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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 399/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 399/2020 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 1 giugno 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 12 marzo 2025
OGGETTO: d a
[...]
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
cod.: 140038 PALEARI (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
. (C.F. con sede in Castelli Calepio (BG), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA del Foro di Parma,
procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
1 (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Vestone (BS) - via Molino n. 4, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
VANZO MARIO, VANZO VITTORIO e VANZO FRANCESCO, tutti del
Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA
c o n l' i n t e r v e n t o d i
C.F. ), con sede in Conegliano (TV) Controparte_3 P.IVA_3
- Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per il tramite della propria mandataria (C.F. CP_4
), con sede in Verona (VR) - viale dell'Agricoltura n. 7, in P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti VANZO MARIO e VANZO
VITTORIO del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 113/2020
pubblicata in data 21 gennaio 2020
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraiis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge:
In via pregiudiziale: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
2 della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente
atto; In via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 113/2020
emessa dal Dott. Stefano Franchioni del Tribunale di Brescia il
18/01/2020, pubblicata il 21/01/2020, notificata a mezzo posta il
Part 28/2/2020, accogliere le domande già avanzate dalla società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai Signori
[...]
e nei confronti di Parte_1 Controparte_5 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615,
comma 1, c.p.c. che si riportano integralmente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna
declaratoria del caso e di Legge,
In Via principale nel Merito:
- Accertare e dichiarare la natura usuraria del tasso di interesse praticato
sul finanziamento n. 33428, per l'effetto dichiarando la nullità parziale
della clausola di pattuizione degli interessi stessi ai sensi dell'art. 1419
Cod. Civ., disponendo, altresì, la sostituzione della clausola stessa con la
norma imperativa di cui all'art. 1815, 2° comma, Cod. Civ.
- Accertare e dichiarare la responsabilità di ex art. 1175 Controparte_2
Cod. Civ. per violazione delle regole di correttezza e buona fede che
presiedono l'attuazione dei rapporti contrattuali e per l'effetto
condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al
risarcimento del danno derivato agli odierni attori nella misura che sarà
ritenuta di giustizia ex art. 1226 Cod. Civ., compensando dette somme con
3 quanto dovesse risultare a debito della società CP_1
In linea istruttoria:
- Con riserva di ulteriore deduzione, produzione ed istanza ex art. 183, 6°
comma, c.p.c., si chiede ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli
di cui alle parti assertive del presente atto da intendersi qui integralmente
richiamati e trascritti e preceduti dal prefisso “è vero che”, con
prefiggendo termine per l'indicazione della lista testimoniale.
- Si chiede altresì fin da ora, previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. di ogni
e più utile documentazione.
- Si chiede ammettersi CTU contabile ed econometrica, finalizzata ad
individuare l'esatto dare avere tra le parti alla luce dell'eventuale
superamento dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/96, eventualmente
ordinando la compensazione ex art. 1241 Cod. Civ. delle somme che
dovessero risultare dovute da parte attrice con quelle che siano già state
pagate dalla stessa”.
In via istruttoria: previa rimessione in istruttoria, si chiede sin da ora
accogliersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria n. 2 ai
sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., da parte degli odierni attori
appellanti (già attori opponenti) nell'ambito del giudizio di primo grado.
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellata
“In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli
4 probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la
presente impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
In via preliminare, accertata l'insussistenza dei gravi e fondati motivi di
sospensione, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
delle Sentenza di primo grado;
Part In via principale nel merito: respingere l'appello proposto da
[...]
e e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 Controparte_5
confermare la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
21.01.2020, n. 113/2020 ordine;
In via subordinata: per il caso di riforma anche solo parziale della
sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di
primo grado: “Nel merito, in via principale, respingere tutte le domande
proposte dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto,
confermando il precetto opposto sia per la somma ivi portata che nella
sua efficacia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande avversarie, confermare il precetto opposto
per la minor somma accertata come dovuta in corso di causa e/o, in ogni
caso, condannare gli attori al pagamento della minor somma accertata
come dovuta in corso di causa, compensando, altresì, le somme
eventualmente riconosciute agli attori a titolo di danno;
In via istruttoria,
con ogni più ampia riserva ci si oppone sin d'ora alle generiche richieste
di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto irrilevanti e
inammissibili, perché meramente esplorative;
Sempre in via istruttoria,
ammettersi prova testimoniale sulle circostanze esposte in narrativa,
5 introdotte dalla locuzione “vero che”. In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze professionali maggiorate di IVA e CPA, oltre a rimborso
forfettario delle spese.”
In via istruttoria, rigettare per i motivi dedotti in narrativa le istanze
istruttorie ex adverso proposte ed in particolare la richiesta di CTU e la
richiesta per l'interrogatorio libero dei sig.ri Parte_1
e ; Controparte_5
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato
di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
Della terza intervenuta
“in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della
cessionaria in relazione ad ogni eventuale Controparte_3
eccezione e/o domanda avversaria risarcitoria e/o di restituzione e/o di
ripetizione scaturente dai rapporti contrattuali intercorsi tra la cedente
e gli appellanti;
Controparte_2
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare
inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter
c.p.c.;
In via preliminare, accertata l'insussistenza dei gravi e fondati motivi di
sospensione, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
delle Sentenza di primo grado;
Parte_ In via principale nel merito: respingere l'appello proposto da
[...]
