Sentenza 7 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01278/2026REG.PROV.COLL.
N. 07569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7569 del 2024, proposto da:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TW TE RM Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Consonni e Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11663/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TW TE RM Gmbh;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Consigliere LO Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Carlo Edoardo Cazzato e Marco Consonni e l'avvocato dello Stato Federico Loche;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche solo “ Autorità ” o “ A.G.Com. ”) ha appellato la sentenza n. 11663/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso della TW TE RM MB (di seguito anche solo “ TW RM ”) e, per l’effetto, ha annullato la delibera n. 318/23/CONS del 5.12.2023, con la quale la Società era stata sanzionata per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo previsto dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018, in ragione della presenza - riscontrata sulla piattaforma di condivisione di video “ TW ” - di contenuti idonei a promuovere e pubblicizzare attività di gioco e scommesse on line con vincite in denaro.
2. Il T.A.R. ha accolto il primo motivo di ricorso (ritenuto assorbente), con il quale la parte aveva dedotto la violazione delle regole del contraddittorio procedimentale, non essendo stata parte del procedimento che aveva condotto all’irrogazione della sanzione. Sul punto, il T.A.R. ha evidenziato che: i ) l’istruttoria era stata avviata nei confronti di TW TE Inc., di TW Italy s.r.l. e di AM Europe Core S.à.r.l. (nei confronti delle quali l’Autorità aveva indirizzato l’atto di contestazione) e si era conclusa con l’irrogazione della sanzione nei confronti di TW TE RM Gmbh, società non coinvolta nell’ambito del procedimento sanzionatorio; ii ) l’Autorità aveva evidenziato di aver chiesto alle Società coinvolte nel procedimento di indicare la Società titolare del servizio di piattaforme per la condivisione di video TW e le stesse aveva indicato TW TE RM MB, ma l’Autorità aveva, altresì, evidenziato che i legali della capogruppo avevano partecipato al procedimento e, pertanto, doveva escludersi alcuna compressione del diritto di difesa di TW RM; iii ) tale deduzione non era condivisibile considerato che il gruppo di società poteva essere considerato unitario sotto il profilo economico, ma non anche sotto il profilo giuridico, essendo pacificamente riconosciuto che il gruppo di società non è configurabile come un autonomo soggetto di diritto o un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che si sovrappone alle singole società che lo compongono e che le società appartenenti a un gruppo mantengono piena autonomia sul piano giuridico; iv ) la partecipazione al procedimento della capogruppo doveva ritenersi irrilevante e la delibera doveva essere annullata per esser stata adottata all’esito di un procedimento al quale la parte non aveva partecipato, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 4, e 5, commi 1 e 3, dell’Allegato A della Delibera n. 286/23/CONS, recante “ Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni ”.
3. L’A.G.Com. ha proposto ricorso in appello, affidato a due motivi che saranno, di seguito, esaminati. Si è costituita in giudizio TW RM che ha riproposto i motivi assorbiti e ha chiesto di respingere il ricorso in appello in quanto infondato. In vista dell’udienza pubblica del 5.2.2026 le parti hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica. All’udienza del 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Entrando in medias res , il Collegio rileva come i motivi di ricorso in appello dell’A.G.Com. possano essere esaminati congiuntamente in quanto relativi, pur sotto diverse angolazioni, alla medesima questione giuridica.
4.1. L’A.G.Com. ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto: i ) il contraddittorio sarebbe stato garantito anche a TW RM, considerato che i legali della capogruppo e delle altre Società coinvolte nel procedimento avevano chiesto l’estromissione di tali Società ma svolto, altresì, difese nel merito in ordine alla mancanza di responsabilità del soggetto responsabile e, quindi, di TW RM; ii ) la capogruppo non aveva contestato la mancata notifica dell’atto di contestazione a TW RM; iii ) la difesa di tale Società emergeva nella mail del 30.5.2023 (nella quale la Società aveva osservato di aver ricevuto la contestazione e di star revisionando le problematiche evidenziate), nella memoria del 18.7.2023 (ove era stato evidenziato che il paese di stabilimento designato fosse la Germania, ove aveva sede la TW RM), nella memoria dell’8.9.2023 (ove TW Inc. aveva evidenziato di aver adottato le azioni endoprocedimentali richieste dall’Autorità), nel riscontro dell’11.10.2023 (ove la Società aveva indicato l’entità che aveva iniziato l’attività di impresa nel territorio dell’Unione europea), e nell’audizione del 30.6.2023 (ove la parte aveva chiarito che il soggetto responsabile fosse TW RM, stabilita in Germania). Secondo l’Autorità, le Società parti del procedimento non avevano – nel corso dello stesso – eccepito il loro difetto di legittimazione passiva e avevano, altresì, articolato difese nel merito. Difese che dovevano riferirsi anche a TW RM in ragione della procura generale di AM CO (da riferirsi a tutte le Società del gruppo) e delle difese sostanziali articolate, che erano nell’interesse proprio del soggetto responsabile e, quindi, di TW RM.
