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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
IT RO Presidente
AN NO Consigliere AR CO ER Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 292/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 34/2021, pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 30.1.2021 nella controversia n. 2342/2012
R.G., avente ad oggetto azione di riduzione di donazione;
TRA
( Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Maurizio
Carugno, con domiciliazione legale telematica;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
IO Di Filippo, con domiciliazione legale telematica;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE E
( ), Controparte_2 C.F._3
( ), Controparte_3 C.F._4 in qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Isernia in composizione collegiale n.
34/2021 pubblicata il 30/1/2021,
1) dichiarare che la quota di legittima dell'appellata è stata lesa dalla CP_1 donazione effettuata da a con atto per notar CP_4 Parte_1 [...]
di Isernia del 10/09/1991, Rep. 29366, Racc. 13589, trascritta presso la Per_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Isernia il 02/10/1991, nella misura di € 5.809,88,
o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, e che pertanto in tale misura vada ridotta la citata donazione, facendo comunque salva la quota disponibile spettante al donatario appellante nella misura di legge. Parte_1
2) in subordine, nella non creduta ipotesi di conferma della attribuzione per intero del donatum alla massa ereditaria, accertare e dichiarare il diritto del alla Parte_1 quota disponibile nella misura di legge.
Il tutto compensando integralmente le spese del primo grado e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Per l'appellata costituita:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta la lesione della quota legittima in favore della sig.ra ; CP_1
3) Riformare la decisione nella parte in cui omette l'accertamento quantitativo della lesione e non vi include la quota disponibile;
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge. delle spese del presente grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia in composizione collegiale, con sentenza n. 34/2021 del
30.1.2021, pronunciando sull'azione proposta da quale coerede legittimaria CP_1 della madre , morta il 6.1.2003 a Isernia, nei confronti del germano CP_4 diretta a ottenere la riduzione della donazione fatta in favore di Parte_1 quest'ultimo dalla con atto per notar i Isernia del 10.9.1991, avente CP_4 Persona_2 ad oggetto la nuda proprietà di tutti i diritti spettanti alla de cuius, pari a due terzi dell'intero su porzione immobiliare sita in Capracotta, alla via S. Maria di Loreto, costituita da un appartamento al primo piano di un edificio plurifamiliare con accessori e pertinenze e di una corte esclusiva al piano terra contigua al fabbricato, ha dichiarato che il suddetto atto di donazione “ha concretizzato, in relazione al relictum ed alla consistenza dell'asse ereditario della de cuius, deceduta ab intestato, lesione della quota di legittima spettante
a parte attrice e dell'altra coerede , e, per essa, di e Persona_3 Controparte_2 di ” e pertanto dichiarato “che quanto oggetto della stessa debba Controparte_3
2 ricadere nell'asse ereditario al momento del decesso e della contestuale apertura della successione”; per l'effetto ha dichiarato che “tutti i diritti su beni immobili di proprietà di
al momento dell'apertura della sua successione, per l'intero o pro quota, CP_4 vanno attribuiti ai tre coeredi legittimi nella misura di un terzo ciascuno”.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato il 27.7.2021, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di risposta depositata il 25.11.2021 si è costituita in giudizio CP_1 che ha concluso per il rigetto del gravame, proponendo appello incidentale diretto a ottenere la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate. e non costituitisi in giudizio, sono stati dichiarati Controparte_2 Controparte_3 contumaci e nei loro confronti è stata disposta la notifica della comparsa di risposta contenente appello incidentale, in quanto coinvolgente la loro posizione.
All'esito dell'udienza del 26.6.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le impugnazioni sono argomentate in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 cod. proc. civ.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, così da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), a tenore della quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello principale è articolato in tre motivi, con cui la sentenza impugnata è censurata per: 1) mancata o errata applicazione dell'art. 555 c.c., omessa determinazione della lesione alla quota di legittima dell'attrice, erronea cancellazione della quota disponibile dell'appellante, ultrapetizione, con conseguente errata decisione;
2) omessa valutazione delle consulenze esperite necessarie alla determinazione del donatum e della conseguente lesione alla quota di legittima dell'attrice; 3) erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Con l'appello incidentale l'appellata costituita censura la decisione: 1) per aver accolto la domanda di riduzione solo parzialmente, non avendo proceduto il giudice a quantificare, previa collazione della donazione (dalla quale il donatario non è stato dispensato), la lesione della quota di riserva a lei spettante;
2) per aver indicato nella
3 parte motiva che nella determinazione della quota spettante a ciascun coerede deve essere fatta salva la quota disponibile in favore del donatario, in contrasto con quanto statuito nel dispositivo;
3) per aver compensato, sia pure parzialmente, le spese processuali.
3. Oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento della lesione della quota di Co legittima spettante a sull'eredità materna, non anche la divisione del Pt_1 compendio ereditario relitto: in tali termini la domanda è stata chiaramente qualificata dal tribunale (che in ragione di tanto ha anche rilevato l'inammissibilità delle domande di dirette a ottenere la ripetizione di somme e l'assegnazione Parte_1 dell'immobile) e su tale qualificazione vi è stata acquiescenza delle parti: in particolare ha espressamente riconosciuto di non aver proposto domanda di divisione CP_1
(si legge nella comparsa di risposta in appello che “la mancata proposizione della domanda di divisione non esclude la determinazione della quota ideale spettante a ciascun erede …”).
Ciò premesso, devono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi,
i primi due motivi dell'appello principale e i primi due motivi dell'appello incidentale.
Entrambe le parti costituite lamentano l'erroneità della sentenza per non aver quantificato le quote spettanti a ciascuna di esse: a tal fine deducono che è necessario stabilire l'esatta entità della lesione subita dalla legittimaria, tenendo conto del valore dell'asse ereditario e dell'oggetto della donazione.
La posizione di contrasto tra le parti attiene, invece, alla metodologia da seguire nell'operazione di riduzione della donazione. Secondo l'appellante principale, che richiama la disposizione di cui all'art. 555 c.c., la donazione deve essere ridotta nei soli limiti in cui questa abbia leso i diritti della quota che la legge riserva al legittimario che ha agito, mentre la sentenza impugnata, senza tenere conto degli esiti delle due c.t.u. espletate, ha disposto che l'atto di donazione sia interamente attribuito all'asse ereditario, in tal modo non considerando il diritto dell'appellante ad avere la quota di disponibile, e ha pronunciato anche in favore dell'altra legittimaria (e, quindi, dei suoi eredi), che non ha proposto Persona_3 domanda di riduzione.
Aggiunge che per la determinazione della quota ideale spettante alla legittimaria che ha agito, e quindi dell'entità della lesione, è necessario, a detta dell'appellante principale, fare riferimento alla c.t.u. espletata dal geom. , da ritenersi preferibile a quella CP_5 del geom. , inattendibile sotto diversi aspetti: ne consegue che il valore della CP_6 lesione della quota di legittima di lesa dalla donazione deve essere CP_1 determinato in € 5.809,88.
L'appellante incidentale, pur concordando sulla necessità di fare riferimento, ai fini della verifica della lesione della quota di legittima, al valore del compendio ereditario relitto, deduce la necessità di procedere a collazione di quanto donato alla controparte.
A tal fine ha espressamente impugnato la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si precisa che la quota spettante a ciascun germano è pari a un terzo
“salva la quota disponibile in favore del donatario”, rilevando il contrasto tra questa parte
4 della motivazione e il dispositivo, in cui, invece, si afferma che “tutti i diritti ...vanno attribuiti ai tre coeredi legittimi nella misura di un terzo ciascuno”, quindi senza considerare la quota disponibile in favore del donatario.
In riferimento al metodo di quantificazione della quota ereditaria spettante a ciascun figlio, secondo l'appellante incidentale il giudice deve prendere in considerazione esclusivamente la c.t.u. , considerate le innumerevoli omissioni del primo CP_6 consulente geom. ; sulla base dei calcoli corretti alla lesione della quota di CP_5 legittima deve attribuirsi il valore di € 13.133,92.
Le impugnazioni sono fondate nei termini e limiti di seguito indicati.
3.1. Il tribunale, dichiarando che l'oggetto della donazione del 10.9.1991 deve “ricadere nell'asse ereditario al momento del decesso”, quindi nella sostanza ritenendo inefficace la donazione stessa, non ha correttamente applicato il disposto degli artt. 555 e 556 c.c.,
e nel disporre che i diritti sui beni facenti parte dell'asse ereditario devono attribuirsi ai coeredi legittimi nella misura di un terzo ciascuno, ha preservato la quota di riserva di pur in mancanza della proposizione di azione di riduzione da parte degli Persona_3 eredi di questa.
