CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. VA FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
25 marzo 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Guglielmo Silva, n. 9 ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 92, presso lo studio degli avvocati Giorgia Andreis e Antonio Fiumara del Foro di Torino, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
pagina1 di 27 Contro
(C.F.: , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Altidona (FM), Contrada Svarchi, n.12;
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona dei legali Parte_2 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA), via
Boccaccio, n. 2;
entrambe elettivamente domiciliate in Milano, via privata Fratelli Gabba, n.
3, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Sanna e Matteo Orsingher, che le rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1806/2024, pubblicata il 19 febbraio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 34699/2021 r.g.
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
(es.: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in riforma integrale della sentenza impugnata n.
1806/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile, a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 34699/2021, pubblicata in data 19 febbraio
2024 e notificata in data 23 febbraio 2024, così giudicare: in via principale
- accogliere l'appello di e conseguentemente rigettare le domande Pt_1 di in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_3
- condannare al risarcimento dei danni ex art. Parte_3 Parte_2 96 c.p.c. per un importo non inferiore a € 50.000,00;
in via istruttoria
pagina2 di 27 - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, ivi inclusa l'istanza di esibizione ex artt. 210 e 118 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità del documento 77b avversario, disponendone lo stralcio;
- ammettere la prova per testi sul capitolo di prova 1) qui di seguito riportato:
1) Vero che, in data 22 aprile 2022, la sottoscritta ha redatto la relazione intitolata “Relazione sulla campagna di comunicazione per Parte_4 che mi si rammostra sub doc. 89?
Si indica come teste sul capitolo di prova 1): la dott.ssa Testimone_1
residente in [...] Milano.
[...]
- dichiarare l'ammissibilità dei docc. 98 e 99 di in quanto Pt_1 depositati ritualmente.
in ogni caso
- con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio oltre Spese Generali al 15%, CPA e IVA, come per Legge”.
Per gli appellati:
“Con il presente atto, le attrici richiamato integralmente quanto argomentato e dedotto nei precedenti scritti difensivi e nella prima udienza di trattazione, precisano e rassegnano le seguenti conclusioni. L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e previa ogni opportuna pronuncia, previa acquisizione del fascicolo di primo grado di parte attrice (inclusi i documenti prodotti mediante deposito fisico in cancelleria) voglia: IN VIA PRINCIPALE
rigettare integralmente l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza n. 1806/2024 del Tribunale di Milano;
IN VIA ISTRUTTORIA, accogliere ove occorresse le istanze istruttorie formulate da e e dunque Controparte_1 Parte_2
ordinare a e alla sua succursale europea CP_2 Controparte_3
ai sensi degli artt. 210 e 118 c.p.c. l'esibizione dei messaggi
[...] ricevuti dalle attrici sui social network delle predette società riferibili all'account
“Fatto in casa da ” tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021; CP_1
ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1. “Vero che in data 5 gennaio 2021 ha contattato la signora tramite l'applicazione di messagistica “WhatsApp”, e che il Controparte_1 messaggio trasmesso in quella occasione è fedelmente trascritto nel doc. 71 che si rammostra”;
2. “Vero che il messaggio di cui al precedente capitolo 1 e di cui al doc. 71 ha ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto “ Parte_4
(prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle convenute)”; 3. “Vero che in data 11 gennaio 2021 ha contattato la signora tramite l'applicazione di messagistica “WhatsApp”, e che il Controparte_1 messaggio trasmesso in quella occasione è fedelmente trascritto nel doc. 72 che si rammostra”;
pagina3 di 27 4. “Vero che il messaggio di cui al precedente capitolo 3 e di cui al 72 ha ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto “ (prodotto Parte_4 quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle convenute)”;
5. “Vero che a seguito della visione dello Spot promozionante il prodotto “ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute) che si rammostra al teste, in data 27 dicembre 2020 ho contattato il dott. telefonicamente, come indicato nel doc. 73 che si Persona_1 rammostra”;
6. “Vero che oggetto della telefonata di cui a precedente capitolo 5 riguardava la segnalazione della presenza in onda dello Spot appena rammostrato (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle convenute) e l'evocazione dell'immagine di attraverso lo spot in questione”; Controparte_1
7. “Vero che a seguito della visione dello Spot promozionante il prodotto “ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute) che si rammostra al teste, in un periodo di tempo compreso tra il 27 dicembre 2020 e l'8 gennaio 2021 ho contattato il dott. Persona_1 telefonicamente”;
8. “Vero che l'oggetto della telefonata di cui al precedente capitolo 7 era la richiesta di informazioni al dott. circa l'esistenza di una Per_1 collaborazione commerciale tra e avente ad oggetto la Controparte_1 Pt_1 promozione del prodotto;
Parte_4
9. “Vero è che durante il periodo intercorrente tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021 ho monitorato la posta (messaggi inbox) dell'account Instagram “Fatto in casa da ”, come indicato nel doc. 74 che si CP_1 rammostra”;
10. “Vero è che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, nell'ambito dell'attività di cui al precedente capitolo 5 e di cui al doc. 74, sono stati ricevuti aventi ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto
“ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute)”; 11. “Vero che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, alcuni dei messaggi ricevuti sull'account Instagram “Fatto in casa da ” CP_1
e aventi ad oggetto lo Spot di cui al precedente capitolo 10, chiedevano informazioni circa l'esistenza di una collaborazione commerciale tra e Pt_1
e/o segnalavano che lo Spot richiamava la figura di Controparte_1 CP_1
come da dichiarazione doc. 74 che si rammostra”;
[...]
12. “Vero è che durante il periodo intercorrente tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021 ho monitorato la posta (messaggi inbox) dell'account Facebook “Fatto in casa da ”, come indicato nel doc. 75 che si CP_1 rammostra”;
13. “Vero è che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, nell'ambito dell'attività di cui al precedente capitolo 12 e di cui al doc. 75, sono stati ricevuti sull'account Facebook “Fatto in casa da ” molte CP_1 decine di messaggi aventi ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto
“ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute”); 14. “Vero che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, alcuni dei messaggi ricevuti sull'account Facebook “Fatto in casa da ” CP_1
e aventi ad oggetto lo Spot di cui al precedente capitolo 12, chiedevano informazioni circa l'esistenza di una collaborazione commerciale tra e Pt_1
pagina4 di 27 e/o segnalavano che lo Spot richiamava la figura di Controparte_1 CP_1
come da dichiarazione doc. 75 che si rammostra”;
[...]
15. “Vero che al fine di recuperare i messaggi di cui al capitolo 14 che precede ho inviato al gestore della piattaforma una richiesta di recupero dei messaggi ricevuti sulla casella di posta in entrata dell'account Facebook e Messanger “Fatto in casa da ” e riguardanti il mese di gennaio 2021”; CP_1
16. “Vero è che in data 16 – 18 marzo 2022, la società AstraRicerche S.r.l. ha condotto il sondaggio demoscopico di cui al documento doc. 76 che si rammostra con le modalità ivi indicate”;
17. “Vero è che i risultati del sondaggio di cui al doc. 76 e del precedente capitolo sono fedelmente contenuti nel doc. 76 che si rammostra”;
18. “Vero che il contratto che si rammostra al teste prodotto quale doc. 79 è stato stipulato in data 29 settembre 2021 tra ed un'agenzia di Parte_2 comunicazione, e ha ad oggetto la concessione dell'utilizzo commerciale commercializzati attraverso marchi conosciuti in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”; 19. “Vero che il contratto di cui al capitolo 18 e prodotto quale doc. 79 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di CP_1 e del marchio “Fatto in casa da ” a fronte del pagamento dei
[...] CP_1 corrispettivi indicati nel doc. 79”; 20. “Vero che il contratto che si rammostra al teste prodotto quale doc. 80 è stato stipulato in data primo ottobre 2021 tra ed un'azienda Parte_2 operante nell'ambito alimentare (in particolare, settore delle farine, lieviti e preparati per dolci), e ha ad oggetto attività di promozione di prodotti a base di lievito commercializzati attraverso un marchio conosciuto in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”; 21. “Vero che il contratto di cui al capitolo 20 e prodotto quale doc. 80 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di CP_1 e del marchio “Fatto in casa da ” a fronte del pagamento dei
[...] CP_1 corrispettivi indicati nel doc. 80”;
22. “Vero che l'accordo preliminare che si rammostra al teste prodotto quale doc. 81 è stato stipulato in data 22 dicembre 2021 tra e Parte_2 un'impresa operante nel comparto aceto, sott'olio e sott'aceto, e ha ad oggetto attività di promozione di prodotti consistenti in aceti, sottaceti, sottoli e condimenti per riso e pasta e commercializzati attraverso un marchio conosciuto in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”;
23. “Vero che l'accordo preliminare di cui al capitolo 22 e prodotto quale doc. 81 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di e del marchio “Fatto in casa da ” a fronte del Controparte_1 CP_1 pagamento dei corrispettivi indicati nel doc. 81”;
24. “Vero che il contratto che si rammostra al teste prodotto quale doc. 82 è stato stipulato in data 27 ottobre 2020 tra e un'azienda operante Parte_2 nel comparto casalinghi, ha ad oggetto attività di promozione di prodotti casalinghi (pentolame) commercializzati attraverso ad un marchio conosciuto in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”; 25. “Vero che il contratto di cui al capitolo 24 e prodotto quale doc. 82 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di CP_1 e del indicati nel doc. 82”;
[...]
IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
pagina5 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata da nei confronti Parte_3
di per sentire accertare la violazione, da parte del convenuto, Parte_1 degli artt. 10 c.c. e 96 della legge sul diritto d'autore, per avere utilizzato commercialmente l'immagine di in uno spot pubblicitario Controparte_1 relativo al prodotto “LL , con conseguenti inibitoria, penale, Pt_4
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e pubblicazione della sentenza, con sentenza n. 1806/2024, pubblicata il 19 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“A) Dichiara che la convenuta con lo spot oggetto di causa relativo al prodotto AM Chef” ha violato i diritti delle attrici;
B) Condanna la convenuta a rifondere i danni alle attrici, Parte_1
come sopra complessivamente liquidati in euro 50.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo effettivo;
C) Inibisce a ogni ulteriore utilizzazione dello spot oggetto Parte_1
di causa;
D) Rigetta le altre pretese di astreinte, pubblicazione della sentenza e condanna ex art. 96 c.p.c.;
E) Condanna la convenuta a rifondere alle attrici le spese di lite, come sopra liquidate in euro 7.617,00 per compensi, oltre accessori di legge e 15% spese generali”.
Dopo aver accertato, sulla base dei documenti prodotti, che Controparte_1
è la più famosa food blogger, nonché cuoca mediatico televisiva ed editoriale del panorama italiano del settore, il giudice di prime cure ha precisato come oggetto della causa fosse la tutela del nome e dell'immagine espressi con modalità complesse e, precisamente, l'illecito utilizzo del nome proprio in combinazione di altri elementi, per indicare la provenienza di un servizio da quella persona, quindi, il loro ruolo di segno distintivo di fatto.
Ha osservato che “L'attività attorea è caratterizzata tra l'altro dall'uso del solo nome proprio e dal claim “Fatto in casa” CP_1
(fattoincasadabenedetta) nonché da un format che, fin dagli inizi del 2012, utilizza molto inquadrature delle mani che realizzano la ricetta. Si tratta di un complesso di elementi che in sé, singolarmente considerati, non presentano
pagina6 di 27 efficacia distintiva né come modalità (quasi tutti gli influencer si relazionano con il loro pubblico utilizzando il solo nome proprio e l'illustrazione via web delle ricette avviene inquadrando essenzialmente le mani che le realizzano) né, malgrado la fama acquisita da con efficacia extramerceologica (l'attrice CP_1
non potrebbe dolersi ex art. 10 c.c. se una si sostituisse a VA nel CP_1 dipingere il noto cancello). Anche la semplice locuzione “fatto in casa” non è appropriabile, indicando una qualità del prodotto o dell'attività assolutamente generica e diffusa”.
Il giudice di primo grado ha, tuttavia, accertato che “dalle produzioni attoree (docc. 21,22, 29-31) risulta che li utilizza sempre Controparte_1
congiuntamente sottolineando reiteratamente il nome proprio (riprodotto anche sul grembiule), il claim “fatto in casa” e con in quadratura delle mani che lavorano gli ingredienti (anche con specifica indicazione del nome commerciale di alcuni di essi, con cui ha evidentemente un rapporto contrattuale)”.
Sulla base di tali premesse, il giudice di prime cure ha ritenuto che “anche una combinazione di segni, ciascuno in sé considerato, non distintivi, può – in forza dell'uso continuativo e diffuso, per di più con vasta eco mediatica- costituire un'originale strumento per contraddistinguere un prodotto o un servizio, che assurge al ruolo di marchio di fatto, e godere della tutela nei confronti di usi impropri di terzi”.
Ha concluso che “la combinazione “fatto in casa”- format, nel CP_1
settore delle ricette rimanda potenzialmente all'attrice, con effetto confusorio, implicitamente veicolando il messaggio che la nota food blogger si sia prestata come testimonial per il famoso marchio della convenuta (come per altri prodotti commerciali)”.
Passando all'esame del video contestato, il giudice di prime cure ha rilevato che esso “si introduce direttamente con la ripresa delle mani e del prodotto con il messaggio “il segreto di per una gratinatura perfetta? CP_1 Parte_4 buona come fatta in casa”. Segue una veloce ripresa della potenziale
[...]
preparazione di un piatto di verdure (con la tecnica dello stop motion), riprendendo le mani della modella che versa la LL Non vi è inquadramento del viso della protagonista, indicata solo attraverso il nome
, sicché non si può dire, come vorrebbe la convenuta se si tratti o meno CP_1 di una comune ragazza. Insomma solo il nome, le mani e il concetto “come fatto
pagina7 di 27 in casa”, certo riferito al prodotto, ma implicitamente anche al piatto risultante
(v. anche docc. 20-21-22 conv.)”.
Il giudice ha, pertanto, ritenuto che lo spot in questione si risolva in una ripresa del segno complesso di con potenziale messaggio Controparte_1
associativo (da valutarsi oggettivamente come semplice rischio di errore del pubblico sull'esistenza di rapporti contrattuali).
Il giudice ha precisato che “In un panorama di comunicazione incentrato sull'idea di una cucina casalinga, implicitamente o esplicitamente “testimoniata” da cuochi del web, l'utente medio avrebbe ben potuto ritenere che CP_1
avesse stipulato un accordo in tal senso con oppure che, come
[...] Pt_1
nel caso di e , il pubblicitario – con la scelta di un nome come Per_2 Per_3
non troppo comune, ma famoso nel settore – avesse voluto suggerire un CP_1
collegamento meramente comunicazionale, in ipotesi anche ironico, ma comunque illecito”.
Ha, dunque, accertato una obiettiva violazione del complesso dei segni distintivi di “che veicola la suggestione di un rapporto di natura Controparte_1
pubblicitaria tra un operatore economico ed un soggetto del mondo della cucina amatoriale”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 marzo 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...]
riforma.
Il 19 giugno 2024 si sono costituite, a mezzo dei medesimi difensori,
e contestando in maniera puntuale i motivi di Controparte_1 Parte_2
gravame e chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della predetta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo di appello deduce la “OMESSA Parte_1
VALUTAZIONE E, IN OGNI CASO, ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
pagina8 di 27 ELEMENTI ASSERITAMENTE EVOCATIVI DELLA PERSONA DI
BENEDETTA ROSSI – VIOLAZIONE ARTT. 10 C.C. E 96 L.D.A.” (pp. 10 e
11, atto di appello).
Censura la parte della motivazione in cui il giudice conclude che il nome proprio il claim “Fatto in casa da ” e il format del video che CP_1 CP_1 inquadra le mani nell'atto di preparare una ricetta costituiscono nel loro insieme elementi distintivi, cioè elementi identificativi, della persona di Controparte_1
Afferma che il giudice non ha motivato sul perché abbia considerato tali elementi come identificativi di Controparte_1
Deduce che si tratta di elementi privi di originalità e, dunque, non appropriabili, sia se considerati singolarmente sia se considerati congiuntamente.
Precisa, quanto al nome che nel mondo della cucina, vi sono altri CP_1
food blogger con quello stesso nome, quale che, parimenti, il Parte_5 claim “Fatto in casa da ” non presenta alcuna originalità, tanto che vi è CP_1 un uso esteso e diffuso dei claim “fatto in casa”, “come fatto in casa” da parte di società terze e in numerosi spot, quali quello del brodo Star;
che, quanto al format costituito dalla ripresa delle mani nell'atto di preparare una ricetta, sono numerosissimi gli esempi sul web di video nei quali viene illustrata la preparazione di una ricetta attraverso l'inquadratura delle mani di chi cucina e degli ingredienti nel corso della loro preparazione, con una modalità del tutto analoga a quella utilizzata da Controparte_1
L'appellante deduce che, citando peraltro documenti inconferenti, il giudice ha affermato che la ripresa congiunta di tali elementi del tutto banali determina una violazione dei diritti delle parti attrici, con ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza sul tema.
Spiega che nei documenti nn. 21 e 22 citati nella sentenza impugnata viene ripresa, sia in primo piano che a mezzo busto, nella sua Controparte_1
cucina mentre prepara una ricetta;
che l'uso delle mani è minimo e secondario;
che il nome non è mai citato e neppure vi è alcun riferimento al claim CP_1
“Fatto in casa da ”; mentre i documenti da 29 a 31 riguardano spot tv e CP_1 radio in cui sponsorizza i prodotti del marchio “Kasanova”. Controparte_1
L'appellante sostiene, inoltre, che il giudice ha mutuato la rilevanza della ripresa congiunta di elementi identificativi di un personaggio dalla giurisprudenza citata dalle controparti, la quale si è, tuttavia, pronunciata su fattispecie del tutto pagina9 di 27 peculiari e diverse da quella per cui è causa;
si tratta delle pronunce che hanno riguardato il cantante (ordinanza della Pretura di Roma del 18 aprile CP_4
1984), l'attrice (sentenza del Tribunale di Milano del 21 gennaio Parte_6
Per_ 2014) e l'attore in arte (sentenza della Corte di Controparte_5
Cassazione del 12 marzo 1997, n. 2223).
Afferma che la richiamata giurisprudenza richiede che gli elementi identificativi del soggetto noto siano peculiari e a lui indissolubilmente legati.
Ritiene, quindi, che i tre elementi individuati dal giudice di prime cure non siano idonei a identificare unicamente Controparte_1
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha chiaramente e correttamente evidenziato come ciascuno degli elementi utilizzati da nella propria attività Controparte_1 commerciale (l'uso del nome di battesimo, il claim “Fatto in casa da ” CP_1
e il format dell'inquadratura delle mani mentre preparano la ricetta) non presentino, di per sé solo considerati, efficacia distintiva “né come modalità
(quasi tutti gli influencer si relazionano con il loro pubblico utilizzando il solo nome proprio e l'illustrazione via web delle ricette avviene in quadrando essenzialmente le mani che le realizzano) né, malgrado la fama acquisita da
con efficacia extramerceologica (l'attrice non potrebbe dolersi ex art. 10 CP_1
c.c. se una si sostituisse a VA nel dipingere il noto cancello)” (p. CP_1
4, sentenza gravata).
Non si può, tuttavia, dubitare che tali elementi costituiscano, nel loro complesso, dei segni distintivi, idonei a identificare la food blogger CP_1
[...]
Tanto emerge dai video prodotti dalle odierne parti appellate nel giudizio di primo grado, nei quali viene utilizzato il format dell'inquadratura delle mani di intenta a preparare ricette (cfr. doc. nn. 6-9, 22, 37, 54, 55, 60, Controparte_1
64-70), oltre al nome di battesimo (riprodotto anche sul grembiule) e al noto claim
“Fatto in casa da ”, che gode di protezione anche quale marchio CP_1 registrato (cfr. doc. n. 36) ed è utilizzato da sin dall'inizio della Controparte_1
sua attività nel 2011 (cfr. doc. n. 8).
Dall'esame dei video prodotti dalle parti appellate emerge chiaramente come i predetti tre elementi si ripetano congiuntamente in ogni video, sì da pagina10 di 27 caratterizzare la e da essere immediatamente Parte_7
riconducibili alla sua immagine commerciale.
L'interpretazione che di tali elementi distintivi ha fatto il giudice di prime cure è corretta ed è conforme alla giurisprudenza in materia di ripresa indiretta dell'immagine di un personaggio famoso.
Con la sentenza del 12 marzo 1997, n. 2223, la Corte di Cassazione ha affermato che “Al fine di escludere che un marchio di fatto complesso
(denominativo e figurativo) sia illegittimo per violazione del diritto al nome e/o all'immagine di un personaggio famoso, è necessario che a tale risultato si pervenga dopo aver analizzato il segno distintivo nel suo insieme, non essendo sufficiente la sola analisi distinta dei singoli elementi (figurativo e denominativo) che lo compongono”.
E' opinione ormai da tempo consolidata nella giurisprudenza che la tutela dell'immagine della persona fisica possa estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro, che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati (v. Pretura di Roma 18 aprile1984; v. anche Cass. 12 marzo 1997, n. 2223).
E' stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata imprese, 21 gennaio 2014) che “Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne l'immagine attraverso il palese richiamo ad essa - sia esso eseguito mediante il ricorso a degli oggetti o ad un contesto direttamente ed univocamente ad esso riferibile o anche attraverso l'utilizzazione di sosia (v. Tribunale Milano 26.10.1992) - si atteggia in casi simili come elusivo della necessità di acquisire l'autorizzazione dello stesso all'uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad una modalità di sfruttamento di essa di natura commerciale”.
Applicando correttamente i richiamati principi, la sentenza impugnata ha giustamente accertato che, al fine di identificare la propria immagine e la propria attività commerciale ha utilizzato in maniera continuativa e Controparte_1 congiunta il proprio nome di battesimo, il claim “Fatto in casa da ” e CP_1
un format video caratterizzato dall'uso prevalente delle mani mentre preparano la ricetta;
che l'utilizzo congiunto di tali elementi ha fatto sì che, per come utilizzati pagina11 di 27 dalle parti appellate e considerati nel loro insieme, essi possano identificare e distinguere l'immagine e l'attività di Controparte_1
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure non ha avallato l'appropriazione del nome da parte dell'odierna appellata, ma CP_1
ha semplicemente rilevato come il nome sia stato utilizzato in maniera CP_1
costante da per identificare la propria attività. Controparte_1
Quanto al concetto di “fatto in casa”, nella sentenza impugnata si afferma che il claim “Fatto in casa da ” e non il mero concetto di “fatto in casa” CP_1 costituisce un ulteriore elemento distintivo dell'attività di come Controparte_1
risulta anche dalla circostanza che si tratta di un marchio registrato (cfr. doc. n.
36, fascicolo di primo grado delle parti appellate) e che è utilizzato per distinguere tutti i canali social di che godono di un vasto pubblico di Controparte_1
followers (cfr. doc. nn. 6-14, fascicolo di primo grado delle parti appellate).
Consegue a quanto osservato che le argomentazioni e le produzioni documentali dell'appellante circa l'utilizzo del concetto di “buono come fatto in casa” da parte di altri operatori sono prive di rilevanza.
Anche con riguardo al format video utilizzato da lungi Controparte_1 dall'affermarne la sua appropriabilità, la sentenza gravata ha semplicemente evidenziato come abbia utilizzato tale format dell'uso prevalente Controparte_1
delle mani in maniera costante nel tempo e congiuntamente al nome di battesimo e al claim “Fatto in casa da ”. CP_1
Va, dunque, confermata la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla riconducibilità degli evidenziati elementi identificativi all'immagine e all'attività di Controparte_1
Con un secondo motivo di appello deduce la Parte_1
“ERRONEITA' LA DA PARTE DI Parte_8 Pt_9
PARMALAT DI ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA PERSONA DI
– OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI Controparte_1
FATTO DEDOTTE E PROVATE DALL'APPELLANTE FONDAMENTALI
AL FINE DEL DECIDERE- VIOLAZIONE E COMUNQUE FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT 2697 C.C. E 115 C.P.C.” (p. 18, atto di appello).
pagina12 di 27 Censura la parte della sentenza che ha riscontrato nello spot di una Pt_1
ripresa degli asseriti elementi distintivi di Controparte_1
Afferma, anzitutto, che il giudice non ha presentato correttamente lo spot oggetto di causa, perché ha riportato solo una parte del voice over presente nello spot (“il segreto di per una gratinatura perfetta? Besciamella Chef CP_1 buona come fatta in casa”), mentre il voice over completo è il seguente: “Il segreto di BE per una gratinatura perfetta? buona come Parte_4
fatta in casa. Crea dei cestini di verdure con per un gusto Parte_4
avvolgente e una gratinatura perfetta. Buonissimi. Chef, il tuo aiuto creativo in cucina. Provala anche leggera e integrale senza lattosio”.
Sostiene che il giudice si contraddice laddove afferma, da un lato, che la preparazione della ricetta di verdure sia effettuata con la tecnica dello stop motion
(cioè, l'uso delle mani solo per presentare la ricetta e non per realizzarla) e, dall'altro lato, che lo spot sia caratterizzato dall'uso delle mani.
L'appellante spiega che nello spot in contestazione le mani hanno un ruolo assolutamente marginale, mentre il focus è sul prodotto e sul piatto inquadrato che, attraverso la tecnica dello stop motion, si prepara da solo, senza che siano riprese le mani nell'atto di impastare, di usare utensili e di cucinare;
le mani non vengono riprese nell'atto di preparare la ricetta.
Deduce che il giudice ha errato nell'affermare che ci sia stata un ripresa degli elementi asseritamente identificativi di perché, al contrario, Controparte_1
lo spot è interamente incentrato sul prodotto LL e si compone di Pt_4
una serie di sequenze realizzate a computer attraverso la tecnica dello stop motion, che si susseguono in modo rapido l'una all'altra e sono focalizzate sul prodotto e sul piatto inquadrato, senza che vengano fornite spiegazioni o istruzioni circa la preparazione di quest'ultimo.
