona del Direttore Regionale e legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Salvatore
IO (PEC: ; Email_3
appellato
pagina 1 di 19 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 236/2021, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, in data 29/05/2021, depositata e pubblicata in pari data;
OGGETTO: altri istituti di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza appellata:
- dichiarare nulla la prova per testi con l'Ing. stante che gli articolati sono generici Persona_1
ed hanno ad oggetto apprezzamenti e giudizi personali, peraltro smentiti anche dalla documentazione fotografica già in atti;
- ritenere e dichiarare che l'intervento eseguito da presso il proprio Parte_1
opificio, consistente nell'adozione di un impianto di molitura con vasche a terra rispetto all'impianto preesistente con vasche in altezza a castello e scala, per un costo effettivo di Euro 200.000,00 al netto di IVA, è conforme al progetto di cui alla domanda ISI cod. I4113-000090, descritto nella perizia giurata, a cura dell'Ing. del 27.06.2014 e ammesso al finanziamento di cui Persona_2 CP_1
all'Avviso Pubblico del dicembre 2013 con comunicazione del 19.10.2016;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittima ed infondata, disapplicare, ovvero dichiarare nulla, annullare, privare di efficacia, la revoca del finanziamento e la conseguente richiesta di restituzione dell'importo erogato, avanzata dall il 10.08.2017, ricevuta con raccomandata il CP_1
07.09.2017, dichiarando pertanto non tenuta alla restituzione delle Parte_1 somme ricevute in erogazione rigettando la domanda riconvenzionale avversaria.=
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.=”; per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
- Rigettare integralmente l'appello proposto con atto notificato in data 29.9.2021 da Parte_1
avverso la sentenza n.ro 236/21, resa dal Tribunale di Sciacca – in data 29.5.2021, resa
[...]
nel giudizio iscritto al n.ro 1268/17 RG, notificata il 30.8.2021, con conseguente condanna della società appellante alla restituzione in favore dell' della somma di €. 130.000,00, oltre interessi, CP_1
corrispondente all'importo del finanziamento alla stessa concesso;
pagina 2 di 19 - Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dei compensi professionali relativi anche al presente grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, l , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ritenere e CP_1
dichiarare che l'intervento eseguito da presso il proprio opificio sito in c.da Parte_1
Cinquegrane, consistente nell'adozione di un impianto di molitura con vasche terra rispetto all'impianto preesistente con vasche a castello e scala per un costo effettivo di euro 200.000,00 al netto di IVA è conforme al progetto di cui alla domanda ISI cod. I4113-000090, descritto nella perizia giurata, Ing. del 27/06/2014 e ammesso al finanziamento di cui all'Avviso Persona_2 CP_1
Pubblico del dicembre 2013 con comunicazione del 19/10/2016;
- Conseguente ritenere e dichiarare illegittima ed infondata, ovvero dichiarare nulla annullare , privare di efficacia, la revoca del finanziamento e la conseguente richiesta di restituzione dell'importo erogato, avanzata dall in data 10/08/2017 e comunicate alla ditta con raccomandata CP_1
ricevuta il 07/09/2017, dichiarando non tenuta alla restituzione delle Parte_1
somme ricevute in erogazione del contributo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
1.1. A sostegno delle proprie domande rappresentava: Parte_1
- che con avviso pubblico del 20 dicembre 2013 l' aveva messo a bando l'erogazione CP_1
di contributi quali incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 11, comma 1, lett. a, e comma 5 del d.lgs. n. 81/2008;
- di aver chiesto, con istanza del 2/07/2014, l'ammissione al contributo di un progetto consistente nell'adozione, presso il proprio opificio, di un impianto di molitura con vasche a terra (privo di rischi per la salute degli operai), in sostituzione di quello posseduto (con vasche a castello e scala, che presentava rischi di caduta accidentale degli addetti all'impianto), per un costo effettivo di euro 200.000,00 al netto di IVA, un importo finanziabile richiesto di euro 130.000,00 ed un importo di anticipazione di euro 6.500,00
(progetto descritto nella perizia giurata del 27/06/2014 dell' Ing. ); Persona_2
pagina 3 di 19 - che, a seguito di iniziale esclusione, la propria domanda era stata riesaminata (avendo essa precisato di aver provveduto, entro la chiusura dei termini, all'installazione di un impianto uguale a quello inizialmente previsto, con mera sostituzione del fornitore) e che, pertanto, era stata ammessa al contributo per un importo pari ad euro 130.000,00, successivamente erogatole;
- che in data 5/05/2017 era stata effettuata, presso il proprio stabilimento, una verifica tecnica ex post da parte dell , ai sensi dell'art. 24 del Bando ISI 2013, la quale non CP_1
aveva avuto buon esito;
- che, in particolare, erano risultate ancora presenti le macchine che avrebbero dovuto essere dismesse (tramoggia di carico, nastro trasportatore e gruppo separatori verticali), mancando, invece, la tramoggia di carico, il nastro trasportatore e il quadro elettrico generale di marca (facenti parte del progetto di finanziamento), nonché la CP_2 targhetta di marcatura CE dell'impianto oleario, il manuale d'uso e manutenzione, la batteria di cinque gramole (al posto della quale erano state rinvenute una batteria di quattro e una batteria di tre gramole), le targhette di marcatura CE delle macchine
(essendo state queste disconosciute da non corrispondendo i numeri di CP_2 matricola ivi riportati a nessun macchinario da questa venduto) e, infine, le dichiarazioni di conformità CE e le dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine (pure disconosciute da;
CP_2
- che, in ottemperanza all'art. 24 del bando, con provvedimento comunicatole il
7/09/2017 l' aveva revocato il provvedimento di concessione del contributo e le CP_1
aveva intimato di provvedere alla restituzione dell'importo erogatole;
- di aver, tuttavia, eseguito l'intervento in conformità al progetto finanziato;
- che i macchinari dismessi erano individuati quantitativamente nella propria fattura di vendita n. 12/A del 30/04/2016, mentre i macchinari costituenti l'impianto di CP_2
molitura revisionato, oggetto del finanziamento, erano indicati nella fattura n. 18/2016 del
27/04/2016 della ditta O.R.M.A. di RO AN;
- che non poteva apprezzarsi visivamente la differenza tra la tramoggia e il nastro trasportatore dismessi e quelli di nuova installazione (avendo mantenuto questi la loro pagina 4 di 19 conformazione, in ragione della propria funzionalità all'interno dell'impianto), mentre erano evidenti delle differenze (colore) tra il gruppo separatori dismesso e quello installato;
- che era stata richiesta l'istallazione di un gruppo gramole (non di una batteria di cinque gramole) e che del vecchio quadro elettrico era stato mantenuto solo l'involucro (in ottime condizioni);
- che la mancata apposizione della marcatura CE sulle macchine era una carenza meramente formale, non inficiante il corretto funzionamento dell'impianto, e che appariva pretestuoso evidenziare l'errore di scrittura (“Manofacturer” in luogo di “Manufacturer”) sulle etichette dei separatori.
2. Con comparsa depositata il 19/01/2018 si costituiva in giudizio l , chiedendo, in CP_1 via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 130.000,00, Parte_1 oltre interessi.
2.1 In particolare, l deduceva che: CP_1
- in fase di valutazione del progetto aveva comunicato il Parte_1 cambio di fornitore delle macchine (da a due nuove ditte, la O.R.M.A. Controparte_3 di RO AN e la PIERALISI MAIP s.p.a.) e l'acquisto di due decanter “Jumbo3”
(invece dell'unico decanter previsto nel preventivo originario) e tali richieste di variante non erano state accolte;
- in fase di rendicontazione il progetto, in un primo momento, non era stato rendicontato positivamente, per mancanza della documentazione richiesta dal bando (tra cui dichiarazioni di conformità CE e dichiarazioni di incorporazione), successivamente integrata;
- a seguito del rinvenimento, durante la verifica effettuata il 5/05/2017 dai funzionari dell'organo tecnico deputato alle verifiche (Consulenza Accertamento Rischi Per_3
Professionali e Prevenzione), di alcune macchine “ prive di regolare targhetta CP_2 di marcatura di conformità CE, in data 8/05/2017 era stato richiesto ad di Controparte_4
confermare se avesse effettivamente emesso le dichiarazioni di conformità CE e di incorporazione trasmesse dall'attrice;
pagina 5 di 19 - con pec dell'1/06/2017, aveva negato che i certificati di conformità CE Controparte_4
e le dichiarazioni di incorporazione fossero a sé attribuibili e che le targhette dei macchinari fossero di propria produzione, riportando queste ultime delle matricole non corrispondenti ad alcun macchinario da essa venduto;
- i funzionari avevano, dunque, concluso negativamente la verifica tecnica, sia Per_3 per la mancata dismissione del vecchio impianto, sia per la non conformità del nuovo impianto al progetto finanziato;
pertanto, pur avendo comunicato di aver Parte_1
“ripristinato le targhette originali, con i corretti numeri di matricola e con i corretti certificati di dichiarazione del fabbricante”, il finanziamento era stato revocato;
- dalla fattura n. 18/2016 non era possibile individuare marca, modello e numeri di matricola delle macchine acquistate;
- nelle fotografie post operam erano ancora presenti la vecchia tramoggia e nastro trasportatore (con la stessa macchia di ruggine presente ante operam), nonché le centrifughe, macchinari che avrebbero dovuto esser tutti dismessi, e quattro gramole risultavano collegate ad una tubazione, mentre altre tre ad altra tubazione;
- gli ispettori avevano, altresì, opportunamente aperto il quadro elettrico generale, CP_1 constatando la mancanza della dichiarazione di conformità (le dichiarazioni di conformità di cui al D.M. 37/08 esibite dalla società attrice riguardavano infatti l'impianto elettrico e non il quadro);
- essendo una multinazionale nel campo della produzione di macchine, era CP_2 poco credibile che essa avesse fatto stampare le proprie etichette con errori di lingua inglese a livello elementare (“Manofacturer”);
- era risultato mancante il manuale d'uso e manutenzione complessivo dell'impianto, che
O.R.M.A. di AN RO, in qualità di assemblatore dell'impianto, avrebbe dovuto fornire.
3. In allegato alle note di trattazione scritta depositate il 28/01/2021, contenenti la precisazione delle conclusioni, depositava telematicamente la Parte_1
missiva inviatale da datata 15/06/2020 (già esibita all'udienza del 08/07/2020 CP_2
e di cui era stata autorizzata la produzione), in cui si rappresentava che, a seguito di un sopralluogo effettuato nel marzo 2018, essa aveva constatato, a mezzo del proprio tecnico pagina 6 di 19 di zona, “senza dubbio alcuno che presso la stessa erano rinvenibili i predetti Parte_1
macchinari, oggetto della richiesta di informazioni formulata da e che i macchinari in questione CP_1 erano effettivamente individuabili come macchine per la molitura delle olive di costruzione CP_2
cioè, nello specifico i macchinari per la molitura delle olive erano alcuni di costruzione
[...] diretta (Decanter e altri ( Frangitore, Lavatrice, CP_2 CP_5 Per_4 Persona_5
sono stati costruiti da aziende esterne a cui a suo tempo, aveva commissionato la CP_2
costruzione sotto propri progetti.
In particolare si è potuto rilevare che trattasi di macchinari costruiti diversi anni addietro da CP_2
cioè si trattava di impianto “usato revisionato” venduto a da un
[...] Parte_1 soggetto terzo”.
4. Con sentenza n. 236/2021 del 29/05/2021, depositata e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Sciacca rigettava le domande proposte da e, in Parte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall , condannava la società CP_1
attrice alla restituzione della somma di euro 130.000,00, oltre interessi.
4.1. Nella motivazione il Tribunale evidenziava, in primo luogo, la non conformità dell'impianto realizzato dalla società attrice al progetto presentato, tenuto conto:
- che la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, c.d. direttiva macchine, nel definire i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per le “macchine” e le “quasi- macchine” (considerando n. 18), prevedeva, per le quasi-macchine, l'obbligo della dichiarazione di incorporazione;
- che alla mancanza, nel caso di specie, delle dichiarazioni di incorporazione, contrariamente a quanto ritenuto dal C.T.U. e dalla società attrice, non poteva ovviare la certificazione dell'intero impianto emessa dall'assemblatore (O.R.M.A.), posto che «la mancanza del certificato di incorporazione delle quasi macchine determina la violazione del disposto di cui all'art. 13 della c.d. direttiva macchine, non garantendo gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa e, di conseguenza dal bando» (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);
- che mancava il manuale di manutenzione complessivo dell'impianto, che avrebbe dovuto fornire la ditta O.R.M.A. di AN RO quale assemblatore dell'impianto.
4.2. Sotto altro profilo, il Tribunale evidenziava che non poteva ritenersi «sufficientemente provata l'effettiva e completa dismissione di tutto il vecchio impianto, per come previsto dal progetto
pagina 7 di 19 di finanziamento», avuto riguardo alla puntuale deposizione del teste (che aveva Per_1
riferito di numerose difformità riscontrate durante il sopralluogo) e, di contro, alla genericità della deposizione del teste AN RO (che aveva genericamente riferito di avere disinstallato una linea di molitura e di averla acquistata, senza nulla riferire in merito alla attuale collocamento delle macchine e alla loro presenza sui luoghi), tenuto conto, anche in questo caso, delle non condivisibili conclusioni del C.T.U.
5. Con atto di citazione notificato il 29/09/2021 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 236/2021.
6. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, richiamando la normativa di riferimento, oltreché la lex specialis, ha statuito che l'intervento realizzato non è conforme al progetto finanziato.
6.1. In particolare, secondo la società appellante, afferendo il finanziamento all'acquisto di un impianto completo, usato e revisionato, il venditore/assemblatore, che conosce le
«quasi-macchine» e gli interventi effettuati, dovrebbe rilasciare la sola dichiarazione di conformità dell'intero impianto, e non anche le singole dichiarazioni di incorporazione delle singole «quasi-macchine». Infatti, l'originaria dichiarazione di incorporazione di una quasi-macchina, una volta che essa sia stata revisionata e rivenduta, non assumerebbe più, di per sé sola, alcuna valenza ai fini della conformità.
D'altro canto, non vi sarebbe la paventata carenza di tracciabilità dell'impianto, che dopo l'installazione andrebbe ricondotta allo stesso venditore/installatore.
6.2. Secondo poi, sarebbe errato il rilievo di mancanza del Parte_1 manuale di manutenzione complessivo, evincendosi dal certificato di conformità CE dell'impianto che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico era l'Ing.
[...]
perito tecnico della O.R.M.A. (e ciò in ossequio alle prescrizioni della direttiva Per_6 macchine 2006/42/CE, che ha introdotto l'obbligo, per il fabbricante, di riportare nella dichiarazione di conformità CE il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico).
7. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non sufficientemente provata l'effettiva e completa dismissione di tutto il vecchio impianto, per come previsto dal progetto di finanziamento.
pagina 8 di 19 7.1. Sul punto la società appellante ha, preliminarmente, sollevato eccezione di nullità della prova testimoniale dell'Ing. in quanto egli aveva già valutato il progetto, in Per_1 qualità di “Ispettore” , in sede di ammissione al finanziamento. CP_1
7.2. L'appellante ha dedotto, poi, di aver provato l'avvenuta dismissione del vecchio impianto mediante le dichiarazioni rese, in sede di escussione, dal teste AN, che trovavano peraltro riscontro nella relazione del CTU, le cui conclusioni erano state disattese dal Giudice senza esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito.
7.3. Ed ancora, secondo l'appellante, essendo stati consegnati tutti i documenti (compresa la fattura con l'indicazione dei macchinari dismessi) prima che il progetto venisse finanziato, l aveva, evidentemente, ritenuto superflui i numeri di matricola dei CP_1 macchinari dismessi, non avendoli mai chiesti in sede di riesame della pratica.
7.4. Infine, la società appellante ha rappresentato che, nell'evoluzione del progetto finanziato, non era più prevista la dismissione del “gruppo caldaia”.
8. Da ultimo, con il terzo motivo, ha censurato la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall . CP_1
9. Con comparsa depositata il 19/01/2022 si è costituito l , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e concludendo nei termini riportati in epigrafe.
9.1. In particolare, l'appellato ha dedotto che non sarebbe possibile emettere un certificato di conformità CE di un insieme di quasi-macchine senza esser in possesso di ogni singola dichiarazione (veritiera) di incorporazione delle quasi-macchine costituenti l'insieme delle macchine (impianto oleario), pena la violazione dell'art. 13 della Direttiva macchine
(nonché del paragrafo 131 della “Guida all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE –
2° edizione giugno 2010”). Pertanto, posto che, nel caso di specie, le dichiarazioni di incorporazione presentate non erano autentiche (non corrispondendo i numeri di matricola ivi riportati a quelli delle targhette identificative delle quasi-macchine), anche la dichiarazione di conformità CE dell'impianto sarebbe priva di qualsiasi validità.
9.2. Inoltre, ha dedotto ancora l , la società appellante avrebbe confuso il concetto CP_1 di “manuale d'uso e manutenzione”, da fornire all'utente finale (nel caso di specie i lavoratori), con quello di “fascicolo tecnico”, sottolineando che, alla luce di quanto disposto nel menzionato art. 13 della Direttiva macchine e nel paragrafo 38 della Guida,
pagina 9 di 19 non sarebbe possibile redigere un fascicolo tecnico dell'insieme di macchine (in questo caso, l'impianto oleario) in mancanza delle dichiarazioni di incorporazione delle quasi- macchine.
9.3. In ordine all'eccezione di nullità della prova testimoniale, poi, l'appellato ha evidenziato che l'Ing. lungi dall'aver preso mai parte all'iter di valutazione del Per_1
progetto, avrebbe soltanto effettato la verifica ex post sui luoghi in qualità di funzionario della dell . Per_3 CP_1
9.4. Infine, ha rilevato che la mancanza dei numeri di matricola delle quasi- CP_1 macchine impediva di identificare con certezza ciò che effettivamente era stato ceduto alla
O.R.M.A. e, quindi, l'effettiva dismissione di parti dell'impianto, prevista nel progetto.
