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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza d'Italia, Parte_1 C.F._1
n. 26, presso e nello studio dell'avv. Pierino Arru (C.F.: ), il quale lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: , (C.F.: C.F._4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto, n. 42, presso e nello studio C.F._6 dell'avv. Sergio Oggiano (C.F.: ), che li rappresenta e difende in forza di procura C.F._7
allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI contro
(C.F.: nata a [...] ( Algeria) il 3.4.1938, residente a CP_2 C.F._8
Florinas via Roma n. 94
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
Conclusioni: per parte attrice:
pagina 1 di 7 « 1) Dichiarare , nato a nato a [...] l'[...], residente in [...]
9, C.F. proprietario esclusivo del terreno sito in Florinas, al Foglio 6, CodiceFiscale_9
mappali 46 Porzione AA, seminativo di 2° della superficie di ha 1.52,86 e porzione AB, della superficie, pascolo arborato di ha 0.27.15 e 47, Porzione AA seminativo di 2° della superficie di ha
0.03.31 e porzione AB pascolo di 1° della superficie di ha 1.01.90 in regione “ Su Chercu Muzzu”, nonché del terreno in agro di Florinas al N.C.T. al Foglio 10, mappali 170 e 171 della superficie complessiva di ha 0.24.80, in regione “ Sa Toa” per averlo acquistato per usucapione speciale abbreviata ex art. 1159 bis c.c. ovvero ex art. 1158 c.c.
2) Ordinare a di desistere da qualunque forma di turbativa nel possesso Parte_2
legittimamente e pacificamente esercitato da sul terreno sopra specificato Parte_1
3) Con vittoria di spese e competenze legali in caso di opposizione »; per parte convenuta:
« a) Contraris reiectis;
b) rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto;
c) Con vittoria di spese diritti ed onorari ».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» la quale
«consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi», così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez.
III, Sent. n. 13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti ha allegato che con due scritture Parte_1
private del 3.3.1995, suo padre aveva acquistato dal sig. (deceduto in Persona_1 Persona_2
Florinas il 18.3.1995) dei terreni siti in Florinas, loc. “Su Chercu Muzzu” (N.C.T., foglio 6, mapp. 46 e pagina 2 di 7 47, superficie complessiva di ha 02.85.22) ed il terreno denominato “Sa Toa” (N.C.T., foglio 10, mapp.
170 e 171, superficie complessiva di ha 0.24.80) e che in forza di questi atti traslativi era stato immesso nel possesso di tali terreni.
Ha inoltre rappresentato di aver acquistato da suo padre la proprietà dei terreni in questione nel 2021 attraverso una compravendita (atto notarile del 15.3.2021, rep. 16131, racc. 10756, registrato a Sassari il 17.3.2021 al n. 2452 e trascritto a Sassari il 17.3.2021 al n. 3930/2981).
Ha rappresentato che suo padre a partire dal 3.3.1995 e poi lui stesso dal 2012 (poiché Persona_1 aiutava il padre nella gestione dell'azienda agraria), avevano coltivato e goduto dei terreni in qualità di proprietari e, in particolare, avevano arato e coltivato il terreno, lo avevano recintato e protetto dal fuoco, avevano provveduto a eliminare le erbe infestanti e vi avevano condotto al pascolo il loro bestiame ovino e bovino.
Ha riferito che negli ultimi anni il terreno denominato “Su Chercu Muzzu” sarebbe stato utilizzato dal sig. che su incarico di avrebbe arato e seminato il terreno, conducendovi Persona_3 Parte_1
periodicamente al pascolo il bestiame e recandosi quotidianamente presso di esso.
Ha, infine, dichiarato di essere stato molestato nel possesso del terreno “Su Chercu Muzzu”, a partire dal mese di ottobre 2019 da , il quale aveva cercato di appropriarsi del fieno tagliato Parte_2
ed imballato dall'attore e ne avrebbe arato il terreno.
Alla luce di questi fatti, parte attrice ha dedotto di aver maturato il diritto di acquisto per usucapione dei terreni indicati, sia ai sensi dell'art. 1158 c.c., che dell'art. 1159bis c.c., avendoli utilizzati in Florinas, comune classificato montano ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., quale pascolo per il proprio bestiame, avendoli coltivati e gestiti con animo di proprietario per oltre 15 anni.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 5.10.2021 si sono costituiti , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e rilevando che il possesso dei terreni oggetto di causa non era mai stato pacifico, continuo ed indisturbato e che la relativa proprietà e possesso erano stati anche oggetto di vicende giudiziarie.
