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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2024, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 10551/2020 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale - risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Parte_1
-Attrice- E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1
Allegra Fichi
-Convenuta-
CP_2
-Convenuto contumace-
pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2020, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale e
[...] CP_2
la chiedendone la condanna in solido Controparte_1
tra loro, il primo quale proprietario e conducente del mezzo, la seconda in qualità di società assicuratrice territorialmente designata per il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui era stata coinvolta.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 26
Ottobre 2016 in Firenze si trovava a percorrere a bordo della propria bicicletta l'ultimo tratto di via Finlandia quando, giunta all'altezza dell'intersezione con via Lussemburgo e iniziando il senso unico di marcia contrario alla propria direzione, era scesa dalla bicicletta e aveva proseguito a piedi, portando il velocipede a mano alla propria sinistra lungo le autovetture parcheggiate e cercando un varco tra esse per accedere al marciapiede e parcheggiare il proprio mezzo.
Aggiungeva che in quel momento era stata investita dal ciclomotore Gilera
Runner tg. X4Z2LX, con assicurazione scaduta, condotto e di proprietà da. che, a velocità elevata, si era immesso in via Finlandia, tagliando CP_2
la curva e procedendo sul lato sinistro della carreggiata.
Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Firenze che aveva redatto il proprio rapporto.
A seguito dell'incidente, la aveva riportato gravi lesioni alla gamba Pt_1
destra.
Dopo i soccorsi ricevuti, era stata trasportata all'Ospedale di Santa Maria
Annunziata dove le era stata diagnosticata «Frattura scomposta all'estremità prossimale della tibia e del perone» e ricoverata d'urgenza nel reparto di Ortopedia pagina 2 di 11 dove era stato sottoposta a due interventi chirurgici per poi essere dimessa in data 16 Novembre 2016.
La malattia si era protratta fino al 18 Agosto 2017, data in cui era stata dichiarata guarita con postumi.
In data 30 aprile 2019, il Dott. in sede di relazione medico- Controparte_3
legale di parte attrice, aveva riconosciuto una guarigione con postumi permanenti derivanti da danno biologico valutabile nella misura del 14% e di una malattia temporanea di 325 giorni di cui 35 giorni di inabilità assoluta, 90 giorni di ITP al 75% ed i restanti 200 giorni a decrescere.
Circa il conseguente risarcimento, parte attrice richiedeva per il danno non patrimoniale comprensivo di personalizzazione, la somma totale di € 51.998,00 di cui, per i postumi permanenti del 14% la somma di € 33.900,00; per malattia temporale tra totale e parziale la somma di € 12.525,00; per personalizzazione del danno al 15% la somma di € 5.085,00; oltre ad € 488,00 per le spese sostenute.
Parte attrice concludeva chiedendo, il concorso di responsabilità del Sig.
ex art. 2054 comma 2 cc e conseguentemente la condanna in CP_2
solido con al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Controparte_4
nella misura del 50% e dunque la somma di € 25.999,00. Pt_1
In subordine, nel caso fosse stata accertata la piena responsabilità del CP_2
nella causazione del sinistro, la condanna in solido con per il CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig. pari ad € 51.998,00. Pt_1
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova in punto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.
Sosteneva che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro fosse ascrivibile in via esclusiva ed integrale al conducente del velocipede in quanto pagina 3 di 11 non era stato provato che al momento dell'urto la stesse conducendo Pt_1
a mano il proprio velocipede sulla carreggiata di via Finlandia.
Infatti, secondo la prospettazione del la percorreva via CP_2 Pt_1
Finlandia in sella alla propria bicicletta, in senso contrario, sul lato sinistro, dietro la curva e vicino alle auto in sosta.
Circa invece, la condotta del parte convenuta sosteneva che “non sussiste CP_2
il benché minimo elemento di prova riguardo la circostanza che il medesimo si sarebbe immesso a velocità elevata in via Finlandia, tagliando la curva ed invadendo le zone di sosta”.
Concludeva quindi affinché, nessuna responsabilità, neppure ex art. 2054 comma 2 cc fosse riconosciuta in capo al convenuto stante sia CP_2
l'accertato comportamento colposo posto in essere dalla che Pt_1
l'osservanza da parte del delle norme sulla circolazione stradale, nonché CP_2
dei precetti di prudenza e diligenza.
Non si costituiva , del quale pertanto veniva dichiarata la CP_2
contumacia.
