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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3406/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1066/2017 del Tribunale di Napoli Nord vertente
TRA con sede in Giugliano in Parte_1
Campania (NA) alla via Ripuaria, 48, p. iva , c.f. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del curatore fallimentare prof. Avv. Francesco Sbordone, c.f.
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente C.F._1 atto, dall'avvocato Luigi Rossini (c.f. ), tutti con elezione di C.F._2 domicilio telematico presso l'indirizzo di posta certificata luigi. Email_1
APPELLANTE
E quale incorporante la società Controparte_1 Controparte_2 incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio 16.080/8.638 Per_1 rep, quale incorporante di società incorporata, Controparte_3 cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi – in forza di fusione per incorporazione con atto in data 2/2/2017 n.103242/35833 di rep. a rogito Notaio Dr.
elettivamente domiciliata i presso l'indirizzo di posta Persona_2 certificata dell'Avv. Giovanni Email_2
Alberto Peluso (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa, in C.F._3 virtù di procura a margine comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.7.2014 in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli Nord la per sentire dichiarare la Controparte_4 nullità, anche parziale, del rapporto di conto corrente ordinario n. 46528 in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati unilateralmente, alle valute cc.dd. virtuali, alle commissioni di massimo scoperto, agli interessi usurari, con conseguente accertamento del saldo legittimo e condanna della banca al pagamento dell'eventuale saldo a credito emergente dalla ricostruzione secondo legittimità del conto corrente de quo, all'uopo domandando in via istruttoria l'ammissione di C.t.u.
Esponeva l'attrice di avere intrattenuto per anni, con la Controparte_5 presso la filiale di Qualiano, il rapporto di conto corrente ordinario n. 46528,
[...] che fu aperto nell'aprile 1992; che sul conto erano state addebitate anche le rate dei finanziamenti e dei mutui nel tempo concessi alla società da parte dell'istituto di credito convenuto, che commetteva diverse illegittimità, concernenti l'applicazione dell'anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c., di interessi senza valida pattuizione degli stessi, della commissione di massimo scoperto e dei giorni di valuta nonché di interessi usurari.
Tanto premesso, chiedeva 1) dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 46528 intercorso con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilaterlamente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle
c.c.d.d. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1418 e
1419 c.c. ; 2) dichiarare conseguentemente dovuti, senza alcuna capitalizzazione, ratione temporis, i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. e, di poi, i tassi b.o.t. ex art.
117 co. 7 ; 3) accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usurari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità
e/o inesigibilità da parte della banca degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà o, in subordine, applicando entro il limite delle « soglie » di periodo;
4) accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo;
5) condannare la al CP_2 pagamento, in favore dell'attore delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità de conto corrente de quo.
In via istruttoria chiedeva di ammettere CTU per accertare l'effettivo dare-avere tra le parti. Con vittoria delle spese del giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.”
Si costituiva la convenuta la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo la genericità ed infondatezza della domanda attorea.
Con ordinanza 10.12.2015 il GU rigettava la richiesta di consulenza tecnica di ufficio e invitava le parti a precisare le conclusioni.
Depositata documentazione, nonché consulenza tecnica di parte, precisate le conclusioni, la causa era decisa con sentenza n. 1066/2017 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, rilevato che la pretesa era riferita ad un conto corrente ancora aperto, così statuiva: “a ) rigetta la domanda di ripetizione di indebito;
b ) visto l'art.
91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso in favore Parte_1 dell'avv. Antonella Cangiano quale distrattario delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.343 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 5.6.2017 proponeva appello sostenendo la nullità della sentenza per aver deciso su Parte_1 questione rilevata d'ufficio senza averla previamente esposta alle parti, negando in questo modo il diritto al contraddittorio. Inoltre, sosteneva la nullità del contratto di c/c, prodotto in primo grado dalla convenuta, per mancanza della firma della banca.
In via subordinata, lamentava l'irragionevole condanna alle spese, non proporzionata alla esigua attività processuale sostenuta.
Concludeva chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con conseguente rimessione in termine dell'appellante per l'esercizio del suo diritto di difesa: 2) nel merito, attesa l'assenza di validi contratti regolanti il rapporto dedotto, dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente
n. 46528 intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325,1346,1418 e 1419 c.c.; 3) dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge del rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, i soli interessi passivi, e dalla Banca gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 Tub co. 7; 4) accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà o, in CP_2 subordine, applicandoli entro il limite delle “soglie” di periodo;
5) accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo;
6) condannare la al pagamento, in favore CP_2 dell'appellante, delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità del conto corrente de quo;
7) ammettere
Consulenza Tecnica d'Ufficio affinchè rielabori il rapporto secondo i criteri esposti in narrativa;
8) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari;
9) in via meramente subordinata, ove non accolte le precedenti domande, compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio o quanto quantificarle in misura inferiore.”