Hanno dedotto che non aveva mai goduto dei terreni in discorso e non li aveva mai Persona_1
coltivati (in particolare quello denominato “Su Chercu Muzzu”) e che l'odierno attore non aveva proseguito la presunta attività agricola del padre precisando che il medesimo si sarebbe occupato dei terreni contesi solo recentemente, a partire dal giugno/settembre 2020, compiendo atti di turbativa del possesso in relazione ai quali pendeva procedimento penale nanti l'intestato Tribunale. Part Hanno quindi negato che abbia recintato il terreno, rilevando che non esisteva alcuna recinzione, e che, difatti, dal 1995 all'attualità il convenuto e la sua famiglia avevano autorizzato Parte_2
pagina 3 di 7 più volte dei terzi a raccogliere asparagi e lumache dai fondi in contesa, consentito il pascolo ad allevatori locali, permesso a terzi di recuperare le pietre presenti nel terreno “Su Chercu Muzzu” per la costruzione di muretti a secco ed avevano altresì curato personalmente con l'aiuto di alcuni amici la pulizia dei terreni controversi.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., poi, hanno allegato che i contratti stipulati nel 1995 da e erano dei contratti preliminari, per cui la posizione giuridica vantata Persona_2 Persona_1 dall'attore non era qualificabile come possesso, ma come detenzione qualificata, che non poteva determinare il perfezionamento dell'usucapione.
Hanno concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio e all' udienza del CP_2
5.10.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il processo è stato istruito con la produzione di referente documentale e con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 13.6.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Va preliminarmente chiarito che l'accoglimento della domanda di usucapione esige la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
In particolare, l'attore ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà, tramite il compimento di atti che rivelino sul bene che si intende usucapire, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria corrispondente al diritto di proprietà.
Deve altresì rilevarsi che la prova del diritto affermato deve essere certa e rigorosa e non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite.
Questo particolare rigore probatorio discende dal fatto che il comportamento dell'usucapente integra un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
Ciò premesso in diritto, facendo corretta applicazione dei suddetti principi al caso sub iudice, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, né per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c., né per quanto attiene a quella di cui all'art. 1159-bis.
pagina 4 di 7 Si osserva in primo luogo che dalla documentazione versata in atti emerge che la disponibilità dei terreni de quibus è stata conseguita da nel 1995 a seguito della stipula di due scritture Persona_1
private con e contestualmente al pagamento del prezzo. Persona_4 CP_2
Orbene ritiene questo Giudice che i predetti contratti debbano essere qualificati come contratti preliminari di vendita, con anticipazione del pagamento del prezzo e della consegna della cosa, ai quali non ha, tuttavia, mai fatto seguito la stipula del contratto definitivo che avrebbe prodotto l'effetto traslativo.
Tale qualificazione discende in primo luogo dalla stessa intestazione data dalle parti “promessa di Part vendita” e dal tenore letterale del documento: il si è difatti impegnato ad acquistare i terreni indicati, i presunti alienanti si sono impegnati a liberare il terreno da vincoli, ipoteche e oneri e le parti hanno dato espressamente atto che il prezzo è stato pagato in attesa che venga stipulato l'atto notarile.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte di Cassazione quello «secondo cui nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori;
pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.» (v., tra le tante, Cass. civ. Sez. II, Sent. n.
3305/2019).
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso sub iudice deve ritenersi che la relazione instauratasi tra ed i terreni in contestazione, a partire dall'anno 1995, non è qualificabile Persona_1
come possesso valido ai fini dell'usucapione ma come mera detenzione qualificata.
Dall'istruttoria svolta non è poi emerso che l'attore o il di lui padre abbiano posto in essere atti di interversione del possesso mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore o i suoi eredi, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus" e non più come detentore.
Nessun atto volto ad escludere il possessore/proprietario dall'utilizzo del fondo è stato difatti compiuto dall'attore e dal suo dante causa, idoneo al mutamento del titolo, venendo in rilievo una relazione con la "res" qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata che non può fondare un valido possesso "ad usucapionem" in capo all'avente causa.
Come chiarito dalla Suprema Corte, difatti, “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è
pagina 5 di 7 pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Civ. ordin. N. 1796/22).
Le allegazioni di parte attrice, secondo cui e prima di lui avrebbero Parte_1 Persona_1
provveduti a recintare i terreni non solo sono rimaste sfornite di prova ma, anzi, i testi escussi hanno escluso espressamente tale circostanza di fatto.