[...] e e, per l'effetto, CP_6 Parte_1 Controparte_5
confermare la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
21.01.2020, n. 113/2020 ordine;
In via subordinata: per il caso di riforma anche solo parziale della
sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di
primo grado: “Nel merito, in via principale, respingere tutte le domande
proposte dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto,
confermando il precetto opposto sia per la somma ivi portata che nella
sua efficacia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande avversarie, confermare il precetto opposto per la
minor somma accertata come dovuta in corso di causa e/o, in ogni caso,
condannare gli attori al pagamento della minor somma accertata come
dovuta in corso di causa, compensando, altresì, le somme eventualmente
riconosciute agli attori a titolo di danno;
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva ci si oppone sin d'ora alle
generiche richieste di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto
irrilevanti e inammissibili, perché meramente esplorative;
Sempre in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze
esposte in narrativa, introdotte dalla locuzione “vero che”.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali maggiorate
di IVA e CPA, oltre a rimborso forfettario delle spese.”
In via istruttoria, rigettare per i motivi dedotti in narrativa le istanze
istruttorie ex adverso proposte ed in particolare la richiesta di CTU e la
7 richiesta per l'interrogatorio libero dei sig.ri Parte_1
e ; Controparte_5
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato
di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato la società il sig. CP_1
e la sig.ra hanno Parte_1 Controparte_5
proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto loro notificato in data 26 - 30 maggio 2016 per mezzo del quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 186.875,94, credito derivante dal contratto di
[...]
mutuo fondiario stipulato in data 27.07.2011 con cui la Banca aveva
Parte erogato alla società la somma di € 200.000,00, previo rilascio CP_1
di fideiussione da parte dei sig.ri e Parte_1 [...]
CP_5
A sostegno dell'opposizione spiegata gli opponenti hanno allegato: a) la natura usuraria del tasso di interesse praticato sul finanziamento e, per l'effetto, la nullità parziale della clausola di pattuizione degli interessi ex
art. 1419 c.c., da sostituire con la norma imperativa di cui all'art. 1815,
secondo comma c.c.; b) la responsabilità della ex art. 1175 c.c. per CP_2
violazione delle regole di correttezza e buona fede, per aver trattenuto integralmente, senza previo avviso, il corrispettivo derivante dalla vendita di azioni avvenuta nel novembre 2015, anziché - come pattuito CP_2
8 - prelevare mensilmente dalla somma ricavata l'importo di € 500,00,
discendendone il diritto al risarcimento del danno derivato agli attori,
eventualmente da compensarsi con quanto risultante a debito della società.
A comprova della fondatezza dell'opposizione gli opponenti hanno chiesto ammettersi CTU contabile ed econometrica finalizzata ad individuare l'esatto dare/avere tra le parti alla luce dell'eventuale superamento dei tassi soglia nonché prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui alle parti assertive del proprio atto di citazione,
richieste probatorie non ribadite in sede di memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. e sostituite con la richiesta del mero libero interrogatorio delle parti.
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_2
eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del precetto opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza n. 113/2020, pubblicata il 21 gennaio 2020, il Tribunale di
Brescia così ha deciso: “Il tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione a precetto proposta da Parte_4 [...]
e Parte_1 Controparte_5
condanna e Parte_4 Parte_1 CP_5
in solido, a rifondere a le spese di lite
[...] Controparte_2
liquidate in € 10.730,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e agli accessori di
legge.”.
9 In particolare, il Tribunale:
- quanto alla lamentata usurarietà del tasso di interesse praticato sul finanziamento, pur premettendo di escludere l'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi di mora per la diversa funzione svolta rispetto agli interessi corrispettivi, ha rilevato che, anche volendo aderire alla tesi opposta, era la stessa perizia prodotta dagli opponenti a riconoscere che, al momento della stipula, il tasso moratorio (pattuito al
6%) era inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento (7,987%), il perito essendo arrivato a concludere per l'usurarietà del tasso effettivo applicato dalla banca solo in forza di un ragionamento meramente ipotetico (basato su assunti indimostrati, essendo mancata qualsivoglia allegazione in ordine agli importi effettivamente pagati a titolo di interessi moratori) e comunque errato in termini, avendo parametrato la mora alla sola quota capitale della rata;
- quanto alla lamentata violazione da parte della banca dei canoni di correttezza e buona fede, ha accertato che dalla documentazione in atti emergeva come l'inadempimento nel pagamento delle rate si fosse originato già a partire dalla fine del 2013 e che, nell'aprile 2015, la mutuataria fosse in mora di 12 rate per uno scaduto complessivo pari ad €
9.701,52, così che la banca in data 27.05.2015 aveva comunicato la revoca del mutuo e avvertito che, in mancanza di pagamento entro 15 giorni,
avrebbe provveduto a segnalare la posizione a sofferenza nella Centrale
Rischi, con la conseguenza che non rispondeva al vero che nel gennaio del mutuo a suo tempo stipulato”, essendo per contro documentato che,
dopo la revoca del mutuo, gli attori avevano proposto alla banca un piano di rientro (lettera del 22.06.2015) che, tuttavia, non erano stati in grado di rispettare. Per queste ragioni il giudice ha valutato pienamente legittimo il comportamento della banca, rilevando comunque che l'incasso da parte dell'istituto di credito di € 3.500,00 derivante dalla vendita delle azioni non potesse costituire un danno per gli attori, già morosi nel novembre
2015 per importi decisamente superiori.
Parte Avverso detta decisione hanno proposto appello con i sig.ri CP_1
e chiedendo la riforma Parte_1 Controparte_5
della sentenza in forza di tre motivi.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_2
l'inammissibilità ex artt. 348-bis c.p.c. dell'appello proposto e resistendo,
nel merito, al gravame avversario.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è intervenuta nel giudizio CP_3
per il tramite della propria mandataria con
[...] CP_4
comparsa depositata telematicamente in data 14.11.2023, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato il 2 maggio 2022, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
130 del 30 aprile 1999, con pubblicazione in G.U. in data 05.05.2022
(anno 163, n. 52, parte II, foglio delle inserzioni).
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 12 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni
11 come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con il primo motivo d'appello con i sig.ri CP_1 [...]
e censurano la sentenza appellata Parte_1 Controparte_5
laddove ha escluso dall'applicazione della disciplina antiusura gli interessi di mora.
Lamentano, invero, che l'usurarietà degli interessi moratori deve essere accertata in relazione al “tasso soglia base” rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, nel caso di specie da rapportare all'indice risultante dalla sommatoria dei tassi corrispettivo e moratorio convenzionalmente pattuiti in ragione dell'art. 5 del contratto che prevedendo “Ogni somma dovuta
per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata
produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse mora a
carica della parte mutuataria” comportava l'applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute nella loro interezza, comprensive di capitale e interessi corrispettivi.
Da tale calcolo il Tribunale avrebbe dovuto rilevare un netto superamento del tasso soglia (tasso di mora applicato pari al 10,897% vs tasso soglia usura pari al 7,987%) e, per l'effetto, trasformare il contratto da oneroso a gratuito in applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano come illegittimamente il
Tribunale non abbia dato accesso all'invocata consulenza tecnica d'ufficio
12 volta all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari, consulenza che non avrebbe rivestito carattere esplorativo avendo gli opponenti assolto al proprio onere probatorio con il deposito della perizia di parte.
Con il terzo motivo parte appellante censura la decisione del Tribunale
laddove ha escluso la violazione dei canoni di correttezza e buona fede ad opera della A riprova della condotta illecita lamenta che, CP_2
nonostante l'Istituto di credito avesse insistentemente proposto l'acquisto di proprie azioni per l'importo di € 3.500,00 - con l'intesa che, in caso di difficoltà nel pagamento di alcuni ratei, si sarebbe proceduto alla vendita delle stesse e con il ricavato si sarebbe evitata la mora -, all'atto dell'inadempimento la non si era conformata alle originarie intese CP_2
e, anziché prelevare mensilmente dalla somma ricavata l'importo della rata, aveva trattenuto immediatamente l'intero importo, peraltro senza avvertire gli odierni appellanti i quali, ignari di essere nel frattempo divenuti morosi, avevano direttamente ricevuto comunicazione della loro avvenuta segnalazione in Centrale Rischi.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Le questioni sottoposte all'esame del Collegio sono state oggetto di valutazione da parte della recente sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020 che si è pronunciata sulla
vexata quaestio se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000
convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se, in presenza di riscontrata nullità ovvero
13 inefficacia della clausola sugli interessi moratori, siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
Hanno affermato le Sezioni Unite che: <La disciplina antiusura si
applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione
di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa
di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m.
non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori
professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi
moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali
aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”>>.
Le Sezioni Unite hanno poi precisato che <Ove i decreti ministeriali non
rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori,
resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la
maggiorazione ivi prevista. […] Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ.,
onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224,
comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella
misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna,
dunque, nessuna pretesa restitutoria può essere giustificata e, pertanto,
14 trovare accoglimento>>.
Ha quindi trovato conferma il costante indirizzo di questa Corte per cui il confronto da operarsi ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura va effettuato tra dati omogenei ed in conformità alle indicazioni espresse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, recepite nei decreti ministeriali attuativi, di modo che il conteggio del TEG deve essere effettuato con i parametri ivi indicati e con le formule ivi stabilite.
