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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1742 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2013, promossa con atto di opposizione da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ) alla Via C.F._3
Aldo Moro n. 18, presso lo studio dell'avv. Angelo Grandinetti, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- parti opponenti –
e
e di Controparte_1
(c.f. già opponenti elettivamente domiciliati in Controparte_1 P.IVA_1
Lamezia Terme (CZ), alla Via Aldo Moro n. 18, presso lo studio dell'avv. Angelo
Grandinetti;
- contumace dopo la riassunzione a seguito
di interruzione ex art. 43, co. 3, l. fall. -
contro
già p.iva , in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, CP_4
(p.iva , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla
[...] P.IVA_3
Via A. Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Bevilacqua, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte opposta –
e
(cessionaria di , in Controparte_5 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, CP_6
(p.iva , elettivamente domiciliata in Milano al C.so di Porta Vittoria P.IVA_4
1 n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Bordiga, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- terza intervenuta -
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2013, emesso in data
21.05.2013 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 293/2013 R.G. e notificato in data 11.07.2013 – fideiussione bancaria.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 243/2013, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Lamezia Terme ingiungeva a (quale Controparte_1
debitrice principale), nonché a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e (quali fideiussori) di pagare in favore della
[...] Parte_3 la somma di € 141.262,52, oltre interessi e spese del Controparte_4
procedimento monitorio.
1.1 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo gli ingiunti proponevano opposizione,
spiegando, altresì, domanda riconvenzionale; in particolare, lamentavano: la nullità
del ricorso ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nonché del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50 d.lgs. n. 385/1993; l'infondatezza, inesistenza ed indeterminatezza della pretesa creditoria, contente l'applicazione di capitalizzazione illegittima e indebite richieste a titolo di interessi con superamento dei tassi soglia.
Gli opponenti precisavano che: (e, per essa, ), con Controparte_2 CP_4
l'originario ricorso chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme la concessione di decreto ingiuntivo per la somma di € 151.825,59, da dichiararsi immediatamente esecutivo in ragione dei numerosi protesti in capo sia alla società che al socio accomandatario che il ricorso traeva fondamento dal conto Controparte_1
corrente n. 27/4769 del 11.04.1999, che presentava un saldaconto di € 151.825,59;
che il giudice designato per la fase sommaria, “atteso che dalla documentazione in
atti non era possibile evincere il calcolo effettuato dall'istituto in punto di interessi,
con particolare riferimento alla nullità - rilevabile d'ufficio - delle clausole dei
contratti allegati che configurano una frequenza trimestrale di capitalizzazione
degli interessi passivi a fronte di una differente frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi”, invitava il ricorrente ad integrare la documentazione;
che, solo successivamente, il Tribunale di Lamezia Terme, diversamente personificato,
2 “tenuto conto della determinazione del credito effettuata a seguito dell'integrazione disposta con ordinanza del 13.3.2013 (credito determinato in € 141.262,52 anziché
151.825,59)”, emetteva il summenzionato decreto ingiuntivo.
Gli opponenti chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto: “
1- In via preliminare, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo per le causali esposte in narrativa;
2- Nel merito, in
accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento del superamento
del tasso soglia, riconoscere e dichiarare che la società è nella CP_1
disponibilità attiva della somma di € 39.000,00 (o quella maggiore o minore che il
giudice riterrà) che va computata a suo credito e corrisposta dall'opposto istituto
bancario;
3- Nel merito ed in via gradata, accertare e dichiarare che la somma
pretesa non corrisponde in ogni caso al dovuto, per le ragioni specificate in
C narrativa;
con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese
e competenze del giudizio e agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulla somma risultante a credito”, con richiesta di revoca della provvisoria esecuzione.
1.2 Si costituiva in giudizio in p.l.r.p.t., non in proprio ma quale Controparte_4
mandataria di (già , la quale contestava Controparte_2 Controparte_3
i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva all'intestato Tribunale, in via cautelare, di rigettare la richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, di rigettare le avverse domande,
inammissibili e infondate in fatto e diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precedente G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e ammetteva la c.t.u. contabile richiesta dagli opponenti.
In seguito, stante l'avvenuta dichiarazione di fallimento della Controparte_1
e di quale socio accomandatario della
[...] CP_1 Controparte_1
società di persone, il giudizio veniva interrotto e, poi, riassunto su impulso di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e della Controparte_4 Controparte_1
e di .
[...] Controparte_1
Malgrado la ritualità della chiamata, si costituiva la sola opposta.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della predetta c.t.u. contabile (a firma del dott.
, depositata in data 12.4.2018). Persona_1
3 Nelle more del presente giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva la in p.l.r.p.t., quale cessionaria di Controparte_8 Controparte_2
successivamente, interveniva, altresì, la in p.l.r.p.t., quale mandataria CP_6
della Controparte_8
La controversia, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo di diversi giudici istruttori, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 03.06.2024 dal magistrato designato con decreto presidenziale datato 13.12.2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via assolutamente preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
e di , Controparte_1 Controparte_1
ritualmente notiziata della prosecuzione del giudizio e non costituita.
