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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
\ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 194/2018 Verbale di Udienza del giorno 18 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 18 aprile 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “1) Accertare e dichiarare la totale insussistenza del presupposto fondante la pretesa creditoria del Laboratorio di Analisi
“Diagnostica sud –Gestione Servizi del Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso & C.” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della AS EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia per l'infondatezza in merito e in diritto della domanda, sia per la mancata prova delle pretese creditorie, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1496/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di EL, in data 10.11.2017, notificato all'AS EL il 4.12.2017; 2) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, maggiorati di spese generali ed oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA.; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta la quale così conclude:” chiede il rigetto della domanda attorea nei confronti del Laboratorio di Analisi “Diagnostica Sud – Gestione Servizi del Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso & C.” srl e per l'effetto la conferma del Decreto Ingiuntivo n. 1496/2017 (R.G. 4582/2017), con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”. Rilevato che con decreto del 31/01/2025 è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 18 aprile 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.194/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
AZIENDA SANITARIA LOCALE di AVELLINO, C.F. : 02600160648, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso – in virtù di mandato ida intendersi in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore e delibera di conferimento di incarico– dall' avv. Marco Mariano (C.F. [...],) elettivamente domiciliati, come in atti
OPPONENTE
E
DIAGNOSTICA SUD – GESTIONE SERVIZI DEL DOTT. GERARDO
GIUSEPPE COLARUSSO & C. SRL, C.F. 01866000654, P.IVA 01788280640, in persona del suo legale rappresentante sig.ra Michela Capozzolo, C.F. CPZ MHL 57L61
D011O, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Riccardo Di Iorio (C.F. : [...]), elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di EL, questo giudice provvedeva con decreto del
31/01/2025 a differire l'udienza al 18/04/2025 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Asl di EL ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1496/2017, R.G. n. 4582/2017, emesso dal Tribunale di EL il 10/11/2017, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di Diagnostica Sud della somma di € 10.588,00, oltre gli interessi moratori, gli accessori di legge e spese del monitorio, a titolo di a titolo pagamento delle prestazioni erogate nei mesi di novembre e dicembre 2009.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'illegittimità della somma ingiunta per contrasto con il principio che le COM hanno valore per l'anno successivo alla loro rideterminazione atteso che la somma oggetto d'ingiunzione riguardava un' ulteriore rideterminazione della COM che non poteva essere applicata per l'anno 2009 bensì solo a partire dall'anno finanziario successivo così come previsto nella DGRC n. 1270/2003 della Regione Campania.
Pertanto l'opponente riteneva pertanto illegittima la somma ingiunta perchè esorbitante il limite invalicabile di spesa previsto all'art. 3 del contratto 2009, stabilito nel rispetto delle COM dell'anno precedente ossia del 2008 di capacità pari a n.
53.103 prestazioni. Evidenziava infine di aver corrisposto integralmente al Laboratorio le prestazioni erogate e che la pretesa creditoria era generica e r priva di ogni supporto probatorio e così concludeva:
“A) accertare e dichiarare la totale insussistenza del presupposto fondante la pretesa creditoria della ricorrente Diagnostica Sud srl nei confronti della AS sia per l'infondatezza in merito e in diritto della domanda sia per mancata prova delle pretese creditorie, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1496/2017, emesso dal
Tribunale Ordinario di EL, in data 10.11.2017, notificato all'Asl di EL il
4.12.2017;
B) con condanna alla rifusione delle spese processuali.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Diagnostica Sud – Gestione Servizi – del dott. Gerardo Giuseppe Colarusso che impugnava l'avversa opposizione assumendo che, contrariamente a quanto assunto da parte opponente, la determinazione delle COM per il laboratorio relativamente all'anno 2009 era stata assegnata durante la seduta del
18/12/2008 e inviata al laboratorio interessato con nota prot. n. 29951 del 29/12/2008 con cui si dava atto che si assegnava la seguente COM: Laboratorio Generale di base
1° livello con due settori specializzati A1 e A2 con capacità operativa massima di n.
