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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Teresa CI, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale
4254/2021 avente ad oggetto: “risarcimento danni da sinistro stradale”, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Avellino, alla Contrada Santorelli, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Veronica
PREZIOSI (c.f. ), indirizzo C.F._2
pec in atti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attore
E
Controparte_1
rappresentanza generale per l'Italia, (p.iva
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. , elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla
Via Trinità n. 3, presso lo studio dell'avv. Alfredo
NN (c.f. ), indirizzo C.F._3
pec: che la Email_1 rappresenta e difende rappresentata e difesa dall'Avv.
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E
, presso Via Appia, Controparte_2 Controparte_3
n. 155, 83042, Atripalda (AV).
Convenuto contumace
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino, i convenuti in epigrafe indicati, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di € 98.353,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 23 agosto 2019, alle ore 16:30
circa, in Santo Stefano (AV). Deduceva che: veniva investito dall'autovettura SUZUKI SWIFT, targata
EM666JB, di proprietà del padre Controparte_2
assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla società convenuta;
-l'autovettura, dopo essere stata parcheggiata dal padre con l'inserimento della marcia e il freno di stazionamento in uso, iniziava a muoversi in discesa e lo colpiva alla gamba mentre si trovava in uno stretto varco tra l'autovettura e il muro di un'abitazione; -che l'urto tra la gamba destra ed il paraurti provocava lo schiacciamento della gamba destra contro il muro di un'abitazione; - suoi luoghi dell'evento intervenivano i Carabinieri del Nucleo
OPV RMB Sezione RADIOMOBILE e l'autombulanza del 118 lo trasportava presso l'ospedale di Solofra;
-gli veniva diagnosticata
“Frattura pluriframmentaria esposta del terzo prossimale di tibia a destra” e subiva un intervento chirurgico con applicazione di fissatore esterno;
-a seguito della richiesta di risarcimento per danno biologico, accettava in acconto il pagamento della somma € 68.267,13, corrispostagli dalla convenuta società a mezzo assegno. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la
[...]
, contestando la Controparte_1
domanda sia per il carattere satisfattivo della somma corrisposta, sia per l'esistenza della responsabilità
dell'attore nella causazione dell'investimento ex art. 1227 c.c., deducendo che l'attore avrebbe tentato di bloccare l'autovettura in movimento.
Il convenuto , pur ritualmente citato, Controparte_2
non si costituiva in giudizio, per cui restava contumace (cfr. notifica dell'atto di citazione notificato in data 14.03.2022).
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti, espletamento di prova testimoniale e di interrogatorio formale dell'attore, nonché c.t.u. medico-legale.
Indi, la causa veniva con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. trattenuta in decisione dal Giudice
all'udienza del 21 settembre 2025.
Motivi della decisione
La domanda è solo in minima parte fondata per le ragioni che si passano ad illustrare
In punto di fatto, posso ritenersi non contestate le parti le seguenti circostanze: la verificazione del sinistro, in data 23.08.2019, ore 16:30 circa,
allorquando il veicolo SUZUKI SWIFT targato
EM666JB, privo di guidatore ha investito l'attore, in quanto, dopo essere stato parcheggiato, si muoveva su una strada in discesa con il freno di stazionamento in uso;
-i danni alla salute riportati dall'attore relativi alla “Frattura pluriframmentaria esposta del terzo prossimale di tibia a destra”, con conseguente intervento chirurgico;
-l'avvenuto pagamento della somma € 68.267,13 da parte della società convenuta,
sulla base della valutazione medico- legale del proprio consulente medico legale che quantificava il danno biologico nella misura del 17%.
Orbene, va a questo punto ricordato che l'offerta di risarcimento formulata dall'assicurazione convenuta in via stragiudiziale ed il pagamento effettuato non ha valore né di confessione, né di riconoscimento del debito, ma presupponendo una mera valutazione dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili, è solo finalizzata a disincentivare l'avvio di azioni risarcitorie. Dunque, il danneggiato, qualora dia avvio
–come nel caso in esame- ad un giudizio civile- ad eccezione dell'ipotesi di non contestazione, è tenuto a provare ex art. 2967 c.c. l'esistenza dei pregiudizi,
patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento, nonché il loro nesso causale con il sinistro (cfr. Cass. Civ. 24205/2015).
Nel caso in esame, la convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda sia eccependo la responsabilità dell'attore nella causazione dell'investimento, sia per la congruità della somma già corrisposta. Pertanto, il tema controversa attiene alla verifica delle modalità del sinistro, al fine di valutare se la condotta dell'attore possa essere inserita nel dinamismo causale dell'evento, a fronte dell'eccepita responsabilità.