Si costituiva quale incorporante della , Controparte_2 Controparte_3 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c e/o art. 348 bis cpc;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della nuova produzione documentale allegata all'atto di appello ex art. 345 c.p.c. e, conseguentemente, chiedeva di stralciarla dal processo;
eccepiva, infine, l'inammissibilità delle questioni nuove proposte in appello, non dedotte precedentemente. Nel merito contestava le argomentazioni poste a sostegno dell'appello e ne chiedeva dunque il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 14.9.2023, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e la causa era all'uopo rimessa sul ruolo.
Interrotto il giudizio per fallimento della società appellante dichiarato con sentenza n.50/2020 del 28.07.2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, era riassunto con ricorso depositato in data 11.10.2024 dal Controparte_6 in persona del Curatore pro tempore.
Indi, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellata.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.22.6.2012 n.83, convertito, con modificazioni, nella L.
7.8.2012 n.134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Non è richiesto quindi che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, non è necessaria la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, né lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, dovendo l'appellante
“individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
"errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass.S.U.16.11.2017 n.27199; 5.5.2017
n.10916; 30.5.2018 n.13535).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. E l'appello proposto dall'appellante, nella sua chiara, pertinente ed esaustiva esposizione delle ragioni di dissenso, risponde senza dubbio a tali requisiti, posto che consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento, sollevata dall'appellata.
La questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Ogni accertamento in proposito sia da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409).
Passando al merito, l'appello è meritevole di accoglimento esclusivamente nei limiti e per le ragioni che verranno in seguito esplicitate.
Per rendere più agevole la disamina delle censure articolate in sede di gravame pare opportuno ivi riportare la decisione cui è pervenuto il Giudice di prime cure.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. perché tale richiesta “è stata formulata con riferimento ad un conto che, almeno alla data di proposizione della domanda, era ancora aperto” e “nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un'apertura di credito non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile né della banca verso il correntista né del correntista nei confronti della banca, consistendo il conto in semplici operazioni contabili di accreditamento dirette a ripristinare la provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Avverso tale statuizione la società (d'ora in avanti anche Parte_1 solo “ ”) formula complessa censura, lamentando, l'erroneità Pt_1 dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato infondata la domanda di ripetizione dell'indebito, nonché l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del reale rapporto di dare-avere del conto corrente di cui si discute, all'esito del ricalcolo del saldo epurato dalle competenze illegittimamente addebitate.
Ebbene, il motivo di appello è fondato nei limiti seguenti.
Anzitutto, non vi è alcun dubbio riguardo la sussistenza del vizio di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del saldo del rapporto del conto corrente per cui vi è causa.
Al riguardo, occorre evidenziare che la in primo grado ha chiesto di Pt_1
“dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n.46528 intercorso con la convenuta in relazione all'anatocismo trimestrale, agli CP_2 interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute cc.dd virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto ex art.1283,1284 c.c, 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c; dichiarare conseguentemente dovuti, senza alcuna capitalizzazione, ratione temporis, i soli interessi legali ex art.1284 c.c e, di poi, i tassi B.O.T ex art.117 TUB;
accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usurari ai sensi della L.108/96
e conseguentemente la nullità e/o inesigibilità da parte della Banca degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà o, in subordine applicandoli entro il limite delle “soglie di periodo”; accertare per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo e condannare la al pagamento, in favore dell'attore, delle somme di cui la CP_2 stessa dovesse risultare debitrice.
È evidente che abbia proposto entrambe le domande, e Parte_1 quindi anche una autonoma e specifica domanda di accertamento negativo dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento e non un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta, dimostrando in tal modo la volontà di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, in entrambi i casi.
Invero, la domanda di accertamento presuppone la verifica dell'insussistenza della causa debendi, e, pur essendo normalmente strumentale ad una domanda di ripetizione, non è ad essa vincolata ma può essere utilmente avanzata anche in via autonoma, laddove, come nel caso di specie, all'indebito non faccia poi seguito uno spostamento patrimoniale: le due domande, cioè, possono essere esaminate separatamente.