La causa, istruita con produzioni di documenti, prova per testi ed espletamento di CTU medico-legale, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Per quanto attiene il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro questa, ai sensi e per gli effetti della previsione normativa dell'art 2054 comma pagina 4 di 11 2 cc, si ritiene debba ricadere in via concorsuale su entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Infatti, circa la possibile dinamica del sinistro tanto viene riportato dalla Polizia
Stradale nel proprio verbale conclusivo: «In assenza di testimoni oculari in grado di riferire l'esatta dinamica dell'evento e in assenza di tracce sulla sede stradale, viste le dichiarazioni delle due persone coinvolte nel sinistro che appaiono discordanti nel riferire se il velocipede fosse spinto a mano o se la sua conducente lo stesse conducendo in sella, non risulta accertabile l'esatta posizione e l'ingombro in carreggiata del veicolo B (…) vista la conformazione sinistrorsa della strada a senso unico di circolazione, non emergono elementi oggettivi utili per poter stabilire la posizione in carreggiata del veicolo A al momento dell'avvistamento del veicolo B».
Tali incertezze in ordine alla dinamica dell'incidente non sono state dissipate dalla deposizione resa durante l'istruttoria dal teste il quale, Testimone_1
all'udienza del 5 novembre 2021 ha dichiarato “di non aver sicuramente visto come si
è svolta la dinamica del sinistro” e quindi nulla ha potuto aggiungere sulle effettive modalità che hanno determinato lo scontro.
Orbene, a fronte del sicuro scontro tra i due veicoli e della sopra evidenziata impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro, non può che trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2054 co 2 cc in quanto “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass.
n. 9353/2019; Cass. n. 26004/2011).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato, nell'interpretare il disposto di cui all'art. 2054 co II cc che: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, pagina 5 di 11 ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. n.
15736/2022).
Con l'ulteriore precisazione che detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07).
Tale prova non è stata fornita dall'odierno convenuto.
Ricostruita nei suddetti termini la responsabilità nella causazione del sinistro stradale siccome occorso, vanno liquidati i danni subiti da parte attrice in conseguenza dello stesso procedendo preliminarmente a quantificare il danno non patrimoniale.
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Circa il danno non patrimoniale subito dall'attrice il CTU Parte_1
medico legale nominato, Dott.ssa , a seguito di un Persona_1
percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato quanto segue:
“La Sig.ra in seguito al sinistro stradale del 26/10/2016, ha Parte_1
riportato una Frattura biossea della gamba destra (frattura del piatto tibiale interno ed esterno in due monconi, con interessamento della diafisi tibiale e frattura della diafisi prossimale del perone).
Tali fratture sono state trattate inizialmente in data 31/10/2016 con fissatore esterno a ponte preparatorio per l'intervento di osteosintesi;
lo stesso fissatore è stato poi rimosso il giorno 08/11/2016.
pagina 6 di 11 All'atto della rimozione del fissatore, le fratture sono state trattate con osteosintesi consistenti in placche e viti plurime, che la lesa dovrà mantenere in situ a vita.
L'Inabilità Temporanea derivata dalla frattura biossea della gamba destra ha determinato
Inabilità Temporanea Assoluta dall'atto dell'evento (26/10/2016) al
20/01/2017 per complessivi 86 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale al 75% dal 21/01/2017 al 10/03/2017, per complessivi 49 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale al 50% dal 11/03/2017 al 28/04/2017, per complessivi altri 49 giorni;
Inabilità temporanea parziale al 25% dal 29/04/2017 al 18/08/2017, per complessivi 112 giorni.
Le menomazioni permanenti determinano grave deficit deambulatorio e motorio per un soggetto che all'epoca dell'evento aveva soli 59 anni ed era appena andato in quiescenza.
L'incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica non si configura, mentre il danno all'integrità psicofisica è valutabile nella misura del 13% in Responsabilità
Civile.
La valutazione sopra espressa comprende il danno ortopedico nel suo complesso e il danno estetico, mentre si valutano le vertigini parossistiche benigne, patologia di origine spontanea, non traumatica, in quanto insorte quattro mesi dopo gli eventi in un soggetto che, a seguito dell'evento de quo, non ha riportato danni vestibolari, né da trauma cranico, né da distorsione del rachide cervicale.
La lesa, all'atto del sinistro stradale, non presentava patologie pregresse, né aveva mai riportato lesioni alle aree anatomiche interessate nell'evento de quo.
Le uniche spese mediche documentate presenti agli atti consistono in complessivi
Euro 488 relativi alla relazione medico-legale del Dr. e sono congrue. CP_3
La lesa ha dichiarato di aver sostenuto ulteriori spese non presenti agli atti, che non sono quindi valutate”.
pagina 7 di 11 Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente subito dall'attrice secondo le Parte_1
tabelle del Tribunale di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, ottenendo i seguenti importi:
- 86 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 9.890,00;
- 49 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 4.226,25;
- 49 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 2.817,50;
- 112 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 3.220,00.
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 20.153,75.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 59) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (13%), si ottiene un importo di € 35.387,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Stante la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., le somme indicate dovranno essere rispettivamente ridotte del 50%, ottenendo così i seguenti importi di risarcimento:
- Importo di risarcimento dovuto all'attrice per il danno Parte_1
biologico da inabilità temporanea, € 10.076,87;
- Importo di risarcimento dovuto all'attrice per il danno Parte_1
non biologico permanente, € 17.693,50.
Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno poiché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) pagina 8 di 11 può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”
(Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari.
Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Nulla è stato allegato da parte attrice in termini di “peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
Deve, infine, essere pure liquidato il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche documentate e ritenute congrue dalla Parte_1
CTU medico legale, per € 488,00 che, anche in questo caso, stante la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, cc, saranno pari ad € 244,00.
Complessivamente i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di € 28.014,37. Pt_1
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
pagina 9 di 11 A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulla somma come sopra accertata a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il
26 Ottobre 2016 e la presente sentenza è del Settembre 2024, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 26 Ottobre 2020.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass.
n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n.
9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 26 Ottobre 2020 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Tanto comporta l'accoglimento della domanda nei limiti come sopra specificati.
Parte convenuta va tuttavia considerata soccombente in quanto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti pagina 10 di 11 o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. SS.UU. n.
32061/2022).
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna e la CP_2 [...]
in solido tra loro al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 28.014,37 oltre interessi nella misura Parte_1
legale dal 26.10.2020 e sino alla data della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano,
[...]
complessivamente, in € 7.616, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge;
pone definitivamente a carico degli odierni convenuti, in solido tra loro, le spese della espletata CTU eli condanna, inoltre, al pagamento sostenuto da parte attrice per il compenso del proprio CTP.
Firenze, 24.IX.2024
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 11 di 11
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 10551/2020 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale - risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Parte_1
-Attrice- E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1
Allegra Fichi
-Convenuta-
CP_2
-Convenuto contumace-
pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2020, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale e
[...] CP_2
la chiedendone la condanna in solido Controparte_1
tra loro, il primo quale proprietario e conducente del mezzo, la seconda in qualità di società assicuratrice territorialmente designata per il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui era stata coinvolta.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 26
Ottobre 2016 in Firenze si trovava a percorrere a bordo della propria bicicletta l'ultimo tratto di via Finlandia quando, giunta all'altezza dell'intersezione con via Lussemburgo e iniziando il senso unico di marcia contrario alla propria direzione, era scesa dalla bicicletta e aveva proseguito a piedi, portando il velocipede a mano alla propria sinistra lungo le autovetture parcheggiate e cercando un varco tra esse per accedere al marciapiede e parcheggiare il proprio mezzo.
Aggiungeva che in quel momento era stata investita dal ciclomotore Gilera
Runner tg. X4Z2LX, con assicurazione scaduta, condotto e di proprietà da. che, a velocità elevata, si era immesso in via Finlandia, tagliando CP_2
la curva e procedendo sul lato sinistro della carreggiata.
Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Firenze che aveva redatto il proprio rapporto.
A seguito dell'incidente, la aveva riportato gravi lesioni alla gamba Pt_1
destra.
Dopo i soccorsi ricevuti, era stata trasportata all'Ospedale di Santa Maria
Annunziata dove le era stata diagnosticata «Frattura scomposta all'estremità prossimale della tibia e del perone» e ricoverata d'urgenza nel reparto di Ortopedia pagina 2 di 11 dove era stato sottoposta a due interventi chirurgici per poi essere dimessa in data 16 Novembre 2016.
La malattia si era protratta fino al 18 Agosto 2017, data in cui era stata dichiarata guarita con postumi.
In data 30 aprile 2019, il Dott. in sede di relazione medico- Controparte_3
legale di parte attrice, aveva riconosciuto una guarigione con postumi permanenti derivanti da danno biologico valutabile nella misura del 14% e di una malattia temporanea di 325 giorni di cui 35 giorni di inabilità assoluta, 90 giorni di ITP al 75% ed i restanti 200 giorni a decrescere.
