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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 13529 /2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 14/05/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presenta verbale.
Napoli, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Francesco Cavallaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Nona civile Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice, dott. Francesco Cavallaro, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13529 /2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ABATI MARCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO BERNARDO, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.04.2022, l'odierno istante ha convenuto la parte resistente davanti a questo Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3023/2022 del 21.04.2022, emesso dal Tribunale Civile di Napoli,
IX sezione Civile, nella causa R.G. 7803/2022, eccependo l'incompetenza per valore del Giudice adito - per essere invece competente per valore il Giudice di Pace di
Napoli, ex artt.
7-10 c.p.c – e, comunque, l'infondatezza della domanda monitoria, con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della propria domanda deduceva:
di essere comproprietario dell'immobile di Via Caldieri n.19, avente acceso dal Vico
Acitillo n.56, censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. AVV., foglio 13, p.lla
988 sub.36 Via L. Caldieri n.19 – p. s-1, Cat.C/2, cl c4;
che, nello specifico, è comproprietario nella misura di 250 millesimi dei Parte_1
predetti locali, l'Avv. è comproprietario di 500 millesimi e la società Controparte_1
(p.iva ) dei rimanenti Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
250 millesimi;
che a decorre dal 04.06.2012, la parte opposta concedeva al predetto opponente ed agli altri comproprietari l'utilizzo della rispettiva quota di proprietà a fronte del pagamento di una indennità di occupazione dell'importo complessivo di € 1.500,00 mensili, di cui € 920,00 a carico del Parte_1
che per espresso accordo di tutti comproprietari, il utilizzava ed era Parte_1
nella disponibilità dell'intero immobile in cui svolgeva la propria attività lavorativa;
2 che, a decorrere dal 27.02.2019, l'associazione “ Parte_2
” (C.F. , di cui era socio e
[...] P.IVA_2 Parte_1
segretario, svolgeva la propria attività all'interno del predetto locale;
che dal novembre 2021 cessava la propria attività lavorativa e contestualmente si dimetteva dalle predette cariche associative;
che in data 09.12.2022 concedeva in locazione con contratto ad uso diverso, regolarmente registrato, il detto immobile alla Parte_2
” (C.F. ), e l'associazione continuava a
[...] P.IVA_2
versare l'indennità di occupazione in favore di CP_1
che, pertanto, il , al fine di estinguere ogni sua obbligazione di pagamento, Pt_1
esercitava il diritto di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. dall'accordo del 04.06.2012;
che nel procedimento monitorio assumeva di essere creditore del CP_1 Pt_1
del predetto importo quale differenza tra l'indennità di occupazione pattuita nell'accordo del 04.06.2012, a tempo indeterminato, e il minor importo versato da
Agosto 2021 a Marzo 2022;
che la quota di proprietà di era regolarmente detenuta in virtù del contratto CP_1
di locazione ad uso diverso del 09.12.2022 dalla “ Parte_2
”, la quale provvedeva al versamento del relativo canone
[...]
di locazione;
che l'opponente versava l'indennità di occupazione relativa ai mesi precedenti all'esercizio del diritto di recesso - da Agosto 2021 a Dicembre 2021.
Con ulteriori argomentazioni concludeva come in atti:
“A) in via pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale di
Napoli per essere invece competente per valore il Giudice di Pace di Napoli, ex artt.
7-10 c.p.c, e, per l'effetto, dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato n. 3023/2022 del 21.04.2022, emesso dal Tribunale Civile di Napoli IX Sezione Civile,;
3 B) revocare, il decreto ingiuntivo n. 3023/2022 del 21.04.2022, emesso dal Tribunale Civile di Napoli IX Sezione
Civile, per carenza dei presupposti previsti dalla legge ovvero per mancanza della prova scritta di cui agli artt.
633 e 634 c.p.c.; e:
C) in via gradata e nel merito, in accoglimento della opposizione, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo
e/o revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'Avv.to Parte_1 CP_1
per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto;
[...]
D) Previa declaratoria di inefficacia ed insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme così come ingiunte, rigettare, la domanda di pagamento in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata;
E) in subordine, anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione, ridurre
l'importo da versare dal ad € 1.376,00, quale differenza tra l'importo ingiunto (€ 3.680,00) e la Pt_1
somma versata dall'opponente di € 2.304,50 per le mensilità da Agosto 2021 a Dicembre 2021;
E) condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese, e dei compensi di avvocato.”