30 prelievi/die e che veniva assegnato alle prestazioni il fattore di correzione di 0,85 poiché dagli “atti non si evince il livello di informatizzazione”, per un numero totale di prestazioni riconosciute pari a 53.103 con ulteriore precisazione che “qualora dalla verifica ispettiva nella struttura risultasse una configurazione tecnologica di tipo automatico con accesso sequenziale al campione, il fattore di correzione è pari ad 1 ed il totale delle prestazioni diventerebbe n. 62.475”.
L'opposto evidenziava che già con raccomandata del 28/12/2006 aveva comunicato il proprio coefficiente di correzione ex D.G.R.C. n. 491 del 19.04.2006, precisando all'uopo “di essere in possesso di attrezzature riconducibili ad un coefficiente di correzione 1.00”.
Inoltre anche la delibera n. 21 dell'AS n. 21 del 12/01/2010, avente ad oggetto
“Rideterminazione C.O.M. Laboratorio Analisi Diagnostica Sud – Gestione Servizi del Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso & C. srl,” nel deliberare l'aumento della COM a n.
40 prelievi/die per un totale di n. 83.300 prestazioni annue, precisava che in data
29/12/2008 con nota prot. n. 29951, prendendo atto di quanto determinato dalla commissione COM nella seduta del 18/12/2008, era già stata assegnata al Laboratorio
Diagnostica Sud una capacità operativa massima di 3 prelievi/die e 53.103 prestazioni.
Pertanto le prestazioni per cui richiedeva il pagamento rientravano ancora in quel limite di 53.103 prestazioni annue, corretto a 62.475 con il fattore pari ad 1.00.
Eppure, continua l'opposto, con nota prot. n. 2367 del 09/04/2010 con cui veniva riscontrata la richiesta della Dottoressa Capozzolo del 12/03/2010 in riferimento ai pagamenti dei mesi di Novembre e Dicembre 2010 la AS così dichiarava: “Non è stato dato il nulla osta per il mese di Dicembre in quanto risulta superata la COM assegnata al Laboratorio con delibera n. 003 del 08 Gennaio 2007 di 51.450 prestazioni annue”, non tenendo quindi in debito conto quanto determinato nella seduta del
18/12/2008 .
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“- In via principale rigettare, anche parzialmente, la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il D.I. portante il n.
1496/2017, R.G. n.4582/2017 emesso dal Tribunale di EL in data 10.11.2017;
- In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'AS EL (già AS EL 2) al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che risultasse, comunque, dovuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
- Per l'effetto condannare l'AS EL al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione venivano assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa documentale, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 02/03/2021.
La causa subiva numerosi rinvii e infine assegnato il fascicolo alla scrivente in data
10/01/2025 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale la causa viene discussa e decisa.
DIRITTO
Si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo
6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti dispesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
Nella fattispecie l'AS opponente ha contestato appunto il superamento della COM da parte del Laboratorio opposto.
Occorre evidenziare che nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze:
- il Laboratorio Analisi Diagnostica Sud – Gestione Servizi – del dott. Gerardo
Giuseppe Colarusso è accreditato con l'Azienda Sanitaria opponente per l'erogazione di prestazioni di “patologia clinica ed analisi biologiche”;
- ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del dlgs n. 502/1992 tra le parti in data
23/01/2009 è stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2009, che all'art. 4 disciplina il rapporto tra spesa sanitaria ed acquisto delle prestazioni, fissando il limite di spesa della branca/tipologia di prestazioni di patologia clinica;
- la somma ingiunta rappresenta il saldo delle mensilità di novembre e dicembre dell'importo fatturato dalla società opposta per l'annualità 2009.
La pretesa avanzata in fase monitoria ha trovato ampia conferma in questa sede: invero, le prestazioni erogate dal Centro – invero, non contestate - rientrano nell'ambito della
Capacità Operativa Massima (COM) ad esso riconosciute.