Allo scopo di determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre deve procedersi alla formazione di una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e, quindi, alla riunione fittizia dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750; sull'asse così formato va, poi, calcolata la quota di cui il de cuius poteva disporre (art. 556 c.c.). È, quindi, imprescindibile il riferimento al valore del relictum, dei debiti e del donatum, per la cui quantificazione è stato affidato incarico a due consulenti in primo grado, con formulazione di quesiti che ricalcano proprio la previsione di cui all'art. 556 c.c.
3.2. Ciascuna delle parti costituite ha proposto rilievi critici riguardanti ciascuna delle due consulenze. Per l'appellante principale non può essere presa in considerazione la seconda c.t.u. del geom. per inadeguata valutazione dell'immobile oggetto di donazione, che è CP_6 stato stimato sulla base di un valore di € 700,00 al mq, superiore al massimo risultante dai parametri OMI, senza operare alcuna riduzione, necessaria in considerazione delle importanti opere di manutenzione e della mancanza di un impianto di riscaldamento;
va pertanto utilizzata la stima del primo c.t.u. geom. . CP_5
Al contrario, l'appellante incidentale sostiene che il giudice debba rifarsi esclusivamente alla c.t.u. , in quanto il primo consulente ha proceduto alla stima omettendo i CP_6 necessari sopralluoghi relativi agli immobili compresi nell'asse ereditario e rendendosi responsabile di una serie di omissioni che hanno indotto il giudice a demandare l'accertamento a un nuovo c.t.u. Deve darsi atto che nessuna osservazione critica è stata proposta dalle parti in ordine alla valutazione espressa nella c.t.u. relativamente ai beni immobili compresi CP_6 nell'asse ereditario di , riguardando le osservazioni dell'appellante CP_4 principale esclusivamente la valutazione dei beni oggetto della donazione del 10.9.1991:
5 deve, quindi, recepirsi, la valutazione espressa dal c.t.u. in merito ai terreni (€ CP_6
3.967,00) al fabbricato censito al foglio 13 p.lla 214 (€ 3.528,12) e al fabbricato censito al foglio 12 p.lla 163 sub. 5 (€ 1.787,50).
Con riferimento al fabbricato e al terreno censiti al folio 14, p.lla 72 sub. 4 e 102, i cui diritti, pari a 2/3, spettanti a , sono stati da questa donati a CP_4 Parte_1 le critiche proposte dall'appellante principale, a prescindere da ogni
[...] considerazione in ordine alla loro tempestività (risulta che in primo grado il c.t. di parte ing. non ha presentato alcuna osservazione alla bozza di c.t.u. nel Persona_4 termine fissato, mentre il difensore di ha svolto deduzioni critiche, Parte_1 riproposte con l'atto di appello, all'udienza del 6.11.2018, fissata dopo il deposito della relazione definitiva, tanto che il giudice istruttore non ha ritenuto di disporre nuova convocazione del c.t.u. per chiarimenti) riguardano essenzialmente il valore unitario dell'immobile ritenuto congruo (€ 700,00 al mq), che sarebbe eccessivo in ragione dello stato di degrado dell'immobile e dalla mancanza di un impianto di riscaldamento.
A tal proposito deve rilevarsi che il valore unitario attribuito dal c.t.u. non CP_6 differisce eccessivamente da quello riconosciuto dal c.t.u. (€ 650,00 al mq), CP_5 mentre la differenza tra gli esiti finali del calcolo è dovuta essenzialmente alla superficie dell'immobile presa in considerazione (80 mq da parte del geom. , 125,22 mq CP_5 da parte del geom. ). CP_6
Tale differenza è spiegabile soprattutto in relazione al terreno di pertinenza dell'immobile, la cui superficie è stata determinata dal geom. in 300 mq, a fronte CP_6 di un'estensione di soli 25 mq presi in considerazione dal geom. . CP_5
Tale differenza deve, tuttavia, risolversi recependo le indicazioni del secondo consulente, dal momento che l'estensione del terreno di pertinenza dallo stesso indicata non è stata mai contestata da parte appellante, neppure con le osservazioni critiche proposte all'udienza del 6.11.2018, in cui, anzi, si contesta, la sola stima dei “300 mq di superficie del terreno di pertinenza ritenuti equivalenti a 45 mq di superficie commerciale coperta”; è appena il caso di notare che nel determinare tale equivalenza il geom.
ha utilizzato il coefficiente moltiplicatore di 0,15, identico a quello utilizzato dal CP_6 geom. , sia pure in riferimento a una superficie inferiore. CP_5
Deve, quindi, essere confermata l'individuazione della superficie complessiva in 125,22 mq, in quanto non oggetto di contestazioni.
Quanto al valore unitario, si ritiene più aderente al reale stato dell'immobile, quello di € 650,00 al mq, sia perché inizialmente indicato dallo stesso geom. (stima unitaria CP_6 confermativa di quella del geom. ), salva correzione in € 700,00 al mq in CP_5 risposta alle critiche del c.t. di parte di priva di motivazione logica (“si ritiene, CP_1 da un'ulteriore analisi di poter aumentare lo stesso ad € 700,00/mq in quanto detti valori sono riferiti all'epoca dell'apertura della successione e considerando anche la vetustà dell'immobile, realizzato negli anni '50”, ragioni che militano nel senso di una diminuzione, e non di un aumento, del valore), sia perché tale valore è contenuto all'interno della forbice dei valori di mercato unitari per abitazioni di tipo economico in
Capracotta rilevati dall'OMI (€ 460 – 690 al mq), sia perché in tal modo viene
6 adeguatamente valorizzato lo stato effettivo dell'immobile, mancante di un impianto di riscaldamento e che, secondo lo stesso c.t.u. , necessità di ristrutturazione. CP_6
3.3. Altra ragione di contrasto tra le parti riguarda l'operatività della collazione della donazione che l'appellante incidentale ritiene necessaria in considerazione del fatto che con l'atto di donazione non ha espressamente dispensato dalla CP_4 collazione il donatario. L'appellante principale ha espressamente eccepito l'inammissibilità della domanda di collazione, in quanto non proposta in primo grado da la quale, anzi, nulla CP_1 ha obiettato sui quesiti posti ai c.t.u. che presupponevano l'operatività della dispensa dalla collazione;
ha comunque rilevato che la dispensa dalla collazione, pur non contenuta nell'atto di donazione, può ritenersi sussistente in forma tacita. La domanda di collazione deve considerarsi inammissibile ex art. 345 comma 1 c.p.c., in quanto proposta per la prima volta in appello.
Occorre precisare, in tema di rapporti tra azione di riduzione e collazione, che mentre la prima è imperniata sul rapporto tra legittima e disponibile ed è funzionale a tutelare il diritto del legittimario leso sacrificando i donatari nei limiti di quanto occorre a consentire la reintegrazione della legittima lesa, la collazione è funzionale a porre il bene donato in comunione tra i coeredi che siano discendenti e/o coniuge del de cuius, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, senza alcuna distinzione tra legittima e disponibile;
il conferimento dei beni in cui si sostanzia la collazione è, del resto, operazione collegata alla divisione, come evidenziato dalla stessa collocazione sistematica delle disposizioni di legge relative alla collazione, di cui agli artt. 737 e ss. c.c., nel titolo IV del Libro II del codice, relativo alla divisione.
La tutela del legittimario che vede lesa da un atto di donazione la sua quota di legittima può realizzarsi o mediante la sola collazione o attraverso la proposizione contestuale di azione di riduzione, che è in grado di assicurare, in caso di accoglimento, l'assegnazione dei beni in natura (Cass., n. 39368/2021), ma in caso di contestuale proposizione delle due domande, l'operatività su piani diversi comporta che la collazione interviene in un secondo momento, dopo che la legittima sia stata reintegrata, “al fine di redistribuire
l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile”
(Cass., n. 10.12.2020, n. 281969; nello stesso senso Cass., n. 17856/2023, secondo cui il concorso sul valore della donazione attribuito al coerede per effetto della collazione si realizza attraverso un incremento della partecipazione sul relictum). Poiché l'azione di riduzione e quella di divisione ereditaria sono autonome tra loro, non essendovi dubbio sul fatto che la reintegrazione nella quota di riserva, per effetto della riduzione, possa avvenire indipendentemente dalla divisione, la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, con la conseguenza che, proposta in origine la sola domanda di riduzione, come nel caso oggetto del presente giudizio, la successiva richiesta di collazione è da considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile (Cass., n. 18468/2020, con riferimento a un caso in cui era stata proposta la sola domanda di riduzione e solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. era stata avanzata richiesta di divisione e collazione).