Aggiunge che, diversamente dal detto spot, nei format che contraddistinguerebbero i video di le mani sono riprese nell'atto Controparte_1
di mescolare, impastare, frullare e financo per assicurarsi il raggiungimento della temperatura desiderata e, inoltre, l'inquadratura non è fissa sul piano di lavoro, come invece avviene nello spot di ma segue le diverse preparazioni che Pt_1
esegue nella sua cucina, spostandosi dal tavolo ai fornelli, al Controparte_1
forno e così via.
pagina13 di 27 L'appellante afferma, altresì, che ulteriori differenze tra i video di CP_1
e lo spot in contestazione si riscontrano nel fatto che detti video sono
[...]
dettagliati, in quanto la food blogger mostra i diversi passaggi per realizzare la ricetta, mentre lo spot di ha una durata di soli venti secondi e in esso non Pt_1
vengono fornite spiegazioni o istruzioni per la preparazione della ricetta.
Evidenzia, altresì, che le ricette oggetto degli uni e dell'altro sono diverse, in quanto le ricette di sono destinate ad un pubblico che ha il Controparte_1
tempo di andare ad acquistare una pluralità di ingredienti e di realizzare svariate preparazioni, mentre commercializza un prodotto industriale, da Parte_1
usare per realizzare ricette veloci e moderne, destinate a un pubblico che ha poco tempo a disposizione per cucinare, ma che non vuole rinunciare a realizzare piatti gustosi.
Afferma, inoltre, che il claim ” Parte_10
è utilizzato da sin dal 2016 per pubblicizzare la Parte_1 Parte_4
ed è apposto sul packaging di tale prodotto sin dal 2019 e che tali circostanze non sono state prese in considerazione nella sentenza impugnata.
Precisa che non ha usato mai il claim “Fatto in casa da Parte_1
”, ma ha usato un suo claim. CP_1
Aggiunge che il giudice di prime cure ha ignorato l'ulteriore circostanza per cui il claim ” è presente in tutti gli Parte_10
spot della campagna pubblicitaria relativa al prodotto Parte_4
indipendentemente dal nome della persona protagonista della ricetta ( , Pt_11
Per_ e . CP_1
Per_ Spiega che la scelta di nomi comuni, quali , e , per tre Pt_11 CP_1
spot con identico format è volta a valorizzare lo spirito della campagna pubblicitaria “Siamo un popolo di chef”, volta a includere chiunque, senza alcun rimando a personaggi noti.
Afferma, inoltre, che il fatto che nello spot si menzioni il nome CP_1
senza mostrare le fattezze della persona avrebbe dovuto indurre il giudice a escludere qualsiasi richiamo a Controparte_1
L'appellante deduce, ancora, che il giudice ha omesso di considerare le seguenti circostanze di fatto, debitamente documentate da Parte_1
il fatto che lo spot contestato faccia parte di una più ampia campagna pubblicitaria dedicata al prodotto nell'ambito della quale, oltre Parte_4
pagina14 di 27 allo spot che vede come protagonista ve ne è uno identico dedicato a CP_1
Per_ e un altro dedicato a;
che i tre spot sono andati in onda in rotazione Pt_11
paritaria tra di loro, peraltro per sole due settimane (dal 27 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021), sicchè nessun particolare rilievo è stato dato allo spot in contestazione, che deve essere esaminato nel contesto in cui è stato concepito: si tratta di uno spot della campagna nell'ambito del quale il prodotto Pt_1
viene usato da persone comuni per preparare ricette vegetariane Parte_4
veloci e sfiziose, senza inquadratura delle mani intente a preparare le ricette e in cui si fa menzione del claim “ buona come fatta in casa”, che Parte_4
contraddistingue il prodotto sin dal 2016;
Pt_1 il fatto che il claim “ buona come in casa” sia Parte_4
utilizzato da nella sua comunicazione relativa al prodotto sin dal Parte_1
2016; il fatto che ha dimostrato che il pubblico non ha effettuato Parte_1
alcuna associazione tra lo spot contestato e attraverso la Controparte_1
produzione del report redatto dall'agenzia Caffeina, della ricerca di mercato
Kantar e della relazione della dott.ssa Tes_1
Afferma che i predetti documenti smentiscono quanto affermato dal giudice di prime cure circa l'effetto confusorio generato dallo spot Pt_1
Sostiene, infine, che il giudice di prime cure ha frainteso il messaggio della campagna pubblicitaria “Siamo un popolo di chef”, campagna peraltro non oggetto di causa, ma menzionata da al solo fine di far Parte_1
comprendere il contesto in cui è stato ideato lo spot contestato. Spiega che il fine degli spot era quello di porre al centro dell'attenzione le persone di tutti i giorni e mostrare come, attraverso i prodotti a marchio “Chef”, ciascuno potesse diventare uno chef nella propria cucina, cimentandosi nella realizzazione di facili e sfiziose ricette.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice ha correttamente valutato lo spot in contestazione, ritenendo che esso riprenda gli elementi caratterizzanti l'immagine di Controparte_1
Occorre considerare che l'indagine sulla violazione di detta immagine deve essere condotta attraverso il punto di vista del pubblico di riferimento – nel caso in esame, di un pubblico generalista – che compie un'analisi globale dell'immagine a lui presentata, senza soffermarsi sui singoli elementi, dettagli o pagina15 di 27 sui significati reconditi legati a tali elementi e che ogni messaggio pubblicitario e il suo contenuto devono essere valutati nella loro globalità e individualmente, senza tenere conto di altre comunicazioni e del contesto, sulla base anche del principio di autosufficienza informativa del messaggio pubblicitario, come correttamente evidenziato dalle parti appellate.
Si consideri al riguardo che, nell'affrontare la questione di stabilire se il fabbricante di dolciumi avesse contraddistinto i propri prodotti con un marchio che richiamava presso il pubblico l'immagine dell'attore napoletano CP_5
Per_
in arte , nella sentenza n. 2223 del 1997 la Corte di Cassazione ha
[...]
osservato che la Corte territoriale “avrebbe dovuto esaminare congiuntamente tutto il segno commerciale e l'effetto precipuo prodotto da tale combinazione di elementi, ponendosi anzitutto, il problema di capire se di elementi caricaturali si trattasse (omissis) Quindi, avrebbe dovuto esaminare la combinazione tra l'effetto visivo complessivo di questi tratti, caratterizzanti, sia pure in forma stilizzata, un
Per_ volto come connotato da un mento storto e così via, ed il nome . La sentenza, trascurando questo essenziale percorso e questo esame complessivo e ragionato del segno, ha parcellizzato il suo esame ai singoli componenti grafici e fonetici”.
In quest'ordine di principi, il giudice di prime cure ha correttamente valutato lo spot pubblicitario in contestazione nel suo complesso, correttamente ravvisando nello stesso l'uso del nome proprio l'uso del voice over “Il CP_1
segreto di per una gratinatura perfetta? Besciamella Chef buona come CP_1 fatta in casa” e lo stop motion sulle mani della protagonista che versa la LL.
La tesi dell'appellante, secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe considerato correttamente le differenze che caratterizzano i format video dello spot e dei contenuti di sono errate, in quanto frutto di un'analisi Controparte_1
parcellizzata e, quindi, contraria alla giurisprudenza in precedenza richiamata.
Il giudice ha effettuato una valutazione corretta, nell'ottica di un raffronto globale tra i video di e lo spot in contestazione, calandosi nella Controparte_1
prospettiva di uno spettatore medio della televisione generalista e concludendo che, in entrambi i casi, le mani hanno un ruolo fondamentale, tanto che nello spot contestato sono inquadrate nell'atto di versare il prodotto pubblicizzato.
Quanto agli argomenti dell'appellante secondo i quali i video di CP_1
non sarebbero caratterizzati dall'inquadratura prevalente delle mani o,
[...]
pagina16 di 27 comunque, da inquadrature in cui le mani giocano un ruolo primario e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare altri elementi rilevanti variamente presenti nei video di quali la sua presenza in video a Controparte_1 tutto corpo e l'utilizzo di un grembiule recante il proprio nome di battesimo, va rilevato come essi siano privi di fondamento.
Invero, le parti appellate hanno dimostrato che l'inquadratura prevalente delle mani di rappresenta un elemento costante e preponderante Controparte_1
in tutti i suoi video, tanto che sino al 2015 non veniva ripreso neppure il ritratto di
(cfr. doc. nn. 55, 69 e 70); che gli ulteriori elementi Controparte_1
caratterizzanti i video di sono stati utilizzati più di recente e in Controparte_1 modo secondario. Si aggiunga che l'utilizzo del grembiule riportante il nome
”, mostrato a p. 18 dell'atto di appello e nel documento n. 80 di tale CP_1 parte, conferma ulteriormente l'impiego, da parte di del proprio Controparte_1
nome di battesimo per identificare la propria attività. Il claim “Fatto in casa da
” costituisce un ulteriore elemento distintivo dell'attività di CP_1 CP_1
come risulta anche dalla circostanza che si tratta di un marchio registrato
[...] ben prima del marchio “ buona ” (cfr. doc. n. Parte_4 Parte_10
36, fascicolo di primo grado delle parti appellate).
La differenza evidenziata dall'appellante, secondo cui i video pubblicati sui canali social di sono solitamente più lughi e dettagliati, è Controparte_1
irrilevante, poiché, come si è in precedenza evidenziato, la valutazione deve essere effettuata globalmente.
Parimenti irrilevante è la circostanza, sottolineata dall'appellante, dell'asserito diverso oggetto delle ricette presentate da rispetto a Controparte_1
quelle oggetto dello spot in questione, proprio perché è affatto irrilevante, nella valutazione della violazione dell'immagine altrui, la considerazione parcellizzata dei singoli elementi dell'immagine, dovendo considerarsi, nella prospettiva di un pubblico generalista, l'effetto complessivo dell'immagine.
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato la scarsa rilevanza degli altri due spot della campagna pubblicitaria dedicata al prodotto Parte_4
Per_ aventi quali protagoniste e Pt_11
Invero, il giudice ha considerato il singolo spot pubblicitario individualmente e in modo separato, per cui il fatto che lo spot in contestazione si inserisse nel contesto di una campagna pubblicitaria più ampia non ha alcuna pagina17 di 27 rilevanza, sia perché il singolo spot pubblicitario è idoneo a veicolare un suo autonomo messaggio, sia perché gli altri due spot non sono stati trasmessi contestualmente a quello in contestazione, sicché il pubblico non avrebbe potuto percepire il contesto di insieme nel quale essi tutti si inserivano.
Quanto alla sussistenza del rischio di confusione e di associazione dello spot all'immagine di sono parimenti prive di fondamento le dedotte Controparte_1
violazioni degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
I documenti prodotti da (il report redatto dall'agenzia Parte_1
Caffeina, di cui al doc. n. 26; la ricerca di mercato di Kantar di cui al doc. n. 82 e la relazione della dott.ssa di cui al doc. n. 89) sono documenti di Tes_1
formazione unilaterale che non possono assurgere a elementi di prova, neppure indiziari, tanto più che sono stati contestati dalle odierne parti appellate, le quali hanno prodotto un'indagine demoscopica per dimostrare l'esistenza dell'associazione tra l'immagine di e lo spot pubblicitario per cui Controparte_1
è causa (doc. n. 76, fascicolo di primo grado delle appellate).
I documenti depositati dalle odierne parti appellate (doc. nn. 71-75) sono idonei a fornire prova dell'esistenza di segnalazioni ricevute dai followers di e aventi ad oggetto lo spot in contestazione. Controparte_1
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che la compagna
“Siamo un popolo di Chef” riguarda sia la panna che la LL (come risulta, peraltro, dal documento n. 41 prodotto dalle parti appellate) e ha, altresì, correttamente rimarcato la somiglianza, anche fisica, tra i personaggi
(dichiaratamente anonimi) degli spot (personaggi denominati e e i Per_2 Per_3
food bloggers e Persona_6 Parte_12
Sulla base di tali elementi e considerate le allegazioni di – Parte_1 la quale aveva rilevato che sulla scia della compagna “Siamo un popolo di Chef” aveva lanciato un'iniziativa social, ingaggiando alcuni influencer, con numero contenuto di followers, su Instagram, per far loro presentare delle ricette realizzate utilizzando panna Chef – il giudice di prime cure è pervenuto correttamente alla conclusione che “In un panorama di comunicazione incentrato sull'idea della cucina casalinga, implicitamente o esplicitamente “testimoniata” da cuochi del web, l'utente medio avrebbe ben potuto ritenere che avesse Controparte_1
stipulato un accordo in tal senso con oppure che, come nel caso di Pt_1
e , il pubblicitario – con la scelta di un nome come non Per_2 Per_3 CP_1
pagina18 di 27 troppo comune, ma famoso nel settore – avesse voluto suggerire un collegamento meramente comunicazionale, in ipotesi anche ironico, ma comunque illecito” (p.
6, sentenza impugnata).
Va, quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto la obiettiva violazione del complesso dei segni distintivi di CP_1
in quanto lo spot in contestazione veicola la suggestione di un rapporto di
[...]
natura pubblicitaria tra un operatore economico e un soggetto del mondo della cucina amatoriale.
Con un terzo motivo di impugnazione deduce “ERRATA Parte_1
ED ILLOGICA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI
DELLE APPELLATE SULLA BASE DELL'INDEBITO UTILIZZO DI UN
MARCHIO DI FATTO ALTRUI – VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 C.C., 96 L.D.A. E DELLA DISCIPLINA
SUL MARCHIO DI FATTO (IVI INCLUSI ARTT. 12 C.P.I. E 2571 C.C.)” (p.
34, atto di appello).
Si duole che il giudice abbia accertato la violazione di un asserito marchio di fatto di titolarità delle odierne parti appellate.