10. Sostituita l'udienza del giorno 4/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 10/06/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
11. Il primo motivo di appello è infondato.
11.1 Quanto al primo profilo in cui è articolato il motivo, va premesso, come correttamente rilevato dal Tribunale, che, mentre per una “macchina” la conformità ai requisiti della direttiva 2006/42/CE – cosiddetta “Direttiva Macchine” (che ha sostituto la precedente direttiva macchine 98/37/CE) – è garantita dalla dichiarazione CE di conformità (e dal relativo marchio CE), per una “quasi-macchina” occorre la dichiarazione di incorporazione.
L'articolo 5 della direttiva 2006/42/CE, al comma 1, stabilisce infatti che “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: … e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16”; il comma 2, invece, dispone che “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi- macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13”.
pagina 10 di 19 La procedura di cui all'articolo 13 è, per l'appunto, quella da seguire per le “quasi- macchine”, e si differenzia dalle procedure per la valutazione della conformità delle macchine (previste, invece, all'articolo 12).
In particolare, l'articolo 13 della direttiva 2006/42/CE dispone: “
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: … c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale”.
Tale norma è stata, peraltro, pedissequamente trasfusa nell'art. 10 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17 (che ha recepito la direttiva 2006/42/CE).
Pertanto – come già correttamente valutato dal giudice di prime cure – non è sufficiente, alla luce dell'art. 13 della Direttiva Macchine, la sussistenza della sola certificazione di conformità dell'intero impianto, rilasciata dal venditore/installatore (cioè, nel caso di specie, dall'assemblatore delle singole quasi-macchine).
Il rilascio di tale certificazione complessiva relativa all'impianto deve basarsi sulla sussistenza, a monte, delle relative singole dichiarazioni (ovviamente valide) di incorporazione delle quasi-macchine, componenti poi l'insieme delle macchine (cioè, nella specie, l'impianto oleario, inteso quale prodotto finale).
Le dichiarazioni di incorporazione devono, invero, accompagnare la quasi-macchina “fino all'incorporazione” (cfr. il citato articolo 13).
Si rammenta, in proposito, che la direttiva 2006/42/CE definisce quasi-macchine “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi- macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”.
Pertanto, poiché le quasi-macchine vanno a costituire, in definitiva, l'insieme delle macchine (ossia l'impianto), sostenere che una “quasi-macchina” possa essere impiegata all'interno di un impianto a prescindere dalla sussistenza della relativa dichiarazione di incorporazione, equivarrebbe ad affermare che una “macchina” possa essere messa in servizio a prescindere dalla dichiarazione CE di conformità della stessa (affermazione pagina 11 di 19 evidentemente paradossale ed in aperto contrasto già solo con i dettami del menzionato comma 1 dell'articolo 5 della direttiva).
All'interno di un impianto oleario, le operazioni di defogliazione e lavaggio delle olive, frangitura (o molitura), gramolatura, estrazione e separazione finale sono, ovviamente, differenti tra loro e seguono un preciso iter. Le dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine impiegate in ognuna delle dette fasi (rispettivamente, il deramifogliatore, la lavaolive, il frangitore, la gramola, il decanter ed i separatori) costituiscono la base di partenza, per l'assemblatore, ai fini del rilascio di regolare certificazione di conformità CE dell'impianto oleario nel suo complesso.
Tenuto conto che ogni dichiarazione di incorporazione deve specificamente elencare i
RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) applicati per la singola quasi-macchina, non potrebbe in alcun modo esser attestata la rispondenza agli standards di sicurezza della struttura complessiva, prescindendosi dall'accertamento del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza da parte delle singole quasi-macchine, componenti la struttura finale.
Nel caso di specie, quindi, all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016), correttamente il Tribunale di Sciacca ha accertato, discostandosi dalle conclusioni del CTU, che l'assenza di valide dichiarazioni di incorporazione del produttore delle quasi-macchine ( non è in CP_2 alcun modo superabile né sanabile con la sussistenza della dichiarazione CE di conformità dell'impianto oleario, rilasciata dall'assemblatore (O.R.M.A. di RO AN) con protocollo n. 02/2016 del 03/05/2016, pena la violazione del disposto di cui all'articolo
13 della direttiva 2006/42/CE.
D'altronde, tale ricostruzione è perfettamente in linea con una delle principali finalità della direttiva di riferimento (la salvaguardia della sicurezza e la tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti interessati dalla direttiva stessa), nonché con le finalità del Bando
ISI 2013 , diretto specificamente ad incentivare le imprese a realizzare progetti per CP_1
il “miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti” (cfr. articolo 1 del bando).
pagina 12 di 19 A tale ultimo proposito, la motivazione del Tribunale va condivisa anche laddove non ha attribuito rilevanza alcuna alla circostanza, dedotta da che le Parte_1 quasi-macchine siano state prodotte da perché – per l'appunto – non si pone CP_2
«(solo) un problema di tracciabilità dei prodotti, ma di conformità degli stessi alla normativa europea, atteso che solo siffatta conformità può intendersi come garanzia di sicurezza dell'impianto».
Va osservato, infatti, che con la citata missiva del 15/06/2020 (prodotta da Parte_1 anche nel presente giudizio di appello, contestualmente al deposito dell'atto di citazione, anche se non espressamente richiamata a fondamento del primo motivo di impugnazione) si è limitata a comunicare che, a seguito del sopralluogo effettuato nel marzo CP_2
2018, il proprio tecnico di zona aveva constatato che, in realtà, i macchinari oggetto della verifica erano stati costruiti diversi anni addietro da essa stessa o, comunque, da aziende esterne cui essa aveva, a suo tempo, commissionato la costruzione, mentre precedentemente, a precisa richiesta di chiarimenti dell , con pec dell'1/06/2017, CP_1 oltre a disconoscere i certificati di conformità CE e le dichiarazioni di incorporazione, aveva rilevato che le targhette dei macchinari presenti nell'impianto dell'appellante riportavano matricole non corrispondenti ad alcun macchinario da essa venduto.
Il contenuto della missiva del 15/06/2020, peraltro, coincide con quanto dichiarato dal teste - tecnico della “Technical Solution s.r.l.” officina Master, autorizzata Testimone_1
per Sicilia e Sardegna da “Alfa Laval Italy s.r.l.” - nel documento datato 5/04/2018 e dal medesimo confermato in sede di escussione testimoniale il 17/04/2019.
Tuttavia, la detta missiva del 15/06/2020 non contiene alcun riferimento ai certificati di conformità CE e alle dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine, precedentemente disconosciute expressis verbis da con pec dell'1/06/2017 CP_2
(disconoscimento in relazione al quale aveva presentato querela orale contro CP_2 ignoti in data 12/06/2017).
Si tratta, invero, di una comunicazione del tutto generica, dalla quale non è in alcun modo possibile dedurre che abbia inteso riconoscere la paternità di quelle CP_2
certificazioni (certificati di conformità CE, dichiarazioni di incorporazione e targhette dei macchinari) che la stessa aveva in precedenza, inequivocabilmente, ritenuto a sé non riferibili.
pagina 13 di 19 Tanto premesso, non può ritenersi raggiunta la prova di un'installazione effettiva e completa di un impianto oleario privo di rischi per la salute e sicurezza degli operai, così come indicato nel progetto ammesso a finanziamento, e di un miglioramento
“documentato” delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle preesistenti
(cfr. art. 1 Bando ISI 2013).
11.2. Quanto, poi, al secondo profilo in cui è articolato il motivo di appello, non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante sul manuale di uso e manutenzione dell'intero impianto.
Ed invero, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di tale manuale, né, tantomeno, dell'avvenuta consegna dello stesso da parte della ditta O.R.M.A., quale assemblatore dell'impianto, a Parte_1
Non pertinente, al riguardo, è il riferimento, da parte dell'appellante, alla circostanza che dal certificato di conformità CE sarebbe individuabile il soggetto autorizzato a costituire il fascicolo tecnico, dal momento che il manuale di uso e manutenzione (cfr. punto 1.7.4 dell'Allegato I della direttiva), e il fascicolo tecnico (cfr. punto A dell'Allegato VII della direttiva) hanno natura e funzioni differenti, come correttamente eccepito dall'istituto appellato.
Peraltro, proprio alla luce di quanto disposto nel menzionato punto n. 2 dell'art. 13 della citata Direttiva Macchine (“Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale”), nonché di quanto, specularmente, previsto alla lettera A dell'Allegato
VII (“
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: a) un fascicolo di costruzione composto:
… - se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio”), va rilevato, a conferma di tutto quanto sin qui evidenziato, che l'elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine presuppone e non può prescindere – anch'esso – dalle singole dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine (costituenti, poi, l'insieme di macchine).
12. Anche il secondo motivo di appello è infondato, dovendosi ritenere non provata (come rilevato dal Giudice di primo grado) l'effettiva dismissione del vecchio impianto, come previsto nel progetto finanziato.
pagina 14 di 19 12.1. In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della prova testimoniale con l'ing. (per avere il teste già valutato il progetto, in qualità di Per_1
“Ispettore” , in sede di ammissione al finanziamento), non sollevata in primo grado CP_1
e formulata per la prima volta dalla società appellante nel presente giudizio di appello (cfr.
Cass., S.U., 6 aprile 2023, n. 9456: «L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246
c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova»).
