Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonche' di tasse e imposte indirette sugli affari.
L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.
L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , non e' ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto d'imposta.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonche' di tasse e imposte indirette sugli affari.
L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.
L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , non e' ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto d'imposta.