CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.02.2025 avverso la sentenza n. 1935/2024 emessa dal Tribunale di
Monza, III civile, il 04.07.2024 e pubbl. l'08.07.2024 da
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1
Massena n. 9, presso lo Studio dell'avv. Antonio Saronni del Foro di Milano (c.f.
) e dell'avv. Simona Serretti del Foro di Milano (c.f. C.F._2
) che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di C.F._3 citazione in appello, appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Mariano Comense (CO), in Piazzale Dott. G. C.F._5 del Curto n. 2, presso lo studio dell'avv. Claudia Bellotti (c.f. ) e C.F._6 dell'avv. Emanuela Frigerio (c.f. ) del Foro di Como che li C.F._7 rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1935/2024 emessa dal Tribunale di Monza l'8/7/2024 in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, co. 2 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
1 Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 1935/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza il 04 luglio 2024, pubblicata il 08 luglio 2024, così giudicare: Previa ogni declaratoria ritenuta del caso, accogliere l'impugnazione del signor Parte_1 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: a) accertare e dichiarare la soccombenza sostanziale degli opponenti e Controparte_2
o quanto meno virtuale- ai fini della statuizione sulle spese di lite;
Controparte_1
b) porre a carico degli appellati signori e le spese ed i compensi del CP_2 Controparte_1 giudizio di primo grado e del presente gravame, oltre accessori di legge;
c) in subordine, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio;
d) ammettere le domande di rendimento del conto e di risarcimento del danno, che qui si riportano: d.1) ordinare ai germani e di rendere il conto della propria CP_1 Controparte_2 gestione esclusiva del compendio immobiliare della massa ereditaria della madre
[...]
a far tempo dall'apertura della successione intervenuta il 17/12/2004, e CP_3 condannare gli stessi germani a pagare, in favore del fratello , tutte le somme CP_2 Pt_1 che, all'esito della resa del detto conto, e fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 64/2011 del Tribunale di Monza (18/11/2015), risulteranno essergli dovute a fronte della sua quota di riserva - qui prudenzialmente, quantificate in € 12.000,00 annui - oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge (dedotto, in compensazione, l'importo riconosciuto di € 146,66 senza condizioni); d.2) avuto riguardo al valore locativo degli immobili commerciali in Comune di Meda - e, segnatamente, al valore locativo del subalterno 703 Foglio 16 Mappale 99 Catasto o Fabbricati dell'indicato Comune, quale risulterà all'esito del frazionamento ordinato dal Tribunale di Monza — determinare in € 12.000,00 annui, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il corrispettivo dovuto a (occorrendo, anche a titolo di danni) per il Parte_1 periodo dal 18 novembre 2015 fino alla data di completamento di dette opere e della sua effettiva immissione nel possesso e godimento dell'immobile di sua proprietà, pronunciando la relativa condanna: il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. e) in via istruttoria, occorrendo: e.1) disporre CTU allo scopo di determinare il valore locativo degli immobili ad uso magazzino nel Comune di Meda pe ciascuno dei periodi annuali compresi tra il 2005 e il 2023; e.2) acquisire il fascicolo d'ufficio della causa R.G. 1133/2005 del Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio ed il fascicolo dell'esecuzione avanti il Tribunale di Monza RGE 118/2023. e.3) ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi: a) Vero che, sin dall'anno 2005 - quando i germani e chiesero lo CP_1 Controparte_2 scioglimento della comunione ereditaria per la successione di Persona_1 ottenne la collaborazione professionale dell'arch. di Seregno, il
[...] Persona_2 quale gli prestò ogni necessaria assistenza in qualità di C. T.P. nella causa R.G. 1133/2005 Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio. b) Vero che, già nel mese di febbraio 2011, l'arch. cercò di concordare Persona_2 con il C. T.P. dei germani e — il geom. di NO CP_1 Controparte_2 CP_4
- l'esecuzione bonaria del frazionamento immobiliare disposto dalla sentenza n.64/2011 conclusiva della causa innanzi indicata. c) Vero che, dopo la pubblicazione della sentenza n. 3502/2014 della Corte d'Appello di Milano, l'arch. ercò di riprendere il dialogo con i germani Per_2 CP_2 Controparte_1 Cont e con il loro professionista geom. ma non trovò alcuna disponibilità in tal senso. d) Vero che l'impresa Sofall S.r.l. di Carate Brianza - la quale il 17 ottobre 2022 ebbe a redigere il preventivo di € 6.500,00 iva esclusa, per l'esecuzione del frazionamento dell'immobile di 2 Meda via Lombardia 85 - venne reperita, e proposta ai germani o , CP_2 CP_2 CP_1 dall'arch. Per_2 e) Vero che, nel periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 1133/2005 del Tribunale di Monza, tra