Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N° 3475/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI RI Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3475 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...]. 70 CESENA, con il patrocinio dell'avv. GENTILI
SANZIO ( ); elettivamente domiciliato in VIA EX TIRO A SEGNO C.F._2
N. 20 47522 CESENA presso il difensore avv. GENTILI
SANZIO - ricorrente
nei confronti di
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
residente in [...] Int. 26, EN, con il patrocinio C.F._3 dell'avv. ROPPO Francesco ( ) Viale Matteotti 105 47100, Forlì, C.F._4
elettivamente domiciliata presso il difensore
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.01.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai fogli di precisazione conclusioni depositati in pari data.
- dichiararsi la separazione con addebito della responsabilità alla convenuta per i comportamenti da lei tenuti e per la reiterata violazione degli obblighi matrimoniali;
- disporsi, a conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale, l'immediato rilascio dell'immobile ex casa coniugale (ove nel frattempo non sia già avvenuto) sia da parte della resistente che del suo “fidanzato” ST CT OL con affidamento definitivo dell'immobile al che ne è proprietario e che continua a Pt_1
pagare le rate del mutuo, nominandolo genitore collocatario;
- disporsi l'affidamento esclusivo al ricorrente del figlio sussistendone i presupposti di fatto e di legge come già ritenuto e disposto nei provvedimenti presidenziali;
- prendersi atto di quanto scritto dai servizi sociali a proposito della dichiarazione fatta dal figlio che non desidera per il momento vedere la madre e che comunque quando sarà possibile farlo chiede che le visite vengano fatte alla presenza dei familiari (babbo e nonni) e non in ambiente neutro alla presenza di professionisti;
- stabilirsi le stesse modalità di visita della madre al figlio, previste nei provvedimenti presidenziali e comunque disporsi che gli incontri madre-figlio avvengano in ambiente protetto ed alla presenza del padre e dei nonni, anziché dei servizi sociali o dei soli servizi sociali;
- condannarsi la convenuta al versamento dell'assegno per il figlio che si chiede venga aumentato ad €. 300,00 al mese rivalutabile come per legge da versarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì. Con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio oltre IVA, CPA e 15% per spese generali”.
La resistente, ha concluso chiedendo:
Voglia il Tribunale di Forlì, reietta ogni diversa istanza e conclusione,
“In via principale 1) dichiarare che la separazione dei coniugi e Controparte_1
è da addebitare alla grave condotta del marito 2) autorizzare i coniugi a vivere Parte_1
separati; 2) disporre l'affidamento del figlio della coppia, in via Persona_1
congiunta tra i coniugi con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre non collocatario nel rispetto del primario interesse del minore;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in EN, Via
Viareggio n. 70 int. 26 in favore della resistente quale genitore Controparte_1
collocatario del figlio;
4) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra Parte_1 [...]
quale contributo per il mantenimento del figlio un Controparte_1 Persona_1 assegno di €. 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero altra diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta e/o comunque di giustizia;
il tutto oltre al pagamento o la rifusione da parte del delle spese straordinarie di natura Pt_1
scolastica e mediche non mutuabili ovvero di ogni altra spesa straordinaria che i coniugi eventualmente concorderanno o si rendesse necessaria nella misura quanto meno del 50%, ovvero altra diversa, maggiore o minore soglia che sarà ritenuta dovuta e/o comunque di giustizia,
In via subordinata, nel caso si ritenga di confermare l'affidamento esclusivo al padre o l'affidamento congiunto dei genitori ma con collocazione presso di lui, disporre la regolamentare dei giorni durante la settimana in cui bambino dovrà stare con la madre non collocataria disponendo anche che presso di lei trascorra un finesettimana ogni due dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno scolastico della settimana fino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
disporre quindi i periodi in cui il figlio starà con la madre durante le vacanze scolastiche stabilendo che i giorni di festa li passerà ad anni alterni con ciascun genitore;
in ogni caso con il favore delle spese di lite”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 10/12/2021 Pt_1
ha chiesto la pronunzia della separazione personale da
[...] Controparte_1
con addebito alla moglie. Ha premesso che dal matrimonio, celebrato il giorno 3
[...]
