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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1641/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/02/2025 da d Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. METE ROBERTO avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/06/1996 in UDINE, con atto trascritto presso il Comune di UDINE al numero 73, parte 2, serie A, anno 1996;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 19/04/1999), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio è stato celebrato in data 16/06/1996, in UDINE, con atto trascritto presso il comune di UDINE al n. 73, Parte 2, Serie A, anno 1996, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che la signora ha già trasferito la propria residenza e dimora. Dà atto che Pt_1 la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor e gli arredi presenti all'interno Pt_2
della stessa resteranno nella esclusiva disponibilità del signor Parte_2
3) Nulla sul mantenimento dei coniugi, entrambi autosufficienti.
4) Dà atto che il figlio maggiorenne , non autosufficiente economicamente, Per_1
trascorrerà, compatibilmente con i suoi impegni universitari, 15 giorni al mese con il padre e 15 con la madre.
5) Dispone che i coniugi provvedano al mantenimento ordinario diretto di;
le Per_1
spese straordinarie, invece, sono poste a carico del padre nella misura del 100%: per l'individuazione delle stesse si fa riferimento al Regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia dd. 28 agosto 2015, recepito dall'intestato Tribunale di
Udine.
6) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 73, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1996.
Udine, li 08/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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