le parti intervennero numerosissimi scambi di corrispondenza - come risultanti, a campione, dai docc. da 3 a 22 produzioni da rammostrare - Parte_1 corrispondenza cui l'arch. prese parte in prima persona. Persona_2 f) Vero che la lettera raccomandata a/r del 25 giugno 2018 (doc.4 da rammostrare), inoltrata dall'arch. a a ed all'avv. Claudia Bellotti - con cui Per_2 Controparte_2 Controparte_1 venivano richieste le chiavi di accesso al Portoncino d'ingresso scala sud civico 85, nonché al Portoncino d'ingresso scala nord civico 89 (scala ente comune) — veniva riscontrata dall'avv. Bellotti con e-mail del 10/10/2018 (doc.6 da rammostrare) con la quale, tra l'altro, veniva dichiarato: “i miei clienti sono disponibili ad aprire e chiudere l'immobile ogni volta che sarà necessario, finché non sarà stato edificato il muro, come da mia precedente mail 24/01/18”. g) Vero che, in data 08 novembre 2023, l'impresa Sofall S.r.l. Redigeva – e trasmetteva alle parti - il nuovo preventivo di € 6.700,00 iva esclusa, per l'esecuzione del frazionamento dell'immobile di Meda, via Lombardia 85, come da doc. 28 da rammostrare. Teste: arch. di Seregno via Cadore 189. Persona_2
Per parte appellata: Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello, contrariis rejectis, così giudicare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dall'appellante Pt_1
per il mancato rispetto dei termini di legge per la sua proposizione.
[...] Con vittoria di spese e compensi del primo e del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, cpa 4% e iva., rimborso spese Ctu e Ctp.
Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 1935/2024 pubblicata in data 08/07/2024 dal Tribunale di Monza, Sez. III civile, nella causa n. 5778/2023 R.G., con vittoria di spese legali di primo grado e del grado di appello;
-proponendo altresì, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, tutte le domande, difese ed eccezioni già svolte in primo grado, anche assorbite dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e precisamente In via principale: Nel merito, si chiede accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di Parte_1 procedere esecutivamente in virtù della sentenza n. 64/2021 Tribunale di Monza - sez. distaccata di Desio nei confronti dei fratelli e . Controparte_2 CP_1 Si contesta l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di per ottenere Parte_1 resoconto e corrispettivo di godimento, poiché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore ex art 36 c.p.c. Si contesta l'inammissibilità delle avverse domande riconvenzionali poiché, vertendosi in materia di successione ereditaria, vi è l'obbligo della mediazione, non assolto da controparte.
-chiedendo il rigetto delle domande riconvenzionali avverse come formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, nonché per l'intervenuta prescrizione;
chiedendo il rigetto delle domande riconvenzionali avverse ai sensi e per l'effetto dell'art. 1227 comma II c.c.
-In via subordinata: Nel merito Accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore, ex art. 1227 co. I c.c., e per l'effetto limitare la condanna al risarcimento dei danni che verranno effettivamente provati e detratta la quota di corresponsabilità dell ' attore medesimo.
Gli appellati qui convenuti chiedono altresì, in via riconvenzionale meramente subordinata nella denegata ipotesi di ammissione della avversa domanda seconda domanda
3 riconvenzionale — in via di reconventio reconventionis, previa ogni necessaria declaratoria, la condanna di al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile Parte_1 de quo, per la somma di € 16.319,00 all'anno, o per la diversa somma che risulterà in corso di causa, per gli anni per cui risulterà dovuta. Con condanna altresì per lite temeraria ex art. 96 c.p.c . Con vittoria di spese e compensi del primo e del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, cpa 4% e iva., rimborso spese Ctu e Ctp. In via istruttoria: Si contesta l'ammissibilità di tutte le avverse istanze istruttorie per i motivi meglio infra specificati (punto 6) SULLE AVVERSE RICHIESTE IN VIA ISTRUTTORIA, pagg. da 20 a 21). Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse domande in via riconvenzionale, per la domanda svolta dai qui convenuti quale reconventio reconventionis, si chiede disporsi CTU al fine di determinare il valore locativo degli immobili di cui è causa, di proprietà dei fratelli
e per gli anni per cui risulterà dovuta dal 2011. CP_1 Controparte_2
All'odierna udienza, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., i Procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni come in atti ed illustrato oralmente i rispettivi argomenti;
la
Corte espone le seguenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1935/2024 emessa il 04.07.2024, pubblicata l'08.07.2024, sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. introdotta da Pt_1
, relativa alla procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. da questi stesso intrapresa per
[...]