In secondo luogo, deve ricordarsi come il fallimento del debitore dichiarato nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina l'inesistenza o l'inefficacia assoluta del provvedimento monitorio, ma solo la sua inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare; del resto, la mancata riassunzione del processo interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento non preclude al decreto ingiuntivo di divenire definitivo e di assumere, così, natura di titolo esecutivo
nei confronti del debitore una volta eventualmente tornato in bonis, legittimando l'intervento nel processo esecutivo intrapreso nei suoi confronti dopo la chiusura del fallimento e la partecipazione alla distribuzione del ricavato (Cass. n. 8110/2022).
Questa inefficacia del decreto correlata al solo fatto dell'avvenuto fallimento in corso di causa ex art. 645 e ss. spiega perché quando nella causa di opposizione non si sia tenuto conto di questa regola inderogabile – poiché, ad esempio, i condebitori in solido, con autonomo atto di riassunzione, pretendono di far valere anche le ragioni del debitore principale (come nel caso in esame accade per la domanda
riconvenzionale di condanna della banca alla corresponsione delle somme illegittimamente addebitate alla e riscosse dall'istituto di credito) – il CP_1
giudice è tenuto a dichiarare, anche d'ufficio, l'improseguibilità della domanda monitoria nei confronti dei fideiussori, atteso che l'esistenza di un credito della debitrice principale, contestato, non può essere accertata in questa sede.
Va dunque dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del
e di , Controparte_1 Controparte_1
l'estinzione del giudizio di opposizione in relazione a CP_1 Parte_4
[..
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., e di , non avendo alcuna parte
[...] Controparte_1
riattivato il giudizio nei loro confronti (litisconsorti non necessari), subordinando la riassunzione alla chiusura della procedura concorsuale, e l'improseguibilità della domanda monitoria nei confronti dei fideiussori (in tal senso, T. Taranto, sez. II,
sentenza 15/09/2016 n. 2612).
2.2 Peraltro, quanto alla domanda riconvenzionale coltivata dai fideiussori anche dopo il fallimento della correntista, valgono le seguenti considerazioni.
Con la citazione da cui origina il giudizio di opposizione, la società correntista ancora in bonis, debitrice principale e attrice in ripetizione, aveva richiesto “previo accertamento del superamento del tasso soglia, dichiarare che la società è CP_1
nella disponibilità attiva della somma di € 39.000,00 (o quella maggiore o minore che il giudice riterrà) che va computata a suo credito e corrisposta dall'opposto istituto bancario”, domanda che può essere interpretata quale richiesta di condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in proprio
danno, previa declaratoria della nullità parziale dei contratti di apertura di credito
in conto corrente intercorsi tra le parti, contratti che, in tesi, prevedevano
l'applicazione di interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi.
Detta domanda riconvenzionale è poi stata riproposta dai garanti, in riassunzione del giudizio interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento di e di CP_1
, da , e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali fideiussori della debitrice principale. Gli stessi non sono però legittimati a coltivarla.
Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale
“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
5 Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta;
oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio.
Se la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, essa manca,
logicamente, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà
inammissibile. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ebbene, nel caso di specie, non è neppure allegato che i fideiussori siano titolari di un diritto di vedersi restituiti importi versati da un soggetto diverso da chi agisce in ripetizione.
La domanda riconvenzionale azionata dai sig.ri , Parte_1 Parte_2
e deve dunque essere dichiarata inammissibile entro il presente Parte_3
giudizio per difetto di legittimazione attiva degli attori in riconvenzionale.
2.3 Possono ora esaminarsi le pretese che vedono coinvolti ritualmente i sig.ri
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_2
Quanto alla cessionaria del credito, pare il caso di Controparte_5
precisare che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;
il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, assumendo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso
(art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie è mancato questo consenso.
In ogni caso, la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, “concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la
capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir
meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti,
6 né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia,
ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti
sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. n. 22503/2014).
2.4 Giova a questo punto sottolineare che oggetto del presente giudizio non è quello di verificare se il decreto monitorio sia stato emesso entro i limiti e nelle casistiche previste dalla legge e sulla base di idonea documentazione giustificativa del credito,
ma quello di statuire in ordine alla pretesa creditoria sostanziale fatta valere dalla affermata creditrice nei confronti dei fideiussori: è del tutto irrilevante accertare se in base alla documentazione prodotta nella fase monitoria il decreto ingiuntivo potesse o meno essere emesso, quanto piuttosto necessario accertare esclusivamente,
dal punto di vista sostanziale, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere da
nei confronti dei fideiussori di Controparte_2 Controparte_1
In primo luogo, si osserva che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
si sono limitati a chiedere la nullità parziale del contratto di conto
[...]
corrente con riguardo a talune clausole ivi convenute.