Parte opposta, nel costituirsi in giudizio, resisteva alle domande attoree deducendo preliminarmente l'erronea introduzione del giudizio con atto di citazione, anziché con ricorso, come prescritto dall'art. 447-bis c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto crediti derivanti da rapporti di locazione o, comunque, di occupazione;
affermava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale e contestava la ricostruzione dei fatti di causa, come operata dall'opponente. In particolare, precisava che il IV –gestore di fatto di una palestra – dopo un accordo tra le parti in occasione dell'emergenza Covid-19 col quale si era convenuto, limitatamente al periodo luglio 2020-maggio 2021, una indennità di occupazione dimezzata, dal mese di giugno 2021 (allorquando era stata disposta la riapertura delle palestre), del tutto arbitrariamente, aveva continuato a corrispondere l'indennità di occupazione nella misura dimezzata di euro 460,00, anziché nella misura dovuta di euro 920,00 mensili, maturando, alla data del deposito del ricorso monitorio, una mora pari ad euro 3.680,00. Contestava, ancora, il recesso contrattuale effettuato dal
, ex art. 1373 c.c. in riferimento all'accordo del 04/06/2012, ritenendo lo Pt_1
stesso comunque obbligato nei suoi confronti in virtù del suddetto accordo, in difetto
4 di specifica domanda all'Autorità Giudiziaria competente. Dichiarava, ancora, che il
, in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo poi opposto, provvedeva a Pt_1
versare la somma pari ad € 2.300,00 e, pertanto, insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la somma residua di € 1.380,00, pari al 50% dell'indennità non versata per i mesi da gennaio a marzo 2022.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni:
“a) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°3023/2022 ex art. 648
c.p.c. limitatamente all'importo residuo di € 1.380,00, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) preliminarmente, ma in via subordinata, qualora il Tribunale ritenga di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°3023/2022, stante l'intervenuto parziale pagamento dopo la notifica del provvedimento monitorio, emettere l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in danno del sig. Pt_1
per la somma di € 1.380,00, essendo il credito basato su un documento di cui all'art. 634 c.p.c.;
c) nel merito, rigettare l'opposizione, per tutti motivi di cui sopra, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnato decreto ingiuntivo n°3023/22 emesso dal Tribunale di Napoli;
d) in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento di quella somma, maggiore o minore che, in corso di causa sarà provato esser dovuta, anche a titolo di indebito arricchimento;
e) condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di causa oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA.”
Fallito il tentativo di bonario componimento della lite, espressamente sollecitato dal
Tribunale, anche con proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, veniva disposto il mutamento di rito.
In seguito al disposto mutamento di rito, parte opponente e parte opposta, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle reciproche richieste.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale ed escussione testimoniale.
5 All'udienza odierna il Giudice, ascoltata la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, conformemente al rito operante in materia ex art 447 bis. c.p.c ed alle caratteristiche dello stesso, procede alla decisione del giudizio mediante lettura pubblica della sentenza.
In via preliminare, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore proposta dal ricorrente.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, «Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché,
a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale» (Cass. civ., 30/07/2019,
n. 20554; conformi: Cass. Civ., 12/02/2015 n. 6811; Cass. civ., 31/01/2006 n. 2143;
Cass. civ., 28/05/2004 n. 10300; Cass. civ., 20/02/2002 n. 2471). In particolare, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, «le controversie già attribuite alla competenza pretorile si intendono transitate al Tribunale attesa la sostituzione di quest'ultimo ufficio a quello soppresso;
l'ufficio subentrato riceve la competenza dell'ufficio soppresso con la stessa natura e le medesima qualificazione che tale competenza aveva presso l'ufficio soppresso, riguardo alle singole tipologie di controversie;
d'altra parte se il legislatore avesse voluto un mutamento della natura del criterio di radicazione delle singole tipologie di controversie oggetto del transitamento, lo avrebbe diversamente specificato».