In punto di diritto, deve osservarsi che, l'art. 2054
c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo dalla cui circolazione derivino danni a cose o persone. Deve anche affermarsi che tale presunzione non esclude l'indagine da parte del giudice di merito sulla condotta imprudente del pedone investito, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.: infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054 comma primo c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. (cfr. Cass. Civ.
13786/2024).
Ebbene, nel caso in esame, le risultanze istruttorie in atti dimostrano, come eccepito dalla convenuta società, l'esistenza di una corresponsabilità dell'attore nella verificazione del sinistro.
E' emerso, infatti, che tra l'investimento e il momento in cui l'attore si è reso conto del movimento in discesa verso di lui dell'autovettura è trascorso un lasso di tempo certamente idoneo a consentire all'attore di spostarsi in una posizione tale da limitare le conseguenze del sinistro.
In primo luogo, va evidenziato che lo stesso attore ha dedotto nell'atto di citazione che prima dell'investimento aveva sentito un rumore meccanico e visto il movimento in discesa mentre lui si muoveva a ridosso del muro di un'abitazione. Ma, ancor più determinante è la dichiarazione testimoniale del teste , che ha riferito Testimone_1
in modo chiaro come l'auto avesse preso velocità in discesa ed avesse percorso “quattro o cinque metri prima di investire il ragazzo” (cfr. verbale dell'udienza del 12.12.23).
Durante l'interrogatorio formale ha dichiarato che provenendo da una strada parallela rispetto a quella ove si muoveva la macchia.
Pertanto, poteva rendersi conto del movimento in pendenza dell'autovettura e compiere uno spostamento in modo da mettersi al riparo almeno in parte. Pertanto, l'apporto causale addebitabile all'attore va quantificato nella percentuale del 30% ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c..
Non sono emerse prove di una responsabilità
esclusiva dell'attore, né di una diversa dinamica del sinistro come prospettata dalla convenuta.
Passando a questo punto all'esame del nesso di causalità tra l'evento ed il danno biologico, va detto che il nesso causale è stato provato tramite la documentazione medica prodotta dall'attore e della
CTU medico legale. Del resto anche la CTP di parte convenuta riconosce il nesso causale.
Il CTU ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro in lite, ha riportato un "trauma da schiacciamento consistente in frattura biossea (tibia e perone) pluriframmentaria e mal consolidata di terzo prossimale di gamba a destra trattata con fissatore esterno tenxor", per il quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico il giorno 24 agosto 2019, con dimissioni il 2 settembre 2019.
Con riferimento ai danni permanenti, il CTU ha concluso per l'esistenza di postumi invalidanti a carico dell'arto inferiore destro, riconoscendo una percentuale di danno biologico pari al 19%,
applicando il valore superiore del range tabellare corrispondente alla voce "esiti in pseudoartrosi in frattura biossea alla gamba", tenuto conto del tipo di trauma fratturativo, della sua localizzazione, della giovane età dell'attore, degli esiti cicatriziali e della certa evoluzione in pseudoartrosi.
Il CTU, infatti, ha evidenziato che tale tipo trauma,
interessando una frattura dell'estremità ossea (epifesi)
risulta più complesso rispetto ad una normale frattura diafisiaria per il relativo trattamento e consolidamento, con tempi lunghi per il recupero della funzionalità articolare che alla data della visita risultava non del tutto completa. Infine, il CTU non ha individuato la necessità di ulteriori trattamenti e interventi specifici, escludendo l'incidenza della lesione sulla capacità lavorativa dell'attore.
Dunque, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal CTU –che sono condivise dal Giudice in quanto basate su motivazione coerente, immune da vizi logici, non oggetto di osservazioni critiche delle parti-
il danno biologico riportato dall'attore è pari alla percentuale del 19%, con inabilità temporanea totale pari a n. 100 giorni, inabilità temporanea parziale al
50% pari a n. 150 gironi, e inabilità
temporanea parziale al 25% di giorni pari a n. 50
giorni.
E' opportuno determinare in termini monetari l'importo dovuto all'attore sulla base, non del DPR n.
12/2025 intervenuto dopo i fatti di causa e l'introduzione del giudizio, ma sulla base delle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, per le domande di risarcimento del danno biologico,
superiore al 9%, da sinistro stradale, utilizzando il metodo del punto tabellare, calcolato in relazione all'età del danneggiato ed alla gravità della menomazione. Alla luce di tali criteri di calcolo, l'importo per il danno biologico permanente, viene determinato nella somma di € 63.107,00 (all'attualità). Il danno biologico temporaneo è determinato in €
21.562,50: € 11.500,00, per invalidità temporanea totale per n. 100 giorni, € 8.625,00 per invalidità
temporanea al 50% per n. 150 giorni, € 1.437,50 per invalidità temporanea al 25% per n. 50 giorni.
Le spese mediche documentate sono pari alla somma di € 1.505.33.
Dunque, il danno biologico, con personalizzazione del 15%, nonché con aggiunta di spese mediche
è pari all'importo complessivo di € 98.870,25.
La percentuale di personalizzazione del danno si giustifica alla luce della gravità del danno descritto da CTU,
della complessità dell'intervento chirurgico subito e della conseguente sofferenza psicologica connessa da valutarsi di grado medio-basso e legata alle limitazioni di natura temporanea e permanente della vita.
La personalizzazione, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5865/2021) è dovuta, in mancanza di prove ed allegazioni specifiche, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute in considerazione della gravità delle lesioni subite e dei postumi permanenti residuati, nonché della storia clinica del danneggiato.
All'attore spetta soltanto il 70% di tale importo, in ragione del contributo causale nell'accadimento del sinistro, e cioè l'importo di € 69.209,17.
Poi, va tenuto conto della somma corrisposta dalla convenuta nella fase stragiudiziale di €
68.267,13.
Per cui, all'attore spetta l'ulteriore importo di € 942,05, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, da calcolarsi, fino al pagamento da parte della convenuta, sulla somma complessiva di € 69.209,17 devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata, e dopo tale pagamento sulla minor somma riconosciuta con la presente sentenza (Cass. Civ. n. 23297/2023).
Le spese di lite vengono compensate atteso l'importo minimo riconosciuto rispetto alla domanda. Le spese di CTU sono poste per la medesima ragione a carico di entrambe le parti nella misura del
50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto da
, cosi provvede: Parte_1
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) dichiara il concorso di colpa tra l'attore ed il convenuto nella causazione del sinistro,
attribuendo all'attore una percentuale di colpa del 30%;
3) tenuto conto della somma di € 68.267,13 già pagata dalla convenuta e dell'importo del risarcimento spettante di € € 69.209,17, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma di € € 942,05, oltre interessi come in motivazione;
4) pone definitivamente le spese della CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50%
ciascuna;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Avellino, il 23.12.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa CI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Teresa CI, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale
4254/2021 avente ad oggetto: “risarcimento danni da sinistro stradale”, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Avellino, alla Contrada Santorelli, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Veronica
PREZIOSI (c.f. ), indirizzo C.F._2
pec in atti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attore
E
Controparte_1
rappresentanza generale per l'Italia, (p.iva
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. , elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla
Via Trinità n. 3, presso lo studio dell'avv. Alfredo
NN (c.f. ), indirizzo C.F._3
pec: che la Email_1 rappresenta e difende rappresentata e difesa dall'Avv.
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E
, presso Via Appia, Controparte_2 Controparte_3
n. 155, 83042, Atripalda (AV).
Convenuto contumace
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino, i convenuti in epigrafe indicati, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di € 98.353,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 23 agosto 2019, alle ore 16:30
circa, in Santo Stefano (AV). Deduceva che: veniva investito dall'autovettura SUZUKI SWIFT, targata
EM666JB, di proprietà del padre Controparte_2
assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla società convenuta;
-l'autovettura, dopo essere stata parcheggiata dal padre con l'inserimento della marcia e il freno di stazionamento in uso, iniziava a muoversi in discesa e lo colpiva alla gamba mentre si trovava in uno stretto varco tra l'autovettura e il muro di un'abitazione; -che l'urto tra la gamba destra ed il paraurti provocava lo schiacciamento della gamba destra contro il muro di un'abitazione; - suoi luoghi dell'evento intervenivano i Carabinieri del Nucleo
OPV RMB Sezione RADIOMOBILE e l'autombulanza del 118 lo trasportava presso l'ospedale di Solofra;
-gli veniva diagnosticata
“Frattura pluriframmentaria esposta del terzo prossimale di tibia a destra” e subiva un intervento chirurgico con applicazione di fissatore esterno;
-a seguito della richiesta di risarcimento per danno biologico, accettava in acconto il pagamento della somma € 68.267,13, corrispostagli dalla convenuta società a mezzo assegno. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la
[...]
, contestando la Controparte_1
domanda sia per il carattere satisfattivo della somma corrisposta, sia per l'esistenza della responsabilità
dell'attore nella causazione dell'investimento ex art. 1227 c.c., deducendo che l'attore avrebbe tentato di bloccare l'autovettura in movimento.
Il convenuto , pur ritualmente citato, Controparte_2
non si costituiva in giudizio, per cui restava contumace (cfr. notifica dell'atto di citazione notificato in data 14.03.2022).
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti, espletamento di prova testimoniale e di interrogatorio formale dell'attore, nonché c.t.u. medico-legale.
Indi, la causa veniva con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. trattenuta in decisione dal Giudice
all'udienza del 21 settembre 2025.
Motivi della decisione
La domanda è solo in minima parte fondata per le ragioni che si passano ad illustrare
In punto di fatto, posso ritenersi non contestate le parti le seguenti circostanze: la verificazione del sinistro, in data 23.08.2019, ore 16:30 circa,
allorquando il veicolo SUZUKI SWIFT targato
EM666JB, privo di guidatore ha investito l'attore, in quanto, dopo essere stato parcheggiato, si muoveva su una strada in discesa con il freno di stazionamento in uso;
-i danni alla salute riportati dall'attore relativi alla “Frattura pluriframmentaria esposta del terzo prossimale di tibia a destra”, con conseguente intervento chirurgico;
-l'avvenuto pagamento della somma € 68.267,13 da parte della società convenuta,
sulla base della valutazione medico- legale del proprio consulente medico legale che quantificava il danno biologico nella misura del 17%.
Orbene, va a questo punto ricordato che l'offerta di risarcimento formulata dall'assicurazione convenuta in via stragiudiziale ed il pagamento effettuato non ha valore né di confessione, né di riconoscimento del debito, ma presupponendo una mera valutazione dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili, è solo finalizzata a disincentivare l'avvio di azioni risarcitorie. Dunque, il danneggiato, qualora dia avvio
–come nel caso in esame- ad un giudizio civile- ad eccezione dell'ipotesi di non contestazione, è tenuto a provare ex art. 2967 c.c. l'esistenza dei pregiudizi,
patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento, nonché il loro nesso causale con il sinistro (cfr. Cass. Civ. 24205/2015).
Nel caso in esame, la convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda sia eccependo la responsabilità dell'attore nella causazione dell'investimento, sia per la congruità della somma già corrisposta. Pertanto, il tema controversa attiene alla verifica delle modalità del sinistro, al fine di valutare se la condotta dell'attore possa essere inserita nel dinamismo causale dell'evento, a fronte dell'eccepita responsabilità.
In punto di diritto, deve osservarsi che, l'art. 2054
c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo dalla cui circolazione derivino danni a cose o persone. Deve anche affermarsi che tale presunzione non esclude l'indagine da parte del giudice di merito sulla condotta imprudente del pedone investito, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.: infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054 comma primo c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. (cfr. Cass. Civ.
13786/2024).
Ebbene, nel caso in esame, le risultanze istruttorie in atti dimostrano, come eccepito dalla convenuta società, l'esistenza di una corresponsabilità dell'attore nella verificazione del sinistro.
E' emerso, infatti, che tra l'investimento e il momento in cui l'attore si è reso conto del movimento in discesa verso di lui dell'autovettura è trascorso un lasso di tempo certamente idoneo a consentire all'attore di spostarsi in una posizione tale da limitare le conseguenze del sinistro.
In primo luogo, va evidenziato che lo stesso attore ha dedotto nell'atto di citazione che prima dell'investimento aveva sentito un rumore meccanico e visto il movimento in discesa mentre lui si muoveva a ridosso del muro di un'abitazione. Ma, ancor più determinante è la dichiarazione testimoniale del teste , che ha riferito Testimone_1
in modo chiaro come l'auto avesse preso velocità in discesa ed avesse percorso “quattro o cinque metri prima di investire il ragazzo” (cfr. verbale dell'udienza del 12.12.23).
Durante l'interrogatorio formale ha dichiarato che provenendo da una strada parallela rispetto a quella ove si muoveva la macchia.
Pertanto, poteva rendersi conto del movimento in pendenza dell'autovettura e compiere uno spostamento in modo da mettersi al riparo almeno in parte. Pertanto, l'apporto causale addebitabile all'attore va quantificato nella percentuale del 30% ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c..
Non sono emerse prove di una responsabilità
esclusiva dell'attore, né di una diversa dinamica del sinistro come prospettata dalla convenuta.
Passando a questo punto all'esame del nesso di causalità tra l'evento ed il danno biologico, va detto che il nesso causale è stato provato tramite la documentazione medica prodotta dall'attore e della
CTU medico legale. Del resto anche la CTP di parte convenuta riconosce il nesso causale.
Il CTU ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro in lite, ha riportato un "trauma da schiacciamento consistente in frattura biossea (tibia e perone) pluriframmentaria e mal consolidata di terzo prossimale di gamba a destra trattata con fissatore esterno tenxor", per il quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico il giorno 24 agosto 2019, con dimissioni il 2 settembre 2019.
Con riferimento ai danni permanenti, il CTU ha concluso per l'esistenza di postumi invalidanti a carico dell'arto inferiore destro, riconoscendo una percentuale di danno biologico pari al 19%,
applicando il valore superiore del range tabellare corrispondente alla voce "esiti in pseudoartrosi in frattura biossea alla gamba", tenuto conto del tipo di trauma fratturativo, della sua localizzazione, della giovane età dell'attore, degli esiti cicatriziali e della certa evoluzione in pseudoartrosi.
Il CTU, infatti, ha evidenziato che tale tipo trauma,
interessando una frattura dell'estremità ossea (epifesi)
risulta più complesso rispetto ad una normale frattura diafisiaria per il relativo trattamento e consolidamento, con tempi lunghi per il recupero della funzionalità articolare che alla data della visita risultava non del tutto completa. Infine, il CTU non ha individuato la necessità di ulteriori trattamenti e interventi specifici, escludendo l'incidenza della lesione sulla capacità lavorativa dell'attore.
Dunque, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal CTU –che sono condivise dal Giudice in quanto basate su motivazione coerente, immune da vizi logici, non oggetto di osservazioni critiche delle parti-
il danno biologico riportato dall'attore è pari alla percentuale del 19%, con inabilità temporanea totale pari a n. 100 giorni, inabilità temporanea parziale al
50% pari a n. 150 gironi, e inabilità
temporanea parziale al 25% di giorni pari a n. 50
giorni.
E' opportuno determinare in termini monetari l'importo dovuto all'attore sulla base, non del DPR n.
12/2025 intervenuto dopo i fatti di causa e l'introduzione del giudizio, ma sulla base delle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, per le domande di risarcimento del danno biologico,
superiore al 9%, da sinistro stradale, utilizzando il metodo del punto tabellare, calcolato in relazione all'età del danneggiato ed alla gravità della menomazione. Alla luce di tali criteri di calcolo, l'importo per il danno biologico permanente, viene determinato nella somma di € 63.107,00 (all'attualità). Il danno biologico temporaneo è determinato in €
21.562,50: € 11.500,00, per invalidità temporanea totale per n. 100 giorni, € 8.625,00 per invalidità
temporanea al 50% per n. 150 giorni, € 1.437,50 per invalidità temporanea al 25% per n. 50 giorni.
Le spese mediche documentate sono pari alla somma di € 1.505.33.
Dunque, il danno biologico, con personalizzazione del 15%, nonché con aggiunta di spese mediche
è pari all'importo complessivo di € 98.870,25.
La percentuale di personalizzazione del danno si giustifica alla luce della gravità del danno descritto da CTU,
della complessità dell'intervento chirurgico subito e della conseguente sofferenza psicologica connessa da valutarsi di grado medio-basso e legata alle limitazioni di natura temporanea e permanente della vita.
La personalizzazione, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5865/2021) è dovuta, in mancanza di prove ed allegazioni specifiche, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute in considerazione della gravità delle lesioni subite e dei postumi permanenti residuati, nonché della storia clinica del danneggiato.
All'attore spetta soltanto il 70% di tale importo, in ragione del contributo causale nell'accadimento del sinistro, e cioè l'importo di € 69.209,17.
Poi, va tenuto conto della somma corrisposta dalla convenuta nella fase stragiudiziale di €
68.267,13.
Per cui, all'attore spetta l'ulteriore importo di € 942,05, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, da calcolarsi, fino al pagamento da parte della convenuta, sulla somma complessiva di € 69.209,17 devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata, e dopo tale pagamento sulla minor somma riconosciuta con la presente sentenza (Cass. Civ. n. 23297/2023).
Le spese di lite vengono compensate atteso l'importo minimo riconosciuto rispetto alla domanda. Le spese di CTU sono poste per la medesima ragione a carico di entrambe le parti nella misura del
50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto da
, cosi provvede: Parte_1
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) dichiara il concorso di colpa tra l'attore ed il convenuto nella causazione del sinistro,
attribuendo all'attore una percentuale di colpa del 30%;
3) tenuto conto della somma di € 68.267,13 già pagata dalla convenuta e dell'importo del risarcimento spettante di € € 69.209,17, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma di € € 942,05, oltre interessi come in motivazione;
4) pone definitivamente le spese della CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50%
ciascuna;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Avellino, il 23.12.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa CI