luglio 2010 in Cartagena (Colombia) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del
Comune di EN al n° 49, parte II^, serie C, anno 2010, era nato il figlio Persona_1
in data 9.8.2010 a EN;
dopo il matrimonio la famiglia si stabiliva a EN e, quando il figlio aveva circa 4 anni, la andava via dicendo che aveva trovato lavoro in Svizzera CP_1
e non si faceva viva per 5 mesi. Quando rientrava, prosegue il ricorrente, dopo una breve parentesi di ripresa della vita coniugale, si metteva con un altro uomo e andava a vivere a
Cervia; anche in questo caso, non faceva più avere notizie di sé, non si occupava del figlio e poi tornava, ma non si curava della famiglia e usciva la notte, tanto che il padre portava il bambino dai propri genitori molto presto, prima di andare a lavoro, poiché non si fidava di lei che poi scompariva di nuovo. In questo periodo, cioè in data 25.9.2020, egli presentava una prima querela ove narrava i fatti nei termini di cui sopra, che da circa dieci giorni non sentiva più la donna, la quale gli aveva inviato un messaggio, che mostrava al verbalizzante, ove gli diceva di non lasciarla fuori casa altrimenti sarebbe tornata in Colombia con il bambino. Nella querela aggiungeva di aver visto un giorno la moglie mano nella mano con un ragazzo. Inoltre, dava conto del fatto che la donna era coinvolta nel mondo degli stupefacenti ed era anche già stata arrestata. Successivamente, in data 16.12.2020, presentava un'altra querela perché scopriva che la porta della cantina di casa era stata forzata e, nonostante la cercasse CP_1
di spingerlo fuori, riusciva a vedere che dentro c'era un uomo di colore, un letto matrimoniale e un fornello a gas. Ha riferito anche che in un messaggio lei gli diceva che sarebbe tornata in Colombia con il loro figlio. Dopo circa un anno dalla uscita di casa della moglie, cioè in data 15.11.2021, presentava una nuova querela riferendo che la donna era ancora in possesso delle chiavi di casa e, verosimilmente, vi rientrava durante la sua assenza prendendo oggetti e lasciando segni del suo passaggio, quali residui del consumo di stupefacenti.
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva anche l'affidamento esclusivo del figlio, l'assegnazione della casa coniugale, che peraltro stava pagando con mutuo, e la regolamentazione tramite incontri protetti attraverso il Servizio Sociale delle visite madre-figlio.
Con memoria difensiva del 9.2.2022 si è costituita Controparte_1 contestando l'intera ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente ed affermando di non aver abbandonato il tetto coniugale così come descritto. Ha riferito che era assente da casa perché lavorava in strutture alberghiere, ma manteneva costanti contatti telefonici con il marito, il quale invece non si occupava affatto della famiglia. In particolare, riferiva che la prima occasione le si presentava quando, nel corso dell'anno 2015, un amico del marito, tale le prospettava un'opportunità di lavoro come cameriera ai piani presso un hotel Per_2
svizzero per il successivo periodo estivo. Di comune accordo con il marito, pertanto, decideva di accettare tale proposta. Tuttavia, prosegue la sua narrazione, non raggiungeva mai il territorio elvetico poiché il precitato che si era offerto di accompagnarla in auto Per_2
sino a destinazione, la conduceva invece presso una struttura alberghiera diversa da quella inizialmente prospettata e sita in provincia di Varese, ove, a detta di quest'ultimo, sarebbe dovuta rimanere per alcuni giorni per svolgere una “prova”. La sua permanenza in quel luogo si prolungava in realtà per quasi tre settimane, nel corso delle quali lavorava senza percepire alcun compenso, sino a quando, iniziando a nutrire dubbi sull'esistenza dell'opportunità lavorativa inizialmente prospettatele, decideva di fare rientro a EN. Dall'estate 2016 sino a quella del 2019, iniziava a lavorare come cameriera di sala durante la stagione balneare presso alcune strutture alberghiere della riviera romagnola e, non avendo mai conseguito la patente di guida in Italia, la è stata, suo malgrado, era costretta ad alloggiare presso CP_1
le varie strutture ove prestava servizio. Quanto al marito ha riferito che, pur trovandosi in una situazione economica florida, egli non si curava dei bisogni della famiglia e non pagava le utenze di casa, che infatti venivano staccate. A seguito di ciò, lui si limitava a trasferirsi con il figlio dalla famiglia di origine, mentre lei si adoperava per sanare la morosità accumulata.
Soltanto dopo che vi era riuscita, lui rientrava a casa. Per far fronte a tale situazione, ha riferito che talvolta era stata addirittura costretta a trasferirsi temporaneamente in cantina, ambiente di dimensioni ridotte e dunque più facile da riscaldare dove poter trascorrere le fredde notti invernali.
Tutto ciò narrato, nonché aggiungendo di essere stata assunta dalla seconda metà dell'anno
Contr 2021 come operaia da Coop. Soc. Coop. Agr., la resistente non si è opposta alla separazione, ma ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio minorenne con collocazione presso di lei, assegnazione della casa coniugale e mantenimento a carico del padre pari a euro
250 mensili per il figlio.
In data 15.2.2022 le parti sono comparse davanti al Presidente e, fallito il tentativo di conciliazione, il ricorrente ha dichiarato che la aveva fatto inserire nel suo stato di CP_1
famiglia anche una terza persona, il suo fidanzato, un gambiano senza fissa dimora. Nel 2020 lei e il compagno avevano dormito per un anno in garage, poi, poco alla volta, si erano trasferiti in casa. Per proteggerlo da questa situazione, lui cercava di tenere spesso Per_1
dai suoi genitori. Ha riferito che il suo nucleo familiare è già seguito dai Servizi Sociali dal
2017 a seguito dell'arresto della per droga. CP_1
La resistente, a sua volta, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di separazione, ma ha negato quanto riferito dal marito ribadendo che le sue assenze erano dovute al lavoro. Ha ribadito inoltre che il marito non aveva mai pagato una bolletta in dieci anni. Quanto alla persona inserita nello stato di famiglia, ha riferito che la residenza al EY serviva;
infine ha precisato di non avere alcun progetto di vita alternativo che preveda la sua uscita dalla casa coniugale. Con ordinanza resa in pari data il Presidente, oltre ad autorizzare i coniugi vivere separati, ha affidato il figlio minore in via esclusiva al padre, assegnato a quest'ultimo la casa già coniugale sita in EN, via Viareggio, n. 70, int. 26 ed i relativi arredi e ordinato alla donna, unitamente al suo compagno, di provvedere all'immediato rilascio dell'immobile e delle relative pertinenze;
l'ordinanza presidenziale ha inoltre previsto delega al Servizio Sociale di
EN per la disciplina della relazione tra la madre e il figlio minore e disposto che la corrisponda al a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 Pt_1
figlio, con decorrenza dal mese di marzo 2022, l'assegno mensile di € 80,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.
Con memoria integrativa del 17.3.2022 ha ribadito quanto indicato in ricorso e ha Pt_1
contestato quanto indicato dalla donna nella comparsa di costituzione. In particolare ha negato di essere stato d'accordo sul fatto che abbandonasse il figlio di 5 anni per andare con
“ in Svizzera, che in quel periodo lei abbia vi siano stati contatti telefonici e che Per_2
dopo tre settimane sia rientrata. Ha inoltre sottolineato che non vi era necessità di cercare un lavoro in Svizzera considerato che una occupazione la donna l'aveva già qui in Italia e alle spese di mantenimento della famiglia pensava lui, che aveva un lavoro a tempo indeterminato ed il supporto della sua famiglia di origine. Quanto alle utenze domestiche, ha riferito che per lo meno a partire dal 2018, erano intestate direttamente alla donna perché era stata lei che aveva voluto così. Ha quindi ribadito che la è stata arrestata in flagranza di reato per CP_1
spaccio di sostanze stupefacenti e che vi sono state due perquisizioni domiciliari da parte della
Squadra Mobile della Polizia. Queste vicende sono avvenute anche sotto gli occhi del figlio.