La controversia in esame, dunque, rientra certamente nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, poiché le questioni oggetto del giudizio riguardanti il godimento dell'immobile (non trattandosi di una mera causa economica relativa al bene ma attenendo all'occupazione dello stesso ed al rilascio o meno dello stesso), non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani, atteso che nell'ampia nozione di "cause relative a
6 rapporti di locazione" di immobili urbani sono da comprendere tutte le questioni, concernenti obbligazioni principali ed accessorie, derivanti dal relativo contratto
(Cass. Civ. sez. III n. 6962 del 26/05/2000).
Passando al merito della controversia, la domanda è fondata parzialmente e deve essere accolta, nei limiti che si andranno di seguito a precisare.
Si impone una preliminare riflessione circa la natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sui limiti e contenuti del relativo sindacato giurisdizionale.
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori addotti a sostegno della richiesta monitoria.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per la pronunzia del decreto monitorio, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (in proposito, tra le varie,
Cassazione civile, sez. III, 31/05/2006, n. 13001); neppure è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (in tal senso, Cass. civ., n. 14486/2019).
Corollario dell'insegnamento riportato è il principio secondo cui non ricorre il vizio di extrapetizione e, dunque, la violazione del principio contenuto nell'art. 112 c.p.c., quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo revochi il provvedimento
7 monitorio ed emetta un sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (in tal senso Corte di Cassazione Prima Sezione Civile, ordinanza n. 31664/2019).
Applicando tali coordinate ermeneutiche all'odierna vicenda processuale, nella citata prospettiva di trattazione analitica, vanno svolte diverse riflessioni.
A fronte della pretesa di parte opposta avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad € 3.680,00, per indennità di occupazione come da “atto di transazione del
04.06.2012”, va detto che la parte opponente invoca l'esistenza e l'operatività un recesso contrattuale ex art. 1373 c.c., contestando l'infondatezza della pretesa di pagamento essendosi liberato da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'opposta.
Appare, dunque, evidente come il vero fulcro ed, al contempo, il punctum dolens dell'odierna vicenda processuale attiene, in primo luogo, all'operatività o meno del recesso unilaterale.
Orbene, la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta fra loro, o prevengono una lite che fra esse può sorgere.
Con la transazione le parti addivengono alla composizione del rapporto litigioso attraverso la conclusione di un nuovo e diverso accordo, donde il carattere costitutivo della transazione fonte di nuove obbligazioni, anche se indirettamente connesse con quelle preesistenti. L'accordo conciliativo concluso dalle parti nel corso del precedente predetto giudizio, per come concepito e per quanto può desumersi dall'interpretazione dello stesso, alla luce della determinazione dell'intento pratico
8 perseguito dai contraenti di porre fine a tutte le controversie in atto facendosi reciproche concessioni, è di fatto idoneo ad integrare una transazione.
Il tenore letterale dell'accordo transattivo in questione non lascia dubbio di sorta in ordine alla natura novativa dello stesso;
le parti, infatti, hanno espressamente previsto “Tanto premesso, le parti sono addivenute alla concorde decisione di definire bonariamente la intera citata vicenda, concernente sia la sentenza n. 5192/2012, sia la gestione dell'immobile in comunione, ai seguenti patti e condizioni: (…)”. Infatti, le parti precisavano nel suddetto accordo, all'art f), che: “con la sottoscrizione del presente atto il Sig. da una parte ed il Sig. nonché il Controparte_1 Parte_1
Sig. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_3 CP_2
, dall'altra, dichiarano di accettare le Controparte_4 CP_3
clausole di cui ai a),b),c),d),e) e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causale di cui al su menzionato contezioso, sempre che le stesse vengano pienamente rispettate così come convenute.”
Sussistono, dunque, gli elementi, oggettivo e soggettivo, che consentono di qualificare il contratto di transazione del 04.06.2012 come novativo (cfr. ex multis
Cass. n. 7194/2019: “In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'“animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'“aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto”).
9 Acclarata la validità della transazione intercorsa fra le parti, occorre verificare se il recesso esercitato da parte opponente giusta raccomandata a.r. del 05.01.2022, sia valido e legittimo.
Risulta improprio il richiamo all'art. 1373, primo comma, c.c., secondo cui il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, il quale riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 c.c. in favore del contraente non inadempiente (così n. 7762/2013).
La stessa parte opponente, tra l'altro, nell'individuare il fondamento del recesso dal rapporto di durata allega come la stessa non sia una mera transazione bensì un accordo di disciplina del bene oggetto della cosa comune.
