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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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Art. 20. (( (Richiesta di informazioni alle imprese)
(ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003) ))
(( 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorita', al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonche' informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformita' del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorita' e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorita' possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE .
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita' indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea e del BEREC, ove cio' sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorita' nazionale di regolamentazione o da un'altra autorita' competente, in conformita' con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorita' ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'Autorita', il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorita' competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
(ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003) ))
(( 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorita', al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonche' informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformita' del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorita' e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorita' possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE .
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita' indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea e del BEREC, ove cio' sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorita' nazionale di regolamentazione o da un'altra autorita' competente, in conformita' con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorita' ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'Autorita', il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorita' competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
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