Deve a questo punto osservarsi, alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, e atteso che una azione di adempimento contrattuale (quale quella esperita dall'opposta) è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, che il giudice ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso
(purché non soggetta a regime speciale).
Ebbene, dalla lettura delle fideiussioni in atti (contratti stipulati nel settembre 1999
- vds. doc. nn. 10, 12, 14 fasc. monitorio), artt. 2, 6, 8, emergono profili di potenziale
nullità, perché predisposte sulla scorta dello schema A.B.I., in violazione della legge
Antitrust.
In particolare, l'art. 2 della garanzia personale ricalca pedissequamente il sanzionato art. 2 dello schema A.B.I., che è cd. “clausola di reviviscenza”, ove vi si legge che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero
essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo”; il successivo art. 6, inoltre, è identico all'omologo sanzionato, che prevede che: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
7 integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa
sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro
coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'alt. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; così come anche l'art. 8 ricalca l'art. 8 dello schema A.B.I. (contenente la cd. clausola di “sopravvivenza”), che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'eventuale invalidità del rapporto principale, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite
siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Va tuttavia ricordato che nel contenzioso relativo alla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nelle fideiussioni omnibus e censurate da Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio
2005 in quanto anticoncorrenziali si è precisato che “occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia [recte: Il provvedimento n. 55/2005 Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale solo per le fideiussioni omnibus
che si collocano nel periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n.13846/2019)] e le cause (dette “stand alone”) aventi
invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla Banca d'Italia, mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra
i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati” (App. L'Aquila sentenza n. 1089 del 3 luglio
2024).
Tanto doverosamente premesso, deve rilevarsi in relazione alle fideiussioni de
quibus, sottoscritte nel 1999, che è mancata ogni allegazione da parte opponente sul punto, per cui non pare possibile in concreto dare seguito al rilievo officioso di nullità
della fideiussione per essere la stessa espressione di intesa dominante ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990.
8 2.5 Venendo al merito delle doglianze dei sig.ri , Parte_1 Parte_2
e , è provata l'applicazione, per il periodo antecedente all'entrata Parte_3
in vigore della nota delibera CICR del 9 febbraio 2000, di effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c., atteso che nessun tipo di capitalizzazione – neppure paritetica – avrebbe potuto essere convenuta prima della novella del 2000.
“In tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati
dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre
che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca
con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio
2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa
precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei
casi sopra richiamati) posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso
negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.”.
Atteso che la capitalizzazione degli interessi – prima del 2000 – non poteva trovare alcuna legittimazione nelle pattuizioni contrattuali, si deve dare atto che sono però
corrette le risultanze della perizia di parte ricorrente in monitorio (a firma del dott.
, redatta ad evasione dell'invito all'integrazione Persona_2
documentale ex art. 640, co.1, c.p.c., perizia che rideterminava il saldo in €
141.262,52, così ridimensionando la pretesa creditoria azionata.
2.6 Quanto, invece, alla contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari,
la stessa è da respingere, non solo per essere la stessa del tutto generica (non identificando nemmeno quale tasso, fra quelli previsti in contratto, superi la soglia di usura), ma in primis poiché i convenuti non hanno depositato i decreti del MEF
contenenti la rilevazione dei tassi soglia usura per tipologia di rapporto, non conoscibili dal Giudice trattandosi di atti ai quali non si applica il principio iura novit
curia: in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della stessa Suprema Corte, secondo cui: “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali … rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c.., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che
9 non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza
che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve
ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di
legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano
stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica
indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, co 1, n. 6, c.p.c., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta” Cass. Sez. Un.
n. 9941/2009; confr. Cass. ord. n. 2543/2019, Cass. n. 7374/2016; Cass. n.
15065/2014).
Peraltro, il medesimo Giudice di legittimità, proprio con specifico riguardo ai tassi effettivi globali medi ex l. n. 108/96, aveva avuto modo di ribadirne la natura di meri atti amministrativi e pertanto di affermare la necessità della loro produzione in giudizio: “In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali
determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del
giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non può
avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al
comma 1 dell'art. 372 c.p.c. - la loro natura di atti amministrativi rende
inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato
con l'art. 1 disp. prel. il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto
(principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di
decreti emanati ex art. 20 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, 2 e 3 l. 7 marzo 1996 n.
108 e 15 l. 2 maggio 1976 n. 183)” (Cass. n. 8742/2001, più recentemente anche
Cass. ord. 2543/2019).
La giurisprudenza di merito maggioritaria ha fatto applicazione di questi principi,
facendo derivare dal mancato deposito dei D.M. sui tassi-soglia anti-usura, il rigetto della domanda.