Ed invero, nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata l'11/5/2018, la società appellante si è limitata ad eccepire la genericità dei capitoli di prova (“Quanto alla richiesta di prova per testi con il Sig. Ing. ci si oppone all'ammissione tutti gli articolati di Persona_1
prova di cui alle deduzioni istruttorie ed in particolare agli articolati lett. D, E, F, e G essi infatti sono generici, non hanno ad oggetto fatti specifici ma apprezzamenti e giudizi personali peraltro smentiti anche da documentazione fotografica già in atti, con particolare riferimento alla tramogia e nastro trasportatore, detti articolati contengono inoltre anche inammissibili circostanze negative”): argomentazioni richiamate all'udienza del 20/6/2018 (“insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati in citazione e nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. e si oppone all'ammissione dei mezzi di prova articolati dalla controparte per quanto dedotto nelle suddette memorie”).
L'eccezione di nullità della deposizione per incapacità del teste non è stata sollevata neppure all'udienza di escussione (cfr. verbale di udienza del 17/04/2019) e finanche negli scritti difensivi finali di primo grado l'odierna appellante ha reiterato esclusivamente il rilievo di inammissibilità della prova per genericità degli articolati di prova.
Ciò posto, i rilievi dell'appellante non meritano condivisione neppure sotto il diverso profilo dell'attendibilità, non essendovi alcuna prova del dedotto coinvolgimento del teste
(in qualità di “ispettore” ) nella fase di valutazione iniziale del progetto da Per_1 CP_1 ammettersi a finanziamento;
il teste, infatti, ha soltanto effettuato la verifica ex post dell'impianto, in qualità di funzionario (ente dell deputato ad Per_3 CP_1
effettuare le verifiche di cui all'art. 23 del bando).
12.1. Non è condivisibile, poi, l'assunto dell'appellante, secondo cui egli avrebbe provato l'avvenuta dismissione del vecchio impianto mediante le dichiarazioni rese, in sede di pagina 15 di 19 escussione, dal teste AN, a suo dire collimanti con le conclusioni del C.T.U., disattese dal Giudice “senza esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito”.
Il giudice, infatti, ha dato conto delle dichiarazioni rese dal teste dell e dal CP_6 teste dell'appellante AN, nonché delle conclusioni del C.T.U., pervenendo alla conclusione di carenza di prova sull'effettiva dismissione del vecchio impianto che va, in questa sede, interamente confermata.
Ed invero, il teste (chiamato a confermare gli esiti della verifica condotta Per_1 nell'impianto della società appellante il 12/06/2017) ha dichiarato: «Presto attività professionale in via esclusiva per l' sono iscritto all'albo degli Ingeneri di Palermo. Mi sono CP_1
occupato della terza fase del progetto ISI anno 2013 Preciso che detto progetto si articola in tre fasi: la prima relativa alla valutazione e ammissione dell'azienda al finanziamento, la seconda relativa alla rendicontazione e la terza, solo eventuale, che si estrinseca nella verifica a campione sul campo [della] rispondenza tra le opere svolte e quelle rappresentate nel progetto approvato prime e rendicontato poi.
Si pone l'obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro (…) Durante il sopralluogo abbiamo riscontrato diverse difformità: in particolare la presenza di macchinari (due separatori di colore grigio) che avrebbero dovuto essere dismessi e che invece si trovavano ancora in azienda, le targhette di conformità CE non risultavano conformi al marchio CE così come i certificati e i relativi numeri di matricola non sono stati riconosciuti dalla produttrice [ Tutte queste CP_2
circostanze sono state rappresentate nella relazione a firma mia e del dott. del 12/6/2017 Per_7
(…). Preciso però che non abbiamo potuto verificare la dismissione di tutto il materiale. Abbiamo tuttavia rinvenuto ancora in azienda un elevatore a nastro e i due separatori. In ordine alla tramoggia non posso riferire nulla di preciso perché non sono stata io ad effettuare il relativo controllo sulla stessa. Posso solo riferire che erano comunque sprovviste di targhette” (…) Nel progetto era previsto
l'acquisto di un quadro elettrico mentre ne abbiamo rinvenuto uno di marca Pieralisi, CP_2 probabilmente non sostituito. In ordine alle gramole ricordo di averne rinvenute tre più quattro per un totale di sette in luogo delle cinque previste in progetto».
Di contro, il teste AN, indicato dall'odierna appellante, nel confermare di aver disinstallato, presso la ditta in Sciacca, una linea di molitura, Parte_1
costituita dai macchinari rappresentati nelle foto allegate alla relazione descrittiva a firma dell'ing. (prodotta dall'odierna appellante), ha dichiarato di aver acquistato i Per_8
pagina 16 di 19 macchinari di cui alla fattura n. 12 A del 30/04/2016 (all. 11 della produzione di parte appellante) e di aver venduto a i macchinari “costituenti Parte_1 completa linea di molitura olive” indicati nella fattura di vendita n. 18 del 27/04/2016, di cui all'allegato n. 10 del fascicolo di parte appellante (cfr. verbale di udienza del
20/02/2019: «Confermo tutte le circostanze. Dalle foto numero 1,2 e 3 che mi vengono esibite è evidente la differenza rispetto all'impianto precedente in cui le gramule erano sopraelevata.
Nell'impianto che ho fornito io invece le gramule sono ad altezza uomo, a terra (…) Preciso che nel nuovo impianto sono stati installati all'esterno l'elevatore e la tramogia che nel vecchio impianto erano istallati all'interno del capannone (…) La vecchia tramogia era incassata nel pavimento mentre quella nuova da me istallata è sopraelevata. Le tramogie hanno in linea di massima misure standard e si presentano molto simili nella forma»).
A tali fatture ha fatto riferimento anche il C.T.U., che, dopo aver evidenziato che la comparazione delle fotografie ante operam (di cui alla perizia giurata, riportante “un insieme di macchine ed attrezzature che identificano verosimilmente più linee di molitura”) con quanto rilevato in sede di operazioni peritali non consentiva di “identificare univocamente ed inequivocabilmente la linea oggetto di istanza di investimento/finanziamento”, ha fatto riferimento, per rispondere al quesito, alle fatture di acquisto e dismissione ed alle relative certificazioni [cfr. pag. 20 della relazione di C.T.U.: “(…) gli unici strumenti in mano allo scrivente CTU che possano oggi consentire, alla data di espletamento delle op. peritali, di rispondere al quesito posto dal G.I., sono rappresentati, oltre che dalla perizia redatta dall'ing.
, dalle fatture di acquisto e dismissione dell'impianto esistente, nonché dalle relative Per_2 certificazioni rilasciate ai fini della conformità dell'intervento di sostituzione”), per poi concludere nel senso che “l'impianto di molitura precedente è stato sostituito con un impianto, di seconda mano revisionato, con vasche a terra”.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di primo grado ha compiutamente esposto le ragioni per cui non ha condiviso tali conclusioni del C.T.U., rilevando che «la documentazione presente non può dirsi di per sé sufficiente a provare la effettiva e completa dismissione del vecchio impianto», tenuto conto, oltre che di quanto già esposto sulla non conformità dell'impianto al progetto finanziato per mancata garanzia degli standard pagina 17 di 19 di sicurezza stabiliti dalla normativa europea, delle seguenti circostanze, evidenziate dallo stesso C.T.U:
- le citate fatture non presentavano codici identificativi delle macchine compravendute;
- nella fattura emessa da RO AN (n. 18 del 27/04/2016) non era presente il
“gruppo caldaia” citato nella descrizione sintetica riportata in perizia dall'ing. Per_2
- nella fattura emessa da (n. 12 A del 30/04/2016) mancava il riferimento al Parte_1 quadro elettrico generale.
12.2. Orbene, in disparte ogni altra questione, la mancanza, nelle fatture, dei codici identificativi delle macchine compravendute appare dirimente.
Non può condividersi, infatti, l'argomentazione dell'appellante, secondo cui, essendo stati consegnati tutti i documenti (compresa la fattura con l'indicazione dei macchinari dismessi) prima che il progetto venisse finanziato, l avrebbe evidentemente CP_1
“ritenuto superflui” i numeri di matricola dei macchinari dismessi, non avendoli mai chiesti in sede di riesame della pratica.
Ed invero, come condivisibilmente rilevato dall'appellato nella comparsa di costituzione, la mancanza dei numeri di matricola dei macchinari venduti da Parte_1 alla ditta O.R.M.A. non consente di accertare quali macchinari siano stati
[...] effettivamente dismessi e di verificare positivamente, anche sotto questo profilo, la puntuale attuazione del progetto finanziato.
Anche il secondo motivo di appello, pertanto, deve ritenersi infondato.
13. Conseguentemente, alla luce di quanto sin qui esposto, va disatteso anche il terzo e ultimo motivo di appello, con cui l'appellante ha genericamente impugnato il capo della sentenza che ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata da : domanda, da CP_1
ritenere, di contro, pienamente fondata, stante l'insussistenza del diritto al contributo erogato.
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge pagina 18 di 19 16. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti dell avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 236/2021 del 29/05/2021, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 21/10/2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1572/2021 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
con sede legale in Sciacca (AG), via Aldo Moro Parte_1
n. 17 (C.F. e Partita Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli Avv.ti
OS AN FR (PEC: e CH Email_1
SS (PEC: ; Email_2
appellante contro
Controparte_1
sede di Palermo (PA), Viale del Fante 58/D (C.F.