Il nesso di strumentalità tra la domanda di accertamento e quella di condanna si pone anche in contrasto con l'autonomia concettuale e giuridica delle stesse, distintamente formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione, e con l'indubbio interesse dell'attrice ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, indipendentemente dalla chiusura del conto e dalla restituzione degli importi addebitati.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può essere raggiunto senza la pronuncia del giudice (Cass. 12.5.2023
n.12993; 16.3.2023 n.7697; 5.9,2018 n.21646; nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione, a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori;
in tal senso anche Corte
Appello Campobasso, 14.3.2022 n.84).
L'interesse della al ricalcolo del saldo effettivo è, dunque, concreto e Pt_1 meritevole di tutela.
Alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato l'omessa pronuncia del
Giudice di prime cure integra un vizio dell'impugnata sentenza, atteso che, considerata l'autonomia delle pretese azionate nel caso di specie, non può configurarsi un'implicita pronuncia di assorbimento della domanda di accertamento del saldo.
Pertanto, ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n.46528, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale sono stati elaborati due riconteggi del saldo epurato dalle appostazioni illegittime: il primo ricalcolo tiene conto dell'intervenuta prescrizione delle illegittime competenze addebitate dalla sino all'8 luglio del 2004; il secondo invece è stato elaborato non applicando CP_2 la prescrizione delle rimesse.
In particolare, il consulente tecnico, sulla scorta del contratto di conto corrente prodotto dalla in primo grado e degli estratti conto prodotti dalla , CP_2 Pt_1 ha constatato che il conto corrente sia stato acceso in data 10.04.1992 e consacrato nella forma scritta in data 7 luglio 1999, così come evincibile dalla scheda negoziale sottoscritta dalla sola società.
Ha quindi escluso dalla rielaborazione contabile le somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto e di altri oneri.
Infine, ha formulato due distinte ipotesi di riconteggio del saldo.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, l'elaborato peritale finale è immune da vizi per quanto concerne l'espunzione delle somme incamerate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e CMS.
Le relative clausole devono infatti ritenersi nulle per le ragioni che seguono.
Quanto alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi giova ricordare che la delibera CICR, con specifico riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 7, prevede:
“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.425/2000 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma
2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatta clausola, inserita nel contratto di conto corrente concluso ante 2000, dunque prima dell'entrata in vigore della delibera appena menzionata, è nulla per violazione dell'art.1283 c.c. (Cass.Sez.U. n.21095/2004).
La pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime. Tuttavia, è innegabile che la decisione del giudice delle leggi abbia indirettamente prodotto effetti sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. In tal modo, ha escluso la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione, conformemente a quanto disposto dal comma terzo dell'articolo menzionato (Cass. Ord. n. 17634/2021 Cass., Sez. I, 19/05/2020,
n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779).
È stato inoltre osservato dal giudice della nomofilachia che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione conseguente alla declaratoria di nullità della clausola anatocistica finisce per peggiorare le condizioni contrattuali applicate precedentemente a detta sostituzione, sicché, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7 innanzi citato, si rende comunque necessario un nuovo espresso accordo tra le parti, non potendo ritenersi ammissibile un mero adeguamento unilaterale (cfr. Cass. n. 26769/19
[ord.], Cass. n. 3861/20 [ord.] e Cass. n. 7105/20 [ord.]).
Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v'è ragione di discostarsi, va allora escluso che l'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla delibera
C.I.C.R. 9 febbraio 2000 potesse essere validamente effettuato secondo le modalità stabilite dall'art.7, comma 2, della stessa delibera, a tal fine occorrendo la stipula di una pattuizione prevedente la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e formante oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte della correntista.
Individuate le coordinate fissate dalla Corte di Cassazione, va disattesa la tesi sostenuta da parte appellata che ritiene valida la clausola di capitalizzazione degli interessi in quanto è prevista pari periodicità, a cadenza annuale, della produzione degli interessi debitori e creditori, a fronte della periodicità, invece, asimmetrica, indicata nella clausola precedente all'entrata in vigore della delibera CICR, segnatamente, annuale per la produzione di interessi creditori e trimestrale per la produzione di interessi debitori.
Ad avviso della si tratta di una variazione migliorativa, con conseguente CP_2 legittimità della capitalizzazione degli interessi a far tempo dal 01.07.2000, senza necessità di alcuna pattuizione scritta.
Il ragionamento logico-giuridico sviluppato da parte appellata collide con i principi elaborati dalla Suprema Corte, perché fa applicazione, ai fini della comparazione, di una clausola nulla, priva di rilevanza giuridica, e perciò inidonea a dispiegare effetti, neanche in una prospettiva puramente comparativa. È, infatti, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame abbia inteso far riferimento alla mera applicazione di predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime. Una tale lettura del testo normativo è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti, l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto. (Cass. Ord. n.
9140/2020).
Per quanto concerne la clausola di CMS, la declaratoria di nullità discende dall'assunto oramai pacifico (cfr. di recente, Cass., Sez. 1°, Ordinanza n. 19825 del
20/06/2022), secondo il quale le CMS sono ammissibili solo nei limiti in cui risultino determinate o, comunque, determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche nelle modalità di computo, ovvero nei limiti in cui la clausola contrattuale contenga una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a quantificarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità dell'addebito).
Ciò in quanto il correntista deve essere messo in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. In difetto, le clausole con cui è convenuta l'applicazione di tale costo contrattuale sono affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto. Nel caso in esame, il contratto di conto corrente, con riferimento a tale onere, contiene l'indicazione del tasso applicato nella misura del 2,5 per mille.
Appare evidente il difetto di determinatezza di tale pattuizione negoziale che, indicando soltanto l'aliquota e non anche la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, non pone il cliente nelle condizioni di conoscere le modalità di applicazione della CMS.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione di cui si controverte, deve preliminarmente affermarsi che la medesima è stata ritualmente eccepita da , atteso Controparte_1 che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.15895/2019).
Ed occorre altresì evidenziare che, premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione (Cass.9756/2024).
Ciò detto, l'ipotesi di ricalcolo che si ritiene meritevole di accoglimento è quella che tiene conto degli effetti dell'intervenuta prescrizione delle competenze illegittimamente addebitate nel decennio antecedente alla data della proposizione della domanda in primo grado.
Correttamente il consulente tecnico ha individuato le rimesse solutorie avendo riguardo all'effettivo saldo del rapporto, e non al saldo apparente, e vagliando preliminarmente la sussistenza o meno di linee di affidamento concesse alla nella forma di aperture di credito nel decennio di riferimento. Pt_1
Agli atti non risulta depositato alcun contratto di apertura di credito né emerge che sia stato tollerato dalla uno sconfinamento del saldo in misura tale da CP_2 ingenerare in capo al cliente un affidamento riguardante la possibilità di operare in scoperto su conto corrente in assenza di un contratto scritto. (cd. fido di fatto).
Né altresì può accogliersi l'osservazione di parte appellante che, al contrario, deduce l'esistenza di un'apertura di credito, anche se non regolata per iscritto, in quanto la relativa disciplina sarebbe rinvenibile nell'art.6 del contratto di conto corrente.
Occorre sul punto ricordare che in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, del t.u.l.b., abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR,
a stabilire che «particolari contratti» possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta «in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto» deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non comporta - in una equilibrata visione degli interessi in campo - una «radicale» soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel «contratto madre», delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il «contratto figlio».
(Cass. Sent.27836/2017; Cass. Ord.29794/2024)
Alla luce di tale principio, nel caso di specie, il contratto “madre”, all'art.6 prevede una generica possibilità della di concedere, nel corso del rapporto, CP_2 un'apertura di credito, e null'altro.
Difettano quindi le condizioni economiche cui sarebbe assoggettato il contratto
“figlio”.
L'assenza quindi di una linea di affidamento conduce a considerare solutorie le rimesse effettuate alla data dell'otto luglio 2004 perché costituiscono pagamento in senso tecnico in quanto realizzano versamenti effettuati su un conto corrente scoperto.
All'esito della rielaborazione contabile che applica la prescrizione per i versamenti effettuati al decennio antecedente alla domanda di primo grado, il saldo del rapporto n. n.46528 alla data del 31 marzo 2014 era debitore per Euro 23.352,48, in luogo del saldo, parimenti debitore indicato dalla banca di Euro 70.238,75
Ne consegue che alcuna posiziona creditoria può configurarsi in capo alla
[...]
Parte_1 Pertanto, l'appello è meritevole di accoglimento limitatamente alla domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente de quo.
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della sentenza impugnata, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491;
5.6.2007 n.13059).
In considerazione dell'esito della controversia le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate interamente tra le parti.
Parimenti vanno poste a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 5.6.2017 e riassunto dal Parte_1
in persona del Curatore pro tempore, Controparte_6 con ricorso depositato in data 11.10.2024, avverso la sentenza n. 1066/2017 del
Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di , poi incorporata in CP_2 [...]
così provvede: Controparte_7
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, accerta che alla data del 31 marzo 2014 il saldo del rapporto n.46528 era debitore per Euro 23.352,48;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
c) pone in via definitiva a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, addì 19.6.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3406/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1066/2017 del Tribunale di Napoli Nord vertente
TRA con sede in Giugliano in Parte_1
Campania (NA) alla via Ripuaria, 48, p. iva , c.f. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del curatore fallimentare prof. Avv. Francesco Sbordone, c.f.
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente C.F._1 atto, dall'avvocato Luigi Rossini (c.f. ), tutti con elezione di C.F._2 domicilio telematico presso l'indirizzo di posta certificata luigi. Email_1
APPELLANTE
E quale incorporante la società Controparte_1 Controparte_2 incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio 16.080/8.638 Per_1 rep, quale incorporante di società incorporata, Controparte_3 cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi – in forza di fusione per incorporazione con atto in data 2/2/2017 n.103242/35833 di rep. a rogito Notaio Dr.
elettivamente domiciliata i presso l'indirizzo di posta Persona_2 certificata dell'Avv. Giovanni Email_2
Alberto Peluso (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa, in C.F._3 virtù di procura a margine comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.7.2014 in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli Nord la per sentire dichiarare la Controparte_4 nullità, anche parziale, del rapporto di conto corrente ordinario n. 46528 in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati unilateralmente, alle valute cc.dd. virtuali, alle commissioni di massimo scoperto, agli interessi usurari, con conseguente accertamento del saldo legittimo e condanna della banca al pagamento dell'eventuale saldo a credito emergente dalla ricostruzione secondo legittimità del conto corrente de quo, all'uopo domandando in via istruttoria l'ammissione di C.t.u.
Esponeva l'attrice di avere intrattenuto per anni, con la Controparte_5 presso la filiale di Qualiano, il rapporto di conto corrente ordinario n. 46528,
[...] che fu aperto nell'aprile 1992; che sul conto erano state addebitate anche le rate dei finanziamenti e dei mutui nel tempo concessi alla società da parte dell'istituto di credito convenuto, che commetteva diverse illegittimità, concernenti l'applicazione dell'anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c., di interessi senza valida pattuizione degli stessi, della commissione di massimo scoperto e dei giorni di valuta nonché di interessi usurari.
Tanto premesso, chiedeva 1) dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 46528 intercorso con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilaterlamente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle
c.c.d.d. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1418 e
1419 c.c. ; 2) dichiarare conseguentemente dovuti, senza alcuna capitalizzazione, ratione temporis, i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. e, di poi, i tassi b.o.t. ex art.
117 co. 7 ; 3) accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usurari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità
e/o inesigibilità da parte della banca degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà o, in subordine, applicando entro il limite delle « soglie » di periodo;
4) accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo;
5) condannare la al CP_2 pagamento, in favore dell'attore delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità de conto corrente de quo.
In via istruttoria chiedeva di ammettere CTU per accertare l'effettivo dare-avere tra le parti. Con vittoria delle spese del giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.”
Si costituiva la convenuta la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo la genericità ed infondatezza della domanda attorea.
Con ordinanza 10.12.2015 il GU rigettava la richiesta di consulenza tecnica di ufficio e invitava le parti a precisare le conclusioni.
Depositata documentazione, nonché consulenza tecnica di parte, precisate le conclusioni, la causa era decisa con sentenza n. 1066/2017 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, rilevato che la pretesa era riferita ad un conto corrente ancora aperto, così statuiva: “a ) rigetta la domanda di ripetizione di indebito;
b ) visto l'art.
91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso in favore Parte_1 dell'avv. Antonella Cangiano quale distrattario delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.343 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 5.6.2017 proponeva appello sostenendo la nullità della sentenza per aver deciso su Parte_1 questione rilevata d'ufficio senza averla previamente esposta alle parti, negando in questo modo il diritto al contraddittorio. Inoltre, sosteneva la nullità del contratto di c/c, prodotto in primo grado dalla convenuta, per mancanza della firma della banca.
In via subordinata, lamentava l'irragionevole condanna alle spese, non proporzionata alla esigua attività processuale sostenuta.
Concludeva chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con conseguente rimessione in termine dell'appellante per l'esercizio del suo diritto di difesa: 2) nel merito, attesa l'assenza di validi contratti regolanti il rapporto dedotto, dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente
n. 46528 intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325,1346,1418 e 1419 c.c.; 3) dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge del rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, i soli interessi passivi, e dalla Banca gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 Tub co. 7; 4) accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà o, in CP_2 subordine, applicandoli entro il limite delle “soglie” di periodo;
5) accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo;
6) condannare la al pagamento, in favore CP_2 dell'appellante, delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità del conto corrente de quo;
7) ammettere
Consulenza Tecnica d'Ufficio affinchè rielabori il rapporto secondo i criteri esposti in narrativa;
8) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari;
9) in via meramente subordinata, ove non accolte le precedenti domande, compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio o quanto quantificarle in misura inferiore.”