l'esecuzione della sentenza di divisione n. 64/2011 del Tribunale di Monza, passata in giudicato il
3.12.2015, dichiarava la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte, condannando il sig. al pagamento in favore dei sig. Parte_1 [...]
e delle spese di lite relative alla fase di merito del giudizio, per aver CP_1 Controparte_2 questi “introdotto e coltivato il giudizio nonostante l'avvenuta realizzazione di tutte le attività necessarie per dare esecuzione alla sentenza di divisione posta in esecuzione”.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello , con atto notificato in data 10.02.2025, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
2.1 Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta “l'erronea ricostruzione e valutazione dello svolgimento dei fatti presupposto della decisione in ordine alla soccombenza ed alla condanna alle spese di lite, con riferimento agli artt. 111 c. 2, n. 4 Cost., 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e
118 disp att. c.p.c.”
Secondo l'appellante, l'ottemperanza alle disposizioni della sentenza n. 64/2011 contenente gli obblighi di facere imposti ai germani e non è avvenuta Controparte_1 Controparte_2 spontaneamente né pacificamente, bensì per effetto di attività giudiziali esecutive promosse.
4 L'interesse dell'opponente al rigetto della domanda principale di accertamento e dichiarazione di inesistenza del suo titolo azionata dai germani opponenti permaneva dall'inizio alla conclusione del giudizio. L'esecuzione delle opere di frazionamento e consegna delle chiavi avvenivano nel corso del giudizio di opposizione di merito, ma successivamente allo svolgimento delle difese dell'opposto, che ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione poiché conservava l'interesse al rigetto della domanda principale degli opponenti.
Il giudicante ha errato, secondo l'appellante, nell'omettere ogni motivazione, anche implicita, sulle domande principali di accertamento e di dichiarazione di inesistenza del diritto dell'appellante, sull'errato presupposto della cessazione della materia del contendere.
Pertanto, chiede di accertare e dichiarare la soccombenza sostanziale degli Parte_1 opponenti e – o quantomeno virtuale – ai fini della Controparte_2 Controparte_1 statuizione sulle spese di lite;
porre a carico degli appellati le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
in subordine, la compensazione di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, la parte appellante censura il capo della sentenza relativo alla dichiarata inammissibilità delle domande riconvenzionali di rendimento di conto e di risarcimento del danno svolte dall'opposto solo in quanto – come affermato nella sentenza impugnata - “aventi tutte petitum e causa petendi scevre da correlazione alcuna con l'oggetto proprio del giudizio di opposizione all'esecuzione. Non constano neppure i motivi di opportunità per la celebrazione del simultaneus processus”.
Le domande riconvenzionali di cui l'appellante invoca la dichiarazione di ammissibilità vertono nell'ordine, sui seguenti aspetti:
-ordinare ai germani e di rendere il conto della propria Controparte_1 Controparte_2 gestione esclusiva relativa al compendio immobiliare della massa ereditaria della madre, sig.ra
, a far data dall'apertura della successione, intervenuta il 17/12/2004; Controparte_3 condannare gli stessi germani al pagamento, in favore del fratello di CP_2 Parte_1
“tutte le somme che, all'esito della resa del detto conto, e fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 64/2011 del Tribunale di Monza (18/11/2015), risulteranno essergli dovute a fronte della sua quota di riserva - qui prudenzialmente, quantificate in € 12.000,00 annui - oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge (dedotto, in compensazione, l'importo riconosciuto di € 146,66 senza condizioni)”;
- con riferimento al valore locativo degli immobili commerciali siti nel Comune di Meda - segnatamente, il subalterno 703 Foglio 16 Mappale 99 Catasto o Fabbricati dell'indicato
Comune, quale risulterà all'esito del frazionamento ordinato dal Tribunale di Monza -
5 determinare in € 12.000,00 annui, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il corrispettivo dovuto a (anche a titolo di danni) per il periodo dal 18/11/2015 fino a quella del Parte_1 completamento di dette opere e della sua effettiva immissione in possesso e godimento dell'immobile di cui è proprietario, con pronuncia di condanna avente ad oggetto Parte_1 il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
A detta dell'appellante, quindi, “l'utilizzo esclusivo da parte dei germani e CP_2 CP_1 dei beni ereditari ed il successivo impedimento del frazionamento dal 3/12/2015
[...]
(passaggio in giudicato della sentenza divisionale), rendono non solo opportuno, ma obbligato lo scrutinio delle domande di rendimento del conto e di risarcimento del danno, se non si vuol incorrere nelle sanzioni della o legge Pinto”.