Ancora, quanto all'interpretazione dell'art. 1815 c.c., le Sezioni Unite
hanno precisato che detta norma, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato. Afferma, infatti, al riguardo la
Suprema Corte che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo
degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta
soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente
applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del
credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal
diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore
inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con
puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato,
seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a
carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio
15 generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una
funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di
buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del
merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi
moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la
regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c.,
commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla
misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la
disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale
nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi
moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde
l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da
inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente
ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per
il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della
disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli
interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi
corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in
applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano
lecitamente convenuti”.
Ne discende che gli interessi moratori devono ritenersi sicuramente assoggettabili alla disciplina dell'usura e anche la sola pattuizione di interessi moratori usurari - da verificare in relazione al cd. “tasso soglia mora”, e non rispetto al “tasso soglia base” - è sufficiente a determinare
16 l'applicazione delle suddette norme, senza che tuttavia ciò possa portare alla gratuità del mutuo, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi, ove lecitamente convenuti.
Nel caso di specie, la clausola contrattualmente prevista ex art. 5 comporta quale unico effetto la debenza degli interessi moratori sull'intero ammontare della rata, con capitalizzazione di quanto dovuto a titolo di rateo in quanto non adempiuto alla scadenza, così che non si ha sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora - esclusa dalla univoca giurisprudenza di legittimità -, proprio perché la mora viene calcolata sul capitale dovuto in forza della previsione contrattuale. Tale previsione pattizia, poi, è pienamente legittima in forza del disposto dell'art. 3
delibera CICR del 9 febbraio 2000, per cui “Nelle operazioni di
finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga
mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso
di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla
scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del
pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.”.
D'altronde, è lo stesso perito di parte allora opponente a riconoscere che,
al momento della stipula, il tasso moratorio (pattuito al 6%) era inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento (7,987%), così escludendo in radice l'usurarietà del tasso di mora previsto, se sol si considera che lo stesso risulta di quasi due punti percentuali inferiore al tasso soglia riferito
17 agli interessi corrispettivi, manifestandosi così palesemente sotto soglia rispetto al cd. “tasso soglia mora” che viene per l'appunto calcolato in aumento rispetto al “tasso soglia base”.
Per tutte queste ragioni il primo motivo di gravame va disatteso.
Anche il secondo motivo d'appello, strettamente connesso al primo, è
infondato e va respinto: risultando, infatti, evidente il mancato superamento del tasso soglia usura, l'invocata consulenza avrebbe avuto come unico effetto quello di aggravare i tempi ed i costi del procedimento.
Da ultimo, il terzo motivo d'appello deve essere disatteso.
Circa la lamentata violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della ritiene questo Collegio di condividere pienamente la CP_2
decisione del Tribunale che ha accertato come risulti provato per documenti che gli appellanti fossero a conoscenza del fatto di essere stati costituiti in mora e non avessero fatto alcun riferimento ad accordi circa la vendita delle azioni nel successivo piano di rientro. Deve comunque sottolinearsi che tutte le circostanze lamentate non trovano riscontro positivo nel presente giudizio in quanto la prova non sarebbe stata raggiunta con l'interrogatorio libero richiesto con la memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c. perché vertente su circostanze generiche e/o valutative e,
in ogni caso, inidoneo a fornire piena prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Infine, non è stato allegato, neppure genericamente, e conseguentemente non è stato provato il danno che dalla lamentata condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza sarebbe derivato agli appellanti.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello
18 deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra parte appellante e la cedente e Controparte_2
vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo - medie per tutte le fasi ad eccezione dell'istruttoria, liquidata nel minimo - secondo i criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n.
147 (scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00).
Per quanto riguarda le spese della cessionaria - Controparte_3
intervenuta nel presente grado -, rileva il Collegio che detta società ha spiegato l'intervento come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le domande,
difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente,
senza chiederne l'estromissione, con la conseguenza che
[...]
mantiene la sua legittimazione passiva nonostante la Controparte_2
cessione del credito, e anche senza l'intervento la presente decisione avrebbe spiegato comunque direttamente i suoi effetti sulla società
cessionaria ai sensi dell'art. 2909 cod. civ..
Ritiene pertanto la Corte che, in base al principio di causalità che regola le spese processuali, non possono essere poste a carico di parte appellante,
oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, peraltro rappresentata e difesa dagli stessi legali che rappresentano e difendono la cedente, giustificandosi, pertanto, nei confronti di la integrale compensazione delle spese Controparte_3
del grado.
19 Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Parte 1) rigetta l'appello proposto da con i sig.ri CP_1 [...]
e e, per l'effetto, conferma la Parte_1 Controparte_5
sentenza del Tribunale del Tribunale di Brescia pubblicata il 21 gennaio
2020, n. 113/2020;
Parte 2) condanna con i sig.ri e CP_1 Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_5
in favore di che si liquidano in € 2.977,00 per Controparte_2
la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e Cpa, come per legge;
3) compensa integralmente le spese del grado con riferimento al rapporto processuale tra parte appellante e la società intervenuta CP_3
[...]
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
20 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 gli opponenti fossero stati “ignari di essere morosi nel pagamento
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 399/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 399/2020 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 1 giugno 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 12 marzo 2025
OGGETTO: d a
[...]
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
cod.: 140038 PALEARI (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
. (C.F. con sede in Castelli Calepio (BG), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. BERNI LUCA del Foro di Parma,
procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
1 (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Vestone (BS) - via Molino n. 4, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
VANZO MARIO, VANZO VITTORIO e VANZO FRANCESCO, tutti del
Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA
c o n l' i n t e r v e n t o d i
C.F. ), con sede in Conegliano (TV) Controparte_3 P.IVA_3
- Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per il tramite della propria mandataria (C.F. CP_4
), con sede in Verona (VR) - viale dell'Agricoltura n. 7, in P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti VANZO MARIO e VANZO
VITTORIO del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 113/2020
pubblicata in data 21 gennaio 2020
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraiis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge:
In via pregiudiziale: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
2 della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente
atto; In via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 113/2020
emessa dal Dott. Stefano Franchioni del Tribunale di Brescia il
18/01/2020, pubblicata il 21/01/2020, notificata a mezzo posta il
Part 28/2/2020, accogliere le domande già avanzate dalla società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai Signori
[...]
e nei confronti di Parte_1 Controparte_5 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615,
comma 1, c.p.c. che si riportano integralmente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna
declaratoria del caso e di Legge,
In Via principale nel Merito:
- Accertare e dichiarare la natura usuraria del tasso di interesse praticato
sul finanziamento n. 33428, per l'effetto dichiarando la nullità parziale
della clausola di pattuizione degli interessi stessi ai sensi dell'art. 1419
Cod. Civ., disponendo, altresì, la sostituzione della clausola stessa con la
norma imperativa di cui all'art. 1815, 2° comma, Cod. Civ.
- Accertare e dichiarare la responsabilità di ex art. 1175 Controparte_2
Cod. Civ. per violazione delle regole di correttezza e buona fede che
presiedono l'attuazione dei rapporti contrattuali e per l'effetto
condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al
risarcimento del danno derivato agli odierni attori nella misura che sarà
ritenuta di giustizia ex art. 1226 Cod. Civ., compensando dette somme con
3 quanto dovesse risultare a debito della società CP_1
In linea istruttoria:
- Con riserva di ulteriore deduzione, produzione ed istanza ex art. 183, 6°
comma, c.p.c., si chiede ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli
di cui alle parti assertive del presente atto da intendersi qui integralmente
richiamati e trascritti e preceduti dal prefisso “è vero che”, con
prefiggendo termine per l'indicazione della lista testimoniale.
- Si chiede altresì fin da ora, previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. di ogni
e più utile documentazione.
- Si chiede ammettersi CTU contabile ed econometrica, finalizzata ad
individuare l'esatto dare avere tra le parti alla luce dell'eventuale
superamento dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/96, eventualmente
ordinando la compensazione ex art. 1241 Cod. Civ. delle somme che
dovessero risultare dovute da parte attrice con quelle che siano già state
pagate dalla stessa”.
In via istruttoria: previa rimessione in istruttoria, si chiede sin da ora
accogliersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria n. 2 ai
sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., da parte degli odierni attori
appellanti (già attori opponenti) nell'ambito del giudizio di primo grado.
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellata
“In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli
4 probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la
presente impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
In via preliminare, accertata l'insussistenza dei gravi e fondati motivi di
sospensione, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
delle Sentenza di primo grado;
Part In via principale nel merito: respingere l'appello proposto da
[...]
e e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 Controparte_5
confermare la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
21.01.2020, n. 113/2020 ordine;
In via subordinata: per il caso di riforma anche solo parziale della
sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di
primo grado: “Nel merito, in via principale, respingere tutte le domande
proposte dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto,
confermando il precetto opposto sia per la somma ivi portata che nella
sua efficacia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande avversarie, confermare il precetto opposto
per la minor somma accertata come dovuta in corso di causa e/o, in ogni
caso, condannare gli attori al pagamento della minor somma accertata
come dovuta in corso di causa, compensando, altresì, le somme
eventualmente riconosciute agli attori a titolo di danno;
In via istruttoria,
con ogni più ampia riserva ci si oppone sin d'ora alle generiche richieste
di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto irrilevanti e
inammissibili, perché meramente esplorative;
Sempre in via istruttoria,
ammettersi prova testimoniale sulle circostanze esposte in narrativa,
5 introdotte dalla locuzione “vero che”. In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze professionali maggiorate di IVA e CPA, oltre a rimborso
forfettario delle spese.”
In via istruttoria, rigettare per i motivi dedotti in narrativa le istanze
istruttorie ex adverso proposte ed in particolare la richiesta di CTU e la
richiesta per l'interrogatorio libero dei sig.ri Parte_1
e ; Controparte_5
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato
di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
Della terza intervenuta
“in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della
cessionaria in relazione ad ogni eventuale Controparte_3
eccezione e/o domanda avversaria risarcitoria e/o di restituzione e/o di
ripetizione scaturente dai rapporti contrattuali intercorsi tra la cedente
e gli appellanti;
Controparte_2
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare
inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter
c.p.c.;
In via preliminare, accertata l'insussistenza dei gravi e fondati motivi di
sospensione, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
delle Sentenza di primo grado;
Parte_ In via principale nel merito: respingere l'appello proposto da
[...]
[...] e e, per l'effetto, CP_6 Parte_1 Controparte_5
confermare la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
21.01.2020, n. 113/2020 ordine;
In via subordinata: per il caso di riforma anche solo parziale della
sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di
primo grado: “Nel merito, in via principale, respingere tutte le domande
proposte dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto,
confermando il precetto opposto sia per la somma ivi portata che nella
sua efficacia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande avversarie, confermare il precetto opposto per la
minor somma accertata come dovuta in corso di causa e/o, in ogni caso,
condannare gli attori al pagamento della minor somma accertata come
dovuta in corso di causa, compensando, altresì, le somme eventualmente
riconosciute agli attori a titolo di danno;
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva ci si oppone sin d'ora alle
generiche richieste di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto
irrilevanti e inammissibili, perché meramente esplorative;
Sempre in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze
esposte in narrativa, introdotte dalla locuzione “vero che”.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali maggiorate
di IVA e CPA, oltre a rimborso forfettario delle spese.”
In via istruttoria, rigettare per i motivi dedotti in narrativa le istanze
istruttorie ex adverso proposte ed in particolare la richiesta di CTU e la
7 richiesta per l'interrogatorio libero dei sig.ri Parte_1
e ; Controparte_5
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato
di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato la società il sig. CP_1
e la sig.ra hanno Parte_1 Controparte_5
proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto loro notificato in data 26 - 30 maggio 2016 per mezzo del quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 186.875,94, credito derivante dal contratto di
[...]
mutuo fondiario stipulato in data 27.07.2011 con cui la Banca aveva
Parte erogato alla società la somma di € 200.000,00, previo rilascio CP_1
di fideiussione da parte dei sig.ri e Parte_1 [...]
CP_5
A sostegno dell'opposizione spiegata gli opponenti hanno allegato: a) la natura usuraria del tasso di interesse praticato sul finanziamento e, per l'effetto, la nullità parziale della clausola di pattuizione degli interessi ex
art. 1419 c.c., da sostituire con la norma imperativa di cui all'art. 1815,
secondo comma c.c.; b) la responsabilità della ex art. 1175 c.c. per CP_2
violazione delle regole di correttezza e buona fede, per aver trattenuto integralmente, senza previo avviso, il corrispettivo derivante dalla vendita di azioni avvenuta nel novembre 2015, anziché - come pattuito CP_2
8 - prelevare mensilmente dalla somma ricavata l'importo di € 500,00,
discendendone il diritto al risarcimento del danno derivato agli attori,
eventualmente da compensarsi con quanto risultante a debito della società.
A comprova della fondatezza dell'opposizione gli opponenti hanno chiesto ammettersi CTU contabile ed econometrica finalizzata ad individuare l'esatto dare/avere tra le parti alla luce dell'eventuale superamento dei tassi soglia nonché prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui alle parti assertive del proprio atto di citazione,
richieste probatorie non ribadite in sede di memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. e sostituite con la richiesta del mero libero interrogatorio delle parti.
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_2
eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del precetto opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza n. 113/2020, pubblicata il 21 gennaio 2020, il Tribunale di
Brescia così ha deciso: “Il tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione a precetto proposta da Parte_4 [...]
e Parte_1 Controparte_5
condanna e Parte_4 Parte_1 CP_5
in solido, a rifondere a le spese di lite
[...] Controparte_2
liquidate in € 10.730,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e agli accessori di
legge.”.
9 In particolare, il Tribunale:
- quanto alla lamentata usurarietà del tasso di interesse praticato sul finanziamento, pur premettendo di escludere l'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi di mora per la diversa funzione svolta rispetto agli interessi corrispettivi, ha rilevato che, anche volendo aderire alla tesi opposta, era la stessa perizia prodotta dagli opponenti a riconoscere che, al momento della stipula, il tasso moratorio (pattuito al
6%) era inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento (7,987%), il perito essendo arrivato a concludere per l'usurarietà del tasso effettivo applicato dalla banca solo in forza di un ragionamento meramente ipotetico (basato su assunti indimostrati, essendo mancata qualsivoglia allegazione in ordine agli importi effettivamente pagati a titolo di interessi moratori) e comunque errato in termini, avendo parametrato la mora alla sola quota capitale della rata;
- quanto alla lamentata violazione da parte della banca dei canoni di correttezza e buona fede, ha accertato che dalla documentazione in atti emergeva come l'inadempimento nel pagamento delle rate si fosse originato già a partire dalla fine del 2013 e che, nell'aprile 2015, la mutuataria fosse in mora di 12 rate per uno scaduto complessivo pari ad €
9.701,52, così che la banca in data 27.05.2015 aveva comunicato la revoca del mutuo e avvertito che, in mancanza di pagamento entro 15 giorni,
avrebbe provveduto a segnalare la posizione a sofferenza nella Centrale
Rischi, con la conseguenza che non rispondeva al vero che nel gennaio del mutuo a suo tempo stipulato”, essendo per contro documentato che,
dopo la revoca del mutuo, gli attori avevano proposto alla banca un piano di rientro (lettera del 22.06.2015) che, tuttavia, non erano stati in grado di rispettare. Per queste ragioni il giudice ha valutato pienamente legittimo il comportamento della banca, rilevando comunque che l'incasso da parte dell'istituto di credito di € 3.500,00 derivante dalla vendita delle azioni non potesse costituire un danno per gli attori, già morosi nel novembre
2015 per importi decisamente superiori.