In ordine alla cd. “Capacità Operativa Massima” (COM), va premesso che era onere dell'opponente AS provare l'avvenuto superamento del relativo limite come attribuito al Centro opposto, integrando tale superamento un fatto impeditivo/estintivo della pretesa azionata e, quindi, rientrante nell'onere probatorio posto a carico dell'Ente opponente, convenuto sostanziale, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c.; ma nel caso in esame l'Azienda Sanitaria nulla ha dedotto specificamente nè in ordine alla
COM attribuita allo Studio, nè all'entità dell'eventuale superamento. In ogni caso il mancato superamento della COM è stato negato, con motivazione esente da censure, dalla documentazione in atti.
Difatti la determinazione delle COM per il laboratorio opposto relativamente all'anno
2009 era stata assegnata durante la seduta del 18/12/2008 e inviata al laboratorio interessato con nota prot. n. 29951 del 29/12/2008 con cui si dava atto che si assegnava la seguente COM: Laboratorio Generale di base 1° livello con due settori specializzati
A1 e A2 con capacità operativa massima di n. 30 prelievi/die e che veniva assegnato alle prestazioni il fattore di correzione di 0,85 poiché dagli “atti non si evince il livello di informatizzazione”, per un numero totale di prestazioni riconosciute pari a 53.103 con ulteriore precisazione che “qualora dalla verifica ispettiva nella struttura risultasse una configurazione tecnologica di tipo automatico con accesso sequenziale al campione, il fattore di correzione è pari ad 1 ed il totale delle prestazioni diventerebbe n. 62.475”. Il contratto sottoscritto dalle parti il 23/01/2009 alla lett. b) prevedeva che
“il limite invalicabile di spesa da riconoscere alla suddetta struttura , per i residenti dell'AS AV 2 è rappresentato dal fatturato riconosciuto in base ai criteri previsti dalle
DD.G.R.C. 460/07,517/07,1268/08, nel rispetto delle COM. Tale ammontare costituirà il valore delle prestazioni da remunerare”. Va da sé che la COM di riferimento era quella determinata nella già richiamata seduta del 18/12/2008 dalla Commissione
COM e comunicato al Laboratorio dalla stessa AS AV 2 con nota del 29/12/2008.
Orbene, l'AS ha eccepito come fatto impeditivo il superamento dei tetti di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta dall'Asl AV2, non risulta allegata alcuna comunicazione del supposto superamento della COM, né ancor meno delle ulteriori eccezioni sollevate.
Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori deve darsi atto che, mentre il
Laboratorio Diagnostica Sud ha dato prova dell'avvenuto accreditamento, della conclusione del contratto vigente tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni che quindi unitamente costituiscono i fatti costitutivi della pretesa creditoria, viceversa l'AS non ha fornito adeguata prova contraria. La documentazione offerta dalla AS si rivela inidonea, non essendo stato fornito alcun riscontro in ordine al superamento della COM o di altra motivazione in ordine alla sua inoperatività per come rideterminata nella seduta del 18/12/2008, né vi è documentazione attestante l'eventuale superamento del limite di spesa annuali applicabili alle singole strutture per la verifica del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento, né della comunicazione in favore del Centro ricorrente della data di effettivo esaurimento.
Ribadito il principio, ormai costante in giurisprudenza, per cui in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore;
e che, analogamente, anche il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, ma rileva come fatto impeditivo con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice,
è a ribadirsi che la Asl AV2 non ha prodotto alcun avviso di ricevimento, né alcuna comunicazione, né ancor meno ha allegato alla propria produzione di parte la presunta notifica di tale superamento.