In particolare, si può richiamare Tribunale di Napoli 27.01.2016: “ai fini
dell'accertamento del presunto sforamento del tasso soglia, la mancata e/o tardiva
produzione dei decreti ministeriali, non consente al Giudice di disporre
l'accertamento contabile, invocato dalla parte che abbia dedotto la violazione della
normativa anti-usura. In ogni caso, qualora la parte si limiti ad una deduzione
10 generica del quantum debeatur, sono da ritenersi inammissibili sia la richiesta CTU
contabile, atteso che l'eventuale accertamento contabile finirebbe con il rivestire un non consentito carattere esplorativo, che l'istanza ex art. 210 c.p.c.”; e ancora, “non può trovare accoglimento la domanda tesa ad accertare il carattere usurario degli
interessi applicati, nel caso in cui il cliente attore non ottemperi al prescritto onus
probandi, allegando i decreti ministeriali che fissano il limite di legge, ossia il tasso
soglia oltre il quale gli interessi risultano usurari, trattandosi di atti amministrativi
che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e che non possono essere
valutati, se non prodotti dalla parte che intende affermare la nullità delle pattuizioni usurarie o dei relativi addebiti” (Trib.di Mantova, sent. 651/2015); e, in modo ancora più chiaro, è stato affermato che l'opponente deve assolvere: “l'onere
probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di
opposizione ed in ciò non può essere alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica” (Trib. Udine 30 giugno 2015).
Considerato che il consulente tecnico non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti, il presente giudicante ritiene di aderire alla suddetta giurisprudenza di legittimità e di merito, sottolineando, quindi, come la mancata produzione e allegazione dagli opponenti dei D.M. relativi ai tassi-soglia anti-usura comporti il rigetto della relativa doglianza.
Peraltro, nel caso di specie sarebbe stato comunque necessario discostarsi dal calcolo dell'usura effettuato dal c.t.u. sulla base dei quesiti formulati dal precedente g.i..
Ed infatti, “in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo
anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui
all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia
dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108
del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della
commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti
ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996,
compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in
concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine"
11 eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi
rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale
operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi
verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi
che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di
cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996” (Cass. ord. n. 16077/2022),
criteri che non hanno trovato applicazione nel caso di specie.
Non può, pertanto, trovare accoglimento l'eccezione di superamento dei tassi soglia sollevata dai fideiussori , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
già soci accomandanti della fallita (cfr. visura camerale doc. 22 fasc. monitorio).
Di conseguenza, i motivi di opposizione alla pretesa creditoria azionata da
[...]
devono essere rigettati, in quanto inidonei a confutare nella sostanza le CP_2
ragioni di credito.
I sig.ri , e , pertanto, devono Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere condannati, in solido, al pagamento in favore di Controparte_5
(cessionaria di , della somma di € 141.262,52, oltre interessi Controparte_2
al tasso del 13% dall'instaurazione del presente giudizio al soddisfo.
3. Attesa la particolarità delle questioni giuridiche rilevanti per la decisione, oggetto di interpretazioni giurisprudenziali non univoche e di interventi nomofilattici successivi all'introduzione del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le spese di lite possano essere interamente compensate.
3.1 È del pari disposta la compensazione delle spese della c.t.u. svolta nel corso del giudizio, che possono essere poste a carico di , da un lato, e di Controparte_2
, e , dall'altro, per come Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquidate con separato decreto (sulla possibilità di compensare le spese di c.t.u. anche se una delle parti sia totalmente vittoriosa, essendo la consulenza tecnica d'ufficio non un mezzo di prova, ma un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, cfr.
Cass. ord. n. 24645/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
e di ;
[...] Controparte_1
12 - dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del
[...]
e di ; Controparte_1 Controparte_1
- dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione in relazione a
[...]
in persona del l.r.p.t., e di Controparte_1 CP_1
, non avendo alcuna parte riattivato il giudizio nei loro confronti
[...]
(litisconsorti non necessari), subordinando la riassunzione alla chiusura della procedura concorsuale;
- dichiara l'improseguibilità della domanda monitoria nei confronti dei fideiussori;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale azionata dai sig.ri
, e per difetto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
legittimazione attiva;
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, a pagare ad la somma di € 141.262,52 oltre Controparte_2
interessi al tasso del 13% dal 30.09.2023 al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- compensa tra da un lato, e i sig.ri , Controparte_2 Parte_1
e , dall'altro, le spese della c.t.u. svolta Parte_2 Parte_3
nel corso del giudizio (dott. ), per come liquidate con decreto Persona_1
odierno in complessivi € 4.207,77, oltre all'I.V.A. e al contributo previdenziale sull'onorario, se dovuti.
Lamezia Terme, 22/01/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1742 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2013, promossa con atto di opposizione da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ) alla Via C.F._3
Aldo Moro n. 18, presso lo studio dell'avv. Angelo Grandinetti, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- parti opponenti –
e
e di Controparte_1
(c.f. già opponenti elettivamente domiciliati in Controparte_1 P.IVA_1
Lamezia Terme (CZ), alla Via Aldo Moro n. 18, presso lo studio dell'avv. Angelo
Grandinetti;
- contumace dopo la riassunzione a seguito
di interruzione ex art. 43, co. 3, l. fall. -
contro
già p.iva , in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, CP_4
(p.iva , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla
[...] P.IVA_3
Via A. Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Bevilacqua, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte opposta –
e
(cessionaria di , in Controparte_5 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, CP_6
(p.iva , elettivamente domiciliata in Milano al C.so di Porta Vittoria P.IVA_4
1 n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Bordiga, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- terza intervenuta -
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2013, emesso in data
21.05.2013 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 293/2013 R.G. e notificato in data 11.07.2013 – fideiussione bancaria.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 243/2013, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Lamezia Terme ingiungeva a (quale Controparte_1
debitrice principale), nonché a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e (quali fideiussori) di pagare in favore della
[...] Parte_3 la somma di € 141.262,52, oltre interessi e spese del Controparte_4
procedimento monitorio.
1.1 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo gli ingiunti proponevano opposizione,
spiegando, altresì, domanda riconvenzionale; in particolare, lamentavano: la nullità
del ricorso ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nonché del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50 d.lgs. n. 385/1993; l'infondatezza, inesistenza ed indeterminatezza della pretesa creditoria, contente l'applicazione di capitalizzazione illegittima e indebite richieste a titolo di interessi con superamento dei tassi soglia.
Gli opponenti precisavano che: (e, per essa, ), con Controparte_2 CP_4
l'originario ricorso chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme la concessione di decreto ingiuntivo per la somma di € 151.825,59, da dichiararsi immediatamente esecutivo in ragione dei numerosi protesti in capo sia alla società che al socio accomandatario che il ricorso traeva fondamento dal conto Controparte_1
corrente n. 27/4769 del 11.04.1999, che presentava un saldaconto di € 151.825,59;
che il giudice designato per la fase sommaria, “atteso che dalla documentazione in
atti non era possibile evincere il calcolo effettuato dall'istituto in punto di interessi,
con particolare riferimento alla nullità - rilevabile d'ufficio - delle clausole dei
contratti allegati che configurano una frequenza trimestrale di capitalizzazione
degli interessi passivi a fronte di una differente frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi”, invitava il ricorrente ad integrare la documentazione;
che, solo successivamente, il Tribunale di Lamezia Terme, diversamente personificato,
2 “tenuto conto della determinazione del credito effettuata a seguito dell'integrazione disposta con ordinanza del 13.3.2013 (credito determinato in € 141.262,52 anziché
151.825,59)”, emetteva il summenzionato decreto ingiuntivo.
Gli opponenti chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto: “
1- In via preliminare, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo per le causali esposte in narrativa;
2- Nel merito, in
accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento del superamento
del tasso soglia, riconoscere e dichiarare che la società è nella CP_1
disponibilità attiva della somma di € 39.000,00 (o quella maggiore o minore che il
giudice riterrà) che va computata a suo credito e corrisposta dall'opposto istituto
bancario;
3- Nel merito ed in via gradata, accertare e dichiarare che la somma
pretesa non corrisponde in ogni caso al dovuto, per le ragioni specificate in
C narrativa;
con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese
e competenze del giudizio e agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulla somma risultante a credito”, con richiesta di revoca della provvisoria esecuzione.
1.2 Si costituiva in giudizio in p.l.r.p.t., non in proprio ma quale Controparte_4
mandataria di (già , la quale contestava Controparte_2 Controparte_3
i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva all'intestato Tribunale, in via cautelare, di rigettare la richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, di rigettare le avverse domande,
inammissibili e infondate in fatto e diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precedente G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e ammetteva la c.t.u. contabile richiesta dagli opponenti.
In seguito, stante l'avvenuta dichiarazione di fallimento della Controparte_1
e di quale socio accomandatario della
[...] CP_1 Controparte_1
società di persone, il giudizio veniva interrotto e, poi, riassunto su impulso di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e della Controparte_4 Controparte_1
e di .
[...] Controparte_1
Malgrado la ritualità della chiamata, si costituiva la sola opposta.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della predetta c.t.u. contabile (a firma del dott.
, depositata in data 12.4.2018). Persona_1
3 Nelle more del presente giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva la in p.l.r.p.t., quale cessionaria di Controparte_8 Controparte_2
successivamente, interveniva, altresì, la in p.l.r.p.t., quale mandataria CP_6
della Controparte_8
La controversia, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo di diversi giudici istruttori, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 03.06.2024 dal magistrato designato con decreto presidenziale datato 13.12.2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via assolutamente preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
e di , Controparte_1 Controparte_1
ritualmente notiziata della prosecuzione del giudizio e non costituita.