Il teste ha dichiarato: “ho visto di recente i terreni a Su chescu Muzzu e non hanno Testimone_1 recinzione, i terreni a Sa Toa sono da un po' che non li vedo e fino ad allora non avevano una recinzione se non dei muretti a secco” e il teste si è limitato a riferire che “i confini di Su Tes_2
Chercu Muzzu sono delimitati da reti;
invece, a Sa Toa vi sono muretti a secco alti e rovi”, senza Part tuttavia rappresentare che la recinzione sia stata posta in essere dai
Infine il teste ha dichiarato “posso riferire solo sul terreno di Su Chercu Muzzu che è Testimone_3
recintato solo in parte, si può entrare anche da altre parte basta abbassare la rete;
in alcune parti ci sono i rovi lungo il confine”.
In sostanza, pertanto, in difetto di prova dell'avvenuta recinzione del terreno o di compimento comunque di atti di interversione di possesso, l'uso anche esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, l'utilizzo del terreno come pascolo, la pulizia dello stesso, la sistemazione della recinzione, la coltivazione del fondo sono tutte attività che non esprimono in modo inequivocabile l'intento del soggetto agente di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus”, difettanti nel caso sub iudice.
A ciò si aggiunga che dalle deposizioni dei testi escussi è comunque emerso un possesso non esclusivo
Part dei terreni da parte dei ma, è risultato provato anzi, che nel medesimo periodo, per diversi anni e nello stesso ventennio, gli stessi fondi siano stati utilizzati dal convenuto , che li Parte_2
frequentava per la raccolta di pietre e per la pulizia di alcune sue parti (v. deposizione resa da
[...]
), consentendone peraltro l'ingresso ad alcuni terzi (v. testimonianza resa da ) e Tes_1 Testimone_3
pagina 6 di 7 vietandolo ad altri (è il caso di : «[…] con il padre di , vi è stato Persona_3 Pt_1 Per_1
l'accordo di scambiarci i terreni, io ho dato a il mio confinante […] e lui ha preso il mio per Per_1 far pascolare il suo bestiame […]; poi io mi sono ripreso il mio terreno e mi ha dato in affitto i Pt_1
suoi sempre siti a Su Chercu Muzzu e sa Toa;
è successo però nel 2015 che è venuto Parte_2
[…], che mi ha detto che i terreni erano i suoi e che io non ero autorizzato a starci […]»).
Da tutte le considerazioni che precedono deriva, pertanto, che la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate a favore dei convenuti costituiti in giudizio come in dispositivo applicando lo scaglione fino ad € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda attorea.
2. – Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 24 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza d'Italia, Parte_1 C.F._1
n. 26, presso e nello studio dell'avv. Pierino Arru (C.F.: ), il quale lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: , (C.F.: C.F._4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto, n. 42, presso e nello studio C.F._6 dell'avv. Sergio Oggiano (C.F.: ), che li rappresenta e difende in forza di procura C.F._7
allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI contro
(C.F.: nata a [...] ( Algeria) il 3.4.1938, residente a CP_2 C.F._8
Florinas via Roma n. 94
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
Conclusioni: per parte attrice:
pagina 1 di 7 « 1) Dichiarare , nato a nato a [...] l'[...], residente in [...]
9, C.F. proprietario esclusivo del terreno sito in Florinas, al Foglio 6, CodiceFiscale_9
mappali 46 Porzione AA, seminativo di 2° della superficie di ha 1.52,86 e porzione AB, della superficie, pascolo arborato di ha 0.27.15 e 47, Porzione AA seminativo di 2° della superficie di ha
0.03.31 e porzione AB pascolo di 1° della superficie di ha 1.01.90 in regione “ Su Chercu Muzzu”, nonché del terreno in agro di Florinas al N.C.T. al Foglio 10, mappali 170 e 171 della superficie complessiva di ha 0.24.80, in regione “ Sa Toa” per averlo acquistato per usucapione speciale abbreviata ex art. 1159 bis c.c. ovvero ex art. 1158 c.c.
2) Ordinare a di desistere da qualunque forma di turbativa nel possesso Parte_2
legittimamente e pacificamente esercitato da sul terreno sopra specificato Parte_1
3) Con vittoria di spese e competenze legali in caso di opposizione »; per parte convenuta:
« a) Contraris reiectis;
b) rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto;
c) Con vittoria di spese diritti ed onorari ».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» la quale
«consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi», così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez.
III, Sent. n. 13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti ha allegato che con due scritture Parte_1
private del 3.3.1995, suo padre aveva acquistato dal sig. (deceduto in Persona_1 Persona_2
Florinas il 18.3.1995) dei terreni siti in Florinas, loc. “Su Chercu Muzzu” (N.C.T., foglio 6, mapp. 46 e pagina 2 di 7 47, superficie complessiva di ha 02.85.22) ed il terreno denominato “Sa Toa” (N.C.T., foglio 10, mapp.
