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11 gennaio 2024
11 gennaio 2024
Art. 274-septies. (( (Prestazioni protette ammissibili) )) (( 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:
a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o piu' soggetti come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di piu' soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5). ))
2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:
a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o piu' soggetti come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di piu' soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5). ))
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- 1. IRRD: financing arrangements e IGSSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 24 giugno 2026 · 1
[*] Il contributo analizza due istituti legati al nuovo framework europeo per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione previsto dalla Direttiva (UE) 2025/1 (IRRD), ovvero i financing arrangements ed il loro coordinamento con gli Insurance Guarantee Shemes (IGS). 1. Cenni introduttivi La recente definizione del nuovo framework europeo per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, delineato nella Insurance Recovery …
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