Si costituiva quale incorporante della , Controparte_2 Controparte_3 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c e/o art. 348 bis cpc;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della nuova produzione documentale allegata all'atto di appello ex art. 345 c.p.c. e, conseguentemente, chiedeva di stralciarla dal processo;
eccepiva, infine, l'inammissibilità delle questioni nuove proposte in appello, non dedotte precedentemente. Nel merito contestava le argomentazioni poste a sostegno dell'appello e ne chiedeva dunque il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 14.9.2023, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e la causa era all'uopo rimessa sul ruolo.
Interrotto il giudizio per fallimento della società appellante dichiarato con sentenza n.50/2020 del 28.07.2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, era riassunto con ricorso depositato in data 11.10.2024 dal Controparte_6 in persona del Curatore pro tempore.
Indi, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellata.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.22.6.2012 n.83, convertito, con modificazioni, nella L.
7.8.2012 n.134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Non è richiesto quindi che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, non è necessaria la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, né lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, dovendo l'appellante
“individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
"errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass.S.U.16.11.2017 n.27199; 5.5.2017
n.10916; 30.5.2018 n.13535).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. E l'appello proposto dall'appellante, nella sua chiara, pertinente ed esaustiva esposizione delle ragioni di dissenso, risponde senza dubbio a tali requisiti, posto che consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento, sollevata dall'appellata.
La questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Ogni accertamento in proposito sia da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409).
Passando al merito, l'appello è meritevole di accoglimento esclusivamente nei limiti e per le ragioni che verranno in seguito esplicitate.
Per rendere più agevole la disamina delle censure articolate in sede di gravame pare opportuno ivi riportare la decisione cui è pervenuto il Giudice di prime cure.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. perché tale richiesta “è stata formulata con riferimento ad un conto che, almeno alla data di proposizione della domanda, era ancora aperto” e “nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un'apertura di credito non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile né della banca verso il correntista né del correntista nei confronti della banca, consistendo il conto in semplici operazioni contabili di accreditamento dirette a ripristinare la provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Avverso tale statuizione la società (d'ora in avanti anche Parte_1 solo “ ”) formula complessa censura, lamentando, l'erroneità Pt_1 dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato infondata la domanda di ripetizione dell'indebito, nonché l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del reale rapporto di dare-avere del conto corrente di cui si discute, all'esito del ricalcolo del saldo epurato dalle competenze illegittimamente addebitate.
Ebbene, il motivo di appello è fondato nei limiti seguenti.
Anzitutto, non vi è alcun dubbio riguardo la sussistenza del vizio di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del saldo del rapporto del conto corrente per cui vi è causa.
Al riguardo, occorre evidenziare che la in primo grado ha chiesto di Pt_1
“dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n.46528 intercorso con la convenuta in relazione all'anatocismo trimestrale, agli CP_2 interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute cc.dd virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto ex art.1283,1284 c.c, 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c; dichiarare conseguentemente dovuti, senza alcuna capitalizzazione, ratione temporis, i soli interessi legali ex art.1284 c.c e, di poi, i tassi B.O.T ex art.117 TUB;
accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usurari ai sensi della L.108/96
e conseguentemente la nullità e/o inesigibilità da parte della Banca degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro usurarietà o, in subordine applicandoli entro il limite delle “soglie di periodo”; accertare per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo e condannare la al pagamento, in favore dell'attore, delle somme di cui la CP_2 stessa dovesse risultare debitrice.
È evidente che abbia proposto entrambe le domande, e Parte_1 quindi anche una autonoma e specifica domanda di accertamento negativo dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento e non un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta, dimostrando in tal modo la volontà di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, in entrambi i casi.
Invero, la domanda di accertamento presuppone la verifica dell'insussistenza della causa debendi, e, pur essendo normalmente strumentale ad una domanda di ripetizione, non è ad essa vincolata ma può essere utilmente avanzata anche in via autonoma, laddove, come nel caso di specie, all'indebito non faccia poi seguito uno spostamento patrimoniale: le due domande, cioè, possono essere esaminate separatamente.