In aggiunta, si chiede l'accesso in via istruttoria - negata nel corso del primo giudizio senza alcuna motivazione a riguardo - al fine di:
-disporre CTU al fine di determinare il valore locativo degli immobili ad uso magazzino nel
Comune di Meda (periodi annuali compresi tra il 2005 e il 2023);
-acquisire d'ufficio il fascicolo della causa R.G. 1133/2005 del Tribunale di Monza Sezione
Distaccata di Desio e il fascicolo dell'esecuzione avanti il Tribunale di Monza RGE 118/2034;
-ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, come riportati nell'atto di impugnazione.
3. All'udienza del 17/06/2025 il Consigliere istruttore, rappresentata alle parti la questione preliminare in merito alla tempestività del proposto appello, invitava le stesse a precisare le conclusioni, rinviando la causa all'udienza del 15/07/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Concedeva altresì alle parti i termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusionali, sino a dieci giorni prima dell'udienza.
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la Corte non può non rilevare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c.
È, infatti, pacifico che la sentenza impugnata abbia ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la sentenza n. 1935/2024 emessa dal Tribunale di Monza in Parte_1 data 04/07/2024 e pubblicata in data 08/07/2024, non notificata.
La qualificazione giuridica data dal giudice all'azione proposta (incontestata tra le parti), in base al principio dell'apparenza e a prescindere dalla sua esattezza, individua il mezzo di impugnazione e così, nel caso di opposizione in materia esecutiva, la sentenza è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata dal giudice come opposizione all'esecuzione, mentre
6 è inappellabile laddove qualificata come opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sent. n. 13203 del 31/05/2010 e Cass. sent. n. 7611/2016).
A fronte dell'azione esperita da , come qualificata dal primo giudice, deve trovare Parte_1 applicazione l'art. 92 R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 che esclude che i giudizi di opposizione all'esecuzione siano soggetti alla sospensione feriale dei termini.
Di conseguenza, l'impugnazione proposta da con notifica dell'atto di appello Parte_1 effettuata il 10 febbraio 2025 e, quindi, ben oltre il termine massimo di sei mesi scadente in data 08/01/2025 (rispetto alla data dell'08/07/2024 di pubblicazione della sentenza impugnata)
è tardivo, con conseguente decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Tale conclusione rende superflua ogni considerazione in ordine alla questione di ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte in primo grado da . Parte_1
5. Il Collegio non ritiene sussistano, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione di quell'indirizzo giurisprudenziale – invocato dall'appellante – affermato, tra le altre, da Cass.
3.04.2013, n. 8113, nonché da Cass. 3.4.2014, n. 15892, in base al quale poiché (in tesi) le ulteriori domande introdotte dal con l'atto introduttivo del giudizio di merito Parte_1 sarebbero domande “ordinarie” autonome, non direttamente accessorie o conseguenziali alla domanda principale di opposizione, sarebbero dunque esenti dall'eccezione di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969 e soggette alla sospensione feriale dei termini, con conseguente applicabilità della disciplina ordinaria all'intera controversia, in forza del cumulo di domande e della conseguente connessione.
Trova applicazione, nella specie, la giurisprudenza secondo cui «la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, quindi non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione, soltanto qualora, in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia;
resta invece sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale il giudizio di opposizione all'esecuzione nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata» (così Cass. Ordinanza 17328/2018; v. anche la sentenza 21 gennaio
2014, n. 1123 e la sentenza 22 giugno 2016, n. 12888). In tal senso anche la recente Cass.
Ordinanza n. 5058 del 26/02/2025.
7 Nel caso di specie l'oggetto dell'appello è ancora lo stesso del giudizio di primo grado, ovvero l'opposizione all'esecuzione proposta, sia pure in relazione al profilo delle spese, e non verte esclusivamente sulla ammissibilità delle domande riconvenzionali;
pertanto, la controversia rimane qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. e, come tale, sottratta alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
6. La ritenuta tardività dell'impugnazione assorbe tutti i motivi d'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza n. 1935/2024.
7. Le spese del presente grado, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante, derivando la decisione dall'applicazione di una disposizione di legge non dubbia e la cui interpretazione non è controversa in giurisprudenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (determinato in base al valore della domanda -come indicato dallo stesso appellante), applicando i valori minimi stabiliti con D.M. 147/2022, in considerazione della natura della pronuncia.