[...]
; Partita Iva ), in persona del Direttore Regionale e legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Salvatore
IO (PEC: ; Email_3
appellato
pagina 1 di 19 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 236/2021, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, in data 29/05/2021, depositata e pubblicata in pari data;
OGGETTO: altri istituti di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza appellata:
- dichiarare nulla la prova per testi con l'Ing. stante che gli articolati sono generici Persona_1
ed hanno ad oggetto apprezzamenti e giudizi personali, peraltro smentiti anche dalla documentazione fotografica già in atti;
- ritenere e dichiarare che l'intervento eseguito da presso il proprio Parte_1
opificio, consistente nell'adozione di un impianto di molitura con vasche a terra rispetto all'impianto preesistente con vasche in altezza a castello e scala, per un costo effettivo di Euro 200.000,00 al netto di IVA, è conforme al progetto di cui alla domanda ISI cod. I4113-000090, descritto nella perizia giurata, a cura dell'Ing. del 27.06.2014 e ammesso al finanziamento di cui Persona_2 CP_1
all'Avviso Pubblico del dicembre 2013 con comunicazione del 19.10.2016;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittima ed infondata, disapplicare, ovvero dichiarare nulla, annullare, privare di efficacia, la revoca del finanziamento e la conseguente richiesta di restituzione dell'importo erogato, avanzata dall il 10.08.2017, ricevuta con raccomandata il CP_1
07.09.2017, dichiarando pertanto non tenuta alla restituzione delle Parte_1 somme ricevute in erogazione rigettando la domanda riconvenzionale avversaria.=
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.=”; per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
- Rigettare integralmente l'appello proposto con atto notificato in data 29.9.2021 da Parte_1
avverso la sentenza n.ro 236/21, resa dal Tribunale di Sciacca – in data 29.5.2021, resa
[...]
nel giudizio iscritto al n.ro 1268/17 RG, notificata il 30.8.2021, con conseguente condanna della società appellante alla restituzione in favore dell' della somma di €. 130.000,00, oltre interessi, CP_1
corrispondente all'importo del finanziamento alla stessa concesso;
pagina 2 di 19 - Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dei compensi professionali relativi anche al presente grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, l , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ritenere e CP_1
dichiarare che l'intervento eseguito da presso il proprio opificio sito in c.da Parte_1
Cinquegrane, consistente nell'adozione di un impianto di molitura con vasche terra rispetto all'impianto preesistente con vasche a castello e scala per un costo effettivo di euro 200.000,00 al netto di IVA è conforme al progetto di cui alla domanda ISI cod. I4113-000090, descritto nella perizia giurata, Ing. del 27/06/2014 e ammesso al finanziamento di cui all'Avviso Persona_2 CP_1
Pubblico del dicembre 2013 con comunicazione del 19/10/2016;
- Conseguente ritenere e dichiarare illegittima ed infondata, ovvero dichiarare nulla annullare , privare di efficacia, la revoca del finanziamento e la conseguente richiesta di restituzione dell'importo erogato, avanzata dall in data 10/08/2017 e comunicate alla ditta con raccomandata CP_1
ricevuta il 07/09/2017, dichiarando non tenuta alla restituzione delle Parte_1
somme ricevute in erogazione del contributo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
1.1. A sostegno delle proprie domande rappresentava: Parte_1
- che con avviso pubblico del 20 dicembre 2013 l' aveva messo a bando l'erogazione CP_1
di contributi quali incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 11, comma 1, lett. a, e comma 5 del d.lgs. n. 81/2008;
- di aver chiesto, con istanza del 2/07/2014, l'ammissione al contributo di un progetto consistente nell'adozione, presso il proprio opificio, di un impianto di molitura con vasche a terra (privo di rischi per la salute degli operai), in sostituzione di quello posseduto (con vasche a castello e scala, che presentava rischi di caduta accidentale degli addetti all'impianto), per un costo effettivo di euro 200.000,00 al netto di IVA, un importo finanziabile richiesto di euro 130.000,00 ed un importo di anticipazione di euro 6.500,00
(progetto descritto nella perizia giurata del 27/06/2014 dell' Ing. ); Persona_2
pagina 3 di 19 - che, a seguito di iniziale esclusione, la propria domanda era stata riesaminata (avendo essa precisato di aver provveduto, entro la chiusura dei termini, all'installazione di un impianto uguale a quello inizialmente previsto, con mera sostituzione del fornitore) e che, pertanto, era stata ammessa al contributo per un importo pari ad euro 130.000,00, successivamente erogatole;
- che in data 5/05/2017 era stata effettuata, presso il proprio stabilimento, una verifica tecnica ex post da parte dell , ai sensi dell'art. 24 del Bando ISI 2013, la quale non CP_1
aveva avuto buon esito;
- che, in particolare, erano risultate ancora presenti le macchine che avrebbero dovuto essere dismesse (tramoggia di carico, nastro trasportatore e gruppo separatori verticali), mancando, invece, la tramoggia di carico, il nastro trasportatore e il quadro elettrico generale di marca (facenti parte del progetto di finanziamento), nonché la CP_2 targhetta di marcatura CE dell'impianto oleario, il manuale d'uso e manutenzione, la batteria di cinque gramole (al posto della quale erano state rinvenute una batteria di quattro e una batteria di tre gramole), le targhette di marcatura CE delle macchine
(essendo state queste disconosciute da non corrispondendo i numeri di CP_2 matricola ivi riportati a nessun macchinario da questa venduto) e, infine, le dichiarazioni di conformità CE e le dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine (pure disconosciute da;
CP_2
- che, in ottemperanza all'art. 24 del bando, con provvedimento comunicatole il
7/09/2017 l' aveva revocato il provvedimento di concessione del contributo e le CP_1
aveva intimato di provvedere alla restituzione dell'importo erogatole;
- di aver, tuttavia, eseguito l'intervento in conformità al progetto finanziato;
- che i macchinari dismessi erano individuati quantitativamente nella propria fattura di vendita n. 12/A del 30/04/2016, mentre i macchinari costituenti l'impianto di CP_2
molitura revisionato, oggetto del finanziamento, erano indicati nella fattura n. 18/2016 del
27/04/2016 della ditta O.R.M.A. di RO AN;
- che non poteva apprezzarsi visivamente la differenza tra la tramoggia e il nastro trasportatore dismessi e quelli di nuova installazione (avendo mantenuto questi la loro pagina 4 di 19 conformazione, in ragione della propria funzionalità all'interno dell'impianto), mentre erano evidenti delle differenze (colore) tra il gruppo separatori dismesso e quello installato;
- che era stata richiesta l'istallazione di un gruppo gramole (non di una batteria di cinque gramole) e che del vecchio quadro elettrico era stato mantenuto solo l'involucro (in ottime condizioni);
- che la mancata apposizione della marcatura CE sulle macchine era una carenza meramente formale, non inficiante il corretto funzionamento dell'impianto, e che appariva pretestuoso evidenziare l'errore di scrittura (“Manofacturer” in luogo di “Manufacturer”) sulle etichette dei separatori.
2. Con comparsa depositata il 19/01/2018 si costituiva in giudizio l , chiedendo, in CP_1 via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 130.000,00, Parte_1 oltre interessi.
2.1 In particolare, l deduceva che: CP_1
- in fase di valutazione del progetto aveva comunicato il Parte_1 cambio di fornitore delle macchine (da a due nuove ditte, la O.R.M.A. Controparte_3 di RO AN e la PIERALISI MAIP s.p.a.) e l'acquisto di due decanter “Jumbo3”
(invece dell'unico decanter previsto nel preventivo originario) e tali richieste di variante non erano state accolte;
- in fase di rendicontazione il progetto, in un primo momento, non era stato rendicontato positivamente, per mancanza della documentazione richiesta dal bando (tra cui dichiarazioni di conformità CE e dichiarazioni di incorporazione), successivamente integrata;
- a seguito del rinvenimento, durante la verifica effettuata il 5/05/2017 dai funzionari dell'organo tecnico deputato alle verifiche (Consulenza Accertamento Rischi Per_3
Professionali e Prevenzione), di alcune macchine “ prive di regolare targhetta CP_2 di marcatura di conformità CE, in data 8/05/2017 era stato richiesto ad di Controparte_4
confermare se avesse effettivamente emesso le dichiarazioni di conformità CE e di incorporazione trasmesse dall'attrice;
pagina 5 di 19 - con pec dell'1/06/2017, aveva negato che i certificati di conformità CE Controparte_4
e le dichiarazioni di incorporazione fossero a sé attribuibili e che le targhette dei macchinari fossero di propria produzione, riportando queste ultime delle matricole non corrispondenti ad alcun macchinario da essa venduto;
- i funzionari avevano, dunque, concluso negativamente la verifica tecnica, sia Per_3 per la mancata dismissione del vecchio impianto, sia per la non conformità del nuovo impianto al progetto finanziato;
pertanto, pur avendo comunicato di aver Parte_1
“ripristinato le targhette originali, con i corretti numeri di matricola e con i corretti certificati di dichiarazione del fabbricante”, il finanziamento era stato revocato;
- dalla fattura n. 18/2016 non era possibile individuare marca, modello e numeri di matricola delle macchine acquistate;
- nelle fotografie post operam erano ancora presenti la vecchia tramoggia e nastro trasportatore (con la stessa macchia di ruggine presente ante operam), nonché le centrifughe, macchinari che avrebbero dovuto esser tutti dismessi, e quattro gramole risultavano collegate ad una tubazione, mentre altre tre ad altra tubazione;
- gli ispettori avevano, altresì, opportunamente aperto il quadro elettrico generale, CP_1 constatando la mancanza della dichiarazione di conformità (le dichiarazioni di conformità di cui al D.M. 37/08 esibite dalla società attrice riguardavano infatti l'impianto elettrico e non il quadro);
- essendo una multinazionale nel campo della produzione di macchine, era CP_2 poco credibile che essa avesse fatto stampare le proprie etichette con errori di lingua inglese a livello elementare (“Manofacturer”);
- era risultato mancante il manuale d'uso e manutenzione complessivo dell'impianto, che
O.R.M.A. di AN RO, in qualità di assemblatore dell'impianto, avrebbe dovuto fornire.