Inoltre, ha proseguito, la ha iscritto il suo compagno nello stato di famiglia che CP_1
comprendeva lei, il e loro figlio e poi lo ha portato a vivere nella casa coniugale nella Pt_1
quale c'era anche suo marito (fatti per cui ha sporto querela in data 12.1.2022). Unitamente a quest'uomo non ha lasciato l'immobile neanche a seguito dell'assegnazione contenuta nell'ordinanza presidenziale (anche in questo caso il ricorrente ha sporto querela in data
17.3.2022), rendendosi necessario anche l'intervento delle Forze dell'Ordine (che il ricorrente descrive nella ulteriore querela del 1.8.2022 ove narra, oltre ai segni di effrazione sulla serratura, anche di offese e del comportamento violento nei confronti dei militari intervenuti tenuto dalla moglie e dal compagno in occasione del rilascio dell'immobile). Con memoria integrativa del 3.5.2022 il nuovo difensore della resistente ha contestato i fatti così come narrati da controparte e ha chiesto che la separazione fosse addebitata al ricorrente.
Ha riferito che i loro problemi sarebbero insorti a partire dal 2012 quando, durante una vacanza in Colombia, aveva cominciato a far uso di sostanze stupefacenti e Parte_1
non aveva mai smesso. Dal 2014 la coppia, ha riferito, aveva smesso di avere rapporti sessuali e dal 2015 di dormire nello stesso letto. oi aveva smesso di pagare le bollette e si era Pt_1
trasferito a casa della madre portando con sé il figlio e disinteressandosi della moglie che, rimasta nella casa familiare, sopravviveva con un fornellino da campeggio e continuava ad avere il figlio per tre giorni alla settimana. La resistente riteneva pertanto che la crisi matrimoniale fosse da imputare alla grave condotta del marito per le sue inadempienze rispetto agli obblighi coniugali e genitoriali.
Dalla relazione dei Servizi del 9.5.2022 si rileva che all'epoca la casa coniugale è ancora occupata dalla e dal compagno Dai colloqui con è CP_1 Persona_3 Per_1
emerso che egli ha dichiarato di non vedere la madre da circa due mesi e di essere costretto a stare dai nonni perché a casa, dove vorrebbe rientrare, c'è la madre con il nuovo compagno;
inoltre, il minore ha dichiarato che, pur non mancandogli niente dai parenti, non capiva questa situazione abitativa;
quanto alla madre, ha affermato di non volerla vedere in quel momento pur manifestando disponibilità ad eventuali incontri futuri, ma solo in presenza di parenti.
Con ordinanza del 19.5.2022 il Giudice, previa dichiarazione di inammissibilità di richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata dalla resistente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 e in data 5.10.22, ha ammesso le prove orali, escluso la CTU chiesta dalla resistente (in merito alla capacità genitoriale delle parti e alla presenza di sintomi di alienazione parentale) e confermato l'incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio, che già risultano seguire il nucleo familiare, di disciplinare la relazione tra la madre ed il figlio, eventualmente riattivando-predisponendo un programma di incontri madre-figlio, nelle modalità e con i tempi giudicati opportuni, tenuto conto della attuale, chiara volontà manifestata dal minore di non vedere al momento la madre, e delle circostanze che di volta in volta si verificheranno, con facoltà di sospendere le visite se ritenute nocive o disturbanti per il minore.
In sede di istruttoria sono stati sentiti per il ricorrente: (fratello del ricorrente) Testimone_1
e (ex Comandante della Stazione Carabinieri di San Carlo di EN); Testimone_2
(amministratore di condominio dello stabile in cui è situata la casa Testimone_3 coniugale); (madre del ricorrente); inoltre, è stato effettuato l'interrogatorio Testimone_4
formale di entrambe le parti.
All'udienza del 21.1.2025 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1) Separazione personale e addebito
Occorre procedere, in primis, alla disamina delle richieste di addebito della responsabilità della separazione reciprocamente proposte da entrambi i coniugi. Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2 comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. Civ. sez. un., n. 15248 del 3.12.2001), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
In particolare, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (ex multis,
Cass. Sez. 1, 20/12/2021, n. 40795, Rv. 663468 - 01). Di conseguenza, per valutare la fondatezza della domanda di addebito, occorre esaminare se sia stata raggiunta la prova di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In particolare, con riferimento all'allontanamento dal tetto coniugale la giurisprudenza rileva che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”
(Cass. Sez. 6, 15/01/2020, n. 648, Rv. 656981 - 01).
