Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA oggetto: incentivo per funzioni tecniche art. 113
In nome del Popolo italiano d.lgs. 50/2016, risarcimento danni per omessa adozione del regolamento
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 381/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Michele Bromuri) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avvocatura dello Stato) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
27.5.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
30.3.2023, per sentire dichiarare “…la responsabilità civile in capo all' Parte_2
per la mancata adozione del regolamento ex art. 113, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e,
[...]
per l'effetto, condannare la stessa, anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., al
risarcimento di tutti i danni subìti dal Geom. che si quantificano in Parte_1
complessivi € 23.630,40, ovvero nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia
all'esito del presente giudizio, oltre ad oneri previdenziali e assistenziali, interessi legali dalla
domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;…”. Ha riferito di avere prestato servizio alle dipendenze dell sin dal 1990, ricoprendo Parte_2
molti incarichi e, nei limiti di interesse, che dal 1.11.2013 è stato nominato segretario amministrativo del e, in questo contesto, con Parte_3
procedimento per i processi di spesa e le procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione delle risorse strumentali previste nel progetto ammesso a finanziamento
“DELPHI STAR Labs” nell'ambito del Progetto Dipartimenti di con Parte_4
affidamento del compito di occuparsi di “…ogni incombenza connessa all'impulso, alla
direzione e al coordinamento dei procedimenti, in uno con la relativa istruttoria e
predisposizione degli atti, prodromici all'avvio delle procedure amministrative di cui trattasi e,
successivamente, ogni adempimento inerente la fase esecutiva degli affidamenti medesimi”. Ha
aggiunto che, con successiva delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.1.2019, egli
è stato autorizzato quale segretario amministrativo, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n.
50/2016, ad accantonare un fondo pari al 2% dello stanziamento unico postato in bilancio dall'Amministrazione Centrale e destinato all'acquisto dei beni strumentali oggetto delle procedure indicate ed ha dato atto che sono state avviate e portate a conclusione sino all'aggiudicazione una serie di procedimenti e segnatamente:
1) “Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura dello strumento Delta
Biodesy” (CIG 7775866F9A) – importo stimato appalto € 458.000,00, IVA e oneri esclusi, con aggiudicazione avvenuta il 30.4.2019;
2) “Fornitura di uno Spettrometro NMR a 600 Mhz e l'ammodernamento di uno
Spettrometro NMR a 400 Mhz” (CIG 8071197278) – importo stimato appalto €
870.150,00, IVA e oneri esclusi, con aggiudicazione avvenuta il 15.7.2020;
3) “Procedura aperta per la fornitura di un Sistema RAMAN-AFM (Atomic Force
Microscopy)”, importo stimato appalto € 192.000,00, IVA e oneri esclusi, con aggiudicazione avvenuta il 15.7.2020;
4) “Procedura aperta per la fornitura di Diffrattometro a raggi X per campioni
microcristallini”, importo stimato appalto € 160.000,00, IVA e oneri esclusi, con aggiudicazione avvenuta il 15.7.2020;
5) “Procedura aperta per la fornitura di un Sistema HRMS-QTOF dotato di ion
mobility”, importo stimato appalto € 430.000,00, con aggiudicazione avvenuta il
16.12.2020;
22 6) “Procedura aperta per la fornitura di una strumentazione in grado di misurare
diversi aspetti di stabilità di proteine”, importo stimato appalto € 125.000,00 oneri esclusi, con contratto sottoscritto il 12.1.2021.