Parte Avverso detta decisione hanno proposto appello con i sig.ri CP_1
e chiedendo la riforma Parte_1 Controparte_5
della sentenza in forza di tre motivi.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_2
l'inammissibilità ex artt. 348-bis c.p.c. dell'appello proposto e resistendo,
nel merito, al gravame avversario.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è intervenuta nel giudizio CP_3
per il tramite della propria mandataria con
[...] CP_4
comparsa depositata telematicamente in data 14.11.2023, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato il 2 maggio 2022, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
130 del 30 aprile 1999, con pubblicazione in G.U. in data 05.05.2022
(anno 163, n. 52, parte II, foglio delle inserzioni).
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 12 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni
11 come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con il primo motivo d'appello con i sig.ri CP_1 [...]
e censurano la sentenza appellata Parte_1 Controparte_5
laddove ha escluso dall'applicazione della disciplina antiusura gli interessi di mora.
Lamentano, invero, che l'usurarietà degli interessi moratori deve essere accertata in relazione al “tasso soglia base” rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, nel caso di specie da rapportare all'indice risultante dalla sommatoria dei tassi corrispettivo e moratorio convenzionalmente pattuiti in ragione dell'art. 5 del contratto che prevedendo “Ogni somma dovuta
per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata
produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse mora a
carica della parte mutuataria” comportava l'applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute nella loro interezza, comprensive di capitale e interessi corrispettivi.
Da tale calcolo il Tribunale avrebbe dovuto rilevare un netto superamento del tasso soglia (tasso di mora applicato pari al 10,897% vs tasso soglia usura pari al 7,987%) e, per l'effetto, trasformare il contratto da oneroso a gratuito in applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano come illegittimamente il
Tribunale non abbia dato accesso all'invocata consulenza tecnica d'ufficio
12 volta all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari, consulenza che non avrebbe rivestito carattere esplorativo avendo gli opponenti assolto al proprio onere probatorio con il deposito della perizia di parte.
Con il terzo motivo parte appellante censura la decisione del Tribunale
laddove ha escluso la violazione dei canoni di correttezza e buona fede ad opera della A riprova della condotta illecita lamenta che, CP_2
nonostante l'Istituto di credito avesse insistentemente proposto l'acquisto di proprie azioni per l'importo di € 3.500,00 - con l'intesa che, in caso di difficoltà nel pagamento di alcuni ratei, si sarebbe proceduto alla vendita delle stesse e con il ricavato si sarebbe evitata la mora -, all'atto dell'inadempimento la non si era conformata alle originarie intese CP_2
e, anziché prelevare mensilmente dalla somma ricavata l'importo della rata, aveva trattenuto immediatamente l'intero importo, peraltro senza avvertire gli odierni appellanti i quali, ignari di essere nel frattempo divenuti morosi, avevano direttamente ricevuto comunicazione della loro avvenuta segnalazione in Centrale Rischi.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Le questioni sottoposte all'esame del Collegio sono state oggetto di valutazione da parte della recente sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020 che si è pronunciata sulla
vexata quaestio se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000
convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se, in presenza di riscontrata nullità ovvero
13 inefficacia della clausola sugli interessi moratori, siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
Hanno affermato le Sezioni Unite che: <La disciplina antiusura si
applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione
di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa
di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m.
non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori
professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi
moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali
aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”>>.
Le Sezioni Unite hanno poi precisato che <Ove i decreti ministeriali non
rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori,
resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la
maggiorazione ivi prevista. […] Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ.,
onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224,
comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella
misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna,
dunque, nessuna pretesa restitutoria può essere giustificata e, pertanto,
14 trovare accoglimento>>.
Ha quindi trovato conferma il costante indirizzo di questa Corte per cui il confronto da operarsi ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura va effettuato tra dati omogenei ed in conformità alle indicazioni espresse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, recepite nei decreti ministeriali attuativi, di modo che il conteggio del TEG deve essere effettuato con i parametri ivi indicati e con le formule ivi stabilite.
Ancora, quanto all'interpretazione dell'art. 1815 c.c., le Sezioni Unite
hanno precisato che detta norma, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato. Afferma, infatti, al riguardo la
Suprema Corte che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo
degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta
soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente
applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del
credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal
diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore
inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con
puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato,
seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a
carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio
15 generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una
funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di
buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del
merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi
moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la
regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c.,
commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla
misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la
disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale
nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi
moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde
l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da
inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente
ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per
il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della
disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli
interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi
corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in
applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano
lecitamente convenuti”.
Ne discende che gli interessi moratori devono ritenersi sicuramente assoggettabili alla disciplina dell'usura e anche la sola pattuizione di interessi moratori usurari - da verificare in relazione al cd. “tasso soglia mora”, e non rispetto al “tasso soglia base” - è sufficiente a determinare
16 l'applicazione delle suddette norme, senza che tuttavia ciò possa portare alla gratuità del mutuo, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi, ove lecitamente convenuti.
Nel caso di specie, la clausola contrattualmente prevista ex art. 5 comporta quale unico effetto la debenza degli interessi moratori sull'intero ammontare della rata, con capitalizzazione di quanto dovuto a titolo di rateo in quanto non adempiuto alla scadenza, così che non si ha sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora - esclusa dalla univoca giurisprudenza di legittimità -, proprio perché la mora viene calcolata sul capitale dovuto in forza della previsione contrattuale. Tale previsione pattizia, poi, è pienamente legittima in forza del disposto dell'art. 3
delibera CICR del 9 febbraio 2000, per cui “Nelle operazioni di
finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga
mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso
di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla
scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del
pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica.”.
D'altronde, è lo stesso perito di parte allora opponente a riconoscere che,
al momento della stipula, il tasso moratorio (pattuito al 6%) era inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento (7,987%), così escludendo in radice l'usurarietà del tasso di mora previsto, se sol si considera che lo stesso risulta di quasi due punti percentuali inferiore al tasso soglia riferito
17 agli interessi corrispettivi, manifestandosi così palesemente sotto soglia rispetto al cd. “tasso soglia mora” che viene per l'appunto calcolato in aumento rispetto al “tasso soglia base”.
Per tutte queste ragioni il primo motivo di gravame va disatteso.
Anche il secondo motivo d'appello, strettamente connesso al primo, è
infondato e va respinto: risultando, infatti, evidente il mancato superamento del tasso soglia usura, l'invocata consulenza avrebbe avuto come unico effetto quello di aggravare i tempi ed i costi del procedimento.
Da ultimo, il terzo motivo d'appello deve essere disatteso.
Circa la lamentata violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della ritiene questo Collegio di condividere pienamente la CP_2
decisione del Tribunale che ha accertato come risulti provato per documenti che gli appellanti fossero a conoscenza del fatto di essere stati costituiti in mora e non avessero fatto alcun riferimento ad accordi circa la vendita delle azioni nel successivo piano di rientro. Deve comunque sottolinearsi che tutte le circostanze lamentate non trovano riscontro positivo nel presente giudizio in quanto la prova non sarebbe stata raggiunta con l'interrogatorio libero richiesto con la memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c. perché vertente su circostanze generiche e/o valutative e,
in ogni caso, inidoneo a fornire piena prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Infine, non è stato allegato, neppure genericamente, e conseguentemente non è stato provato il danno che dalla lamentata condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza sarebbe derivato agli appellanti.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello
18 deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra parte appellante e la cedente e Controparte_2
vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo - medie per tutte le fasi ad eccezione dell'istruttoria, liquidata nel minimo - secondo i criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n.
147 (scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00).
Per quanto riguarda le spese della cessionaria - Controparte_3
intervenuta nel presente grado -, rileva il Collegio che detta società ha spiegato l'intervento come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le domande,
difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente,
senza chiederne l'estromissione, con la conseguenza che
[...]
mantiene la sua legittimazione passiva nonostante la Controparte_2
cessione del credito, e anche senza l'intervento la presente decisione avrebbe spiegato comunque direttamente i suoi effetti sulla società
cessionaria ai sensi dell'art. 2909 cod. civ..
Ritiene pertanto la Corte che, in base al principio di causalità che regola le spese processuali, non possono essere poste a carico di parte appellante,
oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, peraltro rappresentata e difesa dagli stessi legali che rappresentano e difendono la cedente, giustificandosi, pertanto, nei confronti di la integrale compensazione delle spese Controparte_3
del grado.
19 Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Parte 1) rigetta l'appello proposto da con i sig.ri CP_1 [...]
e e, per l'effetto, conferma la Parte_1 Controparte_5
sentenza del Tribunale del Tribunale di Brescia pubblicata il 21 gennaio
2020, n. 113/2020;
Parte 2) condanna con i sig.ri e CP_1 Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_5
in favore di che si liquidano in € 2.977,00 per Controparte_2
la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e Cpa, come per legge;
3) compensa integralmente le spese del grado con riferimento al rapporto processuale tra parte appellante e la società intervenuta CP_3
[...]
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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2016 gli opponenti fossero stati “ignari di essere morosi nel pagamento
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