Ebbene, nel caso di specie la domanda del ricorrente è fondata e può essere accolta.
Dall'istruttoria è emerso che la donna si è allontanata da casa senza avvertire il marito e senza dire dove andava né quando sarebbe tornata, restando assente per lunghi periodi senza mai mettersi neppure in contatto telefonico col marito neppure per avere notizie del figlio. Siffatta circostanza, riferita anche dalla madre , trova conferma in quanto riferito da Testimone_4
che ha dichiarato di non aver visto la per 6/7 mesi nel 2014-2015 Testimone_1 CP_1
tanto che il bambino veniva portato dal padre a casa dei nonni e all'asilo andava anche lui a prenderlo, cosa che accadeva anche nel 2016-2017. Ha negato che si trattasse di uno spostamento per motivi di lavoro avvenuto con il consenso del marito anche perché quest'ultimo lavorava e c'erano problemi di gestione del bambino che la nonna ( Tes_4
, madre di ha dichiarato di aver accudito per tutto il tempo. Aggiungeva
[...] Pt_1
che in quel periodo la era andata a convivere con tale Testimone_1 CP_1 Per_4
e, pur vivendo vicino al figlio, non andava a salutarlo (circostanze a lui note perché
[...]
viveva anche lui nella casa ove era stato accolto). Anche ha riferito Per_1 Testimone_4
di aver saputo dalla famiglia di he tra loro c'era una frequentazione e che la Per_4 CP_1
era andata a Caserta con lui, difatti il bambino era sempre da lei. Ma è stato proprio Pt_1
a rispondere dettagliatamente alle domande rivoltegli in interrogatorio formale sul
[...]
punto, dichiarando che nel 2015 senza preavviso la moglie gli diceva a telefono che era in treno e stava andando via per lavoro, senza che ciò fosse stato in alcun modo concordato.
Preso dal panico per la gestione del figlio, da quel momento non la vedeva né sentiva per 6/7 mesi. Solo in un secondo momento incontrava “ , un suo conoscente che gli diceva Per_2
che non era mai stata in Svizzera bensì era in Sicilia, ma non si sapeva a fare cosa. A EN aveva conosciuto un ragazzo (tale con il quale era andata prima in riviera e poi a Per_5
Caserta. Solo nel 2016 era tornata a casa ed avevano anche avuto rapporti sessuali fino al
2019.
Al contrario, non vi è alcun elemento per affermare che la crisi fosse già in atto. Le affermazioni sul punto della resistente in merito al consumo di stupefacenti da parte del ono del tutto generiche e sfornite di ogni supporto probatorio. Risulta invece che sia Pt_1
la ad essere stata sottoposta a procedimento penale per reati legati al mondo degli CP_1 stupefacenti, circostanza ammessa dalla stessa , così come il fatto di essere stata CP_1
sottoposta a perquisizione domiciliare, in sede di interrogatorio formale.
Nemmeno può essere trascurato il fatto che nella cantina della casa coniugale fosse stata creata una camera da letto, ove la donna è stata vista dallo stesso ricorrente mentre cercava di nascondere che ivi si trovasse quello che poi è divenuto il suo compagno. La ricostruzione in base alla quale si sarebbe recata a dormire in cantina perché luogo più facile da riscaldare appare del tutto inverosimile, quantomeno quale unica spiegazione, tenuto anche conto del fatto che la donna ha ammesso in più occasioni che il EY fosse il suo compagno e che la stessa si è trasferita proprio con lui nell'immobile coniugale inserendolo nello stato di famiglia perché ne aveva bisogno, il tutto contro la volontà di ME precisare che Pt_1
la in sede di interrogatorio ha ammesso che il EY, che non ha negato essere CP_1 il suo compagno anche all'epoca, veniva ogni tanto nella cantina e ha ammesso di aver pubblicato le foto del loro fidanzamento. Anche il ha confermato di aver Tes_5
verificato che la cantina era stata adibita a camera da letto già dal 2019. Parimenti,
l'amministratore di condominio ha riferito di essere stato chiamato da Testimone_3
alcuni condòmini che gli avevano riferito che c'erano dei pernottamenti in cantina e pertanto chiamava le Forze dell'ordine.