In secondo luogo, deve ricordarsi come il fallimento del debitore dichiarato nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina l'inesistenza o l'inefficacia assoluta del provvedimento monitorio, ma solo la sua inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare; del resto, la mancata riassunzione del processo interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento non preclude al decreto ingiuntivo di divenire definitivo e di assumere, così, natura di titolo esecutivo
nei confronti del debitore una volta eventualmente tornato in bonis, legittimando l'intervento nel processo esecutivo intrapreso nei suoi confronti dopo la chiusura del fallimento e la partecipazione alla distribuzione del ricavato (Cass. n. 8110/2022).
Questa inefficacia del decreto correlata al solo fatto dell'avvenuto fallimento in corso di causa ex art. 645 e ss. spiega perché quando nella causa di opposizione non si sia tenuto conto di questa regola inderogabile – poiché, ad esempio, i condebitori in solido, con autonomo atto di riassunzione, pretendono di far valere anche le ragioni del debitore principale (come nel caso in esame accade per la domanda
riconvenzionale di condanna della banca alla corresponsione delle somme illegittimamente addebitate alla e riscosse dall'istituto di credito) – il CP_1
giudice è tenuto a dichiarare, anche d'ufficio, l'improseguibilità della domanda monitoria nei confronti dei fideiussori, atteso che l'esistenza di un credito della debitrice principale, contestato, non può essere accertata in questa sede.
Va dunque dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del
e di , Controparte_1 Controparte_1
l'estinzione del giudizio di opposizione in relazione a CP_1 Parte_4
[..
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., e di , non avendo alcuna parte
[...] Controparte_1
riattivato il giudizio nei loro confronti (litisconsorti non necessari), subordinando la riassunzione alla chiusura della procedura concorsuale, e l'improseguibilità della domanda monitoria nei confronti dei fideiussori (in tal senso, T. Taranto, sez. II,
sentenza 15/09/2016 n. 2612).
2.2 Peraltro, quanto alla domanda riconvenzionale coltivata dai fideiussori anche dopo il fallimento della correntista, valgono le seguenti considerazioni.
Con la citazione da cui origina il giudizio di opposizione, la società correntista ancora in bonis, debitrice principale e attrice in ripetizione, aveva richiesto “previo accertamento del superamento del tasso soglia, dichiarare che la società è CP_1
nella disponibilità attiva della somma di € 39.000,00 (o quella maggiore o minore che il giudice riterrà) che va computata a suo credito e corrisposta dall'opposto istituto bancario”, domanda che può essere interpretata quale richiesta di condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in proprio
danno, previa declaratoria della nullità parziale dei contratti di apertura di credito
in conto corrente intercorsi tra le parti, contratti che, in tesi, prevedevano
l'applicazione di interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi.
Detta domanda riconvenzionale è poi stata riproposta dai garanti, in riassunzione del giudizio interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento di e di CP_1
, da , e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali fideiussori della debitrice principale. Gli stessi non sono però legittimati a coltivarla.
Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale
“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
5 Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta;
oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio.
Se la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, essa manca,
logicamente, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà
inammissibile. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ebbene, nel caso di specie, non è neppure allegato che i fideiussori siano titolari di un diritto di vedersi restituiti importi versati da un soggetto diverso da chi agisce in ripetizione.
La domanda riconvenzionale azionata dai sig.ri , Parte_1 Parte_2
e deve dunque essere dichiarata inammissibile entro il presente Parte_3
giudizio per difetto di legittimazione attiva degli attori in riconvenzionale.
2.3 Possono ora esaminarsi le pretese che vedono coinvolti ritualmente i sig.ri
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_2
Quanto alla cessionaria del credito, pare il caso di Controparte_5
precisare che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;
il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, assumendo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso
(art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie è mancato questo consenso.
In ogni caso, la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, “concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la
capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir
meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti,
6 né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia,
ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti
sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. n. 22503/2014).
2.4 Giova a questo punto sottolineare che oggetto del presente giudizio non è quello di verificare se il decreto monitorio sia stato emesso entro i limiti e nelle casistiche previste dalla legge e sulla base di idonea documentazione giustificativa del credito,
ma quello di statuire in ordine alla pretesa creditoria sostanziale fatta valere dalla affermata creditrice nei confronti dei fideiussori: è del tutto irrilevante accertare se in base alla documentazione prodotta nella fase monitoria il decreto ingiuntivo potesse o meno essere emesso, quanto piuttosto necessario accertare esclusivamente,
dal punto di vista sostanziale, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere da
nei confronti dei fideiussori di Controparte_2 Controparte_1
In primo luogo, si osserva che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
si sono limitati a chiedere la nullità parziale del contratto di conto
[...]
corrente con riguardo a talune clausole ivi convenute.
