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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott Francesca Coccoli Consigliere rel.
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 73/2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionaria di Parte_1
in persona della procuratrice rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Alessandro Barbaro appellante contro c.f. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. Vilma Giovannini appellato
per la riforma della sentenza n. 1350/2022, emessa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 22 dicembre 2022.
L'udienza del 23 gennaio 2024, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 25 gennaio 2024, con assegnazione dei termini di venti giorni per comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Conclusioni dell'appellante:
“1.- Accogliere nella forma il presente atto di appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, per i fatti e motivi dedotti nella narrativa;
2.- ritenere e dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado per l'omissione e/o irregolarità e illegittimità della motivazione e delle conseguenti statuizioni con riferimento alle somme dovute per il mancato pagamento dei ratei di rimborso del contratto di finanziamento n. personale n. 1670962 del 7/7/2010 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condannare il sig. al Controparte_3 pagamento di € 7.989,16 oltre interessi come da domanda, per i motivi esposti in narrativa;
3.- ritenere e dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado con riferimento al pagamento delle spese e dei compensi di lite e, per l'effetto, porre queste ultime a totale
e/o prevalente (nella ragionevole misura dei 2/3) carico della controparte, stante la complessiva soccombenza della controparte rispetto all'ammontare dell'importo ingiunto.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Si insiste affinchè la Corte di Appello di L'Aquila Voglia rigettare l'appello proposto dalla quale procuratore della con conferma della Parte_2 Parte_1
Sentenza n.1350/2022 pubblicata il 22.12.2022, RG n.462/2018, Rep. 1810/2022 di pari data, notificata a mezzo pec il 23.12.2022, emessa dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Bellomo Francesca, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra espressi. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Salvezze illimitate”.
FATTO E DIRITTO
pag. 2/9 1) La sentenza impugnata. Con sentenza n. 1350/2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, il
Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_3
, revocava il decreto ingiuntivo n. 1501/2017 emesso su istanza della
[...] [...]
ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 9.090,75, oltre accessori, CP_2
ingiunta a titolo di saldo del credito, originariamente vantato da e CP_1
successivamente ceduto alla ricorrente in monitorio, in relazione ai seguenti rapporti contrattuali: quanto ad € 7.989,16 per il mancato pagamento delle rate residue del contratto di finanziamento n. 1670962 del 7/7/2010; quanto ad € 1.101,59, quale somma dovuta con riferimento al rapporto di conto corrente n. 102402244.
2) In particolare riteneva il primo giudice che la documentazione versata in atti, consistente unicamente nell'estratto relativo al saldo del conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata ex art. 50 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in assenza degli estratti conto relativi al rapporto contestato, non consentisse di ritenere provato il credito vantato dall'istituto.
3) Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello la
[...]
nella qualità di cessionaria di in persona della Parte_1 Controparte_1
procuratrice , per i motivi di seguito indicati: CP_2
3.1) “Omissione della motivazione con riferimento alle somme relative al mancato pagamento dei ratei residui di rimborso del contratto di finanziamento n. 1670962 del
7/7/2010, con saldo debitore di € 7.989,16. Erroneità e illegittimità della sentenza impugnata”. Lamentava l'appellante che il giudice di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto in ragione della mancanza di estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, avesse omesso di esaminare e di motivare la questione inerente al distinto rapporto di finanziamento recante n. 1670962 del 7/7/2010.
3.2) Sulla condanna alle spese. Lamentava l'appellante l'erroneità della propria condanna alle spese che, in ossequio al principio della soccombenza, avrebbe invece dovuto tener conto della infondatezza della proposta opposizione con riferimento al menzionato contratto di finanziamento, avente saldo debitore di € 7.989,16.
3.3) Domandava, pertanto, che in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
[...]
venisse condannato al pagamento di € 7.989,16 oltre interessi come Controparte_3
da domanda, per il mancato versamento dei ratei di rimborso del contratto di pag. 3/9 finanziamento personale n. 1670962 del 7/7/2010, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, in misura totale o prevalente, in ossequio al principio della soccombenza.
3.4) Si costituiva in grado di appello resistendo alle avverse Controparte_3
deduzioni ed eccependo l'inammissibilità dell'appello, in difetto dei requisiti ex art. 342
c.p.c., e l'infondatezza nel merito del proposto gravame.
4) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'appello fondato.
4.1.) Sul primo motivo di appello deve osservarsi come il ragionamento seguito dal primo giudice circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore di primo grado in merito ai fatti costitutivi della domanda azionata, stante la mancanza integrale di estratti conto relativi al conto corrente intestato da , possa ritenersi CP_3
condivisibile esclusivamente con riferimento al conto corrente strettamente inteso e al relativo saldo passivo documentato con la certificazione ex art. 50 TUB, profilo con riguardo al quale la non ha proposto appello. Parte_1
Tale carenza probatoria, derivante nello specifico dalla mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente e dei relativi estratti conto, risulta puntualmente rilevata anche in sede di CTU con riferimento al menzionato rapporto, recante n.
102402244, intercorso tra il e CP_3 Controparte_1
4.2) Altro è a dirsi per il distinto contratto di finanziamento personale sottoscritto dal in data 7 luglio 2010. CP_3
Con tale negozio, acquisito in atti (all. 4 di parte opposta nel giudizio di primo grado), concedeva al un prestito personale, per Controparte_4 CP_3 esigenze familiari, dell'importo finanziato di euro 10.713,99 (erogato euro 9.873,22), da restituire in n. 84 rate mensili, ciascuna dell'importo di euro 175,11, con la previsione di un TAN pari al 9,50% e di un TAEG del 10,26%.
Le condizioni contrattuali prevedevano, altresì, i seguenti costi: euro 713,99 a titolo di
“premio assicurativo richiedente” ed euro 100,00 per “commissioni di istruttoria”.
Quale modalità di liquidazione veniva prescelto l'accredito su conto corrente CP_1
con addebito delle rate sul conto medesimo.
pag. 4/9 L'individuazione del conto corrente d'appoggio quale modalità esecutiva del rapporto, non sottrae tuttavia il contratto finanziamento personale ai principi generali in tema di onere della prova, cui detto rapporto soggiace.
Va premesso in proposito che, come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. Cass., Sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass.,
Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807)
Nel caso in esame ne deriva in primo luogo che, pacifica risultando l'erogazione delle somme in favore del D'AN, gravi sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte (Cass. S.U. 13533/2001).
4.3) Il non ha allegato né provato, tuttavia, l'integrale adempimento del CP_3
contratto di finanziamento, con riferimento al residuo importo quantificato, secondo quanto emerge dalla certificazione dello stato di sofferenza ex art. 50 TUB, in complessivi euro 7.808,04 al 29.5.2014, e in euro 7.989,16 al 29.4.2016, considerati gli interessi ulteriormente maturati, né ha puntualmente allegato o tantomeno provato ulteriori fatti estintivi della obbligazione sullo stesso gravante. L'opposizione proposta, invero, risulta affidata, quanto al contratto di finanziamento n. 1670962, intercorso tra il e dante causa dell'odierna appellante, CP_3 Controparte_4
unicamente alle seguenti contestazioni, qui di seguito integralmente riportate nella esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'opponente:
a. “Sono nulle le clausole relative al contratto di finanziamento intercorso tra le parti per indeterminatezza e indeterminabilità ex artt.1284, 1346, 1418 cod.
pag. 5/9 civile. Invero, da un primo esame si ha fondato timore che l'istituto bancario abbia applicato al mutuatario un tasso effettivo superiore a quello dichiarato.
