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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Sezione seconda civile nella persona della Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in data 30.05.2024 al N° di R.G.A.C. 6338/2024, promossa da
Avv. SI GUIDO, rappresentato e difeso dall'Avv. PAGLIUCA Roberto e da se stesso entrambi del Foro di MASSA
-Opponente- contro
Controparte_1 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del Presidente p.t. -
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-Opposto-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione del 29.01.2024, notificata il
13.05.2024
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia il Tribunale di Firenze accogliere il ricorso e annullare l'ordinanza detta, con vittoria di compensi e di spese di lite.
Per l'opposto: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Esposizione dei Fatti
SI UI, candidatosi alla carica di Sindaco per le elezioni amministrative che si sono svolte nel Comune di Massa nelle giornate del 14 e 15 maggio 2023, pur non venendo eletto, inviava al Controparte_1 istituito presso la Corte di Appello di Firenze la dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per far fronte alla propaganda elettorale, oltre alla dichiarazione di valore per ciascuno dei contributi elettorali ricevuti con relativo rendiconto, ivi compresi quelli ricevuti dalla società – di euro 3000 e dalla Controparte_2
i euro 500 (le norme prevedono che vengano inviate le delibere Controparte_3 degli organi sociali competenti, le attestazioni dell'esytrazione della relativa pagina del libro sociale, le schede contabili e le pagine del libro giornale di ciascuna società nelle quali sono state annotate le scritture relative ai contributi ricevuti).
Nel novembre del 2023 e nel gennaio 2024, il invitava SI a CP_4 produrre le delibere dell'organo sociale competente delle due società commerciali, in particolare i verbali delle assemblee dei soci e non quelli dei C.d.A.; SI, quanto alla
S.E.T., inviava una lettera con la quale la società specificava che “la delibera relativa all'erogazione del contributo elettorale per euro 3.000 è stata assunta in data 31.3.2023 dal Consiglio di
Amministrazione, organo competente da legge e da statuto” ed inviata anche copia dello Statuto mentre, quanto alla si accertava che l'Amministratore unico aveva Controparte_3 poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Il rilevava che relativamente alla l'art. 13 dello Statuto CP_4 CP_5 prevedeva che erano escluse dalle competenze del CdA gli atti inderogabilmente riservati dalla legge all'assemblea dei soci e con riguardo alla rilevava che la Controparte_3 delibera non era documentata e che da visura camerale la società aveva una pluralità di soci.
Pertanto, ritenendo la violazione dell'art. 7 della legge 2.5.1974 nr. 1951 e dell'art. 4 comma 1° della legge 659/19812, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la
Regione applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 6240,00; ciò sulla CP_1 scorta del fatto che l'art. 7 della legge nr. 195/1974 richiede che la spesa (nel quale ambito va inscritto il contributo elettorale) debba essere “deliberata” [e l'unico organo sociale atto a deliberare è l'assemblea dei soci - salvo il caso in cui la società sia unipersonale e l'unico socio sia anche amministratore]; inoltre il CO.RE.GE esclude sia che l'amministratore della società possa gestire operazioni ed esercitare poteri gestori per operazioni che non attengono ad attuare l'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c., sia che l'erogazione di un contributo economico ad un candidato politico possa ritenersi un atto mediante il quale si attua l'oggetto sociale di una società commerciale.
Veniva così emessa l'ordinanza ingiunzione in oggetto che veniva notificata il
13.5.2024 a mezzo PEC.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.5.2024, SI ha impugnato detto provvedimento sostenendo: a) che il non ha, collaborato con il candidato CP_4 non precisando, sin da subito, che “l'erogazione di un contributo elettorale anche di modesto importo esulasse dai poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'organo di amministrazione e rientrasse invece in quelli inderogabilmente riservati dalla legge all'assemblea”; b) di essere stato in buona fede laddove si è “fidato” del fatto che le società interessate avevano garantito che l'operazione era stata effettuata in conformità alle previsioni statutarie e per non essere esigibile da parte del candidato di accertare la legittimità di comportamenti di terzi;
c) che l'interpretazione delle norme in rilievo consente di ritenere regolari i contributi elettorali ricevuti, anche se deliberati dal CdA e dall'A.U., essendo gli organi gestionali per definizione del soggetto “societario” e considerando che all'assemblea dei soci sono riservate solo le decisioni che importano una modifica non formale ma sostanziale dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
difatti, agli amministratori spetterebbero quegli atti che, sebbene estranei all'oggetto sociale, non ne comportano una sua modifica.
Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso e per la decisione sulla sospensiva dell'esecutività del provvedimento, si è costituito in giudizio il Controparte_6 CP_1 presso la Corte di Appello di Firenze contestando le censure mosse dal
[...] ricorrente.
Con ordinanza del 23.10.2024 è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione poiché con riguardo alla l'assemblea dei soci ha ratificato con delibera CP_2 del 21.5.2024 la decisione del C.d.A. del 31.3.2023, così come l'assemblea dei soci della ha parimenti ratificato con delibera del 16.5.2024 il bonifico di euro 500 Controparte_3 effettuato dall'amministratore in data 6.4.2023. CP_7
La causa è stata istruita documentalmente.
Motivi della decisione La ratio sottesa alle norme in esame (art. 7 legge n. 195 del 1974 e art. 4 legge n.
659 del 19813) è di impedire che vengano effettuati a partiti o a soggetti politici finanziamenti economici quando gli stessi non sono trasparenti, condivisi e, soprattutto, approvati da parte dell'organo più rappresentativo della persona giuridica della società commerciale che è l'assemblea dei soci, in quanto solo tale organo può slegare il contributo “politico” – da qualificare come atto di “liberalità” ex art. 809 c.c. - dall'obiettivo di attuare l'oggetto sociale, al quale invece ed inderogabilmente sono connessi funzionalmente i poteri dell'amministratore unico o del Consiglio di
Amministrazione: del resto, è l'assemblea l'organo sociale deputato a modificare l'oggetto sociale della compagine societaria e ad adottare decisioni “straordinarie”.
Più nello specifico: l'erogazione di un contributo elettorale non deve avere alcuna contropartita né deve fornire alcun vantaggio, nemmeno indiretto, alla società commerciale che lo dispone (del resto è una liberalità) ed è per tale motivo che deve essere esaminata ed approvata dall'assemblea dei soci ed iscritta nella contabilità della società erogante, al fine di evitare i c.d. finanziamenti occulti.
L'art. 7 citato considera illecito il finanziamento, diretto o indiretto, posto in essere da società private in assenza dei due diversi requisiti sopra indicati, entrambi necessari ed imprescindibili, ovvero l'approvazione da parte dell'assemblea della disposizione economica e la sua iscrizione nei registri contabili (cfr. Cass. sent. n. 47856/2001 e Cass. sent. n. 14791/2000).
Tale norma si coordina con le finalità di cui al D.L. n. 149/2013, conv. con legge nr. 13 del 2014, il quale - con l'intento di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di interferenza esterna ai partiti - ha previsto: a) l'abolizione del finanziamento pubblico in tutte le sue forme e la sua sostituzione con il finanziamento privato volontario per cui ciascun contribuente può destinare in favore di un partito politico il 2 per mille della propria Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); b) le detrazioni fiscali e un limite massimo (di 100.000 euro) in relazione alle erogazioni liberali a favore dei partiti;
c) il divieto, per gli organi della P.A., degli enti pubblici e delle società con partecipazione gruppo parlamentare, anche ai candidati delle Elezioni Regionali. 3 La gravissima crisi che investì la classe politica agli inizi degli anni '90 contribuì all'iniziativa referendaria che nel 1993 comportò, con voto plebiscitario, l'abrogazione di una parte consistente della legge del 1974 che però sopravvisse proprio nella parte delle contribuzioni erogate a titolo di rimborso delle spese elettorali;
si pervenne così all'approvazione della legge 10.12.1993 nr. 515, che ridefinì la disciplina del finanziamento pubblico nell'ambito di una più ampia
4 pubblica superiore al 20% di finanziare i titolari di cariche elettive, i partiti e i gruppi parlamentari.
E' lo stesso Giudice di legittimità a ricordarci, poi, che “Con la fattispecie di finanziamento societario occulto il legislatore …ha inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del
Parlamento” (da ultimo Cass. sent. 223/2022; v, anche Cassazione II^ Penale 21.3.2000 nr.
14791).
Da tale assetto normativo si giunge agevolmente ad affermare che le erogazioni liberali effettuate da una società privata a favore di un movimento politico e/o di un candidato esulano in quanto tali dall'oggetto sociale (che è un'attività lucrativa che l'impresa si propone di svolgere e che deve essere determinata, lecita e possibile) che è
l'unico obiettivo cui la società deve tendere e al cui raggiungimento è preposto l'A.U. o il
C.d.A. (art. 2086 c.c., secondo comma, chiarisce come la gestione dell'impresa spetti agli amministratori e come questi possano compiere solo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
vedi anche artt. 2257 c.c. (in materia di società di persone), gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. (in materia di S.p.A.) e l'art. 2475 c.c. (in materia di S.r.l.); l'oggetto sociale è il limite che l'amministratore non può valicare ( “i quali non possono perseguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito ed ai quali rimane attribuita la competenza alla sua determinazione non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all'organo amministrativo (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21 novembre
2002, n. 16416).
Ciò consente di desumere l'esistenza, nel sistema, di un generale divieto per gli amministratori di compiere operazioni straordinarie che vadano oltre l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o che comportino la dazione di denaro a terzi senza un beneficio ESPRESSO per l'attività commerciale espletata.
Ecco allora che, dal momento in cui la società deve rendere conto ai propri soci dell'attività che pone in essere attraverso i propri amministratori, laddove queste esulino dall'oggetto sociale - come nel caso della decisione di corrispondere un contributo ad un soggetto politico (candidato persona fisica o gruppo politico) - dovrà essere chiamata
normativa delle campagne elettorali;
si mantenne il meccanismo del rimborso delle spese elettorali stabilendo i limiti delle
5 l'assemblea dei soci ad esprimere democraticamente la propria volontà ed a deliberare nel merito.
Infatti, solo l'assemblea dei soci è l'organo collegiale titolare della funzione deliberativa di ogni tipo di società regolata dal codice civile nel quale viene espressa la volontà degli stessi – che sono in fondo i veri proprietari dell'ente - in relazione alla gestione della società, attuata, poi, dall'organo amministrativo nella figura dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.
La stessa natura del contributo elettorale, quale atto di liberalità, giustifica tale interpretazione in quanto lo stesso determina l'impoverimento della società che lo compie ed il correlativo arricchimento del partito politico e/o candidato che lo riceve, senza che ciò derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale.
Non si ritiene, peraltro, che il contributo elettorale sia atto idoneo al raggiungimento dello scopo sociale perché non assimilabile agli atti di liberalità che la società pone in essere a fini di ritorno di immagine o di pubblicità, come le sponsorizzazioni, in quanto le erogazioni elettorali devono essere scevre da qualsiasi finalità latu sensu sinallgmatica, diretta o indiretta.
L'interpretazione del è conforme alla ratio della normativa esaminata a CP_4 fronte della quale non può essere invocata la c.d. buona fede, specie quando il Co.Re.Ge. aveva invitato il ricorrente – dalla comprovata conoscenza dei criteri ermeneutici delle leggi in rilievo – per ben due volte ad attivarsi per acquisire le delibere assembleari.
L'opposizione non può che essere rigettata.
Ciò premesso, deve prendersi atto che le assemblee dei soci di ciascuna delle due società hanno proceduto a ratificare le decisioni adottate impropriamente dagli organi gestori alcuni giorni successivi la notifica dell'ordinanza ingiunzione e ciò consente di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda, rigetta l'opposizione.
Compensa le spese processuali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 9 marzo 2025 La giudice on.
Liliana Anselmo
spese effettuabili, l'obbligo di rendicontazione e l'intervento di organi di controllo presso le Corti di Appello. CP_4
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 7 dispone "1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge";
2 2 la norma ha esteso il divieto previsto per il partito o la sua articolazione politica organizzativa o
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