Deve a questo punto osservarsi, alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, e atteso che una azione di adempimento contrattuale (quale quella esperita dall'opposta) è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, che il giudice ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso
(purché non soggetta a regime speciale).
Ebbene, dalla lettura delle fideiussioni in atti (contratti stipulati nel settembre 1999
- vds. doc. nn. 10, 12, 14 fasc. monitorio), artt. 2, 6, 8, emergono profili di potenziale
nullità, perché predisposte sulla scorta dello schema A.B.I., in violazione della legge
Antitrust.
In particolare, l'art. 2 della garanzia personale ricalca pedissequamente il sanzionato art. 2 dello schema A.B.I., che è cd. “clausola di reviviscenza”, ove vi si legge che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero
essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo”; il successivo art. 6, inoltre, è identico all'omologo sanzionato, che prevede che: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
7 integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa
sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro
coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'alt. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; così come anche l'art. 8 ricalca l'art. 8 dello schema A.B.I. (contenente la cd. clausola di “sopravvivenza”), che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'eventuale invalidità del rapporto principale, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite
siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Va tuttavia ricordato che nel contenzioso relativo alla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nelle fideiussioni omnibus e censurate da Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio
2005 in quanto anticoncorrenziali si è precisato che “occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia [recte: Il provvedimento n. 55/2005 Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale solo per le fideiussioni omnibus
che si collocano nel periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n.13846/2019)] e le cause (dette “stand alone”) aventi
invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla Banca d'Italia, mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra
i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati” (App. L'Aquila sentenza n. 1089 del 3 luglio
2024).
Tanto doverosamente premesso, deve rilevarsi in relazione alle fideiussioni de
quibus, sottoscritte nel 1999, che è mancata ogni allegazione da parte opponente sul punto, per cui non pare possibile in concreto dare seguito al rilievo officioso di nullità
della fideiussione per essere la stessa espressione di intesa dominante ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990.
8 2.5 Venendo al merito delle doglianze dei sig.ri , Parte_1 Parte_2
e , è provata l'applicazione, per il periodo antecedente all'entrata Parte_3
in vigore della nota delibera CICR del 9 febbraio 2000, di effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c., atteso che nessun tipo di capitalizzazione – neppure paritetica – avrebbe potuto essere convenuta prima della novella del 2000.
“In tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati
dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre
che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca
con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio
2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa
precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei
casi sopra richiamati) posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso
negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.”.
Atteso che la capitalizzazione degli interessi – prima del 2000 – non poteva trovare alcuna legittimazione nelle pattuizioni contrattuali, si deve dare atto che sono però
corrette le risultanze della perizia di parte ricorrente in monitorio (a firma del dott.
, redatta ad evasione dell'invito all'integrazione Persona_2
documentale ex art. 640, co.1, c.p.c., perizia che rideterminava il saldo in €
141.262,52, così ridimensionando la pretesa creditoria azionata.
2.6 Quanto, invece, alla contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari,
la stessa è da respingere, non solo per essere la stessa del tutto generica (non identificando nemmeno quale tasso, fra quelli previsti in contratto, superi la soglia di usura), ma in primis poiché i convenuti non hanno depositato i decreti del MEF
contenenti la rilevazione dei tassi soglia usura per tipologia di rapporto, non conoscibili dal Giudice trattandosi di atti ai quali non si applica il principio iura novit
curia: in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della stessa Suprema Corte, secondo cui: “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali … rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c.., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che
9 non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza
che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve
ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di
legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano
stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica
indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, co 1, n. 6, c.p.c., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta” Cass. Sez. Un.
n. 9941/2009; confr. Cass. ord. n. 2543/2019, Cass. n. 7374/2016; Cass. n.
15065/2014).
Peraltro, il medesimo Giudice di legittimità, proprio con specifico riguardo ai tassi effettivi globali medi ex l. n. 108/96, aveva avuto modo di ribadirne la natura di meri atti amministrativi e pertanto di affermare la necessità della loro produzione in giudizio: “In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali
determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del
giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non può
avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al
comma 1 dell'art. 372 c.p.c. - la loro natura di atti amministrativi rende
inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato
con l'art. 1 disp. prel. il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto
(principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di
decreti emanati ex art. 20 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, 2 e 3 l. 7 marzo 1996 n.
108 e 15 l. 2 maggio 1976 n. 183)” (Cass. n. 8742/2001, più recentemente anche
Cass. ord. 2543/2019).
La giurisprudenza di merito maggioritaria ha fatto applicazione di questi principi,
facendo derivare dal mancato deposito dei D.M. sui tassi-soglia anti-usura, il rigetto della domanda.
In particolare, si può richiamare Tribunale di Napoli 27.01.2016: “ai fini
dell'accertamento del presunto sforamento del tasso soglia, la mancata e/o tardiva
produzione dei decreti ministeriali, non consente al Giudice di disporre
l'accertamento contabile, invocato dalla parte che abbia dedotto la violazione della
normativa anti-usura. In ogni caso, qualora la parte si limiti ad una deduzione
10 generica del quantum debeatur, sono da ritenersi inammissibili sia la richiesta CTU
contabile, atteso che l'eventuale accertamento contabile finirebbe con il rivestire un non consentito carattere esplorativo, che l'istanza ex art. 210 c.p.c.”; e ancora, “non può trovare accoglimento la domanda tesa ad accertare il carattere usurario degli
interessi applicati, nel caso in cui il cliente attore non ottemperi al prescritto onus
probandi, allegando i decreti ministeriali che fissano il limite di legge, ossia il tasso
soglia oltre il quale gli interessi risultano usurari, trattandosi di atti amministrativi
che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e che non possono essere
valutati, se non prodotti dalla parte che intende affermare la nullità delle pattuizioni usurarie o dei relativi addebiti” (Trib.di Mantova, sent. 651/2015); e, in modo ancora più chiaro, è stato affermato che l'opponente deve assolvere: “l'onere
probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di
opposizione ed in ciò non può essere alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica” (Trib. Udine 30 giugno 2015).
Considerato che il consulente tecnico non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti, il presente giudicante ritiene di aderire alla suddetta giurisprudenza di legittimità e di merito, sottolineando, quindi, come la mancata produzione e allegazione dagli opponenti dei D.M. relativi ai tassi-soglia anti-usura comporti il rigetto della relativa doglianza.
Peraltro, nel caso di specie sarebbe stato comunque necessario discostarsi dal calcolo dell'usura effettuato dal c.t.u. sulla base dei quesiti formulati dal precedente g.i..
Ed infatti, “in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo
anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui
all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia
dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108
del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della
commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata
aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti
ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996,
compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in
concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine"
11 eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi
rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale
operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi
verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi
che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di
cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996” (Cass. ord. n. 16077/2022),
criteri che non hanno trovato applicazione nel caso di specie.
Non può, pertanto, trovare accoglimento l'eccezione di superamento dei tassi soglia sollevata dai fideiussori , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
già soci accomandanti della fallita (cfr. visura camerale doc. 22 fasc. monitorio).
Di conseguenza, i motivi di opposizione alla pretesa creditoria azionata da
[...]
devono essere rigettati, in quanto inidonei a confutare nella sostanza le CP_2
ragioni di credito.
I sig.ri , e , pertanto, devono Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere condannati, in solido, al pagamento in favore di Controparte_5
(cessionaria di , della somma di € 141.262,52, oltre interessi Controparte_2
al tasso del 13% dall'instaurazione del presente giudizio al soddisfo.
3. Attesa la particolarità delle questioni giuridiche rilevanti per la decisione, oggetto di interpretazioni giurisprudenziali non univoche e di interventi nomofilattici successivi all'introduzione del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le spese di lite possano essere interamente compensate.
3.1 È del pari disposta la compensazione delle spese della c.t.u. svolta nel corso del giudizio, che possono essere poste a carico di , da un lato, e di Controparte_2
, e , dall'altro, per come Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquidate con separato decreto (sulla possibilità di compensare le spese di c.t.u. anche se una delle parti sia totalmente vittoriosa, essendo la consulenza tecnica d'ufficio non un mezzo di prova, ma un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, cfr.
Cass. ord. n. 24645/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
e di ;
[...] Controparte_1
12 - dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del
[...]
e di ; Controparte_1 Controparte_1
- dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione in relazione a
[...]
in persona del l.r.p.t., e di Controparte_1 CP_1
, non avendo alcuna parte riattivato il giudizio nei loro confronti
[...]
(litisconsorti non necessari), subordinando la riassunzione alla chiusura della procedura concorsuale;
- dichiara l'improseguibilità della domanda monitoria nei confronti dei fideiussori;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale azionata dai sig.ri
, e per difetto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
legittimazione attiva;
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, a pagare ad la somma di € 141.262,52 oltre Controparte_2
interessi al tasso del 13% dal 30.09.2023 al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- compensa tra da un lato, e i sig.ri , Controparte_2 Parte_1
e , dall'altro, le spese della c.t.u. svolta Parte_2 Parte_3
nel corso del giudizio (dott. ), per come liquidate con decreto Persona_1
odierno in complessivi € 4.207,77, oltre all'I.V.A. e al contributo previdenziale sull'onorario, se dovuti.
Lamezia Terme, 22/01/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
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