Il nesso di strumentalità tra la domanda di accertamento e quella di condanna si pone anche in contrasto con l'autonomia concettuale e giuridica delle stesse, distintamente formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione, e con l'indubbio interesse dell'attrice ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, indipendentemente dalla chiusura del conto e dalla restituzione degli importi addebitati.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può essere raggiunto senza la pronuncia del giudice (Cass. 12.5.2023
n.12993; 16.3.2023 n.7697; 5.9,2018 n.21646; nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione, a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori;
in tal senso anche Corte
Appello Campobasso, 14.3.2022 n.84).
L'interesse della al ricalcolo del saldo effettivo è, dunque, concreto e Pt_1 meritevole di tutela.
Alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato l'omessa pronuncia del
Giudice di prime cure integra un vizio dell'impugnata sentenza, atteso che, considerata l'autonomia delle pretese azionate nel caso di specie, non può configurarsi un'implicita pronuncia di assorbimento della domanda di accertamento del saldo.
Pertanto, ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n.46528, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale sono stati elaborati due riconteggi del saldo epurato dalle appostazioni illegittime: il primo ricalcolo tiene conto dell'intervenuta prescrizione delle illegittime competenze addebitate dalla sino all'8 luglio del 2004; il secondo invece è stato elaborato non applicando CP_2 la prescrizione delle rimesse.
In particolare, il consulente tecnico, sulla scorta del contratto di conto corrente prodotto dalla in primo grado e degli estratti conto prodotti dalla , CP_2 Pt_1 ha constatato che il conto corrente sia stato acceso in data 10.04.1992 e consacrato nella forma scritta in data 7 luglio 1999, così come evincibile dalla scheda negoziale sottoscritta dalla sola società.
Ha quindi escluso dalla rielaborazione contabile le somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto e di altri oneri.
Infine, ha formulato due distinte ipotesi di riconteggio del saldo.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, l'elaborato peritale finale è immune da vizi per quanto concerne l'espunzione delle somme incamerate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e CMS.
Le relative clausole devono infatti ritenersi nulle per le ragioni che seguono.
Quanto alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi giova ricordare che la delibera CICR, con specifico riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 7, prevede:
“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.425/2000 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma
2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatta clausola, inserita nel contratto di conto corrente concluso ante 2000, dunque prima dell'entrata in vigore della delibera appena menzionata, è nulla per violazione dell'art.1283 c.c. (Cass.Sez.U. n.21095/2004).
La pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime. Tuttavia, è innegabile che la decisione del giudice delle leggi abbia indirettamente prodotto effetti sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. In tal modo, ha escluso la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione, conformemente a quanto disposto dal comma terzo dell'articolo menzionato (Cass. Ord. n. 17634/2021 Cass., Sez. I, 19/05/2020,
n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779).
È stato inoltre osservato dal giudice della nomofilachia che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione conseguente alla declaratoria di nullità della clausola anatocistica finisce per peggiorare le condizioni contrattuali applicate precedentemente a detta sostituzione, sicché, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7 innanzi citato, si rende comunque necessario un nuovo espresso accordo tra le parti, non potendo ritenersi ammissibile un mero adeguamento unilaterale (cfr. Cass. n. 26769/19
[ord.], Cass. n. 3861/20 [ord.] e Cass. n. 7105/20 [ord.]).
Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v'è ragione di discostarsi, va allora escluso che l'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla delibera
C.I.C.R. 9 febbraio 2000 potesse essere validamente effettuato secondo le modalità stabilite dall'art.7, comma 2, della stessa delibera, a tal fine occorrendo la stipula di una pattuizione prevedente la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e formante oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte della correntista.
Individuate le coordinate fissate dalla Corte di Cassazione, va disattesa la tesi sostenuta da parte appellata che ritiene valida la clausola di capitalizzazione degli interessi in quanto è prevista pari periodicità, a cadenza annuale, della produzione degli interessi debitori e creditori, a fronte della periodicità, invece, asimmetrica, indicata nella clausola precedente all'entrata in vigore della delibera CICR, segnatamente, annuale per la produzione di interessi creditori e trimestrale per la produzione di interessi debitori.
Ad avviso della si tratta di una variazione migliorativa, con conseguente CP_2 legittimità della capitalizzazione degli interessi a far tempo dal 01.07.2000, senza necessità di alcuna pattuizione scritta.
Il ragionamento logico-giuridico sviluppato da parte appellata collide con i principi elaborati dalla Suprema Corte, perché fa applicazione, ai fini della comparazione, di una clausola nulla, priva di rilevanza giuridica, e perciò inidonea a dispiegare effetti, neanche in una prospettiva puramente comparativa. È, infatti, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame abbia inteso far riferimento alla mera applicazione di predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime. Una tale lettura del testo normativo è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti, l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto. (Cass. Ord. n.