170 e 171, superficie complessiva di ha 0.24.80) e che in forza di questi atti traslativi era stato immesso nel possesso di tali terreni.
Ha inoltre rappresentato di aver acquistato da suo padre la proprietà dei terreni in questione nel 2021 attraverso una compravendita (atto notarile del 15.3.2021, rep. 16131, racc. 10756, registrato a Sassari il 17.3.2021 al n. 2452 e trascritto a Sassari il 17.3.2021 al n. 3930/2981).
Ha rappresentato che suo padre a partire dal 3.3.1995 e poi lui stesso dal 2012 (poiché Persona_1 aiutava il padre nella gestione dell'azienda agraria), avevano coltivato e goduto dei terreni in qualità di proprietari e, in particolare, avevano arato e coltivato il terreno, lo avevano recintato e protetto dal fuoco, avevano provveduto a eliminare le erbe infestanti e vi avevano condotto al pascolo il loro bestiame ovino e bovino.
Ha riferito che negli ultimi anni il terreno denominato “Su Chercu Muzzu” sarebbe stato utilizzato dal sig. che su incarico di avrebbe arato e seminato il terreno, conducendovi Persona_3 Parte_1
periodicamente al pascolo il bestiame e recandosi quotidianamente presso di esso.
Ha, infine, dichiarato di essere stato molestato nel possesso del terreno “Su Chercu Muzzu”, a partire dal mese di ottobre 2019 da , il quale aveva cercato di appropriarsi del fieno tagliato Parte_2
ed imballato dall'attore e ne avrebbe arato il terreno.
Alla luce di questi fatti, parte attrice ha dedotto di aver maturato il diritto di acquisto per usucapione dei terreni indicati, sia ai sensi dell'art. 1158 c.c., che dell'art. 1159bis c.c., avendoli utilizzati in Florinas, comune classificato montano ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., quale pascolo per il proprio bestiame, avendoli coltivati e gestiti con animo di proprietario per oltre 15 anni.
Ha concluso come in epigrafe.
In data 5.10.2021 si sono costituiti , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e rilevando che il possesso dei terreni oggetto di causa non era mai stato pacifico, continuo ed indisturbato e che la relativa proprietà e possesso erano stati anche oggetto di vicende giudiziarie.
Hanno dedotto che non aveva mai goduto dei terreni in discorso e non li aveva mai Persona_1
coltivati (in particolare quello denominato “Su Chercu Muzzu”) e che l'odierno attore non aveva proseguito la presunta attività agricola del padre precisando che il medesimo si sarebbe occupato dei terreni contesi solo recentemente, a partire dal giugno/settembre 2020, compiendo atti di turbativa del possesso in relazione ai quali pendeva procedimento penale nanti l'intestato Tribunale. Part Hanno quindi negato che abbia recintato il terreno, rilevando che non esisteva alcuna recinzione, e che, difatti, dal 1995 all'attualità il convenuto e la sua famiglia avevano autorizzato Parte_2
pagina 3 di 7 più volte dei terzi a raccogliere asparagi e lumache dai fondi in contesa, consentito il pascolo ad allevatori locali, permesso a terzi di recuperare le pietre presenti nel terreno “Su Chercu Muzzu” per la costruzione di muretti a secco ed avevano altresì curato personalmente con l'aiuto di alcuni amici la pulizia dei terreni controversi.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., poi, hanno allegato che i contratti stipulati nel 1995 da e erano dei contratti preliminari, per cui la posizione giuridica vantata Persona_2 Persona_1 dall'attore non era qualificabile come possesso, ma come detenzione qualificata, che non poteva determinare il perfezionamento dell'usucapione.
Hanno concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio e all' udienza del CP_2
5.10.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il processo è stato istruito con la produzione di referente documentale e con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 13.6.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Va preliminarmente chiarito che l'accoglimento della domanda di usucapione esige la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
In particolare, l'attore ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà, tramite il compimento di atti che rivelino sul bene che si intende usucapire, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria corrispondente al diritto di proprietà.
Deve altresì rilevarsi che la prova del diritto affermato deve essere certa e rigorosa e non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite.
Questo particolare rigore probatorio discende dal fatto che il comportamento dell'usucapente integra un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
Ciò premesso in diritto, facendo corretta applicazione dei suddetti principi al caso sub iudice, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, né per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c., né per quanto attiene a quella di cui all'art. 1159-bis.
pagina 4 di 7 Si osserva in primo luogo che dalla documentazione versata in atti emerge che la disponibilità dei terreni de quibus è stata conseguita da nel 1995 a seguito della stipula di due scritture Persona_1
private con e contestualmente al pagamento del prezzo. Persona_4 CP_2
Orbene ritiene questo Giudice che i predetti contratti debbano essere qualificati come contratti preliminari di vendita, con anticipazione del pagamento del prezzo e della consegna della cosa, ai quali non ha, tuttavia, mai fatto seguito la stipula del contratto definitivo che avrebbe prodotto l'effetto traslativo.
Tale qualificazione discende in primo luogo dalla stessa intestazione data dalle parti “promessa di Part vendita” e dal tenore letterale del documento: il si è difatti impegnato ad acquistare i terreni indicati, i presunti alienanti si sono impegnati a liberare il terreno da vincoli, ipoteche e oneri e le parti hanno dato espressamente atto che il prezzo è stato pagato in attesa che venga stipulato l'atto notarile.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte di Cassazione quello «secondo cui nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori;
pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.» (v., tra le tante, Cass. civ. Sez. II, Sent. n.
3305/2019).
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso sub iudice deve ritenersi che la relazione instauratasi tra ed i terreni in contestazione, a partire dall'anno 1995, non è qualificabile Persona_1
come possesso valido ai fini dell'usucapione ma come mera detenzione qualificata.
Dall'istruttoria svolta non è poi emerso che l'attore o il di lui padre abbiano posto in essere atti di interversione del possesso mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore o i suoi eredi, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus" e non più come detentore.
Nessun atto volto ad escludere il possessore/proprietario dall'utilizzo del fondo è stato difatti compiuto dall'attore e dal suo dante causa, idoneo al mutamento del titolo, venendo in rilievo una relazione con la "res" qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata che non può fondare un valido possesso "ad usucapionem" in capo all'avente causa.
Come chiarito dalla Suprema Corte, difatti, “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è
pagina 5 di 7 pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Civ. ordin. N. 1796/22).
Le allegazioni di parte attrice, secondo cui e prima di lui avrebbero Parte_1 Persona_1
provveduti a recintare i terreni non solo sono rimaste sfornite di prova ma, anzi, i testi escussi hanno escluso espressamente tale circostanza di fatto.
Il teste ha dichiarato: “ho visto di recente i terreni a Su chescu Muzzu e non hanno Testimone_1 recinzione, i terreni a Sa Toa sono da un po' che non li vedo e fino ad allora non avevano una recinzione se non dei muretti a secco” e il teste si è limitato a riferire che “i confini di Su Tes_2
Chercu Muzzu sono delimitati da reti;
invece, a Sa Toa vi sono muretti a secco alti e rovi”, senza Part tuttavia rappresentare che la recinzione sia stata posta in essere dai
Infine il teste ha dichiarato “posso riferire solo sul terreno di Su Chercu Muzzu che è Testimone_3
recintato solo in parte, si può entrare anche da altre parte basta abbassare la rete;
in alcune parti ci sono i rovi lungo il confine”.
In sostanza, pertanto, in difetto di prova dell'avvenuta recinzione del terreno o di compimento comunque di atti di interversione di possesso, l'uso anche esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, l'utilizzo del terreno come pascolo, la pulizia dello stesso, la sistemazione della recinzione, la coltivazione del fondo sono tutte attività che non esprimono in modo inequivocabile l'intento del soggetto agente di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus”, difettanti nel caso sub iudice.
A ciò si aggiunga che dalle deposizioni dei testi escussi è comunque emerso un possesso non esclusivo
Part dei terreni da parte dei ma, è risultato provato anzi, che nel medesimo periodo, per diversi anni e nello stesso ventennio, gli stessi fondi siano stati utilizzati dal convenuto , che li Parte_2
frequentava per la raccolta di pietre e per la pulizia di alcune sue parti (v. deposizione resa da
[...]
), consentendone peraltro l'ingresso ad alcuni terzi (v. testimonianza resa da ) e Tes_1 Testimone_3
pagina 6 di 7 vietandolo ad altri (è il caso di : «[…] con il padre di , vi è stato Persona_3 Pt_1 Per_1
l'accordo di scambiarci i terreni, io ho dato a il mio confinante […] e lui ha preso il mio per Per_1 far pascolare il suo bestiame […]; poi io mi sono ripreso il mio terreno e mi ha dato in affitto i Pt_1
suoi sempre siti a Su Chercu Muzzu e sa Toa;
è successo però nel 2015 che è venuto Parte_2
[…], che mi ha detto che i terreni erano i suoi e che io non ero autorizzato a starci […]»).
Da tutte le considerazioni che precedono deriva, pertanto, che la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate a favore dei convenuti costituiti in giudizio come in dispositivo applicando lo scaglione fino ad € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda attorea.
2. – Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 24 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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