Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
E 0 086 8 /02 N O L I P Z E A D R " BBLICA ITALIANA T 9 7 IS 1 . T 3 G R . E 'A IN NOME DEL POP N R L T 7 L N 6 M E 9 E ORTE SUPREM DI CASSAZIONE 1 S S E I G " A G E L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23583/99 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Cron.2378 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA stradale sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in Roma, IO EL, l'avv. Maria Teresa piazza di Trevi 86, presso Barbantini Fedeli, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Modena del foro di Rovigo giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PREFETTO di PADOVA - intimato avverso la sentenza del Pretore di Padova n.864/98 del 04.11/22.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 6/2043 2001 udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso: Svolgimento del ricorso Con sentenza 04.11/22.12.98 il Pretore di Padova rigettava l'opposizione proposta da IO UR all'ordinanza ingiunzione emessa il 3.10.97 dal Prefetto di Padova. Rilevava la sentenza che il ritardo con cui l'ordinanza ingiunzione era stata emessa (il ricorso al Prefetto era stato depositato il 28.02.94) non era causa di invalidità del provvedimento perché si trattava di termine ordinatorio non essendo -come dispone l'art. 152 cpc- espressamente previsto a pena di decadenza. In ogni caso, risultava applicabile, per analogia, quanto disposto dall'art. 3 ter del dl.163/1995, convertito in l.s. 273/95. Propone ricorso per cassazione la UR insistendo, con atto notificato sia al Prefetto il 15.11.99, sia all'Avvocatura distrettuale il 18.11.99, sull'eccezione di nullità dell'ordinanza perché tardivamente emessa, richiamandosi a quanto affermato dalle sentenze 3848/99; 2064 e 10757/98; 6895/97. Con successiva memoria, la ricorrente rileva che oggetto dell'opposizione era la ordinanza ingiunzione prefettizia e non, come erroneamente figura nell'epigrafe della sentenza, la cartella esattoriale;
insiste il favore delle spese. per L'autorità intimata non si è costituita. 2 Caf Motivi della decisione Con disposizione che costituisce principio generale dell'ordinamento (ivi, art. 29), l'art. 2 dlgs 241/90 dispone che deve essere fissato, per ogni procedimento amministrativo, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine, se non diversamente dprevisto dalla disciplina specifica, è quello di trenta giorni, fissato dal terzo comma del richiamato articolo. L'art. 204 dlgs 285/92, in applicazione di tale principio, ha determinato il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione in 30 giorni, poi elevati a 60 dall'art. 106 del dlgs 360/93 ed ora a 180 dall'art. 68.4 della legge finanziaria 488/99, statuizione, quest'ultima, che non trova applicazione nel caso in esame. Secondo Cass. 2064/98 il combinato disposto degli artt. 201-204 dlgs 285/92 comporta che, dal deposito del ricorso, inizia a decorrere un termine complessivo di 90 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione. Sia la norma di principio, sia la normativa specifica omettono di indicare le conseguenze dell'inosservanza del termine che, secondo soluzioni che trovano riscontro in altrettanti indirizzi giurisprudenziali, non spiega altro effetto che legittimare il ricorso alla diffida (Consta V 980/97; IV 511/98); è meramente acceleratorio (Consta II 1154/96; V 621/96) o rende illegittimo l'esercizio tardivo (Consta VI 1869/97). In quest'ultimo caso, l'esistenza di un termine decadenziale per proporre opposizione comporta che, se il trasgressore non deduce la causa di annullamento nell' opposizione, il vizio non può più essere dedotto. Tale ultima soluzione è stata accolta da Cass. 2064/98 e seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità 3 Cof (Cass.468/99; 10541/00; in senso analogo si è espressa Corte Cost. 262/97) mentre i successivi prolungamenti del termine sono stati interpretati come conferma della sua rilevanza perché, ove fosse meramente acceleratorio, non sarebbero giustificabili gli interventi del legislatore per prolungarlo né l'affermazione (art. 29 dlgs 241/90) che il dovere di osservare il termine costituisce un principio generale dell'ordinamento. Mutuando la terminologia dalla dottrina processuale, il termine è stato qualificato ora come ordinatorio -in quanto privo di effetti sulla potestà di provvedere e sul provvedimento emesso- ora come perentorio -quando si è inteso affermare che l'inosservanza comportava la perdita o l'illegittimo esercizio del potere (Cass.468/99; 6895/97). Il termine, peraltro, rimane sostanziale e non è quindi invocabile l'art. 152 cpc che trova applicazione solo nel processo e per i termini processuali. Né può essere tratto argomento contrario dal disposto dell'art. 2ter introdotto dalla l.s. 273/95 in sede di conversione del d.l. 163/95 ("1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione"). Si tratta, infatti, di norma dettata a 4 Caf favore del privato interessato che quindi può e non deve farne uso (in altri termini, si tratta di una facoltà e non di un onere) e presuppone, inoltre, una relazione gerarchica che nella materia in esame si deve ritenere esclusa, in quanto l'affermata legittimazione processuale esclusiva del Prefetto trova la propria ragione in una competenza sostanziale altrettanto esclusiva. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto la Corte, giudicando ai sensi dell'art. 384 cpc, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
le variazione, giurisprudenziali e legislative, in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 4 ottobre 2001 Il Presidente PrefinisPlay Il Cons. est LA 5 GIN 2002 5 برة