Circa il conseguente risarcimento, parte attrice richiedeva per il danno non patrimoniale comprensivo di personalizzazione, la somma totale di € 51.998,00 di cui, per i postumi permanenti del 14% la somma di € 33.900,00; per malattia temporale tra totale e parziale la somma di € 12.525,00; per personalizzazione del danno al 15% la somma di € 5.085,00; oltre ad € 488,00 per le spese sostenute.
Parte attrice concludeva chiedendo, il concorso di responsabilità del Sig.
ex art. 2054 comma 2 cc e conseguentemente la condanna in CP_2
solido con al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Controparte_4
nella misura del 50% e dunque la somma di € 25.999,00. Pt_1
In subordine, nel caso fosse stata accertata la piena responsabilità del CP_2
nella causazione del sinistro, la condanna in solido con per il CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig. pari ad € 51.998,00. Pt_1
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova in punto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada.
Sosteneva che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro fosse ascrivibile in via esclusiva ed integrale al conducente del velocipede in quanto pagina 3 di 11 non era stato provato che al momento dell'urto la stesse conducendo Pt_1
a mano il proprio velocipede sulla carreggiata di via Finlandia.
Infatti, secondo la prospettazione del la percorreva via CP_2 Pt_1
Finlandia in sella alla propria bicicletta, in senso contrario, sul lato sinistro, dietro la curva e vicino alle auto in sosta.
Circa invece, la condotta del parte convenuta sosteneva che “non sussiste CP_2
il benché minimo elemento di prova riguardo la circostanza che il medesimo si sarebbe immesso a velocità elevata in via Finlandia, tagliando la curva ed invadendo le zone di sosta”.
Concludeva quindi affinché, nessuna responsabilità, neppure ex art. 2054 comma 2 cc fosse riconosciuta in capo al convenuto stante sia CP_2
l'accertato comportamento colposo posto in essere dalla che Pt_1
l'osservanza da parte del delle norme sulla circolazione stradale, nonché CP_2
dei precetti di prudenza e diligenza.
Non si costituiva , del quale pertanto veniva dichiarata la CP_2
contumacia.
La causa, istruita con produzioni di documenti, prova per testi ed espletamento di CTU medico-legale, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Per quanto attiene il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro questa, ai sensi e per gli effetti della previsione normativa dell'art 2054 comma pagina 4 di 11 2 cc, si ritiene debba ricadere in via concorsuale su entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Infatti, circa la possibile dinamica del sinistro tanto viene riportato dalla Polizia
Stradale nel proprio verbale conclusivo: «In assenza di testimoni oculari in grado di riferire l'esatta dinamica dell'evento e in assenza di tracce sulla sede stradale, viste le dichiarazioni delle due persone coinvolte nel sinistro che appaiono discordanti nel riferire se il velocipede fosse spinto a mano o se la sua conducente lo stesse conducendo in sella, non risulta accertabile l'esatta posizione e l'ingombro in carreggiata del veicolo B (…) vista la conformazione sinistrorsa della strada a senso unico di circolazione, non emergono elementi oggettivi utili per poter stabilire la posizione in carreggiata del veicolo A al momento dell'avvistamento del veicolo B».
Tali incertezze in ordine alla dinamica dell'incidente non sono state dissipate dalla deposizione resa durante l'istruttoria dal teste il quale, Testimone_1
all'udienza del 5 novembre 2021 ha dichiarato “di non aver sicuramente visto come si
è svolta la dinamica del sinistro” e quindi nulla ha potuto aggiungere sulle effettive modalità che hanno determinato lo scontro.
Orbene, a fronte del sicuro scontro tra i due veicoli e della sopra evidenziata impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro, non può che trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2054 co 2 cc in quanto “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass.
n. 9353/2019; Cass. n. 26004/2011).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato, nell'interpretare il disposto di cui all'art. 2054 co II cc che: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, pagina 5 di 11 ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. n.
15736/2022).
Con l'ulteriore precisazione che detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07).
Tale prova non è stata fornita dall'odierno convenuto.
Ricostruita nei suddetti termini la responsabilità nella causazione del sinistro stradale siccome occorso, vanno liquidati i danni subiti da parte attrice in conseguenza dello stesso procedendo preliminarmente a quantificare il danno non patrimoniale.