Spiega che, affinché si configuri un marchio di fatto, è necessaria la sussistenza degli stessi requisiti di validità dei marchi registrati (novità, capacità distintiva e liceità) e la prova dell'uso effettivo del segno a livello generale sul mercato italiano o a livello locale.
Aggiunge che il marchio indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare, parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, purché idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre;
che da ciò consegue che in nessun modo la combinazione di elementi, quali l'uso di un nome, di un claim e del format caratterizzanti i video di un soggetto, possono costituire, nel loro insieme, un marchio.
Aggiunge che nel corso del giudizio di primo grado le controparti non hanno mai invocato la tutela del marchio di fatto né fornito elementi idonei a dimostrare i requisiti di validità dello stesso, ivi incluso l'uso effettivo.
pagina19 di 27 Afferma, quindi, che la sentenza si traduce in un'errata applicazione delle norme a tutela del diritto all'immagine e di quelle di disciplinano il marchio di fatto.
Il motivo è privo di fondamento.
I principi in materia di violazione dei diritti di immagine ex art. 10 c.c. e art. 96 della legge sul diritto di autore sono i medesimi che regolano la violazione del marchio di fatto.
La giurisprudenza applica i principi propri del diritto dei marchi anche alla violazione complessa del diritto di immagine di un personaggio noto, qual è il caso in esame.
Il diritto fatto valere in giudizio dalle odierne parti appellate non riguarda la semplice fattispecie di utilizzo non autorizzato del ritratto o del nome altrui, ma ha ad oggetto una fattispecie complessa, che comprende la ripresa in via indiretta dell'immagine di un personaggio famoso, attraverso elementi esterni alla sua persona, ma caratterizzanti la sua attività commerciale.
Questi elementi non sono direttamente riferibili alla persona, ma sono legati al personaggio che essa rappresenta agli occhi del pubblico (il nome il CP_1 claim “Fatto in casa da ” e il format delle mani che cucinano) sono CP_1
diventati un segno distintivo di fatto del personaggio in questione e della sua attività commerciale.
In quanto segni distintivi, la violazione e l'illecito ripresa di tali elementi è, dunque, analizzata dalla giurisprudenza sulla base medesimi principi elaborati in materia di marchi, registrati e non.
Come si è in precedenza evidenziato, l'indagine della giurisprudenza consiste nell'accertare se il segno posteriore possegga un'attitudine evocativa di quello anteriore, tale da ingenerare nel pubblico la convinzione che vi sia un legame commerciale tra i due e tale indagine viene condotta attraverso il punto di osservazione del pubblico di riferimento, il quale compie un'analisi globale dell'immagine a lui presentata, senza soffermarsi sui singoli elementi, dettagli o sui significati reconditi legati a tali elementi.
Ciò premesso, il fatto che il giudice abbia dato alla condotta di Parte_1
una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella prospettata dalle parti
[...]
attrici non costituisce vizio di violazione di legge, ma costituisce, al contrario,
pagina20 di 27 applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., espresso con il noto brocardo iura novit curia.
Il giudice di prime cure ha correttamente accertato che la combinazione degli elementi identificativi di è pienamente idonea a costituire Controparte_1
un valido marchio di fatto.
“Il marchio di fatto” è un marchio che non è stato registrato, ma che viene utilizzato da tempo per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento. Ai sensi dell'art. 2571 del Codice Civile “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
La tutela del diritto sul marchio di fatto si basa sull'uso e sulla notorietà raggiunta.
Il codice della proprietà industriale fornisce una definizione del marchio andando ad elencare i presupposti necessari affinché vi sia una valida registrazione, secondo quanto indicato dall'art. 7 D. lgs. n. 30/2005 – Oggetto della registrazione – secondo cui: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a)
a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”.
La disciplina del marchio si fonda sulla c.d. identità distintiva, ovvero sulla capacità del segno di distinguere il bene su cui è impresso da altri prodotti presenti e futuri, risultando così idoneo ad ingenerare nella mente del consumatore l'associazione di idee prodotto-imprenditore.
Ogni segno che possa essere rappresentato e che sia idoneo a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa costituisce un marchio.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il requisito della rappresentazione grafica è stato abolito dalla direttiva UE 2015/2436, al fine di permettere la registrazione di nuovi tipi di marchi, come i marchi sonori, multimediali, olografici.
pagina21 di 27 Nel caso in esame, la combinazione dei segni identificativi dell'immagine di
(l'uso congiunto del nome di battesimo, del claim “Fatto in casa Controparte_1 da ” e del format video dell'inquadratura delle mani intente a cucinare) CP_1
costituiscono un marchio.
Tale combinazione di elementi distintivi è idonea a identificare e distinguere i prodotti, i servizi e l'attività di food blogger di come Controparte_1 evidenziato nell'esaminare i precedenti motivi di appello.
La predetta combinazione degli elementi identificativi dell'immagine di gode di notorietà a livello nazionale, poiché tali elementi Controparte_1
identificativi sono stati utilizzati in maniera continua e diffusa sul mercato italiano da più di dieci anni.
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermata la valutazione del giudice di prime cure, che ha correttamente qualificato la domanda proposta dalle odierne parti appellate come volta alla tutela del marchio di fatto di CP_1
[...]
Con un quarto motivo di impugnazione l'appellante deduce: “ERRATA E
ILLOGICA MOTIVAZIONE CIRCA LA CONDANNA AL RISARCIMENTO
DEL DANNO E IN OGNI CASO ALLA SUA QUANTIFICAZIONE –
ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115 C.P.C., 1223, 1226,
2043, 2056, 2059, 2729 C.C. E 158 L.D.A.” (p. 37, atto di appello).
Si duole che il giudice abbia condannato al risarcimento del Parte_1
danno in un contesto in cui emerge che gli elementi asseritamente identificativi di non possono, nel loro complesso, considerarsi tali, stante Controparte_1
l'assoluta banalità e genericità degli stessi.
L'appellante sostiene che lo spot contestato di si differenzia in Pt_1
ogni caso dagli asseriti elementi identificativi di che controparte Controparte_1
non ha provato il rischio di confusione per il pubblico, non ha fornito elementi, neppure presuntivi, a fondamento della domanda risarcitoria;
che la campagna pubblicitaria di è durata solo due settimane e lo spot contestato è andato Pt_1
in onda solo 110 volte, in rotazione paritaria con gli altri due spot della medesima campagna;
che la programmazione dell'intera campagna LL Chef, che includeva lo spot contestato, è cessata prima della ricezione della lettera di diffida e, dunque, ben prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado.
pagina22 di 27 L'appellante si duole, altresì, che il giudice abbia utilizzato come elementi indiziari per la quantificazione del danno i contratti prodotti dalle controparti, pur avendo espressamente riconosciuto che si trattava di contratti che documentavano
“impegni di durata pluriennale, che potenzialmente prevedono una collaborazione di ben più complessa del semplice suggestivo Controparte_1 rimando ai suoi segni caratteristici”.
Aggiunge che, con riferimento alla diluizione dell'immagine di CP_1
le controparti non hanno prodotto né contratti in cui viene sancito un
[...] obbligo di esclusiva di nell'ambito di prodotti a base di latte;
né Controparte_1
evidenza che, sulla base di una presunta collaborazione con Parte_1
aziende competitors abbiano ritenuto di non avvalersi della collaborazione della food blogger o abbiano ritirato offerte già formalizzate;
né richieste di chiarimenti inviate a da aziende competitors; che, dunque, non vi è prova Controparte_1 della diluizione dell'immagine di Controparte_1
Afferma, inoltre, che se il danno da lesione del diritto all'immagine viene liquidato applicando il criterio del prezzo del consenso, si deve aver riguardo anche al vantaggio economico conseguito dall'autore della violazione;
che, nel caso in esame, non ha tratto nessun vantaggio dalla diffusione Parte_1
dello spot in contestazione.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha liquidato il danno in via equitativa, sulla base del criterio del c.d. prezzo del consenso e parametrandolo alla diluizione dell'immagine commerciale di “sotto il profilo della Controparte_1
conseguente preclusione di concludere in ipotesi contratti di testimonial nel settore lattiero caseario” (p. 6, sentenza gravata). Nel fare ciò ha fatto corretta applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. e dell'art. 158 della legge sul diritto d'autore.
L'art. 158 della legge sul diritto di autore richiama le dette norme codicistiche e riconosce al giudice la facoltà di liquidare il danno in via forfettaria in base all'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti al titolare se fosse stata chiesta a quest'ultimo l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
Nel caso in esame, per determinare il c.d. prezzo del consenso, il giudice di prime cure ha usato tutti gli elementi indiziari a disposizione e, in particolare, i contratti di licenza prodotti da (doc. nn. 79-82); la brevità della Controparte_1
pagina23 di 27 compagna contestata (durata due settimane, nel corso delle quali lo spot in questione è andata in onda centodieci volte) e le caratteristiche di comunicazione proprie dello spot in contestazione. Nel trarre elementi di valutazione da tali documenti, il giudice è pervenuto alla liquidazione equitativa di euro 50.000,00 in moneta attuale;
importo peraltro di molto inferiore al prezzo dei predetti contratti prodotti in giudizio (che varia da un minimo di euro 300.00000 a un massimo di euro 900.000,00). Coerentemente, il giudice di prime cure non ha liquidato il prezzo risultante dai detti contratti di licenza, poiché ha giustamente ritenuto che si trattasse “di impegni di durata pluriennale, che potenzialmente prevedono una collaborazione di ben più complessa del semplice suggestivo Controparte_1 rimando ai suoi segni caratteristici” (p. 6, sentenza gravata).
Per determinare il danno da diluizione dell'immagine di il Controparte_1
giudice di prime cure ha correttamente considerato la preclusione subita da tale parte rispetto alla possibilità di concludere contratti di testimonial nell'industria lattiero casearia. Poiché i contratti di licenza per lo sfruttamento dell'immagine commerciale di contengono clausole di esclusiva, è verosimile Controparte_1
ritenere che lo spot contestato abbia ingenerato nel pubblico la falsa convinzione di una partnership commerciale tra e tale da Controparte_1 Parte_1
impedire a terzi operatori commerciali di avanzare proposte commerciali, nella consapevolezza dell'esistenza di un'esclusiva, tipica del settore.
La liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure è congrua rispetto all'illecito accertato, ove si consideri che lo spot in questione è andato in onda per centodieci volte sui canali Rai (quindi, sulla rete televisiva italiana con maggior pubblico) e che riprende in modo confusorio e, dunque, illecito,
l'immagine e i segni distintivi di Controparte_1
Quanto all'affermazione dell'appellante, secondo cui la giurisprudenza in tema di liquidazione del danno per violazione del diritto all'immagine impone di considerare anche il vantaggio economico conseguito dall'autore della violazione
(che nel caso in esame sarebbe inesistente, perché il pubblico non ha ricondotto lo spot a , va rilevato che si tratta di affermazione priva di prova Controparte_1
(onere sicuramente incombente su parte convenuta in base al Parte_1
principio della vicinanza della prova); prova che avrebbe potuto essere fornita producendo i dati delle vendite del prodotto pubblicizzato prima e dopo la messa in onda dello spot in contestazione.
pagina24 di 27 Quanto all'affermazione per cui il pubblico non avrebbe ricondotto lo spot in questione a va ribadito quanto già accertato in precedenza e, Controparte_1
cioè, che il giudice di prime cure ha correttamente accertato un rischio di confusione e di associazione generato in capo al pubblico dallo spot in contestazione;
tanto è sufficiente per la liquidazione del danno subito dalle parti appellate.
In conclusione, deve essere confermata la liquidazione del danno contenuta nella sentenza gravata.
Con un quinto e ultimo motivo di appello deduce: Parte_1
“ERRATA VALUTAZIONE DELLA TARDIVITA' DELLE PRODUZIONI DA
PARTE DELL'ODIERNA APPELLANTE DEI DOCUMENTI 98 E 99.
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 183, CO. 6, N. 3) C.P.C.” (p. 40, atto di appello).
L'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto la tardività dei documenti nn. da 98 a 100, prodotti da con note di udienza Parte_1
successive ai termini istruttori.
Afferma che il documento n. 98 è stato depositato a prova contraria, in quanto è costituito da uno scambio di mail circa il form da utilizzare per chiedere assistenza a sul social network Facebook e rileva, pertanto, al fine del rigetto CP_2 dell'istanza di esibizione formulata dalle controparti;
che il documento n. 99 è stato depositato unitamente alle note di udienza e consiste in una sentenza del
Tribunale di Torino del 9 dicembre 2011 in tema di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. sempre producibile in giudizio.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato l'inammissibilità dei documenti nn. 98 e 99, in quanto prodotti oltre il maturare delle c.d. preclusioni istruttorie e, quindi, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.
La circostanza che il documento n. 99 sia una sentenza, non ne esclude l'inammissibilità, se essa è prodotta al fine di provare determinati fatti rilevanti nel giudizio.
pagina25 di 27 In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato e considerata l'esaustività dell'attività istruttoria, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., riproposta dall'appellante.
La regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e del valore del disputatum, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
per la riforma della sentenza n. 1806/2024, pubblicata il 19 febbraio Parte_2
2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 34699/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare a e a in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 Parte_2
pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025
Il Presidente
pagina26 di 27 Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. VA FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
25 marzo 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Guglielmo Silva, n. 9 ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 92, presso lo studio degli avvocati Giorgia Andreis e Antonio Fiumara del Foro di Torino, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
pagina1 di 27 Contro
(C.F.: , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Altidona (FM), Contrada Svarchi, n.12;
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona dei legali Parte_2 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA), via
Boccaccio, n. 2;
entrambe elettivamente domiciliate in Milano, via privata Fratelli Gabba, n.
3, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Sanna e Matteo Orsingher, che le rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1806/2024, pubblicata il 19 febbraio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 34699/2021 r.g.
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
(es.: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in riforma integrale della sentenza impugnata n.
1806/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile, a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 34699/2021, pubblicata in data 19 febbraio
2024 e notificata in data 23 febbraio 2024, così giudicare: in via principale
- accogliere l'appello di e conseguentemente rigettare le domande Pt_1 di in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_3
- condannare al risarcimento dei danni ex art. Parte_3 Parte_2 96 c.p.c. per un importo non inferiore a € 50.000,00;
in via istruttoria
pagina2 di 27 - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, ivi inclusa l'istanza di esibizione ex artt. 210 e 118 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità del documento 77b avversario, disponendone lo stralcio;
- ammettere la prova per testi sul capitolo di prova 1) qui di seguito riportato:
1) Vero che, in data 22 aprile 2022, la sottoscritta ha redatto la relazione intitolata “Relazione sulla campagna di comunicazione per Parte_4 che mi si rammostra sub doc. 89?
Si indica come teste sul capitolo di prova 1): la dott.ssa Testimone_1
residente in [...] Milano.
[...]
- dichiarare l'ammissibilità dei docc. 98 e 99 di in quanto Pt_1 depositati ritualmente.
in ogni caso
- con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio oltre Spese Generali al 15%, CPA e IVA, come per Legge”.
Per gli appellati:
“Con il presente atto, le attrici richiamato integralmente quanto argomentato e dedotto nei precedenti scritti difensivi e nella prima udienza di trattazione, precisano e rassegnano le seguenti conclusioni. L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e previa ogni opportuna pronuncia, previa acquisizione del fascicolo di primo grado di parte attrice (inclusi i documenti prodotti mediante deposito fisico in cancelleria) voglia: IN VIA PRINCIPALE
rigettare integralmente l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza n. 1806/2024 del Tribunale di Milano;
IN VIA ISTRUTTORIA, accogliere ove occorresse le istanze istruttorie formulate da e e dunque Controparte_1 Parte_2
ordinare a e alla sua succursale europea CP_2 Controparte_3
ai sensi degli artt. 210 e 118 c.p.c. l'esibizione dei messaggi
[...] ricevuti dalle attrici sui social network delle predette società riferibili all'account
“Fatto in casa da ” tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021; CP_1
ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1. “Vero che in data 5 gennaio 2021 ha contattato la signora tramite l'applicazione di messagistica “WhatsApp”, e che il Controparte_1 messaggio trasmesso in quella occasione è fedelmente trascritto nel doc. 71 che si rammostra”;
2. “Vero che il messaggio di cui al precedente capitolo 1 e di cui al doc. 71 ha ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto “ Parte_4
(prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle convenute)”; 3. “Vero che in data 11 gennaio 2021 ha contattato la signora tramite l'applicazione di messagistica “WhatsApp”, e che il Controparte_1 messaggio trasmesso in quella occasione è fedelmente trascritto nel doc. 72 che si rammostra”;
pagina3 di 27 4. “Vero che il messaggio di cui al precedente capitolo 3 e di cui al 72 ha ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto “ (prodotto Parte_4 quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle convenute)”;
5. “Vero che a seguito della visione dello Spot promozionante il prodotto “ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute) che si rammostra al teste, in data 27 dicembre 2020 ho contattato il dott. telefonicamente, come indicato nel doc. 73 che si Persona_1 rammostra”;
6. “Vero che oggetto della telefonata di cui a precedente capitolo 5 riguardava la segnalazione della presenza in onda dello Spot appena rammostrato (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle convenute) e l'evocazione dell'immagine di attraverso lo spot in questione”; Controparte_1
7. “Vero che a seguito della visione dello Spot promozionante il prodotto “ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute) che si rammostra al teste, in un periodo di tempo compreso tra il 27 dicembre 2020 e l'8 gennaio 2021 ho contattato il dott. Persona_1 telefonicamente”;
8. “Vero che l'oggetto della telefonata di cui al precedente capitolo 7 era la richiesta di informazioni al dott. circa l'esistenza di una Per_1 collaborazione commerciale tra e avente ad oggetto la Controparte_1 Pt_1 promozione del prodotto;
Parte_4
9. “Vero è che durante il periodo intercorrente tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021 ho monitorato la posta (messaggi inbox) dell'account Instagram “Fatto in casa da ”, come indicato nel doc. 74 che si CP_1 rammostra”;
10. “Vero è che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, nell'ambito dell'attività di cui al precedente capitolo 5 e di cui al doc. 74, sono stati ricevuti aventi ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto
“ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute)”; 11. “Vero che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, alcuni dei messaggi ricevuti sull'account Instagram “Fatto in casa da ” CP_1
e aventi ad oggetto lo Spot di cui al precedente capitolo 10, chiedevano informazioni circa l'esistenza di una collaborazione commerciale tra e Pt_1
e/o segnalavano che lo Spot richiamava la figura di Controparte_1 CP_1
come da dichiarazione doc. 74 che si rammostra”;
[...]
12. “Vero è che durante il periodo intercorrente tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021 ho monitorato la posta (messaggi inbox) dell'account Facebook “Fatto in casa da ”, come indicato nel doc. 75 che si CP_1 rammostra”;
13. “Vero è che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, nell'ambito dell'attività di cui al precedente capitolo 12 e di cui al doc. 75, sono stati ricevuti sull'account Facebook “Fatto in casa da ” molte CP_1 decine di messaggi aventi ad oggetto lo Spot promozionante il prodotto
“ (prodotto quale doc. 42 delle attrici e doc. 21 delle Parte_4 convenute”); 14. “Vero che nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021, alcuni dei messaggi ricevuti sull'account Facebook “Fatto in casa da ” CP_1
e aventi ad oggetto lo Spot di cui al precedente capitolo 12, chiedevano informazioni circa l'esistenza di una collaborazione commerciale tra e Pt_1
pagina4 di 27 e/o segnalavano che lo Spot richiamava la figura di Controparte_1 CP_1
come da dichiarazione doc. 75 che si rammostra”;
[...]
15. “Vero che al fine di recuperare i messaggi di cui al capitolo 14 che precede ho inviato al gestore della piattaforma una richiesta di recupero dei messaggi ricevuti sulla casella di posta in entrata dell'account Facebook e Messanger “Fatto in casa da ” e riguardanti il mese di gennaio 2021”; CP_1
16. “Vero è che in data 16 – 18 marzo 2022, la società AstraRicerche S.r.l. ha condotto il sondaggio demoscopico di cui al documento doc. 76 che si rammostra con le modalità ivi indicate”;
17. “Vero è che i risultati del sondaggio di cui al doc. 76 e del precedente capitolo sono fedelmente contenuti nel doc. 76 che si rammostra”;
18. “Vero che il contratto che si rammostra al teste prodotto quale doc. 79 è stato stipulato in data 29 settembre 2021 tra ed un'agenzia di Parte_2 comunicazione, e ha ad oggetto la concessione dell'utilizzo commerciale commercializzati attraverso marchi conosciuti in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”; 19. “Vero che il contratto di cui al capitolo 18 e prodotto quale doc. 79 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di CP_1 e del marchio “Fatto in casa da ” a fronte del pagamento dei
[...] CP_1 corrispettivi indicati nel doc. 79”; 20. “Vero che il contratto che si rammostra al teste prodotto quale doc. 80 è stato stipulato in data primo ottobre 2021 tra ed un'azienda Parte_2 operante nell'ambito alimentare (in particolare, settore delle farine, lieviti e preparati per dolci), e ha ad oggetto attività di promozione di prodotti a base di lievito commercializzati attraverso un marchio conosciuto in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”; 21. “Vero che il contratto di cui al capitolo 20 e prodotto quale doc. 80 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di CP_1 e del marchio “Fatto in casa da ” a fronte del pagamento dei
[...] CP_1 corrispettivi indicati nel doc. 80”;
22. “Vero che l'accordo preliminare che si rammostra al teste prodotto quale doc. 81 è stato stipulato in data 22 dicembre 2021 tra e Parte_2 un'impresa operante nel comparto aceto, sott'olio e sott'aceto, e ha ad oggetto attività di promozione di prodotti consistenti in aceti, sottaceti, sottoli e condimenti per riso e pasta e commercializzati attraverso un marchio conosciuto in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”;
23. “Vero che l'accordo preliminare di cui al capitolo 22 e prodotto quale doc. 81 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di e del marchio “Fatto in casa da ” a fronte del Controparte_1 CP_1 pagamento dei corrispettivi indicati nel doc. 81”;
24. “Vero che il contratto che si rammostra al teste prodotto quale doc. 82 è stato stipulato in data 27 ottobre 2020 tra e un'azienda operante Parte_2 nel comparto casalinghi, ha ad oggetto attività di promozione di prodotti casalinghi (pentolame) commercializzati attraverso ad un marchio conosciuto in Italia ed è tutt'ora in vigore tra le parti che lo hanno stipulato”; 25. “Vero che il contratto di cui al capitolo 24 e prodotto quale doc. 82 prevede la concessione dell'utilizzo commerciale dell'immagine di CP_1 e del indicati nel doc. 82”;
[...]
IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
pagina5 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata da nei confronti Parte_3
di per sentire accertare la violazione, da parte del convenuto, Parte_1 degli artt. 10 c.c. e 96 della legge sul diritto d'autore, per avere utilizzato commercialmente l'immagine di in uno spot pubblicitario Controparte_1 relativo al prodotto “LL , con conseguenti inibitoria, penale, Pt_4
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e pubblicazione della sentenza, con sentenza n. 1806/2024, pubblicata il 19 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“A) Dichiara che la convenuta con lo spot oggetto di causa relativo al prodotto AM Chef” ha violato i diritti delle attrici;
B) Condanna la convenuta a rifondere i danni alle attrici, Parte_1
come sopra complessivamente liquidati in euro 50.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo effettivo;
C) Inibisce a ogni ulteriore utilizzazione dello spot oggetto Parte_1
di causa;
D) Rigetta le altre pretese di astreinte, pubblicazione della sentenza e condanna ex art. 96 c.p.c.;
E) Condanna la convenuta a rifondere alle attrici le spese di lite, come sopra liquidate in euro 7.617,00 per compensi, oltre accessori di legge e 15% spese generali”.
Dopo aver accertato, sulla base dei documenti prodotti, che Controparte_1
è la più famosa food blogger, nonché cuoca mediatico televisiva ed editoriale del panorama italiano del settore, il giudice di prime cure ha precisato come oggetto della causa fosse la tutela del nome e dell'immagine espressi con modalità complesse e, precisamente, l'illecito utilizzo del nome proprio in combinazione di altri elementi, per indicare la provenienza di un servizio da quella persona, quindi, il loro ruolo di segno distintivo di fatto.
Ha osservato che “L'attività attorea è caratterizzata tra l'altro dall'uso del solo nome proprio e dal claim “Fatto in casa” CP_1
(fattoincasadabenedetta) nonché da un format che, fin dagli inizi del 2012, utilizza molto inquadrature delle mani che realizzano la ricetta. Si tratta di un complesso di elementi che in sé, singolarmente considerati, non presentano
pagina6 di 27 efficacia distintiva né come modalità (quasi tutti gli influencer si relazionano con il loro pubblico utilizzando il solo nome proprio e l'illustrazione via web delle ricette avviene inquadrando essenzialmente le mani che le realizzano) né, malgrado la fama acquisita da con efficacia extramerceologica (l'attrice CP_1
non potrebbe dolersi ex art. 10 c.c. se una si sostituisse a VA nel CP_1 dipingere il noto cancello). Anche la semplice locuzione “fatto in casa” non è appropriabile, indicando una qualità del prodotto o dell'attività assolutamente generica e diffusa”.
Il giudice di primo grado ha, tuttavia, accertato che “dalle produzioni attoree (docc. 21,22, 29-31) risulta che li utilizza sempre Controparte_1
congiuntamente sottolineando reiteratamente il nome proprio (riprodotto anche sul grembiule), il claim “fatto in casa” e con in quadratura delle mani che lavorano gli ingredienti (anche con specifica indicazione del nome commerciale di alcuni di essi, con cui ha evidentemente un rapporto contrattuale)”.
Sulla base di tali premesse, il giudice di prime cure ha ritenuto che “anche una combinazione di segni, ciascuno in sé considerato, non distintivi, può – in forza dell'uso continuativo e diffuso, per di più con vasta eco mediatica- costituire un'originale strumento per contraddistinguere un prodotto o un servizio, che assurge al ruolo di marchio di fatto, e godere della tutela nei confronti di usi impropri di terzi”.
Ha concluso che “la combinazione “fatto in casa”- format, nel CP_1
settore delle ricette rimanda potenzialmente all'attrice, con effetto confusorio, implicitamente veicolando il messaggio che la nota food blogger si sia prestata come testimonial per il famoso marchio della convenuta (come per altri prodotti commerciali)”.
Passando all'esame del video contestato, il giudice di prime cure ha rilevato che esso “si introduce direttamente con la ripresa delle mani e del prodotto con il messaggio “il segreto di per una gratinatura perfetta? CP_1 Parte_4 buona come fatta in casa”. Segue una veloce ripresa della potenziale
[...]
preparazione di un piatto di verdure (con la tecnica dello stop motion), riprendendo le mani della modella che versa la LL Non vi è inquadramento del viso della protagonista, indicata solo attraverso il nome
, sicché non si può dire, come vorrebbe la convenuta se si tratti o meno CP_1 di una comune ragazza. Insomma solo il nome, le mani e il concetto “come fatto
pagina7 di 27 in casa”, certo riferito al prodotto, ma implicitamente anche al piatto risultante
(v. anche docc. 20-21-22 conv.)”.
Il giudice ha, pertanto, ritenuto che lo spot in questione si risolva in una ripresa del segno complesso di con potenziale messaggio Controparte_1
associativo (da valutarsi oggettivamente come semplice rischio di errore del pubblico sull'esistenza di rapporti contrattuali).
Il giudice ha precisato che “In un panorama di comunicazione incentrato sull'idea di una cucina casalinga, implicitamente o esplicitamente “testimoniata” da cuochi del web, l'utente medio avrebbe ben potuto ritenere che CP_1
avesse stipulato un accordo in tal senso con oppure che, come
[...] Pt_1
nel caso di e , il pubblicitario – con la scelta di un nome come Per_2 Per_3
non troppo comune, ma famoso nel settore – avesse voluto suggerire un CP_1
collegamento meramente comunicazionale, in ipotesi anche ironico, ma comunque illecito”.
Ha, dunque, accertato una obiettiva violazione del complesso dei segni distintivi di “che veicola la suggestione di un rapporto di natura Controparte_1
pubblicitaria tra un operatore economico ed un soggetto del mondo della cucina amatoriale”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 marzo 2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale
[...]
riforma.
Il 19 giugno 2024 si sono costituite, a mezzo dei medesimi difensori,
e contestando in maniera puntuale i motivi di Controparte_1 Parte_2
gravame e chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della predetta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo di appello deduce la “OMESSA Parte_1
VALUTAZIONE E, IN OGNI CASO, ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
pagina8 di 27 ELEMENTI ASSERITAMENTE EVOCATIVI DELLA PERSONA DI
BENEDETTA ROSSI – VIOLAZIONE ARTT. 10 C.C. E 96 L.D.A.” (pp. 10 e
11, atto di appello).
Censura la parte della motivazione in cui il giudice conclude che il nome proprio il claim “Fatto in casa da ” e il format del video che CP_1 CP_1 inquadra le mani nell'atto di preparare una ricetta costituiscono nel loro insieme elementi distintivi, cioè elementi identificativi, della persona di Controparte_1
Afferma che il giudice non ha motivato sul perché abbia considerato tali elementi come identificativi di Controparte_1
Deduce che si tratta di elementi privi di originalità e, dunque, non appropriabili, sia se considerati singolarmente sia se considerati congiuntamente.
Precisa, quanto al nome che nel mondo della cucina, vi sono altri CP_1
food blogger con quello stesso nome, quale che, parimenti, il Parte_5 claim “Fatto in casa da ” non presenta alcuna originalità, tanto che vi è CP_1 un uso esteso e diffuso dei claim “fatto in casa”, “come fatto in casa” da parte di società terze e in numerosi spot, quali quello del brodo Star;
che, quanto al format costituito dalla ripresa delle mani nell'atto di preparare una ricetta, sono numerosissimi gli esempi sul web di video nei quali viene illustrata la preparazione di una ricetta attraverso l'inquadratura delle mani di chi cucina e degli ingredienti nel corso della loro preparazione, con una modalità del tutto analoga a quella utilizzata da Controparte_1
L'appellante deduce che, citando peraltro documenti inconferenti, il giudice ha affermato che la ripresa congiunta di tali elementi del tutto banali determina una violazione dei diritti delle parti attrici, con ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza sul tema.
Spiega che nei documenti nn. 21 e 22 citati nella sentenza impugnata viene ripresa, sia in primo piano che a mezzo busto, nella sua Controparte_1
cucina mentre prepara una ricetta;
che l'uso delle mani è minimo e secondario;
che il nome non è mai citato e neppure vi è alcun riferimento al claim CP_1
“Fatto in casa da ”; mentre i documenti da 29 a 31 riguardano spot tv e CP_1 radio in cui sponsorizza i prodotti del marchio “Kasanova”. Controparte_1
L'appellante sostiene, inoltre, che il giudice ha mutuato la rilevanza della ripresa congiunta di elementi identificativi di un personaggio dalla giurisprudenza citata dalle controparti, la quale si è, tuttavia, pronunciata su fattispecie del tutto pagina9 di 27 peculiari e diverse da quella per cui è causa;
si tratta delle pronunce che hanno riguardato il cantante (ordinanza della Pretura di Roma del 18 aprile CP_4
1984), l'attrice (sentenza del Tribunale di Milano del 21 gennaio Parte_6
Per_ 2014) e l'attore in arte (sentenza della Corte di Controparte_5
Cassazione del 12 marzo 1997, n. 2223).
Afferma che la richiamata giurisprudenza richiede che gli elementi identificativi del soggetto noto siano peculiari e a lui indissolubilmente legati.
Ritiene, quindi, che i tre elementi individuati dal giudice di prime cure non siano idonei a identificare unicamente Controparte_1
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha chiaramente e correttamente evidenziato come ciascuno degli elementi utilizzati da nella propria attività Controparte_1 commerciale (l'uso del nome di battesimo, il claim “Fatto in casa da ” CP_1
e il format dell'inquadratura delle mani mentre preparano la ricetta) non presentino, di per sé solo considerati, efficacia distintiva “né come modalità
(quasi tutti gli influencer si relazionano con il loro pubblico utilizzando il solo nome proprio e l'illustrazione via web delle ricette avviene in quadrando essenzialmente le mani che le realizzano) né, malgrado la fama acquisita da
con efficacia extramerceologica (l'attrice non potrebbe dolersi ex art. 10 CP_1
c.c. se una si sostituisse a VA nel dipingere il noto cancello)” (p. CP_1
4, sentenza gravata).
Non si può, tuttavia, dubitare che tali elementi costituiscano, nel loro complesso, dei segni distintivi, idonei a identificare la food blogger CP_1
[...]
Tanto emerge dai video prodotti dalle odierne parti appellate nel giudizio di primo grado, nei quali viene utilizzato il format dell'inquadratura delle mani di intenta a preparare ricette (cfr. doc. nn. 6-9, 22, 37, 54, 55, 60, Controparte_1
64-70), oltre al nome di battesimo (riprodotto anche sul grembiule) e al noto claim
“Fatto in casa da ”, che gode di protezione anche quale marchio CP_1 registrato (cfr. doc. n. 36) ed è utilizzato da sin dall'inizio della Controparte_1
sua attività nel 2011 (cfr. doc. n. 8).
Dall'esame dei video prodotti dalle parti appellate emerge chiaramente come i predetti tre elementi si ripetano congiuntamente in ogni video, sì da pagina10 di 27 caratterizzare la e da essere immediatamente Parte_7
riconducibili alla sua immagine commerciale.
L'interpretazione che di tali elementi distintivi ha fatto il giudice di prime cure è corretta ed è conforme alla giurisprudenza in materia di ripresa indiretta dell'immagine di un personaggio famoso.
Con la sentenza del 12 marzo 1997, n. 2223, la Corte di Cassazione ha affermato che “Al fine di escludere che un marchio di fatto complesso
(denominativo e figurativo) sia illegittimo per violazione del diritto al nome e/o all'immagine di un personaggio famoso, è necessario che a tale risultato si pervenga dopo aver analizzato il segno distintivo nel suo insieme, non essendo sufficiente la sola analisi distinta dei singoli elementi (figurativo e denominativo) che lo compongono”.
E' opinione ormai da tempo consolidata nella giurisprudenza che la tutela dell'immagine della persona fisica possa estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro, che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati (v. Pretura di Roma 18 aprile1984; v. anche Cass. 12 marzo 1997, n. 2223).
E' stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata imprese, 21 gennaio 2014) che “Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne l'immagine attraverso il palese richiamo ad essa - sia esso eseguito mediante il ricorso a degli oggetti o ad un contesto direttamente ed univocamente ad esso riferibile o anche attraverso l'utilizzazione di sosia (v. Tribunale Milano 26.10.1992) - si atteggia in casi simili come elusivo della necessità di acquisire l'autorizzazione dello stesso all'uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad una modalità di sfruttamento di essa di natura commerciale”.
Applicando correttamente i richiamati principi, la sentenza impugnata ha giustamente accertato che, al fine di identificare la propria immagine e la propria attività commerciale ha utilizzato in maniera continuativa e Controparte_1 congiunta il proprio nome di battesimo, il claim “Fatto in casa da ” e CP_1
un format video caratterizzato dall'uso prevalente delle mani mentre preparano la ricetta;
che l'utilizzo congiunto di tali elementi ha fatto sì che, per come utilizzati pagina11 di 27 dalle parti appellate e considerati nel loro insieme, essi possano identificare e distinguere l'immagine e l'attività di Controparte_1
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure non ha avallato l'appropriazione del nome da parte dell'odierna appellata, ma CP_1
ha semplicemente rilevato come il nome sia stato utilizzato in maniera CP_1
costante da per identificare la propria attività. Controparte_1
Quanto al concetto di “fatto in casa”, nella sentenza impugnata si afferma che il claim “Fatto in casa da ” e non il mero concetto di “fatto in casa” CP_1 costituisce un ulteriore elemento distintivo dell'attività di come Controparte_1
risulta anche dalla circostanza che si tratta di un marchio registrato (cfr. doc. n.
36, fascicolo di primo grado delle parti appellate) e che è utilizzato per distinguere tutti i canali social di che godono di un vasto pubblico di Controparte_1
followers (cfr. doc. nn. 6-14, fascicolo di primo grado delle parti appellate).
Consegue a quanto osservato che le argomentazioni e le produzioni documentali dell'appellante circa l'utilizzo del concetto di “buono come fatto in casa” da parte di altri operatori sono prive di rilevanza.
Anche con riguardo al format video utilizzato da lungi Controparte_1 dall'affermarne la sua appropriabilità, la sentenza gravata ha semplicemente evidenziato come abbia utilizzato tale format dell'uso prevalente Controparte_1
delle mani in maniera costante nel tempo e congiuntamente al nome di battesimo e al claim “Fatto in casa da ”. CP_1
Va, dunque, confermata la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla riconducibilità degli evidenziati elementi identificativi all'immagine e all'attività di Controparte_1
Con un secondo motivo di appello deduce la Parte_1
“ERRONEITA' LA DA PARTE DI Parte_8 Pt_9
PARMALAT DI ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA PERSONA DI
– OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI Controparte_1
FATTO DEDOTTE E PROVATE DALL'APPELLANTE FONDAMENTALI
AL FINE DEL DECIDERE- VIOLAZIONE E COMUNQUE FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT 2697 C.C. E 115 C.P.C.” (p. 18, atto di appello).
pagina12 di 27 Censura la parte della sentenza che ha riscontrato nello spot di una Pt_1
ripresa degli asseriti elementi distintivi di Controparte_1
Afferma, anzitutto, che il giudice non ha presentato correttamente lo spot oggetto di causa, perché ha riportato solo una parte del voice over presente nello spot (“il segreto di per una gratinatura perfetta? Besciamella Chef CP_1 buona come fatta in casa”), mentre il voice over completo è il seguente: “Il segreto di BE per una gratinatura perfetta? buona come Parte_4
fatta in casa. Crea dei cestini di verdure con per un gusto Parte_4
avvolgente e una gratinatura perfetta. Buonissimi. Chef, il tuo aiuto creativo in cucina. Provala anche leggera e integrale senza lattosio”.
Sostiene che il giudice si contraddice laddove afferma, da un lato, che la preparazione della ricetta di verdure sia effettuata con la tecnica dello stop motion
(cioè, l'uso delle mani solo per presentare la ricetta e non per realizzarla) e, dall'altro lato, che lo spot sia caratterizzato dall'uso delle mani.
L'appellante spiega che nello spot in contestazione le mani hanno un ruolo assolutamente marginale, mentre il focus è sul prodotto e sul piatto inquadrato che, attraverso la tecnica dello stop motion, si prepara da solo, senza che siano riprese le mani nell'atto di impastare, di usare utensili e di cucinare;
le mani non vengono riprese nell'atto di preparare la ricetta.
Deduce che il giudice ha errato nell'affermare che ci sia stata un ripresa degli elementi asseritamente identificativi di perché, al contrario, Controparte_1
lo spot è interamente incentrato sul prodotto LL e si compone di Pt_4
una serie di sequenze realizzate a computer attraverso la tecnica dello stop motion, che si susseguono in modo rapido l'una all'altra e sono focalizzate sul prodotto e sul piatto inquadrato, senza che vengano fornite spiegazioni o istruzioni circa la preparazione di quest'ultimo.
Aggiunge che, diversamente dal detto spot, nei format che contraddistinguerebbero i video di le mani sono riprese nell'atto Controparte_1
di mescolare, impastare, frullare e financo per assicurarsi il raggiungimento della temperatura desiderata e, inoltre, l'inquadratura non è fissa sul piano di lavoro, come invece avviene nello spot di ma segue le diverse preparazioni che Pt_1
esegue nella sua cucina, spostandosi dal tavolo ai fornelli, al Controparte_1
forno e così via.
pagina13 di 27 L'appellante afferma, altresì, che ulteriori differenze tra i video di CP_1
e lo spot in contestazione si riscontrano nel fatto che detti video sono
[...]
dettagliati, in quanto la food blogger mostra i diversi passaggi per realizzare la ricetta, mentre lo spot di ha una durata di soli venti secondi e in esso non Pt_1
vengono fornite spiegazioni o istruzioni per la preparazione della ricetta.
Evidenzia, altresì, che le ricette oggetto degli uni e dell'altro sono diverse, in quanto le ricette di sono destinate ad un pubblico che ha il Controparte_1
tempo di andare ad acquistare una pluralità di ingredienti e di realizzare svariate preparazioni, mentre commercializza un prodotto industriale, da Parte_1
usare per realizzare ricette veloci e moderne, destinate a un pubblico che ha poco tempo a disposizione per cucinare, ma che non vuole rinunciare a realizzare piatti gustosi.
Afferma, inoltre, che il claim ” Parte_10
è utilizzato da sin dal 2016 per pubblicizzare la Parte_1 Parte_4
ed è apposto sul packaging di tale prodotto sin dal 2019 e che tali circostanze non sono state prese in considerazione nella sentenza impugnata.
Precisa che non ha usato mai il claim “Fatto in casa da Parte_1
”, ma ha usato un suo claim. CP_1
Aggiunge che il giudice di prime cure ha ignorato l'ulteriore circostanza per cui il claim ” è presente in tutti gli Parte_10
spot della campagna pubblicitaria relativa al prodotto Parte_4
indipendentemente dal nome della persona protagonista della ricetta ( , Pt_11
Per_ e . CP_1
Per_ Spiega che la scelta di nomi comuni, quali , e , per tre Pt_11 CP_1
spot con identico format è volta a valorizzare lo spirito della campagna pubblicitaria “Siamo un popolo di chef”, volta a includere chiunque, senza alcun rimando a personaggi noti.
Afferma, inoltre, che il fatto che nello spot si menzioni il nome CP_1
senza mostrare le fattezze della persona avrebbe dovuto indurre il giudice a escludere qualsiasi richiamo a Controparte_1
L'appellante deduce, ancora, che il giudice ha omesso di considerare le seguenti circostanze di fatto, debitamente documentate da Parte_1
il fatto che lo spot contestato faccia parte di una più ampia campagna pubblicitaria dedicata al prodotto nell'ambito della quale, oltre Parte_4
pagina14 di 27 allo spot che vede come protagonista ve ne è uno identico dedicato a CP_1
Per_ e un altro dedicato a;
che i tre spot sono andati in onda in rotazione Pt_11
paritaria tra di loro, peraltro per sole due settimane (dal 27 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021), sicchè nessun particolare rilievo è stato dato allo spot in contestazione, che deve essere esaminato nel contesto in cui è stato concepito: si tratta di uno spot della campagna nell'ambito del quale il prodotto Pt_1
viene usato da persone comuni per preparare ricette vegetariane Parte_4
veloci e sfiziose, senza inquadratura delle mani intente a preparare le ricette e in cui si fa menzione del claim “ buona come fatta in casa”, che Parte_4
contraddistingue il prodotto sin dal 2016;
Pt_1 il fatto che il claim “ buona come in casa” sia Parte_4
utilizzato da nella sua comunicazione relativa al prodotto sin dal Parte_1
2016; il fatto che ha dimostrato che il pubblico non ha effettuato Parte_1
alcuna associazione tra lo spot contestato e attraverso la Controparte_1
produzione del report redatto dall'agenzia Caffeina, della ricerca di mercato
Kantar e della relazione della dott.ssa Tes_1
Afferma che i predetti documenti smentiscono quanto affermato dal giudice di prime cure circa l'effetto confusorio generato dallo spot Pt_1
Sostiene, infine, che il giudice di prime cure ha frainteso il messaggio della campagna pubblicitaria “Siamo un popolo di chef”, campagna peraltro non oggetto di causa, ma menzionata da al solo fine di far Parte_1
comprendere il contesto in cui è stato ideato lo spot contestato. Spiega che il fine degli spot era quello di porre al centro dell'attenzione le persone di tutti i giorni e mostrare come, attraverso i prodotti a marchio “Chef”, ciascuno potesse diventare uno chef nella propria cucina, cimentandosi nella realizzazione di facili e sfiziose ricette.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice ha correttamente valutato lo spot in contestazione, ritenendo che esso riprenda gli elementi caratterizzanti l'immagine di Controparte_1
Occorre considerare che l'indagine sulla violazione di detta immagine deve essere condotta attraverso il punto di vista del pubblico di riferimento – nel caso in esame, di un pubblico generalista – che compie un'analisi globale dell'immagine a lui presentata, senza soffermarsi sui singoli elementi, dettagli o pagina15 di 27 sui significati reconditi legati a tali elementi e che ogni messaggio pubblicitario e il suo contenuto devono essere valutati nella loro globalità e individualmente, senza tenere conto di altre comunicazioni e del contesto, sulla base anche del principio di autosufficienza informativa del messaggio pubblicitario, come correttamente evidenziato dalle parti appellate.
Si consideri al riguardo che, nell'affrontare la questione di stabilire se il fabbricante di dolciumi avesse contraddistinto i propri prodotti con un marchio che richiamava presso il pubblico l'immagine dell'attore napoletano CP_5
Per_
in arte , nella sentenza n. 2223 del 1997 la Corte di Cassazione ha
[...]
osservato che la Corte territoriale “avrebbe dovuto esaminare congiuntamente tutto il segno commerciale e l'effetto precipuo prodotto da tale combinazione di elementi, ponendosi anzitutto, il problema di capire se di elementi caricaturali si trattasse (omissis) Quindi, avrebbe dovuto esaminare la combinazione tra l'effetto visivo complessivo di questi tratti, caratterizzanti, sia pure in forma stilizzata, un
Per_ volto come connotato da un mento storto e così via, ed il nome . La sentenza, trascurando questo essenziale percorso e questo esame complessivo e ragionato del segno, ha parcellizzato il suo esame ai singoli componenti grafici e fonetici”.
In quest'ordine di principi, il giudice di prime cure ha correttamente valutato lo spot pubblicitario in contestazione nel suo complesso, correttamente ravvisando nello stesso l'uso del nome proprio l'uso del voice over “Il CP_1
segreto di per una gratinatura perfetta? Besciamella Chef buona come CP_1 fatta in casa” e lo stop motion sulle mani della protagonista che versa la LL.
La tesi dell'appellante, secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe considerato correttamente le differenze che caratterizzano i format video dello spot e dei contenuti di sono errate, in quanto frutto di un'analisi Controparte_1
parcellizzata e, quindi, contraria alla giurisprudenza in precedenza richiamata.
Il giudice ha effettuato una valutazione corretta, nell'ottica di un raffronto globale tra i video di e lo spot in contestazione, calandosi nella Controparte_1
prospettiva di uno spettatore medio della televisione generalista e concludendo che, in entrambi i casi, le mani hanno un ruolo fondamentale, tanto che nello spot contestato sono inquadrate nell'atto di versare il prodotto pubblicizzato.
Quanto agli argomenti dell'appellante secondo i quali i video di CP_1
non sarebbero caratterizzati dall'inquadratura prevalente delle mani o,
[...]
pagina16 di 27 comunque, da inquadrature in cui le mani giocano un ruolo primario e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare altri elementi rilevanti variamente presenti nei video di quali la sua presenza in video a Controparte_1 tutto corpo e l'utilizzo di un grembiule recante il proprio nome di battesimo, va rilevato come essi siano privi di fondamento.
Invero, le parti appellate hanno dimostrato che l'inquadratura prevalente delle mani di rappresenta un elemento costante e preponderante Controparte_1
in tutti i suoi video, tanto che sino al 2015 non veniva ripreso neppure il ritratto di
(cfr. doc. nn. 55, 69 e 70); che gli ulteriori elementi Controparte_1
caratterizzanti i video di sono stati utilizzati più di recente e in Controparte_1 modo secondario. Si aggiunga che l'utilizzo del grembiule riportante il nome
”, mostrato a p. 18 dell'atto di appello e nel documento n. 80 di tale CP_1 parte, conferma ulteriormente l'impiego, da parte di del proprio Controparte_1
nome di battesimo per identificare la propria attività. Il claim “Fatto in casa da
” costituisce un ulteriore elemento distintivo dell'attività di CP_1 CP_1
come risulta anche dalla circostanza che si tratta di un marchio registrato
[...] ben prima del marchio “ buona ” (cfr. doc. n. Parte_4 Parte_10
36, fascicolo di primo grado delle parti appellate).
La differenza evidenziata dall'appellante, secondo cui i video pubblicati sui canali social di sono solitamente più lughi e dettagliati, è Controparte_1
irrilevante, poiché, come si è in precedenza evidenziato, la valutazione deve essere effettuata globalmente.
Parimenti irrilevante è la circostanza, sottolineata dall'appellante, dell'asserito diverso oggetto delle ricette presentate da rispetto a Controparte_1
quelle oggetto dello spot in questione, proprio perché è affatto irrilevante, nella valutazione della violazione dell'immagine altrui, la considerazione parcellizzata dei singoli elementi dell'immagine, dovendo considerarsi, nella prospettiva di un pubblico generalista, l'effetto complessivo dell'immagine.
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato la scarsa rilevanza degli altri due spot della campagna pubblicitaria dedicata al prodotto Parte_4
Per_ aventi quali protagoniste e Pt_11
Invero, il giudice ha considerato il singolo spot pubblicitario individualmente e in modo separato, per cui il fatto che lo spot in contestazione si inserisse nel contesto di una campagna pubblicitaria più ampia non ha alcuna pagina17 di 27 rilevanza, sia perché il singolo spot pubblicitario è idoneo a veicolare un suo autonomo messaggio, sia perché gli altri due spot non sono stati trasmessi contestualmente a quello in contestazione, sicché il pubblico non avrebbe potuto percepire il contesto di insieme nel quale essi tutti si inserivano.
Quanto alla sussistenza del rischio di confusione e di associazione dello spot all'immagine di sono parimenti prive di fondamento le dedotte Controparte_1
violazioni degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
I documenti prodotti da (il report redatto dall'agenzia Parte_1
Caffeina, di cui al doc. n. 26; la ricerca di mercato di Kantar di cui al doc. n. 82 e la relazione della dott.ssa di cui al doc. n. 89) sono documenti di Tes_1
formazione unilaterale che non possono assurgere a elementi di prova, neppure indiziari, tanto più che sono stati contestati dalle odierne parti appellate, le quali hanno prodotto un'indagine demoscopica per dimostrare l'esistenza dell'associazione tra l'immagine di e lo spot pubblicitario per cui Controparte_1
è causa (doc. n. 76, fascicolo di primo grado delle appellate).
I documenti depositati dalle odierne parti appellate (doc. nn. 71-75) sono idonei a fornire prova dell'esistenza di segnalazioni ricevute dai followers di e aventi ad oggetto lo spot in contestazione. Controparte_1
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che la compagna
“Siamo un popolo di Chef” riguarda sia la panna che la LL (come risulta, peraltro, dal documento n. 41 prodotto dalle parti appellate) e ha, altresì, correttamente rimarcato la somiglianza, anche fisica, tra i personaggi
(dichiaratamente anonimi) degli spot (personaggi denominati e e i Per_2 Per_3
food bloggers e Persona_6 Parte_12
Sulla base di tali elementi e considerate le allegazioni di – Parte_1 la quale aveva rilevato che sulla scia della compagna “Siamo un popolo di Chef” aveva lanciato un'iniziativa social, ingaggiando alcuni influencer, con numero contenuto di followers, su Instagram, per far loro presentare delle ricette realizzate utilizzando panna Chef – il giudice di prime cure è pervenuto correttamente alla conclusione che “In un panorama di comunicazione incentrato sull'idea della cucina casalinga, implicitamente o esplicitamente “testimoniata” da cuochi del web, l'utente medio avrebbe ben potuto ritenere che avesse Controparte_1
stipulato un accordo in tal senso con oppure che, come nel caso di Pt_1
e , il pubblicitario – con la scelta di un nome come non Per_2 Per_3 CP_1
pagina18 di 27 troppo comune, ma famoso nel settore – avesse voluto suggerire un collegamento meramente comunicazionale, in ipotesi anche ironico, ma comunque illecito” (p.
6, sentenza impugnata).
Va, quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto la obiettiva violazione del complesso dei segni distintivi di CP_1
in quanto lo spot in contestazione veicola la suggestione di un rapporto di
[...]
natura pubblicitaria tra un operatore economico e un soggetto del mondo della cucina amatoriale.
Con un terzo motivo di impugnazione deduce “ERRATA Parte_1
ED ILLOGICA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI
DELLE APPELLATE SULLA BASE DELL'INDEBITO UTILIZZO DI UN
MARCHIO DI FATTO ALTRUI – VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 C.C., 96 L.D.A. E DELLA DISCIPLINA
SUL MARCHIO DI FATTO (IVI INCLUSI ARTT. 12 C.P.I. E 2571 C.C.)” (p.
34, atto di appello).