4.2. L’A.G.Com. ha, altresì, dedotto l’omessa valutazione del comportamento non improntato a buona fede della Società appellata, la quale – sulla base delle considerazioni esposte nel primo motivo – si era, comunque, difesa nel merito per il tramite dei difensori muniti di procura generale, eccependo solo con il ricorso giurisdizionale il mancato svolgimento formale del contraddittorio. La condotta avrebbe, quindi, integrato il divieto di venire contra factum proprium , che escludeva la possibilità di invocare la tutela giurisdizionale in contrasto con il comportamento in precedenza assunto.
5. I motivi di ricorso in appello sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Risulta pacifico tra le parti che il procedimento si sia formalmente svolto nei confronti di TW TE Inc., TW Italy S.r.l. e di AM Europe Core s.a.r.l. e non anche di TW RM, alla quale il provvedimento finale non risulta esser stato neppure notificato. Inoltre, le Società parti del procedimento avevano, sin dalla nota del 17.7.2023, rappresentato di non essere responsabili della gestione del servizio di condivisione di video TW. Nel provvedimento finale l’Autorità aveva preso “ atto di quanto dichiarato dalle Società TW Italia s.r.l., AM Europe Core Sàrl, e TW TE, Inc. c/o Corporation Service Company individuando, per l’effetto, esclusivamente la Società TW TE RM Gmbh con sede legale a Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 Monaco, Germania, la quale, pertanto, è la sola entità del gruppo responsabile per il funzionamento della Piattaforma a livello SEE e per la fornitura dei servizi oggetto del presente procedimento ” ( f . 17 del provvedimento).
5.2. Chiariti questi dati fattuali, occorre osservare come, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fenomeno del collegamento e del controllo societario alla base dei gruppi, anche laddove implichi la gestione di attività economiche coordinate, l'utilizzazione di sedi comuni e la proprietà in capo ad una o più società di parte delle azioni delle altre, pur essendo stato preso in considerazione dal legislatore, per fini specifici e determinati, quale causa di una configurazione unitaria del gruppo (v. ad esempio agli artt. 2497 e ss c.c.), non è idoneo a determinare l'esistenza di un nuovo soggetto di diritto o di un centro d'imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la propria distinta personalità giuridica ( cfr .; ex plurimis , Cassazione civile, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 5796; Id., Sez. lavoro, 9 gennaio 2019, n. 267; Cassazione civile, Sez. I, 18 novembre 2010, n. 23344; ; Id., 14 novembre 2005, n. 22927; v., altresì, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4813). Questa affermazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione non si traduce, invero, nel relegare il fenomeno del gruppo societario ad un rilievo meramente economico, come affermato dal T.A.R. Infatti, il fenomeno ha indubbia rilevanza giuridica essendo giuridicamente rilevanti e giuridicamente regolati i nessi che discendono dall’unitarietà dell’impresa. Piuttosto, pluralità e soggettività si collocano su piani distinti: plurime restano, comunque, le imprese di gruppo, ciascuna titolare di fronte a terzi di diritti e obblighi propri; unica è, invece, la politica economica, come anche l’interesse, che le Società concorrono ad esercitare. Il dato rilevante per la presente controversia non riguarda, tuttavia, l’attività imprenditoriale ma i diritti di una delle Società del gruppo e, in particolare, le prerogative e garanzie procedimentali riconosciute dall’ordinamento nell’ambito di un procedimento sanzionatorio come quello di specie.
5.3. Alla luce di questa preliminare osservazioni possono esaminarsi le deduzioni dell’A.G.Com. Come spiegato, l’Autorità ha ritenuto, in primo luogo, che il contraddittorio sarebbe stato assicurato in quanto i legali della capogruppo avevano partecipato al procedimento e rappresentato la Società (e le controllate) in forza di una procura generale rilasciata dalla legale rappresentante di AM Europe. Osserva, tuttavia, il Collegio come la procura generale fossa stata rilasciata, per l’appunto, dal solo legale rappresentante di tale Società, il quale – in ragione dell’autonomia discendente dal fenomeno della pluralità insito nel gruppo, in precedenza esposto – non sarebbe stato neppure titolare del potere di conferire il potere rappresentativo verso terzi per un soggetto diverso da AM Europe.