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Circa il danno non patrimoniale subito dall'attrice il CTU Parte_1
medico legale nominato, Dott.ssa , a seguito di un Persona_1
percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato quanto segue:
“La Sig.ra in seguito al sinistro stradale del 26/10/2016, ha Parte_1
riportato una Frattura biossea della gamba destra (frattura del piatto tibiale interno ed esterno in due monconi, con interessamento della diafisi tibiale e frattura della diafisi prossimale del perone).
Tali fratture sono state trattate inizialmente in data 31/10/2016 con fissatore esterno a ponte preparatorio per l'intervento di osteosintesi;
lo stesso fissatore è stato poi rimosso il giorno 08/11/2016.
pagina 6 di 11 All'atto della rimozione del fissatore, le fratture sono state trattate con osteosintesi consistenti in placche e viti plurime, che la lesa dovrà mantenere in situ a vita.
L'Inabilità Temporanea derivata dalla frattura biossea della gamba destra ha determinato
Inabilità Temporanea Assoluta dall'atto dell'evento (26/10/2016) al
20/01/2017 per complessivi 86 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale al 75% dal 21/01/2017 al 10/03/2017, per complessivi 49 giorni;
Inabilità Temporanea Parziale al 50% dal 11/03/2017 al 28/04/2017, per complessivi altri 49 giorni;
Inabilità temporanea parziale al 25% dal 29/04/2017 al 18/08/2017, per complessivi 112 giorni.
Le menomazioni permanenti determinano grave deficit deambulatorio e motorio per un soggetto che all'epoca dell'evento aveva soli 59 anni ed era appena andato in quiescenza.
L'incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica non si configura, mentre il danno all'integrità psicofisica è valutabile nella misura del 13% in Responsabilità
Civile.
La valutazione sopra espressa comprende il danno ortopedico nel suo complesso e il danno estetico, mentre si valutano le vertigini parossistiche benigne, patologia di origine spontanea, non traumatica, in quanto insorte quattro mesi dopo gli eventi in un soggetto che, a seguito dell'evento de quo, non ha riportato danni vestibolari, né da trauma cranico, né da distorsione del rachide cervicale.
La lesa, all'atto del sinistro stradale, non presentava patologie pregresse, né aveva mai riportato lesioni alle aree anatomiche interessate nell'evento de quo.
Le uniche spese mediche documentate presenti agli atti consistono in complessivi
Euro 488 relativi alla relazione medico-legale del Dr. e sono congrue. CP_3
La lesa ha dichiarato di aver sostenuto ulteriori spese non presenti agli atti, che non sono quindi valutate”.
pagina 7 di 11 Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente subito dall'attrice secondo le Parte_1
tabelle del Tribunale di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame, ottenendo i seguenti importi:
- 86 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 9.890,00;
- 49 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 4.226,25;
- 49 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 2.817,50;
- 112 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 3.220,00.
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 20.153,75.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 59) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (13%), si ottiene un importo di € 35.387,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Stante la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., le somme indicate dovranno essere rispettivamente ridotte del 50%, ottenendo così i seguenti importi di risarcimento:
- Importo di risarcimento dovuto all'attrice per il danno Parte_1
biologico da inabilità temporanea, € 10.076,87;
- Importo di risarcimento dovuto all'attrice per il danno Parte_1
non biologico permanente, € 17.693,50.
Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno poiché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) pagina 8 di 11 può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”
(Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari.
Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Nulla è stato allegato da parte attrice in termini di “peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
Deve, infine, essere pure liquidato il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche documentate e ritenute congrue dalla Parte_1
CTU medico legale, per € 488,00 che, anche in questo caso, stante la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, cc, saranno pari ad € 244,00.
Complessivamente i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di € 28.014,37. Pt_1
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
pagina 9 di 11 A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulla somma come sopra accertata a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che il sinistro è avvenuto il
26 Ottobre 2016 e la presente sentenza è del Settembre 2024, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 26 Ottobre 2020.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass.
n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n.
9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 26 Ottobre 2020 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Tanto comporta l'accoglimento della domanda nei limiti come sopra specificati.
Parte convenuta va tuttavia considerata soccombente in quanto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti pagina 10 di 11 o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. SS.UU. n.
32061/2022).
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna e la CP_2 [...]
in solido tra loro al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 28.014,37 oltre interessi nella misura Parte_1
legale dal 26.10.2020 e sino alla data della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano,
[...]
complessivamente, in € 7.616, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge;
pone definitivamente a carico degli odierni convenuti, in solido tra loro, le spese della espletata CTU eli condanna, inoltre, al pagamento sostenuto da parte attrice per il compenso del proprio CTP.
Firenze, 24.IX.2024
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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