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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 660/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE
Appellante nei confronti di:
(c.f. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
CICCARELLO LUCILIA;
, contumace Parte_2
Appellate
(c.f. ), già e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. CICCARELLO LUCILIA
Interveniente
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: appellante: “si conclude come in atto di appello e successive note di trattazione scritta depositate e relative alle udienze del 26/03/2021 e 28/01/2022 e si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
interveniente: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO disporre il rinvio per la precisazione delle conclusioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4/5/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5372/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 4/12/2019, con cui è stata parzialmente accolta la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di e , contestando la statuizione per Controparte_2 Parte_2
diverse ragioni.
Costituendosi, (già ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2
dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Nelle more, a seguito della fusione per incorporazione della nella Controparte_1
società , quest'ultima è intervenuta volontariamente nel presente Controparte_3
giudizio, riportandosi integralmente alle domande e alle difese già spiegate.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 21 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, a Parte_1
(già e a , il risarcimento Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 14 novembre 2011. Aveva narrato l'attore che, mentre stava percorrendo, a bordo di un motociclo, “il Corso dei
Mille, con direzione di marcia da Palermo verso Villabate”, alle ore 16:30 circa, venne urtato dall'autovettura targata ZA112PB di proprietà di , rovinando al Parte_2
suolo e riportando gravi lesioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attore aveva concorso “in modo significativo alla produzione dell'evento”, come detto, è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di
Palermo, così accordando il risarcimento ma in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.
Col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della Parte_1
statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura (oltre che della entità dei danni patiti): evidenzia invece la inattendibilità dei testi escussi (quelli che avrebbero assistito al sinistro) e la valenza probatoria dei documenti redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo, sottolineandone la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame per inesistenza della notificazione dell'atto di appello: sul punto, il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 8/9/2022 n. 26511).
Nel merito, l'appello risulta parzialmente fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente dell'autovettura targata ZA112PB, che nel transitare sulla via Monsignor Giovanni
Bacile, in Palermo, all'incrocio con il Corso dei Mille, avrebbe urtato , Parte_1
cagionandogli gravi lesioni personali.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante non ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro, alla correlata responsabilità e all'entità dei danni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta “il concorso di colpa riconosciuto in sentenza”, adducendo che lo stesso “risulta da un mero procedimento deduttivo adottato dal Giudicante e privo di alcun fondamento, nonché contrastante con quanto accertato dalla Polizia stradale intervenuta sui luoghi” e che lo stesso “non avrebbe dovuto affidarsi alle deduzioni soggettive” dei testi, le quali “in questo caso costituiscono delle mere valutazioni personali” (cfr. pagg. 7-8, atto di appello).
Segnatamente, quanto addotto si incentra sulla attendibilità dei testimoni, che tuttavia deve essere valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente, e che conducono a ritenere indimostrata la tesi dell'appellante.
Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis Cass. n.15712/2010).
Devesi inoltre ricordare che “in tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro)”, principi questi – ripresi da
Cassazione civile sez. VI 21/11/2022 n. 34163 – che risultano correttamente tenuti in considerazione dal primo giudice.
Dalla documentazione redatta dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro emerge infatti che “ alla guida dell'autovettura Rover Free Lander Parte_3
targata ZA112PB, percorreva via Monsignore Giovanni Bacile, strada a doppio senso di circolazione, con direttrice di marcia da via Messina Marine verso Corso dei Mille.
Pervenuto all'intersezione con quest'ultima via, dove è presente segnaletica di STOP, impegnava l'area dell'incrocio, non dando la dovuta precedenza ai veicoli. Con tale condotta omissiva veniva a collidere contro un motociclo Honda SH targato DD20519 che, condotto da , percorreva Corso dei Mille, strada a doppio senso di Parte_1
circolazione, con direzione di marcia da Palermo centro verso Villabate e che stava
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 impegnando la stessa area dell'incrocio con una condotta di guida imprudente in considerazione sia della traccia di frenata di circa 10 metri riconducibile al motociclo che ai danni su entrambi i veicoli (…). Da quanto descritto, si ravvisa la violazione dell'art. 145 comma 5 CdS a carico dell'automobilista per non avere data precedenza in presenza di segnaletica di STOP;
mentre a carico del motociclista si ravvisa una condotta di guida imprudente nell'impegnare un'area di intersezione in violazione dell'art. 145 comma 1 CdS” (cfr. pag. 2, rapporto di incidente stradale, all. 6 all'atto di appello).
