Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1878/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.02.1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Di Pisa Salvatore,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.04.1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Miceli Maria
Beatrice, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
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– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: All'udienza del 7.11.2024, sostituita del deposito di note scritte, le parti concludevano come da note conclusive alle quali si rinvia.
FATTO
Con ricorso del 24.06.2021, ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con , richiedendo altresì di porre Controparte_1
a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento dei due figli della coppia — (nata a [...] Persona_1
il 14.12.2005) e (nato a [...] il [...]), conviventi con la Persona_2
madre — oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione del 20.04.2022, ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che venisse confermato l'affidamento condiviso dei figli minori, nonché di essere onerato di corrispondere alla ricorrente un assegno per il loro mantenimento di complessivi €
200,00 mensili o, in subordine, di € 300,00 (ossia € 150,00 per ciascun figlio), come stabilito in sede di separazione. Ha richiesto altresì l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 3.05.2022
il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 773/2023 (pubblicata il 14.06.2023), è stata
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pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice
istruttore ha rigettato le richieste istruttorie formulate, onerando tuttavia le parti di documentare la propria situazione reddituale e patrimoniale (v. ordinanza del
2.12.2023).
Infine, all'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte,
la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
A seguito dell'emissione della sentenza n. 773/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
1. Sull'affidamento dei figli
Va preliminarmente osservato che nessun regime di affidamento, collocamento e visita può essere disposto nei confronti di in considerazione del Persona_1
raggiunto della maggiore età.
Con riguardo al figlio entrambi i genitori hanno concordemente richiesto Per_2
l'affidamento condiviso.
Pertanto, in assenza di ragioni ostative, si ritiene di dover confermare quanto già disposto in sede di separazione, mantenendo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Con riguardo invece al regime di incontri del genitore non convivente —
considerata l'età del minore, che a breve compirà 17 anni — si ritiene che, al fine
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di tutelare il benessere emotivo e psichico del minore, sia più congruo prevedere una modulazione più flessibile del regime di visita, che possa essere adattato alle esigenze specifiche del minore, piuttosto che un regime rigido e predeterminato.
In tal senso, va consentito al genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé il minore quando quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, sociali e personali. Il regime degli incontri, pertanto, non avrà una programmazione fissa, ma sarà basato sulla disponibilità reciproca e sulle preferenze espresse dal minore, tenendo conto dei suoi impegni e dei suoi interessi.
Il padre avrà dunque la facoltà di incontrare il minore con una frequenza che potrà essere concordata direttamente con lui, nell'ambito di un rapporto di dialogo e di comprensione, sempre rispettando la libertà di scelta del ragazzo. Questo approccio,
oltre a garantire una relazione più armoniosa e rispettosa del suo sviluppo,
permetterà anche di evitare eventuali forzature e situazioni di disagio per il minore.
2. Sull'assegnazione della casa familiare
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal resistente, atteso che i figli dimorano presso la madre, la quale ha trasferito la propria residenza, unitamente ad essi, in una diversa abitazione.
Com'è noto, infatti, l'assegnazione della casa familiare può essere disposta solamente nell'esclusivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare (v. Cass. n. 33610/2021, Cass. n. 32231/2018).
3. Sul mantenimento della prole
Con riguardo all'assegno di mantenimento per i figli, va dato atto che anche il resistente ravvisa la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, tenuto
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conto della minore età di uno di essi e della non autosufficienza economica della figlia maggiorenne. Permane, tuttavia, un contrasto tra le parti in ordine alla determinazione del relativo importo.
Orbene, alla luce delle risultanze processuali, in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, si ritiene di confermare la misura dell'assegno di mantenimento già stabilita in sede di separazione e successivamente recepita dal
Presidente del Tribunale, pari a complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio): somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I..
Infine, va posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle c.d. spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, distinte secondo il seguente schema.
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva
concertazione e/o accordo tra i genitori:
I. Spese sanitarie indifferibili e urgenti;
II. Spese mediche relative a: a) esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, dal medico curante o dallo specialista ed effettuate da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche o presso strutture private convenzionate;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole (anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale); f) spese protesiche ivi comprese spese per tutori ortopedici ed apparecchi
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acustici, per occhiali da vista e per lenti a contatto, se prescritte dallo specialista;
III. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) iscrizione e retta dell'asilo infantile, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
IV. Spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola,
dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo,
assicurazione r.c. e spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) per il mezzo di trasporto della prole
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo
accordo tra i genitori:
V. Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche non urgenti e non accompagnate da
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prescrizione medica;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
VI. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
f)
acquisto tablet o personal computer per uso scolastico/universitario;
VII. Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es.
lingue straniere, disegno, informatica, etc.); b) attività sportive e palestra e pertinenti attrezzature e abbigliamento (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); c) spese per attività ludiche e ricreative (ad es. pittura, teatro, boy- scout); d) spese di custodia (baby sitter, prescuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e vacanze;
f) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
g) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuoleguida private;
h) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile e urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al
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preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, per iscritto (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, o altro mezzo equivalente) con un preavviso di almeno
7 giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare,
per iscritto, entro i 7 giorni successivi, una eventuale valida alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre,
in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Ove un solo genitore anticipi la quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà
provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Ciò chiarito, non sono considerate spese straordinarie, essendo dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento, le spese relative a (trattasi di elenco esemplificativo): vitto, alloggio, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (ivi
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compresi gli antipiretici e i medicinali necessari alla cura di patologie stagionali) e prodotti omeopatici, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
4. Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 773/2023, pubblicata il 14.06.2023, con la quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia Persona_2
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà del padre di incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da CP_1
;
[...]
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la complessiva somma di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli della coppia (ossia € 150,00 ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate in parte motiva;
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COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 4.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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