3. In allegato alle note di trattazione scritta depositate il 28/01/2021, contenenti la precisazione delle conclusioni, depositava telematicamente la Parte_1
missiva inviatale da datata 15/06/2020 (già esibita all'udienza del 08/07/2020 CP_2
e di cui era stata autorizzata la produzione), in cui si rappresentava che, a seguito di un sopralluogo effettuato nel marzo 2018, essa aveva constatato, a mezzo del proprio tecnico pagina 6 di 19 di zona, “senza dubbio alcuno che presso la stessa erano rinvenibili i predetti Parte_1
macchinari, oggetto della richiesta di informazioni formulata da e che i macchinari in questione CP_1 erano effettivamente individuabili come macchine per la molitura delle olive di costruzione CP_2
cioè, nello specifico i macchinari per la molitura delle olive erano alcuni di costruzione
[...] diretta (Decanter e altri ( Frangitore, Lavatrice, CP_2 CP_5 Per_4 Persona_5
sono stati costruiti da aziende esterne a cui a suo tempo, aveva commissionato la CP_2
costruzione sotto propri progetti.
In particolare si è potuto rilevare che trattasi di macchinari costruiti diversi anni addietro da CP_2
cioè si trattava di impianto “usato revisionato” venduto a da un
[...] Parte_1 soggetto terzo”.
4. Con sentenza n. 236/2021 del 29/05/2021, depositata e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Sciacca rigettava le domande proposte da e, in Parte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall , condannava la società CP_1
attrice alla restituzione della somma di euro 130.000,00, oltre interessi.
4.1. Nella motivazione il Tribunale evidenziava, in primo luogo, la non conformità dell'impianto realizzato dalla società attrice al progetto presentato, tenuto conto:
- che la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, c.d. direttiva macchine, nel definire i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per le “macchine” e le “quasi- macchine” (considerando n. 18), prevedeva, per le quasi-macchine, l'obbligo della dichiarazione di incorporazione;
- che alla mancanza, nel caso di specie, delle dichiarazioni di incorporazione, contrariamente a quanto ritenuto dal C.T.U. e dalla società attrice, non poteva ovviare la certificazione dell'intero impianto emessa dall'assemblatore (O.R.M.A.), posto che «la mancanza del certificato di incorporazione delle quasi macchine determina la violazione del disposto di cui all'art. 13 della c.d. direttiva macchine, non garantendo gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa e, di conseguenza dal bando» (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);
- che mancava il manuale di manutenzione complessivo dell'impianto, che avrebbe dovuto fornire la ditta O.R.M.A. di AN RO quale assemblatore dell'impianto.
4.2. Sotto altro profilo, il Tribunale evidenziava che non poteva ritenersi «sufficientemente provata l'effettiva e completa dismissione di tutto il vecchio impianto, per come previsto dal progetto
pagina 7 di 19 di finanziamento», avuto riguardo alla puntuale deposizione del teste (che aveva Per_1
riferito di numerose difformità riscontrate durante il sopralluogo) e, di contro, alla genericità della deposizione del teste AN RO (che aveva genericamente riferito di avere disinstallato una linea di molitura e di averla acquistata, senza nulla riferire in merito alla attuale collocamento delle macchine e alla loro presenza sui luoghi), tenuto conto, anche in questo caso, delle non condivisibili conclusioni del C.T.U.
5. Con atto di citazione notificato il 29/09/2021 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 236/2021.
6. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, richiamando la normativa di riferimento, oltreché la lex specialis, ha statuito che l'intervento realizzato non è conforme al progetto finanziato.
6.1. In particolare, secondo la società appellante, afferendo il finanziamento all'acquisto di un impianto completo, usato e revisionato, il venditore/assemblatore, che conosce le
«quasi-macchine» e gli interventi effettuati, dovrebbe rilasciare la sola dichiarazione di conformità dell'intero impianto, e non anche le singole dichiarazioni di incorporazione delle singole «quasi-macchine». Infatti, l'originaria dichiarazione di incorporazione di una quasi-macchina, una volta che essa sia stata revisionata e rivenduta, non assumerebbe più, di per sé sola, alcuna valenza ai fini della conformità.
D'altro canto, non vi sarebbe la paventata carenza di tracciabilità dell'impianto, che dopo l'installazione andrebbe ricondotta allo stesso venditore/installatore.
6.2. Secondo poi, sarebbe errato il rilievo di mancanza del Parte_1 manuale di manutenzione complessivo, evincendosi dal certificato di conformità CE dell'impianto che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico era l'Ing.
[...]
perito tecnico della O.R.M.A. (e ciò in ossequio alle prescrizioni della direttiva Per_6 macchine 2006/42/CE, che ha introdotto l'obbligo, per il fabbricante, di riportare nella dichiarazione di conformità CE il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico).
7. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non sufficientemente provata l'effettiva e completa dismissione di tutto il vecchio impianto, per come previsto dal progetto di finanziamento.
pagina 8 di 19 7.1. Sul punto la società appellante ha, preliminarmente, sollevato eccezione di nullità della prova testimoniale dell'Ing. in quanto egli aveva già valutato il progetto, in Per_1 qualità di “Ispettore” , in sede di ammissione al finanziamento. CP_1
7.2. L'appellante ha dedotto, poi, di aver provato l'avvenuta dismissione del vecchio impianto mediante le dichiarazioni rese, in sede di escussione, dal teste AN, che trovavano peraltro riscontro nella relazione del CTU, le cui conclusioni erano state disattese dal Giudice senza esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito.
7.3. Ed ancora, secondo l'appellante, essendo stati consegnati tutti i documenti (compresa la fattura con l'indicazione dei macchinari dismessi) prima che il progetto venisse finanziato, l aveva, evidentemente, ritenuto superflui i numeri di matricola dei CP_1 macchinari dismessi, non avendoli mai chiesti in sede di riesame della pratica.
7.4. Infine, la società appellante ha rappresentato che, nell'evoluzione del progetto finanziato, non era più prevista la dismissione del “gruppo caldaia”.
8. Da ultimo, con il terzo motivo, ha censurato la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall . CP_1
9. Con comparsa depositata il 19/01/2022 si è costituito l , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e concludendo nei termini riportati in epigrafe.
9.1. In particolare, l'appellato ha dedotto che non sarebbe possibile emettere un certificato di conformità CE di un insieme di quasi-macchine senza esser in possesso di ogni singola dichiarazione (veritiera) di incorporazione delle quasi-macchine costituenti l'insieme delle macchine (impianto oleario), pena la violazione dell'art. 13 della Direttiva macchine
(nonché del paragrafo 131 della “Guida all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE –
2° edizione giugno 2010”). Pertanto, posto che, nel caso di specie, le dichiarazioni di incorporazione presentate non erano autentiche (non corrispondendo i numeri di matricola ivi riportati a quelli delle targhette identificative delle quasi-macchine), anche la dichiarazione di conformità CE dell'impianto sarebbe priva di qualsiasi validità.
9.2. Inoltre, ha dedotto ancora l , la società appellante avrebbe confuso il concetto CP_1 di “manuale d'uso e manutenzione”, da fornire all'utente finale (nel caso di specie i lavoratori), con quello di “fascicolo tecnico”, sottolineando che, alla luce di quanto disposto nel menzionato art. 13 della Direttiva macchine e nel paragrafo 38 della Guida,
pagina 9 di 19 non sarebbe possibile redigere un fascicolo tecnico dell'insieme di macchine (in questo caso, l'impianto oleario) in mancanza delle dichiarazioni di incorporazione delle quasi- macchine.
9.3. In ordine all'eccezione di nullità della prova testimoniale, poi, l'appellato ha evidenziato che l'Ing. lungi dall'aver preso mai parte all'iter di valutazione del Per_1
progetto, avrebbe soltanto effettato la verifica ex post sui luoghi in qualità di funzionario della dell . Per_3 CP_1
9.4. Infine, ha rilevato che la mancanza dei numeri di matricola delle quasi- CP_1 macchine impediva di identificare con certezza ciò che effettivamente era stato ceduto alla
O.R.M.A. e, quindi, l'effettiva dismissione di parti dell'impianto, prevista nel progetto.