Quanto esposto trova conferma nelle dichiarazioni spontanee dei testi: in particolare,
ha affermato che “mi trovavo alla guida dell'autocarro di proprietà Testimone_1
della ditta per cui lavoro e stavo percorrendo C.so dei Mille con direzione di marcia da
Palermo verso Villabate. Giunto a circa 30 mt dall'intersezione con via Monsignore
Giovanni Bacile, nel mio stesso senso di marcia il motociclo (…) mi superava a sinistra
a velocità sostenuta, e giunto all'intersenzione con la via Monisgnore Giovanni Bacile, entrava in collisione con il veicolo (…) condotto dal sig. e di Parte_3
ricordare che il motociclista lo superava “mantenendo una velocità elevata”; il testimone ha dichiarato che “mi trovavo alla guida della mia Testimone_2
autovettura e percorrevo a Palermo via Monsignore Bacile con direzione di marcia dal lato mare verso lato monte quando notavo che il veicolo” condotto da Pt_3
“dopo essere ripartito dal segnale di STOP impegnava Corso dei Mille e dopo
[...]
aver ultimato l'attraversamento (mancava circa 1 mt) si scontrava violentemente con il motociclo (…) che sopraggiungeva a velocità sostenuta” (cfr. dichiarazioni spontanee allegate all'atto depositato il 19/1/2021 dall'impresa assicurativa). Detti testi, escussi in primo grado, hanno confermato le precedenti dichiarazioni: in particolare, Tes_2
ha ribadito che “il motociclo andava a velocità sostenuta”; non vi sono
[...]
dunque motivi per dubitare circa la loro attendibilità.
Pertanto, il giudice ha correttamente riconosciuto, nei confronti di , Parte_1
una percentuale di responsabilità nel sinistro pari al 40%: né l'appellante adduce ragioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 per le quali il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, in subordine rispetto alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, una percentuale in ogni caso non superiore al 20%.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erronea quantificazione del danno riconosciutogli in ragione del concorso di responsabilità e lamenta la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale (cfr. ancora atto di appello, pagg. 10-12).
Ribadita la correttezza del riconoscimento del concorso di colpa, la doglianza è infondata anche in punto di personalizzazione del danno: in sede di legittimità è stato infatti chiarito che l'aumento che il giudice può riconoscere “rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 3/3/2023 n. 6378).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha riconosciuto una percentuale di personalizzazione del danno: dalla sentenza emerge infatti che “considerato che, all'epoca del fatto, l'attore aveva 18 anni, si ottiene che il risarcimento a lui spettante ammonta ad euro 233.797,70, di cui: -euro 170.298,00, a titolo di danno biologico;
euro 25.544,70 pari al 15% del d.b. accertato, a titolo di “personalizzazione”, tenuto conto dei postumi invalidanti residuati e delle sofferenze patite dall'attore; -euro
6.860,00, a titolo di invalidità temporanea totale;
-euro 7.595,00, a titolo di invalidità temporanea parziale;
-euro23.500,00, a titolo di spese sanitarie, presenti (euro
1.000,00) e future (euro 22.500,00)” (cfr. pag. 9, sentenza impugnata).
In tal modo è stato valorizzato il pur generico riferimento che era stato prospettato dal danneggiato al maggiore disagio per i postumi, tenendo conto delle complete valutazioni;
né l'appellante supporta adeguatamente le ragioni che avrebbero dovuto indurre a personalizzazione con percentuale maggiore (cfr. sul tema della personalizzazione Cassazione civile sez. III 25/1/2024 n. 2433).
Passando al terzo motivo, contesta il mancato riconoscimento del Parte_1
danno “da perdita della capacità lavorativa generica/specifica”, affermando che il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 giudice avrebbe dovuto motivare in ordine all'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sul punto, peraltro modificate in sede di chiarimenti alle osservazioni delle parti (cfr. pag. 13, atto di appello).
Anche tale doglianza non merita accoglimento: in sede di legittimità viene evidenziato che “quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia già tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è necessario, pertanto, che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che sono da considerarsi implicitamente disattese” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/9/2023 n. 26103).
Ancora la Suprema Corte ha chiarito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12/6/2023 n. 16628).
Inoltre, “il danno per perdita di chances lavorative, è naturalmente un danno patrimoniale, per cui sulla sua sussistenza o meno non ha alcuna incidenza, ictu oculi, la percentuale - personalizzata o meno - del danno biologico” e “il soggetto che intenda ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto anche solo di alcuni dei presupposti per raggiungere il risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile si ponga come conseguenza immediata e diretta” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 28/2/2023 n.
5990).
Ebbene, in ordine alla perdita/riduzione della capacità lavorativa specifica, Parte_1
non ha provato i presupposti per riconoscere un ristoro. Egli, infatti, non ha
[...]
prodotto documentazione attestante l'effettiva attività lavorativa svolta in precedenza, né documentazione sul reddito percepito in epoca precedente al sinistro idonea a dimostrare la sussistenza e l'entità del relativo pregiudizio.
Segnatamente, il consulente tecnico di parte si limita solo a sottolineare, genericamente, che “le menomazioni evidenziate comporteranno una difficoltà all'inserimento nel mondo lavorativo del soggetto (in atto in attesa di occupazione)”
(cfr. pag. 11, consulenza tecnica di parte, Dott. , all. 22 all'atto di Persona_1
appello).
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha prima ritenuto che “Non è prevedibile alcuna riduzione di capacità lavorativa manuale o intellettuale” (cfr. relazione peritale dell'11/12/2017) e solo nei chiarimenti alle osservazioni delle parti ha genericamente affermato che “ potrebbe esplicare attività lavorativa manuale che necessita di Parte_1
prolungata stazione eretta, protratta deambulazione e sforzi fisici;
su tale tipologia di attività possono incidere gli esiti, residuati e descritti in relazione, a carico del femore sinistro. Tali esiti possono rendere discretamente più usurante una attività manuale come sopra descritto” (cfr. chiarimenti del 20/4/2018): non risulta pertanto provato alcun danno da perdita della capacità lavorativa per il danneggiato.
Infine, l'appellante contesta pure la compensazione delle spese di lite del primo grado disposta dal Tribunale: precisamente, affermando che il giudice di prime cure avrebbe
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 dovuto condannare i convenuti al pagamento delle stesse.
Ora, vale osservare che in materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”; in sede di legittimità, è stato poi chiarito che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez.
VI, ordinanza 24/3/2015 n. 5842).
Ebbene, è innegabile che nel caso di specie ha dovuto avviare il giudizio per Parte_1
ottenere il completo ristoro del danno patito;
emerge quindi la soccombenza degli appellati, che non può escludersi solo per il rifiuto della proposta conciliativa in corso di causa. D'altronde, è da evidenziare che “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi”
(Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641), norma espressamente richiamata dall'art. 91 c.p.c.
Pertanto, gli appellati andavano e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , e dette spese Parte_1
vengono liquidate, sulla base dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento (pari a €
11.081,70), in complessivi € 5.200,00 (d.m. 55/2014, scaglione da 5.201 a 26.000), oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione ex art. 93 c.p.c.); e infine ponendo a carico di entrambe le parti convenute qui appellate le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.
Per le spese di lite del presente giudizio, invece, stante la solo parziale soccombenza degli appellati, possono compensarsi per metà, ponendosi a carico degli appellati in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 solido la restante metà, e vengono liquidate, nell'intero, in € 4.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da , con atto di Parte_1
citazione del 4/5/2020 avverso la sentenza n. 5372/2019 resa dal Tribunale di Palermo il
4/12/2019, e in riforma di detta sentenza: condanna , già e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
e , in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Parte_2
dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 5.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo a carico di entrambe le parti le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio
(con distrazione ex art. 93 c.p.c.).
Compensa per metà le spese di lite, e condanna , già Controparte_3
e già e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
al pagamento in favore dell'appellante della restante metà, liquidate per l'intero in €
4.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 20 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 660/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE
Appellante nei confronti di:
(c.f. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
CICCARELLO LUCILIA;
, contumace Parte_2
Appellate
(c.f. ), già e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. CICCARELLO LUCILIA
Interveniente
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: appellante: “si conclude come in atto di appello e successive note di trattazione scritta depositate e relative alle udienze del 26/03/2021 e 28/01/2022 e si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
interveniente: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO disporre il rinvio per la precisazione delle conclusioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4/5/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5372/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 4/12/2019, con cui è stata parzialmente accolta la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di e , contestando la statuizione per Controparte_2 Parte_2
diverse ragioni.
Costituendosi, (già ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2
dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Nelle more, a seguito della fusione per incorporazione della nella Controparte_1
società , quest'ultima è intervenuta volontariamente nel presente Controparte_3
giudizio, riportandosi integralmente alle domande e alle difese già spiegate.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 21 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, a Parte_1
(già e a , il risarcimento Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 14 novembre 2011. Aveva narrato l'attore che, mentre stava percorrendo, a bordo di un motociclo, “il Corso dei
Mille, con direzione di marcia da Palermo verso Villabate”, alle ore 16:30 circa, venne urtato dall'autovettura targata ZA112PB di proprietà di , rovinando al Parte_2
suolo e riportando gravi lesioni.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attore aveva concorso “in modo significativo alla produzione dell'evento”, come detto, è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di
Palermo, così accordando il risarcimento ma in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.
Col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della Parte_1
statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura (oltre che della entità dei danni patiti): evidenzia invece la inattendibilità dei testi escussi (quelli che avrebbero assistito al sinistro) e la valenza probatoria dei documenti redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo, sottolineandone la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame per inesistenza della notificazione dell'atto di appello: sul punto, il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 8/9/2022 n. 26511).
Nel merito, l'appello risulta parzialmente fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente dell'autovettura targata ZA112PB, che nel transitare sulla via Monsignor Giovanni
Bacile, in Palermo, all'incrocio con il Corso dei Mille, avrebbe urtato , Parte_1
cagionandogli gravi lesioni personali.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante non ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro, alla correlata responsabilità e all'entità dei danni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta “il concorso di colpa riconosciuto in sentenza”, adducendo che lo stesso “risulta da un mero procedimento deduttivo adottato dal Giudicante e privo di alcun fondamento, nonché contrastante con quanto accertato dalla Polizia stradale intervenuta sui luoghi” e che lo stesso “non avrebbe dovuto affidarsi alle deduzioni soggettive” dei testi, le quali “in questo caso costituiscono delle mere valutazioni personali” (cfr. pagg. 7-8, atto di appello).
Segnatamente, quanto addotto si incentra sulla attendibilità dei testimoni, che tuttavia deve essere valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente, e che conducono a ritenere indimostrata la tesi dell'appellante.
Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis Cass. n.15712/2010).
Devesi inoltre ricordare che “in tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro)”, principi questi – ripresi da
Cassazione civile sez. VI 21/11/2022 n. 34163 – che risultano correttamente tenuti in considerazione dal primo giudice.
Dalla documentazione redatta dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro emerge infatti che “ alla guida dell'autovettura Rover Free Lander Parte_3
targata ZA112PB, percorreva via Monsignore Giovanni Bacile, strada a doppio senso di circolazione, con direttrice di marcia da via Messina Marine verso Corso dei Mille.
Pervenuto all'intersezione con quest'ultima via, dove è presente segnaletica di STOP, impegnava l'area dell'incrocio, non dando la dovuta precedenza ai veicoli. Con tale condotta omissiva veniva a collidere contro un motociclo Honda SH targato DD20519 che, condotto da , percorreva Corso dei Mille, strada a doppio senso di Parte_1
circolazione, con direzione di marcia da Palermo centro verso Villabate e che stava
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 impegnando la stessa area dell'incrocio con una condotta di guida imprudente in considerazione sia della traccia di frenata di circa 10 metri riconducibile al motociclo che ai danni su entrambi i veicoli (…). Da quanto descritto, si ravvisa la violazione dell'art. 145 comma 5 CdS a carico dell'automobilista per non avere data precedenza in presenza di segnaletica di STOP;
mentre a carico del motociclista si ravvisa una condotta di guida imprudente nell'impegnare un'area di intersezione in violazione dell'art. 145 comma 1 CdS” (cfr. pag. 2, rapporto di incidente stradale, all. 6 all'atto di appello).
Quanto esposto trova conferma nelle dichiarazioni spontanee dei testi: in particolare,
ha affermato che “mi trovavo alla guida dell'autocarro di proprietà Testimone_1
della ditta per cui lavoro e stavo percorrendo C.so dei Mille con direzione di marcia da
Palermo verso Villabate. Giunto a circa 30 mt dall'intersezione con via Monsignore
Giovanni Bacile, nel mio stesso senso di marcia il motociclo (…) mi superava a sinistra
a velocità sostenuta, e giunto all'intersenzione con la via Monisgnore Giovanni Bacile, entrava in collisione con il veicolo (…) condotto dal sig. e di Parte_3
ricordare che il motociclista lo superava “mantenendo una velocità elevata”; il testimone ha dichiarato che “mi trovavo alla guida della mia Testimone_2
autovettura e percorrevo a Palermo via Monsignore Bacile con direzione di marcia dal lato mare verso lato monte quando notavo che il veicolo” condotto da Pt_3
“dopo essere ripartito dal segnale di STOP impegnava Corso dei Mille e dopo
[...]
aver ultimato l'attraversamento (mancava circa 1 mt) si scontrava violentemente con il motociclo (…) che sopraggiungeva a velocità sostenuta” (cfr. dichiarazioni spontanee allegate all'atto depositato il 19/1/2021 dall'impresa assicurativa). Detti testi, escussi in primo grado, hanno confermato le precedenti dichiarazioni: in particolare, Tes_2
ha ribadito che “il motociclo andava a velocità sostenuta”; non vi sono
[...]
dunque motivi per dubitare circa la loro attendibilità.
Pertanto, il giudice ha correttamente riconosciuto, nei confronti di , Parte_1
una percentuale di responsabilità nel sinistro pari al 40%: né l'appellante adduce ragioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 per le quali il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, in subordine rispetto alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, una percentuale in ogni caso non superiore al 20%.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erronea quantificazione del danno riconosciutogli in ragione del concorso di responsabilità e lamenta la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale (cfr. ancora atto di appello, pagg. 10-12).
Ribadita la correttezza del riconoscimento del concorso di colpa, la doglianza è infondata anche in punto di personalizzazione del danno: in sede di legittimità è stato infatti chiarito che l'aumento che il giudice può riconoscere “rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 3/3/2023 n. 6378).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha riconosciuto una percentuale di personalizzazione del danno: dalla sentenza emerge infatti che “considerato che, all'epoca del fatto, l'attore aveva 18 anni, si ottiene che il risarcimento a lui spettante ammonta ad euro 233.797,70, di cui: -euro 170.298,00, a titolo di danno biologico;
euro 25.544,70 pari al 15% del d.b. accertato, a titolo di “personalizzazione”, tenuto conto dei postumi invalidanti residuati e delle sofferenze patite dall'attore; -euro
6.860,00, a titolo di invalidità temporanea totale;
-euro 7.595,00, a titolo di invalidità temporanea parziale;
-euro23.500,00, a titolo di spese sanitarie, presenti (euro
1.000,00) e future (euro 22.500,00)” (cfr. pag. 9, sentenza impugnata).
In tal modo è stato valorizzato il pur generico riferimento che era stato prospettato dal danneggiato al maggiore disagio per i postumi, tenendo conto delle complete valutazioni;
né l'appellante supporta adeguatamente le ragioni che avrebbero dovuto indurre a personalizzazione con percentuale maggiore (cfr. sul tema della personalizzazione Cassazione civile sez. III 25/1/2024 n. 2433).
Passando al terzo motivo, contesta il mancato riconoscimento del Parte_1
danno “da perdita della capacità lavorativa generica/specifica”, affermando che il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 giudice avrebbe dovuto motivare in ordine all'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sul punto, peraltro modificate in sede di chiarimenti alle osservazioni delle parti (cfr. pag. 13, atto di appello).
Anche tale doglianza non merita accoglimento: in sede di legittimità viene evidenziato che “quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia già tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è necessario, pertanto, che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che sono da considerarsi implicitamente disattese” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/9/2023 n. 26103).
Ancora la Suprema Corte ha chiarito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12/6/2023 n. 16628).
Inoltre, “il danno per perdita di chances lavorative, è naturalmente un danno patrimoniale, per cui sulla sua sussistenza o meno non ha alcuna incidenza, ictu oculi, la percentuale - personalizzata o meno - del danno biologico” e “il soggetto che intenda ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto anche solo di alcuni dei presupposti per raggiungere il risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile si ponga come conseguenza immediata e diretta” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 28/2/2023 n.
5990).
Ebbene, in ordine alla perdita/riduzione della capacità lavorativa specifica, Parte_1
non ha provato i presupposti per riconoscere un ristoro. Egli, infatti, non ha
[...]
prodotto documentazione attestante l'effettiva attività lavorativa svolta in precedenza, né documentazione sul reddito percepito in epoca precedente al sinistro idonea a dimostrare la sussistenza e l'entità del relativo pregiudizio.
Segnatamente, il consulente tecnico di parte si limita solo a sottolineare, genericamente, che “le menomazioni evidenziate comporteranno una difficoltà all'inserimento nel mondo lavorativo del soggetto (in atto in attesa di occupazione)”
(cfr. pag. 11, consulenza tecnica di parte, Dott. , all. 22 all'atto di Persona_1
appello).
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha prima ritenuto che “Non è prevedibile alcuna riduzione di capacità lavorativa manuale o intellettuale” (cfr. relazione peritale dell'11/12/2017) e solo nei chiarimenti alle osservazioni delle parti ha genericamente affermato che “ potrebbe esplicare attività lavorativa manuale che necessita di Parte_1
prolungata stazione eretta, protratta deambulazione e sforzi fisici;
su tale tipologia di attività possono incidere gli esiti, residuati e descritti in relazione, a carico del femore sinistro. Tali esiti possono rendere discretamente più usurante una attività manuale come sopra descritto” (cfr. chiarimenti del 20/4/2018): non risulta pertanto provato alcun danno da perdita della capacità lavorativa per il danneggiato.
Infine, l'appellante contesta pure la compensazione delle spese di lite del primo grado disposta dal Tribunale: precisamente, affermando che il giudice di prime cure avrebbe
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 dovuto condannare i convenuti al pagamento delle stesse.
Ora, vale osservare che in materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”; in sede di legittimità, è stato poi chiarito che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez.
VI, ordinanza 24/3/2015 n. 5842).
Ebbene, è innegabile che nel caso di specie ha dovuto avviare il giudizio per Parte_1
ottenere il completo ristoro del danno patito;
emerge quindi la soccombenza degli appellati, che non può escludersi solo per il rifiuto della proposta conciliativa in corso di causa. D'altronde, è da evidenziare che “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi”
(Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641), norma espressamente richiamata dall'art. 91 c.p.c.
Pertanto, gli appellati andavano e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , e dette spese Parte_1
vengono liquidate, sulla base dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento (pari a €
11.081,70), in complessivi € 5.200,00 (d.m. 55/2014, scaglione da 5.201 a 26.000), oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione ex art. 93 c.p.c.); e infine ponendo a carico di entrambe le parti convenute qui appellate le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.
Per le spese di lite del presente giudizio, invece, stante la solo parziale soccombenza degli appellati, possono compensarsi per metà, ponendosi a carico degli appellati in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 solido la restante metà, e vengono liquidate, nell'intero, in € 4.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da , con atto di Parte_1
citazione del 4/5/2020 avverso la sentenza n. 5372/2019 resa dal Tribunale di Palermo il
4/12/2019, e in riforma di detta sentenza: condanna , già e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
e , in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Parte_2
dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 5.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo a carico di entrambe le parti le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio
(con distrazione ex art. 93 c.p.c.).
Compensa per metà le spese di lite, e condanna , già Controparte_3
e già e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
al pagamento in favore dell'appellante della restante metà, liquidate per l'intero in €
4.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 20 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11