Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/1981, n. 6464
CASS
Sentenza 5 dicembre 1981

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La disposizione dell'art. 45 secondo comma del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 che esige per la detrazione dei debiti dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione l'esibizione della scrittura da cui nasce il debito, non è suscettibile di interpretazione estensiva, onde, mancando la scrittura privata di data certa, il debito che si assume derivare da una apertura di credito non può detrarsi dall'imponibile, giacché la produzione del contratto di apertura di credito non può essere sostituita da altri mezzi probatori, anche documentali, quali il certificato dell'ufficio di pagamento delle tasse in surrogazione del bollo e del registro relative, globalmente, a tutte le operazioni di anticipazioni bancarie compiute in un determinato periodo anteriore all'apertura della successione. ( V 1240/71, mass n 351402; ( V 3598/69, mass n 343795; ( V 350/66, mass n 320684).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/1981, n. 6464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6464
    Data del deposito : 5 dicembre 1981

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