Il ricorrente ha precisato che era in corso una ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare il “DELPHI STAR-Labs”, destinati a completamento entro il mese di settembre
2020 per consentire l'installazione delle strumentazioni entro il mese di dicembre 2020
e per questa ragione nei capitolati tecnici era stata inserita una clausola che consentiva al responsabile unico del procedimento di differire il termine per la consegna delle apparecchiature sino ad un massimo di 150 giorni. Ha allegato che, alla data del
20.12.2020, aveva espletato tutte “…le attività negoziali e i controlli di legge finalizzati alla
stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie delle forniture…”, così che, con decreto n. 9
del 16.4.2021, adottato nella veste di segretario amministrativo ha confermato
“…l'accantonamento, già disposto negli esercizi 2019 e 2020 (doc. 19), dell'importo di €
58.900,00 con vincolo di spesa registrato in bilancio esercizio 2021, finalizzato alla
corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche….” e che tali disposizioni sono state ratificate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19.4.2021, precisando di essere stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1.5.2021. Ha sostenuto di avere più volte rivendicato, senza esito, i compensi spettanti a titolo di incentivo per disimpegno di funzioni tecniche e che con decreto n. 51 del 14.11.2022 l'attuale segretario di dipartimento ha disposto lo svincolo dell'importo di € 58.900,00 precedentemente stanziata rendendola nuovamente disponibile per altre finalità. Ha, dunque, invocato,
la condanna dell'Ateneo al pagamento della somma indicata in premessa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per perdita di chance di corresponsione del compenso previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 per omessa adozione del regolamento interno, atto indispensabile a ripartire le risorse finanziare disponibili fra il responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti che espletano compiti tecnici che sono presi in considerazione dalla legge. Ha spiegato che molti altri atenei hanno adottato il regolamento prescritto e che, già nell'anno 2018, l'ITACA – Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al fine di fornire utile supporto tecnico alle amministrazioni ha adottato uno “Schema di
33 Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” poi approvato dalla Conferenza delle Regioni
e Province Autonome. Ha indicato le modalità di quantificazione dell'importo preteso,
precisando di avere inserito anche una voce di incentivo correlata allo svolgimento delle funzioni tecniche di direttore dell'esecuzione del contratto anche con riguardo agli affidamenti di importo superiore ad € 500.000,00, in ragione della complessità degli interventi sotto il profilo tecnologico e della consequenziale necessità di apporto di una pluralità di competenze. Ha contestato le motivazioni con cui la resistente ha negato stragiudizialmente l'adempimento, rimarcando, fra l'altro, che anche le procedure negoziate di individuazione del contraente ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016
rientrano nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016.
2. Costituitasi con memoria depositata in data 12.4.2024, l ha Parte_2
eccepito l'inammissibilità/infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente perché basata su un presupposto di fatto – l'omessa adozione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche – non veritiero, osservando di avere adottato l'atto con decreto rettorale n. 60 del 20.1.2023, da ritenersi applicabile, ai sensi del d.l. n. 121/2021, alle procedure per le quali la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è successiva alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, sottolineando che il non aveva formulato, Parte_1
neppure in via gradata, la domanda, diversa per causa petendi e petitum, di pagamento degli emolumenti spettanti in base all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e del regolamento incentivi.
Ciò posto, l' ha confutato la fondatezza della pretesa, deducendo l'assenza dei Pt_5
presupposti di legge per il riconoscimento degli incentivi vantati, rilevando, in particolare, che l'erogazione del compenso incentivi è dovuta, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, solo nelle procedure in cui, per complessità e valore, viene nominato il direttore dell'esecuzione, figura diversa dal responsabile unico del procedimento, il che nel caso in esame non è avvenuto. Ha rimarcato che osta, inoltre, l'omessa predisposizione dei quadri economici delle singole procedure,
ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 207/2010, adottato sotto l'impero del d.lgs. 163/2006 ma
44 rimasto in vigore anche dopo l'approvazione del codice dei contratti pubblici,
all'interno dei quali si sarebbero dovute individuare anche le somme dovute a titolo di incentivo ed ha evidenziato che “…Tale non è certamente il d.S.A. n. 9/21, in cui si dà
espressamente atto (ultimo considerando) che tutte le gare riguardanti le procedure
amministrative di affidamento ad evidenza pubblica nell'ambito del progetto “Delphi STAR
labs” sono state espletate e stipulati i relativi contratti con le società aggiudicatarie dei singoli
appalti. Si è trattato, dunque, di un intervento, ex post e irrituale, di alterazione degli equilibri
contabili dell'amministrazione e che è stato di conseguenza rimosso…” e non è utile neppure la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.1.2019, in quanto, “…in primis, è
assolutamente priva del quadro economico dell'intervento, ivi compresa la quantificazione degli
incentivi da vincolare e, in secondo luogo, perché riguardava la sola fornitura di uno degli
strumenti per l'allestimento del Laboratorio “DELPHI Star-Lab”: il “Delta Biodesy…”. La
resistente ha contestato, da ultimo, anche l'esattezza del quantum che avrebbe dovuto essere determinato in base alle previsioni del regolamento incentivi, dovendosi tenere in considerazione soltanto il contributo fornito effettivamente dal Parte_1
depurandolo dalle plurime attività che sono state svolte dal c.d. gruppo di supporto.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con favore di spese nella misura massima e la condanna del al pagamento di una somma aggiuntiva ai sensi dell'art. Parte_1
96, terzo comma, c.p.c. vista la manifesta infondatezza dell'azione ed in considerazione del contegno del ricorrente che “…pochi giorni prima di andare in pensione, ha tentato di
precostituirsi la documentazione orientata al fine, impegnando una consistente somma al di
fuori di ogni condizione di legge…”.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, anche all'esito di rinvio dell'udienza ex art. 420
c.p.c., disposto su concorde richiesta delle parti, all'udienza del 5.7.2024, il ricorrente ha chiesto, in via gradata, che “…il Giudice autorizzi la modifica della domanda introduttiva
visto che non si incorrerebbe in violazione del divieto di mutatio libelli, richiedendo la
corresponsione degli incentivi secondo quanto previsto dal regolamento adottato
dall'Ateneo…”, osservando che “…non v'è prova, quantomeno allo stato, che un regolamento
sia entrato in vigore dovendo essere dimostrata l'osservanza delle formalità previste dalla
normativa di settore…”, mentre la resistente ha rilevato “…che il regolamento già in atti era
55 stato correttamente pubblicato e offre di darne dimostrazione ove autorizzato dal Giudice…”
opponendosi alla modifica delle conclusioni.
4. Nelle note difensive autorizzate ai sensi dell'art. 420, sesto comma, c.p.c., il ricorrente ha ribadito che l'Università non ha offerto prova, nel termine di cui all'art. 416 c.p.c.,
che il regolamento incentivi sia entrato in vigore, producendo la documentazione attestante l'assolvimento delle formalità di pubblicazione di cui all'art. 53 dello Statuto
dell'ente. Ha osservato che, al momento dell'adozione dell'atto, egli era già in quiescenza e che l' , nel corso dello scambio stragiudiziale che ha preceduto Parte_2
l'incardinazione della lite, ha omesso di avvisarlo che l'approvazione era imminente,
rimarcando che l'inerzia si è protratta per otto anni e che la retroattività dell'atto disposta dal d.l. n. 121/2021, “…da misura introdotta in bonam partem, in quanto volta a
recuperare il ritardo con il quale l'Amministrazione ha adottato lo strumento normativo
obbligatorio…” non può trasformarsi in una misura volta a consentire all'Ateneo di sottrarsi ai propri obblighi. Ha insistito per la modifica della domanda, affermando che la rivendicazione diretta degli emolumenti integrerebbe semplice emendatio libelli non idonea alla modifica dei fatti costitutivi del diritto vantato, ma soltanto del quantum,
producendo un beneficio per entrambe le parti in termini di economia processuale.
