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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6352/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza dell'1.4.2025, avente per oggetto la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati al di fuori del matrimonio;
tra nata Soverato il 15.06.1997, rappresenta e difesa dall'Avv. Arturo Parte_1 Bova, presso il cui studio ha eletto domicilio, ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Giunone, presso il cui studio ha eletto domicilio, resistente nonchè P.M. in sede interventore ex lege
Conclusioni: per le parti costituite come da verbale d'udienza dell'1.4.2025; visto del PM. Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 9.12.2024, ha Parte_1 chiesto di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della figlia , nata Per_1 a Catanzaro il 15.1.2021 da una relazione more uxorio intrattenuta con P_
.
[...] In particolare, lamentando la condotta prevaricante del genitore non collocatario nella disciplina del diritto di visita e la mancanza di un sostegno economico, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della minore, la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento della facoltà per la minore di trascorrere del tempo anche con i familiari del proprio marito. Costituitosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione attorea, Controparte_1 riferendo di aver contribuito al mantenimento della figlia con versamenti in contanti, di non aver mai impedito la frequentazione della minore con i familiari del marito (pretendendo soltanto che non venisse demonizzata la figura paterna), di concordare con il piano genitoriale proposto da controparte e di essere disposto a versare un assegno di mantenimento di euro 100,00 al mese, almeno sino al raggiungimento di una stabilità lavorativa. 2. All'udienza dell'1.4.2025, come rinviata dal 18.3.2025 su richiesta del difensore di parte attrice, le parti hanno chiarito le reciproche posizioni in ordine alla frequentazione
1 della figlia con i parenti del coniuge della raggiungendo, con la mediazione del Pt_1 giudice delegato, un'intesa sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore. In particolare, sono state stabilite le seguenti condizioni: a) la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile di proprietà dei genitori della stessa in San Vito sullo Ionio alla c/da Fegotto n. 3; b) il padre potrà vedere la figlia ogni qual volta lo vorrà previo accordo con la sig.ra
e secondo le esigenze della bambina e della sig.ra stessa;
potrà vedere e Pt_1 Pt_1 tenere con sé la figlia per due volte a settimana dopo l'uscita dalla scuola materna e sino alle ore 19.00 (in genere la bimba cena alle 19.30), con possibilità di pernottamento presso il padre ogni 15 giorni, nel weekend che trascorrerà con la figlia, stabilendosi espressamente che la bambina trascorrerà un fine settimana con la madre ed uno col padre e dunque a settimane alternate;
la minore trascorrerà le festività con i genitori in maniera alternata e, quindi, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e la vigilia con l'altro, il Capodanno con un genitore e la vigilia con l'altro e così anche a Pasqua e Lunedi dell'Angelo alternando i giorni ogni anno, salvo che tra i genitori non vi sia un accordo diverso;
per il giorno del suo compleanno la bambina festeggerà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo diverso accordo e sempre ad anni alternati;
i giorni dei compleanni dei genitori la minore trascorrerà la giornata in compagnia del genitore celebrante;
durante le vacanze estive (giugno-agosto) la minore, stante la tenera età, trascorrerà sette giorni consecutivi con un genitore e sette con l'altro, da concordarsi preventivamente almeno un mese prima (in caso di disaccordo, la bimba trascorrerà i primi 7 giorni di luglio con il padre ed i primi 7 giorni di agosto con la madre alternando ogni anno), prevedendosi che, durante la permanenza presso il padre, la madre potrà contattare e sentire telefonicamente ogni giorno la figlia;
c) contribuirà al mantenimento della figlia versando a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di euro 150,00 sino ad agosto 2026 ed € 200,00 a partire dal mese di settembre 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
d) presta il consenso a che possa richiedere il rilascio Controparte_1 Parte_1 del documento d'identità e del passaporto per la figlia minore , documenti Per_1 che verranno custoditi dal genitore collocatario e consegnati, all'occorrenza, all'altro genitore. Stante il raggiungimento di un accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 3. Ritenuto che la suesposta intesa non contrasti con il superiore interesse dei minori e con l'ordine pubblico, il Tribunale procede a rendere esecutivo l'accordo fra le parti e dichiara, alla luce delle modalità di definizione del giudizio, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede: dispone che l'affidamento ed il mantenimento della minore sia Persona_2 regolato alla stregua delle condizioni riportate in motivazione al punto 2; spese compensate. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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