9140/2020).
Per quanto concerne la clausola di CMS, la declaratoria di nullità discende dall'assunto oramai pacifico (cfr. di recente, Cass., Sez. 1°, Ordinanza n. 19825 del
20/06/2022), secondo il quale le CMS sono ammissibili solo nei limiti in cui risultino determinate o, comunque, determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche nelle modalità di computo, ovvero nei limiti in cui la clausola contrattuale contenga una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a quantificarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità dell'addebito).
Ciò in quanto il correntista deve essere messo in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. In difetto, le clausole con cui è convenuta l'applicazione di tale costo contrattuale sono affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto. Nel caso in esame, il contratto di conto corrente, con riferimento a tale onere, contiene l'indicazione del tasso applicato nella misura del 2,5 per mille.
Appare evidente il difetto di determinatezza di tale pattuizione negoziale che, indicando soltanto l'aliquota e non anche la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, non pone il cliente nelle condizioni di conoscere le modalità di applicazione della CMS.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione di cui si controverte, deve preliminarmente affermarsi che la medesima è stata ritualmente eccepita da , atteso Controparte_1 che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.15895/2019).
Ed occorre altresì evidenziare che, premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione (Cass.9756/2024).
Ciò detto, l'ipotesi di ricalcolo che si ritiene meritevole di accoglimento è quella che tiene conto degli effetti dell'intervenuta prescrizione delle competenze illegittimamente addebitate nel decennio antecedente alla data della proposizione della domanda in primo grado.
Correttamente il consulente tecnico ha individuato le rimesse solutorie avendo riguardo all'effettivo saldo del rapporto, e non al saldo apparente, e vagliando preliminarmente la sussistenza o meno di linee di affidamento concesse alla nella forma di aperture di credito nel decennio di riferimento. Pt_1
Agli atti non risulta depositato alcun contratto di apertura di credito né emerge che sia stato tollerato dalla uno sconfinamento del saldo in misura tale da CP_2 ingenerare in capo al cliente un affidamento riguardante la possibilità di operare in scoperto su conto corrente in assenza di un contratto scritto. (cd. fido di fatto).
Né altresì può accogliersi l'osservazione di parte appellante che, al contrario, deduce l'esistenza di un'apertura di credito, anche se non regolata per iscritto, in quanto la relativa disciplina sarebbe rinvenibile nell'art.6 del contratto di conto corrente.
Occorre sul punto ricordare che in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, del t.u.l.b., abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR,
a stabilire che «particolari contratti» possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta «in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto» deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non comporta - in una equilibrata visione degli interessi in campo - una «radicale» soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel «contratto madre», delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il «contratto figlio».
(Cass. Sent.27836/2017; Cass. Ord.29794/2024)
Alla luce di tale principio, nel caso di specie, il contratto “madre”, all'art.6 prevede una generica possibilità della di concedere, nel corso del rapporto, CP_2 un'apertura di credito, e null'altro.
Difettano quindi le condizioni economiche cui sarebbe assoggettato il contratto
“figlio”.
L'assenza quindi di una linea di affidamento conduce a considerare solutorie le rimesse effettuate alla data dell'otto luglio 2004 perché costituiscono pagamento in senso tecnico in quanto realizzano versamenti effettuati su un conto corrente scoperto.
All'esito della rielaborazione contabile che applica la prescrizione per i versamenti effettuati al decennio antecedente alla domanda di primo grado, il saldo del rapporto n. n.46528 alla data del 31 marzo 2014 era debitore per Euro 23.352,48, in luogo del saldo, parimenti debitore indicato dalla banca di Euro 70.238,75
Ne consegue che alcuna posiziona creditoria può configurarsi in capo alla
[...]
Parte_1 Pertanto, l'appello è meritevole di accoglimento limitatamente alla domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente de quo.
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della sentenza impugnata, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006 n.11491;
5.6.2007 n.13059).
In considerazione dell'esito della controversia le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate interamente tra le parti.
Parimenti vanno poste a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 5.6.2017 e riassunto dal Parte_1
in persona del Curatore pro tempore, Controparte_6 con ricorso depositato in data 11.10.2024, avverso la sentenza n. 1066/2017 del
Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di , poi incorporata in CP_2 [...]
così provvede: Controparte_7
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, accerta che alla data del 31 marzo 2014 il saldo del rapporto n.46528 era debitore per Euro 23.352,48;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
c) pone in via definitiva a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, addì 19.6.2025 LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio