Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario
. Dott. Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4126 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv.ta FIORENTINO MARIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE
- resistente –
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con l'avv. INGLIMA VINCENZO
- -resistente- oggetto: assegni al nucleo familiare conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
1
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver presentato n. 5 domande per il riconoscimento degli assegni nucleo familiare arretrati, per gli anni 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018; 2019/2020; 2021/2022; 2020/2021) e che, nonostante le predette domande risultino regolarmente accolte dall' non venivano mai versati CP_1
gli importi dovuti, conveniva in giudizio l' e la CP_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha presentato le domande: per il riconoscimento degli assegni nucleo familiare arretrati, limitatamente agli ultimi cinque anni (segnatamente per gli anni 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021), tutte regolarmente accolte dall' e non erogate;
- conseguentemente CP_1
condannare i resistenti, in solido e/o alternativamente tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, degli assegni nucleo familiare, per gli anni per gli anni 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2021/2022; 2020/2021, per € 11.537,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo l'azienda datrice di lavoro la propria carenza di legittimazione passiva, essendo le somme richieste in pagamento a titolo di
ANF relative ad anni in cui il ricorrente non lavorava presso di sé, nonché
l'impossibilità anche volendo di procedere all'anticipazione delle somme, non essendole consentito l'accesso a tali periodi tramite il proprio flusso eccependo poi l'Istituto previdenziale l'inammissibilità del Pt_2
ricorso per difetto di allegazione, la decadenza dell'azione giudiziaria, nonché
l'infondatezza nel merito del ricorso, risultando nel periodo dal agosto 2015 al dicembre 2017 le somme dovute a titolo di ANF conguagliate dal datore di lavoro pro tempore (Sicilplanet Srls) e. pertanto, presumibilmente pagate;
e da
2 Gennaio 2018 a Giugno 2021 non sono presenti importi conguagliati per
Assegno al nucleo familiare da nessun datore di lavoro.
Chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Gli Assegni al Nucleo Familiare sono una forma di sostegno al reddito erogata dall' a favore di alcune categorie di lavoratori e percettori di CP_1
pensioni da lavoro dipendente in possesso di un reddito al di sotto di determinati limiti prestabiliti.
L'importo dell'assegno viene rivalutato annualmente e definito tramite tabelle rilasciate dall'ente previdenziale che tengono conto del numero di componenti e del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare che deve essere, per almeno il 70%, reddito da lavoro dipendente;
sono, comunque, previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
La domanda ha validità annuale, e deve essere ripresentata alla scadenza, al proprio datore di lavoro.
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori cassaintegrati, beneficiari della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in rapporto al periodo di paga adottato, alla stessa stregua dei lavoranti ad orario normale e spetta in misura intera per i periodi di paga con sospensione CIG a zero ore mentre per i periodi di paga con riduzione di orario, per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata.
L'assegno, anche se a carico dell' viene anticipato generalmente dal CP_1
datore di lavoro che, successivamente conguaglia la somma corrisposta a tale titolo al lavoratore in occasione del versamento dei contributi previdenziali
3 giusta disposizione di cui all'art 8 L. n. 1038/61 che, aggiornando il T.U. sugli assegni familiari testualmente dispone «salvo quanto disposto per
l'agricoltura negli artt. da 66 a 69 gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione».
In deroga a tale principio di carattere generale, vi sono dei casi espressamente previsti dalla legge in cui l' provvede al versamento diretto CP_1
dell'assegno e precisamente se il richiedente è addetto ai servizi domestici, iscritto alla Gestione Separata, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Ciò premesso, deve osservarsi che vanno accolte sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attuale datore di lavoro, che di infondatezza della domanda svolta nei confronti dell' CP_1
Appare infatti evidente che, dato la natura di prestazione di sostegno al reddito della prestazione in parola, a carso dello Stato, ma anticipata dal datore di lavoro, questo è tenuto all'anticipazione della somma, ma non a sopportarne il definitivo carico;
dacché l'impossibilità di detrarre dalla contribuzione dovuta gli importi versati a tale titolo, comporta l'assenza del dovere del versamento.
Essendo le somme relative ad anni in cui il ricorrente prestava la propria opera presso altra azienda, il titolare di quella azienda, qualora l'erogazione fosse stata autorizzata dall'Ente previdenziale, sarebbe stato tenuto al pagamento;
essendo quindi, in caso di mancato pagamento delle somme autorizzate, legittimato passivo nella conseguente azione giudiziaria.
Né, per altro verso – come allegato dalla resistente azienda e non contestato dalla parte ricorrente – risultando impossibile il volontario pagamento da parte dell'odierno datore di lavoro per mancanza di matricola valida per gli anni in contestazione, potrebbe da quest'ultimo pretendersi
4 l'assolvimento di un dovere non a lui spettante.
Per altro verso, non trovandosi il ricorrente nelle condizioni sopra evidenziate per richiedere il pagamento diretto all' l'azione contro lo CP_1
stesso svolta appare infondata.
Non essendo state allegate ulteriori circostanze a sostegno del fondamento dell'azione, il ricorso va rigettato.
Spese di lite compensate giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
Non si ritiene ammissibile la domanda di pagamento dei compensi a carico dello Stato, ritenuta la non ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente da parte dell'Organo deputato e non essendo state allegate ulteriori circostanze di legittimazione all'ammissione da parte del giudice.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 09/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5