“Nel merito”, in ordine all'omessa predisposizione nei quadri economici, ha argomentato che esistevano comunque le risorse finanziarie, richiamando il provvedimento del 24.1.2019, con cui il consiglio di dipartimento ha autorizzato il segretario amministrativo ad accantonare il 2% del valore dello stanziamento in bilancio destinato all'acquisto delle risorse strumentali contestando in punto di fatto che il perimetro dell'atto fosse limitato all'acquisto dello strumento come CP_2
riconosciuto anche dalla successiva delibera del 18.11.2022 invocando alcune pronunce della giurisdizione contabile richiamate proprio dall' che consentono di Pt_5
adeguare i quadri economici dei singoli acquisti ed osservando che le procedure oggetto di causa hanno riguardato interventi di notevole complessità emergente dalla documentazione e che non sarebbe ostativa l'omessa nomina di un direttore dell'esecuzione. Ha rilevato che le procedure di acquisto dovevano progredire in linea con i lavori di ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare il laboratorio di modo che
66 al momento opportuno fosse pronto anche i luogo destinato all'installazione degli strumenti, spiegando che “…Posto che la consegna dei macchinari acquisiti nell'ambito del
progetto “DELPHI Star Lab” era prevista nel cronoprogramma del progetto entro la fine
dell'anno 2020, e la fine del progetto fissata per il 31.12.2022, ed altresì che, all'epoca, i lavori di
ristrutturazione dei locali destinati ad ospitarli erano in grave ritardo e non era prevedibile
quando sarebbero stati consegnati per le relative installazioni, fu deciso, di concerto con il
Responsabile scientifico del progetto, di soprassedere a tale nomina, demandando tale
incombente al successivo RUP, considerato che, di lì a breve, il ricorrente sarebbe entrato in
quiescenza (come avvenuto dal 1.5.2021)….”. In ordine all'entità dell'opera prestata, il ricorrente ha sostenuto di avere “…sovrainteso e coordinato tutte le fasi delle procedure di
evidenza pubblica in questione, e tra queste la predisposizione degli atti prodromici per il
corretto svolgimento delle gare, la redazione della programmazione triennale/piano di acquisto
delle risorse strumentali (da inoltrare al competente ai fini dell'acquisizione dei CP_3
rispetti CUI - Codice Univoco Identificativo di gara), l'acquisizione dei rispettivi CIG (Codice
Identificativo Gara), la pubblicazione dei bandi/avvisi e gli ulteriori adempimenti pubblicitari
relativi allo stato delle procedure sul sito ANAC/Anticorruzione, la proposta di nomina delle
commissioni per l'aggiudicazione e la partecipazione in qualità di RUP alle relative sedute
pubbliche, ed infine l'effettuazione di tutte le verifiche di legge sulla sussistenza dei requisiti di
ordine generale e speciale in capo ai singoli aggiudicatari delle diverse commesse….Unica
attività effettivamente non svolta dal Geom. è quella relativa alla predisposizione Parte_1
delle caratteristiche tecniche dei singoli strumenti e macchinari da inserire nei capitolati, da
acquisire nel contesto del progetto “DELPHI STAR Labs”…”. Ha redatto un conteggio delle spettanze ed ha chiesto a “…modifica delle domande e delle conclusioni già rassegnate…”di
“…accertare e dichiarare, se del caso anche tramite CTU, il diritto del Geom.
[...]
alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte in relazione alle Parte_1
procedure di affidamento pubblico di cui sopra in base al regolamento adottato dall'Ateneo e, di
conseguenza, condannare l al pagamento degli incentivi Parte_2
medesimi, che si quantificano in complessivi €. 14.509,60, ovvero nella maggiore o minore
misura che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali dalla
domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria…”.
77 5. Nelle note di replica del 24.1.2025, la difesa erariale, con riferimento alla domanda originaria, ha allegato di avere versato in atti il duplicato informatico del regolamento firmato dal Rettore dell'Ateneo, argomentando che la pubblicazione, avvenuta dal 20.1
sull'albo on line (al 20.2.2023) e sul sito web, non è requisito di validità, che l'esistenza dell'atto non è stata disconosciuta e deve, dunque, essere consentito di dimostrarne la pubblicazione e che, fra l'altro, ogni verifica deve essere compiuta dal Giudice anche d'ufficio, trattandosi di atto normativo o comunque di un atto amministrativo generale integrativo di precetto normativo primario. Si è opposta alla modifica della domanda,
sostenendo che si tratti di una mutatio libelli inammissibile nel rito del lavoro.