Inoltre, l'AS eccependo una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito avrebbe dovuto provare con congrua documentazione, ex art. 2697 c.c., di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al centro fino alla concorrenza della COM così come riconosciuta r, ma tale prova, come già trascritto, è mancata totalmente. Sul punto occorre osservare inoltre che l'opponente non ha specificamente e tempestivamente contestato che l'opposta abbia eseguito in proprio favore le prestazioni per le quali si chiede il pagamento e il periodo di riferimento, nonché il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di EL – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da AS AV2;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. n. 1496/2017, R.G. n. , emesso dal Tribunale di
EL il 10/11/2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 4.227,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in EL il 18 aprile 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 18 aprile 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “1) Accertare e dichiarare la totale insussistenza del presupposto fondante la pretesa creditoria del Laboratorio di Analisi
“Diagnostica sud –Gestione Servizi del Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso & C.” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della AS EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia per l'infondatezza in merito e in diritto della domanda, sia per la mancata prova delle pretese creditorie, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1496/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di EL, in data 10.11.2017, notificato all'AS EL il 4.12.2017; 2) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, maggiorati di spese generali ed oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA.; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta la quale così conclude:” chiede il rigetto della domanda attorea nei confronti del Laboratorio di Analisi “Diagnostica Sud – Gestione Servizi del Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso & C.” srl e per l'effetto la conferma del Decreto Ingiuntivo n. 1496/2017 (R.G. 4582/2017), con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”. Rilevato che con decreto del 31/01/2025 è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 18 aprile 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.194/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
AZIENDA SANITARIA LOCALE di AVELLINO, C.F. : 02600160648, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso – in virtù di mandato ida intendersi in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore e delibera di conferimento di incarico– dall' avv. Marco Mariano (C.F. [...],) elettivamente domiciliati, come in atti
OPPONENTE
E
DIAGNOSTICA SUD – GESTIONE SERVIZI DEL DOTT. GERARDO
GIUSEPPE COLARUSSO & C. SRL, C.F. 01866000654, P.IVA 01788280640, in persona del suo legale rappresentante sig.ra Michela Capozzolo, C.F. CPZ MHL 57L61
D011O, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Riccardo Di Iorio (C.F. : [...]), elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di EL, questo giudice provvedeva con decreto del
31/01/2025 a differire l'udienza al 18/04/2025 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Asl di EL ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1496/2017, R.G. n. 4582/2017, emesso dal Tribunale di EL il 10/11/2017, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di Diagnostica Sud della somma di € 10.588,00, oltre gli interessi moratori, gli accessori di legge e spese del monitorio, a titolo di a titolo pagamento delle prestazioni erogate nei mesi di novembre e dicembre 2009.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'illegittimità della somma ingiunta per contrasto con il principio che le COM hanno valore per l'anno successivo alla loro rideterminazione atteso che la somma oggetto d'ingiunzione riguardava un' ulteriore rideterminazione della COM che non poteva essere applicata per l'anno 2009 bensì solo a partire dall'anno finanziario successivo così come previsto nella DGRC n. 1270/2003 della Regione Campania.
Pertanto l'opponente riteneva pertanto illegittima la somma ingiunta perchè esorbitante il limite invalicabile di spesa previsto all'art. 3 del contratto 2009, stabilito nel rispetto delle COM dell'anno precedente ossia del 2008 di capacità pari a n.
53.103 prestazioni. Evidenziava infine di aver corrisposto integralmente al Laboratorio le prestazioni erogate e che la pretesa creditoria era generica e r priva di ogni supporto probatorio e così concludeva:
“A) accertare e dichiarare la totale insussistenza del presupposto fondante la pretesa creditoria della ricorrente Diagnostica Sud srl nei confronti della AS sia per l'infondatezza in merito e in diritto della domanda sia per mancata prova delle pretese creditorie, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1496/2017, emesso dal
Tribunale Ordinario di EL, in data 10.11.2017, notificato all'Asl di EL il
4.12.2017;
B) con condanna alla rifusione delle spese processuali.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Diagnostica Sud – Gestione Servizi – del dott. Gerardo Giuseppe Colarusso che impugnava l'avversa opposizione assumendo che, contrariamente a quanto assunto da parte opponente, la determinazione delle COM per il laboratorio relativamente all'anno 2009 era stata assegnata durante la seduta del
18/12/2008 e inviata al laboratorio interessato con nota prot. n. 29951 del 29/12/2008 con cui si dava atto che si assegnava la seguente COM: Laboratorio Generale di base
1° livello con due settori specializzati A1 e A2 con capacità operativa massima di n.
30 prelievi/die e che veniva assegnato alle prestazioni il fattore di correzione di 0,85 poiché dagli “atti non si evince il livello di informatizzazione”, per un numero totale di prestazioni riconosciute pari a 53.103 con ulteriore precisazione che “qualora dalla verifica ispettiva nella struttura risultasse una configurazione tecnologica di tipo automatico con accesso sequenziale al campione, il fattore di correzione è pari ad 1 ed il totale delle prestazioni diventerebbe n. 62.475”.
L'opposto evidenziava che già con raccomandata del 28/12/2006 aveva comunicato il proprio coefficiente di correzione ex D.G.R.C. n. 491 del 19.04.2006, precisando all'uopo “di essere in possesso di attrezzature riconducibili ad un coefficiente di correzione 1.00”.
Inoltre anche la delibera n. 21 dell'AS n. 21 del 12/01/2010, avente ad oggetto
“Rideterminazione C.O.M. Laboratorio Analisi Diagnostica Sud – Gestione Servizi del Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso & C. srl,” nel deliberare l'aumento della COM a n.
40 prelievi/die per un totale di n. 83.300 prestazioni annue, precisava che in data
29/12/2008 con nota prot. n. 29951, prendendo atto di quanto determinato dalla commissione COM nella seduta del 18/12/2008, era già stata assegnata al Laboratorio
Diagnostica Sud una capacità operativa massima di 3 prelievi/die e 53.103 prestazioni.
Pertanto le prestazioni per cui richiedeva il pagamento rientravano ancora in quel limite di 53.103 prestazioni annue, corretto a 62.475 con il fattore pari ad 1.00.
Eppure, continua l'opposto, con nota prot. n. 2367 del 09/04/2010 con cui veniva riscontrata la richiesta della Dottoressa Capozzolo del 12/03/2010 in riferimento ai pagamenti dei mesi di Novembre e Dicembre 2010 la AS così dichiarava: “Non è stato dato il nulla osta per il mese di Dicembre in quanto risulta superata la COM assegnata al Laboratorio con delibera n. 003 del 08 Gennaio 2007 di 51.450 prestazioni annue”, non tenendo quindi in debito conto quanto determinato nella seduta del
18/12/2008 .
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“- In via principale rigettare, anche parzialmente, la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il D.I. portante il n.
1496/2017, R.G. n.4582/2017 emesso dal Tribunale di EL in data 10.11.2017;
- In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'AS EL (già AS EL 2) al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che risultasse, comunque, dovuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
- Per l'effetto condannare l'AS EL al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione venivano assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa documentale, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 02/03/2021.
La causa subiva numerosi rinvii e infine assegnato il fascicolo alla scrivente in data
10/01/2025 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale la causa viene discussa e decisa.
DIRITTO
Si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo
6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti dispesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
Nella fattispecie l'AS opponente ha contestato appunto il superamento della COM da parte del Laboratorio opposto.
Occorre evidenziare che nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze:
- il Laboratorio Analisi Diagnostica Sud – Gestione Servizi – del dott. Gerardo
Giuseppe Colarusso è accreditato con l'Azienda Sanitaria opponente per l'erogazione di prestazioni di “patologia clinica ed analisi biologiche”;
- ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del dlgs n. 502/1992 tra le parti in data
23/01/2009 è stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2009, che all'art. 4 disciplina il rapporto tra spesa sanitaria ed acquisto delle prestazioni, fissando il limite di spesa della branca/tipologia di prestazioni di patologia clinica;
- la somma ingiunta rappresenta il saldo delle mensilità di novembre e dicembre dell'importo fatturato dalla società opposta per l'annualità 2009.
La pretesa avanzata in fase monitoria ha trovato ampia conferma in questa sede: invero, le prestazioni erogate dal Centro – invero, non contestate - rientrano nell'ambito della
Capacità Operativa Massima (COM) ad esso riconosciute.
