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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 728/2022 promossa da:
(cf: , (cf: PA C.F._1 Parte_2
) e (cf: ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TIBERIO BARONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. LUCIANO Controparte_1 C.F._4
SPIGLIANTINI e l'Avv. FABIO VEZZOSI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 289/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 09/03/2022
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello sia nel merito che in via istruttoria anche della presente produzione.
Con vittoria di competenze.
[atto di appello] pagina 1 di 22 la Corte di Appello ogni altra istanza disattesa Voglia preliminarmente sospendere la esecutività della sentenza n. 289/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 9 marzo 2022 nella causa rg 3859/2019 e notificata a mezzo pec al procuratore costituito in data 10 marzo 2022 ravvisando gravi motivi per tutte le motivazioni di cui alla parte in premessa, nel merito Voglia riformare in toto la sentenza n. 289/2022 per illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado per tutte i motivi di cui alla parte in premessa da intendersi qui integralmente riportate, in via istruttoria per la posizione si insiste per l'ammissione dei Controparte_2 capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria 183 2 termine di parte convenuta dal capitolo 1 al capitolo 15 e nella memoria di replica dai capitoli 1 al n. 3 con i testi ivi indicati, per la posizione della convenuta Parte_2
si insite per l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria istruttoria dai capitoli 1 al ca
[...] perché rilevanti ai fini del decidere con l'ammissione dei testi ivi indicati, e non ammessi con ordinanza del Giudice istruttore con ordinanza del 6 maggio 2021 che in questa sede se ne chiede la revoca e/o la modifica con vittoria di competenze
Per la parte appellata: disattendendo comunque la riproposizione dei mezzi di prova degli appellanti non accolti nel processo di primo grado, rigetti l'appello proposto dai sig.ri PA [...] ed avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo n. Parte_3 Parte_2
289/2022 del 9/3/2022.
In via subordinata, accerti la simulazione assoluta dell'atto di compravendita ai rogiti del dott. Per_1
di Bibbiena del 9/1/2018 (Rep. 35.243 - Racc. 13.099) trascritto il successivo
[...]
18 al R.P. 807 e 808 dell'Agenzia del Territorio di di pubblicità Controparte_3 immobiliare e, per l'effetto, dichiari la nullità del medesimo.
In entrambi i casi con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 289/2022 pubblicata il 09/03/2022, ha così deciso:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita Controparte_1 concluso tra e da un lato, ed dall'altro PA Parte_3 Parte_2 lato, ai rogiti del dott. di Bibbiena del 9.1.2018 (Rep. 35.243 - Racc. Persona_1
13.099) trascritto il successivo 22.1.2018 al R.P. 807 e 808 dell'Agenzia del Territorio
[...]
avente ad oggetto: a) un fabbricato urbano a Controparte_4 destinazione residenziale sito a Poppi (AR) frazione Ponte a Poppi, in via Fiorentina 73, ovvero la residenza di tutti e tre i convenuti, di tipologia «terra-tetto» articolantesi su quattro livelli (piano seminterrato/terreno, primo e secondo, così composto: al piano seminterrato, cui si accede dal resede circostante, da tre locali cantina, due locali a uso legnaia, un locale centrale termica, disimpegno, disimpegno, w.c. e circostante vano scannafosso;
al piano terreno - avente anch'esso accesso dal resede pertinenziale - da ampio vano d'ingresso, cucina, salotto, ripostiglio, due cantine, bagno e una terrazza;
al primo
pagina 2 di 22 piano - cui si accede mediante una scala interna abusiva - da ingresso, cucina, sala, tre camere, bagno, disimpegno e due terrazze: al piano secondo - cui si accede sempre mediante la sopra citata scala interna - da quattro vani soffitta e da un vano di disimpegno;
il tutto, integrato da ampio resede esclusivo, circostante il fabbricato, di carattere pertinenziale, della superficie di circa mq. 2010 (duemiladieci) (compresa l'area occupata dal fabbricato), sul quale insistono un piccolo manufatto in muratura, adibito a forno e un piccolo pozzo artesiano;
il tutto confinante, nel suo complesso, con la Strada Statale n. 70, con proprietà
e con beni salvo se altri;
il tutto censito al Catasto Fabbricati del Per_2 Persona_3
Comune di Poppi in ditta , nato a [...] il [...], proprietà per 1/1 in PA regime di comunione dei beni, come foglio 60, parti-cella 141 subalterno 7 (sette) con graffata la particella 142, Via Fiorentina n. 73,piano Sl-T-1A-2 A, Cat. A/2, cl. 4A, cons. 12 vani, sup. cat. totale 333 mq totale escluse aree scoperte 333 mq., R.C. Euro 1.053,57, in virtù della denuncia di variazione protocollo n. AR0016.952.1/2016 del 2/3/2016 per fusione e diversa distribuzione degli spazi interni e della denuncia di variazione nel classamento n.
1228.1 /2017, presentata all'Ufficio del Territorio di in data 19/1/2017, in atti da pari CP_3 data, protocollo n. AR0G04.349; b) un appezzamento di terreno agricolo, di natura seminativa, posto anch'esso alla frazione Ponte a Poppi, Via Fiorentina, attiguo al fabbricato sopra descritto, dell'estensione catastale di a.18.90 (are diciotto e centiare novanta), classificato - secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche del predetto Comune - in
«Zona di territorio aperto ovvero in area con destinazione agricola»; confinante con proprietà con il cespite descritto sub «a», con beni e con proprietà Pt_1 Per_4
salvo se altri;
censito al Catasto Terreni del Comune di Poppi, in ditta Persona_5
, nato a [...] il [...], proprietà per 1/1 in regime di comunione dei PA beni, come foglio 60; particella 264, a.18.90, seminativo, cl.2A, R.D. Euro 9,76, R. A. Euro
4,39, in virtù del tipo di frazionamento n. 599.1 /1992 presentato all' di in data CP_5 CP_3
16/3/1992, in atti dal 29/11/1993.
- dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione di tutti e tre gli atti suddetti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di;
CP_3
- condanna e in solido tra loro, a PA Parte_3 Parte_2 rifondere in favore di le spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate in Controparte_1 complessivi € 7.254,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali per compensi e €
545,00 per esborsi documentati.
pagina 3 di 22 1.1 aveva convenuto in giudizio il RA la moglie di Controparte_1 Controparte_6 questi e la loro figlia per esperire contro di loro, in via Parte_3 Parte_2 principale, l'azione revocatoria, in subordine, quella di simulazione relativamente al contratto del 9.1.2018 col quale e avevano venduto alla figlia, PA Parte_3 mantenendo a sé il diritto d'abitazione vita natural durante, la nuda proprietà del fabbricato con terreno sito in Via Fiorentina a Poppi.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
1.1.a Era creditrice del RA per € 178.177,25, oltre rimborso di spese processuali discendenti da un contenzioso fra di essi intercorso.
In particolare, con atto di citazione del 29.1.2004 ella aveva impugnato in danno del RA e della cognata, quale legittimaria del padre (deceduto, senza lasciare Parte_4 testamento, il 20.8.2002), l'atto stipulato l'8.5.2001 a rogito del Notaio col Persona_1 quale aveva venduto al figlio (in comunione con la moglie Parte_4 Pt_1 [...]
, il fabbricato di Via Fiorentina 73 (prezzo di ₤ 226.500.000, pari a € 116.977,48) e Pt_3
l'appezzamento di terreno ivi insistente e quota di un mezzo di altro appezzamento che fungeva da strada di accesso (prezzo di ₤ 6.500.000); ossia lo stesso immobile che hanno poi venduto, quanto a nuda proprietà, alla figlia col contratto del 9.1.2018 oggetto di revocatoria.
Poiché il prezzo non risultava pagato, né incassato, l'atto era simulato;
in subordine, poiché il prezzo era più basso di quello reale (€ 335.698,00), si doveva reputare una donazione indiretta di € 218.720,52, pari alla differenza fra prezzo pagato e prezzo reale.
In conseguenza era stata lesa la sua quota di legittima.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 273/2001 del 1.3.2011 aveva dichiarato che l'atto di compravendita dissimulava una donazione, fisando in € 178.177,25 la quota di pertinenza dell'attrice dell'asse ereditario e condannando i convenuti a rimborsare all'attrice le spese di giudizio, liquidate in € 5.333,00 per diritti, € 8.600,00 per onorari, € 142,00 per spese imponibili, € 1.603,26 per spese esenti, oltre rimborso forfetario, e altri onere di legge.
e avevano impugnato la sentenza dinanzi alla Corte PA Parte_3
d'Appello di Firenze, la quale, dopo avere sospeso l'esecutività del provvedimento di primo grado (17.1.2012), aveva, con sentenza n. 1249/2018 dell'8.5.2018, respinto il gravame, condannando gli appellanti alle spese del grado, liquidate in € 9.515,00, oltre accessori.
1.1.b Sussistevano tutte le condizioni per la revocatoria, o, in ipotesi, per la simulazione,
pagina 4 di 22 tenuto conto, in primo luogo, che il contratto era stato posto in essere pochi mesi prima della sentenza d'appello.
1.2 I convenuti si erano costituiti per resistere, contestando tutto quanto la controparte aveva dedotto a fondamento della sua pretesa.
1.3 Il Tribunale, esclusa la simulazione, ha accolto la revocatoria, riconoscendo l'esistenza dei relativi requisiti.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, PA [...]
e (di seguito anche appellanti) hanno convenuto in Pt_2 Parte_3 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche appellata), Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della stessa. Circa la corretta ricostruzione dei fatti. Primo profilo.”
Essi, in primo luogo, rilevano che lo stesso Tribunale ha affermato che la somma di €
178.177,25 era stata riconosciuta, nell'altro giudizio, quale quota ereditaria alla quale la appellata aveva diritto e, dunque, non costituiva un vero e proprio credito vantato da
[...] nei confronti del RA . CP_1 Pt_1
Si dolgono, però, che il Tribunale, anziché trarne le conseguenze, si è poi soffermato sulle vicende ereditarie per giungere alla conclusione che fosse infondata la difesa convenuta, secondo la quale pur dopo l'atto revocato, aveva beni del valore di circa PA
200mila euro, più che sufficienti, dunque, a dare adeguata garanzia, escluso qualsiasi eventus damni.
2.2 Gli appellanti denunciano altresì vizio di ultrapetizione per avere il giudice, al di fuori di qualsiasi domanda, ricalcolato le quote ereditarie.
2.3 Non era poi vero che potesse considerarsi insolvente per effetto PA della procedura esecutiva nei suoi confronti intentata, per un credito di 12mila euro, da
Parte_5
Anzi, l'appellata si era insinuata in quella esecuzione, con ciò, in sostanza, riconoscendo che il patrimonio residuo del RA era più che sufficiente a garantirla.
2.4 Il quarto motivo sposta l'attenzione sull'elemento soggettivo della scientia damni.
pagina 5 di 22 In realtà, il contratto del 9.1.2018 era frutto di un progetto familiare – che si sarebbe dovuto provare per testi - per il quale sarebbero stati ricavati due appartamenti, in uno dei quali sarebbe andata a vivere : nessuna anomalia, quindi, poteva attribuirsi alla vicenda, Pt_2 al contrario di quanto immotivatamente aveva fatto il Tribunale.
Peraltro, era stato il notaio a suggerire di utilizzare la forma della vendita con riserva del diritto di abitazione, al fine di lasciare a carico dei genitori i costi di gestione del bene.