Ciononostante, da pag. 9 a pag. 27 delle note, ha confutato nel merito il fondamento della domanda la proposizione della quale lo scrivente non aveva ancora autorizzato.
Al riguardo ha dedotto, reiterando in parte difese già svolte nella memoria di costituzione, che l'erogazione del compenso preteso: (1) presuppone che, in ogni singola procedura di gara, sia redatto un quadro economico comprensivo dell'incentivo per funzioni tecniche, posto che il valore del 2% deve essere modulato in favore degli aventi diritto e non è sufficiente allo scopo l'accantonamento complessivo e forfetario che il ricorrente ha disposto a ridosso del collocamento in quiescenza (2)
richiede la nomina del direttore dell'esecuzione (3) va ripartita tra numerose figure che prendono parte alla procedura sulla base delle disposizioni dell'art. 12 del regolamento. Ha aggiunto che il conteggio redatto dal ricorrente nelle note difensive
(con risultato economico decisamente più contenuto di quello del ricorso) è erroneo per eccesso perché attribuisce all'interessato l'intera quota percentuale accantonata dal regolamento per ogni fase a titolo di incentivo tecnico non considerando in modo adeguato l'apporto delle varie figure coinvolte ed ha formulato una propria elaborazione contabile da cui emergerebbe, nell'ipotesi denegata di fondatezza dell'azione, un importo dovuto pari a circa € 2.452,00.
6. Con ordinanza riservata del 2.5.2025 – alla quale si fa per brevità integrale rinvio –
lo scrivente non ha autorizzato il ricorrente a modificare le domande presentate.
88 La domanda originaria, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale che il sostiene di avere subito a causa dell'omessa adozione del regolamento Parte_1
incentivi da parte dell' , è infondata e va respinta. Parte_2
L'art. 113 del d.lgs. 50/2016, applicabile ai fatti di causa (storicamente preceduto dall'art. 18 della legge n. 109/1994 più volte modificato, quindi dall'art. 92 del d.lgs.
163/2006 ed oggi sostituito dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023) prevede che: “
1. Gli oneri
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo
statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari
per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli
stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa
per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da
parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni
che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente
comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore
dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai
sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
99 modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i
criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro
a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente
decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai
predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento
del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al
personale con qualifica dirigenziale.”
Con questa disposizione il legislatore intende premiare le professionalità interne all'amministrazione, erogando loro, anche al fine di limitare il ricorso alle esternalizzazioni, un emolumento straordinario che costituisce deroga al principio dell'onnicomprensività del trattamento economico del personale stabilito in sede di contrattazione collettiva (art. 2, comma 3 del d.lgs. 165/2001). Per conseguire l'emolumento è necessario, fra l'altro, che sia costituito un apposito fondo e che l'80%
del valore di detto fondo sia ripartito fra tutti gli aventi diritto individuati dalla fattispecie, per ciascuna procedura di evidenza pubblica, con le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa, sulla base di un apposito regolamento adottato dalla P.A.
interessata. L'emanazione di detto atto, dunque, è condizione imprescindibile per l'insorgenza del diritto all'emolumento, in quanto, in sua assenza, non esistono i parametri che ne disegnano il perimetro, tracciando i confini fra le varie posizioni soggettive coinvolte, di talché la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in questa
1100 situazione, i dipendenti che si ritengono lesi possono soltanto azionare il risarcimento del danno (cfr, Cass., sez. lavoro, 3779/2012 e 13937/2017), come è accaduto nella fattispecie scrutinata.
Cionondimeno, nel caso in esame – senza necessità di esaminare visti i limiti dell'oggetto del processo le obiezioni mosse dalla resistente in ordine all'omessa nomina del direttore dell'esecuzione, alla carenza di predisposizione del fondo nel quadro economico di ciascuna procedura ecc. – la domanda è infondata e va respinta per l'assorbente ragione che, al momento dell'incardinazione della lite, avvenuta in data 30.3.2023, mediante deposito del ricorso introduttivo, l Parte_2
aveva emesso l'atto in questione (doc. 1 fasc. res.) che risultava esistente e
[...]
vigente sin dal 21.1.2023, sicché difetta in radice il presupposto storico (l'omissione) sul quale è basata la pretesa.
Il ricorrente, all'udienza del 5.7.2024, ha obiettato che la resistente non avesse fornito (e non potesse più validamente fornire per decadenza ai sensi dell'art. 416 c.p.c.) la prova dell'entrata in vigore del regolamento e, nelle note difensive del 31.10.2024, ha rilevato il difetto di prova dell'affissione all'albo pretorio on line e del decorso del termine di ulteriori 15 giorni prescritto dallo statuto dell'ente. La lunga dissertazione in cui si sono cimentate le parti (cfr punti 4 e 5) sulla natura dell'atto ai fini dell'applicazione del principio Jura novit curia non appare, in realtà, rilevante. L'esistenza dell'atto in discussione è stata puntualmente dimostrata dalla difesa erariale mediante la produzione in giudizio, in allegato alla memoria di costituzione, di un documento informatico la cui conformità all'originale non è stata messa in discussione dal ricorrente, sicché l'atto è stato ritualmente acquisito in causa su iniziativa della parte interessata senza necessità di alcun intervento officioso. Il rilievo formulato dalla difesa del è logicamente inconcludente perché la stessa non ha eccepito (come Parte_1
avrebbe potuto e dovuto in base al principio di circolarità di oneri allegatori e probatori su cui si basa il processo del lavoro) che il regolamento non fosse ancora entrato in vigore il giorno del deposito del ricorso indicando specificamente le formalità omesse o incompiute, ma si è limitata ad affermare che la resistente non avesse assolto il proprio onere di prova, ma, così facendo, detto onere non ha adeguatamente sollecitato. A ciò
1111 va aggiunto che l'art. 18, secondo comma, del regolamento incentivi (doc. 21 fasc. res.)
prevede che “Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul sito web di Ateneo e, ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, si applica alle procedure per le quali la data
di pubblicazione dei bandi o di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data di entrata
in vigore del Codice.”, in applicazione dell'art. 53, comma 5, dello statuto dell'ente,
secondo cui “Tutti i Regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione,
salvo che non sia diversamente disposto dal Regolamento stesso.” Inoltre, la resistente, all'udienza del 5.7.2024, ha replicato che il regolamento era stato regolarmente pubblicato e con le produzioni effettuate in allegato alle note del
24.1.2025 e cioè nella prima difesa utile ne ha dato dimostrazione (cfr all. 32-33 fasc.
res.), facendo emergere che l'atto era da considerarsi vigente sin dal 21.1.2023 e cioè dal giorno successivo alla sua inserzione sul sito web dell . Pt_5
7. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il ricorso va respinto in quanto l , seppur con grave ritardo, aveva emesso il Parte_2
regolamento incentivi utile al ricorrente per le proprie rivendicazioni. Non v'è traccia,
nelle considerazioni che determinano il rigetto del ricorso, di alcuna mala fede del ricorrente sicché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. sollecitata dalla resistente non può trovare accoglimento. Visto l'art. 92 c.p.c., come interpolato dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, il fatto che il regolamento incentivi sia stato adottato e pubblicato poco più di due mesi prima dell'incardinazione della lite dopo anni di ritardo costituisce una ragione eccezionalmente valida per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/2. Il ricorrente va condannato a rifondere alla resistente il residuo 1/2, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m., alla luce del valore della controversia
(scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
1122 - compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2 e condanna la resistente a rifondere al ricorrente il residuo 1/2, nella misura che qui si liquida nell'importo di € 1.500,00 per compenso professionale, oltre r.f.
Perugia, lì 27.5.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
1133