Orbene in caso di pagamento antecedente al giudizio di opposizione, anche parziale, va certamente disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in tali casi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza che revoca ope legis il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Civ. n. 10229/2002).
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21840 del 24 settembre
2013).
Dunque, nel caso oggetto dell'odierna cognizione risulta che il debitore ha pagato, sia pure parzialmente, quanto dovuto, per cui il decreto ingiuntivo va integralmente
10 revocato. Il versamento di parte del debito è idoneo in ogni caso a comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (si veda Tribunale Roma n.
18101/2015).
Pertanto, provata l'estinzione parziale del credito ingiunto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Al fine di determinare se la restante quota di credito spettava o meno all'opposto va precisato che il Tribunale ammetteva prova testimoniale.
Orbene il teste dichiarava: “La palestra è attiva da circa quaranta Controparte_3
anni. Io tutte le mattine vedo l'attore, aprire il locale alle 8. Io sono alle Parte_1
8 sempre presente, prendo il caffè insieme al gommista e lo vedo sempre aprire. Non so dire l'ultima in cui sono entrato nella palestra sarà stato 6/7 mesi fa insieme al figlio dell'attore e un altro ragazzo, di nome . Quando sono entrato non ho visto Pt_3
l'attore all'interno della palestra. Dalla mia officina io vedo l'interno della palestra e vedo chi vi è alla reception. Alla reception qualche volta vedo , qualche volta Pt_1
vedo la moglie, altre volte vedo il figlio. Io quando la mattina vedo aprire la Pt_1
palestra noto che lui apre con le chiavi. Io vedo aprire sempre lui la palestra. Ripeto io vedo IV quando vado anche io in officina, il martedì e il venerdì.”
La detta circostanza era confermata dal teste l quale dichiarava: “Dopo CP_2
la fine del 2021 a tutt'oggi vado in officina il lunedì, il mercoledì e il giovedì. Non ho alcuna attività lavorativa lì, vado semplicemente perché dopo tanto tempo ho amici nella zona, lavo la macchina, prendo il caffè, faccio servizietti. La mattina vado verso
11 le 8 per non incontrare traffico e mi prendo il caffè con il gommista Controparte_5
con cui ho buon rapporto. Stamattina ho preso il caffè con ed un altro giovane CP_5
di cui non ricordo il nome perché è un lavorante di , tale , ora ricordo, CP_5 Per_1
proveniente dall'Ucraina. Quasi sempre riconosco il motorino di di cui non Pt_1
ricordo la marca e lo vedo aprire la palestra. Stamattina proprio ho visto Pt_1
all'interno della palestra. Si vede dallo slargo che c'è all'interno della palestra. Io lo saluto e stamattina ho salutato che stava all'interno della palestra. In tutte Pt_1
le volte che sono stato vedo andare e venire con il motorino che ferma lo Pt_1
stesso nello slargo ed entra nella palestra Dall'officina in cui io ho lavorato per quarant'anni si vede la reception della palestra.”
Le testimonianze, ad avviso del Tribunale, sono attendibili, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui i testi riferiscono per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto;
né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità anche in ragione del racconto tutt'altro che
“esagerato” di tutti i testi escussi i quali si limitano a riportare fatti di cui hanno memoria.
L'opponente occupando ancora l'immobile deve pagare l'indennità perché il presupposto dell'accordo è l'occupazione come dato incontestato per entrambe le parti.
Pertanto, alla somma di € 3.680,00 di cui al decreto ingiuntivo va sottratta la somma di € 2.300,00 già versata, residuando la somma di € 1.380,00.
Parte opponente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore di parte opposta della somma di € 1.380,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione e la disposta revoca dell'opposto decreto ingiuntivo comporta la necessità di disporre la compensazione della quota del 30% delle spese di lite.
12 La restante quota segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo, in forza dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati ex d.m. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento, considerata la natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice, dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 3023/2022 del
21.04.2022;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 1.380,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
3. compensa la quota del 30% delle spese di lite;
4. condanna parte opponente al pagamento della restante quota di spese in favore dell'opposto, che liquida in euro 76,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori, se dovuti, come per legge.
