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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 15845/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CENTOLA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA MARIA JOLANDA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti LABIS Controparte_1 C.F._2
EMANUELE e FRANCESCO CURCI, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2771 del 05/05/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 12/09/2023 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente al trasferimento dei figli minori e presso di lei, Per_1 Per_2
una rimodulazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli e la modifica del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre.
Ella formulava altresì istanze istruttorie. In data 09/04/2024 si costituiva in giudizio il sig. contestando in toto le Controparte_1
richieste di parte ricorrente.
In data 08/08/2024 il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 17/04/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sul trasferimento dei minori in Sicilia
All'esito dell'istruttoria espletata è emerso come il trasferimento in Sicilia con la madre dei minori e corrisponda al loro interesse. Per_1 Per_2
La minore ha dichiarato in udienza di conoscere il nuovo compagno della madre e i di lui Per_1
figli e di essere contenta di trasferirsi con la signora ad Augusta a casa del sig. . Parte_1 Pt_2
Inoltre, i servizi sociali di Augusta hanno depositato relazione da cui si evince che l'abitazione del sig. appare idonea ad accogliere la ricorrente con i figli. Difatti, egli vive con due dei tre figli Pt_2
avuti da un precedente matrimonio e vede con regolarità anche la terza figlia, ha uno stabile lavoro come muratore presso una ditta edile del territorio e ha già predisposto, in accordo coi propri figli, gli spazi in cui accogliere la signora con i di lei figli. Parte_1
Dal canto suo, il sig. , pur avendo un legame solido con i figli, attualmente li vede solamente CP_1
a week end alterni e a volte di mercoledì, essendo impegnato in settimana con attività lavorativa dalle
6 del mattino alle 6 di sera (come dichiarato dalla maggiore delle figlie, , all'udienza del Per_3
27.05.2024) ed a volte anche il sabato.
Parte ricorrente ha dimostrato di avere un solido legame con il sig. ed una offerta di lavoro Pt_2
come assistente famigliare a Lentini (SR).
Pertanto, non sono emersi elementi che inducano a ritenere che il trasferimento dei minori con la madre in Sicilia sia per gli stessi pregiudizievole, considerato anche che la soluzione alternativa del collocamento presso il padre sarebbe stata poco praticabile stante la tenera età degli stessi (anni 9 e
12) e l'impegno lavorativo del padre, che difficilmente riuscirebbe ad occuparsi dei figli personalmente.
La figlia , di anni 17 (compirà 18 anni a febbraio del prossimo anno), ha dichiarato di voler Per_3
rimanere a Torino con il padre. Nemmeno la ricorrente ha chiesto il suo trasferimento. dovrà Per_3
essere dunque collocata presso il padre.
Modifica del calendario di visite padre/madre-figli
Al trasferimento dei minori e con la madre, consegue la modifica del calendario Per_1 Per_2
delle visite di e con il padre e di con la madre. Per_2 Per_1 Per_3 Il calendario delle visite deve dunque essere modificato secondo quanto stabilito in dispositivo.
Sull'assegno di mantenimento dei minori a carico del padre
L'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre deve essere ridotto ad euro 200,00 (euro
100,00 per ciascun figlio) tenuto conto che egli dovrà sopportare anche parte delle spese di trasporto per poter incontrare i figli e dovrà provvedere integralmente al mantenimento ordinario della figlia
. Per_3
Inoltre, le spese straordinarie per tutti e tre i figli dovranno continuare ad essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
AUTORIZZA il trasferimento dei minori e ad Augusta unitamente alla Per_1 Persona_4
madre.
DISPONE che la minore abbia residenza e collocazione principale con il padre. Per_3
DISPONE che ciascun genitore possa sentire i figli che non ha con sé, anche a mezzo di videochiamata, ogni giorno in orario serale.
DISPONE che ogni genitore possa tenere tutti i figli presso di sé un week end ogni due mesi, dal venerdì sera alla domenica sera.
DISPONE che durante le vacanze Natalizie i minori staranno ad anni alterni dal 24 dicembre al 6 gennaio, presso ciascun genitore (anni pari con il padre, ovvero e si recheranno a Per_1 Per_2
Torino per trascorrere le vacanze natalizie con il padre e la sorella , mentre negli anni dispari Per_3
sarà a recarsi presso la abitazione materna e trascorrere le festività natalizie con la madre ed i Per_3
fratelli); per quanto riguarda la Pasqua cristiana, i figli trascorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta con la madre;
per quanto riguarda la Pasqua islamica ( ) i figli trascorreranno il relativo Per_5
periodo con il padre. I minori trascorreranno con il padre il primo e l'ultimo giorno del Ramadan. Nel caso di coincidenza tra le festività̀ cristiane e quelle islamiche, la figlia , stante l'età, Persona_6
potrà scegliere liberamente con chi trascorrere la ricorrenza, per i minori e i genitori Per_1 Per_2
troveranno un accordo che tenga comunque in considerazione la volontà dei minori. Per quanto riguarda le vacanze estive i minori trascorreranno 4 settimane, di cui almeno 3 consecutive, tutti insieme presso l'uno e l'altro genitore, con relativa sospensione delle visite con l'altro genitore, in periodo da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
DISPONE che le spese di viaggio per gli spostamenti dei minori vengano sostenute per i 2/3 dalla madre e per 1/3 dal padre.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1 dei figli, con decorrenza dal trasferimento della madre con e l'assegno periodico di Per_1 Per_2
€ 200 (euro 100,00 per ed euro 100 per , da versare entro il 5 di ogni mese e da Per_1 Per_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 15845/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CENTOLA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA MARIA JOLANDA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti LABIS Controparte_1 C.F._2
EMANUELE e FRANCESCO CURCI, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2771 del 05/05/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 12/09/2023 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente al trasferimento dei figli minori e presso di lei, Per_1 Per_2
una rimodulazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli e la modifica del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre.
Ella formulava altresì istanze istruttorie. In data 09/04/2024 si costituiva in giudizio il sig. contestando in toto le Controparte_1
richieste di parte ricorrente.
In data 08/08/2024 il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 17/04/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sul trasferimento dei minori in Sicilia
All'esito dell'istruttoria espletata è emerso come il trasferimento in Sicilia con la madre dei minori e corrisponda al loro interesse. Per_1 Per_2
La minore ha dichiarato in udienza di conoscere il nuovo compagno della madre e i di lui Per_1
figli e di essere contenta di trasferirsi con la signora ad Augusta a casa del sig. . Parte_1 Pt_2
Inoltre, i servizi sociali di Augusta hanno depositato relazione da cui si evince che l'abitazione del sig. appare idonea ad accogliere la ricorrente con i figli. Difatti, egli vive con due dei tre figli Pt_2
avuti da un precedente matrimonio e vede con regolarità anche la terza figlia, ha uno stabile lavoro come muratore presso una ditta edile del territorio e ha già predisposto, in accordo coi propri figli, gli spazi in cui accogliere la signora con i di lei figli. Parte_1
Dal canto suo, il sig. , pur avendo un legame solido con i figli, attualmente li vede solamente CP_1
a week end alterni e a volte di mercoledì, essendo impegnato in settimana con attività lavorativa dalle
6 del mattino alle 6 di sera (come dichiarato dalla maggiore delle figlie, , all'udienza del Per_3
27.05.2024) ed a volte anche il sabato.
Parte ricorrente ha dimostrato di avere un solido legame con il sig. ed una offerta di lavoro Pt_2
come assistente famigliare a Lentini (SR).
Pertanto, non sono emersi elementi che inducano a ritenere che il trasferimento dei minori con la madre in Sicilia sia per gli stessi pregiudizievole, considerato anche che la soluzione alternativa del collocamento presso il padre sarebbe stata poco praticabile stante la tenera età degli stessi (anni 9 e
12) e l'impegno lavorativo del padre, che difficilmente riuscirebbe ad occuparsi dei figli personalmente.
La figlia , di anni 17 (compirà 18 anni a febbraio del prossimo anno), ha dichiarato di voler Per_3
rimanere a Torino con il padre. Nemmeno la ricorrente ha chiesto il suo trasferimento. dovrà Per_3
essere dunque collocata presso il padre.
Modifica del calendario di visite padre/madre-figli
Al trasferimento dei minori e con la madre, consegue la modifica del calendario Per_1 Per_2
delle visite di e con il padre e di con la madre. Per_2 Per_1 Per_3 Il calendario delle visite deve dunque essere modificato secondo quanto stabilito in dispositivo.
Sull'assegno di mantenimento dei minori a carico del padre
L'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre deve essere ridotto ad euro 200,00 (euro
100,00 per ciascun figlio) tenuto conto che egli dovrà sopportare anche parte delle spese di trasporto per poter incontrare i figli e dovrà provvedere integralmente al mantenimento ordinario della figlia
. Per_3
Inoltre, le spese straordinarie per tutti e tre i figli dovranno continuare ad essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
AUTORIZZA il trasferimento dei minori e ad Augusta unitamente alla Per_1 Persona_4
madre.
DISPONE che la minore abbia residenza e collocazione principale con il padre. Per_3
DISPONE che ciascun genitore possa sentire i figli che non ha con sé, anche a mezzo di videochiamata, ogni giorno in orario serale.
DISPONE che ogni genitore possa tenere tutti i figli presso di sé un week end ogni due mesi, dal venerdì sera alla domenica sera.
DISPONE che durante le vacanze Natalizie i minori staranno ad anni alterni dal 24 dicembre al 6 gennaio, presso ciascun genitore (anni pari con il padre, ovvero e si recheranno a Per_1 Per_2
Torino per trascorrere le vacanze natalizie con il padre e la sorella , mentre negli anni dispari Per_3
sarà a recarsi presso la abitazione materna e trascorrere le festività natalizie con la madre ed i Per_3
fratelli); per quanto riguarda la Pasqua cristiana, i figli trascorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta con la madre;
per quanto riguarda la Pasqua islamica ( ) i figli trascorreranno il relativo Per_5
periodo con il padre. I minori trascorreranno con il padre il primo e l'ultimo giorno del Ramadan. Nel caso di coincidenza tra le festività̀ cristiane e quelle islamiche, la figlia , stante l'età, Persona_6
potrà scegliere liberamente con chi trascorrere la ricorrenza, per i minori e i genitori Per_1 Per_2
troveranno un accordo che tenga comunque in considerazione la volontà dei minori. Per quanto riguarda le vacanze estive i minori trascorreranno 4 settimane, di cui almeno 3 consecutive, tutti insieme presso l'uno e l'altro genitore, con relativa sospensione delle visite con l'altro genitore, in periodo da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
DISPONE che le spese di viaggio per gli spostamenti dei minori vengano sostenute per i 2/3 dalla madre e per 1/3 dal padre.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1 dei figli, con decorrenza dal trasferimento della madre con e l'assegno periodico di Per_1 Per_2
€ 200 (euro 100,00 per ed euro 100 per , da versare entro il 5 di ogni mese e da Per_1 Per_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento