Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7541/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
C.F. nato in [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Genova, Via di Mascherona n. 9/5,
e
C.F. , nato in [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Genova, Via di Mascherona n. 9/5,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Alessandro Sormani
(C.F. ) e Antonella Lai Mirylory (C.F. ), che C.F._3 C.F._4
li rappresentano e li difendono come da procure in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 15/11/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Pt_3 Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_4
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Via Di Mascherona 9/5, locata con contratto intestato a entrambi i coniugi viene assegnata alla moglie, che si intesterà anche il contratto di Pers locazione, con i beni e gli arredi ivi contenuti, che vi rimarrà insieme ai figli e Per_2
Conseguentemente il marito sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale, Parte_1
trasferendo altrove la propria residenza, entro 6 mesi dalla data di omologa del presente
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 ricorso.
3. I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_3 Per_4
genitori, ma con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, attitudini e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano
Pers conto del preminente interesse dei figli, potrà tenere presso di se e Per_2
• un giorno infrasettimanale, prevalentemente il mercoledì, salvo diversi accordi tra i genitori stessi, quando il padre prenderà i figli all'uscita di scuola del mercoledì e li riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
• i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio e li riaccompagnerà
a scuola il lunedì mattina;
• per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno;
• per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal secondo anno dopo la data di omologa del presente ricorso;
6. In relazione alle spese straordinarie, entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, provvederanno al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. nonché di quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate e preventivamente concordate tra i genitori;
7. Le spese sportive, odontoiatriche o specialistiche, non rientranti in quelle indicate al punto 6 del presente ricorso, dovranno essere concordate dalle parti di volta in volta;
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8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, dichiarando inoltre di avere già provveduto a separare i propri effetti personali;
9. I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere tra loro i propri beni personali.
10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2007, Numero 1065, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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