Il Giudice
dott. Francesco Cavallaro
13
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 14/05/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presenta verbale.
Napoli, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Francesco Cavallaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Nona civile Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice, dott. Francesco Cavallaro, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13529 /2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ABATI MARCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO BERNARDO, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.04.2022, l'odierno istante ha convenuto la parte resistente davanti a questo Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3023/2022 del 21.04.2022, emesso dal Tribunale Civile di Napoli,
IX sezione Civile, nella causa R.G. 7803/2022, eccependo l'incompetenza per valore del Giudice adito - per essere invece competente per valore il Giudice di Pace di
Napoli, ex artt.
7-10 c.p.c – e, comunque, l'infondatezza della domanda monitoria, con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della propria domanda deduceva:
di essere comproprietario dell'immobile di Via Caldieri n.19, avente acceso dal Vico
Acitillo n.56, censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. AVV., foglio 13, p.lla
988 sub.36 Via L. Caldieri n.19 – p. s-1, Cat.C/2, cl c4;
che, nello specifico, è comproprietario nella misura di 250 millesimi dei Parte_1
predetti locali, l'Avv. è comproprietario di 500 millesimi e la società Controparte_1
(p.iva ) dei rimanenti Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
250 millesimi;
che a decorre dal 04.06.2012, la parte opposta concedeva al predetto opponente ed agli altri comproprietari l'utilizzo della rispettiva quota di proprietà a fronte del pagamento di una indennità di occupazione dell'importo complessivo di € 1.500,00 mensili, di cui € 920,00 a carico del Parte_1
che per espresso accordo di tutti comproprietari, il utilizzava ed era Parte_1
nella disponibilità dell'intero immobile in cui svolgeva la propria attività lavorativa;
2 che, a decorrere dal 27.02.2019, l'associazione “ Parte_2
” (C.F. , di cui era socio e
[...] P.IVA_2 Parte_1
segretario, svolgeva la propria attività all'interno del predetto locale;
che dal novembre 2021 cessava la propria attività lavorativa e contestualmente si dimetteva dalle predette cariche associative;
che in data 09.12.2022 concedeva in locazione con contratto ad uso diverso, regolarmente registrato, il detto immobile alla Parte_2
” (C.F. ), e l'associazione continuava a
[...] P.IVA_2
versare l'indennità di occupazione in favore di CP_1
che, pertanto, il , al fine di estinguere ogni sua obbligazione di pagamento, Pt_1
esercitava il diritto di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. dall'accordo del 04.06.2012;
che nel procedimento monitorio assumeva di essere creditore del CP_1 Pt_1
del predetto importo quale differenza tra l'indennità di occupazione pattuita nell'accordo del 04.06.2012, a tempo indeterminato, e il minor importo versato da
Agosto 2021 a Marzo 2022;
che la quota di proprietà di era regolarmente detenuta in virtù del contratto CP_1
di locazione ad uso diverso del 09.12.2022 dalla “ Parte_2
”, la quale provvedeva al versamento del relativo canone
[...]
di locazione;
che l'opponente versava l'indennità di occupazione relativa ai mesi precedenti all'esercizio del diritto di recesso - da Agosto 2021 a Dicembre 2021.
Con ulteriori argomentazioni concludeva come in atti:
“A) in via pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale di
Napoli per essere invece competente per valore il Giudice di Pace di Napoli, ex artt.
7-10 c.p.c, e, per l'effetto, dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato n. 3023/2022 del 21.04.2022, emesso dal Tribunale Civile di Napoli IX Sezione Civile,;
3 B) revocare, il decreto ingiuntivo n. 3023/2022 del 21.04.2022, emesso dal Tribunale Civile di Napoli IX Sezione
Civile, per carenza dei presupposti previsti dalla legge ovvero per mancanza della prova scritta di cui agli artt.
633 e 634 c.p.c.; e:
C) in via gradata e nel merito, in accoglimento della opposizione, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo
e/o revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'Avv.to Parte_1 CP_1
per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto;
[...]
D) Previa declaratoria di inefficacia ed insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme così come ingiunte, rigettare, la domanda di pagamento in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata;
E) in subordine, anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione, ridurre
l'importo da versare dal ad € 1.376,00, quale differenza tra l'importo ingiunto (€ 3.680,00) e la Pt_1
somma versata dall'opponente di € 2.304,50 per le mensilità da Agosto 2021 a Dicembre 2021;
E) condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese, e dei compensi di avvocato.”