I comportamenti descritti sono sufficientemente sintomatici di violazione dei doveri coniugali
(di fedeltà, collaborazione e coabitazione) tali da aver avuto rilievo causale nell'insorgere della crisi coniugale.
2) L'affidamento esclusivo e l'assegnazione della casa coniugale
Dalle allegazioni di parte e dall'istruttoria è emerso, non solo che vi siano stati lunghi allontanamenti della madre con perdita di contatti anche con il figlio, ma anche che Pt_1
persino quando la donna era a casa, era costretto spesso a portare il figlio a casa della nonna alle cinque del mattino perché lei o altri provvedessero a portarlo a scuola all'ora di inizio delle lezioni, dato che la , non era rientrata a casa e lui doveva recarsi a lavoro (si CP_1
vedano le testimonianze della madre e del fratello sopra indicate).
Pertanto, atteso il sostanziale disinteresse manifestato dalla resistente rispetto alle esigenze morali e materiali del figlio, nonché la manifestata tendenza allo scarso rispetto delle regole familiari e sociali sopra descritta, ma soprattutto l'aver posto i propri interessi al di sopra di quelli del figlio non curandosi ad esempio del fatto che il mancato rilascio dell'immobile impediva anche a il rientro a casa, rende all'evidenza pregiudizievole per il minore, Per_1
che peraltro, quantomeno nel 2022, ha manifestato serie perplessità nell'incontrare la madre con ciò rendendo evidenti gli effetti della sua condotta, l'adozione del regime di carattere generale dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
Dunque, confermando quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale, se ne dispone l'affidamento esclusivo al padre.
Conseguentemente la casa coniugale è assegnata al padre ricorrente e il minore è collocato presso di lui.
Quanto agli incontri madre-figlio, tenuto conto anche dell'età raggiunta da questi, appare opportuno rimetterli alle parti che terranno conto anche della volontà del ragazzo oltre che delle sue esigenze di studio, sportive e ludiche.
4) Il contributo al mantenimento del figlio parte della madre
Il legislatore ha previsto, all'art. 337 ter c.c., che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le
"esigenze del figlio", "i tempi di permanenza presso ciascun genitore" e "la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Nel caso di specie, rilevato che la madre risulta svolgere attività lavorativa come operaia agricola con busta paga di circa 900 euro, tenuto conto dell'età del figlio e delle scarse occasioni di mantenimento diretto, ma tenuto anche conto delle difficoltà economiche manifestate, appare equo determinare il contributo della madre al mantenimento ordinario del figlio minore in euro 100 al mese, oltre rivalutazione ISTAT da versarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Forlì.
5) Spese processuali
Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali si osserva in questa sede che le richieste di parte ricorrente formulate fin dall'instaurazione del giudizio hanno trovato pressoché sostanziale accoglimento. Ciò giustifica la pronuncia di condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente da Controparte_1 quantificarsi, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in euro 3.809 (con liquidazione della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nell'ambito dello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e liquidazione al minimo considerato l'oggetto che costituisce la materia del contendere e le condizioni economiche delle parti, in particolare quella deteriore della parte soccombente che risulta lavorare come operaia agricola con busta paga di circa 900 euro) oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 10/12/2021, disattesa o Controparte_1
rigettata ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione, così dispone: dichiara la separazione personale di nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio in data 3.7.2010 in Cartagena (Colombia), con addebito della separazione a e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
EN di procedere all'annotazione della presente pronuncia (atto n. 49, Parte II, Serie C, anno 2010); affida il figlio minore nato il [...] a EN, in [...] esclusiva al Persona_1
padre, con collocazione abitativa presso di lui;
assegna a la casa coniugale sita in EN, via Viareggio, n. 70, int. 26; Parte_1
rimette alle parti la determinazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del figlio minore con la madre, tenuto conto in ogni caso anche della volontà del ragazzo oltre che delle sue esigenze di studio, sportive e ludiche;
dispone l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di
[...]
ogni mese, l'assegno mensile di € 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Forlì; condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio Controparte_1
liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali oltre al 15% di
[...]
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Massimo DI RI
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena CHIMICHI