In ordine alla cd. “Capacità Operativa Massima” (COM), va premesso che era onere dell'opponente AS provare l'avvenuto superamento del relativo limite come attribuito al Centro opposto, integrando tale superamento un fatto impeditivo/estintivo della pretesa azionata e, quindi, rientrante nell'onere probatorio posto a carico dell'Ente opponente, convenuto sostanziale, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c.; ma nel caso in esame l'Azienda Sanitaria nulla ha dedotto specificamente nè in ordine alla
COM attribuita allo Studio, nè all'entità dell'eventuale superamento. In ogni caso il mancato superamento della COM è stato negato, con motivazione esente da censure, dalla documentazione in atti.
Difatti la determinazione delle COM per il laboratorio opposto relativamente all'anno
2009 era stata assegnata durante la seduta del 18/12/2008 e inviata al laboratorio interessato con nota prot. n. 29951 del 29/12/2008 con cui si dava atto che si assegnava la seguente COM: Laboratorio Generale di base 1° livello con due settori specializzati
A1 e A2 con capacità operativa massima di n. 30 prelievi/die e che veniva assegnato alle prestazioni il fattore di correzione di 0,85 poiché dagli “atti non si evince il livello di informatizzazione”, per un numero totale di prestazioni riconosciute pari a 53.103 con ulteriore precisazione che “qualora dalla verifica ispettiva nella struttura risultasse una configurazione tecnologica di tipo automatico con accesso sequenziale al campione, il fattore di correzione è pari ad 1 ed il totale delle prestazioni diventerebbe n. 62.475”. Il contratto sottoscritto dalle parti il 23/01/2009 alla lett. b) prevedeva che
“il limite invalicabile di spesa da riconoscere alla suddetta struttura , per i residenti dell'AS AV 2 è rappresentato dal fatturato riconosciuto in base ai criteri previsti dalle
DD.G.R.C. 460/07,517/07,1268/08, nel rispetto delle COM. Tale ammontare costituirà il valore delle prestazioni da remunerare”. Va da sé che la COM di riferimento era quella determinata nella già richiamata seduta del 18/12/2008 dalla Commissione
COM e comunicato al Laboratorio dalla stessa AS AV 2 con nota del 29/12/2008.
Orbene, l'AS ha eccepito come fatto impeditivo il superamento dei tetti di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta dall'Asl AV2, non risulta allegata alcuna comunicazione del supposto superamento della COM, né ancor meno delle ulteriori eccezioni sollevate.
Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori deve darsi atto che, mentre il
Laboratorio Diagnostica Sud ha dato prova dell'avvenuto accreditamento, della conclusione del contratto vigente tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni che quindi unitamente costituiscono i fatti costitutivi della pretesa creditoria, viceversa l'AS non ha fornito adeguata prova contraria. La documentazione offerta dalla AS si rivela inidonea, non essendo stato fornito alcun riscontro in ordine al superamento della COM o di altra motivazione in ordine alla sua inoperatività per come rideterminata nella seduta del 18/12/2008, né vi è documentazione attestante l'eventuale superamento del limite di spesa annuali applicabili alle singole strutture per la verifica del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento, né della comunicazione in favore del Centro ricorrente della data di effettivo esaurimento.
Ribadito il principio, ormai costante in giurisprudenza, per cui in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore;
e che, analogamente, anche il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, ma rileva come fatto impeditivo con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice,
è a ribadirsi che la Asl AV2 non ha prodotto alcun avviso di ricevimento, né alcuna comunicazione, né ancor meno ha allegato alla propria produzione di parte la presunta notifica di tale superamento.
Inoltre, l'AS eccependo una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito avrebbe dovuto provare con congrua documentazione, ex art. 2697 c.c., di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al centro fino alla concorrenza della COM così come riconosciuta r, ma tale prova, come già trascritto, è mancata totalmente. Sul punto occorre osservare inoltre che l'opponente non ha specificamente e tempestivamente contestato che l'opposta abbia eseguito in proprio favore le prestazioni per le quali si chiede il pagamento e il periodo di riferimento, nonché il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di EL – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da AS AV2;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. n. 1496/2017, R.G. n. , emesso dal Tribunale di
EL il 10/11/2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 4.227,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in EL il 18 aprile 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale