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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/07/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 28 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.8.1959 rappresentato e difeso dall'avv. LA FERLA EMANUELA ALFIA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIUDICE GIOVANNA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/01/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
26.9.1987 (atto registrato al Comune di Vizzini n. 34, p. II serie A -anno 1987) da cui erano nate due figlie, , nata a [...] in data [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] in data [...] ormai autonome .
[...]
Esponeva che con provvedimento del 4.1.2008 reso da questo Rribunale era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che da allora gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio . Controparte_1
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 4.1.2008.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale pronuncia si esaurisca la presente sentenza non essendo state formulate richieste di natura patrimoniale da alcuna delle parti .
L'esito della controversia e la natura della stessa, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto tra e in data 26.9.1987 Parte_1 Controparte_1
atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Vizzini atto n 34 anno
1987 parte II serie A Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
2. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vizzini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 03/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 28 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.8.1959 rappresentato e difeso dall'avv. LA FERLA EMANUELA ALFIA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIUDICE GIOVANNA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/01/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
26.9.1987 (atto registrato al Comune di Vizzini n. 34, p. II serie A -anno 1987) da cui erano nate due figlie, , nata a [...] in data [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] in data [...] ormai autonome .
[...]
Esponeva che con provvedimento del 4.1.2008 reso da questo Rribunale era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che da allora gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio . Controparte_1
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 4.1.2008.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale pronuncia si esaurisca la presente sentenza non essendo state formulate richieste di natura patrimoniale da alcuna delle parti .
L'esito della controversia e la natura della stessa, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto tra e in data 26.9.1987 Parte_1 Controparte_1
atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Vizzini atto n 34 anno
1987 parte II serie A Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
2. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vizzini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 03/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo