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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato al seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Maria Tabacco;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Giovanni
Sicuso;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/04/2021, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Siracusa, l' formulando le seguenti conclusioni: “ (…) ritenere e CP_1
dichiarare che la patologia di cui è affetto il sig. (Lombalgia acuta Parte_1
recidivante da discopatia con blocco articolare) è malattia professionale perché contratta durante il lavoro e per causa di lavoro;
2) conseguentemente ritenere e dichiarare che tale malattia professionale ha determinato attualmente al ricorrente una inabilità permanente nella misura del 15% o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare, pertanto, l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
ai sensi del DLGS n. 38 del 2000, al pagamento dell'indennizzo in capitale e del danno biologico o qualora la percentuale del danno biologica sia valutata in misura superiore al 16% alla costituzione e al pagamento della conseguente rendita per inabilità permanente, con gli interessi legali e con tutti gli accessori (…)”.
Espletata C.T.U. medico-legale, con sentenza n. 154/2022 del 10.02.2022 il Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso così motivando: “ai fini dell'accertamento del nesso causale tra le patologie di cui è affetto e l'attività lavorativa svolta è stata svolta Parte_1
un'accurata indagine medico legale, all'esito della quale il nominato C.T.U., dott.
ha concluso nel senso di ritenere “la patologia riscontrata: Persona_1
Spondiloartrosi del rachide con discopatie L4-L5 ed L5-S1 siano da considerarsi danno evolutivo naturale e non da addebitare all'attività lavorativa fatta dal periziando. Per quanto sopra non si riscontrano elementi congrui per porre un nesso di causalità tra l'attività e la patologia riscontrata e quindi si dà parere negativo alla richiesta di riconoscimento di malattia professionale”; il decidente dichiarava irripetibili le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico dell le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto.
Appellava detta sentenza , con ricorso depositato in data 19.04.2022, Parte_1
censurando la pronuncia per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
2 Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva istruita mediante espletamento della prova per testi e rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado nonché della successiva consulenza espletata in appello.
All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui, nel rigettare il ricorso, il giudice di prime cure ha recepito acriticamente le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, evidenzia che il consulente ha escluso l'origine professionale della patologia denunciata basandosi esclusivamente sul parere reso dal , riportato CP_2
integralmente nella relazione;
deduce che tale parere risulta inidoneo e privo di valore probatorio, in quanto proveniente da un organismo dell' che si è limitato ad acquisire CP_1
informazioni dal geom. , dirigente dell'azienda presso la quale Persona_2
l'appellante ha svolto la sua attività lavorativa, nonché da responsabile della Persona_3
produzione della stessa azienda, soggetti evidentemente interessati a smentire l'esistenza di un'attività lavorativa con rischi da movimentazione manuale di carichi (MMC).
Evidenzia che quanto riferito dai predetti dipendenti del datore di lavoro non corrisponde al vero in quanto l'effettiva attività lavorativa svolta da esso appellante comportava la movimentazione manuale di carichi e il sovraccarico del rachide e degli arti.
2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce che la relazione del C.T.U. è superficiale, errata e contraria alla vigente normativa in materia di malattie professionali, la quale prevede un “sistema misto” che distingue le malattie in due categorie: quelle tabellate e quelle non tabellate. In particolare, evidenzia che, nell'ambito del “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di provare l'origine professionale della malattia, in virtù della “presunzione legale di origine”, superabile soltanto con la prova rigorosa a carico
3 dell' della riconducibilità della malattia a cause extraprofessionali;
che tale CP_1
presunzione dovrebbe essere applicata al caso di specie.
Sottolinea, inoltre, che è ormai ampiamente riconosciuto il legame esistente tra l'attività di movimentazione manuale di carichi e l'aumento del rischio di sviluppare patologie acute o croniche a carico dell'apparato locomotore, in particolare del rachide lombare.
Precisa che la vicenda in esame è riconducibile alla lett. b del n. 77 della nuova tabella, che riguarda le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolta in maniera non occasionale.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la laconicità della relazione laddove il CTU non ha dato conto del fatto che l'artrosi professionale, in base a ricerche aggiornate, è correlata all'esecuzione di attività comportanti la trasmissione di microtraumi ripetuti, la movimentazione manuale di carichi e l'impiego di protratte posture viziate del rachide;
che la patologia da cui è affetto esso appellante appare correlata al predetto rischio artrosico, con la conseguenza della natura professionale della stessa.
4. Con il quarto motivo censura la decisione del giudice di primo grado laddove ha deciso di non accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe risultata necessaria alla luce delle evidenti carenze riscontrate riguardo all'anamnesi lavorativa, all'esposizione al rischio e alla tipicità della malattia professionale, costituita da spondiloartrosi del rachide con discopatie;
contesta la mancata motivazione sul punto.
5. Infine, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale, espressamente articolata nel ricorso di primo grado, con i testi ivi indicati.
6. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
7. Va premesso che questa Corte, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29.02.2024, ha ammesso la prova per testi dedotta da parte appellante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
all'udienza del 14.05.2024 sono stati escussi i testi Tes_1
4 e;
in particolare, il teste , non parente ed indifferente, Testimone_2 Tes_3 Tes_1
ha dichiarato: “Conosco l'appellato in quanto collega di lavoro dal 2010; abbiamo lavorato dapprima alle dipendenze della poi trasformata in Controparte_3 CP_4
Io svolgevo le mansioni di manovale smontatore come il . Lavoravamo per
[...] Pt_1
otto ore al giorno dal lunedì al venerdì; il Sig. era addetto allo smontaggio dei Pt_1
tubi catodici dei televisori;
tale mansione prevedeva dapprima, allorché arrivava il container contenente i televisori da destinare alla lavorazione, scaricati sul piazzale della ditta, il prelievo degli stessi e la sistemazione all'interno di ceste alte all'incirca un paio di metri;
ognuna di queste poteva contenere televisori per circa 300-400 kg;
tale cesta veniva poi trasportata all'interno dello stabilimento presso la linea di lavorazione;
qui il prelevava dall'alto i vari televisori impilati e li poneva sul nastro della sua Pt_1
postazione provvedendo allo smontaggio che veniva effettuato con un martello e con avvitatore. Il materiale di risulta veniva poi smistato secondo la tipologia e così si procedeva fino ad esaurire di tutti i pezzi della cesta. Di solito ogni giorno ogni operatore lavorava circa 15- 20 ceste. Tali attività il ha svolto dal 2010 al 2016 se mal non Pt_1
ricordo. Successivamente poiché lamentava dolori alla schiena ha chiesto al datore di lavoro di essere adibito ad altra mansione meno faticosa. Quindi il fu destinato Pt_1
allo smaltimento delle lampadine;
queste venivano consegnate all'interno dell'azienda dentro dei contenitori di circa metri 2 x 0.80. Il doveva selezionare le lampadine Pt_1
secondo la tipologia;
il doveva pertanto lavorare piegandosi in modo da Pt_1
prelevare le lampadine dal contenitore e riporle in cassette distinte per tipologia. Quando il numero delle lampadine si riduceva i piegamenti erano maggiori per prelevarle dal fondo della cesta. Le altre volte le lampadine venivano consegnate all'interno di alti sacchi chiamati big-bag, in questo caso il doveva selezionare le lampadine Pt_1
all'interno del grande sacco e poi smistarle talvolta anche riversandole per terra. Inoltre, il doveva spostare il contenitore di metallo contenente le lampadine trascinandolo Pt_1
sul transpallet manuale fino alla postazione mentre i sacchi contenenti le lampadine
5 venivano trascinati o sul transpallet manuale o di peso;
circa una volta a settimana tutti gli operatori venivamo utilizzati per smistare i prodotti che venivano riversati sul piazzale;
vi erano varie tipologie di materiale elettronico (stampanti, batterie, televisori ed altro). Altre volte arrivavano carichi interi di lavatrici da lavorare;
Le operazioni sopra indicate sono state svolte dal 2010 sino al 2012/2013; successivamente il materiale veniva posto su dei nastri trasportatori e giungeva alla postazione dell'operatore senza che lo stesso dovesse provvedere a riempire le ceste. In questo caso lo spostamento era limitato al prelievo del prodotto dal nastro trasportatore e al posizionamento sul banco di lavoro;
Ogni operatore, inoltre, poteva essere chiamato con una frequenza di circa ogni ora ad aiutare gli operai addetti a caricare la merce sul nastro trasportatore;
la mansione relativa allo smistamento delle lampadine è rimasta invariata nel tempo;
il secondo teste, , non parente e disinteressato, ha riferito: “Conosco il Sig. Tes_3
perché siamo stati colleghi di lavoro per circa 6 anni se mal non ricordo dal 2011 Pt_1
al 2017/2018 data del mio licenziamento;
il sig. era addetto allo smontaggio dei Pt_1
monitor e a fasi alterne in base alle esigenze aziendali allo spostamento di frigoriferi;
l'attività cui era addetto il comportava il prelievo da terra del monitor a tubo Pt_1
catodico del peso variabile di 10-30 Kg e il suo spostamento sul banco di lavoro;
preciso che accanto alla postazione di ogni operatore vi era un cesto contenente i vari monitor destinati alla lavorazione;
in alcune circostanze il come altri operatori è stato Pt_1
destinato al prelievo dei monitor dal piazzale e al posizionamento degli stessi nelle ceste;
lo smontaggio del monitor avveniva con l'utilizzo del martello e dell'avvitatore; ogni operatore poteva essere destinato occasionalmente ad altre mansioni quali il caricamento di frigoriferi, spostamento di contenitori contenenti lampadine ed altro materiale;
che io ricordi il è stato destinato sempre allo smontaggio dei monitor. Occasionalmente Pt_1
allo smistamento delle lampadine;
preciso che io lavoravo in altro reparto ma talvolta venivo impiegato nel reparto dove lavorava il . Abbiamo lavorato insieme nello Pt_1
stesso reparto per un paio di anni all'inizio del rapporto e successivamente per alcuni
6 periodi di circa qualche mese;
lo smistamento delle lampadine avveniva prelevando le stesse all'interno di grandi contenitori e assumendo una posizione ricurva. I contenitori di metallo erano grandi circa metri 2x1; mentre i big-bag erano di circa 100 Kg ognuno”.
8. Va premesso, altresì, che all'esito della prova orale, ritenuto che la consulenza tecnica espletata in primo grado non offriva sufficienti elementi di giudizio ai fini della decisione,
è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
Nella relazione depositata il 18.12.2024, il nominato CTU, dott. , ha così Persona_4
concluso: “dalla ricognizione della documentazione presente nei fascicoli di causa e dai rilievi medico-legalmente obiettivati sull'odierno ricorrente, è possibile affermare che
, allo stato, è affetto da: Spondilodiscoartrosi in soggetto con discopatia Parte_1
lombare (L4-L5 e L5-S1) a sfumata incidenza funzionale. Il quadro patologico da cui risulta affetto non è riconducibile eziologicamente - in termini di Parte_1
ragionevole certezza - all'attività lavorativa espletata potendosi affermare, con alta probabilità, che il ricorrente presenti un quadro degenerativo a carico del rachide sovrapponibile ad un soggetto di pari età anagrafica non esposto a specifico rischio lavorativo”.
9. Esaminato l'elaborato peritale e ritenuto ancora una volta che la consulenza tecnica espletata non offrisse sufficienti elementi di valutazione ai fini della decisione, veniva disposta una nuova consulenza tecnica volta ad accertare l'eventuale nesso eziologico tra la patologia denunciata dall'appellante e l'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Nella relazione finale depositata il 14.04.2025 il nominato CTU, dott. , ha Persona_5
così concluso: “GIUDIZIO DIAGNOSTICO Spondiloartrosi del rachide lombare con artrosi delle faccette articolari interapofisarie. Disidratazione dei dischi vertebrali nel tratto L4-S1. Protrusioni discali posteriori ad ampio raggio che obliterano lo spazio epidurale anteriore L4-L5 ed L5-S1 …. La patologia riscontrata non è riconducibile eziologicamente in termini di ragionevole certezza all'attività lavorativa espletata, ma è
7 di natura degenerativa e determinata da fattori eziopatologici legati al[la] naturale degenerazione degli elementi anatomici che compongono lo scheletro assile”.
10. Il nominato perito, a fronte delle osservazioni del consulente tecnico di parte appellante, dott.ssa (“… Nel caso in esame, è stata dimostrata la Persona_6
lavorazione svolta (vedansi prove testimoniali e non allegazioni di parte), che espone il lavoratore a torsioni del busto, posture incongrue, e, soprattutto, a movimentazione manuale di carichi gravosi, numerose volte nel corso di un'ora e, a maggior ragione, nella giornata lavorativa. Riconosciuta la lavorazione tabellata, alla manifestazione della condizione erniaria o spondilodiscopatica, anch'essa tabellata, il riconoscimento di malattia professionale, in ossequio alla “Lista I”, si sarebbe dovuto ottenere in maniera automatica. A nulla vale, ai sensi della normativa, che clinicamente la patologia lamentata affligga prevalentemente gli ultrasessantenni nel 70-90%, poiché l'elemento statistico, caro al clinico, non può essere preminente in questo ambito medico legale.
L'esposizione lavorativa specifica tabellata e la sussistenza della patologia corrispondente in tabella sono dirimenti, per legge, nel riconoscimento. Nello specifico, il CTU avrebbe dovuto attenersi a criteri di legge ed applicare il seguente item tabellare, soggetto a periodici aggiornamenti, da ultimo con il decreto 10.10.2023 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali… Il CTU, invece, apoditticamente, fondandosi solo su dati clinici inapplicabili al caso acriticamente, non correlati ai dati ed ai regolamenti di legge ed applicati dall' , ha negato il doveroso riconoscimento”), ha così confermato CP_1
il giudizio espresso: “Il CTU è stato incaricato dal Giudice di rispondere ad un quesito ben preciso, ovvero se la lombalgia acuta recidivante da discopatia con blocco articolare sia riconducibile all'attività lavorativa. La conclusione a cui sono giunto è che per i motivi fisio-patologici ben esplicati nella relazione tecnica, le alterazioni anatomo-patologiche riscontrante al , non sono da porre in relazione con l'attività lavorativa svolta ma Pt_1
determinate da una fisiologica degenerazione della componente disco-legamentosa. Non esiste pertanto nessuna malattia professionale. Diverso sarebbe stato se il fosse Pt_1
8 stato affetto da un'ernia discale (come ben sancito dalla legislazione). Infatti, la protrusione discale e l'ernia del disco sono due patologie del tutto differenti. Si conferma pertanto il giudizio espresso nella relazione tecnica”.
Le conclusioni del consulente tecnico - immuni da vizi logici, fondate su accertamenti esaurienti e altresì sorrette da adeguata e convincente motivazione - appaiono pienamente condivisibili.
11. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve ritenersi accertato il difetto di nesso causale tra l'attività espletata dall'appellante e la patologia riscontrata, non potendosi essa considerare malattia professionale.
12. La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
13. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese delle consulenze tecniche espletate, come liquidate in atti da separati decreti, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come CP_1
liquidate in atti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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