2.5 Il quinto motivo prosegue e completa la trattazione dell'elemento soggettivo.
2.6 Infine, si reiterano le istanze di prova orale a suo tempo chieste e ingiustificatamente non ammesse dal tribunale.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine riproponendo la domanda di simulazione.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione, talora integrata nei termini che seguono, resiste ampiamente alle critiche mosse.
pagina 6 di 22 5. I motivi, che, eccettuato l'ultimo (sul quale infra, § 6), vanno esaminati congiuntamente, perché nel complesso intesi a sostenere l'assenza dei requisiti per la revocatoria, sono infondati.
5.1 Sul credito
5.1.1 Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 273/2011, per quanto qui interessi:
(-) accertò la simulazione relativa del contratto di vendita in quella sede impugnato, in quanto dissimulante una donazione;
(-) in conseguenza, determinò, ai fini dell'art. 556 c.c., in € 317.000,00 il relictum e in €
395.709,00 il donatum (quest'ultimo costituito, appunto, dal valore dell'immobile apparentemente venduto, ma in realtà donato col contratto del 2001), per un ammontare complessivo di € 712.709,00);
(-) fissò in € 178.177,25 la quota riservata, quale legittimaria, alla figlia Controparte_1
(-) ne accertò, dunque, la lesione per effetto della donazione (dissimulata dalla vendita): il bene donato, infatti, valeva € 395.709,00; a fronte di un relictum di € 317.000,00 da dividere in tre secondo le regole della successione legittima.
La Corte d'Appello confermò la sentenza.
Nei due gradi, furono liquidate spese processuali a carico di e di PA
Parte_3
5.1.2 Il credito, dunque, almeno nella forma di credito eventuale (Cass. SSUU civ.
18.5.2004 n. 9440 e succ.), non solo, come è più evidente, sussiste in relazione alle spese legali liquidate (a carico, in questo caso, di entrambi i coniugi , ma anche per Persona_6 quanto concerne la quota lesa.
L'affermazione del giudice di primo grado, secondo la quale «[…] deve escludersi che la quota di € 178.177,25 costituisca un vero e proprio credito vantato da Parte_6
[n.d.r.: Cipriani] nei confronti del RA . Questa, infatti, è la quota a lei spettante Pt_1 in base alle regole della successione necessaria, accertata dal Tribunale nel 2011 e lesa nell'ambito della successione ab intestato giacché la quota di 1/3 ricevuta a suo tempo dal padre dopo la sua morte nel lontano 2002 aveva un controvalore teorico pari a €
105.666,00 (un terzo del relictum accertato dal Tribunale, come detto pari a € 317.000).
[…]» (sent., pag. 8) deve essere rettamente intesa, altrimenti restandone fuorviato il discorso.
pagina 7 di 22 Essa è corretta laddove rimarca che non ha diritto ad avere Controparte_1 immediatamente dal RA la somma di € 178.177,25; ma rischia d'essere fraintesa, laddove non specifica in modo espresso che la lesione è stata già accertata nel pregresso giudizio nella misura di € (178.177,25 – 105.666,00=) 72.511,25, perché si è in quella sede dato atto che, a fronte di una legittima che, a seguito dell'accertata simulazione parziale, è stata determinata in € 178.177,25, la quota ereditaria che, in base al patrimonio relitto, l'attrice avrebbe potuto percepire valeva solo € 105.666,00 (un terzo del relictum, lì determinato in € 317.000,00), con una differenza, lesiva della legittima, di € 72.511,25, che indubbiamente costituiva un credito della sorella verso il RA, a prescindere che non sia stata pronunciata la correlata condanna. L'azione di riduzione, del resto, mira a far dichiarare inefficace nei confronti di chi la esercita l'atto da ridurre (in questo caso la donazione celata da vendita); e non deve necessariamente essere accompagnata da un'azione recuperatoria o condannatoria.
5.1.3 È vero che la citata sentenza n. 273/2011 ha la particolarità di avere espressamente dato atto di non tener conto dell'esistenza di altri eventuali cespiti mobiliari (pag. 12: «[…] somma [n.d.r.: quella fissata per la legittima] che, beninteso, non tiene conto degli importi di denaro caduti in successione, da dividersi ex lege […]»).
Tuttavia, quei cespiti mobiliarî, per quanto consti, sono quelli della quale la stessa ha dato atto nell'atto di citazione introduttivo (pag. 2), che portano l'asse Controparte_1 ereditario a un valore totale di € 401.231,04.
Se tale fosse il relictum, la quota di legittima dovrebbe, a sua volta, essere aumentata, perché la si dovrebbe calcolare su un importo maggiore, dato dalla somma del medesimo donatum (€ 395.709,00), ma di un relictum, appunto, più elevato (€ 401.231,04 anziché €
317.000,00).
La lesione, dunque, persisterebbe.
5.1.4 È appena il caso di osservare che, all'interno di un altro motivo (il secondo, che concerne il diverso tema dell'eventus damni), pare che gli appellanti sostengano la tesi che il credito a tutela del quale ha esperito l'odierna azione revocatoria sia solo Controparte_1 quello che ha a oggetto le spese legali del giudizio pregresso: «[…] In particolare riferiva parte attrice che l'atto posto in essere dai convenuti risultava pregiudizievole per le sue ragioni creditorie dovendo recuperare circa € 30.000,00 di spese legali per due gradi di giudizio. […]» (appello, pag. 10).
Questa prospettazione è manifestamente infondata. pagina 8 di 22 Infatti, nell'atto di citazione introduttivo, oltre alla narrazione dell'intero giudizio pregresso, così l'attrice ha individuato il suo credito (pag. 8):
A) Innanzitutto c'è la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore: risulta per tabulas che l'attrice, alla data della stipula dell'atto impugnato, dovesse ottenere beni ereditari per € 178.177,25. Oltre il rimborso di spese legali per oltre € 30.000.
5.2 L'eventus damni
5.2.1 Ogni contestazione degli appellanti sul punto, che si trova disseminata nei vari motivi, è fuorviata – e va dunque disattesa – dal non aver considerato che la prova della lesione della garanzia, che incombeva sull'attrice è stata ampiamente data, a Controparte_1 tal fine essendo sufficiente tener conto del contenuto dell'atto revocato.
Infatti, col contratto del 9.1.2018, i genitori (debitori, pur se per poste diverse, in quanto lo è solo per le spese legali a suo carico nel giudizio pregresso) hanno Parte_3 scambiato un bene immobile (rectius, la nuda proprietà su di esso) con una somma di denaro.
Essi, dunque, hanno determinato una modificazione qualitativa del loro patrimonio, dal quale è uscito un diritto reale su bene immobile ed è entrato, in cambio, denaro liquido.
È ben noto che il denaro liquido, per sua natura facilmente occultabile e trasferibile, offre al creditore ben minori garanzie che non un cespite immobiliare, così che la modifica qualitativa del patrimonio dei coniugi ha senz'altro reso più gravoso e Persona_6 meno sicuro per il ceto creditorio, e dunque per l'appellata, la soddisfazione del suo credito
(cfr Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv 668274-02; Cass. sez. 3^ civ.
9.2.2012 n.
1896 rv 621268); a tacere della scarsa appetibilità, in ipotesi d'espropriazione forzata, di un bene gravato da diritto parziario di godimento.
Questi principî sono stati esplicitati dal Tribunale, senza che, a ben vedere, gli appellanti ne abbiano tenuto conto.
5.2.2 L'onere della prova, pertanto, si sposta sui convenuti in revocatoria, ai quali spetta dimostrare che il patrimonio residuo dopo l'alienazione revocata fosse comunque sufficiente a garantire il credito dell'avversario.
Si viene, così, a quella che, sin dal primo grado, è stata, almeno in astratto, la più pertinente difesa dei convenuti, ossia che aveva un suo patrimonio residuo PA valutabile in 200mila euro, come tale idoneo a continuare a garantire la sorella.
pagina 9 di 22 Il in particolare, ha fatto presente di essere titolare del seguente patrimonio Pt_1 immobiliare (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 3): foglio 41 particella 171 comune di Poppi Catasto Terreni particella 306 Comune di
Poppi Catasto Terreni, particella 308, particella 413, particella 423, particella 424, particella 186, particella 90, particella 150 particella 185 particella 251, foglio 44 particella
130 Comune di Poppi Catasto Terreni particella 124 particella 125 particella 161, particella
414, particella 415, particella 214 Comune di Poppi Catasto Fabbricati, particella 215, particella 216 particella 221 particella 222, particella 374 particella 514 e 523, foglio 42 particella 1 Comune di Poppi Catasto Terreni. foglio 41 particella 217 Comune di Poppi
Catasto Fabbricati, particella 223, particella 382, particella 184 Comune di Poppi Catasto
Terreni.
Comprensivo per quanto riguarda beni mobili ad attrezzi agricoli per un valore di €
30.000,00.
5.2.2.a Con l'appello si sostiene, innanzitutto, che la valutazione di 200mila euro, sorretta da una perizia di parte, non sarebbe stata neppure contestata dalla controparte.
Per contro, nella prima difesa utile (note scritte del 12.11.2020, sostitutive della presenza in udienza, secondo la speciale disciplina emergenziale durante la pandemia, pagg. 1-2),
l'attrice ebbe a dedurre:
a) non è vero che i coniugi e sono proprietari di PA Parte_3 un ingente patrimonio immobiliare: la fantasiosa stima dello stesso in € 200.000 cozza non solo nella pochezza dei beni, già resa evidente dalla descrizione catastale degli stessi, ma anche con il fatto che
a.1) detti beni sono in comunione ereditaria con l'attrice
a.2) i beni sono stati pignorati, come da nota di trascrizione offerta in comunicazione quale documento n. 8, e assoggettati a esecuzione forzata nel procedimento n. 99/2019 RGE del Tribunale di Arezzo.
Si tratta di una contestazione specifica;
senza che sia necessario approfondire oltre, tenuto conto che gli appellanti paiono non essersi neppure accorti di questa pronta obiezione della controparte.
5.2.2.b In secondo luogo, comunque, gli appellanti sostengono che il valore è provato dalla perizia di parte. pagina 10 di 22 Ebbene, la perizia di parte non ha alcun valore probatorio intrinseco, perché è costituita da deduzioni tecniche di parte. Nel caso di specie, la perizia non contiene alcun elemento oggettivo che valga a dare una stima di quel patrimonio;
né la difesa appellante spende indicazioni specifiche sul punto.
Anzi, pare al collegio che manchi da parte degli appellanti una risposta valida alle obiezioni a suo tempo immediatamente opposte, particolarmente a quella che fa notare come il patrimonio residuo indicato sia oggetto di comunione ereditaria con l'appellata, così che potrebbe valutarsi solo per la quota di pertinenza di PA
A questo punto, onde smentire osservazioni che parte appellante talora fa in merito alla mancata prova offerta dalla controparte, si è costretti a ribadire che la prova del pregiudizio è stato offerto dalla attrice in revocatoria, essendo dimostrato dal rogito impugnato che il debitore (e la debitrice ha scambiato un cespite immobiliare con PA Parte_3 denaro liquido, ciò che di per sé aggrava la posizione del creditore;
con la conseguenza, sul piano probatorio, che l'onere di dimostrare, in modo rigoroso, la capienza del patrimonio residuo, ricadeva sui convenuti in revocatoria, che, dunque, invano contestano all'altra parte di non avere assolto a un onere che, a ben vedere, è solo loro.