Parte opposta, nel costituirsi in giudizio, resisteva alle domande attoree deducendo preliminarmente l'erronea introduzione del giudizio con atto di citazione, anziché con ricorso, come prescritto dall'art. 447-bis c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto crediti derivanti da rapporti di locazione o, comunque, di occupazione;
affermava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale e contestava la ricostruzione dei fatti di causa, come operata dall'opponente. In particolare, precisava che il IV –gestore di fatto di una palestra – dopo un accordo tra le parti in occasione dell'emergenza Covid-19 col quale si era convenuto, limitatamente al periodo luglio 2020-maggio 2021, una indennità di occupazione dimezzata, dal mese di giugno 2021 (allorquando era stata disposta la riapertura delle palestre), del tutto arbitrariamente, aveva continuato a corrispondere l'indennità di occupazione nella misura dimezzata di euro 460,00, anziché nella misura dovuta di euro 920,00 mensili, maturando, alla data del deposito del ricorso monitorio, una mora pari ad euro 3.680,00. Contestava, ancora, il recesso contrattuale effettuato dal
, ex art. 1373 c.c. in riferimento all'accordo del 04/06/2012, ritenendo lo Pt_1
stesso comunque obbligato nei suoi confronti in virtù del suddetto accordo, in difetto
4 di specifica domanda all'Autorità Giudiziaria competente. Dichiarava, ancora, che il
, in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo poi opposto, provvedeva a Pt_1
versare la somma pari ad € 2.300,00 e, pertanto, insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la somma residua di € 1.380,00, pari al 50% dell'indennità non versata per i mesi da gennaio a marzo 2022.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni:
“a) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°3023/2022 ex art. 648
c.p.c. limitatamente all'importo residuo di € 1.380,00, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) preliminarmente, ma in via subordinata, qualora il Tribunale ritenga di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°3023/2022, stante l'intervenuto parziale pagamento dopo la notifica del provvedimento monitorio, emettere l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in danno del sig. Pt_1
per la somma di € 1.380,00, essendo il credito basato su un documento di cui all'art. 634 c.p.c.;
c) nel merito, rigettare l'opposizione, per tutti motivi di cui sopra, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnato decreto ingiuntivo n°3023/22 emesso dal Tribunale di Napoli;
d) in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento di quella somma, maggiore o minore che, in corso di causa sarà provato esser dovuta, anche a titolo di indebito arricchimento;
e) condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di causa oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA.”
Fallito il tentativo di bonario componimento della lite, espressamente sollecitato dal
Tribunale, anche con proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, veniva disposto il mutamento di rito.
In seguito al disposto mutamento di rito, parte opponente e parte opposta, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle reciproche richieste.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale ed escussione testimoniale.
5 All'udienza odierna il Giudice, ascoltata la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, conformemente al rito operante in materia ex art 447 bis. c.p.c ed alle caratteristiche dello stesso, procede alla decisione del giudizio mediante lettura pubblica della sentenza.
In via preliminare, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore proposta dal ricorrente.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, «Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché,
a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale» (Cass. civ., 30/07/2019,
n. 20554; conformi: Cass. Civ., 12/02/2015 n. 6811; Cass. civ., 31/01/2006 n. 2143;
Cass. civ., 28/05/2004 n. 10300; Cass. civ., 20/02/2002 n. 2471). In particolare, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, «le controversie già attribuite alla competenza pretorile si intendono transitate al Tribunale attesa la sostituzione di quest'ultimo ufficio a quello soppresso;
l'ufficio subentrato riceve la competenza dell'ufficio soppresso con la stessa natura e le medesima qualificazione che tale competenza aveva presso l'ufficio soppresso, riguardo alle singole tipologie di controversie;
d'altra parte se il legislatore avesse voluto un mutamento della natura del criterio di radicazione delle singole tipologie di controversie oggetto del transitamento, lo avrebbe diversamente specificato».
