Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2041/2023, riservata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Daniele Ionà (c.f. , presso il cui C.F._2
studio, sito in ANTI (NA) alla Via Picasso n. 18, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
ANTI (Na) (c.f. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Ciccarelli (c.f.
), presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via San Girolamo n. C.F._3
10, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di opposizione, ritualmente notificato in data 24.6.2020, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord il onde sentir Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo n.1469/2020 del 22.3.2020, in forza del quale gli era stato
RGn°2041/2023-sentenza
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titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari asseritamente rimasti inevasi;
segnatamente, l'opponente eccepiva che il titolo monitorio era fondato su delibere assembleari inesistenti o di cui non aveva mai ricevuto regolare avviso di convocazione o notifica.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio il P_
, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità dell'opposizione
[...] nonché, nel merito, l'infondatezza della stessa, chiedendo, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Istruita la causa mediante produzione documentale, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1332/2023, ha rigettato l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.1469/2020 del 22.3.2020; segnatamente, l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto provata da parte del opposto la fonte del diritto del credito azionato, P_
integrato dalle delibere condominiali di approvazione delle spese, senza che, a sua volta,
l'opponente abbia provato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 30.3.2023, con atto di citazione notificato il
27.4.2023 ha proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo Parte_1
di gravame, con cui lamenta la nullità della sentenza per aver ignorato i fatti rappresentati e gli elementi di prova forniti dal comparente, tra cui, in particolare, la copia del verbale di sommarie informazioni rese in data 2.10.2018 innanzi ai Carabinieri della Tenenza di
ANTI nonché copia di denuncia di falsità delle delibere assembleari di approvazione delle spese del 21.10.2016, del 9.12.2016 e dell'8.3.2019.
1.5 Con comparsa depositata in data 21.9.2023 si è costituito in giudizio il P_
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...]
merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.6 All'udienza del 28.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 27.4.2023, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 30.3.2023.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 Il gravame è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come è noto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali ex art. 63 disp. att. c.c., il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.
Il legislatore, invero, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'annullabilità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale
(pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass.
8.8.00 n. 10427, 29.8. 1994 n. 7569).
In applicazione di tale principio il Tribunale ha rilevato che lo stesso odierno appellante ha ammesso di aver ricevuto notifica, in data 8.5.2019, dei tre verbali assembleari del
21.10.2016, 9.12.2016 e 8.3.2019 di cui ha contestato la legittimità per omessa convocazione e che, pertanto, il vizio di annullabilità di dette delibere avrebbe dovuto essere fatto valere mediante la proposizione dell'impugnativa ex art. 1137 c.c. entro il termine di trenta giorni decorrente da detta notificazione, di cui stata, comunque, fornita prova documentale a cura del odierno appellato. P_
A fronte di detto iter logico-motivazionale l'appellante lamenta l'omessa considerazione, da parte del giudice a quo, delle prove addotte a sostegno dell'omessa convocazione alle adunanze in cui venivano adottate le suindicate delibere, prove individuate nel verbale di sommarie informazioni rese in data 2.10.2018 innanzi ai Carabinieri della Tenenza di
ANTI nonché nella copia di denuncia di falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal comparente sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle convocazioni assembleari del 16-21.10.2016 e del 4-9.12.2016, (documenti A) e B) allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del ). Controparte_1
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È, allora, evidente che la censura non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi, risolvendosi in una acritica riproposizione della prospettazione difensiva di primo grado, inidonea ad attingere il fondamento del convincimento del Tribunale.
La supposta falsità delle firme apposte sui predetti avvisi di ricevimento è funzionale a comprovare l'omessa convocazione alle assemblee documentate nei suindicati verbali e, dunque, ad accertare un vizio che, come affermato dal primo giudice con motivazione non confutata, quand'anche esistente, non potrebbe essere addotto quale motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, stante lo schermo rappresentato dalle delibere assembleari sottostanti che integrano il titolo costitutivo della pretesa creditoria monitoriamente azionata dal condominio e la cui legittimità non può più essere messa in discussione una volta inutilmente spirato il termine decadenziale di trenta giorni dall'incontestata e, comunque, documentata notifica, in data 8.5.2019, dei tre verbali assembleari de quibus.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Non si ravvisano, infine, gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. 152/2016) ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi, piuttosto, la violazione del grado minimo di diligenza che consente di
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ.
Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012).
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza di Napoli Nord n.
1332/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese di Parte_1 lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Ciccarelli dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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