7 Consegue a quanto argomentato che non può discutersi di collazione nel presente giudizio, che, come si è detto, non ha ad oggetto la divisione del compendio ereditario,
e in cui la domanda di collazione, peraltro priva di collegamento a una domanda di divisione, è stata proposta solo con l'impugnazione.
3.4. Tirando le fila delle argomentazioni che precedono, recepite le valutazioni del c.t.u.
, con la valutazione dell'immobile donato in € 650,00 al mq, il valore della massa CP_6 ereditaria di va così calcolato: CP_4
Relictum
Terreni € 3.967,00
Fabbricato foglio n. 13 particella 214 € 3.528,12 Fabbricato foglio n. 12 particella 163 sub 5 € 1.787,50
Totale € 9.336,62
Debiti € 413,16
Massa su cui si è aperta la successione, escluso il donatum € 8.923,46
Donatum Fabbricato e terreno foglio n. 14 particelle 72 sub 4 e 102 € 54.928,66
Valore totale € 63.852,12
Valore quota disponibile (1/3 della massa con riunione fittizia) € 21.284,04 Valore della legittima (2/3 della massa con riunione fittizia) € 42.568,08
Legittima spettante a (1/3 del totale) € 14.189,36 CP_1
Considerato il valore della massa ereditaria, escluso il donatum, su cui si è aperta la successione, a è pervenuta una quota pari a € 2.977,49 (€ 8.932,46 / 3). CP_1
La sua quota di legittima, pertanto, è stata lesa per € 11.211,87 (€ 14.189,36 - €
2.977,49).
Per tale valore, determinato con riferimento alla data di apertura della successione, va, quindi, ridotta la donazione del 10.9.1991 e, considerato che le parti concordano sul fatto che la riduzione debba operarsi in relazione al solo valore della donazione che ha leso la legittima, nella sostanza riconoscendo sia l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 560 comma 1 c.c., secondo cui quando oggetto della donazione è un immobile “la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”, sia che l'immobile resti acquisito per l'intero al patrimonio del donatario: l'appellante incidentale, infatti, non ha invocato l'applicazione del comma 2 della stessa disposizione nella parte in cui regolamenta il caso in cui l'immobile “si deve lasciare per intero nell'eredità”.
4. In conseguenza della soluzione adottata, che ha visto l'accoglimento per quanto di ragione di entrambi gli appelli proposti, va disposta nuova regolamentazione delle spese
8 di entrambi i gradi di giudizio, per la quale occorre fare riferimento all'esito complessivo del giudizio.
Considerato che l'azione di riduzione è stata accolta e che il contrasto tra le parti ha riguardato non già la sussistenza di una lesione della quota di legittima di CP_1 ma l'entità di tale lesione e l'applicabilità o meno della collazione dei beni donati, avuto riguardo al parziale accoglimento della prospettazioni di ciascuna delle parti sui temi dibattuti, è configurabile una soccombenza reciproca, che giustifica la pronuncia di compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle relative a entrambe le c.t.u., già poste, con la sentenza di primo grado, a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno.
Restano, conseguentemente, assorbiti i motivi dei reciproci appelli riguardanti il capo delle spese.
Stessa soluzione di compensazione delle spese va disposta rispetto agli appellati contumaci.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 34/2021 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 30.1.2021, proposto da Parte_1 con citazione notificata il 27.7.2021, nei confronti di Parte_1 [...]
e sull'appello incidentale proposto da nella CP_2 Controparte_3 CP_1 contumacia dei così provvede: CP_2
1) accoglie l'appello principale e quello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la quota di legittima di
è stata lesa dalla donazione di in favore di Controparte_1 CP_4 er atto del notaio i Isernia del 10.9.1991, Rep. Parte_1 Persona_2
29366, Racc. 13589, nella misura di € 11.211,87 e per tale valore, determinato con riferimento alla data di apertura della successione, il 6.1.2003, riduce la donazione stessa;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 9.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR CO ER IT RO
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