La controversia in esame, dunque, rientra certamente nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, poiché le questioni oggetto del giudizio riguardanti il godimento dell'immobile (non trattandosi di una mera causa economica relativa al bene ma attenendo all'occupazione dello stesso ed al rilascio o meno dello stesso), non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani, atteso che nell'ampia nozione di "cause relative a
6 rapporti di locazione" di immobili urbani sono da comprendere tutte le questioni, concernenti obbligazioni principali ed accessorie, derivanti dal relativo contratto
(Cass. Civ. sez. III n. 6962 del 26/05/2000).
Passando al merito della controversia, la domanda è fondata parzialmente e deve essere accolta, nei limiti che si andranno di seguito a precisare.
Si impone una preliminare riflessione circa la natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sui limiti e contenuti del relativo sindacato giurisdizionale.
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori addotti a sostegno della richiesta monitoria.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per la pronunzia del decreto monitorio, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (in proposito, tra le varie,
Cassazione civile, sez. III, 31/05/2006, n. 13001); neppure è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (in tal senso, Cass. civ., n. 14486/2019).
Corollario dell'insegnamento riportato è il principio secondo cui non ricorre il vizio di extrapetizione e, dunque, la violazione del principio contenuto nell'art. 112 c.p.c., quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo revochi il provvedimento
7 monitorio ed emetta un sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (in tal senso Corte di Cassazione Prima Sezione Civile, ordinanza n. 31664/2019).
Applicando tali coordinate ermeneutiche all'odierna vicenda processuale, nella citata prospettiva di trattazione analitica, vanno svolte diverse riflessioni.
A fronte della pretesa di parte opposta avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad € 3.680,00, per indennità di occupazione come da “atto di transazione del
04.06.2012”, va detto che la parte opponente invoca l'esistenza e l'operatività un recesso contrattuale ex art. 1373 c.c., contestando l'infondatezza della pretesa di pagamento essendosi liberato da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'opposta.
Appare, dunque, evidente come il vero fulcro ed, al contempo, il punctum dolens dell'odierna vicenda processuale attiene, in primo luogo, all'operatività o meno del recesso unilaterale.
Orbene, la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta fra loro, o prevengono una lite che fra esse può sorgere.
Con la transazione le parti addivengono alla composizione del rapporto litigioso attraverso la conclusione di un nuovo e diverso accordo, donde il carattere costitutivo della transazione fonte di nuove obbligazioni, anche se indirettamente connesse con quelle preesistenti. L'accordo conciliativo concluso dalle parti nel corso del precedente predetto giudizio, per come concepito e per quanto può desumersi dall'interpretazione dello stesso, alla luce della determinazione dell'intento pratico
8 perseguito dai contraenti di porre fine a tutte le controversie in atto facendosi reciproche concessioni, è di fatto idoneo ad integrare una transazione.
Il tenore letterale dell'accordo transattivo in questione non lascia dubbio di sorta in ordine alla natura novativa dello stesso;
le parti, infatti, hanno espressamente previsto “Tanto premesso, le parti sono addivenute alla concorde decisione di definire bonariamente la intera citata vicenda, concernente sia la sentenza n. 5192/2012, sia la gestione dell'immobile in comunione, ai seguenti patti e condizioni: (…)”. Infatti, le parti precisavano nel suddetto accordo, all'art f), che: “con la sottoscrizione del presente atto il Sig. da una parte ed il Sig. nonché il Controparte_1 Parte_1
Sig. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_3 CP_2
, dall'altra, dichiarano di accettare le Controparte_4 CP_3
clausole di cui ai a),b),c),d),e) e di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causale di cui al su menzionato contezioso, sempre che le stesse vengano pienamente rispettate così come convenute.”
Sussistono, dunque, gli elementi, oggettivo e soggettivo, che consentono di qualificare il contratto di transazione del 04.06.2012 come novativo (cfr. ex multis
Cass. n. 7194/2019: “In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'“animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'“aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto”).
9 Acclarata la validità della transazione intercorsa fra le parti, occorre verificare se il recesso esercitato da parte opponente giusta raccomandata a.r. del 05.01.2022, sia valido e legittimo.
Risulta improprio il richiamo all'art. 1373, primo comma, c.c., secondo cui il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, il quale riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 c.c. in favore del contraente non inadempiente (così n. 7762/2013).
La stessa parte opponente, tra l'altro, nell'individuare il fondamento del recesso dal rapporto di durata allega come la stessa non sia una mera transazione bensì un accordo di disciplina del bene oggetto della cosa comune.
