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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5643 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Bellucci ed elettivamente Parte_1 domiciliati in Angri alla via dei Goti n. 183; parte ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Alfredo Berrito ed elettivamente CP_1 domiciliato in Scafati al viale Europa n. 15 parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 16.10.2004, e che dall'unione tra le parti, CP_1 erano nati tre figli: (in data 12.07.200), (in data 21.02.2004) ed (in Per_1 Per_2 Per_3 data 25.03.2006). Esponeva, inoltre, che - con decreto n. cron. 2249/2007 pubblicato in data
03.04.2007 - il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale
e che, da quella data, non era stata più ripresa l'unione coniugale. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, si CP_1 costituiva in giudizio e chiedeva accogliersi le condizioni indiate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 23.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di adottare i provvedimenti accessori in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui all'accordo sottoscritto in data 07.03.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 25.03.2025), risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare li interessi dei figli ed (maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_3 autosufficienti).
Quanto al figlio , le parti hanno rappresentato che sarebbe deceduto in data Per_2
29.07.2022. Infine, quanto alle statuizioni indicate al punto 1) dell'accordo e relative ai trasferimenti immobiliari in capo alla le parti hanno già provveduto al trasferimento con separato CP_1 atto notarile.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in Sant'Egidio del Monte Albino;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sottoscritto in data 07.03.2025
(e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 25.03.2025), da intendersi qui integralmente richiamato per relationem, nei limiti di quanto indicato in parte motiva;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 24.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire