Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 423/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 423/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
Tauro (RC) e (c.f. ), nata il [...] in Parte_3 C.F._3
Gioia Tauro (RC), rappresentate e difese dall'avv. Francesco Nizzari (c.f.
), elettivamente domiciliate in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via Demetrio Tripepi, n. 28
appellanti
e
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Saffioti (c.f.
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura C.F._5
Comunale di alla via Trento, n. 58 CP_1
appellato
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 7.8.2020, , Parte_1 Parte_2
e impugnano la sentenza n. 347/2020, pubblicata il Parte_3
16.6.2020, con cui il Tribunale di Palmi - a definizione del giudizio iscritto al n.
1853/2017 R.G. - ha statuito: «1. Accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del con riferimento alla discarica ancora non bonificata di Controparte_1 proprietà privata;
2. Rigetta la domanda di risarcimento formulata dalla parte attrice nei confronti del 3. Condanna parte attrice, Controparte_1 Parte_1 [...]
e , al pagamento delle spese processuali a favore della parte Parte_2 Parte_3 convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che liquida Controparte_1 in €. 4.701,00, oltre spese generali di studio, CPA e IVA se dovuta».
Il Tribunale ha rigettato la domanda delle di risarcimento dei danni Pt_1 scaturenti dall'immissione presso i loro terreni in di sostanze CP_1
inquinanti provenienti da due discariche gestite e in proprietà del
[...]
. CP_1
Con il primo motivo le appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del in Controparte_1
ordine alla domanda risarcitoria.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo le appellanti censurano la ctu la quale, nell'accertare l'assenza di responsabilità del per carenza del nesso eziologico, si è CP_1 posta in contrasto con l'acquisito materiale istruttorio.
Con il terzo motivo le appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui non ha loro riconosciuto il risarcimento del danno da mancata produttività del fondo, sebbene il pregiudizio sia stato riconosciuto e liquidato dal ctu.
Le appellanti insistono nell'ammissione delle istanze istruttorie, già formulate
(e rigettate) in primo grado e ritenute inammissibili in appello con ordinanza depositata l'1.4.2021, e nel rinnovo della ctu al fine di accertare il nesso eziologico, la decorrenza e l'ammontare degli allegati danni.
- Difese dell'appellata
Il 24.3.2021 si è costituito il , il quale ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, essendo infondato.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. Parte appellata eccepisce, ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sui danni da inquinamento
1. Le appellanti censurano il rigetto della loro domanda risarcitoria, siccome il
Tribunale (in adesione alla ctu) non ha riconosciuto il nesso eziologico tra i lamentati danni e le immissioni nocive provenienti dalle discariche.
3 Corte d'Appello
Le appellanti allegano: a) di essere comproprietarie di fondo agricolo comprensivo di più terreni in , località Marrella - catastalmente CP_1
identificati al foglio 29, particelle da 374 a 381 - per averli ereditati dalla madre deceduta l'8.6.2002; b) che gli immobili sono stati danneggiati dall'immissione,
a partire dall'anno 2003, di materiale inquinante proveniente da due contigue discariche comunali poste in zona sovrastante i terreni;
c) che in data
11.11.2004 la proprietà di una delle discariche è stata ceduta dal
[...]
ad un privato;
d) che, con ordinanza n. 57/2014 del 10.3.2014, il CP_1
Comune ha disposto il divieto assoluto di utilizzo dei terreni per finalità agricole;
e) che, al giugno 2016, entrambe le discariche sono risultate sotto sequestro, poiché dismesse e in stato d'incuria.
Le appellanti chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali dal
[...]
arrecati al fondo (quantificati, per il tramite di perizia di parte, in € CP_1
109.048,68 sino al febbraio 2016, oltre i danni maturandi sino alla bonifica dei terreni), ed il risarcimento dei sofferti danni non patrimoniali determinati, in via equitativa, in complessive € 90.000.
2. Il motivo è infondato.
Dalla relazione illustrativa redatta il 13.6.2016 dall'allora tecnico della Regione
Calabria, dott.ssa , risulta che il ha trasferito una delle Per_1 CP_1 discariche, con atto dell'11.11.2004, alla Termomeccanica Ecologia S.p.a.
(che, con atto del 29.6.2007, ne ha ceduto la proprietà alla Tecnitalia S.p.a.); la proprietà della discarica è stata poi trasferita alla Controparte_2
[...]
La cessione del sito ai privati è circostanza riconosciuta dall'appellato.
L'altra discarica, rimasta nella proprietà del è stata dismessa con CP_1
ordinanza commissariale n. 4828 del 30.8.2006, con definitiva chiusura del sito in data 11.7.2013.
Le predette discariche si trovano, in posizione contigua, su un promontorio sovrastante di circa 15 metri i terreni delle appellanti;
all'epoca dell'indagine, i locali sono risultati in disuso (pag. 5 ctu).
3. Il ctu, dott. , ha accertato che «l'intero predio si presenta in uno stato di Per_2 completo abbandono perdurante da diversi anni, con sterpi e rovi che infestano e rendono inaccessibile il piano di campagna» (pag. 20-21 ctu).
4 Corte d'Appello
L'ausiliario, all'esito di sopralluogo, ha accertato la moria della vegetazione presso il fondo , tuttavia non imputandola all'azione inquinante dalle Pt_1
discariche.
Secondo il ctu, «la moria delle piante trova una principale ed evidentissima ragion d'essere nella insufficiente sistemazione idraulico-agraria del suolo».
In ordine all'accertata moria dell'alberatura, osserva il ctu che «l'inquinamento, in termini generali potrebbe compromettere l'aspetto qualitativo delle produzioni ma - salvo che non si tratti di specifiche molecole ad attività fitotossica (diserbanti, disseccanti) e/o altissime concentrazioni di altre molecole e/o elementi, è assolutamente improbabile che si giunga ad una sorta di sterilizzazione del suolo» (pagg. 21-22 ctu).
Significativa conferma dell'assenza del nesso eziologico tra i danni alla vegetazione e le discariche si trae dalla circostanza – rimarcata dal ctu – che
«i terreni che precedono e quelli che seguono l'incolto del fondo attoreo sono regolarmente investiti ad agrumeto;
dunque la causa dell'assenza di alberatura va ricercata in una condizione specifica del suolo interessato e non in una questione di inquinamento ambientale
e/o di falda che avrebbe avuto gli stessi effetti anche sui terreni limitrofi» (pagg. 23-24 ctu).
Non meno significativa è la circostanza – riferita dal ctu – che «nel corso delle operazioni di sopralluogo non erano rinvenibili evidenze di inquinamento - non vi erano cattivi odori, l'acqua di sgrondo dei dreni sotterranei e quella affiorante sul piano di campagna era trasparente ed incolore, l'aria era completamente tersa, non si è rinvenuta la presenza di percolato di discarica» (pag. 24 ctu).
Il ctu ha, pertanto, concluso che «la moria delle piante riscontrata nel fondo è da attribuire a fenomeni di asfissia radicale derivante da prolungati periodi di saturazione
d'acqua del substrato terroso;
in particolare nel corso del sopralluogo sono stati documentati fotograficamente intensi e diffusi fenomeni di affioramento della falda con scorrimento
d'acqua sul piano di campagna». Inoltre «la mancanza di produttività del fondo è da attribuire allo stato di perdurante abbandono in cui versa lo stesso, con fruttificazione non raccolta e lasciata marcire» (pagg.
26-27 ctu).
3.1. Le determinazioni peritali sono attendibili, siccome scaturenti da attività di sopralluogo (realizzata in contraddittorio con il consulente di parte attrice, il dott. e da attento esame della documentazione versata in atti. Per_3
5 Corte d'Appello
3.2. Le appellanti sostengono che l'elaborato peritale si pone in contrasto con gli accertamenti effettuati in analogo giudizio definito con sentenza n.
914/2014 del Tribunale di Palmi, con le risultanze della loro perizia e con il contenuto dell'ordinanza n. 57/2014 adottata dal . Controparte_1
3.3. L'assunto non è condivisibile.
La causa, portante il n. 1491/2016, è stata promossa da un privato (quale proprietario di terreni ubicati in , località Rotondella) nei confronti CP_1
del e della per ottenere il risarcimento Controparte_1 CP_3
dei danni derivati dal percolare di sostanze inquinanti provenienti dalla discarica in proprietà della a partire dal novembre 2004. CP_3
La sentenza - nell'aderire alla ctu espletata dal dott. - ha accertato Per_4
l'esclusiva responsabilità del privato proprietario della discarica, siccome «la causa che ha creato l'inquinamento della proprietà dell'attrice è da rinvenirsi in un aumento di volume del percolato dovuto alla mancata messa in sicurezza dello strato superficiale dell'impianto di smaltimento rifiuti, che ha consentito alle precipitazioni atmosferiche di infiltrarsi fino a raggiungere lo strato di percolato facendolo aumentare di volume, fattore questo che ha creato una tracimazione del percolato stesso al di fuori della impermeabilizzazione laterale della vasca di abbanco;
è verosimilmente possibile ipotizzare anche una lesione sull'impermeabilizzazione dei laterali o del fondo della vasca di abbanco dei rifiuti» (pag. 5 sentenza).
La sentenza n. 914/2014 ha escluso la responsabilità del CP_1
Gli accertamenti del dott. - non vincolanti nell'odierna lite, siccome Per_4 effettuati al di fuori del contraddittorio tra le parti – non sono significative ai fini della presente controversia in quanto riguardano un fondo la cui collocazione
è diversa rispetto all'immobile delle appellanti, dal momento che si trova in zona confinante con il muro di contenimento della discarica privata (pag. 33 ctu).
Il ctu ha evidenziato la diversità dei casi in concreto affrontati nei Per_2 rispettivi giudizi: «Trattasi di condizioni specifiche che riguardano un terreno sito a valle
e direttamente confinante con quell'impianto e dunque non trasferibili a terreni posti a monte in prossimità di altro impianto. Infatti, nel caso che ci occupa il terreno di parte attrice non Contro ha alcun lato che confina direttamente con la suddetta discarica dalla quale dista circa
150 m. In riferimento alla prossimità con la discarica comunale, la cui ubicazione è poco più
6 Corte d'Appello
vicina ma anch'essa non confinante col fondo attoreo - si rileva che con deliberazione della
Giunta Comunale n.123 del 21.06.2006 è stato approvato il progetto esecutivo di chiusura definitiva - ai sensi del Decreto Legislativo n.36 del 2003 - per un importo complessivo di €
1.753.879,22 ed i lavori di detto progetto sono stati appaltati, i lavori previsti tutti eseguiti
e già regolarmente conclusi. Dunque, nella discarica in prossimità ai terreni oggetto di causa non vi sarebbero le condizioni (mancata impermeabilizzazione degli strati superficiali) che il geom. ritiene essere causa dell'inquinamento riscontrato nei terreni oggetto del CP_4 procedimento n. 1461/2006» (riscontro ctu alle osservazioni ctp - pagg. Per_3
31-33 elaborato).
Pertanto gli accertamenti effettuati nel giudizio n. 1491/2006 – in cui è stato appurato il nesso eziologico tra i danni subiti dal proprietario del fondo e la mancata messa in sicurezza della discarica privata - non sono utili nella presente controversia per ravvisare il nesso di causalità tra i danni oggetto della domanda e l'inquinamento determinato dalle discariche.
3.4. Non è condivisibile la critica delle appellanti alla consulenza tecnica d'ufficio, critica facente leva sull'ordinanza n. 57/2014 del Controparte_1
.
[...]
L'ordinanza, nel richiamare gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 1491/2006 del Tribunale di Per_4
Palmi, ha preso atto dell'esistenza di «cause d'inquinamento del fondo posto a valle Contro della discarica e delle acque di falda e che tali cause sono da ricondurre alla presenza Contro di percolato nel terreno – percolato proveniente appunto dalla discarica .
Il - in via preventiva - ha inibito, tra l'altro, l'utilizzo dei fondi agricoli CP_1
limitrofi (fra cui le unità n. 375 e 376 ricadenti nel fondo ), in attesa di Pt_1 accertare l'effettiva presenza di cause d'inquinamento ambientale.
L'ordinanza - nel ricondurre la causa d'inquinamento al percolato nel terreno proveniente dalla discarica privata - si riferisce ai danni riportati da un fondo, confinante con la discarica, diverso rispetto a quello delle appellanti.
Parte Il provvedimento, quindi, non prova il nesso eziologico tra i danni al fondo e l'illecita condotta del .
[...] Controparte_1
3.5. I rilievi delle appellanti non sono, quindi, idonei a superare le risultanze della ctu in ordine all'esclusione dell'esistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dagli attori e l'illecita condotta del . Controparte_1
7 Corte d'Appello
In ragione dell'assenza del nesso eziologico il primo motivo d'appello – riguardante la legittimazione passiva del – resta assorbito. CP_1
3.- Sul danno da mancato utilizzo dei terreni
1. Le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha condannato il al risarcimento dei danni da mancata produttività del Controparte_1 fondo agricolo, sebbene riconosciuti e quantificati dal ctu in € 4.759,63.
2. Il motivo è infondato.
Il ctu riferisce che «l'ordinanza sindacale del 2014 ha posto un vincolo assolutamente limitativo sulle p.lle 375 e 376 e dunque ha determinato una menomazione circa
l'utilizzabilità produttiva delle stesse» (pag. 24 ctu).
Il ctu ha accertato un danno per il mancato utilizzo produttivo delle particelle n. 375 e n. 376 ricomprese nel fondo agricolo scaturente Pt_1 dall'inibizione disposta con l'ordinanza comunale n. 57/2014.
Il Tribunale non ha esaminato nel merito la domanda risarcitoria, sulla base del rilievo che «parte attrice con l'atto di citazione e con la memoria ex art. 183 comma
VI, n.1, fa derivare il danno dalla fuoriuscita del percolato e non dall'inibizione alla coltura dei fondi».
Ha aggiunto il giudice di prime cure che «l'ordinanza su indicata era stata richiamata dalla parte attrice solo per dimostrare l'inquinamento proveniente dalle discariche e non come fonte di danno» (pag. 6 della sentenza).
La determinazione del giudice di prime cure è condivisibile, siccome le attrici in primo grado, con l'atto introduttivo e con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c., hanno chiesto il risarcimento del danno causato dall'inquinamento proveniente dalle discariche, e non anche il risarcimento del danno derivante dall'ordinanza con cui, in via preventiva e cautelare, è stato inibito l'utilizzo delle predette unità agricole.
Pertanto la domanda di risarcimento del danno da divieto di utilizzo del fondo era inammissibile in primo grado e quindi anche in secondo grado.
Quindi la domanda risarcitoria delle appellanti trova fondamento, quindi, in un titolo diverso.
8 Corte d'Appello
3. In ogni caso la domanda di risarcimento del danno da divieto di utilizzo del fondo (precisamente delle particelle n. 375 e n. 376) per effetto dell'ordinanza comunale n. 57/2014, non può essere accolta in quanto il fatto generatore del danno risiede in un atto amministrativo che non risulta essere stato annullato dal giudice amministrativo e che non può essere disapplicato in via incidentale dal giudice ordinario.
L'accoglimento della domanda risarcitoria, infatti, implicherebbe una cognizione principale dell'atto amministrativo in questione, dal momento che tale atto sarebbe il fatto generatore del danno. Ma la disapplicazione dell'atto amministrativo è possibile solo quando è possibile la cognizione incidentale dell'atto stesso.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano - in forza del d.m. 147/2022 - tenendo conto dei parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità.
La causa deve ritenersi di valore indeterminabile in quanto il risarcimento chiesto, dopo il riferimento ad un importo preciso, è indicato facendo riferimento “alla somma maggiore o minore che Codesto Collegio vorrà ritenere più equa”, ed in quanto, ai sensi dell'art. 1367 c.c., non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, n.
10984/2021).
Pertanto le spese processuali si liquidano in complessivi € 4.996,00, di cui €
1.029 per studio della controversia, € 709 per fase introduttiva, € 1.523 per fase istruttoria, € 1.735 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della parte appellata.
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 9 Corte d'Appello
comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo di parte appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti del , disattesa ogni Parte_3 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico delle appellanti, in solido tra di loro, le spese processuali del secondo grado, che liquida in € 4.996,00, oltre alle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore della parte appellata;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, 19.2.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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