5.2.3 L'eredità paterna (alla quale si è nel corso del tempo quella materna) non è stata, a oggi, divisa fra gli eredi: né convenzionalmente (a dire degli appellanti per ingiustificate resistenze della appellata, deduzione questa che, come si mostrerà poi, è mal posta e comunque irrilevante), né giudizialmente.
Il Tribunale, pertanto, ha svolto il seguente accertamento (da pag. 9):
Il relictum, come si è già accennato, fu quantificato da questo Tribunale nel 2011 in misura pari a € 317.000,00. In un eventuale giudizio divisionale, ciascuno dei fratelli avrebbe diritto anzitutto alla metà della quota della madre defunta nel 2010, a sua volta pari a 1/3 dell'eredità di (€ 52.833,00 ciascuno). inoltre, Parte_4 Controparte_1 avrebbe diritto a un quantitativo di beni pari a € 178.177,25 per veder reintegrata la propria quota di legittima. La parte restante, ovviamente, rimarrebbe appannaggio di PA
Insomma, complessivamente i beni oggetto dell'eredità del padre
[...] Pt_4 sarebbero suddivisi, in natura (salvo conguagli), tenendo conto delle seguenti quote: €
231.010,25 in favore di e € 85.989,75 in favore di . CP_1 Pt_1
V'è da considerare ulteriormente che i conteggi virtualmente compiuti sono stati effettuati avuto riguardo ai valori di stima di una perizia risalente a oltre dieci anni fa e pagina 11 di 22 avente come riferimento i valori immobiliari risalenti al 2002 (quando si aprì la successione); valori che – è fatto notorio – erano assai più elevati di quelli oggi in essere.
Inoltre, nel relictum rientrarono anche macchinari agricoli il cui valore fu stimato per oltre
€ 30.000,00 e che, oggi, con tutta probabilità risultano del tutto obsoleti e quasi privi di valore. Ciò significa che il valore reale, all'attualità, dei beni dell'eredità ai quali il convenuto ha effettivamente diritto (tenuto conto, cioè, della necessità di reintegrare PA la legittima lesa della sorella) è significativamente inferiore a quello sopra indicato (€
85.989,759).
Gli appellanti, sul presupposto che avesse svolto il presente giudizio a Controparte_1 tutela del solo credito per spese legali, denunciano vizio di ultrapetizione per avere il primo giudice effettuato questi conteggi: «[…] Nel caso che ci occupa il Giudice di primo grado non solo ha ricostruito le vicende successorie delle parti, circostanze estranee all'oggetto di causa, (cfr sentenza del Giudice pagina 8) ma addirittura ha “ricalcolato” le quote ereditarie dei chiamati all'eredità (nessuna domanda in tal senso veniva svolta dalle parti) stimando arbitrariamente melius non stimando i beni ereditari pervenuti in linea paterna (sic), senza disporre CTU e senza il suffragio di altra documentazione agli atti se non la perizia della causa terminata nel 2011 MAI contestata. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata è viziata da ultra petizione e pertanto dovrà essere riformata in toto. […]».
La critica è manifestamente infondata.
5.2.3.a In primo luogo, il presupposto secondo il quale il credito a tutela del quale la revocatoria è stata esercitata sia limitato a quello per spese legali, è smentito dall'atto di citazione di primo grado, come si è già avuto modo di dimostrare (supra, § 5.1.4).
5.2.3.b In secondo luogo, la questione sollevata è priva di interesse per la parte che la solleva.
Infatti, la rivalutazione della situazione ereditaria è stata effettuata dal Tribunale per valutare, alla luce di quelle vicende e in difetto, allo stato, di una divisione (convenzionale o giudiziale), se la lesione persistesse;
o, più esattamente, se per effetto della sopravvenuta eredità materna o di diversi valori da attribuire ai beni in sede di (futura) divisione, la lesione posta a base della revocatoria fosse stata, per così dire, riassorbita.
Nessun interesse, dunque, hanno gli appellanti a contestare questo modo d'agire – del quale, semmai, potrebbe dolersi – posto che, se si espungesse il tema dalla Controparte_1 causa, la situazione resterebbe quella già consacrata, ossia che sussiste un credito (per spese pagina 12 di 22 legali e per lesione della quota di legittima) rispetto al quale il contratto del 9.1.2018 è pregiudizievole.
5.2.3.c In terzo luogo, la critica è intrinsecamente sbagliata.
Il ragionamento del Tribunale è stato effettuato in relazione a fatti allegati dalle parti e a documenti e prove a essi inerenti;
e le valutazioni, effettuate solo in via incidentale (o, come scrive il Tribunale, virtualmente), sono funzionali alla verifica di uno degli elementi costituitivi della revocatoria, ossia dell'eventus damni, tema sul quale il giudice non solo poteva, ma doveva esercitare d'ufficio il suo controllo.
5.2.4 Tutto sommato superflua l'ulteriore questione agitata dagli appellanti con riferimento alla esecuzione subita da (a suo tempo menzionata nelle note PA scritte dell'attrice del 12.11.2020: supra, § 5.2.2.a).
L'esame della questione, infatti, offre elementi meramente rafforzativi della conclusione già raggiunta;
i quali, se espunti, non indurrebbero a mutare convincimento, adeguatamente sorretto dagli elementi già passati in rassegna.
È solo dunque per mera completezza che si approfondisce anche questo tema.
Il Tribunale ha, fra l'altro, motivato sulla manifesta insolvenza del nei confronti Pt_1 del quale la sorella ha invano tentato pignoramenti mobiliarî; mentre altra sua creditrice
( ha pure pignorato proprio il compendio dai quali si dovrebbe desumere la Parte_5 solvibilità dell'appellante.
Ha scritto il primo giudice (pag. 10):
Giova oltretutto osservare che gli altri elementi istruttori raccolti in corso di causa non offrono certo informazioni confortanti per il convenuto. Sia il pignoramento mobiliare (doc.
10 di parte attrice) che quello presso terzi (doc. 9 di parte attrice) hanno avuto risultati pressoché nulli: nel primo caso, perché i beni mobili di proprietà del convenuto, pur venduti in via forzata, hanno avuto un ricavato bassissimo;
nel secondo caso, perché già un altro creditore ha pignorato il quinto dello stipendio. Vi è inoltre un'esecuzione immobiliare in corso, avviata da un altro creditore ( per quanto si comprende dalla lettura Parte_5 degli atti titolare di un credito pari a € 12.303,43) e nella quale è stata disposta una stima (i cui esiti sono tuttavia ignoti).
Questo passaggio motivazionale – che, si ribadisce, è esposto solo ad abundantiam dal
Tribunale – è gravato dagli appellanti, i quali, al contrario, sostengono l'opinione che l'essersi pagina 13 di 22 insinuata nella esecuzione intentata dalla è il segno che l'appellata Controparte_1 Per_4 ripone ampia fiducia nel valore di quel compendio (appello, pag. 9):
Al contrario, la prova inversa è offerta proprio dalla stessa . Controparte_1
Se il patrimonio del RA fosse stato insufficiente a soddisfare il suo credito CP_1 non avrebbe provveduto ad insinuarsi nell'esecuzione immobiliare promossa da
[...]
. Parte_5
È ben a conoscenza del valore dei beni che entrambi hanno ricevuto in Controparte_1 eredità.
È ben di soddisfare il suo credito proprio in quell'esecuzione, Controparte_7 quindi sul patrimonio residuo del RA, addirittura senza nemmanco porsi a carico spese della procedura, non essendo infatti il creditore procedente.
Questa linea difensiva non può essere in alcun modo recepita.
Essa postula che, se un creditore esperisce un'azione esecutiva su beni del debitore, è segno che questi è SICURO di soddisfare il proprio credito, e che, dunque, riconosce la loro capienza.
La prassi giudiziaria dimostra il contrario: molte sono le esecuzioni che si concludono senza la soddisfazione (integrale) del creditore.
Contrabbandare i tentativi che ormai da anni, sta tentando – sempre Controparte_1 invano, per quanto consti - per ottenere ciò che le spetta (a seguito di una donazione che, per decisione ormai irretrattabile, il RA e la cognata posero in essere con Parte_4 sotto l'apparenza di una compravendita e che si è rivelata lesiva della sua quota di legittima) per la prova che il compendio immobiliare residuo è valida garanzia del credito, è un apprezzamento del materiale istruttorio che il collegio reputa di non poter condividere.
5.3 Sull'elemento soggettivo
5.3.1 È pacifico e documentato che il contratto del 9.1.2018 è successivo al sorgere del credito.
5.3.1.a Il giudice l'ha accertato e ne ha fatto discendere la sua decisione, che, per l'appunto, individua per conseguenza nella scientia damni l'elemento soggettivo.
In difetto di appello, dunque, il tema è coperto da giudicato interno.
pagina 14 di 22
5.3.1.b A meri fini di completezza, si osserva e precisa, per il caso che la questione non fosse considerata preclusa ex art. 329 c.p.c., che:
(-) il credito per lesione di legittima è sorto al momento dell'apertura della successione di
(20.8.2002), essendosi a quella data manifestata la lesione (in termini Cass. Parte_4 sez. 3^ civ. ord. 24.1.2020 n. 1593 rv 656640-01);
(-) il credito per spese legali è solo in parte anteriore, poiché, mentre gli oneri del primo grado risalgono alla pubblicazione della sentenza del Tribunale del 2011, quelli del secondo grado sono stati oggetto di pronuncia solo con la pubblicazione della sentenza d'appello, avvenuta pochi mesi dopo il contratto del 9.1.2018.
Poiché, d'altra parte, il credito per spese legali che discende dalla sentenza d'appello citata è solo una minima parte di quello dedotto in questo processo, la fattispecie va valutata tenendo conto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo;
e l'unico riflesso della rilevata posteriorità del credito per spese legali di secondo grado sarebbe quella di non poter utilizzare per esso lo stesso criterio da usare per gli altri. Conseguenza, questa, che può essere qui trascurata, dal momento che la misura del credito anteriore è ridotta, detraendo le spese di secondo grado (€ 9.515,00 e accessori) in misura a questi fini del tutto trascurabili;
a tacere, infine, che sul punto l'appello non esprime critiche specifiche.
5.3.2 Ne segue che, come premesso, l'elemento richiesto, anche in capo alla terza acquirente, è, come correttamente stabilito dal primo giudice, la mera scientia damni, il cui concetto, ad avviso almeno del collegio, non è ben considerato dalla difesa appellante, con effetti fuorvianti.
Invero, essa consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio – e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. – uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n.
16825).
5.3.2.a Critiche generali pagina 15 di 22
5.3.2.a.i In primo luogo, gli appellanti si dolgono più volte che abbia, a Controparte_1 loro dire, rifiutato spesso un accomodamento bonario per pervenire alla divisione ereditaria.
Questo tema è, a prescindere dalla verità delle asserzioni, irrilevante.
Infatti, non chiarisce la parte in qual modo il rifiuto di a una definizione Controparte_1 bonaria di ogni questione potrebbe influire sull'elemento soggettivo della revocatoria.
Le prove correlate, dunque, sono irrilevanti.
5.3.2.a.ii In secondo luogo, gli appellanti sostengono in qualche modo – anche rinnovando la richiesta di ammissione di prove orali – che al contratto del 9.1.2018 si pervenne in seguito a un progetto di vita per il quale ed si PA Parte_2 erano accordati per dividere, previ lavori di ristrutturazione, la casa di Via Fiorentina 73 in due unità indipendenti, in una delle quali si sarebbe stabilita con il futuro Parte_2 marito.
La forma del contratto, ossia la vendita con riserva del diritto di abitazione, era stata suggerita dal notaio, «[…] chiarendo lo stesso professionista che istituendo diritto di abitazione in favore dei genitori tutti i costi sarebbero ricaduti sui medesimi […]» (capitolo di prova orale n. 5, reiterato in appello).
Questa prospettazione ha il limite intrinseco d'essere stata smentita dai fatti successivi al rogito, dal momento che, per quanto almeno consti in causa, la suddivisione dell'immobile non è stata effettuata.
I motivi addotti dalla parte appellante per spiegare la genesi dell'operazione culminata nell'atto revocato, dunque, costituiscono fatti per i quali esiste già una inoppugnabile dimostrazione negativa, il che non solo osta all'ammissione delle prove orali (superflue, perché vertenti su fatti già esaustivamente accertati), ma esclude prima ancora che tali moventi possano essere qui vagliati.
Il tema, peraltro, sarebbe pur sempre irrilevante, come ci si accinge a dimostrare.
5.3.2.b Posizione dei coniugi e Pt_1 Parte_3
5.3.2.b.i Esistono elementi più che sufficienti, addirittura, per ritenere che PA
e abbiano agito al deliberato scopo di eludere le legittime pretese
[...] Parte_3 di Controparte_1
A tal fine, si devono coordinare fra loro i seguenti elementi:
pagina 16 di 22 (-) essi conoscevano bene, per essere stati parti del pregresso giudizio, l'esposizione verso Controparte_1
(-) esiste una ben precisa consecuzione temporale fra il momento in cui nella (lunga) causa d'appello era prossima la decisione e quella in cui l'atto è stato stipulato: dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello n. 1249/2018, si apprende che la causa era stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il 18.7.2017, così che alla data del 9.1.2018 era manifesto alle parti che la decisione poteva intervenire da un momento all'altro;
(-) nessuna plausibile ragione è stata anche solo allegata per spiegare le ragioni per le quali i genitori hanno reputato opportuno, proprio in quel momento, cedere alla figlia la nuda proprietà dell'immobile, tenendo per sé il diritto di abitazione.
È inutile, ad avviso del collegio, porre l'accento sulla insindacabile libertà di chiunque di disporre come meglio crede del proprio patrimonio, specie nel rapporto con la prole;
perché il punto che qui rileva non è tout court il motivo a stipulare degli alienanti, quanto, più esattamente, la sostanziale coincidenza fra il momento in cui il giudizio d'appello, pur lungo, stava terminando (con un esito negativo che era ampiamente prevedibile, come si desume dalla motivazione della Corte), chiudendo con ciò i gradi di merito, e il momento di stipulazione.
Il motivo della suddivisione in due della casa è smentito dai fatti successivi: la suddivisione non è stata effettuata.
La difesa appellante, inoltre, non tiene conto che la presente fattispecie non si inscrive in un quadro di fisiologia dei rapporti, ma di patologia, perché è connotato in modo più che significativo dalla controversia fra i due fratelli e, in particolare, dalla lesione patrimoniale provocata da alla sorella PA CP_1
Tale essendo il quadro, rimarcare che gli alienanti non hanno neppure spiegato in modo convincente le ragioni che li hanno spinti all'atto, lungi dal costituire una indebita intromissione nella loro sfera privata (come sarebbe in un quadro ben diverso, dove, quanto meno, il RA non fosse debitore della sorella), è una doverosa indagine che permette di concludere che la rilevata coincidenza temporale, in una all'assenza di ragioni ostensibili dell'atto, dimostrano che l'atto fu voluto per eludere la creditrice.
5.3.2.b.ii A fortiori conclamata è la prova della scientia damni, qui sufficiente.
pagina 17 di 22 I coniugi infatti, erano perfettamente consapevoli, per la natura del Persona_6 contratto, che stavano smobilizzando una parte del proprio patrimonio immobiliare, in modo tale da mantenerne il godimento (diritto di abitazione), ma convertendo per il resto il valore immobiliare in denaro liquido, operazione che di per sé diminuisce, nei termini ampiamente spiegati, la garanzia dovuta alla creditrice, che essi ben conoscevano.
Pertanto, persino se si conceda agli appellanti che il motivo della vendita fu quello di suddividere l'immobile in due unità, la scientia damni continuerebbe a essere dimostrata: verrebbe escluso un fine volutamente nocivo in danno della appellata, ma resterebbe ferma la piena consapevolezza della modifica qualitativa del patrimonio dei debitori e della conseguente maggior difficoltà e incertezza che ne derivava a Controparte_1
5.3.2.c Posizione della terza acquirente
Al Tribunale, che ha esteso alla figlia la prova della scientia damni, l'appello oppone argomenti che sono così compendiati: «[…] 2) è anomalo che un figlio acquisti l'immobile dei genitori, riservandosi gli stessi il diritto di abitazione ….e allora!??? […]» (appello, pag. 4).
In realtà, per lo stretto legame parentale coi genitori, era a conoscenza dei Parte_2 contrasti con ed ella stessa in causa ammette d'esserne stata informata. Controparte_1
Pertanto, quand'anche le si conceda che l'operazione doveva servire per ricavare un secondo appartamento e che il contenuto dell'atto fu suggerito dal notaio per lasciare a carico dei suoi genitori le spese dell'immobile (circostanza che, peraltro, si stenta a comprendere, visto che, nella concordia fra genitori e figlia, non c'era davvero bisogno di ricorrere alla riserva del diritto parziario per ottenere quell'effetto), resta fermo che era Parte_2 perfettamente consapevole della modifica qualitativa che il patrimonio dei genitori subiva e della conseguente maggiore difficoltà che la zia avrebbe avuto nel rapporto con i coniugi
Persona_6
L'unico fatto che potrebbe rilevare in favore di è la circostanza, dedotta Parte_2 dagli appellanti, che ella sarebbe stata sicura che il patrimonio residuo dei genitori era capiente per tacitare la zia.
Il fatto dovrebbe essere provato dal capitolo n. 10 articolato nella sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., del seguente tenore: “DVC “ , prima di stipulare l'atto avanti Parte_2 al Notaio in data 8 gennaio 2018 per l'acquisto della proprietà dell'immobile per Per_7 cui è lite, venne rassicurata dai genitori circa l'ingente patrimonio a disposizione degli stessi
pagina 18 di 22 anche a seguito di quanto pervenuto in eredità così da poter far fronte alle eventuali richieste di ”. Controparte_1
Esso è manifestamente inammissibile sia per come formulato, perché, pur concernendo un fatto puntuale, omette di indicare le circostanze di tempo e di luogo, rendendo impossibile la prova contraria e, dunque, rivelandosi generico;
sia perché la rassicurazione proveniente dai genitori si risolverebbe in un giudizio, per di più de relato partis, con un risultato probatorio nullo.
6. L'ultimo motivo reitera istanze istruttorie non ammesse.
In prime cure, e erano costituiti separatamente da PA Parte_3
ancorché il difensore fosse lo stesso. Parte_7
Vi sono pertanto due 2^ memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c., con articolati di prova diversi, da analizzare separatamente.
6.1 Posizione Persona_6
I capitoli nn. da 1) a 11) «[…] erano stati così formulati in modo tale da dimostrare da un lato, il valore dei beni immobili e quindi della capienza del patrimonio residuo di PA
, dall'altro il comportamento ostativo della sorella e i costanti rifiuti della stessa
[...] non solo a ricevere il ristoro delle spese legali ma anche a risolvere bonariamente le questioni ereditarie […]» (appello, pag. 16).
In realtà, i capitoli nn. 1 e 2 riguardano la pretesa volontà contraria a un accordo da parte della appellata, un tema che si è già motivato essere del tutto irrilevante;
a tacere della genericità dei capitoli, che li rende ex se inammissibili.
I capitoli nn. 3 e 4 vertono su pretese manutenzioni del patrimonio ereditario da parte di e non se ne coglie la rilevanza. Controparte_1
Il capitolo n. 5) è del seguente tenore: “DVC “il patrimonio che oggi vanta PA
pervenuto allo stesso per successione materna e paterna ammonta a circa
[...]
200.000€, somma così individuata dal consulente tecnico nel corso della prima causa conclusa nel 2011”.
pagina 19 di 22 Esso, indubbiamente, riguarda il tema della residua capienza del patrimonio del debitore, ma si sostanzia in un giudizio tecnico, per di più generico, sicché non può essere oggetto di un capitolo di prova per testi.
I capitoli nn. da 6 a 11 tornano sul tema delle asserite proposte transattive o divisionali rifiutate dalla appellata, tema che, si ribadisce, non rileva ai fini della revocatoria.
I capitoli successivi sino all'ultimo (n. 15) sono funzionali a dimostrare la effettività del contratto impugnato e, dunque, sono funzionali ad avversare l'azione di simulazione, sicché non rilevano.
Gli appellanti insistono anche per l'ammissione della prova contraria in 3^ memoria, ma, non essendo ammessa la prova diretta, l'istanza è priva di interesse.
6.2 Posizione Parte_2
Si deduce con l'appello (pag. 16):
Circa i mezzi istruttori della difesa di , è parere di questa difesa che gli Parte_2 stessi siano parimenti rilevanti ai fini della decisione, ed in particolare dai capitoli 1 al capitolo 5 formulati in modo tale da dare effettiva contezza della volontà di di dividere Pt_2
l'immobile in due unità, accollandosi oneri e spese (progetti alla mano) e dal capitolo 6 al capitolo 10 formulati in maniera tale da confermare che conosceva effettivamente le Pt_2 liti tra il padre e la zia, ma era ben a conoscenza altresì del patrimonio intestato al padre, del valore di detti beni e soprattutto del manifesto e chiaro disinteresse della zia CP_1
a procedere con una divisione ereditaria con il padre e soprattutto verso i beni
[...] ereditari, “rifiutando” ogni ristoro circa le spese legali.
I capitoli dall'11 al 13 formulati in modo tale da dimostrare la veridicità del prezzo dell'immobile e quindi la trasparenza dell'operazione per cui è lite.
I temi, per quanto già osservato, sono irrilevanti, tranne che per quanto concerne la pretesa consapevolezza di che il patrimonio residuo del padre fosse sufficiente per Pt_2 tacitare la zia, come da capitolo n. 10: esso, tuttavia, è inammissibile, per le ragioni già esplicitate (supra, § 5.3.2.c).
Gli altri capitoli seguono la sorte degli analoghi capitoli degli altri appellanti che vertono sulla effettività del contratto.
pagina 20 di 22 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale degli appellanti.
Esse, vista la nota spese depositata dall'appellata, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa ricompreso, come indicato dalla parte vittoriosa, nello scaglione sino a € 52.000,00.
Si riconosce altresì, nella misura del 30%, il chiesto aumento per l'utilizzo negli atti telematici di utili collegamenti ipertestuali.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, con aumento di € 2.997,00 per le tecniche informatiche d'ausilio, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e PA Parte_2 [...] nei confronti di avverso la sentenza n. 289/2022 emessa Parte_3 Controparte_1 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 09/03/2022, che conferma;
2. condanna e in PA Parte_2 Parte_3 solido fra loro, a rimborsare a le spese processuali del presente grado, Controparte_1 che liquida in complessivi € 12.988,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota pagina 21 di 22 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 728/2022 promossa da:
(cf: , (cf: PA C.F._1 Parte_2
) e (cf: ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TIBERIO BARONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. LUCIANO Controparte_1 C.F._4
SPIGLIANTINI e l'Avv. FABIO VEZZOSI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 289/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 09/03/2022
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello sia nel merito che in via istruttoria anche della presente produzione.
Con vittoria di competenze.
[atto di appello] pagina 1 di 22 la Corte di Appello ogni altra istanza disattesa Voglia preliminarmente sospendere la esecutività della sentenza n. 289/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 9 marzo 2022 nella causa rg 3859/2019 e notificata a mezzo pec al procuratore costituito in data 10 marzo 2022 ravvisando gravi motivi per tutte le motivazioni di cui alla parte in premessa, nel merito Voglia riformare in toto la sentenza n. 289/2022 per illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado per tutte i motivi di cui alla parte in premessa da intendersi qui integralmente riportate, in via istruttoria per la posizione si insiste per l'ammissione dei Controparte_2 capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria 183 2 termine di parte convenuta dal capitolo 1 al capitolo 15 e nella memoria di replica dai capitoli 1 al n. 3 con i testi ivi indicati, per la posizione della convenuta Parte_2
si insite per l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria istruttoria dai capitoli 1 al ca
[...] perché rilevanti ai fini del decidere con l'ammissione dei testi ivi indicati, e non ammessi con ordinanza del Giudice istruttore con ordinanza del 6 maggio 2021 che in questa sede se ne chiede la revoca e/o la modifica con vittoria di competenze
Per la parte appellata: disattendendo comunque la riproposizione dei mezzi di prova degli appellanti non accolti nel processo di primo grado, rigetti l'appello proposto dai sig.ri PA [...] ed avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo n. Parte_3 Parte_2
289/2022 del 9/3/2022.
In via subordinata, accerti la simulazione assoluta dell'atto di compravendita ai rogiti del dott. Per_1
di Bibbiena del 9/1/2018 (Rep. 35.243 - Racc. 13.099) trascritto il successivo
[...]
18 al R.P. 807 e 808 dell'Agenzia del Territorio di di pubblicità Controparte_3 immobiliare e, per l'effetto, dichiari la nullità del medesimo.
In entrambi i casi con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 289/2022 pubblicata il 09/03/2022, ha così deciso:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita Controparte_1 concluso tra e da un lato, ed dall'altro PA Parte_3 Parte_2 lato, ai rogiti del dott. di Bibbiena del 9.1.2018 (Rep. 35.243 - Racc. Persona_1
13.099) trascritto il successivo 22.1.2018 al R.P. 807 e 808 dell'Agenzia del Territorio
[...]
avente ad oggetto: a) un fabbricato urbano a Controparte_4 destinazione residenziale sito a Poppi (AR) frazione Ponte a Poppi, in via Fiorentina 73, ovvero la residenza di tutti e tre i convenuti, di tipologia «terra-tetto» articolantesi su quattro livelli (piano seminterrato/terreno, primo e secondo, così composto: al piano seminterrato, cui si accede dal resede circostante, da tre locali cantina, due locali a uso legnaia, un locale centrale termica, disimpegno, disimpegno, w.c. e circostante vano scannafosso;
al piano terreno - avente anch'esso accesso dal resede pertinenziale - da ampio vano d'ingresso, cucina, salotto, ripostiglio, due cantine, bagno e una terrazza;
al primo
pagina 2 di 22 piano - cui si accede mediante una scala interna abusiva - da ingresso, cucina, sala, tre camere, bagno, disimpegno e due terrazze: al piano secondo - cui si accede sempre mediante la sopra citata scala interna - da quattro vani soffitta e da un vano di disimpegno;
il tutto, integrato da ampio resede esclusivo, circostante il fabbricato, di carattere pertinenziale, della superficie di circa mq. 2010 (duemiladieci) (compresa l'area occupata dal fabbricato), sul quale insistono un piccolo manufatto in muratura, adibito a forno e un piccolo pozzo artesiano;
il tutto confinante, nel suo complesso, con la Strada Statale n. 70, con proprietà
e con beni salvo se altri;
il tutto censito al Catasto Fabbricati del Per_2 Persona_3
Comune di Poppi in ditta , nato a [...] il [...], proprietà per 1/1 in PA regime di comunione dei beni, come foglio 60, parti-cella 141 subalterno 7 (sette) con graffata la particella 142, Via Fiorentina n. 73,piano Sl-T-1A-2 A, Cat. A/2, cl. 4A, cons. 12 vani, sup. cat. totale 333 mq totale escluse aree scoperte 333 mq., R.C. Euro 1.053,57, in virtù della denuncia di variazione protocollo n. AR0016.952.1/2016 del 2/3/2016 per fusione e diversa distribuzione degli spazi interni e della denuncia di variazione nel classamento n.
1228.1 /2017, presentata all'Ufficio del Territorio di in data 19/1/2017, in atti da pari CP_3 data, protocollo n. AR0G04.349; b) un appezzamento di terreno agricolo, di natura seminativa, posto anch'esso alla frazione Ponte a Poppi, Via Fiorentina, attiguo al fabbricato sopra descritto, dell'estensione catastale di a.18.90 (are diciotto e centiare novanta), classificato - secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche del predetto Comune - in
«Zona di territorio aperto ovvero in area con destinazione agricola»; confinante con proprietà con il cespite descritto sub «a», con beni e con proprietà Pt_1 Per_4
salvo se altri;
censito al Catasto Terreni del Comune di Poppi, in ditta Persona_5
, nato a [...] il [...], proprietà per 1/1 in regime di comunione dei PA beni, come foglio 60; particella 264, a.18.90, seminativo, cl.2A, R.D. Euro 9,76, R. A. Euro
4,39, in virtù del tipo di frazionamento n. 599.1 /1992 presentato all' di in data CP_5 CP_3
16/3/1992, in atti dal 29/11/1993.
- dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione di tutti e tre gli atti suddetti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di;
CP_3
- condanna e in solido tra loro, a PA Parte_3 Parte_2 rifondere in favore di le spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate in Controparte_1 complessivi € 7.254,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali per compensi e €
545,00 per esborsi documentati.
pagina 3 di 22 1.1 aveva convenuto in giudizio il RA la moglie di Controparte_1 Controparte_6 questi e la loro figlia per esperire contro di loro, in via Parte_3 Parte_2 principale, l'azione revocatoria, in subordine, quella di simulazione relativamente al contratto del 9.1.2018 col quale e avevano venduto alla figlia, PA Parte_3 mantenendo a sé il diritto d'abitazione vita natural durante, la nuda proprietà del fabbricato con terreno sito in Via Fiorentina a Poppi.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
1.1.a Era creditrice del RA per € 178.177,25, oltre rimborso di spese processuali discendenti da un contenzioso fra di essi intercorso.
In particolare, con atto di citazione del 29.1.2004 ella aveva impugnato in danno del RA e della cognata, quale legittimaria del padre (deceduto, senza lasciare Parte_4 testamento, il 20.8.2002), l'atto stipulato l'8.5.2001 a rogito del Notaio col Persona_1 quale aveva venduto al figlio (in comunione con la moglie Parte_4 Pt_1 [...]
, il fabbricato di Via Fiorentina 73 (prezzo di ₤ 226.500.000, pari a € 116.977,48) e Pt_3
l'appezzamento di terreno ivi insistente e quota di un mezzo di altro appezzamento che fungeva da strada di accesso (prezzo di ₤ 6.500.000); ossia lo stesso immobile che hanno poi venduto, quanto a nuda proprietà, alla figlia col contratto del 9.1.2018 oggetto di revocatoria.
Poiché il prezzo non risultava pagato, né incassato, l'atto era simulato;
in subordine, poiché il prezzo era più basso di quello reale (€ 335.698,00), si doveva reputare una donazione indiretta di € 218.720,52, pari alla differenza fra prezzo pagato e prezzo reale.
In conseguenza era stata lesa la sua quota di legittima.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 273/2001 del 1.3.2011 aveva dichiarato che l'atto di compravendita dissimulava una donazione, fisando in € 178.177,25 la quota di pertinenza dell'attrice dell'asse ereditario e condannando i convenuti a rimborsare all'attrice le spese di giudizio, liquidate in € 5.333,00 per diritti, € 8.600,00 per onorari, € 142,00 per spese imponibili, € 1.603,26 per spese esenti, oltre rimborso forfetario, e altri onere di legge.
e avevano impugnato la sentenza dinanzi alla Corte PA Parte_3
d'Appello di Firenze, la quale, dopo avere sospeso l'esecutività del provvedimento di primo grado (17.1.2012), aveva, con sentenza n. 1249/2018 dell'8.5.2018, respinto il gravame, condannando gli appellanti alle spese del grado, liquidate in € 9.515,00, oltre accessori.
1.1.b Sussistevano tutte le condizioni per la revocatoria, o, in ipotesi, per la simulazione,
pagina 4 di 22 tenuto conto, in primo luogo, che il contratto era stato posto in essere pochi mesi prima della sentenza d'appello.
1.2 I convenuti si erano costituiti per resistere, contestando tutto quanto la controparte aveva dedotto a fondamento della sua pretesa.
1.3 Il Tribunale, esclusa la simulazione, ha accolto la revocatoria, riconoscendo l'esistenza dei relativi requisiti.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, PA [...]
e (di seguito anche appellanti) hanno convenuto in Pt_2 Parte_3 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche appellata), Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della stessa. Circa la corretta ricostruzione dei fatti. Primo profilo.”
Essi, in primo luogo, rilevano che lo stesso Tribunale ha affermato che la somma di €
178.177,25 era stata riconosciuta, nell'altro giudizio, quale quota ereditaria alla quale la appellata aveva diritto e, dunque, non costituiva un vero e proprio credito vantato da
[...] nei confronti del RA . CP_1 Pt_1
Si dolgono, però, che il Tribunale, anziché trarne le conseguenze, si è poi soffermato sulle vicende ereditarie per giungere alla conclusione che fosse infondata la difesa convenuta, secondo la quale pur dopo l'atto revocato, aveva beni del valore di circa PA
200mila euro, più che sufficienti, dunque, a dare adeguata garanzia, escluso qualsiasi eventus damni.
2.2 Gli appellanti denunciano altresì vizio di ultrapetizione per avere il giudice, al di fuori di qualsiasi domanda, ricalcolato le quote ereditarie.
2.3 Non era poi vero che potesse considerarsi insolvente per effetto PA della procedura esecutiva nei suoi confronti intentata, per un credito di 12mila euro, da
Parte_5
Anzi, l'appellata si era insinuata in quella esecuzione, con ciò, in sostanza, riconoscendo che il patrimonio residuo del RA era più che sufficiente a garantirla.
2.4 Il quarto motivo sposta l'attenzione sull'elemento soggettivo della scientia damni.
pagina 5 di 22 In realtà, il contratto del 9.1.2018 era frutto di un progetto familiare – che si sarebbe dovuto provare per testi - per il quale sarebbero stati ricavati due appartamenti, in uno dei quali sarebbe andata a vivere : nessuna anomalia, quindi, poteva attribuirsi alla vicenda, Pt_2 al contrario di quanto immotivatamente aveva fatto il Tribunale.
Peraltro, era stato il notaio a suggerire di utilizzare la forma della vendita con riserva del diritto di abitazione, al fine di lasciare a carico dei genitori i costi di gestione del bene.
2.5 Il quinto motivo prosegue e completa la trattazione dell'elemento soggettivo.
2.6 Infine, si reiterano le istanze di prova orale a suo tempo chieste e ingiustificatamente non ammesse dal tribunale.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine riproponendo la domanda di simulazione.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione, talora integrata nei termini che seguono, resiste ampiamente alle critiche mosse.
pagina 6 di 22 5. I motivi, che, eccettuato l'ultimo (sul quale infra, § 6), vanno esaminati congiuntamente, perché nel complesso intesi a sostenere l'assenza dei requisiti per la revocatoria, sono infondati.
5.1 Sul credito
5.1.1 Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 273/2011, per quanto qui interessi:
(-) accertò la simulazione relativa del contratto di vendita in quella sede impugnato, in quanto dissimulante una donazione;
(-) in conseguenza, determinò, ai fini dell'art. 556 c.c., in € 317.000,00 il relictum e in €
395.709,00 il donatum (quest'ultimo costituito, appunto, dal valore dell'immobile apparentemente venduto, ma in realtà donato col contratto del 2001), per un ammontare complessivo di € 712.709,00);
(-) fissò in € 178.177,25 la quota riservata, quale legittimaria, alla figlia Controparte_1
(-) ne accertò, dunque, la lesione per effetto della donazione (dissimulata dalla vendita): il bene donato, infatti, valeva € 395.709,00; a fronte di un relictum di € 317.000,00 da dividere in tre secondo le regole della successione legittima.
La Corte d'Appello confermò la sentenza.
Nei due gradi, furono liquidate spese processuali a carico di e di PA
Parte_3
5.1.2 Il credito, dunque, almeno nella forma di credito eventuale (Cass. SSUU civ.
18.5.2004 n. 9440 e succ.), non solo, come è più evidente, sussiste in relazione alle spese legali liquidate (a carico, in questo caso, di entrambi i coniugi , ma anche per Persona_6 quanto concerne la quota lesa.
L'affermazione del giudice di primo grado, secondo la quale «[…] deve escludersi che la quota di € 178.177,25 costituisca un vero e proprio credito vantato da Parte_6
[n.d.r.: Cipriani] nei confronti del RA . Questa, infatti, è la quota a lei spettante Pt_1 in base alle regole della successione necessaria, accertata dal Tribunale nel 2011 e lesa nell'ambito della successione ab intestato giacché la quota di 1/3 ricevuta a suo tempo dal padre dopo la sua morte nel lontano 2002 aveva un controvalore teorico pari a €
105.666,00 (un terzo del relictum accertato dal Tribunale, come detto pari a € 317.000).
[…]» (sent., pag. 8) deve essere rettamente intesa, altrimenti restandone fuorviato il discorso.
pagina 7 di 22 Essa è corretta laddove rimarca che non ha diritto ad avere Controparte_1 immediatamente dal RA la somma di € 178.177,25; ma rischia d'essere fraintesa, laddove non specifica in modo espresso che la lesione è stata già accertata nel pregresso giudizio nella misura di € (178.177,25 – 105.666,00=) 72.511,25, perché si è in quella sede dato atto che, a fronte di una legittima che, a seguito dell'accertata simulazione parziale, è stata determinata in € 178.177,25, la quota ereditaria che, in base al patrimonio relitto, l'attrice avrebbe potuto percepire valeva solo € 105.666,00 (un terzo del relictum, lì determinato in € 317.000,00), con una differenza, lesiva della legittima, di € 72.511,25, che indubbiamente costituiva un credito della sorella verso il RA, a prescindere che non sia stata pronunciata la correlata condanna. L'azione di riduzione, del resto, mira a far dichiarare inefficace nei confronti di chi la esercita l'atto da ridurre (in questo caso la donazione celata da vendita); e non deve necessariamente essere accompagnata da un'azione recuperatoria o condannatoria.
5.1.3 È vero che la citata sentenza n. 273/2011 ha la particolarità di avere espressamente dato atto di non tener conto dell'esistenza di altri eventuali cespiti mobiliari (pag. 12: «[…] somma [n.d.r.: quella fissata per la legittima] che, beninteso, non tiene conto degli importi di denaro caduti in successione, da dividersi ex lege […]»).
Tuttavia, quei cespiti mobiliarî, per quanto consti, sono quelli della quale la stessa ha dato atto nell'atto di citazione introduttivo (pag. 2), che portano l'asse Controparte_1 ereditario a un valore totale di € 401.231,04.
Se tale fosse il relictum, la quota di legittima dovrebbe, a sua volta, essere aumentata, perché la si dovrebbe calcolare su un importo maggiore, dato dalla somma del medesimo donatum (€ 395.709,00), ma di un relictum, appunto, più elevato (€ 401.231,04 anziché €
317.000,00).
La lesione, dunque, persisterebbe.
5.1.4 È appena il caso di osservare che, all'interno di un altro motivo (il secondo, che concerne il diverso tema dell'eventus damni), pare che gli appellanti sostengano la tesi che il credito a tutela del quale ha esperito l'odierna azione revocatoria sia solo Controparte_1 quello che ha a oggetto le spese legali del giudizio pregresso: «[…] In particolare riferiva parte attrice che l'atto posto in essere dai convenuti risultava pregiudizievole per le sue ragioni creditorie dovendo recuperare circa € 30.000,00 di spese legali per due gradi di giudizio. […]» (appello, pag. 10).
Questa prospettazione è manifestamente infondata. pagina 8 di 22 Infatti, nell'atto di citazione introduttivo, oltre alla narrazione dell'intero giudizio pregresso, così l'attrice ha individuato il suo credito (pag. 8):
A) Innanzitutto c'è la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore: risulta per tabulas che l'attrice, alla data della stipula dell'atto impugnato, dovesse ottenere beni ereditari per € 178.177,25. Oltre il rimborso di spese legali per oltre € 30.000.
5.2 L'eventus damni
5.2.1 Ogni contestazione degli appellanti sul punto, che si trova disseminata nei vari motivi, è fuorviata – e va dunque disattesa – dal non aver considerato che la prova della lesione della garanzia, che incombeva sull'attrice è stata ampiamente data, a Controparte_1 tal fine essendo sufficiente tener conto del contenuto dell'atto revocato.
Infatti, col contratto del 9.1.2018, i genitori (debitori, pur se per poste diverse, in quanto lo è solo per le spese legali a suo carico nel giudizio pregresso) hanno Parte_3 scambiato un bene immobile (rectius, la nuda proprietà su di esso) con una somma di denaro.
Essi, dunque, hanno determinato una modificazione qualitativa del loro patrimonio, dal quale è uscito un diritto reale su bene immobile ed è entrato, in cambio, denaro liquido.
È ben noto che il denaro liquido, per sua natura facilmente occultabile e trasferibile, offre al creditore ben minori garanzie che non un cespite immobiliare, così che la modifica qualitativa del patrimonio dei coniugi ha senz'altro reso più gravoso e Persona_6 meno sicuro per il ceto creditorio, e dunque per l'appellata, la soddisfazione del suo credito
(cfr Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv 668274-02; Cass. sez. 3^ civ.
9.2.2012 n.
1896 rv 621268); a tacere della scarsa appetibilità, in ipotesi d'espropriazione forzata, di un bene gravato da diritto parziario di godimento.
Questi principî sono stati esplicitati dal Tribunale, senza che, a ben vedere, gli appellanti ne abbiano tenuto conto.
5.2.2 L'onere della prova, pertanto, si sposta sui convenuti in revocatoria, ai quali spetta dimostrare che il patrimonio residuo dopo l'alienazione revocata fosse comunque sufficiente a garantire il credito dell'avversario.
Si viene, così, a quella che, sin dal primo grado, è stata, almeno in astratto, la più pertinente difesa dei convenuti, ossia che aveva un suo patrimonio residuo PA valutabile in 200mila euro, come tale idoneo a continuare a garantire la sorella.
pagina 9 di 22 Il in particolare, ha fatto presente di essere titolare del seguente patrimonio Pt_1 immobiliare (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 3): foglio 41 particella 171 comune di Poppi Catasto Terreni particella 306 Comune di
Poppi Catasto Terreni, particella 308, particella 413, particella 423, particella 424, particella 186, particella 90, particella 150 particella 185 particella 251, foglio 44 particella
130 Comune di Poppi Catasto Terreni particella 124 particella 125 particella 161, particella
414, particella 415, particella 214 Comune di Poppi Catasto Fabbricati, particella 215, particella 216 particella 221 particella 222, particella 374 particella 514 e 523, foglio 42 particella 1 Comune di Poppi Catasto Terreni. foglio 41 particella 217 Comune di Poppi
Catasto Fabbricati, particella 223, particella 382, particella 184 Comune di Poppi Catasto
Terreni.
Comprensivo per quanto riguarda beni mobili ad attrezzi agricoli per un valore di €
30.000,00.
5.2.2.a Con l'appello si sostiene, innanzitutto, che la valutazione di 200mila euro, sorretta da una perizia di parte, non sarebbe stata neppure contestata dalla controparte.
Per contro, nella prima difesa utile (note scritte del 12.11.2020, sostitutive della presenza in udienza, secondo la speciale disciplina emergenziale durante la pandemia, pagg. 1-2),
l'attrice ebbe a dedurre:
a) non è vero che i coniugi e sono proprietari di PA Parte_3 un ingente patrimonio immobiliare: la fantasiosa stima dello stesso in € 200.000 cozza non solo nella pochezza dei beni, già resa evidente dalla descrizione catastale degli stessi, ma anche con il fatto che
a.1) detti beni sono in comunione ereditaria con l'attrice
a.2) i beni sono stati pignorati, come da nota di trascrizione offerta in comunicazione quale documento n. 8, e assoggettati a esecuzione forzata nel procedimento n. 99/2019 RGE del Tribunale di Arezzo.
Si tratta di una contestazione specifica;
senza che sia necessario approfondire oltre, tenuto conto che gli appellanti paiono non essersi neppure accorti di questa pronta obiezione della controparte.
5.2.2.b In secondo luogo, comunque, gli appellanti sostengono che il valore è provato dalla perizia di parte. pagina 10 di 22 Ebbene, la perizia di parte non ha alcun valore probatorio intrinseco, perché è costituita da deduzioni tecniche di parte. Nel caso di specie, la perizia non contiene alcun elemento oggettivo che valga a dare una stima di quel patrimonio;
né la difesa appellante spende indicazioni specifiche sul punto.
Anzi, pare al collegio che manchi da parte degli appellanti una risposta valida alle obiezioni a suo tempo immediatamente opposte, particolarmente a quella che fa notare come il patrimonio residuo indicato sia oggetto di comunione ereditaria con l'appellata, così che potrebbe valutarsi solo per la quota di pertinenza di PA
A questo punto, onde smentire osservazioni che parte appellante talora fa in merito alla mancata prova offerta dalla controparte, si è costretti a ribadire che la prova del pregiudizio è stato offerto dalla attrice in revocatoria, essendo dimostrato dal rogito impugnato che il debitore (e la debitrice ha scambiato un cespite immobiliare con PA Parte_3 denaro liquido, ciò che di per sé aggrava la posizione del creditore;
con la conseguenza, sul piano probatorio, che l'onere di dimostrare, in modo rigoroso, la capienza del patrimonio residuo, ricadeva sui convenuti in revocatoria, che, dunque, invano contestano all'altra parte di non avere assolto a un onere che, a ben vedere, è solo loro.
5.2.3 L'eredità paterna (alla quale si è nel corso del tempo quella materna) non è stata, a oggi, divisa fra gli eredi: né convenzionalmente (a dire degli appellanti per ingiustificate resistenze della appellata, deduzione questa che, come si mostrerà poi, è mal posta e comunque irrilevante), né giudizialmente.
Il Tribunale, pertanto, ha svolto il seguente accertamento (da pag. 9):
Il relictum, come si è già accennato, fu quantificato da questo Tribunale nel 2011 in misura pari a € 317.000,00. In un eventuale giudizio divisionale, ciascuno dei fratelli avrebbe diritto anzitutto alla metà della quota della madre defunta nel 2010, a sua volta pari a 1/3 dell'eredità di (€ 52.833,00 ciascuno). inoltre, Parte_4 Controparte_1 avrebbe diritto a un quantitativo di beni pari a € 178.177,25 per veder reintegrata la propria quota di legittima. La parte restante, ovviamente, rimarrebbe appannaggio di PA
Insomma, complessivamente i beni oggetto dell'eredità del padre
[...] Pt_4 sarebbero suddivisi, in natura (salvo conguagli), tenendo conto delle seguenti quote: €
231.010,25 in favore di e € 85.989,75 in favore di . CP_1 Pt_1
V'è da considerare ulteriormente che i conteggi virtualmente compiuti sono stati effettuati avuto riguardo ai valori di stima di una perizia risalente a oltre dieci anni fa e pagina 11 di 22 avente come riferimento i valori immobiliari risalenti al 2002 (quando si aprì la successione); valori che – è fatto notorio – erano assai più elevati di quelli oggi in essere.
Inoltre, nel relictum rientrarono anche macchinari agricoli il cui valore fu stimato per oltre
€ 30.000,00 e che, oggi, con tutta probabilità risultano del tutto obsoleti e quasi privi di valore. Ciò significa che il valore reale, all'attualità, dei beni dell'eredità ai quali il convenuto ha effettivamente diritto (tenuto conto, cioè, della necessità di reintegrare PA la legittima lesa della sorella) è significativamente inferiore a quello sopra indicato (€
85.989,759).
Gli appellanti, sul presupposto che avesse svolto il presente giudizio a Controparte_1 tutela del solo credito per spese legali, denunciano vizio di ultrapetizione per avere il primo giudice effettuato questi conteggi: «[…] Nel caso che ci occupa il Giudice di primo grado non solo ha ricostruito le vicende successorie delle parti, circostanze estranee all'oggetto di causa, (cfr sentenza del Giudice pagina 8) ma addirittura ha “ricalcolato” le quote ereditarie dei chiamati all'eredità (nessuna domanda in tal senso veniva svolta dalle parti) stimando arbitrariamente melius non stimando i beni ereditari pervenuti in linea paterna (sic), senza disporre CTU e senza il suffragio di altra documentazione agli atti se non la perizia della causa terminata nel 2011 MAI contestata. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata è viziata da ultra petizione e pertanto dovrà essere riformata in toto. […]».
La critica è manifestamente infondata.
5.2.3.a In primo luogo, il presupposto secondo il quale il credito a tutela del quale la revocatoria è stata esercitata sia limitato a quello per spese legali, è smentito dall'atto di citazione di primo grado, come si è già avuto modo di dimostrare (supra, § 5.1.4).
5.2.3.b In secondo luogo, la questione sollevata è priva di interesse per la parte che la solleva.
Infatti, la rivalutazione della situazione ereditaria è stata effettuata dal Tribunale per valutare, alla luce di quelle vicende e in difetto, allo stato, di una divisione (convenzionale o giudiziale), se la lesione persistesse;
o, più esattamente, se per effetto della sopravvenuta eredità materna o di diversi valori da attribuire ai beni in sede di (futura) divisione, la lesione posta a base della revocatoria fosse stata, per così dire, riassorbita.
Nessun interesse, dunque, hanno gli appellanti a contestare questo modo d'agire – del quale, semmai, potrebbe dolersi – posto che, se si espungesse il tema dalla Controparte_1 causa, la situazione resterebbe quella già consacrata, ossia che sussiste un credito (per spese pagina 12 di 22 legali e per lesione della quota di legittima) rispetto al quale il contratto del 9.1.2018 è pregiudizievole.
5.2.3.c In terzo luogo, la critica è intrinsecamente sbagliata.
Il ragionamento del Tribunale è stato effettuato in relazione a fatti allegati dalle parti e a documenti e prove a essi inerenti;
e le valutazioni, effettuate solo in via incidentale (o, come scrive il Tribunale, virtualmente), sono funzionali alla verifica di uno degli elementi costituitivi della revocatoria, ossia dell'eventus damni, tema sul quale il giudice non solo poteva, ma doveva esercitare d'ufficio il suo controllo.
5.2.4 Tutto sommato superflua l'ulteriore questione agitata dagli appellanti con riferimento alla esecuzione subita da (a suo tempo menzionata nelle note PA scritte dell'attrice del 12.11.2020: supra, § 5.2.2.a).
L'esame della questione, infatti, offre elementi meramente rafforzativi della conclusione già raggiunta;
i quali, se espunti, non indurrebbero a mutare convincimento, adeguatamente sorretto dagli elementi già passati in rassegna.
È solo dunque per mera completezza che si approfondisce anche questo tema.
Il Tribunale ha, fra l'altro, motivato sulla manifesta insolvenza del nei confronti Pt_1 del quale la sorella ha invano tentato pignoramenti mobiliarî; mentre altra sua creditrice
( ha pure pignorato proprio il compendio dai quali si dovrebbe desumere la Parte_5 solvibilità dell'appellante.
Ha scritto il primo giudice (pag. 10):
Giova oltretutto osservare che gli altri elementi istruttori raccolti in corso di causa non offrono certo informazioni confortanti per il convenuto. Sia il pignoramento mobiliare (doc.
10 di parte attrice) che quello presso terzi (doc. 9 di parte attrice) hanno avuto risultati pressoché nulli: nel primo caso, perché i beni mobili di proprietà del convenuto, pur venduti in via forzata, hanno avuto un ricavato bassissimo;
nel secondo caso, perché già un altro creditore ha pignorato il quinto dello stipendio. Vi è inoltre un'esecuzione immobiliare in corso, avviata da un altro creditore ( per quanto si comprende dalla lettura Parte_5 degli atti titolare di un credito pari a € 12.303,43) e nella quale è stata disposta una stima (i cui esiti sono tuttavia ignoti).
Questo passaggio motivazionale – che, si ribadisce, è esposto solo ad abundantiam dal
Tribunale – è gravato dagli appellanti, i quali, al contrario, sostengono l'opinione che l'essersi pagina 13 di 22 insinuata nella esecuzione intentata dalla è il segno che l'appellata Controparte_1 Per_4 ripone ampia fiducia nel valore di quel compendio (appello, pag. 9):
Al contrario, la prova inversa è offerta proprio dalla stessa . Controparte_1
Se il patrimonio del RA fosse stato insufficiente a soddisfare il suo credito CP_1 non avrebbe provveduto ad insinuarsi nell'esecuzione immobiliare promossa da
[...]
. Parte_5
È ben a conoscenza del valore dei beni che entrambi hanno ricevuto in Controparte_1 eredità.
È ben di soddisfare il suo credito proprio in quell'esecuzione, Controparte_7 quindi sul patrimonio residuo del RA, addirittura senza nemmanco porsi a carico spese della procedura, non essendo infatti il creditore procedente.
Questa linea difensiva non può essere in alcun modo recepita.
Essa postula che, se un creditore esperisce un'azione esecutiva su beni del debitore, è segno che questi è SICURO di soddisfare il proprio credito, e che, dunque, riconosce la loro capienza.
La prassi giudiziaria dimostra il contrario: molte sono le esecuzioni che si concludono senza la soddisfazione (integrale) del creditore.
Contrabbandare i tentativi che ormai da anni, sta tentando – sempre Controparte_1 invano, per quanto consti - per ottenere ciò che le spetta (a seguito di una donazione che, per decisione ormai irretrattabile, il RA e la cognata posero in essere con Parte_4 sotto l'apparenza di una compravendita e che si è rivelata lesiva della sua quota di legittima) per la prova che il compendio immobiliare residuo è valida garanzia del credito, è un apprezzamento del materiale istruttorio che il collegio reputa di non poter condividere.
5.3 Sull'elemento soggettivo
5.3.1 È pacifico e documentato che il contratto del 9.1.2018 è successivo al sorgere del credito.
5.3.1.a Il giudice l'ha accertato e ne ha fatto discendere la sua decisione, che, per l'appunto, individua per conseguenza nella scientia damni l'elemento soggettivo.
In difetto di appello, dunque, il tema è coperto da giudicato interno.
pagina 14 di 22
5.3.1.b A meri fini di completezza, si osserva e precisa, per il caso che la questione non fosse considerata preclusa ex art. 329 c.p.c., che:
(-) il credito per lesione di legittima è sorto al momento dell'apertura della successione di
(20.8.2002), essendosi a quella data manifestata la lesione (in termini Cass. Parte_4 sez. 3^ civ. ord. 24.1.2020 n. 1593 rv 656640-01);
(-) il credito per spese legali è solo in parte anteriore, poiché, mentre gli oneri del primo grado risalgono alla pubblicazione della sentenza del Tribunale del 2011, quelli del secondo grado sono stati oggetto di pronuncia solo con la pubblicazione della sentenza d'appello, avvenuta pochi mesi dopo il contratto del 9.1.2018.
Poiché, d'altra parte, il credito per spese legali che discende dalla sentenza d'appello citata è solo una minima parte di quello dedotto in questo processo, la fattispecie va valutata tenendo conto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo;
e l'unico riflesso della rilevata posteriorità del credito per spese legali di secondo grado sarebbe quella di non poter utilizzare per esso lo stesso criterio da usare per gli altri. Conseguenza, questa, che può essere qui trascurata, dal momento che la misura del credito anteriore è ridotta, detraendo le spese di secondo grado (€ 9.515,00 e accessori) in misura a questi fini del tutto trascurabili;
a tacere, infine, che sul punto l'appello non esprime critiche specifiche.
5.3.2 Ne segue che, come premesso, l'elemento richiesto, anche in capo alla terza acquirente, è, come correttamente stabilito dal primo giudice, la mera scientia damni, il cui concetto, ad avviso almeno del collegio, non è ben considerato dalla difesa appellante, con effetti fuorvianti.
Invero, essa consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio – e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. – uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n.
16825).
5.3.2.a Critiche generali pagina 15 di 22
5.3.2.a.i In primo luogo, gli appellanti si dolgono più volte che abbia, a Controparte_1 loro dire, rifiutato spesso un accomodamento bonario per pervenire alla divisione ereditaria.
Questo tema è, a prescindere dalla verità delle asserzioni, irrilevante.
Infatti, non chiarisce la parte in qual modo il rifiuto di a una definizione Controparte_1 bonaria di ogni questione potrebbe influire sull'elemento soggettivo della revocatoria.
Le prove correlate, dunque, sono irrilevanti.
5.3.2.a.ii In secondo luogo, gli appellanti sostengono in qualche modo – anche rinnovando la richiesta di ammissione di prove orali – che al contratto del 9.1.2018 si pervenne in seguito a un progetto di vita per il quale ed si PA Parte_2 erano accordati per dividere, previ lavori di ristrutturazione, la casa di Via Fiorentina 73 in due unità indipendenti, in una delle quali si sarebbe stabilita con il futuro Parte_2 marito.