10. Sostituita l'udienza del giorno 4/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 10/06/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
11. Il primo motivo di appello è infondato.
11.1 Quanto al primo profilo in cui è articolato il motivo, va premesso, come correttamente rilevato dal Tribunale, che, mentre per una “macchina” la conformità ai requisiti della direttiva 2006/42/CE – cosiddetta “Direttiva Macchine” (che ha sostituto la precedente direttiva macchine 98/37/CE) – è garantita dalla dichiarazione CE di conformità (e dal relativo marchio CE), per una “quasi-macchina” occorre la dichiarazione di incorporazione.
L'articolo 5 della direttiva 2006/42/CE, al comma 1, stabilisce infatti che “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: … e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16”; il comma 2, invece, dispone che “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi- macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13”.
pagina 10 di 19 La procedura di cui all'articolo 13 è, per l'appunto, quella da seguire per le “quasi- macchine”, e si differenzia dalle procedure per la valutazione della conformità delle macchine (previste, invece, all'articolo 12).
In particolare, l'articolo 13 della direttiva 2006/42/CE dispone: “
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: … c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale”.
Tale norma è stata, peraltro, pedissequamente trasfusa nell'art. 10 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17 (che ha recepito la direttiva 2006/42/CE).
Pertanto – come già correttamente valutato dal giudice di prime cure – non è sufficiente, alla luce dell'art. 13 della Direttiva Macchine, la sussistenza della sola certificazione di conformità dell'intero impianto, rilasciata dal venditore/installatore (cioè, nel caso di specie, dall'assemblatore delle singole quasi-macchine).
Il rilascio di tale certificazione complessiva relativa all'impianto deve basarsi sulla sussistenza, a monte, delle relative singole dichiarazioni (ovviamente valide) di incorporazione delle quasi-macchine, componenti poi l'insieme delle macchine (cioè, nella specie, l'impianto oleario, inteso quale prodotto finale).
Le dichiarazioni di incorporazione devono, invero, accompagnare la quasi-macchina “fino all'incorporazione” (cfr. il citato articolo 13).
Si rammenta, in proposito, che la direttiva 2006/42/CE definisce quasi-macchine “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi- macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”.
Pertanto, poiché le quasi-macchine vanno a costituire, in definitiva, l'insieme delle macchine (ossia l'impianto), sostenere che una “quasi-macchina” possa essere impiegata all'interno di un impianto a prescindere dalla sussistenza della relativa dichiarazione di incorporazione, equivarrebbe ad affermare che una “macchina” possa essere messa in servizio a prescindere dalla dichiarazione CE di conformità della stessa (affermazione pagina 11 di 19 evidentemente paradossale ed in aperto contrasto già solo con i dettami del menzionato comma 1 dell'articolo 5 della direttiva).
All'interno di un impianto oleario, le operazioni di defogliazione e lavaggio delle olive, frangitura (o molitura), gramolatura, estrazione e separazione finale sono, ovviamente, differenti tra loro e seguono un preciso iter. Le dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine impiegate in ognuna delle dette fasi (rispettivamente, il deramifogliatore, la lavaolive, il frangitore, la gramola, il decanter ed i separatori) costituiscono la base di partenza, per l'assemblatore, ai fini del rilascio di regolare certificazione di conformità CE dell'impianto oleario nel suo complesso.
Tenuto conto che ogni dichiarazione di incorporazione deve specificamente elencare i
RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) applicati per la singola quasi-macchina, non potrebbe in alcun modo esser attestata la rispondenza agli standards di sicurezza della struttura complessiva, prescindendosi dall'accertamento del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza da parte delle singole quasi-macchine, componenti la struttura finale.
Nel caso di specie, quindi, all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016), correttamente il Tribunale di Sciacca ha accertato, discostandosi dalle conclusioni del CTU, che l'assenza di valide dichiarazioni di incorporazione del produttore delle quasi-macchine ( non è in CP_2 alcun modo superabile né sanabile con la sussistenza della dichiarazione CE di conformità dell'impianto oleario, rilasciata dall'assemblatore (O.R.M.A. di RO AN) con protocollo n. 02/2016 del 03/05/2016, pena la violazione del disposto di cui all'articolo
13 della direttiva 2006/42/CE.
D'altronde, tale ricostruzione è perfettamente in linea con una delle principali finalità della direttiva di riferimento (la salvaguardia della sicurezza e la tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti interessati dalla direttiva stessa), nonché con le finalità del Bando
ISI 2013 , diretto specificamente ad incentivare le imprese a realizzare progetti per CP_1
il “miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti” (cfr. articolo 1 del bando).
pagina 12 di 19 A tale ultimo proposito, la motivazione del Tribunale va condivisa anche laddove non ha attribuito rilevanza alcuna alla circostanza, dedotta da che le Parte_1 quasi-macchine siano state prodotte da perché – per l'appunto – non si pone CP_2
«(solo) un problema di tracciabilità dei prodotti, ma di conformità degli stessi alla normativa europea, atteso che solo siffatta conformità può intendersi come garanzia di sicurezza dell'impianto».
Va osservato, infatti, che con la citata missiva del 15/06/2020 (prodotta da Parte_1 anche nel presente giudizio di appello, contestualmente al deposito dell'atto di citazione, anche se non espressamente richiamata a fondamento del primo motivo di impugnazione) si è limitata a comunicare che, a seguito del sopralluogo effettuato nel marzo CP_2
2018, il proprio tecnico di zona aveva constatato che, in realtà, i macchinari oggetto della verifica erano stati costruiti diversi anni addietro da essa stessa o, comunque, da aziende esterne cui essa aveva, a suo tempo, commissionato la costruzione, mentre precedentemente, a precisa richiesta di chiarimenti dell , con pec dell'1/06/2017, CP_1 oltre a disconoscere i certificati di conformità CE e le dichiarazioni di incorporazione, aveva rilevato che le targhette dei macchinari presenti nell'impianto dell'appellante riportavano matricole non corrispondenti ad alcun macchinario da essa venduto.
Il contenuto della missiva del 15/06/2020, peraltro, coincide con quanto dichiarato dal teste - tecnico della “Technical Solution s.r.l.” officina Master, autorizzata Testimone_1
per Sicilia e Sardegna da “Alfa Laval Italy s.r.l.” - nel documento datato 5/04/2018 e dal medesimo confermato in sede di escussione testimoniale il 17/04/2019.
Tuttavia, la detta missiva del 15/06/2020 non contiene alcun riferimento ai certificati di conformità CE e alle dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine, precedentemente disconosciute expressis verbis da con pec dell'1/06/2017 CP_2
(disconoscimento in relazione al quale aveva presentato querela orale contro CP_2 ignoti in data 12/06/2017).
Si tratta, invero, di una comunicazione del tutto generica, dalla quale non è in alcun modo possibile dedurre che abbia inteso riconoscere la paternità di quelle CP_2
certificazioni (certificati di conformità CE, dichiarazioni di incorporazione e targhette dei macchinari) che la stessa aveva in precedenza, inequivocabilmente, ritenuto a sé non riferibili.
pagina 13 di 19 Tanto premesso, non può ritenersi raggiunta la prova di un'installazione effettiva e completa di un impianto oleario privo di rischi per la salute e sicurezza degli operai, così come indicato nel progetto ammesso a finanziamento, e di un miglioramento
“documentato” delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle preesistenti
(cfr. art. 1 Bando ISI 2013).
11.2. Quanto, poi, al secondo profilo in cui è articolato il motivo di appello, non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante sul manuale di uso e manutenzione dell'intero impianto.
Ed invero, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di tale manuale, né, tantomeno, dell'avvenuta consegna dello stesso da parte della ditta O.R.M.A., quale assemblatore dell'impianto, a Parte_1
Non pertinente, al riguardo, è il riferimento, da parte dell'appellante, alla circostanza che dal certificato di conformità CE sarebbe individuabile il soggetto autorizzato a costituire il fascicolo tecnico, dal momento che il manuale di uso e manutenzione (cfr. punto 1.7.4 dell'Allegato I della direttiva), e il fascicolo tecnico (cfr. punto A dell'Allegato VII della direttiva) hanno natura e funzioni differenti, come correttamente eccepito dall'istituto appellato.
Peraltro, proprio alla luce di quanto disposto nel menzionato punto n. 2 dell'art. 13 della citata Direttiva Macchine (“Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale”), nonché di quanto, specularmente, previsto alla lettera A dell'Allegato
VII (“
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: a) un fascicolo di costruzione composto:
… - se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio”), va rilevato, a conferma di tutto quanto sin qui evidenziato, che l'elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine presuppone e non può prescindere – anch'esso – dalle singole dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine (costituenti, poi, l'insieme di macchine).
12. Anche il secondo motivo di appello è infondato, dovendosi ritenere non provata (come rilevato dal Giudice di primo grado) l'effettiva dismissione del vecchio impianto, come previsto nel progetto finanziato.
pagina 14 di 19 12.1. In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della prova testimoniale con l'ing. (per avere il teste già valutato il progetto, in qualità di Per_1
“Ispettore” , in sede di ammissione al finanziamento), non sollevata in primo grado CP_1
e formulata per la prima volta dalla società appellante nel presente giudizio di appello (cfr.
Cass., S.U., 6 aprile 2023, n. 9456: «L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246
c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova»).
Ed invero, nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata l'11/5/2018, la società appellante si è limitata ad eccepire la genericità dei capitoli di prova (“Quanto alla richiesta di prova per testi con il Sig. Ing. ci si oppone all'ammissione tutti gli articolati di Persona_1
prova di cui alle deduzioni istruttorie ed in particolare agli articolati lett. D, E, F, e G essi infatti sono generici, non hanno ad oggetto fatti specifici ma apprezzamenti e giudizi personali peraltro smentiti anche da documentazione fotografica già in atti, con particolare riferimento alla tramogia e nastro trasportatore, detti articolati contengono inoltre anche inammissibili circostanze negative”): argomentazioni richiamate all'udienza del 20/6/2018 (“insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati in citazione e nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. e si oppone all'ammissione dei mezzi di prova articolati dalla controparte per quanto dedotto nelle suddette memorie”).
L'eccezione di nullità della deposizione per incapacità del teste non è stata sollevata neppure all'udienza di escussione (cfr. verbale di udienza del 17/04/2019) e finanche negli scritti difensivi finali di primo grado l'odierna appellante ha reiterato esclusivamente il rilievo di inammissibilità della prova per genericità degli articolati di prova.
Ciò posto, i rilievi dell'appellante non meritano condivisione neppure sotto il diverso profilo dell'attendibilità, non essendovi alcuna prova del dedotto coinvolgimento del teste
(in qualità di “ispettore” ) nella fase di valutazione iniziale del progetto da Per_1 CP_1 ammettersi a finanziamento;
il teste, infatti, ha soltanto effettuato la verifica ex post dell'impianto, in qualità di funzionario (ente dell deputato ad Per_3 CP_1
effettuare le verifiche di cui all'art. 23 del bando).
12.1. Non è condivisibile, poi, l'assunto dell'appellante, secondo cui egli avrebbe provato l'avvenuta dismissione del vecchio impianto mediante le dichiarazioni rese, in sede di pagina 15 di 19 escussione, dal teste AN, a suo dire collimanti con le conclusioni del C.T.U., disattese dal Giudice “senza esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito”.
Il giudice, infatti, ha dato conto delle dichiarazioni rese dal teste dell e dal CP_6 teste dell'appellante AN, nonché delle conclusioni del C.T.U., pervenendo alla conclusione di carenza di prova sull'effettiva dismissione del vecchio impianto che va, in questa sede, interamente confermata.
Ed invero, il teste (chiamato a confermare gli esiti della verifica condotta Per_1 nell'impianto della società appellante il 12/06/2017) ha dichiarato: «Presto attività professionale in via esclusiva per l' sono iscritto all'albo degli Ingeneri di Palermo. Mi sono CP_1
occupato della terza fase del progetto ISI anno 2013 Preciso che detto progetto si articola in tre fasi: la prima relativa alla valutazione e ammissione dell'azienda al finanziamento, la seconda relativa alla rendicontazione e la terza, solo eventuale, che si estrinseca nella verifica a campione sul campo [della] rispondenza tra le opere svolte e quelle rappresentate nel progetto approvato prime e rendicontato poi.
Si pone l'obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro (…) Durante il sopralluogo abbiamo riscontrato diverse difformità: in particolare la presenza di macchinari (due separatori di colore grigio) che avrebbero dovuto essere dismessi e che invece si trovavano ancora in azienda, le targhette di conformità CE non risultavano conformi al marchio CE così come i certificati e i relativi numeri di matricola non sono stati riconosciuti dalla produttrice [ Tutte queste CP_2
circostanze sono state rappresentate nella relazione a firma mia e del dott. del 12/6/2017 Per_7
(…). Preciso però che non abbiamo potuto verificare la dismissione di tutto il materiale. Abbiamo tuttavia rinvenuto ancora in azienda un elevatore a nastro e i due separatori. In ordine alla tramoggia non posso riferire nulla di preciso perché non sono stata io ad effettuare il relativo controllo sulla stessa. Posso solo riferire che erano comunque sprovviste di targhette” (…) Nel progetto era previsto
l'acquisto di un quadro elettrico mentre ne abbiamo rinvenuto uno di marca Pieralisi, CP_2 probabilmente non sostituito. In ordine alle gramole ricordo di averne rinvenute tre più quattro per un totale di sette in luogo delle cinque previste in progetto».
Di contro, il teste AN, indicato dall'odierna appellante, nel confermare di aver disinstallato, presso la ditta in Sciacca, una linea di molitura, Parte_1
costituita dai macchinari rappresentati nelle foto allegate alla relazione descrittiva a firma dell'ing. (prodotta dall'odierna appellante), ha dichiarato di aver acquistato i Per_8
pagina 16 di 19 macchinari di cui alla fattura n. 12 A del 30/04/2016 (all. 11 della produzione di parte appellante) e di aver venduto a i macchinari “costituenti Parte_1 completa linea di molitura olive” indicati nella fattura di vendita n. 18 del 27/04/2016, di cui all'allegato n. 10 del fascicolo di parte appellante (cfr. verbale di udienza del
20/02/2019: «Confermo tutte le circostanze. Dalle foto numero 1,2 e 3 che mi vengono esibite è evidente la differenza rispetto all'impianto precedente in cui le gramule erano sopraelevata.
Nell'impianto che ho fornito io invece le gramule sono ad altezza uomo, a terra (…) Preciso che nel nuovo impianto sono stati installati all'esterno l'elevatore e la tramogia che nel vecchio impianto erano istallati all'interno del capannone (…) La vecchia tramogia era incassata nel pavimento mentre quella nuova da me istallata è sopraelevata. Le tramogie hanno in linea di massima misure standard e si presentano molto simili nella forma»).
A tali fatture ha fatto riferimento anche il C.T.U., che, dopo aver evidenziato che la comparazione delle fotografie ante operam (di cui alla perizia giurata, riportante “un insieme di macchine ed attrezzature che identificano verosimilmente più linee di molitura”) con quanto rilevato in sede di operazioni peritali non consentiva di “identificare univocamente ed inequivocabilmente la linea oggetto di istanza di investimento/finanziamento”, ha fatto riferimento, per rispondere al quesito, alle fatture di acquisto e dismissione ed alle relative certificazioni [cfr. pag. 20 della relazione di C.T.U.: “(…) gli unici strumenti in mano allo scrivente CTU che possano oggi consentire, alla data di espletamento delle op. peritali, di rispondere al quesito posto dal G.I., sono rappresentati, oltre che dalla perizia redatta dall'ing.
, dalle fatture di acquisto e dismissione dell'impianto esistente, nonché dalle relative Per_2 certificazioni rilasciate ai fini della conformità dell'intervento di sostituzione”), per poi concludere nel senso che “l'impianto di molitura precedente è stato sostituito con un impianto, di seconda mano revisionato, con vasche a terra”.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di primo grado ha compiutamente esposto le ragioni per cui non ha condiviso tali conclusioni del C.T.U., rilevando che «la documentazione presente non può dirsi di per sé sufficiente a provare la effettiva e completa dismissione del vecchio impianto», tenuto conto, oltre che di quanto già esposto sulla non conformità dell'impianto al progetto finanziato per mancata garanzia degli standard pagina 17 di 19 di sicurezza stabiliti dalla normativa europea, delle seguenti circostanze, evidenziate dallo stesso C.T.U:
- le citate fatture non presentavano codici identificativi delle macchine compravendute;
- nella fattura emessa da RO AN (n. 18 del 27/04/2016) non era presente il
“gruppo caldaia” citato nella descrizione sintetica riportata in perizia dall'ing. Per_2
- nella fattura emessa da (n. 12 A del 30/04/2016) mancava il riferimento al Parte_1 quadro elettrico generale.
12.2. Orbene, in disparte ogni altra questione, la mancanza, nelle fatture, dei codici identificativi delle macchine compravendute appare dirimente.
Non può condividersi, infatti, l'argomentazione dell'appellante, secondo cui, essendo stati consegnati tutti i documenti (compresa la fattura con l'indicazione dei macchinari dismessi) prima che il progetto venisse finanziato, l avrebbe evidentemente CP_1
“ritenuto superflui” i numeri di matricola dei macchinari dismessi, non avendoli mai chiesti in sede di riesame della pratica.
Ed invero, come condivisibilmente rilevato dall'appellato nella comparsa di costituzione, la mancanza dei numeri di matricola dei macchinari venduti da Parte_1 alla ditta O.R.M.A. non consente di accertare quali macchinari siano stati
[...] effettivamente dismessi e di verificare positivamente, anche sotto questo profilo, la puntuale attuazione del progetto finanziato.
Anche il secondo motivo di appello, pertanto, deve ritenersi infondato.
13. Conseguentemente, alla luce di quanto sin qui esposto, va disatteso anche il terzo e ultimo motivo di appello, con cui l'appellante ha genericamente impugnato il capo della sentenza che ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata da : domanda, da CP_1
ritenere, di contro, pienamente fondata, stante l'insussistenza del diritto al contributo erogato.
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge pagina 18 di 19 16. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti dell avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 236/2021 del 29/05/2021, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 21/10/2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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