5.4. L’estensione della procura alle Società controllate non può neppure sostenersi in base al “ dato fattuale ”, come evidenziato dall’A.G.Com. La proposizione di difese nel merito da parte delle Società coinvolte non si traduce in un’imputazione del potere rappresentativo (e, quindi, delle difese in forza di esso svolte) ad un soggetto diverso da quello rappresentato e difeso. Si tratta, infatti, di una scelta difensiva delle parti del procedimento che, senza recedere dall’eccepito difetto di legittimazione passiva, hanno inteso rappresentare gli elementi di insussistenza dell’illecito, ad ulteriore difesa della posizione delle Società rappresentate. Ma ciò non significa che un soggetto almeno formalmente terzo sia stato difeso nel merito e sia da considerarsi sostanzialmente parte del procedimento. Le difese riguardano, in ogni caso, la posizione del soggetto rappresentato e non vincolano – in alcun modo – la posizione del soggetto terzo, rimasto almeno formalmente estraneo al procedimento. Neppure rileva la mancata formulazione dell’eccezione relativa alla mancata notifica dell’atto di contestazione a TW RM. Si tratta, infatti, di circostanza non idonea a ritenere sostanzialmente coinvolto un soggetto escluso che, nella tesi dell’A.G.Com., dovrebbe ritenersi parte solo perché altri non ne hanno eccepito l’assenza. Inoltre, le Società avevano, comunque, rappresentato all’A.G.Com. chi fosse il soggetto responsabile e l’Autorità – prima di adottare il provvedimento – ben avrebbe potuto ( rectius : dovuto) estendere il contraddittorio a tale soggetto, al fine di assicurare le specifiche garanzie procedimentali previste dall’ordinamento.
5.4. Omologhe considerazioni valgono per la e-mail del 30.5.2023, che costituisce la risposta di un funzionario di AM e che, come tale, non può certo costituire un surrogato delle valutazioni e dei risconti che sarebbero spettati al diverso soggetto TW RM. Né questa mail può costituire un elemento dal quale inferire l’affidamento dell’A.G.Com. in ordine alla corretta individuazione del soggetto responsabile. Si tratta, infatti, di una comunicazione interlocutoria e dai toni confidenziali che, certamente, non può ingenerare affidamento in capo ad un soggetto istituzionale in ordine al soggetto responsabile di una violazione che deve essere individuato nel corso dello specifico procedimento previsto dalla legge, ove il tema era, tra l’altro e chiaramente, emerso.
5.5. In ragione di quanto esposto deve respingersi la tesi dell’A.G.Com. fondata su una sostanziale partecipazione di TW RM al procedimento.
5.6. Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale si è dedotta la mancanza di buona fede e correttezza e la violazione del divieto di venire contra factum proprium . Sul punto è dirimente osservare come difetti una condotta procedimentale di TW RM che possa vagliarsi alla luce di questi canoni. Né tale Società può rispondere di condotte altrui, atteso che ciò che viene in rilievo è un obbligo della Società (consistente nel dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, secondo il c.d. canone di lealtà; cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 10637, punti 11.8.1 ss.) e, quindi, un quid diverso dall’unità dell’impresa e necessariamente calibrato sul soggetto titolare di tale dovere di comportamento. Non avendo partecipato al procedimento per colpa non propria, la Società non può certo essere rimproverata di condotta scorretta, né di aver violato il divieto di non venire contra factum proprium atteso che, nel caso di specie, un factum proprium antecedente all’impugnazione neppure vi è. E non vi è perché alla parte non è stato, semplicemente, esteso il contraddittorio come era doveroso fare. Dovere riconosciuto da questo Consiglio sin dalla storica pronuncia della IV sez., 29 novembre 1895, n. 423, allora affermando (non senza enfasi, in una delle primissime applicazioni di quello che sarebbe poi divenuto il principio del giusto procedimento amministrativo) che “E’ principio di eterna giustizia, informato al sacro diritto della difesa di non potersi infliggere una pena senza sentire l’accusato”.
6. In ragione di quanto esposto il ricorso in appello deve essere respinto. La reiezione del ricorso in appello esclude il dovere decisorio del Collegio sui motivi riproposti, la cui disamina è stata espressamente condizionata all’eventuale accoglimento delle censure dell’A.G.Com. ( f . 26 della memoria di costituzione di TW RM). Il condizionamento dei motivi riproposti non comporta, infatti, l’improcedibilità degli stessi ma la preclusione alla loro cognizione da parte del Collegio, trattandosi di un’ipotesi di assorbimento necessario dipendente dalla volontà della parte (v.: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, punto 9.3.4.2, pur con riferimento al ricorso incidentale condizionato).
7. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Assorbe la cognizione e decisione dei motivi riproposti di TW RM, condizionate all’eventuale accoglimento del ricorso in appello dell’A.G.Com. Condanna l’A.G.Com. a rifondere a TW TE RM Gmbh le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD ON, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
LO CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO CO | AD ON |
IL SEGRETARIO