Si duole che il giudice abbia accertato la violazione di un asserito marchio di fatto di titolarità delle odierne parti appellate.
Spiega che, affinché si configuri un marchio di fatto, è necessaria la sussistenza degli stessi requisiti di validità dei marchi registrati (novità, capacità distintiva e liceità) e la prova dell'uso effettivo del segno a livello generale sul mercato italiano o a livello locale.
Aggiunge che il marchio indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare, parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, purché idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre;
che da ciò consegue che in nessun modo la combinazione di elementi, quali l'uso di un nome, di un claim e del format caratterizzanti i video di un soggetto, possono costituire, nel loro insieme, un marchio.
Aggiunge che nel corso del giudizio di primo grado le controparti non hanno mai invocato la tutela del marchio di fatto né fornito elementi idonei a dimostrare i requisiti di validità dello stesso, ivi incluso l'uso effettivo.
pagina19 di 27 Afferma, quindi, che la sentenza si traduce in un'errata applicazione delle norme a tutela del diritto all'immagine e di quelle di disciplinano il marchio di fatto.
Il motivo è privo di fondamento.
I principi in materia di violazione dei diritti di immagine ex art. 10 c.c. e art. 96 della legge sul diritto di autore sono i medesimi che regolano la violazione del marchio di fatto.
La giurisprudenza applica i principi propri del diritto dei marchi anche alla violazione complessa del diritto di immagine di un personaggio noto, qual è il caso in esame.
Il diritto fatto valere in giudizio dalle odierne parti appellate non riguarda la semplice fattispecie di utilizzo non autorizzato del ritratto o del nome altrui, ma ha ad oggetto una fattispecie complessa, che comprende la ripresa in via indiretta dell'immagine di un personaggio famoso, attraverso elementi esterni alla sua persona, ma caratterizzanti la sua attività commerciale.
Questi elementi non sono direttamente riferibili alla persona, ma sono legati al personaggio che essa rappresenta agli occhi del pubblico (il nome il CP_1 claim “Fatto in casa da ” e il format delle mani che cucinano) sono CP_1
diventati un segno distintivo di fatto del personaggio in questione e della sua attività commerciale.
In quanto segni distintivi, la violazione e l'illecito ripresa di tali elementi è, dunque, analizzata dalla giurisprudenza sulla base medesimi principi elaborati in materia di marchi, registrati e non.
Come si è in precedenza evidenziato, l'indagine della giurisprudenza consiste nell'accertare se il segno posteriore possegga un'attitudine evocativa di quello anteriore, tale da ingenerare nel pubblico la convinzione che vi sia un legame commerciale tra i due e tale indagine viene condotta attraverso il punto di osservazione del pubblico di riferimento, il quale compie un'analisi globale dell'immagine a lui presentata, senza soffermarsi sui singoli elementi, dettagli o sui significati reconditi legati a tali elementi.
Ciò premesso, il fatto che il giudice abbia dato alla condotta di Parte_1
una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella prospettata dalle parti
[...]
attrici non costituisce vizio di violazione di legge, ma costituisce, al contrario,
pagina20 di 27 applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., espresso con il noto brocardo iura novit curia.
Il giudice di prime cure ha correttamente accertato che la combinazione degli elementi identificativi di è pienamente idonea a costituire Controparte_1
un valido marchio di fatto.
“Il marchio di fatto” è un marchio che non è stato registrato, ma che viene utilizzato da tempo per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento. Ai sensi dell'art. 2571 del Codice Civile “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
La tutela del diritto sul marchio di fatto si basa sull'uso e sulla notorietà raggiunta.
Il codice della proprietà industriale fornisce una definizione del marchio andando ad elencare i presupposti necessari affinché vi sia una valida registrazione, secondo quanto indicato dall'art. 7 D. lgs. n. 30/2005 – Oggetto della registrazione – secondo cui: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a)
a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”.
La disciplina del marchio si fonda sulla c.d. identità distintiva, ovvero sulla capacità del segno di distinguere il bene su cui è impresso da altri prodotti presenti e futuri, risultando così idoneo ad ingenerare nella mente del consumatore l'associazione di idee prodotto-imprenditore.
Ogni segno che possa essere rappresentato e che sia idoneo a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa costituisce un marchio.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il requisito della rappresentazione grafica è stato abolito dalla direttiva UE 2015/2436, al fine di permettere la registrazione di nuovi tipi di marchi, come i marchi sonori, multimediali, olografici.
pagina21 di 27 Nel caso in esame, la combinazione dei segni identificativi dell'immagine di
(l'uso congiunto del nome di battesimo, del claim “Fatto in casa Controparte_1 da ” e del format video dell'inquadratura delle mani intente a cucinare) CP_1
costituiscono un marchio.
Tale combinazione di elementi distintivi è idonea a identificare e distinguere i prodotti, i servizi e l'attività di food blogger di come Controparte_1 evidenziato nell'esaminare i precedenti motivi di appello.
La predetta combinazione degli elementi identificativi dell'immagine di gode di notorietà a livello nazionale, poiché tali elementi Controparte_1
identificativi sono stati utilizzati in maniera continua e diffusa sul mercato italiano da più di dieci anni.
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermata la valutazione del giudice di prime cure, che ha correttamente qualificato la domanda proposta dalle odierne parti appellate come volta alla tutela del marchio di fatto di CP_1
[...]
Con un quarto motivo di impugnazione l'appellante deduce: “ERRATA E
ILLOGICA MOTIVAZIONE CIRCA LA CONDANNA AL RISARCIMENTO
DEL DANNO E IN OGNI CASO ALLA SUA QUANTIFICAZIONE –
ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115 C.P.C., 1223, 1226,
2043, 2056, 2059, 2729 C.C. E 158 L.D.A.” (p. 37, atto di appello).
Si duole che il giudice abbia condannato al risarcimento del Parte_1
danno in un contesto in cui emerge che gli elementi asseritamente identificativi di non possono, nel loro complesso, considerarsi tali, stante Controparte_1
l'assoluta banalità e genericità degli stessi.
L'appellante sostiene che lo spot contestato di si differenzia in Pt_1
ogni caso dagli asseriti elementi identificativi di che controparte Controparte_1
non ha provato il rischio di confusione per il pubblico, non ha fornito elementi, neppure presuntivi, a fondamento della domanda risarcitoria;
che la campagna pubblicitaria di è durata solo due settimane e lo spot contestato è andato Pt_1
in onda solo 110 volte, in rotazione paritaria con gli altri due spot della medesima campagna;
che la programmazione dell'intera campagna LL Chef, che includeva lo spot contestato, è cessata prima della ricezione della lettera di diffida e, dunque, ben prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado.
pagina22 di 27 L'appellante si duole, altresì, che il giudice abbia utilizzato come elementi indiziari per la quantificazione del danno i contratti prodotti dalle controparti, pur avendo espressamente riconosciuto che si trattava di contratti che documentavano
“impegni di durata pluriennale, che potenzialmente prevedono una collaborazione di ben più complessa del semplice suggestivo Controparte_1 rimando ai suoi segni caratteristici”.
Aggiunge che, con riferimento alla diluizione dell'immagine di CP_1
le controparti non hanno prodotto né contratti in cui viene sancito un
[...] obbligo di esclusiva di nell'ambito di prodotti a base di latte;
né Controparte_1
evidenza che, sulla base di una presunta collaborazione con Parte_1
aziende competitors abbiano ritenuto di non avvalersi della collaborazione della food blogger o abbiano ritirato offerte già formalizzate;
né richieste di chiarimenti inviate a da aziende competitors; che, dunque, non vi è prova Controparte_1 della diluizione dell'immagine di Controparte_1
Afferma, inoltre, che se il danno da lesione del diritto all'immagine viene liquidato applicando il criterio del prezzo del consenso, si deve aver riguardo anche al vantaggio economico conseguito dall'autore della violazione;
che, nel caso in esame, non ha tratto nessun vantaggio dalla diffusione Parte_1
dello spot in contestazione.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha liquidato il danno in via equitativa, sulla base del criterio del c.d. prezzo del consenso e parametrandolo alla diluizione dell'immagine commerciale di “sotto il profilo della Controparte_1
conseguente preclusione di concludere in ipotesi contratti di testimonial nel settore lattiero caseario” (p. 6, sentenza gravata). Nel fare ciò ha fatto corretta applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. e dell'art. 158 della legge sul diritto d'autore.
L'art. 158 della legge sul diritto di autore richiama le dette norme codicistiche e riconosce al giudice la facoltà di liquidare il danno in via forfettaria in base all'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti al titolare se fosse stata chiesta a quest'ultimo l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
Nel caso in esame, per determinare il c.d. prezzo del consenso, il giudice di prime cure ha usato tutti gli elementi indiziari a disposizione e, in particolare, i contratti di licenza prodotti da (doc. nn. 79-82); la brevità della Controparte_1
pagina23 di 27 compagna contestata (durata due settimane, nel corso delle quali lo spot in questione è andata in onda centodieci volte) e le caratteristiche di comunicazione proprie dello spot in contestazione. Nel trarre elementi di valutazione da tali documenti, il giudice è pervenuto alla liquidazione equitativa di euro 50.000,00 in moneta attuale;
importo peraltro di molto inferiore al prezzo dei predetti contratti prodotti in giudizio (che varia da un minimo di euro 300.00000 a un massimo di euro 900.000,00). Coerentemente, il giudice di prime cure non ha liquidato il prezzo risultante dai detti contratti di licenza, poiché ha giustamente ritenuto che si trattasse “di impegni di durata pluriennale, che potenzialmente prevedono una collaborazione di ben più complessa del semplice suggestivo Controparte_1 rimando ai suoi segni caratteristici” (p. 6, sentenza gravata).
Per determinare il danno da diluizione dell'immagine di il Controparte_1
giudice di prime cure ha correttamente considerato la preclusione subita da tale parte rispetto alla possibilità di concludere contratti di testimonial nell'industria lattiero casearia. Poiché i contratti di licenza per lo sfruttamento dell'immagine commerciale di contengono clausole di esclusiva, è verosimile Controparte_1
ritenere che lo spot contestato abbia ingenerato nel pubblico la falsa convinzione di una partnership commerciale tra e tale da Controparte_1 Parte_1
impedire a terzi operatori commerciali di avanzare proposte commerciali, nella consapevolezza dell'esistenza di un'esclusiva, tipica del settore.
La liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure è congrua rispetto all'illecito accertato, ove si consideri che lo spot in questione è andato in onda per centodieci volte sui canali Rai (quindi, sulla rete televisiva italiana con maggior pubblico) e che riprende in modo confusorio e, dunque, illecito,
l'immagine e i segni distintivi di Controparte_1
Quanto all'affermazione dell'appellante, secondo cui la giurisprudenza in tema di liquidazione del danno per violazione del diritto all'immagine impone di considerare anche il vantaggio economico conseguito dall'autore della violazione
(che nel caso in esame sarebbe inesistente, perché il pubblico non ha ricondotto lo spot a , va rilevato che si tratta di affermazione priva di prova Controparte_1
(onere sicuramente incombente su parte convenuta in base al Parte_1
principio della vicinanza della prova); prova che avrebbe potuto essere fornita producendo i dati delle vendite del prodotto pubblicizzato prima e dopo la messa in onda dello spot in contestazione.
pagina24 di 27 Quanto all'affermazione per cui il pubblico non avrebbe ricondotto lo spot in questione a va ribadito quanto già accertato in precedenza e, Controparte_1
cioè, che il giudice di prime cure ha correttamente accertato un rischio di confusione e di associazione generato in capo al pubblico dallo spot in contestazione;
tanto è sufficiente per la liquidazione del danno subito dalle parti appellate.
In conclusione, deve essere confermata la liquidazione del danno contenuta nella sentenza gravata.
Con un quinto e ultimo motivo di appello deduce: Parte_1
“ERRATA VALUTAZIONE DELLA TARDIVITA' DELLE PRODUZIONI DA
PARTE DELL'ODIERNA APPELLANTE DEI DOCUMENTI 98 E 99.
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 183, CO. 6, N. 3) C.P.C.” (p. 40, atto di appello).
L'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto la tardività dei documenti nn. da 98 a 100, prodotti da con note di udienza Parte_1
successive ai termini istruttori.
Afferma che il documento n. 98 è stato depositato a prova contraria, in quanto è costituito da uno scambio di mail circa il form da utilizzare per chiedere assistenza a sul social network Facebook e rileva, pertanto, al fine del rigetto CP_2 dell'istanza di esibizione formulata dalle controparti;
che il documento n. 99 è stato depositato unitamente alle note di udienza e consiste in una sentenza del
Tribunale di Torino del 9 dicembre 2011 in tema di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. sempre producibile in giudizio.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato l'inammissibilità dei documenti nn. 98 e 99, in quanto prodotti oltre il maturare delle c.d. preclusioni istruttorie e, quindi, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.
La circostanza che il documento n. 99 sia una sentenza, non ne esclude l'inammissibilità, se essa è prodotta al fine di provare determinati fatti rilevanti nel giudizio.
pagina25 di 27 In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato e considerata l'esaustività dell'attività istruttoria, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., riproposta dall'appellante.
La regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e del valore del disputatum, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
per la riforma della sentenza n. 1806/2024, pubblicata il 19 febbraio Parte_2
2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 34699/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare a e a in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 Parte_2
pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025
Il Presidente
pagina26 di 27 Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina27 di 27