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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5578/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen FR, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. , nata il [...] a [...]/SP Parte_1
2. nato il [...] a [...]/SP Controparte_1
3. nato il [...] a [...]/SP Parte_2
4. nata il [...] a [...]/Sp Parte_3
Rappresentati e difesi dall' avvocato Simone Luparelli, del Foro di Perugia
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.12.2023 i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
1 In data 31.04.2025 il difensore di parte ricorrente depositava istanza di fissazione udienza che veniva rigettata;
In data 20.07.2025 veniva fissata udienza per il giorno 17.09.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 11.09.2025 il difensore di parte ricorrente depositava istanza di rimessione in termini per nuova notifica alla controparte.
In data 06.09.2025 il si costituiva in giudizio. CP_2
Il Pubblico Ministero, notiziato, non depositava le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il eccepisce la carenza ad agire della ricorrente CP_2 [...]
Osserva preliminarmente che la predetta è certamente cittadina italiana in quanto Parte_1 figlia di cittadino italiano. Pertanto, avrebbe dovuto richiedere all'autorità consolare od al
Comune italiano la registrazione dell'atto di nascita in applicazione dell'art. 17 D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 che prevede “la possibilità che l'autorità diplomatica o consolare trasmetta ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno”. Nel caso di specie parte ricorrente non ha mai richiesto tale registrazione. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'art.8 del D.Lgs. 03/02/2011,
n. 71, l'ufficio della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).” (Art. 9 Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE);
Il Tribunale ritiene che l'eccezione del sia infondata e vada rigettata. CP_2
Si osserva come, sebbene la legge espressamente preveda che i discendenti di genitori italiani siano anch'essi cittadini italiani, l'esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza necessita di un previo
2 accertamento di tale cittadinanza e non risulta pertanto possibile trascrivere quanto non previamente accertato. Lo stesso cita norme che non sono applicabili nel caso di specie quali l'art.8 del CP_2
D.Lgs. 03/02/2011, n. 71. Difatti, affinchè si possa essere iscritti all'AIRE è previamente necessario l'accertamento della cittadinanza italiana.
Ebbene, la ricorrente – così come e i suoi figli, anch'essi odierni ricorrenti Parte_1 non hanno compiuto pertanto una attività irrilevante tentando di prenotare un mediante il sistema prenot@mi del Consolato Generale D'Italia a San Paolo in Brasile appuntamento – senza successo a causa delle lunghissime liste d'attesa - bensì un'attività necessaria ai fini dell'accertamento della cittadinanza italiana e della conseguenziale trascrizione.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va altresì osservato che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova della cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis: figlio di e Persona_1 Persona_2 Per_3
3 è cittadino italiano in quanto nato a [...] il giorno 29 aprile 1942, come da Per_4 estratto per riassunto dei registri degli atti di nascita rilasciato dal Comune di Cordenons(PN).
Inoltre, pur se emigrato in Brasile non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione dell'avo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il ne richiede il rigetto, non essendovi alcuna inottemperanza per non avere parte Controparte_2 ricorrente mai richiesto la registrazione dell' atto di nascita né innanzi alle autorità consolare né innanzi allo Stato civile del Comune di origine dell'avo, nonostante le facoltà attribuite ai richiedenti dalla legge.
Il Giudice ritiene che l'eccezione del sia infondata e vada pertanto rigettata. CP_2
Sì è già sopra escluso:
- che parte ricorrente fosse tenuta a compiere qualsivoglia attività diversa o ulteriore rispetto a quella già provata, sottolineando la necessità di un previo accertamento dello status civitatis italiano dei ricorrenti rispetto alla domanda di trascrizione della stessa;
- la possibilità che tale accertamento avvenga per via giudiziale invece che amministrativa, senza pertanto che la domanda in sede amministrativa costituisca una condizione di procedibilità.
Una volta accertato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti – ed avendo la domanda giudiziale di riconoscimento natura di azione di mero accertamento - l'ordine di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Difatti, anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e Controparte_2
4 coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis. Il
[...]
dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari CP_2 adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 23.10.2025
Il Giudice
Carmen FR
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