La forma del contratto, ossia la vendita con riserva del diritto di abitazione, era stata suggerita dal notaio, «[…] chiarendo lo stesso professionista che istituendo diritto di abitazione in favore dei genitori tutti i costi sarebbero ricaduti sui medesimi […]» (capitolo di prova orale n. 5, reiterato in appello).
Questa prospettazione ha il limite intrinseco d'essere stata smentita dai fatti successivi al rogito, dal momento che, per quanto almeno consti in causa, la suddivisione dell'immobile non è stata effettuata.
I motivi addotti dalla parte appellante per spiegare la genesi dell'operazione culminata nell'atto revocato, dunque, costituiscono fatti per i quali esiste già una inoppugnabile dimostrazione negativa, il che non solo osta all'ammissione delle prove orali (superflue, perché vertenti su fatti già esaustivamente accertati), ma esclude prima ancora che tali moventi possano essere qui vagliati.
Il tema, peraltro, sarebbe pur sempre irrilevante, come ci si accinge a dimostrare.
5.3.2.b Posizione dei coniugi e Pt_1 Parte_3
5.3.2.b.i Esistono elementi più che sufficienti, addirittura, per ritenere che PA
e abbiano agito al deliberato scopo di eludere le legittime pretese
[...] Parte_3 di Controparte_1
A tal fine, si devono coordinare fra loro i seguenti elementi:
pagina 16 di 22 (-) essi conoscevano bene, per essere stati parti del pregresso giudizio, l'esposizione verso Controparte_1
(-) esiste una ben precisa consecuzione temporale fra il momento in cui nella (lunga) causa d'appello era prossima la decisione e quella in cui l'atto è stato stipulato: dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello n. 1249/2018, si apprende che la causa era stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il 18.7.2017, così che alla data del 9.1.2018 era manifesto alle parti che la decisione poteva intervenire da un momento all'altro;
(-) nessuna plausibile ragione è stata anche solo allegata per spiegare le ragioni per le quali i genitori hanno reputato opportuno, proprio in quel momento, cedere alla figlia la nuda proprietà dell'immobile, tenendo per sé il diritto di abitazione.
È inutile, ad avviso del collegio, porre l'accento sulla insindacabile libertà di chiunque di disporre come meglio crede del proprio patrimonio, specie nel rapporto con la prole;
perché il punto che qui rileva non è tout court il motivo a stipulare degli alienanti, quanto, più esattamente, la sostanziale coincidenza fra il momento in cui il giudizio d'appello, pur lungo, stava terminando (con un esito negativo che era ampiamente prevedibile, come si desume dalla motivazione della Corte), chiudendo con ciò i gradi di merito, e il momento di stipulazione.
Il motivo della suddivisione in due della casa è smentito dai fatti successivi: la suddivisione non è stata effettuata.
La difesa appellante, inoltre, non tiene conto che la presente fattispecie non si inscrive in un quadro di fisiologia dei rapporti, ma di patologia, perché è connotato in modo più che significativo dalla controversia fra i due fratelli e, in particolare, dalla lesione patrimoniale provocata da alla sorella PA CP_1
Tale essendo il quadro, rimarcare che gli alienanti non hanno neppure spiegato in modo convincente le ragioni che li hanno spinti all'atto, lungi dal costituire una indebita intromissione nella loro sfera privata (come sarebbe in un quadro ben diverso, dove, quanto meno, il RA non fosse debitore della sorella), è una doverosa indagine che permette di concludere che la rilevata coincidenza temporale, in una all'assenza di ragioni ostensibili dell'atto, dimostrano che l'atto fu voluto per eludere la creditrice.
5.3.2.b.ii A fortiori conclamata è la prova della scientia damni, qui sufficiente.
pagina 17 di 22 I coniugi infatti, erano perfettamente consapevoli, per la natura del Persona_6 contratto, che stavano smobilizzando una parte del proprio patrimonio immobiliare, in modo tale da mantenerne il godimento (diritto di abitazione), ma convertendo per il resto il valore immobiliare in denaro liquido, operazione che di per sé diminuisce, nei termini ampiamente spiegati, la garanzia dovuta alla creditrice, che essi ben conoscevano.
Pertanto, persino se si conceda agli appellanti che il motivo della vendita fu quello di suddividere l'immobile in due unità, la scientia damni continuerebbe a essere dimostrata: verrebbe escluso un fine volutamente nocivo in danno della appellata, ma resterebbe ferma la piena consapevolezza della modifica qualitativa del patrimonio dei debitori e della conseguente maggior difficoltà e incertezza che ne derivava a Controparte_1
5.3.2.c Posizione della terza acquirente
Al Tribunale, che ha esteso alla figlia la prova della scientia damni, l'appello oppone argomenti che sono così compendiati: «[…] 2) è anomalo che un figlio acquisti l'immobile dei genitori, riservandosi gli stessi il diritto di abitazione ….e allora!??? […]» (appello, pag. 4).
In realtà, per lo stretto legame parentale coi genitori, era a conoscenza dei Parte_2 contrasti con ed ella stessa in causa ammette d'esserne stata informata. Controparte_1
Pertanto, quand'anche le si conceda che l'operazione doveva servire per ricavare un secondo appartamento e che il contenuto dell'atto fu suggerito dal notaio per lasciare a carico dei suoi genitori le spese dell'immobile (circostanza che, peraltro, si stenta a comprendere, visto che, nella concordia fra genitori e figlia, non c'era davvero bisogno di ricorrere alla riserva del diritto parziario per ottenere quell'effetto), resta fermo che era Parte_2 perfettamente consapevole della modifica qualitativa che il patrimonio dei genitori subiva e della conseguente maggiore difficoltà che la zia avrebbe avuto nel rapporto con i coniugi
Persona_6
L'unico fatto che potrebbe rilevare in favore di è la circostanza, dedotta Parte_2 dagli appellanti, che ella sarebbe stata sicura che il patrimonio residuo dei genitori era capiente per tacitare la zia.
Il fatto dovrebbe essere provato dal capitolo n. 10 articolato nella sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., del seguente tenore: “DVC “ , prima di stipulare l'atto avanti Parte_2 al Notaio in data 8 gennaio 2018 per l'acquisto della proprietà dell'immobile per Per_7 cui è lite, venne rassicurata dai genitori circa l'ingente patrimonio a disposizione degli stessi
pagina 18 di 22 anche a seguito di quanto pervenuto in eredità così da poter far fronte alle eventuali richieste di ”. Controparte_1
Esso è manifestamente inammissibile sia per come formulato, perché, pur concernendo un fatto puntuale, omette di indicare le circostanze di tempo e di luogo, rendendo impossibile la prova contraria e, dunque, rivelandosi generico;
sia perché la rassicurazione proveniente dai genitori si risolverebbe in un giudizio, per di più de relato partis, con un risultato probatorio nullo.
6. L'ultimo motivo reitera istanze istruttorie non ammesse.
In prime cure, e erano costituiti separatamente da PA Parte_3
ancorché il difensore fosse lo stesso. Parte_7
Vi sono pertanto due 2^ memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c., con articolati di prova diversi, da analizzare separatamente.
6.1 Posizione Persona_6
I capitoli nn. da 1) a 11) «[…] erano stati così formulati in modo tale da dimostrare da un lato, il valore dei beni immobili e quindi della capienza del patrimonio residuo di PA
, dall'altro il comportamento ostativo della sorella e i costanti rifiuti della stessa
[...] non solo a ricevere il ristoro delle spese legali ma anche a risolvere bonariamente le questioni ereditarie […]» (appello, pag. 16).
In realtà, i capitoli nn. 1 e 2 riguardano la pretesa volontà contraria a un accordo da parte della appellata, un tema che si è già motivato essere del tutto irrilevante;
a tacere della genericità dei capitoli, che li rende ex se inammissibili.
I capitoli nn. 3 e 4 vertono su pretese manutenzioni del patrimonio ereditario da parte di e non se ne coglie la rilevanza. Controparte_1
Il capitolo n. 5) è del seguente tenore: “DVC “il patrimonio che oggi vanta PA
pervenuto allo stesso per successione materna e paterna ammonta a circa
[...]
200.000€, somma così individuata dal consulente tecnico nel corso della prima causa conclusa nel 2011”.
pagina 19 di 22 Esso, indubbiamente, riguarda il tema della residua capienza del patrimonio del debitore, ma si sostanzia in un giudizio tecnico, per di più generico, sicché non può essere oggetto di un capitolo di prova per testi.
I capitoli nn. da 6 a 11 tornano sul tema delle asserite proposte transattive o divisionali rifiutate dalla appellata, tema che, si ribadisce, non rileva ai fini della revocatoria.
I capitoli successivi sino all'ultimo (n. 15) sono funzionali a dimostrare la effettività del contratto impugnato e, dunque, sono funzionali ad avversare l'azione di simulazione, sicché non rilevano.
Gli appellanti insistono anche per l'ammissione della prova contraria in 3^ memoria, ma, non essendo ammessa la prova diretta, l'istanza è priva di interesse.
6.2 Posizione Parte_2
Si deduce con l'appello (pag. 16):
Circa i mezzi istruttori della difesa di , è parere di questa difesa che gli Parte_2 stessi siano parimenti rilevanti ai fini della decisione, ed in particolare dai capitoli 1 al capitolo 5 formulati in modo tale da dare effettiva contezza della volontà di di dividere Pt_2
l'immobile in due unità, accollandosi oneri e spese (progetti alla mano) e dal capitolo 6 al capitolo 10 formulati in maniera tale da confermare che conosceva effettivamente le Pt_2 liti tra il padre e la zia, ma era ben a conoscenza altresì del patrimonio intestato al padre, del valore di detti beni e soprattutto del manifesto e chiaro disinteresse della zia CP_1
a procedere con una divisione ereditaria con il padre e soprattutto verso i beni
[...] ereditari, “rifiutando” ogni ristoro circa le spese legali.
I capitoli dall'11 al 13 formulati in modo tale da dimostrare la veridicità del prezzo dell'immobile e quindi la trasparenza dell'operazione per cui è lite.
I temi, per quanto già osservato, sono irrilevanti, tranne che per quanto concerne la pretesa consapevolezza di che il patrimonio residuo del padre fosse sufficiente per Pt_2 tacitare la zia, come da capitolo n. 10: esso, tuttavia, è inammissibile, per le ragioni già esplicitate (supra, § 5.3.2.c).
Gli altri capitoli seguono la sorte degli analoghi capitoli degli altri appellanti che vertono sulla effettività del contratto.
pagina 20 di 22 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale degli appellanti.
Esse, vista la nota spese depositata dall'appellata, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa ricompreso, come indicato dalla parte vittoriosa, nello scaglione sino a € 52.000,00.
Si riconosce altresì, nella misura del 30%, il chiesto aumento per l'utilizzo negli atti telematici di utili collegamenti ipertestuali.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, con aumento di € 2.997,00 per le tecniche informatiche d'ausilio, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e PA Parte_2 [...] nei confronti di avverso la sentenza n. 289/2022 emessa Parte_3 Controparte_1 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 09/03/2022, che conferma;
2. condanna e in PA Parte_2 Parte_3 solido fra loro, a rimborsare a le spese processuali del presente grado, Controparte_1 che liquida in complessivi € 12.988,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota pagina 21 di 22 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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