Grava, altresì, a carico dell'appellante, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1935/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da . Parte_1
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per onorari (di cui € 567,00 per fase studio, € 461,00 per atto introduttivo, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 15 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.02.2025 avverso la sentenza n. 1935/2024 emessa dal Tribunale di
Monza, III civile, il 04.07.2024 e pubbl. l'08.07.2024 da
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1
Massena n. 9, presso lo Studio dell'avv. Antonio Saronni del Foro di Milano (c.f.
) e dell'avv. Simona Serretti del Foro di Milano (c.f. C.F._2
) che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di C.F._3 citazione in appello, appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Mariano Comense (CO), in Piazzale Dott. G. C.F._5 del Curto n. 2, presso lo studio dell'avv. Claudia Bellotti (c.f. ) e C.F._6 dell'avv. Emanuela Frigerio (c.f. ) del Foro di Como che li C.F._7 rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1935/2024 emessa dal Tribunale di Monza l'8/7/2024 in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, co. 2 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
1 Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 1935/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza il 04 luglio 2024, pubblicata il 08 luglio 2024, così giudicare: Previa ogni declaratoria ritenuta del caso, accogliere l'impugnazione del signor Parte_1 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: a) accertare e dichiarare la soccombenza sostanziale degli opponenti e Controparte_2
o quanto meno virtuale- ai fini della statuizione sulle spese di lite;
Controparte_1
b) porre a carico degli appellati signori e le spese ed i compensi del CP_2 Controparte_1 giudizio di primo grado e del presente gravame, oltre accessori di legge;
c) in subordine, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio;
d) ammettere le domande di rendimento del conto e di risarcimento del danno, che qui si riportano: d.1) ordinare ai germani e di rendere il conto della propria CP_1 Controparte_2 gestione esclusiva del compendio immobiliare della massa ereditaria della madre
[...]
a far tempo dall'apertura della successione intervenuta il 17/12/2004, e CP_3 condannare gli stessi germani a pagare, in favore del fratello , tutte le somme CP_2 Pt_1 che, all'esito della resa del detto conto, e fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 64/2011 del Tribunale di Monza (18/11/2015), risulteranno essergli dovute a fronte della sua quota di riserva - qui prudenzialmente, quantificate in € 12.000,00 annui - oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge (dedotto, in compensazione, l'importo riconosciuto di € 146,66 senza condizioni); d.2) avuto riguardo al valore locativo degli immobili commerciali in Comune di Meda - e, segnatamente, al valore locativo del subalterno 703 Foglio 16 Mappale 99 Catasto o Fabbricati dell'indicato Comune, quale risulterà all'esito del frazionamento ordinato dal Tribunale di Monza — determinare in € 12.000,00 annui, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il corrispettivo dovuto a (occorrendo, anche a titolo di danni) per il Parte_1 periodo dal 18 novembre 2015 fino alla data di completamento di dette opere e della sua effettiva immissione nel possesso e godimento dell'immobile di sua proprietà, pronunciando la relativa condanna: il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. e) in via istruttoria, occorrendo: e.1) disporre CTU allo scopo di determinare il valore locativo degli immobili ad uso magazzino nel Comune di Meda pe ciascuno dei periodi annuali compresi tra il 2005 e il 2023; e.2) acquisire il fascicolo d'ufficio della causa R.G. 1133/2005 del Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio ed il fascicolo dell'esecuzione avanti il Tribunale di Monza RGE 118/2023. e.3) ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi: a) Vero che, sin dall'anno 2005 - quando i germani e chiesero lo CP_1 Controparte_2 scioglimento della comunione ereditaria per la successione di Persona_1 ottenne la collaborazione professionale dell'arch. di Seregno, il
[...] Persona_2 quale gli prestò ogni necessaria assistenza in qualità di C. T.P. nella causa R.G. 1133/2005 Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio. b) Vero che, già nel mese di febbraio 2011, l'arch. cercò di concordare Persona_2 con il C. T.P. dei germani e — il geom. di NO CP_1 Controparte_2 CP_4
- l'esecuzione bonaria del frazionamento immobiliare disposto dalla sentenza n.64/2011 conclusiva della causa innanzi indicata. c) Vero che, dopo la pubblicazione della sentenza n. 3502/2014 della Corte d'Appello di Milano, l'arch. ercò di riprendere il dialogo con i germani Per_2 CP_2 Controparte_1 Cont e con il loro professionista geom. ma non trovò alcuna disponibilità in tal senso. d) Vero che l'impresa Sofall S.r.l. di Carate Brianza - la quale il 17 ottobre 2022 ebbe a redigere il preventivo di € 6.500,00 iva esclusa, per l'esecuzione del frazionamento dell'immobile di 2 Meda via Lombardia 85 - venne reperita, e proposta ai germani o , CP_2 CP_2 CP_1 dall'arch. Per_2 e) Vero che, nel periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 1133/2005 del Tribunale di Monza, tra le parti intervennero numerosissimi scambi di corrispondenza - come risultanti, a campione, dai docc. da 3 a 22 produzioni da rammostrare - Parte_1 corrispondenza cui l'arch. prese parte in prima persona. Persona_2 f) Vero che la lettera raccomandata a/r del 25 giugno 2018 (doc.4 da rammostrare), inoltrata dall'arch. a a ed all'avv. Claudia Bellotti - con cui Per_2 Controparte_2 Controparte_1 venivano richieste le chiavi di accesso al Portoncino d'ingresso scala sud civico 85, nonché al Portoncino d'ingresso scala nord civico 89 (scala ente comune) — veniva riscontrata dall'avv. Bellotti con e-mail del 10/10/2018 (doc.6 da rammostrare) con la quale, tra l'altro, veniva dichiarato: “i miei clienti sono disponibili ad aprire e chiudere l'immobile ogni volta che sarà necessario, finché non sarà stato edificato il muro, come da mia precedente mail 24/01/18”. g) Vero che, in data 08 novembre 2023, l'impresa Sofall S.r.l. Redigeva – e trasmetteva alle parti - il nuovo preventivo di € 6.700,00 iva esclusa, per l'esecuzione del frazionamento dell'immobile di Meda, via Lombardia 85, come da doc. 28 da rammostrare. Teste: arch. di Seregno via Cadore 189. Persona_2
Per parte appellata: Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello, contrariis rejectis, così giudicare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dall'appellante Pt_1
per il mancato rispetto dei termini di legge per la sua proposizione.
[...] Con vittoria di spese e compensi del primo e del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, cpa 4% e iva., rimborso spese Ctu e Ctp.
Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 1935/2024 pubblicata in data 08/07/2024 dal Tribunale di Monza, Sez. III civile, nella causa n. 5778/2023 R.G., con vittoria di spese legali di primo grado e del grado di appello;
-proponendo altresì, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, tutte le domande, difese ed eccezioni già svolte in primo grado, anche assorbite dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e precisamente In via principale: Nel merito, si chiede accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di Parte_1 procedere esecutivamente in virtù della sentenza n. 64/2021 Tribunale di Monza - sez. distaccata di Desio nei confronti dei fratelli e . Controparte_2 CP_1 Si contesta l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di per ottenere Parte_1 resoconto e corrispettivo di godimento, poiché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore ex art 36 c.p.c. Si contesta l'inammissibilità delle avverse domande riconvenzionali poiché, vertendosi in materia di successione ereditaria, vi è l'obbligo della mediazione, non assolto da controparte.
-chiedendo il rigetto delle domande riconvenzionali avverse come formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, nonché per l'intervenuta prescrizione;
chiedendo il rigetto delle domande riconvenzionali avverse ai sensi e per l'effetto dell'art. 1227 comma II c.c.
-In via subordinata: Nel merito Accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore, ex art. 1227 co. I c.c., e per l'effetto limitare la condanna al risarcimento dei danni che verranno effettivamente provati e detratta la quota di corresponsabilità dell ' attore medesimo.
Gli appellati qui convenuti chiedono altresì, in via riconvenzionale meramente subordinata nella denegata ipotesi di ammissione della avversa domanda seconda domanda
3 riconvenzionale — in via di reconventio reconventionis, previa ogni necessaria declaratoria, la condanna di al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile Parte_1 de quo, per la somma di € 16.319,00 all'anno, o per la diversa somma che risulterà in corso di causa, per gli anni per cui risulterà dovuta. Con condanna altresì per lite temeraria ex art. 96 c.p.c . Con vittoria di spese e compensi del primo e del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, cpa 4% e iva., rimborso spese Ctu e Ctp. In via istruttoria: Si contesta l'ammissibilità di tutte le avverse istanze istruttorie per i motivi meglio infra specificati (punto 6) SULLE AVVERSE RICHIESTE IN VIA ISTRUTTORIA, pagg. da 20 a 21). Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse domande in via riconvenzionale, per la domanda svolta dai qui convenuti quale reconventio reconventionis, si chiede disporsi CTU al fine di determinare il valore locativo degli immobili di cui è causa, di proprietà dei fratelli
e per gli anni per cui risulterà dovuta dal 2011. CP_1 Controparte_2
All'odierna udienza, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., i Procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni come in atti ed illustrato oralmente i rispettivi argomenti;
la
Corte espone le seguenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1935/2024 emessa il 04.07.2024, pubblicata l'08.07.2024, sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. introdotta da Pt_1
, relativa alla procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. da questi stesso intrapresa per
[...]
l'esecuzione della sentenza di divisione n. 64/2011 del Tribunale di Monza, passata in giudicato il
3.12.2015, dichiarava la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte, condannando il sig. al pagamento in favore dei sig. Parte_1 [...]
e delle spese di lite relative alla fase di merito del giudizio, per aver CP_1 Controparte_2 questi “introdotto e coltivato il giudizio nonostante l'avvenuta realizzazione di tutte le attività necessarie per dare esecuzione alla sentenza di divisione posta in esecuzione”.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello , con atto notificato in data 10.02.2025, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
2.1 Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta “l'erronea ricostruzione e valutazione dello svolgimento dei fatti presupposto della decisione in ordine alla soccombenza ed alla condanna alle spese di lite, con riferimento agli artt. 111 c. 2, n. 4 Cost., 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e
118 disp att. c.p.c.”
Secondo l'appellante, l'ottemperanza alle disposizioni della sentenza n. 64/2011 contenente gli obblighi di facere imposti ai germani e non è avvenuta Controparte_1 Controparte_2 spontaneamente né pacificamente, bensì per effetto di attività giudiziali esecutive promosse.
4 L'interesse dell'opponente al rigetto della domanda principale di accertamento e dichiarazione di inesistenza del suo titolo azionata dai germani opponenti permaneva dall'inizio alla conclusione del giudizio. L'esecuzione delle opere di frazionamento e consegna delle chiavi avvenivano nel corso del giudizio di opposizione di merito, ma successivamente allo svolgimento delle difese dell'opposto, che ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione poiché conservava l'interesse al rigetto della domanda principale degli opponenti.
Il giudicante ha errato, secondo l'appellante, nell'omettere ogni motivazione, anche implicita, sulle domande principali di accertamento e di dichiarazione di inesistenza del diritto dell'appellante, sull'errato presupposto della cessazione della materia del contendere.
Pertanto, chiede di accertare e dichiarare la soccombenza sostanziale degli Parte_1 opponenti e – o quantomeno virtuale – ai fini della Controparte_2 Controparte_1 statuizione sulle spese di lite;
porre a carico degli appellati le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
in subordine, la compensazione di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, la parte appellante censura il capo della sentenza relativo alla dichiarata inammissibilità delle domande riconvenzionali di rendimento di conto e di risarcimento del danno svolte dall'opposto solo in quanto – come affermato nella sentenza impugnata - “aventi tutte petitum e causa petendi scevre da correlazione alcuna con l'oggetto proprio del giudizio di opposizione all'esecuzione. Non constano neppure i motivi di opportunità per la celebrazione del simultaneus processus”.
Le domande riconvenzionali di cui l'appellante invoca la dichiarazione di ammissibilità vertono nell'ordine, sui seguenti aspetti:
-ordinare ai germani e di rendere il conto della propria Controparte_1 Controparte_2 gestione esclusiva relativa al compendio immobiliare della massa ereditaria della madre, sig.ra
, a far data dall'apertura della successione, intervenuta il 17/12/2004; Controparte_3 condannare gli stessi germani al pagamento, in favore del fratello di CP_2 Parte_1
“tutte le somme che, all'esito della resa del detto conto, e fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 64/2011 del Tribunale di Monza (18/11/2015), risulteranno essergli dovute a fronte della sua quota di riserva - qui prudenzialmente, quantificate in € 12.000,00 annui - oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge (dedotto, in compensazione, l'importo riconosciuto di € 146,66 senza condizioni)”;
- con riferimento al valore locativo degli immobili commerciali siti nel Comune di Meda - segnatamente, il subalterno 703 Foglio 16 Mappale 99 Catasto o Fabbricati dell'indicato
Comune, quale risulterà all'esito del frazionamento ordinato dal Tribunale di Monza -
5 determinare in € 12.000,00 annui, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il corrispettivo dovuto a (anche a titolo di danni) per il periodo dal 18/11/2015 fino a quella del Parte_1 completamento di dette opere e della sua effettiva immissione in possesso e godimento dell'immobile di cui è proprietario, con pronuncia di condanna avente ad oggetto Parte_1 il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
A detta dell'appellante, quindi, “l'utilizzo esclusivo da parte dei germani e CP_2 CP_1 dei beni ereditari ed il successivo impedimento del frazionamento dal 3/12/2015
[...]
(passaggio in giudicato della sentenza divisionale), rendono non solo opportuno, ma obbligato lo scrutinio delle domande di rendimento del conto e di risarcimento del danno, se non si vuol incorrere nelle sanzioni della o legge Pinto”.
In aggiunta, si chiede l'accesso in via istruttoria - negata nel corso del primo giudizio senza alcuna motivazione a riguardo - al fine di:
-disporre CTU al fine di determinare il valore locativo degli immobili ad uso magazzino nel
Comune di Meda (periodi annuali compresi tra il 2005 e il 2023);
-acquisire d'ufficio il fascicolo della causa R.G. 1133/2005 del Tribunale di Monza Sezione
Distaccata di Desio e il fascicolo dell'esecuzione avanti il Tribunale di Monza RGE 118/2034;
-ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, come riportati nell'atto di impugnazione.
3. All'udienza del 17/06/2025 il Consigliere istruttore, rappresentata alle parti la questione preliminare in merito alla tempestività del proposto appello, invitava le stesse a precisare le conclusioni, rinviando la causa all'udienza del 15/07/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Concedeva altresì alle parti i termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusionali, sino a dieci giorni prima dell'udienza.
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la Corte non può non rilevare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c.
È, infatti, pacifico che la sentenza impugnata abbia ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la sentenza n. 1935/2024 emessa dal Tribunale di Monza in Parte_1 data 04/07/2024 e pubblicata in data 08/07/2024, non notificata.
La qualificazione giuridica data dal giudice all'azione proposta (incontestata tra le parti), in base al principio dell'apparenza e a prescindere dalla sua esattezza, individua il mezzo di impugnazione e così, nel caso di opposizione in materia esecutiva, la sentenza è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata dal giudice come opposizione all'esecuzione, mentre
6 è inappellabile laddove qualificata come opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sent. n. 13203 del 31/05/2010 e Cass. sent. n. 7611/2016).
A fronte dell'azione esperita da , come qualificata dal primo giudice, deve trovare Parte_1 applicazione l'art. 92 R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 che esclude che i giudizi di opposizione all'esecuzione siano soggetti alla sospensione feriale dei termini.
Di conseguenza, l'impugnazione proposta da con notifica dell'atto di appello Parte_1 effettuata il 10 febbraio 2025 e, quindi, ben oltre il termine massimo di sei mesi scadente in data 08/01/2025 (rispetto alla data dell'08/07/2024 di pubblicazione della sentenza impugnata)
è tardivo, con conseguente decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Tale conclusione rende superflua ogni considerazione in ordine alla questione di ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte in primo grado da . Parte_1
5. Il Collegio non ritiene sussistano, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione di quell'indirizzo giurisprudenziale – invocato dall'appellante – affermato, tra le altre, da Cass.
3.04.2013, n. 8113, nonché da Cass. 3.4.2014, n. 15892, in base al quale poiché (in tesi) le ulteriori domande introdotte dal con l'atto introduttivo del giudizio di merito Parte_1 sarebbero domande “ordinarie” autonome, non direttamente accessorie o conseguenziali alla domanda principale di opposizione, sarebbero dunque esenti dall'eccezione di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969 e soggette alla sospensione feriale dei termini, con conseguente applicabilità della disciplina ordinaria all'intera controversia, in forza del cumulo di domande e della conseguente connessione.
Trova applicazione, nella specie, la giurisprudenza secondo cui «la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, quindi non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione, soltanto qualora, in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia;
resta invece sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale il giudizio di opposizione all'esecuzione nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata» (così Cass. Ordinanza 17328/2018; v. anche la sentenza 21 gennaio
2014, n. 1123 e la sentenza 22 giugno 2016, n. 12888). In tal senso anche la recente Cass.
Ordinanza n. 5058 del 26/02/2025.
7 Nel caso di specie l'oggetto dell'appello è ancora lo stesso del giudizio di primo grado, ovvero l'opposizione all'esecuzione proposta, sia pure in relazione al profilo delle spese, e non verte esclusivamente sulla ammissibilità delle domande riconvenzionali;
pertanto, la controversia rimane qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. e, come tale, sottratta alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
6. La ritenuta tardività dell'impugnazione assorbe tutti i motivi d'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza n. 1935/2024.
7. Le spese del presente grado, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante, derivando la decisione dall'applicazione di una disposizione di legge non dubbia e la cui interpretazione non è controversa in giurisprudenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (determinato in base al valore della domanda -come indicato dallo stesso appellante), applicando i valori minimi stabiliti con D.M. 147/2022, in considerazione della natura della pronuncia.
Grava, altresì, a carico dell'appellante, ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1935/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da . Parte_1
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per onorari (di cui € 567,00 per fase studio, € 461,00 per atto introduttivo, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 15 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
8