La conseguenza è che uno degli elementi essenziali del contratto, quale il tasso di interesse, è indeterminato poiché il tasso effettivamente praticato non corrisponde a quello pattuito.
b. Eccessività del credito scaturente dall'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo ex art.1283 c.c. (illegittimità degli interessi anatocistici ed incumulabilità con gli interessi di mora).
c. Mancanza di accordo tra le parti sul tasso effettivamente applicato, violazione degli art.1325 e 1326 c.c.. Nullità del contratto di mutuo per applicazione dell'interesse ultralegale. Difatti, nel caso di specie, risulta impossibile verificare ex ante la corrispondenza delle quote interessi gravanti su ogni rata con i tassi indicati nel contratto, ciò con conseguente indeterminatezza del tasso applicabile.
d. Mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta dell'interesse ultralegale. Violazione dell'Art.1284, comma 3, cod.civile.
Illegittimità della pattuizione delle commissioni a vario titolo richieste dall'istituto di credito. Violazione da parte dell'istituto delle norme in materia di buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente: nullità delle clausole vessatorie;
e. Di conseguenza, inefficacia delle clausole apposte sul contratto di finanziamento ai fideiussori, liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art.1956 c.c.. Per le suesposte considerazioni, appare di palese evidenza che i contratti di finanziamento chirografario intercorsi tra le parti risultano viziati per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto e, di conseguenza è NULLO”.
4.4) In merito alla doglianza articolata sub a) si osserva che, in presenza di un contratto di finanziamento, il cui rimborso risulta programmato, secondo l'accordo delle parti, attraverso il previsto pagamento di 84 rate mensili dell'importo fisso di euro 175,11, il
D'AN non ha mai allegato alcun dato concreto, in particolare con riferimento alle pag. 6/9 rate effettivamente corrisposte, omettendo pertanto di articolare una contestazione specifica che consenta di dare contenuto effettivo, ancorché in chiave di prospettazione, all'ipotizzata applicazione di un tasso d'interesse superiore al dichiarato.
4.5.) Quanto al motivo di opposizione (sub b), attraverso il quale si ipotizzano pratiche anatocistiche insite nel tipo di ammortamento applicato al contratto per cui è causa, le allegazioni di parte paiono del pari assolutamente generiche, né sono supportate dalla specifica indicazione delle clausole contrattuali e del meccanismo di operatività delle stesse dalle quali si desumerebbe la lamentata pattuizione o l'applicazione in concreto di interessi anatocistici.
Risulta, in proposito, con evidenza che le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di finanziamento, il tasso di interesse e il numero delle rate, definendo una rata costante mensile dell'importo di euro 175,11.
Il metodo di ammortamento a rate fisse e predeterminate, cosiddetto alla francese, comporta com'è noto che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, attraverso un sistema progressivo per cui ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Tale meccanismo non determina, secondo la prevalente giurisprudenza, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e solo per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
4.6) In ordine alle doglianze genericamente articolate sub c) e d) si osserva come, secondo il condivisibile insegnamento della Cassazione, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto “richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del
pag. 7/9 calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
Nel caso di specie tutti gli elementi essenziali della pattuizione risultano, come sopra evidenziato, chiaramente esplicitati e consentono sia di individuare il tasso di interesse concordato, sia di escludere la pattuizione di tassi usurari.
Premesso che anche in questo caso parte opponente non ha dato conto alcuno della applicazione di tassi di interesse usurari nella fattispecie concreta, limitandosi ad affermazioni generiche che non hanno alcun riscontro con le pattuizioni contrattuali agevolmente ricavabili dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, dalle chiare indicazioni contrattuali emerge con evidenza che il finanziamento ha previsto il rimborso rateale dell'importo erogato in 84 rate mensili, posticipate e consecutive, al tasso convenzionale annuo nominale fisso pari al 9,50%, e che ogni rata, predeterminata e costante nel tempo dell'importo di euro 175,11, era comprensiva di quota capitale e quota interessi;
inoltre il TAEG riportato nel contratto indicava l'aliquota del 10,26%.
Tanto premesso, non è stato in particolare dimostrato che il TEG pattuito del contratto sia superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di stipula del contratto per la categoria dei prestiti personali, neppure indicato dall'attore in opposizione, ed individuabile nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tipo di rapporto, nel 17,32% (11,55 aumentato della metà).
4.7) Incomprensibile, infine, e ciò coerentemente con il rilevato quadro di genericità ed astrattezza dei motivi di opposizione, articolati senza concreto e puntuale riferimento alla fattispecie concreta in esame, risulta la doglianza articolata sub e) – “inefficacia delle clausole apposte sul contratto di finanziamento ai fideiussori, liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art.1956 c.c.. Per le suesposte considerazioni, appare di palese evidenza che i contratti di finanziamento chirografario intercorsi tra le parti risultano viziati per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto e, di conseguenza è NULLO”-, e ciò in mancanza, nel caso di specie, di soggetti intervenuti come garanti dell'obbligazione assunta dal D'AN.
4.8) Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, quanto al giudizio di primo grado sono pertanto compensate per un terzo, in ragione del pag. 8/9 parziale e limitato accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo gravare per i restanti due terzi sul D'AN, in ragione del rigetto dell'opposizione per la restante e maggior somma, mentre sono poste interamente a carico dell'appellato nel presente grado di giudizio, in ragione dell'esito integralmente vittorioso del proposto appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 1350/2022, resa dal
Tribunale di Teramo e pubblicata in data 22 dicembre 2022, nei confronti di così provvede: Controparte_3
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 1501/2017 del 01.12.2017, limitatamente all'importo di euro 1.101,59 e, per l'effetto, condanna Controparte_3
al pagamento in favore della della restante somma di euro Parte_1
7.989,16, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
dichiara per un terzo compensate le spese del primo grado di giudizio che, liquidate nell'intero in euro 2.540,00 per compensi, pone per i restanti due terzi a carico di Controparte_3
condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed in euro
382,00 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto mediante applicativo Teams del 18 marzo 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott Francesca Coccoli Consigliere rel.
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 73/2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionaria di Parte_1
in persona della procuratrice rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Alessandro Barbaro appellante contro c.f. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. Vilma Giovannini appellato
per la riforma della sentenza n. 1350/2022, emessa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 22 dicembre 2022.
L'udienza del 23 gennaio 2024, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 25 gennaio 2024, con assegnazione dei termini di venti giorni per comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Conclusioni dell'appellante:
“1.- Accogliere nella forma il presente atto di appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, per i fatti e motivi dedotti nella narrativa;
2.- ritenere e dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado per l'omissione e/o irregolarità e illegittimità della motivazione e delle conseguenti statuizioni con riferimento alle somme dovute per il mancato pagamento dei ratei di rimborso del contratto di finanziamento n. personale n. 1670962 del 7/7/2010 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condannare il sig. al Controparte_3 pagamento di € 7.989,16 oltre interessi come da domanda, per i motivi esposti in narrativa;
3.- ritenere e dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado con riferimento al pagamento delle spese e dei compensi di lite e, per l'effetto, porre queste ultime a totale
e/o prevalente (nella ragionevole misura dei 2/3) carico della controparte, stante la complessiva soccombenza della controparte rispetto all'ammontare dell'importo ingiunto.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Si insiste affinchè la Corte di Appello di L'Aquila Voglia rigettare l'appello proposto dalla quale procuratore della con conferma della Parte_2 Parte_1
Sentenza n.1350/2022 pubblicata il 22.12.2022, RG n.462/2018, Rep. 1810/2022 di pari data, notificata a mezzo pec il 23.12.2022, emessa dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Bellomo Francesca, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra espressi. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Salvezze illimitate”.
FATTO E DIRITTO
pag. 2/9 1) La sentenza impugnata. Con sentenza n. 1350/2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, il
Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_3
, revocava il decreto ingiuntivo n. 1501/2017 emesso su istanza della
[...] [...]
ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 9.090,75, oltre accessori, CP_2
ingiunta a titolo di saldo del credito, originariamente vantato da e CP_1
successivamente ceduto alla ricorrente in monitorio, in relazione ai seguenti rapporti contrattuali: quanto ad € 7.989,16 per il mancato pagamento delle rate residue del contratto di finanziamento n. 1670962 del 7/7/2010; quanto ad € 1.101,59, quale somma dovuta con riferimento al rapporto di conto corrente n. 102402244.
2) In particolare riteneva il primo giudice che la documentazione versata in atti, consistente unicamente nell'estratto relativo al saldo del conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata ex art. 50 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in assenza degli estratti conto relativi al rapporto contestato, non consentisse di ritenere provato il credito vantato dall'istituto.
3) Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello la
[...]
nella qualità di cessionaria di in persona della Parte_1 Controparte_1
procuratrice , per i motivi di seguito indicati: CP_2
3.1) “Omissione della motivazione con riferimento alle somme relative al mancato pagamento dei ratei residui di rimborso del contratto di finanziamento n. 1670962 del
7/7/2010, con saldo debitore di € 7.989,16. Erroneità e illegittimità della sentenza impugnata”. Lamentava l'appellante che il giudice di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto in ragione della mancanza di estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, avesse omesso di esaminare e di motivare la questione inerente al distinto rapporto di finanziamento recante n. 1670962 del 7/7/2010.
3.2) Sulla condanna alle spese. Lamentava l'appellante l'erroneità della propria condanna alle spese che, in ossequio al principio della soccombenza, avrebbe invece dovuto tener conto della infondatezza della proposta opposizione con riferimento al menzionato contratto di finanziamento, avente saldo debitore di € 7.989,16.
3.3) Domandava, pertanto, che in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
[...]
venisse condannato al pagamento di € 7.989,16 oltre interessi come Controparte_3
da domanda, per il mancato versamento dei ratei di rimborso del contratto di pag. 3/9 finanziamento personale n. 1670962 del 7/7/2010, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, in misura totale o prevalente, in ossequio al principio della soccombenza.
3.4) Si costituiva in grado di appello resistendo alle avverse Controparte_3
deduzioni ed eccependo l'inammissibilità dell'appello, in difetto dei requisiti ex art. 342
c.p.c., e l'infondatezza nel merito del proposto gravame.
4) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'appello fondato.
4.1.) Sul primo motivo di appello deve osservarsi come il ragionamento seguito dal primo giudice circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore di primo grado in merito ai fatti costitutivi della domanda azionata, stante la mancanza integrale di estratti conto relativi al conto corrente intestato da , possa ritenersi CP_3
condivisibile esclusivamente con riferimento al conto corrente strettamente inteso e al relativo saldo passivo documentato con la certificazione ex art. 50 TUB, profilo con riguardo al quale la non ha proposto appello. Parte_1
Tale carenza probatoria, derivante nello specifico dalla mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente e dei relativi estratti conto, risulta puntualmente rilevata anche in sede di CTU con riferimento al menzionato rapporto, recante n.
102402244, intercorso tra il e CP_3 Controparte_1
4.2) Altro è a dirsi per il distinto contratto di finanziamento personale sottoscritto dal in data 7 luglio 2010. CP_3
Con tale negozio, acquisito in atti (all. 4 di parte opposta nel giudizio di primo grado), concedeva al un prestito personale, per Controparte_4 CP_3 esigenze familiari, dell'importo finanziato di euro 10.713,99 (erogato euro 9.873,22), da restituire in n. 84 rate mensili, ciascuna dell'importo di euro 175,11, con la previsione di un TAN pari al 9,50% e di un TAEG del 10,26%.
Le condizioni contrattuali prevedevano, altresì, i seguenti costi: euro 713,99 a titolo di
“premio assicurativo richiedente” ed euro 100,00 per “commissioni di istruttoria”.
Quale modalità di liquidazione veniva prescelto l'accredito su conto corrente CP_1
con addebito delle rate sul conto medesimo.
pag. 4/9 L'individuazione del conto corrente d'appoggio quale modalità esecutiva del rapporto, non sottrae tuttavia il contratto finanziamento personale ai principi generali in tema di onere della prova, cui detto rapporto soggiace.
Va premesso in proposito che, come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. Cass., Sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass.,
Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807)
Nel caso in esame ne deriva in primo luogo che, pacifica risultando l'erogazione delle somme in favore del D'AN, gravi sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte (Cass. S.U. 13533/2001).
4.3) Il non ha allegato né provato, tuttavia, l'integrale adempimento del CP_3
contratto di finanziamento, con riferimento al residuo importo quantificato, secondo quanto emerge dalla certificazione dello stato di sofferenza ex art. 50 TUB, in complessivi euro 7.808,04 al 29.5.2014, e in euro 7.989,16 al 29.4.2016, considerati gli interessi ulteriormente maturati, né ha puntualmente allegato o tantomeno provato ulteriori fatti estintivi della obbligazione sullo stesso gravante. L'opposizione proposta, invero, risulta affidata, quanto al contratto di finanziamento n. 1670962, intercorso tra il e dante causa dell'odierna appellante, CP_3 Controparte_4
unicamente alle seguenti contestazioni, qui di seguito integralmente riportate nella esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'opponente:
a. “Sono nulle le clausole relative al contratto di finanziamento intercorso tra le parti per indeterminatezza e indeterminabilità ex artt.1284, 1346, 1418 cod.
pag. 5/9 civile. Invero, da un primo esame si ha fondato timore che l'istituto bancario abbia applicato al mutuatario un tasso effettivo superiore a quello dichiarato.
La conseguenza è che uno degli elementi essenziali del contratto, quale il tasso di interesse, è indeterminato poiché il tasso effettivamente praticato non corrisponde a quello pattuito.
b. Eccessività del credito scaturente dall'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, già comprensive di interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo ex art.1283 c.c. (illegittimità degli interessi anatocistici ed incumulabilità con gli interessi di mora).
c. Mancanza di accordo tra le parti sul tasso effettivamente applicato, violazione degli art.1325 e 1326 c.c.. Nullità del contratto di mutuo per applicazione dell'interesse ultralegale. Difatti, nel caso di specie, risulta impossibile verificare ex ante la corrispondenza delle quote interessi gravanti su ogni rata con i tassi indicati nel contratto, ciò con conseguente indeterminatezza del tasso applicabile.
d. Mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta dell'interesse ultralegale. Violazione dell'Art.1284, comma 3, cod.civile.
Illegittimità della pattuizione delle commissioni a vario titolo richieste dall'istituto di credito. Violazione da parte dell'istituto delle norme in materia di buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente: nullità delle clausole vessatorie;
e. Di conseguenza, inefficacia delle clausole apposte sul contratto di finanziamento ai fideiussori, liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art.1956 c.c.. Per le suesposte considerazioni, appare di palese evidenza che i contratti di finanziamento chirografario intercorsi tra le parti risultano viziati per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto e, di conseguenza è NULLO”.
4.4) In merito alla doglianza articolata sub a) si osserva che, in presenza di un contratto di finanziamento, il cui rimborso risulta programmato, secondo l'accordo delle parti, attraverso il previsto pagamento di 84 rate mensili dell'importo fisso di euro 175,11, il
D'AN non ha mai allegato alcun dato concreto, in particolare con riferimento alle pag. 6/9 rate effettivamente corrisposte, omettendo pertanto di articolare una contestazione specifica che consenta di dare contenuto effettivo, ancorché in chiave di prospettazione, all'ipotizzata applicazione di un tasso d'interesse superiore al dichiarato.
4.5.) Quanto al motivo di opposizione (sub b), attraverso il quale si ipotizzano pratiche anatocistiche insite nel tipo di ammortamento applicato al contratto per cui è causa, le allegazioni di parte paiono del pari assolutamente generiche, né sono supportate dalla specifica indicazione delle clausole contrattuali e del meccanismo di operatività delle stesse dalle quali si desumerebbe la lamentata pattuizione o l'applicazione in concreto di interessi anatocistici.
Risulta, in proposito, con evidenza che le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di finanziamento, il tasso di interesse e il numero delle rate, definendo una rata costante mensile dell'importo di euro 175,11.
Il metodo di ammortamento a rate fisse e predeterminate, cosiddetto alla francese, comporta com'è noto che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, attraverso un sistema progressivo per cui ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Tale meccanismo non determina, secondo la prevalente giurisprudenza, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e solo per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
4.6) In ordine alle doglianze genericamente articolate sub c) e d) si osserva come, secondo il condivisibile insegnamento della Cassazione, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto “richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del
pag. 7/9 calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
Nel caso di specie tutti gli elementi essenziali della pattuizione risultano, come sopra evidenziato, chiaramente esplicitati e consentono sia di individuare il tasso di interesse concordato, sia di escludere la pattuizione di tassi usurari.
Premesso che anche in questo caso parte opponente non ha dato conto alcuno della applicazione di tassi di interesse usurari nella fattispecie concreta, limitandosi ad affermazioni generiche che non hanno alcun riscontro con le pattuizioni contrattuali agevolmente ricavabili dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, dalle chiare indicazioni contrattuali emerge con evidenza che il finanziamento ha previsto il rimborso rateale dell'importo erogato in 84 rate mensili, posticipate e consecutive, al tasso convenzionale annuo nominale fisso pari al 9,50%, e che ogni rata, predeterminata e costante nel tempo dell'importo di euro 175,11, era comprensiva di quota capitale e quota interessi;
inoltre il TAEG riportato nel contratto indicava l'aliquota del 10,26%.
Tanto premesso, non è stato in particolare dimostrato che il TEG pattuito del contratto sia superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di stipula del contratto per la categoria dei prestiti personali, neppure indicato dall'attore in opposizione, ed individuabile nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tipo di rapporto, nel 17,32% (11,55 aumentato della metà).
4.7) Incomprensibile, infine, e ciò coerentemente con il rilevato quadro di genericità ed astrattezza dei motivi di opposizione, articolati senza concreto e puntuale riferimento alla fattispecie concreta in esame, risulta la doglianza articolata sub e) – “inefficacia delle clausole apposte sul contratto di finanziamento ai fideiussori, liberazione del garante in conformità alla previsione di cui all'art.1956 c.c.. Per le suesposte considerazioni, appare di palese evidenza che i contratti di finanziamento chirografario intercorsi tra le parti risultano viziati per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto e, di conseguenza è NULLO”-, e ciò in mancanza, nel caso di specie, di soggetti intervenuti come garanti dell'obbligazione assunta dal D'AN.
4.8) Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, quanto al giudizio di primo grado sono pertanto compensate per un terzo, in ragione del pag. 8/9 parziale e limitato accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo gravare per i restanti due terzi sul D'AN, in ragione del rigetto dell'opposizione per la restante e maggior somma, mentre sono poste interamente a carico dell'appellato nel presente grado di giudizio, in ragione dell'esito integralmente vittorioso del proposto appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 1350/2022, resa dal
Tribunale di Teramo e pubblicata in data 22 dicembre 2022, nei confronti di così provvede: Controparte_3
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 1501/2017 del 01.12.2017, limitatamente all'importo di euro 1.101,59 e, per l'effetto, condanna Controparte_3
al pagamento in favore della della restante somma di euro Parte_1
7.989,16, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
dichiara per un terzo compensate le spese del primo grado di giudizio che, liquidate nell'intero in euro 2.540,00 per compensi, pone per i restanti due terzi a carico di Controparte_3
condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed in euro
382,00 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto mediante applicativo Teams del 18 marzo 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
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