Orbene in caso di pagamento antecedente al giudizio di opposizione, anche parziale, va certamente disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in tali casi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza che revoca ope legis il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Civ. n. 10229/2002).
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21840 del 24 settembre
2013).
Dunque, nel caso oggetto dell'odierna cognizione risulta che il debitore ha pagato, sia pure parzialmente, quanto dovuto, per cui il decreto ingiuntivo va integralmente
10 revocato. Il versamento di parte del debito è idoneo in ogni caso a comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (si veda Tribunale Roma n.
18101/2015).
Pertanto, provata l'estinzione parziale del credito ingiunto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Al fine di determinare se la restante quota di credito spettava o meno all'opposto va precisato che il Tribunale ammetteva prova testimoniale.
Orbene il teste dichiarava: “La palestra è attiva da circa quaranta Controparte_3
anni. Io tutte le mattine vedo l'attore, aprire il locale alle 8. Io sono alle Parte_1
8 sempre presente, prendo il caffè insieme al gommista e lo vedo sempre aprire. Non so dire l'ultima in cui sono entrato nella palestra sarà stato 6/7 mesi fa insieme al figlio dell'attore e un altro ragazzo, di nome . Quando sono entrato non ho visto Pt_3
l'attore all'interno della palestra. Dalla mia officina io vedo l'interno della palestra e vedo chi vi è alla reception. Alla reception qualche volta vedo , qualche volta Pt_1
vedo la moglie, altre volte vedo il figlio. Io quando la mattina vedo aprire la Pt_1
palestra noto che lui apre con le chiavi. Io vedo aprire sempre lui la palestra. Ripeto io vedo IV quando vado anche io in officina, il martedì e il venerdì.”
La detta circostanza era confermata dal teste l quale dichiarava: “Dopo CP_2
la fine del 2021 a tutt'oggi vado in officina il lunedì, il mercoledì e il giovedì. Non ho alcuna attività lavorativa lì, vado semplicemente perché dopo tanto tempo ho amici nella zona, lavo la macchina, prendo il caffè, faccio servizietti. La mattina vado verso
11 le 8 per non incontrare traffico e mi prendo il caffè con il gommista Controparte_5
con cui ho buon rapporto. Stamattina ho preso il caffè con ed un altro giovane CP_5
di cui non ricordo il nome perché è un lavorante di , tale , ora ricordo, CP_5 Per_1
proveniente dall'Ucraina. Quasi sempre riconosco il motorino di di cui non Pt_1
ricordo la marca e lo vedo aprire la palestra. Stamattina proprio ho visto Pt_1
all'interno della palestra. Si vede dallo slargo che c'è all'interno della palestra. Io lo saluto e stamattina ho salutato che stava all'interno della palestra. In tutte Pt_1
le volte che sono stato vedo andare e venire con il motorino che ferma lo Pt_1
stesso nello slargo ed entra nella palestra Dall'officina in cui io ho lavorato per quarant'anni si vede la reception della palestra.”
Le testimonianze, ad avviso del Tribunale, sono attendibili, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui i testi riferiscono per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto;
né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità anche in ragione del racconto tutt'altro che
“esagerato” di tutti i testi escussi i quali si limitano a riportare fatti di cui hanno memoria.
L'opponente occupando ancora l'immobile deve pagare l'indennità perché il presupposto dell'accordo è l'occupazione come dato incontestato per entrambe le parti.
Pertanto, alla somma di € 3.680,00 di cui al decreto ingiuntivo va sottratta la somma di € 2.300,00 già versata, residuando la somma di € 1.380,00.
Parte opponente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore di parte opposta della somma di € 1.380,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione e la disposta revoca dell'opposto decreto ingiuntivo comporta la necessità di disporre la compensazione della quota del 30% delle spese di lite.
12 La restante quota segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo, in forza dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati ex d.m. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento, considerata la natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice, dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 3023/2022 del
21.04.2022;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 1.380,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
3. compensa la quota del 30% delle spese di lite;
4. condanna parte opponente al pagamento della restante quota di spese in favore dell'opposto, che liquida in euro 76,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori, se dovuti, come per legge.
Il Giudice
dott. Francesco Cavallaro
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